TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. 6478/2023 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6478/2023 di opposizione all'atto di precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa da:
• nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Recco (GE), Via Vastato 22/8, C.F. , in proprio e nella C.F._1
sua qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio nato Persona_1
a Genova il 31/11/2011 C.F. , residente in [...], C.F._2
Via Vastato 22/8
• nata a [...] il [...], C.F. CP_1
residente in [...]8 C.F._3
• nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]8 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrica De Sessa e LA Elisa Ceci del
Foro di Genova attori in opposizione contro
nata a [...] il [...] e residente ad Controparte_2
Avegno (GE), Salita Novelle 9, C.F. , rappresentata e C.F._5
difesa dagli Avv.ti LA PA e TT CH del Foro di Genova convenuta opposta
1 2
e anche nei confronti di
Controparte_3
P.I. , con sede a Sori in Via Crispi 166, in persona del liquidatore P.IVA_1
nominato dal Presidente del Tribunale di Genova, nella persona dell'Avv. Enrica
De Sessa C.F. , che la rappresenta e la difende nel presente C.F._6
giudizio unitamente all'Avv. LA Elisa Ceci, entrambe del Foro di Genova terza intervenuta
CONCLUSIONI
Per e in CP_1 Parte_2 Parte_1
proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale di Persona_1
(opponenti), nonché per Controparte_3
(intervenuta) come da foglio di precisazione delle conclusioni
[...]
depositato il 27/06/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove:
1) In via preliminare e/o pregiudiziale: previa revoca dell'ordinanza del 03.10.2023, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Genova n. 751/2022 del
02.12.2022/02.01.2023 per i motivi esposti e/o per quelli meglio visti.
2) Sempre in via preliminare: autorizzare ed accogliere l'intervento di
[...]
Controparte_3
3) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del diritto della IG.ra
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , CP_2 Parte_1 Parte_2
(e se del caso) in proprio, per carenza di legittimazione passiva CP_1 Persona_1
degli opponenti, per tutti i motivi esposti e/o per quelli meglio visti e per l'efficacia pienamente opponibile, per i motivi esposti e/o per quelli meglio visti, dell'accettazione da parte degli opponenti dell'eredità con beneficio di inventario.
4) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'infondatezza degli atti di precetto e delle notifiche.
2 3
5) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità e/o l'inefficacia della notifica della sentenza n. 751/2022 del Tribunale di Genova e dei precetti per violazione del termine di cui all'art. 477 c.p.c. per i motivi esposti e/o per quelli meglio visti.
6) Accertare e dichiarare la nullità della notifica della sentenza n. 751/2022 del
Tribunale di Genova e del precetto nei confronti della per Controparte_3
i motivi esposti e/o per quelli meglio visti.
7) Accertare e dichiarare che gli eredi del IG. , Controparte_3 Parte_1
e hanno accettato l'eredità con beneficio di Parte_2 CP_1 Persona_1
inventario e che la loro responsabilità per i debiti ereditari è limitata intra vires hereditatis, ai soli beni compresi nell'asse ereditario.
8) Revocare l'ordinanza del 03.10.2023, per difetto dei presupposti e sospendere la provvisoria esecutività della sentenza notificata.
9) Rigettare in ogni caso tutte le domande, eccezioni, deduzioni e pretese avversarie perché infondate in fatto ed in diritto.
10) In ogni caso, condannare la IG.ra alla rifusione integrale delle spese Controparte_2
di lite e degli onorari di giudizio in favore degli opponenti e di parte intervenuta, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Enrica De Sessa, che si dichiara antistataria.”.
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_2
depositato il 01/07/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito:
- respingere l'opposizione proposta dagli attori - in proprio e quale Parte_1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori e - e CP_1 Persona_1
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra Parte_2
indicati, con vittoria delle spese di lite, anche in relazione alla richiesta di sospensiva da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano antistatari;
- respingere le domande svolte dalla Controparte_3
nell'atto di intervento, in quanto tardive ed infondate per i motivi sopra indicati,
[...]
3 4
con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 91-96 c.p.c., da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano antistatari.”.
$1: le difese introduttive
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615, co. 1 e 617 c.p.c., la IG.ra in proprio e per i figli minori e (quest'ultima Parte_1 Per_1 CP_1
divenuta maggiorenne nel corso del giudizio e costituitasi autonomamente con comparsa datata 08/04/2025), e il IG. hanno proposto Parte_2
opposizione avverso il precetto per € 52.444,69 notificato loro in data 07/06/2023 dalla IG.ra in relazione al titolo esecutivo rappresentato Controparte_2
dalla sentenza n. 751/2022 del Tribunale di Genova sez. lavoro, che li aveva condannati al pagamento in favore della convenuta del predetto importo a titolo di differenze retributive e relative incidenze sul TFR in relazione a prestazioni lavorative rese alle dipendenze della oltre rivalutazione, Controparte_3
interessi e spese legali.
Gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di condanna;
nel merito di accertare e dichiarare l'illegittimità del diritto di parte convenuta a procedere a esecuzione forzata per carenza di legittimazione passiva degli esponenti;
ulteriormente nel merito, di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto di precetto per carenza di legittimazione passiva degli opponenti;
ancora nel merito, di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità e/o inefficacia della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo.
A sostegno delle proprie domande gli opponenti hanno allegato:
1. la nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto effettuata nei confronti della società per carenza Controparte_3
di legittimazione passiva, in quanto la società al momento della notifica era priva del legale rappresentante, essendo stata posta in liquidazione a seguito della morte del socio accomandatario (gli opponenti hanno altresì Controparte_3
4 5
contestato che la notifica fosse stata fatta a un indirizzo PEC errato, anziché all'indirizzo PEC del liquidatore della società);
2. la nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto effettuata agli opponenti, perché fatta nei confronti della IG.ra e dei Pt_1
suoi figli non nella loro qualità di eredi di , ma in proprio Controparte_3
personalmente (gli opponenti hanno affermato altresì che tale notifica fosse nulla perché essi non sarebbero eredi del de cuius in senso stretto, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario);
3. la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto effettuata agli opponenti per mancata osservanza del termine previsto dall'art. 477 c.p.c., non avendo la parte opposta correttamente notificato l'atto di precetto a distanza di dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Costituendosi nell'odierna sede oppositiva, la convenuta IG. CP_2
ha chiesto, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione proposta dagli attori e nel merito di respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
A tal fine ha allegato:
• quanto all'asserita nullità della notifica sub. 1, che si tratta di un'eccezione inammissibile in quanto il difensore degli opponenti non assiste anche la società la sola, semmai, che potrebbe Controparte_3
giovarsi di tale eccezione;
l'eccezione è comunque infondata perché il titolo esecutivo e l'atto di precetto sono stati notificati a mezzo PEC alla società in persona della liquidatrice Avv. De Sessa, che la rappresenta ex lege, e all'indirizzo
PEC della società risultante dalla visura camerale;
• quanto all'asserita nullità della notifica sub. 2, che la notifica del titolo esecutivo e del precetto si poteva correttamente fare agli opponenti in proprio dal momento che gli stessi erano divenuti parti del giudizio radicato dinanzi al giudice del lavoro per effetto della riassunzione svolta nei loro confronti dalla convenuta dopo la morte di;
che l'affermazione degli Controparte_3
5 6
opponenti secondo cui non sarebbero eredi in senso stretto, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario è infondata;
che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è comunque opponibile nell'odierno giudizio, in quanto gli opponenti avrebbero dovuto eccepirla già nel processo di merito davanti al giudice del lavoro;
che la IG.ra era in ogni caso decaduta Pt_1
dal beneficio di inventario perché non aveva rispettato il termine previsto dall'art. 485 c.c. per completare l'inventario; che anche il figlio Pt_2
era decaduto da tale beneficio perché non aveva perfezionato un
[...]
nuovo valido inventario entro l'anno dal compimento della maggiore età;
• quanto all'asserita nullità sub. 3, che gli opponenti erano divenuti parte del giudizio di merito davanti al giudice del lavoro a seguito della riassunzione svolta nei loro confronti, con la conseguenza che l'art. 477 c.p.c. non è applicabile nel caso di specie.
$2: svolgimento del processo
Radicato il contraddittorio sulle riferite difese introduttive, lo scrivente ha respinto con ordinanza del 03/10/2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dalle parti opponenti e la causa – proseguita per il merito oppositivo - è stata istruita in via esclusivamente documentale, essendosi ritenuta superflua ogni ulteriore acquisizione istruttoria (v. ordinanza 12/04/2025).
In data 08/04/2025 si sono costituiti i nuovi difensori delle parti opponenti, i quali hanno ribadito le medesime difese già svolte dal precedente patrocinatore. In pari data, è intervenuta la società assistita dagli Controparte_3
identici legali delle parti opponenti, che ha riproposto le medesime difese già svolte da queste ultime.
Dopo plurimi rinvii accordati a richiesta delle parti per consentire la definizione stragiudiziale della lite, non andati a buon fine, la causa è finalmente pervenuta all'udienza del 08/07/2025 in cui è stata discussa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione con termine di legge per il deposito di motivazione e dispositivo
6 7
$3: motivi della decisione
L'opposizione in esame va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Anzitutto, va confermata la valutazione già effettuata in sede cautelare circa l'infondatezza delle censure mosse dalle parti opponenti in ordine alla nullità delle notifiche del titolo esecutivo e del precetto eseguite dalla convenuta.
In particolare, è infondata la doglianza delle parti opponenti laddove lamentano la mancanza di legittimazione passiva della Controparte_3
asseritamente derivante dall'avvenuta notifica del titolo esecutivo e del
[...]
precetto quando la società era in istato di liquidazione volontaria e quindi era priva del legale rappresentante.
