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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere rel.
3. Dott. Antonello Vitale Consigliere Ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1388/2022, per la riforma della sentenza n. 1038/2022 pubblicata il 18.03.2022 dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica;
tra (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_4 C.F._4 in atti, L'AVV. VINCENZO OPERAMOLLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo alla via Dante, n.201 – BARI;
Appellanti - Appellati in via incidentale contro (P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli AVV.TI ALBERTO COCCIOLI e OTTAVIA PIZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo al Corso Vittorio Emanuele II, n. 193- BARI Appellata -Appellante in via incidentale OGGETTO: Responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 08.10.2010, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui
[...] minori e , medio tempore divenuti maggiorenni, convenivano Parte_3 Parte_4 in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, il medico dott. e la Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive Controparte_1 pagina 1 di 21 responsabilità, al pagamento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.1 Nello specifico gli attori deducevano che in data 12.02.2004, alle ore 04:45, la Parte_2 secondi-gravida, alla 39a settimana di gestazione, veniva ricoverata presso la struttura ospedaliera versando in stato di travaglio;
alle ore 7:30 gli Controparte_1 operatori sanitari, verificata la rottura delle membrane e la dilatazione completa dell'utero, conducevano la paziente in sala parto;
la stessa alle ore 08:18 partoriva il secondogenito il quale presentava “un serrato giro di funicolo intorno al collo” e “ulteriore giro a Pt_3 bandiera” nonché un colorito pallido, ipotonico con assenza di nistagmo e di reazione agli stimoli. A seguito di tanto ed a causa di evidenti segni di asfissia veniva immediatamente trasferito presso l'unità intensiva neonatale della struttura ospedaliera “Di Venere”. I successivi controlli medici sul neonato evidenziavano che l'asfissia preparto gli aveva procurato una encefalopatia ipossica peritanale, di tipo tetraparetico, con deficit totale fisico e psichico per la vita futura. Imputavano ai convenuti di aver praticato il parto, attraverso l'applicazione di una ventosa, con notevole ritardo, nonostante la presenza di sofferenza fetale chiaramente documentata, e tale colpevole condotta omissiva determinava una grave asfissia cui va ascritto il quadro patologico del neonato. 1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.01.2011, si costituiva la
[...]
eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva degli Controparte_3 attori e in ordine alla domanda risarcitoria Parte_1 Parte_2 promossa quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su e chiedendo, Parte_4 in via gradata e nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza e, in via estremamente gradata, la riduzione del risarcimento al dovuto, con vittoria di spese e competenze di lite. 1.3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.01.2011, si costituiva il dott. chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia CP_2 dell' e della ed eccependo, nel merito, CP_4 Controparte_5
l'infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.4 Con provvedimento del 13.01.2011, il G.I. autorizzava la chiamata in giudizio delle suddette compagnie di assicurazione che, costituitesi ritualmente in giudizio, chiedevano:
l' il rigetto della domanda risarcitoria promossa dalle parti attrici nei confronti CP_4 del dott. e, in via subordinata, di limitare la condanna nei limiti del massimale di CP_2 polizza fissato in € 1.550,00, con vittoria di spese e di competenze di lite;
la Controparte_5
in via principale, dichiarare l'inoperatività della polizza sottoscritta dal dott.
[...]
e, in via gradata, limitare il risarcimento del danno al massimale previsto dal contratto CP_2 di assicurazione, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.5 Con provvedimento del 24.02.2017, dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra gli attori e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sui figli e , il convenuto Dott. Parte_3 Parte_4
e la terza chiamata e della conseguente rinuncia presentata Controparte_2 CP_4 dagli attori ed accettata dalle controparti, veniva dichiarata tra le suddette parti l'estinzione pagina 2 di 21 del giudizio, senza alcuna statuizione sulle spese, avendovi le parti autonomamente provveduto in sede stragiudiziale.
