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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5412/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. LA GA........................Presidente rel. dr. Claudia Bonomi ….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...]ù) in data Parte_1 C.F._1
09.03.1988
e
(C.F. nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Donatella Daddio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 26.09.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano:
a) AFFIDO DEI MINORI E RAPPORTI CON ENTRAMBI I GENITORI I figli minori, e , verranno affidati ad entrambi i genitori con coabitazione Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre. I genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli tutte le volte in cui questi ultimi sono con ciascun genitore, mentre le decisioni di natura straordinaria dovranno essere tutte concordate tra i genitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere concordate tra i genitori le scelte riguardanti l'istruzione (es: scelta della scuola), l'educazione (es: uso del cellulare, acquisto del motorino, viaggi all'estero, corsi di lingua etc..), salute. Il padre terrà con sé i minori a week end alternati, prelevandoli il venerdì all'uscita della scuola e riportandoli a casa della madre la domenica sera prima di cena. In occasione del periodo di sospensione scolastica, invece, li andrà a prendere a casa della madre alle ore 17.00. Durante la settimana, il sig. trascorrerà con i figli il mercoledì, prelevandoli all'uscita dalla Pt_2 scuola, li terrà con sé per il pernottamento e li riaccompagnerà il giorno dopo a scuola. Nel periodo di sospensione scolastica li accompagnerà presso il centro estivo o presso l'abitazione della nonna materna I minori, come verrà meglio precisato alla successiva lettera c) sono affetti da ipoacusia bilaterale media, percependo un assegno di invalidità. Attualmente è la sola sig.ra ad usufruire Parte_1 dei tre giorni di permesso attribuiti dalla Legge n. 104/1992, pertanto, le Parti convengono che, nel momento in cui anche il sig. potrà avvalersi di tale beneficio, i genitori si accorderanno, di Pt_2 volta in volta, su chi dovrà richiedere il giorno di permesso. Vacanze natalizie e trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale Per_1 Per_2 con il padre, mentre si accorderanno di volta in volta per il giorno di Santo Stefano. Il resto del periodo delle vacanze natalizie segue la gestione ordinaria, ad eccezione dei periodi del 31 dicembre, del 1° gennaio e del 6 gennaio, che i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra le Parti. Vacanze pasquali Quanto alle festività pasquali, e trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua Per_1 Per_2 e con l'altro il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le Parti. Vacanze estive I minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, da individuare nei mesi di sospensione scolastica. I genitori si impegnano a concordare per iscritto, a mezzo mail o messaggio whatsApp, il proprio periodo di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno. Gestione dei cd “ponti” e delle ricorrenze Durante le festività legate ai cosiddetti “ponti” i minori resteranno presso il genitore con cui già devono trascorrere il fine settimana collegato (antecedente o successivo rispetto al giorno della festività), salvo diverso accordo. Qualora la festività dovesse cadere il lunedì o il venerdì, la stessa si aggiungerà al periodo del fine settimana di spettanza di ciascun genitore. Ove la festività dovesse ricorrere in un giorno infrasettimanale e in un giorno di visita del padre, quest'ultimo preleverà i minori dalla mattina alle ore 9.00 e li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli, rispettivamente, il giorno della festa del papà e in quello della festa della mamma, indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerli nel giorno in cui cade la ricorrenza stessa. Nei giorni dei compleanni di e , indipendentemente dal genitore cui spetterebbe di Per_1 Per_2 tenerli, i minori festeggeranno la ricorrenza in presenza di entrambi i genitori, salvo diverso accordo. Inoltre, il padre e la madre potranno tenere con sé i figli, rispettivamente, il giorno della festa di compleanno di ciascun genitore, sempre indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerli nel giorno in cui cade la ricorrenza. Resta inteso che le predette modalità di visita potranno essere modificate e/o ampliate in accordo tra i genitori tenendo conto