Tale assunto è manifestamente errato. Infatti, come è noto, in base all'art. 2278, co. 2 c.c. (applicabile alla società in accomandita semplice in forza dell'art. 2315 c.c.), i liquidatori sono investiti per legge del potere di rappresentanza, anche in giudizio, della società in liquidazione e succedono pertanto agli amministratori quali soggetti destinatari delle notifiche rivolte alla società. Conseguentemente, la notifica fatta dalla convenuta nel caso in esame era perfettamente valida e regolare in quanto effettuata alla società in persona del liquidatore Avv. Enrica De Sessa, nominata dal Presidente del Tribunale di Genova con provvedimento del
06/09/2022. La notifica è stata inoltre eseguita via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante sia dal Registro INIPEC, sia dalla visura camerale, con la conseguenza che è altresì infondata l'ulteriore doglianza circa l'avvenuta notifica a un indirizzo PEC errato, in quanto diverso da quello del liquidatore. Infatti, nessuna disposizione prescrive di notificare gli atti a una società in liquidazione esclusivamente all'indirizzo PEC del liquidatore, soprattutto se tale indirizzo non risulta indicato né nel Registro INIPEC, né nella visura camerale (cfr. le notifiche effettuate via PEC dalla convenuta, docc. nn. 5, 5a, 5b, 15 prod.
, la visura camerale della società alla data della notifica, doc. 6 prod. CP_2
e il provvedimento di nomina del liquidatore, doc. 6 prod. CP_2
CABELLA - ZANARDI).
7 8
Analogamente, è infondata anche l'ulteriore censura con cui gli opponenti lamentano la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto fatta dalla convenuta nei loro confronti, in quanto rivolta a loro in proprio personalmente, anziché nella loro qualità di eredi del de cuius (già accomandatario Controparte_3
della . Controparte_3
Al riguardo va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, tale specificazione non ha alcuna rilevanza nel caso di specie ai fini della validità del precetto o della sua notifica in quanto:
i. a seguito della riassunzione del processo ad opera della convenuta nel giudizio per il riconoscimento delle spettanze lavorative, la sentenza di condanna del giudice del lavoro è stata pronunciata anche nei confronti degli opponenti, quali parti di quel procedimento, e contiene la chiara statuizione della loro responsabilità pro-quota come stabilito dagli artt. 752 e 754 c.c., sicché non ricorre alcuna confusione o incertezza, nel precetto, né sulla loro qualità di eredi, né sulle rispettive posizioni debitorie di ciascuno di loro;
ii. l'atto di precetto, pur non rivolgendosi agli opponenti in qualità di eredi, li individua esattamente e altrettanto correttamente reca l'indicazione della loro responsabilità pro-quota, con la conseguenza che la pretesa specificazione anche della qualità di eredi risulta superflua;
iii. gli opponenti non hanno mai contestato la loro qualità di eredi di
(se non nei limitati e infondati termini di cui infra), sicché Controparte_3
non si comprende quale rilevanza potesse avere la specificazione nell'atto di precetto di tale qualità, specialmente se si considera che, sia in base al titolo esecutivo, sia in base al precetto, sia, soprattutto, in base alla legge (artt. 752 e
754 c.c.), la loro responsabilità per il debito accertato in sentenza è comunque da ripartirsi pro-quota e non in via solidale.
Inoltre, è errata (oltre che contraddittoria rispetto alle altre difese appena ripercorse) l'affermazione secondo cui, avendo gli opponenti accettato l'eredità con beneficio di inventario, essi non sarebbero eredi del de cuius in senso stretto.
8 9
Tale asserzione non trova supporto in alcuna disposizione di legge: gli eredi c.d. “beneficiati” sono a tutti gli effetti eredi del de cuius, con la conseguenza che la notifica del titolo esecutivo e del precetto effettuata dalla convenuta nei loro confronti è perfettamente valida ed efficace. Infatti, l'accettazione di eredità con beneficio di inventario incide, piuttosto, sul piano della limitazione della garanzia patrimoniale dei creditori del de cuius: nel senso che, come noto, gli eredi
“beneficiati” non rispondono dei debiti ereditari con i loro beni personali, potendo i creditori del defunto aggredire soltanto i beni dell'asse ereditario. Ciò però non toglie che gli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario siano pur sempre eredi del de cuius, al pari degli eredi c.d. “puri e semplici”, e siano pertanto obbligati per i debiti ereditari, sia pure con il suddetto beneficio per cui non possono subire l'espropriazione dei loro beni personali, in conformità con l'impianto generale del diritto successorio italiano in base al quale, di regola i rapporti giuridici che cadono in successione non si estinguono, ma si trasmettono agli eredi.
È poi infondata anche la contestazione relativa al mancato rispetto del termine di dieci giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto previsto dall'art. 477 c.p.c.
Infatti, come si è già evidenziato in sede cautelare, la “ratio” di questa disposizione (ossia (consentire agli eredi, che fossero all'oscuro del titolo formatosi contro di loro, di averne contezza prima del preannuncio dell'azione esecutiva), risulta del tutto rispettata, essendo stati, gli odierni destinatari di sentenza e precetto, parti del processo in cui si è formato il titolo esecutivo stesso.
Venendo, invece, alle contestazioni della convenuta relative all'inopponibilità, da parte degli opponenti, dell'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, si osserva quanto segue.