1.6 Espletata l'attività istruttoria (prove orali, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva e due consulenze tecniche di ufficio), il G.U del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1038/2022 emessa in data 17.03.2022 e depositata il 18.03.2022, così statuiva: “A. DICHIARA l'estinzione del giudizio nei rapporti processuali tra
e la B. NULLA SULLE SPESE Controparte_2 Controparte_6 nei rapporti processuali tra le sud-dette parti;
C. DICHIARA che le lesioni subite da Parte_3
, a seguito del sinistro per cui è causa, sono ascrivibili alla condotta colposa tenuta dai
[...] sanitari in servizio presso la nel corso del ricovero ospedaliero Controparte_3 effettuato dalla madre del danneggiato, , presso la relati-va Parte_2 struttura ospedaliera in occasione del parto;
D. CONDANNA per l'effetto la CP_3
, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalle parti attrici a
[...] seguito del sinistro, al pagamento: 1) in favore di della somma di € Parte_3
942.517,06, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
2) in favore di della somma di €. 62.000,00 oltre agli interessi, al Parte_1 tasso legale, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
3) in favore di
della somma di € 62.000,00, oltre agli interessi, al tasso le- Parte_2 gale, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
4) in favore di Parte_4
della somma di € 60.000,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della presente
[...] pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
E. CONDANNA la al Controparte_3 pagamento in favore delle parti attrici delle spese del procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio che liquida in complessivi € 581,27 per esborsi ed € 29.304,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrar-si in favore dell'avv. Vincenzo OPERAMOLLA, dichiaratosi antistatario;
F. PONE le spese della CTU, espletata nel procedimento di istruzione preventiva iscritto al n.11679/2008 R.G., come liquidata con decreto del 09.03.2010, e di quelle espletate nel giudizio di merito, come rispettivamente liquidate con decreti del 01.08.2013 e del 21.01.2020, definitivamente a carico della Controparte_3 condannando quest'ultima a rifondere le parti attrici di quanto dalle stesse versato a tale titolo. “. 1.7 Con le motivazioni esposte nella sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, preliminarmente, rilevata la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio presentata dal convenuto dott. e la relativa accettazione da parte della , CP_2 Controparte_6 dichiarava l'estinzione del giudizio tra le suddette parti. Ancora in via preliminare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla struttura ospedaliera convenuta in relazione alla domanda risarcitoria presentata da e Parte_1 per i danni patiti dal minore , per il sinistro Parte_5 Parte_4 occorso al fratello in quanto, condividendo un orientamento Parte_3 giurisprudenziale oramai consolidato, riteneva che anche il fratello maggiore fosse titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno derivante dalla disabilità occorsa a Parte_3
a seguito del sinistro de quo.
[...]
pagina 3 di 21 Nel merito, il Tribunale di Bari, previo richiamo della normativa applicabile al caso de quo e dei principi che governano la responsabilità sanitaria alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia, aderiva pienamente alle conclusioni della seconda consulenza medica di ufficio redatta dai CTU dott.ri e dalla Persona_1 Persona_2 quale emergeva la sussistenza della condotta negligente ed imperita tenuta dai sanitari nell'esecuzione della prestazione professionale nonché il nesso di causalità tra quest'ultima e le gravissime lesioni neurologiche subite da , a seguito del parto. Parte_3
Quindi, liquidava i postumi, aderendo alla quantificazione del danno biologico permanente riconosciuta dal collegio peritale (80% con c.d. personalizzazione massima del danno biologico) e del danno da invalidità temporanea (ITT:25 giorni;