dell'interesse dei minori e anche rispetto alle esigenze che gli stessi matureranno negli anni. I genitori si impegnano a collaborare affinché e possano mantenere rapporti affettivi Per_1 Per_2 significativi con tutti i nonni. A tal proposito, le parti stabiliscono che all'uscita da scuola, dal lunedì al venerdì, potrà Per_1 continuare a trascorrere il pomeriggio presso l'abitazione dei nonni paterni per fare i compiti con loro. I genitori concorderanno di volta in volta il piano educativo e formativo dei minori, collaborando per la sua realizzazione. I genitori si rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso all'ottenimento del passaporto per i minori. b) SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEI RICORRENTI La sig.ra è diplomata all'istituto professionale per parrucchiera e attualmente lavora Parte_1
a tempo indeterminato presso la Società on sede in Milano, Viale Misurata Controparte_1
n. 23, con mansioni di addetta alle pulizie, con una retribuzione mensile pari ad euro 600,00 netti circa, come si evince dai CUD allegati. (doc.5,6,7) Si segnala che, nei prossimi mesi, detta retribuzione mensile subirà un incremento e la sig.ra
[...] percepirà circa 1100 € mensili. Pt_1
La ricorrente è titolare del conto corrente n.430488 acceso presso Banca di Credito Cooperativo – filiale di Lesmo – con un saldo disponibile alla data della sottoscrizione del presente ricorso di euro 315,00. La sig.ra è proprietaria del veicolo Toyota Yaris tg. DV234HN. Parte_1
Il sig. ha conseguito la laurea in Nuove Tecnologie per l'Arte, ha lavorato poi come grafico Pt_2 pubblicitario e attualmente è disoccupato almeno dal 2021. Il signor è, altresì, titolare del conto corrente n. 401540, acceso presso Banca di Credito Pt_2
Cooperativo – filiale di Lesmo – con un saldo, alla data della sottoscrizione del presente accordo, pari ad euro 4.000 (quattromila/00). Il ricorrente è proprietario del veicolo HYUNDAI IX20 tg. FX575Y5. I ricorrenti dispongono di un conto corrente cointestato, n. 050331, acceso presso Banca di Credito Cooperativo – filiale di Lesmo – con un saldo alla data della sottoscrizione del presente accordo pari ad euro 371,06 che gli stessi si impegnano a chiudere entro 60 giorni dalla sottoscrizione, dividendo al 50% il saldo medesimo. Il sig. è proprietario dell'immobile attualmente adibito a casa familiare, sito in Concorezzo, Pt_2
Via Don Minzoni n. 33/2. c) MANTENIMENTO DEI MINORI Il sig. verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 Pt_2 in favore della sig.ra a titolo di mantenimento dei minori, a mezzo bonifico bancario, Parte_1 alle coordinate già note al ricorrente. Devi intendersi che entro il 5 di ogni mese detto importo deve risultare già accreditato sul conto della sig.ra Detto assegno sarà rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat. Parte_1
Va segnalato che i minori sono affetti da ipoacusia bilaterale media e, pertanto, percepisce Per_1 una pensione di invalidità mensile di euro 346,33, mentre percepisce euro 346,00. Per_2
I genitori concordano che tali somme continueranno ad essere utilizzate per sostenere le spese necessarie a sostegno della disabilità dei figli. Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie. Al fine di rendere fluida la gestione dei minori in ordine alle spese di natura straordinaria necessarie nel loro interesse, di seguito si dettagliano quelle non subordinate al consenso di entrambi i genitori, distinguendole da quelle per le quali è necessario detto consenso. 1) Spese non subordinate al consenso di entrambi i genitori (da documentare): spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 1.1) Spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (da documentare) spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei minori;
i) feste di compleanno e per cerimonie religiose dei minori;
l) regali o quota di partecipazione a feste con amici o compagni di classe (esempio feste di compleanno, di carnevale etc..). 1.2) Assegno unico L'assegno unico, il cui importo ad oggi è pari ad euro 570,00, verrà richiesto e percepito dalla sig.ra e resterà nella sua totale disponibilità e verrà utilizzato nell'interesse dei minori. Parte_1
d) MODALITÀ DI ACCORDO E RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE 2) Per evitare che tra i genitori possano sorgere contestazione in ordine alle spese straordinarie sostenute, per ogni specifica spesa non urgente da concordare dovrà essere inoltrata all'altro genitore una richiesta di approvazione della spesa stessa (e-mail con prova di avvenuta ricezione), almeno dieci giorni prima rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo di spesa che il relativo onere da sostenere. L'altro genitore, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ha l'obbligo di comunicare, sempre via e-mail, il proprio dissenso che dovrà essere motivato;