La IG.ra sostiene, da un lato, che gli opponenti non CP_2
potrebbero in questa sede eccepire nei suoi confronti l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, trattandosi di un'eccezione che avrebbero
9 10
già dovuto sollevare nel giudizio di merito davanti al giudice del lavoro;
dall'altro, che la IG.ra e il IG. sarebbero in ogni caso Pt_1 Parte_2
decaduti da tale beneficio: la prima, perché non avrebbe rispettato il termine previsto dall'art. 485 c.c. per completare l'inventario; il secondo, perché non avrebbe completato un nuovo valido inventario entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età.
Queste contestazioni non possono essere esaminate nell'odierno giudizio perché prospettano questioni che non attengono all'eseguibilità del titolo esecutivo o alla validità del precetto (né alla loro notifica), bensì riguardano esclusivamente il successivo momento attuativo dell'esecuzione forzata, in quanto incidono sulla sola individuazione del novero dei beni legittimamente aggredibili dal creditore procedente in sede esecutiva.
Infatti, come si è già evidenziato sopra, l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non incide sulla qualità di erede (e quindi di debitore) del beneficiario, né comporta alcuna diminuzione, sul piano del “quantum”, dell'importo dei debiti ereditari da lui dovuti. Essa opera, piuttosto, sul diverso piano della consistenza della garanzia patrimoniale in favore dei creditori del de cuius, i quali per soddisfarsi non possono aggredire i beni personali dell'erede, ma soltanto quelli dell'asse ereditario, e nei limiti di capienza di quest'ultimo.
Le questioni sollevate, pertanto, si potranno eventualmente porre nell'ambito della successiva esecuzione forzata promossa dalla creditrice, nel caso in cui quest'ultima decida di sottoporre a pignoramento un bene personale di uno degli eredi opponenti o per il caso di incapienza dell'asse ereditario: in tali ipotesi, spetterà al giudice dell'opposizione all'esecuzione stabilire se questa iniziativa della creditrice procedente sia o meno percorribile. Fino a tale momento, questi problemi non sono scrutinabili ad opera del giudice dell'opposizione a precetto, non solo perché l'oggetto del giudizio oppositivo di cui al primo comma dell'art. 615, co. 1 c.p.c. non lo consente, ma anche perché l'interesse del debitore intimato a questo tipo di accertamento difetta dei requisiti dell'attualità e della concretezza,
10 11
con conseguente inammissibilità delle domande ed eccezioni avanzate dalle parti contrapposte in questa sede relativamente a tale (improprio) profilo.
$4: considerazioni conclusive – spese - dispositivo
Da tutto quanto sopra osservato e ritenuto, discende conclusivamente il rigetto dei motivi oppositivi avanzati dagli opponenti iniziali e intervenuti in quanto infondati. Le ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta non possono invece essere esaminate nel merito perché inammissibili, con conseguente non esaminabilità anche delle domande e allegazioni svolte dagli opponenti sui profili evocati dalla . CP_2
Le spese di lite vengono liquidate secondo la regola della soccombenza, determinando le competenze di fase sulla base dei valori intermedi tra i minimi e i medi, in ragione della natura delle contestazioni, che riguardavano fondamentalmente profili solo processuali e preliminari. Vanno limitati alla metà del valore minimo i compensi per la fase istruttoria, che è consistita nella sola deduzione e controdeduzione delle istanze istruttorie, senza alcun pratico seguito in attività acquisitive di prove costituende o documentali.
Il relativo prospetto di calcolo, basato sul valore del credito portato a precetto, si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Compe Fase nso
€ Fase di studio della controversia 1900,00
€ Fase introduttiva del giudizio 1200,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo dimezzato: € 1.400
11 12
€ Fase decisionale 3200,00
Compenso tabellare € 7.700
Alle spese del giudizio di merito così determinate vanno aggiunte anche le spese della precedente fase cautelare, che vengono anch'esse liquidate secondo la regola della soccombenza, determinando le competenze di fase sulla base dei valori minimi, in ragione della modesta complessità e della reiterazione delle questioni ivi sollevate rispetto agli atti introduttivi;
con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito. Il relativo prospetto di calcolo, basato sempre sul valore del credito portato a precetto, si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Compe Fase nso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.100
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 600,00
Fase decisionale, valore minimo: € 900,00
€ Compenso tabellare (valori minimi) 2.600,00
Il totale delle spese di lite da liquidare ammonta, pertanto, a € 10.300 da porsi integralmente a carico delle parti opponenti e della società intervenuta in solido tra loro.
12 13
P.Q.M.
respinge l'opposizione proposta dalle parti attrici e dalla Società intervenuta e per l'effetto dichiara proseguibile l'azione esecutiva per le somme portate nel precetto validamente notificato, oltre accessori e spese.
Condanna le parti opponenti e la società intervenuta in solido tra loro a rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate in € 10.300,00 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione degli onorari non riscossi e delle spese in favore dei difensori Avv.ti
LA PA e TT CH.