), in complessivi € 1.131.950,00 (in base alle tabelle di Milano ed. 2021), oltre interessi al tasso legale dalla data del provvedimento sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese mediche sostenute e documentate pari ad € 567,06. Da detta somma detraeva l'importo già percepito dagli attori L'NZ (compagnia garante del dott. pari ad € 190.000,00 e quindi, condannava la convenuta al pagamento CP_2 dell'importo complessivo pari ad € 942.517,06. Nulla riconosceva a titolo di ulteriori spese mediche future in quanto di difficile quantificazione ma comunque già poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, beneficiando, peraltro, il piccolo dell'indennità di frequenza, di quella di Pt_3 accompagnamento e dell'esenzione ticket. Nulla, altresì, riconosceva a titolo di danno patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa di , in quanto Parte_3 riteneva che la relativa domanda fosse stata formulata oltre le preclusioni processuali maturate con la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma VI n.1 c.p.c., posto che nell'atto di citazione la parte attrice si era limitata genericamente a chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro. Riconosceva altresì, in favore dei genitori e del fratello maggiore il cd. danno Pt_3 parentale riflesso da soggetto macroleso e facendo applicazione delle Tabelle a punti del Tribunale di Roma, ed. 2019, riconosceva a ciascun genitore la somma pari ad € 72.000,00 da cui detraeva l'importo pari ad € 10.00,00 già corrisposto L' , riconoscendo, pertanto, CP_4 in favore di ciascuno la somma complessiva pari di € 62.000,00 oltre agli interessi dalla data del provvedimento sino all'effettivo soddisfo;
al figlio riconosceva la somma pari ad Pt_3
€ 70.000,00 da cui detraeva l'importo pari ad € 10.00,00 già corrisposto L' , CP_4 riconoscendo, pertanto, la somma complessiva pari di € 60.000,00 oltre agli interessi dalla data del provvedimento sino all'effettivo soddisfo. Nulla, poi, riconosceva a titolo di danni patrimoniali per la perdita delle attività lavorative dei genitori, derivanti dalla necessità di assistere il figlio poiché non allegata e Parte_3 provata la concreta entità dei redditi e degli introiti che gli stessi avrebbero percepito, ove l'illecito non si fosse verificato. Infine condannava la struttura ospedaliera convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa in base al valore del decisum(valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00, con pagina 4 di 21 aumento degli onorari del 20%), ivi compresa la fase di istruzione preventiva (valore indeterminato di media complessità) e le spese delle consulenze tecniche espletate nel corso del procedimento di istruzione preventiva e di quelle disposte nel corso del giudizio.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 10.10.2022, , Parte_1
e hanno interposto appello Parte_2 Parte_3 Parte_4 innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via istruttoria, ove indispensabili per la compiuta liquidazione dei danni: 1-1) al fine di provare l'entità del pregiudizio esistenziale sofferto chiede l'ammissione della prova orale articolata nella memoria istruttoria del 7.7.2011, riproposta nella precisazione delle conclusioni;
1-2) al fine di provare l'entità delle lesioni alla sfera psichica riportate da Parte_6
e chiede che sia disposta C.T.U., richiesta nella memoria istruttoria del
[...] Parte_4
7.7.2011 – riproposta con la precisazione delle conclusioni - per l'accertamento medico delle condizioni di salute dei coniugi e e del germano Parte_1 Parte_2 Parte_4 con riferimento alla sfera psichica e psicologica, determinate dalle gravissime patologie cui è affetto il piccolo - nel merito: 2-1) confermata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche Pt_3 ai sensi dell'art.2049 cod. civ. della per le lesioni riportate da Controparte_1 Parte_3 al momento della nascita, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali sofferti dagli attori, nonché dei danni futuri, nella misura ulteriore di euro 2.087.848,91 in favore di euro 1.591.989,39 in favore di euro 1.270.315,84 in Parte_3 Parte_1 favore di euro 341.419,20 in favore di o nella diversa Parte_2 Parte_4 somma dovuta secondo legge e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 2-2) condannare la per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., per aver Controparte_1 resistito in giudizio in malafede e rifiutato di formulare qualsivoglia proposta risarcitoria;
