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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 320/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere rel ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 320/2023 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Matteo Carboni e Tomaso Manzoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Pesaro, Via Porta
Rimini n.5
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicola Maria Ciacci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Fano, Via dell'Abbazia n. 1/A scala G
- APPELLATO - OGGETTO: Appello a sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Pesaro pubblicata il
19.01.2023 in materia di cessione di azienda
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha condannato a Parte_1 pagare a la somma di €. 7.000,00 + IVA in esecuzione del Controparte_1
contratto preliminare di cessione di azienda datato 17.12.2018 avente ad oggetto la ditta individuale facente capo ad un negozio di abbigliamento denominato “Sab
Fashion” in Fano.
Nel detto contratto preliminare, le parti pattuivano un prezzo di vendita complessivo pari ad euro 7000,00+ Iva oltre il rimborso di tre canoni di locazione per €. 450,00
+Iva mensili.
Il giudice di prime cure riteneva la validità ed efficacia del contratto preliminare, ed accoglieva la domanda di risarcimento per inadempimento, liquidando il danno patrimoniale quantificato nel prezzo dell'attività, rimasta invenduta.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Ancona.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto la conferm della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese, compensi legali ed oneri accessori.
pag. 2/7 Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, all'udienza del
31.03.2025 il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio.
Con il primo motivo di gravame, la contesta la ricostruzione effettuata dal Parte_1
giudice di prime cure in merito alla esistenza, validità ed efficacia del contratto preliminare di cessione di azienda;
deduce che la scrittura privata del 17.12.2018 non può essere definita né un contratto preliminare di vendita di una azienda, né una promessa o altra obbligazione equivalente, in quanto non vi sono indicati gli elementi che caratterizzano l'azienda, essendo assente la partita Iva, omesso il contratto di locazione da cui evincere il canone e la durata del contratto, omessa l'indicazione dei beni materiali;
sottolinea in particolare che non risulta essere stato predisposto dal cedente alcun inventario della merce presente nel negozio, neanche sotto forma di semplice elenco;
deduce pertanto la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che Per la completezza del contratto preliminare è sufficiente ai sensi dell'art. 2555 c.c. che l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, sia compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda, per cui il raggiungimento tra le parti l'accordo sul prezzo dell'attività presuppone la verifica della merce e la riconducibilità della merce alla attività della compravendita”.
Orbene, la statuizione è conforme alla giurisprudenza di legittimità: Ai sensi dell'art.
2555 l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
pag. 3/7 dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee
a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda (Cassazione civile sez. II, 15/05/2006, n.11130).
Del resto, dal complesso dei messaggi sms intercorsi fra le parti emerge chiaramente che la promissaria cessionaria ha visitato i locali aziendali, prendendo pertanto chiara visione degli arredi e della merce ivi esposta. Non è pertanto necessario, ai fini della identificazione dell'azienda oggetto della promessa di cessione, l'inventario dei beni o il contratto di locazione commerciale dei locali ove l'attività viene esercitata.
Col secondo motivo di gravame la censura quanto affermato dal giudice di Parte_1 prime cure circa l'omessa allegazione di artifici e raggiri da parte del promissario cedente;
torna ad affermare di essere stata indotta a sottoscrivere il preliminare con artifici e raggiri, avendo il promissario cedente falsamente affermato “che per comprare un'azienda non è necessaria la partita iva e che basta l'atto di un avvocato” ed avendo apposto una marca da bollo da due euro alla scrittura privata per conferire una parvenza di sacralità.
Il motivo è infondato.
L'odierna appellante, originaria convenuta, non ha richiesto in via riconvenzionale, secondo quanto risulta dalle conclusioni precisate nel giudizio di prime cure,
l'annullamento del contratto per errore o dolo, essendosi limitata ad eccepire la nullità della scrittura privata e la responsabilità dell'altro contraente per violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all'artt.1337, 1338, 1175 cod civ..
Va tuttavia osservato che secondo quanto emerge dalla narrazione dell'appellante la condotta decettiva del promissario cedente non ha riguardato la consistenza ed il valore del bene oggetto della cessione ( oggetto di specifica e comprovata trattativa fra le parti secondo quanto stabilito dal giudice di prime cure), ma aspetti fiscali (l'essere pag. 4/7 titolare di una partiva iva) e formali (la redazione del preliminare da parte di un avvocato).
Ad avviso della Corte, dal tenore delle allegazioni dell'appellante emerge che il promissario cedente si è limitato a rassicurare l'acquirente circa la validità del futuro atto negoziale, ma non ha posto in essere artifici o raggiri o esercitato reticenza circa la consistenza della azienda oggetto di trattativa.
Nel caso di specie, pertanto, non si configura la dedotta responsabilità precontrattuale del promissario cedente: la condotta decettiva, per essere rilevante, deve avere influenza sulle modalità del negozio, rendendolo più gravoso per una delle parti. In questo caso non vi è prova che l'affare concluso fosse “sconveniente” per la promissaria cessionaria.