inoltre, entro e non oltre il termine di sette giorni, potrà sottoporre ulteriori preventivi. I genitori, in ogni caso, per garantire che il raggiungimento dell'accordo non sia strumentalizzato ai danni dei minori, con conseguente ritardo nel sostenere le spese necessarie, raggiunto l'accordo si impegnano a sostenere la spesa stessa non oltre il termine di dieci giorni che decorrerà dalla data di raggiungimento dell'accordo. 2.1) Silenzio assenso Qualora la richiesta di approvazione della spesa straordinaria non venga riscontrata nel termine di dieci giorni dalla richiesta stessa, il silenzio varrà come “silenzio assenso” e la spesa si riterrà concordata. Inoltre, qualora uno dei genitori dovesse anticiparne la spesa avrà diritto al rimborso. Il rimborso di tutte le spese straordinarie, sopra elencate, potrà essere richiesto dal genitore anticipatario via e-mail, esibendo il relativo giustificativo. Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario o in contanti, previo rilascio di una ricevuta valevole quale quietanza liberatoria, entro e non oltre, 5 giorni dalla richiesta. Il genitore non anticipatario, in caso di spese superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00), dovrà versare al genitore anticipatario la quota di spesa di sua competenza prima che la spesa stessa venga sostenuta. e) CASA FAMILIARE La casa familiare sita in Concorezzo (MB) Via Don Minzoni n. 33/2 che, si ribadisce, è di proprietà del sig. , rimarrà nella sua disponibilità con tutti gli arredi. Pt_2 La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si trasferirà con i minori presso la Parte_1 casa della madre sita in Concorezzo, Via Paterini n. 12. Le Parti dichiarano di non avere alcun intento riconciliativo e manifestano sin da ora la volontà di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori;
che tale accordo è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.08.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 02.10.2025
Il Presidente est.
LA GA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. LA GA........................Presidente rel. dr. Claudia Bonomi ….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...]ù) in data Parte_1 C.F._1
09.03.1988
e
(C.F. nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Donatella Daddio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 26.09.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano:
a) AFFIDO DEI MINORI E RAPPORTI CON ENTRAMBI I GENITORI I figli minori, e , verranno affidati ad entrambi i genitori con coabitazione Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre. I genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli tutte le volte in cui questi ultimi sono con ciascun genitore, mentre le decisioni di natura straordinaria dovranno essere tutte concordate tra i genitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere concordate tra i genitori le scelte riguardanti l'istruzione (es: scelta della scuola), l'educazione (es: uso del cellulare, acquisto del motorino, viaggi all'estero, corsi di lingua etc..), salute. Il padre terrà con sé i minori a week end alternati, prelevandoli il venerdì all'uscita della scuola e riportandoli a casa della madre la domenica sera prima di cena. In occasione del periodo di sospensione scolastica, invece, li andrà a prendere a casa della madre alle ore 17.00. Durante la settimana, il sig. trascorrerà con i figli il mercoledì, prelevandoli all'uscita dalla Pt_2 scuola, li terrà con sé per il pernottamento e li riaccompagnerà il giorno dopo a scuola. Nel periodo di sospensione scolastica li accompagnerà presso il centro estivo o presso l'abitazione della nonna materna I minori, come verrà meglio precisato alla successiva lettera c) sono affetti da ipoacusia bilaterale media, percependo un assegno di invalidità. Attualmente è la sola sig.ra ad usufruire Parte_1 dei tre giorni di permesso attribuiti dalla Legge n. 104/1992, pertanto, le Parti convengono che, nel momento in cui anche il sig. potrà avvalersi di tale beneficio, i genitori si accorderanno, di Pt_2 volta in volta, su chi dovrà richiedere il giorno di permesso. Vacanze natalizie e trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale Per_1 