- 2-3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite di A.T.P. e giudizio di merito di I grado nella misura di € 108.287,00 oltre oneri di legge, nonché delle spese del giudizio di appello da determinarsi in conformità degli artt. 4 e 6 del D.M. n.55/2014.”. 2.1 Con comparsa di costituzione contenente appello incidentale, depositata telematicamente il 30.12.2022, la struttura ospedaliera si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_3 ed ha chiesto rigettarsi l'appello principale proposto dai sigg.ri – ed, in Pt_3 Parte_2 riforma della sentenza gravata, accogliersi le seguenti conclusioni: “ in accoglimento dei motivi dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 1038/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Bari nella persona del Giudice Dott. Enzo Davide Ruffo, pubbl. il 18/03/2022 in RG n. 11479/2010 conformemente ai motivi di appello proposti, rigettando la domanda di parte attrice perché infondata in parte e diritto, con ogni conseguente declaratoria anche in ordine alle spese e condannare Euro 1.176.558,32 come risulta dalla documentazione versata in atti al doc. 3; in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse riformata la impugnata sentenza e accertata una responsabilità della a qualunque titolo nei confronti di qualunque parte, determinare e Controparte_1 ripartire le quote di responsabilità tra l'esponente e l'altro Convenuto Dr. e ridurre Controparte_2
pagina 5 di 21 l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi di giudizio e della procedura di ATP.” 2.2 All'udienza del 6.12.2023, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc. 2.3 Con ordinanza del 3.04.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo e disposto il rinnovo della ctu medico legale nominando all'uopo il Prof. e il Prof. e Per_3 Persona_4 all'indomani del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata nuovamente riservata per la decisione all'udienza del 18.06.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Osserva la Corte, in via preliminare, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della struttura ospedaliera è infondata, poiché la lettura complessiva dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata ordinanza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto L'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n.27199/2017), salvo quanto si osserverà, in seguito, nell'esame dei singoli motivi.
3.2 Ancora preliminarmente, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e ter c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza 3.3 Venendo al merito e' opportuno esaminare, nell'ordine logico, l'appello incidentale proposto dalla nel punto in cui – primo motivo di gravame - vi è Controparte_3 contestazione sul riconosciuto accertamento della responsabilità professionale del personale sanitario in servizio presso la Casa di cura convenuta (sussistenza dell'an debeatur). Ed invero, la difesa della eccepisce l'“Errato accertamento della responsabilità Controparte_3 di e della sussistenza del nesso di causalità. Contraddittorietà dell'accertamento CP_3 medico-legale espletato in corso di causa. Omessa valutazione delle osservazioni di parte. Errata valutazione delle prove orali”, nella parte in cui il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni della c.t.u. collegiale a firma dei dott.ri che attribuivano la Persona_5 responsabilità del sinistro al personale sanitario in servizio presso la struttura ospedaliera convenuta, ha accertato il carattere colposo della condotta dei sanitari asseritamente tenuta, in contrasto con quanto prescritto dalle linee guida elaborate dalla comunità scientifica in casi analoghi, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra tale condotta ed il danno evento. Secondo la prospettazione difensiva di parte appellante in via incidentale, l'estrema delicatezza del caso e la difficoltà di accertare l'ipossia intrapartum e di configurare, quindi, comportamenti negligenti nel personale medico hanno comportato l'espletamento di ben tre consulente tecniche di ufficio (la prima nell'ambito del procedimento di istruzione pagina 6 di 21 preventiva) con risultati discordanti tra loro;
il CTU nominato in primo grado, dott. , Per_6 infatti, ha concluso sostenendo che non sono prospettabili elementi di inadempienza assistenziale, che i trattamenti furono conformi alle linee guida e che se anche le manovre fossero state anticipate di qualche minuto il danno si sarebbe comunque realizzato. Il primo ctu, dunque, ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità dei sanitari. La consulenza tecnica di ufficio in rinnovo, affidata al collegio, ha tuttavia rilevato comportamenti colposi in capo alla struttura non rispondendo adeguatamente ed in maniera esaustiva alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta. Di conseguenza ha insisto per il rinnovo della c.t.u. Peraltro, la difesa di parte convenuta lamenta che il Tribunale di Bari non avrebbe neppure esaminato le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi che avrebbero escluso profili di responsabilità dei sanitari in servizio dal momento del ricovero della sino al Parte_2 parto. Gli appellanti hanno dunque insistito nella istanza di rinnovo della c.t.u. basata sulle osservazioni alla c.t.u. redatte dai c.t.p. dott.ri e nel giudizio di primo grado Per_7 Per_8
