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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1944/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1944/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
FRAGASSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 ha agito in giudizio nei confronti del marito Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che Controparte_1
successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
Pescara in data 20.01.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979).
Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si è costituito in giudizio ed all'udienza del
06.02.2025 è stato dichiarato contumace.
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale debba senz'altro essere accolta, essendo indubitabile che l'allontanamento del marito dalla casa familiare e la conseguente irreperibilità dello stesso, allegate dalla ricorrente e in relazione alle quali il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito prova positiva contraria, abbia portato inevitabilmente al fallimento dell'unione matrimoniale.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Da ultimo, va fissata con separata ordinanza del giudice relatore una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Pescara il 20.01.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore;
- spese al definitivo.
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1944/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
FRAGASSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 ha agito in giudizio nei confronti del marito Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che Controparte_1
successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
Pescara in data 20.01.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979).
Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si è costituito in giudizio ed all'udienza del
06.02.2025 è stato dichiarato contumace.
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale debba senz'altro essere accolta, essendo indubitabile che l'allontanamento del marito dalla casa familiare e la conseguente irreperibilità dello stesso, allegate dalla ricorrente e in relazione alle quali il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito prova positiva contraria, abbia portato inevitabilmente al fallimento dell'unione matrimoniale.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Da ultimo, va fissata con separata ordinanza del giudice relatore una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Pescara il 20.01.1979 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Pescara, al n. 36, parte II, serie A, anno 1979);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore;
- spese al definitivo.
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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