Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 372/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento proposto avverso la sentenza n. 1239/2021
emessa il 28.02.2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi vertente
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche ai seguenti recapiti: pec numero di fax 095.2500085; Email_1
– appellante –
E
, C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Domenico Antico ( comunicazioni al numero di fax 0966/655290 o alla seguente casella di PEC: ) Email_2
- appellata -
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore
- appellata contumace -
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Con l'originario ricorso il geom. proponeva azione di accertamento Controparte_1
negativo per l'annullamento del carico contributivo previdenziale, di cui alle cartelle di pagamento n.9420040022982286000, n. 09420040002157465000,
n.09420050030203925000, n. 09420060022431633000, n. 09420070024697374000 e n. 09420080023615123000 relative a somme iscritte a ruolo dalla Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza Geometri - a titolo di omesso versamento contributo di solidarietà – per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
Si costituivano in giudizio , che deduceva la Controparte_2
cancellazione ex lege dei crediti impugnati.
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che tutte le partite del ruolo di cui alle cartelle opposte riguardano crediti inferiori ai mille euro ed iscritti a ruolo fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e, dunque, annullati ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,
ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati");nulla per le spese, atteso che la remissione ex lege del debito contributivo preclude l'esame del merito della causa,
anche al limitato fine dell'accertamento della soccombenza virtuale.
Avverso la sentenza propone appello per i motivi di seguito trattati;
Parte_1
ha resistito , mentre è stata dichiarata CP_1 Controparte_2
contumace con ordinanza del 17.1.2024 .
Sono state depositate note nel termine delL'11.10.2024 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio telematica del 28.4.2025.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ha eccepito l'inapplicabilità delle procedure di Pt_1
definizione agevolata (ivi compresa quella di cui al d.l. 119/2018) ai carichi formati dagli enti previdenziali ex d.lgs. 509/1994, osservando che “ove si assumesse che il legislatore possa arbitrariamente intervenire “sgravando” parzialmente, in via retroattiva, i carichi esattoriali formati dagli enti previdenziali ex d.lgs. 509/1994, si tratterebbe di ammettere la perpetrazione di una grave ingerenza nell'autonomia finanziaria delle Casse privatizzate, con evidente violazione degli artt. 3, 38 e 97 della
Costituzione. In tal senso, affermare l'equipollenza in parte qua tra i sistemi previdenziali degli enti ex d.lgs. 509/1994 e il sistema previdenziale pubblico significa trascurare del tutto gli effetti del processo di privatizzazione. Da altra prospettiva,
l'ingerenza di quello che – di fatto – dovrebbe considerarsi un prelievo statale rischierebbe di minare quegli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell'esperienza previdenziale autonoma.”
E' infondato, richiamandosi ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la motivazione resa in uno dei precedenti in materia di questa Corte (nel giudizio n. 774/2019 RG
lav.) :
<< …è tuttavia adeguatamente confutata dall'ampia disamina contenuta in una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 11972/2020) che, pur occupandosi di una disposizione normativa diversa, afferma principi che ben possono estendersi anche alla previsione oggetto del presente esame. La norma di cui si è occupata la sentenza è l'art. 1 comma 527 legge n. 228/2012, a mente della quale “Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere“.
Si tratta, dunque, di una disposizione che, così come l'art. 4 D.L. 119/2018, prevede l'annullamento automatico dei crediti, con la sola differenza del limite dell'ammontare che è di € 2000,00, e non di € 1.000,00. La sentenza della Corte di cassazione, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni per le quali gli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, per effetto del Dlgs 30 giugno 1994, n. 509, non hanno subito variazioni quanto alla loro sottoposizione alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo, entra nello specifico tema della operatività della previsione di annullamento dei crediti anche ai contributi vantati da tali enti, così esprimendosi:“…va disatteso il rilievo, formulato da secondo cui l'art. CP_3
1, comma 527, legge stabilità 2013, che prevede per gli importi inferiori a C 2.000,00
"l'annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili", comporterebbe un depauperamento dell'attivo patrimoniale dell'ente previdenziale, integrando un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. La formula lessicale impiegata nella disposizione legislativa richiamata non può, infatti, che essere posta in relazione allo scopo perseguito con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli: e tale scopo non prevede - in quanto non appare coerente come mezzo al fine - la estinzione con atto
"iure imperii" del rapporto obbligatorio sottostante al ruolo, nè la anticipata estinzione, rispetto all'ordinario termine prescrizionale, del credito in titolarità
all'ente previdenziale. Il fine della legge n. 228/2012 è quello di non aggravare inutilmente, rendendola meno efficiente nella realizzazione dei risultati, l'attività
demandata all'agente della riscossione, lasciando pendente ad libitum l'obbligo di ricerca e la - inutile - reiterazione delle iniziative esecutive rivolte alla esazione di crediti, anche di minima entità, per i quali è seriamente presumibile la definitiva inesigibilità : rispetto a tale scopo rimane del tutto estraneo un intervento del
Legislatore sul rapporto di provvista (rapporto obbligatorio tra e CP_3
professionista-iscritto avente ad oggetto il versamento del contributo previdenziale).