e sulle conclusioni a cui è giunto il primo ctu nominato dott. dalle quali emerge Per_6
l'insussistenza delle condotte asseritamente negligenti degli operatori sanitari in tutte le fasi del pre-parto nonché la insussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il sinistro de quo. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte ha ritenuto di disporre una nuova c.t.u. nominando all'uopo il Prof. (specialista in medicina legale) e il dott. (specialista Per_9 Persona_4 in ginecologia) affinchè rispondessero ai seguenti quesiti: “
1. dicano se le prestazioni professionali della , dal momento del ricovero della a quello della CP_1 CP_7 Parte_2 nascita del piccolo furono adeguate alle conoscenze e alle possibilità concrete di assistenza al Pt_3 momento dei fatti;
2. in particolare, dicano se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dei trattamenti, gli stessi siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica ed ostetrica, nel rispetto delle modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza medica, se siano state osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai sanitari che sono intervenuti;
3. dicano se sussista un profilo di responsabilità organizzativa della struttura sanitaria presso la quale il parto è avvenuto;
4. dicano se i trattamenti eseguiti presentassero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della puerpera e del neonato;
5. dicano quale fu la causa del danno neurologico subito da e se sussiste nesso causale tra il danno neurologico subito da Parte_3
e l'eventuale omissione e/o ritardo di prestazione da parte della struttura sanitaria;
6 Parte_3
-dicano se l'eventuale asfissia perinatale, in base al criterio del più probabile che non - tenuto conto della miglior scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo - sia ricollegabile ad un'erronea condotta dei sanitari del nosocomio convenuto, specificando se ciò sia dipeso da una non corretta diagnosi ovvero da un'errata scelta del trattamento ovvero da una difettosa esecuzione del trattamento (in relazione alla tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.)”;
7. in particolare accertino: a) quale diversa condotta avrebbero dovuto eventualmente tenere i sanitari per
pagina 7 di 21 evitare le gravi conseguenze dell'asfissia; b) se e quali manovre avrebbero dovuto porre in essere per accelerare il parto naturale;
c) se ed in quale momento avrebbero dovuto determinarsi ad effettuare il taglio cesareo, se l'esecuzione del parto cesareo era in concreto compatibile con lo stato di avanzamento del parto dopo le ore 7:34, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla preparazione ed esecuzione di parto cesareo;
d) se, nell'ipotesi in cui i sanitari avessero tenuto la condotta doverosa eventualmente omessa, il danno neurologico si sarebbe comunque verificato in tutto o in parte ( ed in che misura), secondo un giudizio controfattuale che tenga conto del criterio del “più probabile che non”. Il nuovo collegio peritale, nel ricostruire l'esatta dinamica del sinistro dal momento del ricovero della a quello della nascita del piccolo basandosi su un corretto Parte_2 Pt_3 esame dei dati amnestici e della documentazione medica, ivi compresa la cartella clinica, le consulenze tecniche d'ufficio espletate e le osservazioni delle stesse, ha ritenuto che gli elementi a disposizione concorressero ai fini del riconoscimento sia di profili di responsabilità dei sanitari in servizio presso la sia della sussistenza del nesso eziologico Controparte_3 secondo un giudizio controfattuale e secondo il criterio del “più probabile che non”. Lo stesso, pertanto, è giunto alle seguenti conclusioni: “...L'esame della condotta dei sanitari ha identificato errori e/o inosservanze di doverose regole di condotta medica, consistenti in: errore di diagnosi, consistente nella mancata prosecuzione della registrazione CTG successivamente alle ore 07:34; errore di terapia, consistente in un