Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1430
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1957
Art. 1.
All' art. 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica".
Entrata in vigore il 17 gennaio 1957