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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 22/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e cf: , nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Pierfranco Puccio, presso il cui studio, sito a Corleone in via Bentivegna n. 185, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.5.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 9.1.2025, e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 5.8.1987 a Corleone -
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, parte II, serie A, dell'anno 1987 - dal quale sono nati i figli l 17.3.1994 (maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente) e il 25.8.1998, hanno chiesto al Persona_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate. In particolare, le parti hanno pattuito l'obbligo, a carico di di versare alla Controparte_1 figlia a somma mensile di € 150,00, a titolo di contribuito al suo mantenimento, Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, poi, dato conto che la casa coniugale, sita a
Corleone in via Umberto I n. 63, è costituita da tre piani, prevedendo che il piano terra sia assegnato a mentre il piano I, II e III (con ingresso autonomo) a Controparte_1 Pt_1
che vi abiterà unitamente ai figli.
[...]
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.5.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale. Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 9.1.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.