ritardo nell'espletamento del parto a seguito dell'interruzione del monitoraggio, avvenuto circa 50 minuti dopo. Tali errori assumono valenza causale nel determinismo del quadro di paralisi cerebrale infantile, che sarebbe stato probabilmente evitato in caso di condotta corretta, ovverosia nel caso dell'espletamento del parto circa 30 minuti dopo il rilievo di un CTG patologico ...” (cfr CTU collegiale espletata in grado di appello – pag. 68). In particolare, i ctu hanno rilevato che alle ore 07:34, terminata la registrazione CTG, la paziente fu condotta in sala parto, nonostante vi fossero segnali di bradicardia acuta/decelerazione del feto (< 80 bpm). In detta circostanza, i sanitari avrebbero dovuto, piuttosto, mettere in atto una serie di procedure da ripetere a intervalli di 3 minuti, per una durata complessiva di 15 minuti (secondo la regola del 3, 6, 9, 12, 15” per la gestione delle decelerazioni prolungate, dopo aver escluso le cause irreversibili) piuttosto che trasportare la Sig.ra presso la sala parto. In considerazione della severità della decelerazione, Parte_2 infatti, non corretta fu la mancata registrazione continua della frequenza cardiaca fetale tra ore 07.34 e le ore 08.18 (espletamento del parto) mediante CTG, non ritenendo i ctu sufficiente la sola registrazione mediante stetoscopio che “....non esclude in alcun modo che durante il prolungato intervallo di omessa rilevazione della FCF questa non abbia manifestato caratteristiche patologiche per intervalli prolungati ed idonei a determinare il quadro asfittico neonatale....” (cfr CTU collegiale espletata in grado di appello – pag. 65). Peraltro, L'esame della cartella clinica, i ctu hanno potuto rilevare che il monitoraggio, antecedentemente alle ore 07.28, risultava persistentemente rassicurante, manifestando segni patologici con la decelerazione prolungata soltanto successivamente, ritenendo, dunque, che l'evento asfittico sia iniziato alle ore 07.28 e sia proseguito durante il prolungato intervallo di omesso monitoraggio CTG (oltre 50 minuti). Alla luce di tanto, il collegio peritale conclude pagina 8 di 21 sostenendo che “ ... la prolungata attesa, in assenza di monitoraggio della FCF, non risulta giustificabile in alcun scenario clinico, in quanto rappresenta una condotta non conforme alle linee guida al tempo vigenti e alle c.d. “leges artis”, soprattutto considerando, a fronte delle modificazioni CTG presenti tra ore 07:28 e 07:34, la necessità imprescindibile di un monitoraggio continuo delle condizioni fetali attraverso il tracciato CTG. La mancata registrazione del tracciato CTG sarebbe stata giustificabile esclusivamente nel caso in cui si fosse proceduto senza indugio all'espletamento del parto, garantendo così una rapida risoluzione della situazione clinica e minimizzando i rischi per il feto. Ferme restando le predette incertezze, sarebbe in ogni caso stato opportuno l'espletamento del parto entro 30 minuti dal distacco del CTG. Tale condotta, avrebbe, con il criterio del più probabile che non, evitato danni ipossico-ischemici neonatali. ...” (cfr CTU collegiale espletata in grado di appello – pag. 65). Nella risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte appellata – appellante in via incidentale,
Dott.ri e Dott. , (“nel caso di specie la complicanza a Controparte_8 Persona_10 carico del funicolo ombelicale non era altrimenti prevedibile e, pertanto, non si rilevano censure nella condotta dei Sanitari dell' ), i consulenti tecnici d'ufficio hanno Controparte_9 sottolineato che “...fino alle ore 07:28, i tracciati cardiotocografici presentavano caratteristiche rientranti nei parametri di normalità, suggerendo la presenza di un feto adeguatamente ossigenato. Tuttavia, a partire da tale orario, si è verificata una significativa decelerazione prolungata, coincidente con la rottura spontanea delle membrane amniotiche. Tale rilievo induceva il personale sanitario ad interrompere la registrazione CTG alle ore 07:34 e a trasferire la paziente in sala parto. Alle ore 08:00, la testa fetale aveva “raggiunto il medio scavo”, circostanza che ha reso inevitabile l'espletamento del parto per via vaginale. Non si comprende, tuttavia, la ragione per cui, dopo aver registrato una preoccupante decelerazione prolungata, il personale sanitario non sia intervenuto tra le ore 07:34 e 08:00 e non abbia quantomeno continuato a monitorare lo stato fetale mediante CTG, limitandosi invece a una