Genova 17 luglio 2025
Il Giudice unico designato
Dott. Roberto Braccialini
(Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Michele Munari)
13
N. 6478/2023 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6478/2023 di opposizione all'atto di precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa da:
• nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Recco (GE), Via Vastato 22/8, C.F. , in proprio e nella C.F._1
sua qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio nato Persona_1
a Genova il 31/11/2011 C.F. , residente in [...], C.F._2
Via Vastato 22/8
• nata a [...] il [...], C.F. CP_1
residente in [...]8 C.F._3
• nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]8 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrica De Sessa e LA Elisa Ceci del
Foro di Genova attori in opposizione contro
nata a [...] il [...] e residente ad Controparte_2
Avegno (GE), Salita Novelle 9, C.F. , rappresentata e C.F._5
difesa dagli Avv.ti LA PA e TT CH del Foro di Genova convenuta opposta
1 2
e anche nei confronti di
Controparte_3
P.I. , con sede a Sori in Via Crispi 166, in persona del liquidatore P.IVA_1
nominato dal Presidente del Tribunale di Genova, nella persona dell'Avv. Enrica
De Sessa C.F. , che la rappresenta e la difende nel presente C.F._6
giudizio unitamente all'Avv. LA Elisa Ceci, entrambe del Foro di Genova terza intervenuta
CONCLUSIONI
Per e in CP_1 Parte_2 Parte_1
proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale di Persona_1
(opponenti), nonché per Controparte_3
(intervenuta) come da foglio di precisazione delle conclusioni
[...]
depositato il 27/06/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove:
1) In via preliminare e/o pregiudiziale: previa revoca dell'ordinanza del 03.10.2023, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Genova n. 751/2022 del
02.12.2022/02.01.2023 per i motivi esposti e/o per quelli meglio visti.
2) Sempre in via preliminare: autorizzare ed accogliere l'intervento di
[...]
Controparte_3
3) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del diritto della IG.ra
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , CP_2 Parte_1 Parte_2
(e se del caso) in proprio, per carenza di legittimazione passiva CP_1 Persona_1
degli opponenti, per tutti i motivi esposti e/o per quelli meglio visti e per l'efficacia pienamente opponibile, per i motivi esposti e/o per quelli meglio visti, dell'accettazione da parte degli opponenti dell'eredità con beneficio di inventario.
4) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'infondatezza degli atti di precetto e delle notifiche.
2 3
5) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità e/o l'inefficacia della notifica della sentenza n. 751/2022 del Tribunale di Genova e dei precetti per violazione del termine di cui all'art. 477 c.p.c. per i motivi esposti e/o per quelli meglio visti.
6) Accertare e dichiarare la nullità della notifica della sentenza n. 751/2022 del
Tribunale di Genova e del precetto nei confronti della per Controparte_3
i motivi esposti e/o per quelli meglio visti.
7) Accertare e dichiarare che gli eredi del IG. , Controparte_3 Parte_1
e hanno accettato l'eredità con beneficio di Parte_2 CP_1 Persona_1
inventario e che la loro responsabilità per i debiti ereditari è limitata intra vires hereditatis, ai soli beni compresi nell'asse ereditario.
8) Revocare l'ordinanza del 03.10.2023, per difetto dei presupposti e sospendere la provvisoria esecutività della sentenza notificata.
9) Rigettare in ogni caso tutte le domande, eccezioni, deduzioni e pretese avversarie perché infondate in fatto ed in diritto.
10) In ogni caso, condannare la IG.ra alla rifusione integrale delle spese Controparte_2
di lite e degli onorari di giudizio in favore degli opponenti e di parte intervenuta, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Enrica De Sessa, che si dichiara antistataria.”.
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_2
depositato il 01/07/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito:
- respingere l'opposizione proposta dagli attori - in proprio e quale Parte_1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori e - e CP_1 Persona_1
in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra Parte_2
indicati, con vittoria delle spese di lite, anche in relazione alla richiesta di sospensiva da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano antistatari;
- respingere le domande svolte dalla Controparte_3
nell'atto di intervento, in quanto tardive ed infondate per i motivi sopra indicati,
[...]
3 4
con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 91-96 c.p.c., da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano antistatari.”.
$1: le difese introduttive
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615, co. 1 e 617 c.p.c., la IG.ra in proprio e per i figli minori e (quest'ultima Parte_1 Per_1 CP_1
divenuta maggiorenne nel corso del giudizio e costituitasi autonomamente con comparsa datata 08/04/2025), e il IG. hanno proposto Parte_2
opposizione avverso il precetto per € 52.444,69 notificato loro in data 07/06/2023 dalla IG.ra in relazione al titolo esecutivo rappresentato Controparte_2
dalla sentenza n. 751/2022 del Tribunale di Genova sez. lavoro, che li aveva condannati al pagamento in favore della convenuta del predetto importo a titolo di differenze retributive e relative incidenze sul TFR in relazione a prestazioni lavorative rese alle dipendenze della oltre rivalutazione, Controparte_3
interessi e spese legali.
Gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di condanna;
nel merito di accertare e dichiarare l'illegittimità del diritto di parte convenuta a procedere a esecuzione forzata per carenza di legittimazione passiva degli esponenti;
ulteriormente nel merito, di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto di precetto per carenza di legittimazione passiva degli opponenti;
ancora nel merito, di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità e/o inefficacia della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo.
A sostegno delle proprie domande gli opponenti hanno allegato:
1. la nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto effettuata nei confronti della società per carenza Controparte_3
di legittimazione passiva, in quanto la società al momento della notifica era priva del legale rappresentante, essendo stata posta in liquidazione a seguito della morte del socio accomandatario (gli opponenti hanno altresì Controparte_3
4 5
contestato che la notifica fosse stata fatta a un indirizzo PEC errato, anziché all'indirizzo PEC del liquidatore della società);
2. la nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto effettuata agli opponenti, perché fatta nei confronti della IG.ra e dei Pt_1
suoi figli non nella loro qualità di eredi di , ma in proprio Controparte_3
personalmente (gli opponenti hanno affermato altresì che tale notifica fosse nulla perché essi non sarebbero eredi del de cuius in senso stretto, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario);
3. la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto effettuata agli opponenti per mancata osservanza del termine previsto dall'art. 477 c.p.c., non avendo la parte opposta correttamente notificato l'atto di precetto a distanza di dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Costituendosi nell'odierna sede oppositiva, la convenuta IG. CP_2
ha chiesto, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione proposta dagli attori e nel merito di respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
A tal fine ha allegato:
• quanto all'asserita nullità della notifica sub. 1, che si tratta di un'eccezione inammissibile in quanto il difensore degli opponenti non assiste anche la società la sola, semmai, che potrebbe Controparte_3
giovarsi di tale eccezione;
l'eccezione è comunque infondata perché il titolo esecutivo e l'atto di precetto sono stati notificati a mezzo PEC alla società in persona della liquidatrice Avv. De Sessa, che la rappresenta ex lege, e all'indirizzo
PEC della società risultante dalla visura camerale;
• quanto all'asserita nullità della notifica sub. 2, che la notifica del titolo esecutivo e del precetto si poteva correttamente fare agli opponenti in proprio dal momento che gli stessi erano divenuti parti del giudizio radicato dinanzi al giudice del lavoro per effetto della riassunzione svolta nei loro confronti dalla convenuta dopo la morte di;
che l'affermazione degli Controparte_3
5 6
opponenti secondo cui non sarebbero eredi in senso stretto, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario è infondata;
che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è comunque opponibile nell'odierno giudizio, in quanto gli opponenti avrebbero dovuto eccepirla già nel processo di merito davanti al giudice del lavoro;
che la IG.ra era in ogni caso decaduta Pt_1
dal beneficio di inventario perché non aveva rispettato il termine previsto dall'art. 485 c.c. per completare l'inventario; che anche il figlio Pt_2
era decaduto da tale beneficio perché non aveva perfezionato un
[...]
nuovo valido inventario entro l'anno dal compimento della maggiore età;
• quanto all'asserita nullità sub. 3, che gli opponenti erano divenuti parte del giudizio di merito davanti al giudice del lavoro a seguito della riassunzione svolta nei loro confronti, con la conseguenza che l'art. 477 c.p.c. non è applicabile nel caso di specie.
$2: svolgimento del processo
Radicato il contraddittorio sulle riferite difese introduttive, lo scrivente ha respinto con ordinanza del 03/10/2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dalle parti opponenti e la causa – proseguita per il merito oppositivo - è stata istruita in via esclusivamente documentale, essendosi ritenuta superflua ogni ulteriore acquisizione istruttoria (v. ordinanza 12/04/2025).
In data 08/04/2025 si sono costituiti i nuovi difensori delle parti opponenti, i quali hanno ribadito le medesime difese già svolte dal precedente patrocinatore. In pari data, è intervenuta la società assistita dagli Controparte_3
identici legali delle parti opponenti, che ha riproposto le medesime difese già svolte da queste ultime.
Dopo plurimi rinvii accordati a richiesta delle parti per consentire la definizione stragiudiziale della lite, non andati a buon fine, la causa è finalmente pervenuta all'udienza del 08/07/2025 in cui è stata discussa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione con termine di legge per il deposito di motivazione e dispositivo
6 7
$3: motivi della decisione
L'opposizione in esame va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Anzitutto, va confermata la valutazione già effettuata in sede cautelare circa l'infondatezza delle censure mosse dalle parti opponenti in ordine alla nullità delle notifiche del titolo esecutivo e del precetto eseguite dalla convenuta.
In particolare, è infondata la doglianza delle parti opponenti laddove lamentano la mancanza di legittimazione passiva della Controparte_3
asseritamente derivante dall'avvenuta notifica del titolo esecutivo e del
[...]
precetto quando la società era in istato di liquidazione volontaria e quindi era priva del legale rappresentante.