Col terzo motivo di gravame la censura la sentenza di prime cure nella Parte_1
perte in cui ha riconosciuto, in sede di quantificazione del danno, un risarcimento parametrato sul prezzo concordato per la cessione dell'azienda comprensivo di Iva;
argomenta che il danno da perdita di chance è sicuramente inferiore a quanto liquidato, avendo il predisposto una vendita per cessata attività il cui ricavato ha CP_1
compensato almeno in parte la perdita del mancato realizzo della cessione;
chiede pertanto di espletare la prova storica pretermessa dal giudice di prime cure;
aggiunge che l'eventuale risarcimento dovrà essere decurtato della somma relativa all'IVA avendo agito il come persona fisica. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Al promissario alienante che a seguito di inadempimento del contratto preliminare agisce per la risoluzione e per il risarcimento del danno spetta il risarcimento per la sostanziale incommerciabilità del bene durante la vigenza del preliminare. Tale danno si considera "in re ipsa", per cui non necessita di prova e va liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro momento anteriore, se accertato.
pag. 5/7 Il danno da lucro cessante spettante al promittente cessionario è stato quindi correttamente quantificato dal giudice di prime cure nel prezzo convenuto e non incassato a seguito della mancata conclusione del contratto definitivo di cessione di azienda, attesa la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare e il successivo azzeramento del valore dell'azienda per la cessazione dell'attività commerciale.
Irrilevante la circostanza dedotta della diminuzione del danno derivante dalla presunta vendita di parte della merce: il valore dell'azienda non è dato solo dal magazzino ma dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, dall'avviamento ecc..
Non può essere invece riconosciuta l'Iva, che non sarebbe certo stata trattenuta dal promissario cedente titolare di partita iva, obbligato a riversarla all'Erario quale sostituto d'imposta. Il risarcimento va quindi limitato alla somma di €. 7000,00.
Le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono pertanto superflue e vanno rigettate anche in questa sede.
In conclusione l'appello va parzialmente accolto, con la riduzione del quantum risarcitorio ad €. 7.000,00, ferme restando le statuizioni della sentenza gravata in punto di interessi.
Il limitato accoglimento dell'appello giustifica la compensazione fra le parti di un terzo delle spese di lite del grado, ponendosi a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente, i restanti due terzi
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n in Parte_1 Controparte_1
epigrafe, così provvede:
pag. 6/7 1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.000,00, ferme restando le ulteriori statuizioni della sentenza gravata;
2) condanna al pagamento in favore di di due Parte_1 Controparte_1
terzi delle spese di lite del grado che per l'intero si liquidano in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CAP come per legge, compensandosi fra le parti il restante terzo.
Così deciso in Ancona 10.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 320/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere rel ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 320/2023 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Matteo Carboni e Tomaso Manzoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Pesaro, Via Porta
Rimini n.5
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicola Maria Ciacci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Fano, Via dell'Abbazia n. 1/A scala G
- APPELLATO - OGGETTO: Appello a sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Pesaro pubblicata il
19.01.2023 in materia di cessione di azienda
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha condannato a Parte_1 pagare a la somma di €. 7.000,00 + IVA in esecuzione del Controparte_1
contratto preliminare di cessione di azienda datato 17.12.2018 avente ad oggetto la ditta individuale facente capo ad un negozio di abbigliamento denominato “Sab
Fashion” in Fano.
Nel detto contratto preliminare, le parti pattuivano un prezzo di vendita complessivo pari ad euro 7000,00+ Iva oltre il rimborso di tre canoni di locazione per €. 450,00
+Iva mensili.
Il giudice di prime cure riteneva la validità ed efficacia del contratto preliminare, ed accoglieva la domanda di risarcimento per inadempimento, liquidando il danno patrimoniale quantificato nel prezzo dell'attività, rimasta invenduta.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Ancona.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto la conferm della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese, compensi legali ed oneri accessori.
pag. 2/7 Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, all'udienza del
31.03.2025 il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio.
Con il primo motivo di gravame, la contesta la ricostruzione effettuata dal Parte_1
giudice di prime cure in merito alla esistenza, validità ed efficacia del contratto preliminare di cessione di azienda;
deduce che la scrittura privata del 17.12.2018 non può essere definita né un contratto preliminare di vendita di una azienda, né una promessa o altra obbligazione equivalente, in quanto non vi sono indicati gli elementi che caratterizzano l'azienda, essendo assente la partita Iva, omesso il contratto di locazione da cui evincere il canone e la durata del contratto, omessa l'indicazione dei beni materiali;
sottolinea in particolare che non risulta essere stato predisposto dal cedente alcun inventario della merce presente nel negozio, neanche sotto forma di semplice elenco;
deduce pertanto la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che Per la completezza del contratto preliminare è sufficiente ai sensi dell'art. 2555 c.c. che l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, sia compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda, per cui il raggiungimento tra le parti l'accordo sul prezzo dell'attività presuppone la verifica della merce e la riconducibilità della merce alla attività della compravendita”.
Orbene, la statuizione è conforme alla giurisprudenza di legittimità: Ai sensi dell'art.
2555 l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
pag. 3/7 dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee
a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda (Cassazione civile sez. II, 15/05/2006, n.11130).