singola rilevazione della frequenza cardiaca fetale mediante stetoscopio, certamente meno precisa e dettagliata rispetto al monitoraggio elettronico. In tale contesto, le condizioni del feto, in relazione alla decelerazione prolungata, non potevano considerarsi rassicuranti e avrebbero dovuto indurre il personale a un'azione tempestiva per espletare il parto nel minimo tempo possibile. Nel caso in esame, sulla base dei dati disponibili, il giro di funicolo attorno al collo si configura come il meccanismo fisiopatologico più probabile dell'asfissia peri-partum. Pur concordando con i CCTT di parte appellata nel ritenere i giri e la compressione del funicolo una evenienza non sempre prevedibile nè prevenibile, si precisa che tale condizione, nel caso di merito, risultava strettamente correlata alla prolungata attesa del parto. Si ritiene, infatti, che, in caso di repentino espletamento del parto a seguito dell'interruzione del monitoraggio CTG, con criterio del più probabile che non, non si sarebbero verificati i danni ipossico-ischemici neonatali esitati. Sulla base di quanto sovraesposto e dalle considerazioni già espresse nella bozza di CTU, si ritiene di confermare l'orientamento valutativo medico- legale già formulato.”. Pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono, deve concludersi che siano configurabili, da parte dei sanitari che hanno assistito la dal momento del ricovero sino al Parte_2 parto, profili di inadempimento derivanti da mancanza di perizia, diligenza e violazione delle pagina 9 di 21 linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica collegabili eziologicamente con le gravi conseguenze dell'asfissia subite dal piccolo Pt_3
Né, elementi in senso contrario emergono dalle deposizioni dei testi richiamati da parte appellante in via incidentale, i quali si sono limitati ad esprimere valutazioni soggettive che appaiono peraltro contraddette L'ampia documentazione sanitaria in atti.
3.4 Venendo al riconoscimento dei danni e alla loro quantificazione, a) in riferimento al danno non patrimoniale riconosciuto a l'appellante in Parte_3 via incidentale eccepisce “ errata quantificazione del danno non patrimoniale liquidato in favore di
danno morale e personalizzazione del danno biologico”, nella parte in cui il Parte_3 giudice di prime cure ha riconosciuto – secondo la tesi degli appellanti - il danno morale (c.d. incremento per sofferenza) al 50% nonchè la personalizzazione del danno biologico sofferto dal pur in assenza di specifica prova sul punto. Parte_3
Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure ha applicato le tabelle di Milano 2021. La versione finale delle Tabelle 2021 segue ed innova l'impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare: ➢ individuando il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo- funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato -in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata: - L'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, - dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, - dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, Il giudice di prime cure, in applicazione di tali criteri ha ritenuto che “... l'eccezionale gravità delle lesioni riportate, sin dalla nascita del a seguito delle quali lo stesso è stato Parte_3 affetto da un gravissimo stato di handicap che ne ha compromesso in maniera significativa ed irreversibile le attività motorie cognitive, con pesanti ripercussioni sulla vita sociale di relazione giustifica la personalizzazione massima del danno...”intendendo con “personalizzazione massima”, non la cd. personalizzazione, bensì il riconoscimento della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” che nella ipotesi di invalidità all'80%, come nel caso del piccolo gli consentiva un aumento del 50%. Dalla lettura Pt_3 dell'elenco del giudice di prime cure in cui individua il quantum in riferimento ad ogni singola voce, si può osservare ce abbia calcolato il punto danno biologico in € 8067,67 e abbia disposto l'aumento del 50% per l'incremento per sofferenza pari ad € 4.033,84 Pertanto, ritiene la Corte che, considerato la natura ed entità delle lesioni patite (80% invalidità permanente) e la sofferenza che queste presumibilmente abbiano causato e continuino a causare nella sfera soggettiva interiore del danneggiato, possa condividersi la liquidazione operata dal giudice di prime cure (incremento per sofferenza – 50%).
