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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5442/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio in VIA
DEL RASTRELLO, 45 30026 PORTOGRUARO, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio in VIA
DEL RASTRELLO, 45 30026 PORTOGRUARO, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Catania (anno
2018, atto n. 317, parte 2, serie A)
separati con sentenza n. 93/2025 (passata in giudicato il 2/04/2025)
con i seguenti figli:
, nato il [...] Parte_2
PO IA, nata il [...]
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “conclusioni congiunte sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in data 27.07.2013 a Catania, trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune di Catania al N. 317 Parte 2, Serie A, anno 2018; alle
Per_ seguenti condizioni, dai medesimi concordate: 1) la FI , medio tempore divenuta maggiorenne (lo scorso 19.08.2025) ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre e concorderà direttamente con il padre (cosa che, peraltro, in quanto “grande minore”, già faceva durante la separazione) le visite dello stesso e la sua permanenza presso di lui, e ciò
anche con riguardo al periodo natalizio e pasquale e alle vacanze estive. Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario
Per_ della FI, non ancora economicamente autosufficiente, e sino a quando ,
per l'appunto, risulterà tale, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), con rivalutazione ISTAT annuale (se variazione in aumento) entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. Le spese straordinarie per la FI, come da
Protocollo del Tribunale di Pordenone, ben noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i coniugi osserveranno quanto disposto dal citato Protocollo
anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi. L'assegno unico universale per la FI e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti, sino a quando spettanti, saranno percepiti integralmente dalla madre. Le spese occorse per la
FI saranno portate in detrazione fiscale per l'intero dalla madre. 2) la casa coniugale, sita a Portogruaro in via Mario Lovisa n. 12, di proprietà della moglie, resta assegnata, con il mobilio che la correda, alla stessa, che continuerà
ad abitarla con la FI;
3) nulla è dovuto tra la signora Parte_1
e il signor , essendo i predetti
[...] Controparte_1
economicamente autosufficienti, ed essendo comunque già stata definita tra gli
2 stessi ogni questione di natura economica;
4) nulla sulle spese”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Catania, in data 27/07/2013.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto 317, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5442/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio in VIA
DEL RASTRELLO, 45 30026 PORTOGRUARO, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio in VIA
DEL RASTRELLO, 45 30026 PORTOGRUARO, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Catania (anno
2018, atto n. 317, parte 2, serie A)
separati con sentenza n. 93/2025 (passata in giudicato il 2/04/2025)
con i seguenti figli:
, nato il [...] Parte_2
PO IA, nata il [...]
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “conclusioni congiunte sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in data 27.07.2013 a Catania, trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune di Catania al N. 317 Parte 2, Serie A, anno 2018; alle
Per_ seguenti condizioni, dai medesimi concordate: 1) la FI , medio tempore divenuta maggiorenne (lo scorso 19.08.2025) ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre e concorderà direttamente con il padre (cosa che, peraltro, in quanto “grande minore”, già faceva durante la separazione) le visite dello stesso e la sua permanenza presso di lui, e ciò
anche con riguardo al periodo natalizio e pasquale e alle vacanze estive. Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario
Per_ della FI, non ancora economicamente autosufficiente, e sino a quando ,
per l'appunto, risulterà tale, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), con rivalutazione ISTAT annuale (se variazione in aumento) entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. Le spese straordinarie per la FI, come da
Protocollo del Tribunale di Pordenone, ben noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i coniugi osserveranno quanto disposto dal citato Protocollo
anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi. L'assegno unico universale per la FI e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti, sino a quando spettanti, saranno percepiti integralmente dalla madre. Le spese occorse per la
FI saranno portate in detrazione fiscale per l'intero dalla madre. 2) la casa coniugale, sita a Portogruaro in via Mario Lovisa n. 12, di proprietà della moglie, resta assegnata, con il mobilio che la correda, alla stessa, che continuerà
ad abitarla con la FI;
3) nulla è dovuto tra la signora Parte_1
e il signor , essendo i predetti
[...] Controparte_1
economicamente autosufficienti, ed essendo comunque già stata definita tra gli
2 stessi ogni questione di natura economica;
4) nulla sulle spese”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Catania, in data 27/07/2013.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto 317, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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