Per_2 con il padre, mentre si accorderanno di volta in volta per il giorno di Santo Stefano. Il resto del periodo delle vacanze natalizie segue la gestione ordinaria, ad eccezione dei periodi del 31 dicembre, del 1° gennaio e del 6 gennaio, che i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra le Parti. Vacanze pasquali Quanto alle festività pasquali, e trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua Per_1 Per_2 e con l'altro il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le Parti. Vacanze estive I minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, da individuare nei mesi di sospensione scolastica. I genitori si impegnano a concordare per iscritto, a mezzo mail o messaggio whatsApp, il proprio periodo di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno. Gestione dei cd “ponti” e delle ricorrenze Durante le festività legate ai cosiddetti “ponti” i minori resteranno presso il genitore con cui già devono trascorrere il fine settimana collegato (antecedente o successivo rispetto al giorno della festività), salvo diverso accordo. Qualora la festività dovesse cadere il lunedì o il venerdì, la stessa si aggiungerà al periodo del fine settimana di spettanza di ciascun genitore. Ove la festività dovesse ricorrere in un giorno infrasettimanale e in un giorno di visita del padre, quest'ultimo preleverà i minori dalla mattina alle ore 9.00 e li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli, rispettivamente, il giorno della festa del papà e in quello della festa della mamma, indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerli nel giorno in cui cade la ricorrenza stessa. Nei giorni dei compleanni di e , indipendentemente dal genitore cui spetterebbe di Per_1 Per_2 tenerli, i minori festeggeranno la ricorrenza in presenza di entrambi i genitori, salvo diverso accordo. Inoltre, il padre e la madre potranno tenere con sé i figli, rispettivamente, il giorno della festa di compleanno di ciascun genitore, sempre indipendentemente da colui al quale spetterebbe di tenerli nel giorno in cui cade la ricorrenza. Resta inteso che le predette modalità di visita potranno essere modificate e/o ampliate in accordo tra i genitori tenendo conto dell'interesse dei minori e anche rispetto alle esigenze che gli stessi matureranno negli anni. I genitori si impegnano a collaborare affinché e possano mantenere rapporti affettivi Per_1 Per_2 significativi con tutti i nonni. A tal proposito, le parti stabiliscono che all'uscita da scuola, dal lunedì al venerdì, potrà Per_1 continuare a trascorrere il pomeriggio presso l'abitazione dei nonni paterni per fare i compiti con loro. I genitori concorderanno di volta in volta il piano educativo e formativo dei minori, collaborando per la sua realizzazione. I genitori si rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso all'ottenimento del passaporto per i minori. b) SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEI RICORRENTI La sig.ra è diplomata all'istituto professionale per parrucchiera e attualmente lavora Parte_1
a tempo indeterminato presso la Società on sede in Milano, Viale Misurata Controparte_1
n. 23, con mansioni di addetta alle pulizie, con una retribuzione mensile pari ad euro 600,00 netti circa, come si evince dai CUD allegati. (doc.5,6,7) Si segnala che, nei prossimi mesi, detta retribuzione mensile subirà un incremento e la sig.ra
[...] percepirà circa 1100 € mensili. Pt_1
La ricorrente è titolare del conto corrente n.430488 acceso presso Banca di Credito Cooperativo – filiale di Lesmo – con un saldo disponibile alla data della sottoscrizione del presente ricorso di euro 315,00. La sig.ra è proprietaria del veicolo Toyota Yaris tg. DV234HN. Parte_1
Il sig. ha conseguito la laurea in Nuove Tecnologie per l'Arte, ha lavorato poi come grafico Pt_2 pubblicitario e attualmente è disoccupato almeno dal 2021. Il signor è, altresì, titolare del conto corrente n. 401540, acceso presso Banca di Credito Pt_2
Cooperativo – filiale di Lesmo – con un saldo, alla data della sottoscrizione del presente accordo, pari ad euro 4.000 (quattromila/00). Il ricorrente è proprietario del veicolo HYUNDAI IX20 tg. FX575Y5. I ricorrenti dispongono di un conto corrente cointestato, n. 050331, acceso presso Banca di Credito Cooperativo – filiale di Lesmo – con un saldo alla data della sottoscrizione del presente accordo pari ad euro 371,06 che gli stessi si impegnano a chiudere entro 60 giorni dalla sottoscrizione, dividendo al 50% il saldo medesimo. Il sig. è proprietario dell'immobile attualmente adibito a casa familiare, sito in Concorezzo, Pt_2