Tale assunto è manifestamente errato. Infatti, come è noto, in base all'art. 2278, co. 2 c.c. (applicabile alla società in accomandita semplice in forza dell'art. 2315 c.c.), i liquidatori sono investiti per legge del potere di rappresentanza, anche in giudizio, della società in liquidazione e succedono pertanto agli amministratori quali soggetti destinatari delle notifiche rivolte alla società. Conseguentemente, la notifica fatta dalla convenuta nel caso in esame era perfettamente valida e regolare in quanto effettuata alla società in persona del liquidatore Avv. Enrica De Sessa, nominata dal Presidente del Tribunale di Genova con provvedimento del
06/09/2022. La notifica è stata inoltre eseguita via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante sia dal Registro INIPEC, sia dalla visura camerale, con la conseguenza che è altresì infondata l'ulteriore doglianza circa l'avvenuta notifica a un indirizzo PEC errato, in quanto diverso da quello del liquidatore. Infatti, nessuna disposizione prescrive di notificare gli atti a una società in liquidazione esclusivamente all'indirizzo PEC del liquidatore, soprattutto se tale indirizzo non risulta indicato né nel Registro INIPEC, né nella visura camerale (cfr. le notifiche effettuate via PEC dalla convenuta, docc. nn. 5, 5a, 5b, 15 prod.
, la visura camerale della società alla data della notifica, doc. 6 prod. CP_2
e il provvedimento di nomina del liquidatore, doc. 6 prod. CP_2
CABELLA - ZANARDI).
7 8
Analogamente, è infondata anche l'ulteriore censura con cui gli opponenti lamentano la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto fatta dalla convenuta nei loro confronti, in quanto rivolta a loro in proprio personalmente, anziché nella loro qualità di eredi del de cuius (già accomandatario Controparte_3
della . Controparte_3
Al riguardo va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, tale specificazione non ha alcuna rilevanza nel caso di specie ai fini della validità del precetto o della sua notifica in quanto:
i. a seguito della riassunzione del processo ad opera della convenuta nel giudizio per il riconoscimento delle spettanze lavorative, la sentenza di condanna del giudice del lavoro è stata pronunciata anche nei confronti degli opponenti, quali parti di quel procedimento, e contiene la chiara statuizione della loro responsabilità pro-quota come stabilito dagli artt. 752 e 754 c.c., sicché non ricorre alcuna confusione o incertezza, nel precetto, né sulla loro qualità di eredi, né sulle rispettive posizioni debitorie di ciascuno di loro;
ii. l'atto di precetto, pur non rivolgendosi agli opponenti in qualità di eredi, li individua esattamente e altrettanto correttamente reca l'indicazione della loro responsabilità pro-quota, con la conseguenza che la pretesa specificazione anche della qualità di eredi risulta superflua;
iii. gli opponenti non hanno mai contestato la loro qualità di eredi di
(se non nei limitati e infondati termini di cui infra), sicché Controparte_3
non si comprende quale rilevanza potesse avere la specificazione nell'atto di precetto di tale qualità, specialmente se si considera che, sia in base al titolo esecutivo, sia in base al precetto, sia, soprattutto, in base alla legge (artt. 752 e
754 c.c.), la loro responsabilità per il debito accertato in sentenza è comunque da ripartirsi pro-quota e non in via solidale.
Inoltre, è errata (oltre che contraddittoria rispetto alle altre difese appena ripercorse) l'affermazione secondo cui, avendo gli opponenti accettato l'eredità con beneficio di inventario, essi non sarebbero eredi del de cuius in senso stretto.
8 9
Tale asserzione non trova supporto in alcuna disposizione di legge: gli eredi c.d. “beneficiati” sono a tutti gli effetti eredi del de cuius, con la conseguenza che la notifica del titolo esecutivo e del precetto effettuata dalla convenuta nei loro confronti è perfettamente valida ed efficace. Infatti, l'accettazione di eredità con beneficio di inventario incide, piuttosto, sul piano della limitazione della garanzia patrimoniale dei creditori del de cuius: nel senso che, come noto, gli eredi
“beneficiati” non rispondono dei debiti ereditari con i loro beni personali, potendo i creditori del defunto aggredire soltanto i beni dell'asse ereditario. Ciò però non toglie che gli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario siano pur sempre eredi del de cuius, al pari degli eredi c.d. “puri e semplici”, e siano pertanto obbligati per i debiti ereditari, sia pure con il suddetto beneficio per cui non possono subire l'espropriazione dei loro beni personali, in conformità con l'impianto generale del diritto successorio italiano in base al quale, di regola i rapporti giuridici che cadono in successione non si estinguono, ma si trasmettono agli eredi.
È poi infondata anche la contestazione relativa al mancato rispetto del termine di dieci giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto previsto dall'art. 477 c.p.c.
Infatti, come si è già evidenziato in sede cautelare, la “ratio” di questa disposizione (ossia (consentire agli eredi, che fossero all'oscuro del titolo formatosi contro di loro, di averne contezza prima del preannuncio dell'azione esecutiva), risulta del tutto rispettata, essendo stati, gli odierni destinatari di sentenza e precetto, parti del processo in cui si è formato il titolo esecutivo stesso.
Venendo, invece, alle contestazioni della convenuta relative all'inopponibilità, da parte degli opponenti, dell'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, si osserva quanto segue.
