Art. 276-bis. (( (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri).)) 1. ((Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento e' comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova)) .
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24 aprile 2025
24 aprile 2025
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- 1. Dal D.d.l. al D.l. “Sicurezza”. Prove tecniche di autoritarismo punitivoAntonio Fabio Vigneri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
[…] Particolarmente ampi risultano, per di più, i ritocchi al codice del rito penale, con l'inserimento, da parte del Decreto-legge, del nuovo art. 276-bis c.p.p. , nonché con la modifica di ulteriori disposizioni preesistenti . […]
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- 3. Dal D.d.l. al D.l. “Sicurezza”. Prove tecniche di autoritarismo punitivoAntonio Fabio Vigneri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home