Via Don Minzoni n. 33/2. c) MANTENIMENTO DEI MINORI Il sig. verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 Pt_2 in favore della sig.ra a titolo di mantenimento dei minori, a mezzo bonifico bancario, Parte_1 alle coordinate già note al ricorrente. Devi intendersi che entro il 5 di ogni mese detto importo deve risultare già accreditato sul conto della sig.ra Detto assegno sarà rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat. Parte_1
Va segnalato che i minori sono affetti da ipoacusia bilaterale media e, pertanto, percepisce Per_1 una pensione di invalidità mensile di euro 346,33, mentre percepisce euro 346,00. Per_2
I genitori concordano che tali somme continueranno ad essere utilizzate per sostenere le spese necessarie a sostegno della disabilità dei figli. Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie. Al fine di rendere fluida la gestione dei minori in ordine alle spese di natura straordinaria necessarie nel loro interesse, di seguito si dettagliano quelle non subordinate al consenso di entrambi i genitori, distinguendole da quelle per le quali è necessario detto consenso. 1) Spese non subordinate al consenso di entrambi i genitori (da documentare): spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). 1.1) Spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (da documentare) spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei minori;
i) feste di compleanno e per cerimonie religiose dei minori;
l) regali o quota di partecipazione a feste con amici o compagni di classe (esempio feste di compleanno, di carnevale etc..). 1.2) Assegno unico L'assegno unico, il cui importo ad oggi è pari ad euro 570,00, verrà richiesto e percepito dalla sig.ra e resterà nella sua totale disponibilità e verrà utilizzato nell'interesse dei minori. Parte_1
d) MODALITÀ DI ACCORDO E RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE 2) Per evitare che tra i genitori possano sorgere contestazione in ordine alle spese straordinarie sostenute, per ogni specifica spesa non urgente da concordare dovrà essere inoltrata all'altro genitore una richiesta di approvazione della spesa stessa (e-mail con prova di avvenuta ricezione), almeno dieci giorni prima rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo di spesa che il relativo onere da sostenere. L'altro genitore, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ha l'obbligo di comunicare, sempre via e-mail, il proprio dissenso che dovrà essere motivato;
inoltre, entro e non oltre il termine di sette giorni, potrà sottoporre ulteriori preventivi. I genitori, in ogni caso, per garantire che il raggiungimento dell'accordo non sia strumentalizzato ai danni dei minori, con conseguente ritardo nel sostenere le spese necessarie, raggiunto l'accordo si impegnano a sostenere la spesa stessa non oltre il termine di dieci giorni che decorrerà dalla data di raggiungimento dell'accordo. 2.1) Silenzio assenso Qualora la richiesta di approvazione della spesa straordinaria non venga riscontrata nel termine di dieci giorni dalla richiesta stessa, il silenzio varrà come “silenzio assenso” e la spesa si riterrà concordata. Inoltre, qualora uno dei genitori dovesse anticiparne la spesa avrà diritto al rimborso. Il rimborso di tutte le spese straordinarie, sopra elencate, potrà essere richiesto dal genitore anticipatario via e-mail, esibendo il relativo giustificativo. Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario o in contanti, previo rilascio di una ricevuta valevole quale quietanza liberatoria, entro e non oltre, 5 giorni dalla richiesta. Il genitore non anticipatario, in caso di spese superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00), dovrà versare al genitore anticipatario la quota di spesa di sua competenza prima che la spesa stessa venga sostenuta. e) CASA FAMILIARE La casa familiare sita in Concorezzo (MB) Via Don Minzoni n. 33/2 che, si ribadisce, è di proprietà del sig. , rimarrà nella sua disponibilità con tutti gli arredi. Pt_2 La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si trasferirà con i minori presso la Parte_1 casa della madre sita in Concorezzo, Via Paterini n. 12. Le Parti dichiarano di non avere alcun intento riconciliativo e manifestano sin da ora la volontà di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori;
che tale accordo è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.08.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 02.10.2025
Il Presidente est.
LA GA