La IG.ra sostiene, da un lato, che gli opponenti non CP_2
potrebbero in questa sede eccepire nei suoi confronti l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, trattandosi di un'eccezione che avrebbero
9 10
già dovuto sollevare nel giudizio di merito davanti al giudice del lavoro;
dall'altro, che la IG.ra e il IG. sarebbero in ogni caso Pt_1 Parte_2
decaduti da tale beneficio: la prima, perché non avrebbe rispettato il termine previsto dall'art. 485 c.c. per completare l'inventario; il secondo, perché non avrebbe completato un nuovo valido inventario entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età.
Queste contestazioni non possono essere esaminate nell'odierno giudizio perché prospettano questioni che non attengono all'eseguibilità del titolo esecutivo o alla validità del precetto (né alla loro notifica), bensì riguardano esclusivamente il successivo momento attuativo dell'esecuzione forzata, in quanto incidono sulla sola individuazione del novero dei beni legittimamente aggredibili dal creditore procedente in sede esecutiva.
Infatti, come si è già evidenziato sopra, l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non incide sulla qualità di erede (e quindi di debitore) del beneficiario, né comporta alcuna diminuzione, sul piano del “quantum”, dell'importo dei debiti ereditari da lui dovuti. Essa opera, piuttosto, sul diverso piano della consistenza della garanzia patrimoniale in favore dei creditori del de cuius, i quali per soddisfarsi non possono aggredire i beni personali dell'erede, ma soltanto quelli dell'asse ereditario, e nei limiti di capienza di quest'ultimo.
Le questioni sollevate, pertanto, si potranno eventualmente porre nell'ambito della successiva esecuzione forzata promossa dalla creditrice, nel caso in cui quest'ultima decida di sottoporre a pignoramento un bene personale di uno degli eredi opponenti o per il caso di incapienza dell'asse ereditario: in tali ipotesi, spetterà al giudice dell'opposizione all'esecuzione stabilire se questa iniziativa della creditrice procedente sia o meno percorribile. Fino a tale momento, questi problemi non sono scrutinabili ad opera del giudice dell'opposizione a precetto, non solo perché l'oggetto del giudizio oppositivo di cui al primo comma dell'art. 615, co. 1 c.p.c. non lo consente, ma anche perché l'interesse del debitore intimato a questo tipo di accertamento difetta dei requisiti dell'attualità e della concretezza,
10 11
con conseguente inammissibilità delle domande ed eccezioni avanzate dalle parti contrapposte in questa sede relativamente a tale (improprio) profilo.
$4: considerazioni conclusive – spese - dispositivo
Da tutto quanto sopra osservato e ritenuto, discende conclusivamente il rigetto dei motivi oppositivi avanzati dagli opponenti iniziali e intervenuti in quanto infondati. Le ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta non possono invece essere esaminate nel merito perché inammissibili, con conseguente non esaminabilità anche delle domande e allegazioni svolte dagli opponenti sui profili evocati dalla . CP_2
Le spese di lite vengono liquidate secondo la regola della soccombenza, determinando le competenze di fase sulla base dei valori intermedi tra i minimi e i medi, in ragione della natura delle contestazioni, che riguardavano fondamentalmente profili solo processuali e preliminari. Vanno limitati alla metà del valore minimo i compensi per la fase istruttoria, che è consistita nella sola deduzione e controdeduzione delle istanze istruttorie, senza alcun pratico seguito in attività acquisitive di prove costituende o documentali.
Il relativo prospetto di calcolo, basato sul valore del credito portato a precetto, si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Compe Fase nso
€ Fase di studio della controversia 1900,00
€ Fase introduttiva del giudizio 1200,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo dimezzato: € 1.400
11 12
€ Fase decisionale 3200,00
Compenso tabellare € 7.700
Alle spese del giudizio di merito così determinate vanno aggiunte anche le spese della precedente fase cautelare, che vengono anch'esse liquidate secondo la regola della soccombenza, determinando le competenze di fase sulla base dei valori minimi, in ragione della modesta complessità e della reiterazione delle questioni ivi sollevate rispetto agli atti introduttivi;
con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito. Il relativo prospetto di calcolo, basato sempre sul valore del credito portato a precetto, si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Compe Fase nso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.100
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 600,00
Fase decisionale, valore minimo: € 900,00
€ Compenso tabellare (valori minimi) 2.600,00
Il totale delle spese di lite da liquidare ammonta, pertanto, a € 10.300 da porsi integralmente a carico delle parti opponenti e della società intervenuta in solido tra loro.
12 13
P.Q.M.
respinge l'opposizione proposta dalle parti attrici e dalla Società intervenuta e per l'effetto dichiara proseguibile l'azione esecutiva per le somme portate nel precetto validamente notificato, oltre accessori e spese.
Condanna le parti opponenti e la società intervenuta in solido tra loro a rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate in € 10.300,00 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione degli onorari non riscossi e delle spese in favore dei difensori Avv.ti
LA PA e TT CH.
Genova 17 luglio 2025
Il Giudice unico designato
Dott. Roberto Braccialini
(Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Michele Munari)
13