1.3.3 Interpretando la legge n. 228/2012 in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, appare corretto ritenere che le formule lessicali adottate nel testo legislativo ("annullamento"; "eliminazione"),
debbano essere riferite esclusivamente al "titolo esecutivo" (ruolo) e non anche al
"diritto di credito" (come emerge anche dalla lettura del decreto MEF di attuazione in data 15.6.2015 che, agli artt. 1, 2 e 3, fa riferimento al "discarico automatico" delle "quote" inserite in elenco): la prescrizione della "eliminazione" del credito dalle
"scritture patrimoniali", assume peraltro valenza esclusivamente contabile - in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile europeo, di fornire un realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente - venendosi a disporre che i crediti relativi ai "ruoli" annullati, non possono essere appostati in bilancio nello "stato patrimoniale" come riserve o immobilizzazioni, cioè non possono integrare l'attivo patrimoniale, potendo invece essere riportati come crediti insoluti -
prudenzialmente valutati - nel solo bilancio di esercizio. La disposizione appare,
quindi, coerente allo scopo di evitare (come osserva anche la CP_2
controricorrente pag. 26) che crediti persistentemente insoluti possano, costituendo una non indifferente entità contabile, venire ad alterare i bilanci degli enti essendo collocati quali poste - soltanto virtuali - iscritte all'attivo, disattendendo in tal modo al criterio di veridicità dei bilanci. (…) Pertanto non vi è alcuna ragione, né trova alcun riscontro normativo, la tesi per cui, in seguito alla trasformazione in associazione o fondazione con personalità giuridica di diritto privato, l'ente previdenziale dovrebbe ritenersi sottratto alle modifiche e riforme disposte dal
Legislatore in ordine alla disciplina del sistema di riscossione a mezzo ruolo: le leggi di riforma, infatti, operano una revisione generale del servizio di riscossione in funzione deflattiva del carico dei ruoli (risalenti, inattivi ed ormai privi di effettiva utilità) consegnati agli agenti della riscossione, prescindendo del tutto dal "tipo" e dalla natura dei crediti iscritti nei ruoli, e quindi anche dalla natura pubblica o privata dei soggetti che si avvalgono della procedura di riscossione a mezzo ruolo.
1.4 L'
"annullamento" del ruolo e la "eliminazione" contabile del credito dallo stato patrimoniale, non pregiudicano in alcun modo l'esercizio da parte dell'ente previdenziale delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall'ordinamento giuridico, insussistendo, pertanto, la forma larvata di espropriazione patrimoniale, prospettata dalla ricorrente principale (…).
Le argomentazioni spese dalla Corte di Cassazione con riferimento all'art. 1 comma
527 legge n. 228/2012 valgono anche per l'art. 4 D.L. 119/2018, stanti l'utilizzo di terminologia del tutto simile (annullamento del credito in un caso e annullamento del debito nell'altro), la finalità evidentemente deflattiva e di riordino del sistema di riscossione che accomuna le due disposizioni, e la comune finalità di garanzia della veridicità dei bilanci, dimostrata dalla previsione, in entrambe le diposizioni, dell'eliminazione dei carichi dalle scritture patrimoniali. Ciò fa sì che anche la norma oggetto del presente esame non comporti l'estinzione dei crediti contributivi, ma soltanto la eliminazione della posta attiva dal bilancio dell'ente, con conseguente esclusione di un fenomeno di espropriazione, da parte dello Stato, del credito dell'ente previdenziale privato.
Va dato atto che il principio di diritto risulta confermato dalla Suprema Corte anche nella successiva pronuncia n. 26531/2020 >>.
Con il secondo motivo Cassa deduce che, anche a volere ammettere l'applicabilità
dell'art. 4 del DL n. 119/2018 , il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della «legittimità e la debenza degli importi indicati nelle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna del geom.
al pagamento degli stessi»; non si tratterebbe, secondo l'appellante, Controparte_1
di una domanda riconvenzionale (stricto sensu) e l'ente previdenziale convenuto potrebbe chiedere - come nella specie, a p. 6, memoria ex art. 416 c.p.c. - CP_4
oltre che il rigetto dell'opposizione anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda.
Va disatteso per l'assorbente rilievo che i crediti contributivi per cui è causa sono in ogni caso prescritti, in quanto: nel costituirsi in primo grado l' ha dato atto di non avere la prova Controparte_2
della notificazione (negata dall'opponente, come per tutte le altre) delle originarie cartelle n. 094 2008 0023615123 000 e n. 094 2005 0030203925 000;
quanto alle altre cartelle i solleciti di pagamento documentati dalla fin dal Pt_1
primo grado sono intervenuti tutti dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione: in particolare, non vi sono solleciti successivi alla notifica della n.
09420040002157465000 in data 9.02.2004,anno d'imposta 2001; per la n.
09420040022982286000 dopo la notifica in data 10.09.2004 il primo atto interruttivo veniva ricevuto il 2.12.2019; il sollecito per la n. 09420060022431633000, notificata in data 15.11.2006, è del 21.12.2011 e il primo sollecito per la n.
09420070024697374000, notificata in data 16.10.2007 (ruolo 2007, annualità 2006) veniva ricevuto il 27.11.2012 .
L'appello va dunque rigettato.
Alla luce di tale premessa, va dunque confermata l'impugnata sentenza;
al rigetto del gravame conseguono la condanna della al rimborso delle spese di lite sostenute Pt_1
dal (II scaglione del DM n. 147/2022 , nei minimi, stante la semplicità delle CP_1
questioni trattate), oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Spese compensate nei confronti dell' Controparte_2
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
, e avverso la sentenza n. 1666/2021 pubbl. CP_1 CP_2 Controparte_2
il 26/11/2021 dal giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda o eccezione disattesa così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare a le spese di questo CP_1
grado liquidate in complessivi euro 1.457,5 oltre accessori di legge , con distrazione in favore dell' avv. Domenico Antico;
spese compensate nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione .
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico della appellante di un ulteriore Pt_1
importo a titolo di contributo unificato , se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2025.
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)