Del resto, dal complesso dei messaggi sms intercorsi fra le parti emerge chiaramente che la promissaria cessionaria ha visitato i locali aziendali, prendendo pertanto chiara visione degli arredi e della merce ivi esposta. Non è pertanto necessario, ai fini della identificazione dell'azienda oggetto della promessa di cessione, l'inventario dei beni o il contratto di locazione commerciale dei locali ove l'attività viene esercitata.
Col secondo motivo di gravame la censura quanto affermato dal giudice di Parte_1 prime cure circa l'omessa allegazione di artifici e raggiri da parte del promissario cedente;
torna ad affermare di essere stata indotta a sottoscrivere il preliminare con artifici e raggiri, avendo il promissario cedente falsamente affermato “che per comprare un'azienda non è necessaria la partita iva e che basta l'atto di un avvocato” ed avendo apposto una marca da bollo da due euro alla scrittura privata per conferire una parvenza di sacralità.
Il motivo è infondato.
L'odierna appellante, originaria convenuta, non ha richiesto in via riconvenzionale, secondo quanto risulta dalle conclusioni precisate nel giudizio di prime cure,
l'annullamento del contratto per errore o dolo, essendosi limitata ad eccepire la nullità della scrittura privata e la responsabilità dell'altro contraente per violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all'artt.1337, 1338, 1175 cod civ..
Va tuttavia osservato che secondo quanto emerge dalla narrazione dell'appellante la condotta decettiva del promissario cedente non ha riguardato la consistenza ed il valore del bene oggetto della cessione ( oggetto di specifica e comprovata trattativa fra le parti secondo quanto stabilito dal giudice di prime cure), ma aspetti fiscali (l'essere pag. 4/7 titolare di una partiva iva) e formali (la redazione del preliminare da parte di un avvocato).
Ad avviso della Corte, dal tenore delle allegazioni dell'appellante emerge che il promissario cedente si è limitato a rassicurare l'acquirente circa la validità del futuro atto negoziale, ma non ha posto in essere artifici o raggiri o esercitato reticenza circa la consistenza della azienda oggetto di trattativa.
Nel caso di specie, pertanto, non si configura la dedotta responsabilità precontrattuale del promissario cedente: la condotta decettiva, per essere rilevante, deve avere influenza sulle modalità del negozio, rendendolo più gravoso per una delle parti. In questo caso non vi è prova che l'affare concluso fosse “sconveniente” per la promissaria cessionaria.
Col terzo motivo di gravame la censura la sentenza di prime cure nella Parte_1
perte in cui ha riconosciuto, in sede di quantificazione del danno, un risarcimento parametrato sul prezzo concordato per la cessione dell'azienda comprensivo di Iva;
argomenta che il danno da perdita di chance è sicuramente inferiore a quanto liquidato, avendo il predisposto una vendita per cessata attività il cui ricavato ha CP_1
compensato almeno in parte la perdita del mancato realizzo della cessione;
chiede pertanto di espletare la prova storica pretermessa dal giudice di prime cure;
aggiunge che l'eventuale risarcimento dovrà essere decurtato della somma relativa all'IVA avendo agito il come persona fisica. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Al promissario alienante che a seguito di inadempimento del contratto preliminare agisce per la risoluzione e per il risarcimento del danno spetta il risarcimento per la sostanziale incommerciabilità del bene durante la vigenza del preliminare. Tale danno si considera "in re ipsa", per cui non necessita di prova e va liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro momento anteriore, se accertato.
pag. 5/7 Il danno da lucro cessante spettante al promittente cessionario è stato quindi correttamente quantificato dal giudice di prime cure nel prezzo convenuto e non incassato a seguito della mancata conclusione del contratto definitivo di cessione di azienda, attesa la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare e il successivo azzeramento del valore dell'azienda per la cessazione dell'attività commerciale.
Irrilevante la circostanza dedotta della diminuzione del danno derivante dalla presunta vendita di parte della merce: il valore dell'azienda non è dato solo dal magazzino ma dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, dall'avviamento ecc..
Non può essere invece riconosciuta l'Iva, che non sarebbe certo stata trattenuta dal promissario cedente titolare di partita iva, obbligato a riversarla all'Erario quale sostituto d'imposta. Il risarcimento va quindi limitato alla somma di €. 7000,00.
Le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono pertanto superflue e vanno rigettate anche in questa sede.
In conclusione l'appello va parzialmente accolto, con la riduzione del quantum risarcitorio ad €. 7.000,00, ferme restando le statuizioni della sentenza gravata in punto di interessi.
Il limitato accoglimento dell'appello giustifica la compensazione fra le parti di un terzo delle spese di lite del grado, ponendosi a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente, i restanti due terzi
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n in Parte_1 Controparte_1
epigrafe, così provvede:
pag. 6/7 1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.000,00, ferme restando le ulteriori statuizioni della sentenza gravata;
2) condanna al pagamento in favore di di due Parte_1 Controparte_1
terzi delle spese di lite del grado che per l'intero si liquidano in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CAP come per legge, compensandosi fra le parti il restante terzo.
Così deciso in Ancona 10.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7