pagina 10 di 21 b) I sigg.ri – eccepiscono la “Erroneità della sentenza impugnata per Pt_3 Parte_2 violazione delle norme processuali – Esclusione della emendatio libelli – Proposizione domanda risarcitoria per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di capacità lavorativa di fosse stata formulata oltre Parte_3
i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c., laddove invece rilevano che parte attrice aveva già nell'atto introduttivo richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, non essendo necessaria alcuna specificazione della singola voce di danno. Peraltro – aggiungono - le allegazioni relative a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali presenti e futuri subiti non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli odierni appellati – appellanti incidentali. Reiterano dunque la domanda di danno per perdita di capacità lavorativa di . Parte_3
Osserva la Corte che la decisione del giudice di prime cure di dichiarare inammissibile la domanda di danno patrimoniale, sulla base delle conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo, non appare condivisibile, poichè, dalla lettura complessiva dell'atto (cfr. in particolare pag.9), risulta che effettivamente gli attori hanno lamentato anche il danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro specifica. (“ ...la determinazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dal piccolo dovrà tener conto in particolar modo Pt_3 dell'entità dei postumi temporanei e permanenti, incidenti radicalmente in ogni aspetto della vita, ivi compresa la assoluta incapacità lavorativa che ne è derivata....”- cfr. atto di citazione di primo grado). Va, infatti considerato che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (Cassazione civile sez. II, 14/03/2019, n.7322). Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, da un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, sia possibile individuare la voce di danno patrimoniale richiesta.
Nondimeno, nel merito la domanda è infondata. Per capacità lavorativa specifica si intende la capacità del soggetto danneggiato di svolgere la specifica attività lavorativa che esercitava prima del sinistro o quella che avrebbe potuto svolgere potenzialmente in base alle sue attitudini. Per ottenere il risarcimento, la vittima deve provare, anche in via presuntiva, di non poter più svolgere il lavoro che svolgeva in precedenza oppure quel lavoro che, verosimilmente, avrebbe avuto la concreta possibilità di svolgere (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2021, n.
32649; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24987). In difetto di qualsivoglia elemento di valutazione, anche a livello presuntivo, ritiene la Corte che non sia possibile prevedere quale attività lavorativa avrebbe svolto il neonato.
pagina 11 di 21 Di recente la S.C., nella pronuncia n. 1752/2023, sembra escludere la risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa in favore dei soggetti minorenni, che non svolgono un'attività lavorativa e che, a causa della precoce età, non possono quindi nemmeno provare quale attività lavorativa avrebbero potuto svolgere un domani. Le condizioni di salute di incidono indubbiamente sulla capacità lavorativa generica, Pt_3 che è una componente del danno biologico, e pertanto non è autonomamente liquidabile (cfr. Cass. III, 20.1.2023 n. 1752, cit.). La domanda di risarcimento del danno patrimoniale “futuro” per mancato guadagno di
, in relazione alla sua invalidità conseguente alla malpractice subita presso Parte_3
l' non può essere accolta atteso che, all'epoca del verificarsi CP_9 Controparte_3 dell'evento, coevo alla nascita, non poteva intuitivamente sussistere alcun elemento per ritenere apprezzabile una qualsivoglia sua capacità reddituale, essendo la stessa ancora meramente potenziale e dunque valorizzabile sotto il diverso profilo del danno non patrimoniale. Invero, il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica (che dunque deve potersi effettuare attraverso elementi concreti) che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio e che dunque lo stesso incida sulla sua capacità lavorativa già apprezzabile, fatto che nella specie non può ritenersi verificato, non potendo costituire posta risarcitoria un danno solo eventuale (Cass. n. 12572/2018, n. 8896/2016, n. 17931/2019). Nei termini in cui è stato prospettato, il danno preteso dagli attori si appalesa del tutto ipotetico. Diversamente opinando, la capacità lavorativa specifica dovrebbe essere apprezzata in via assolutamente astratta col concreto rischio di tradursi, di fatto, nel valutare piuttosto l'astratta attitudine del soggetto al lavoro, ovvero la capacità lavorativa generica. Solo per completezza giova osservare che beneficia di pensione di inabilità civile, di Pt_3 indennità di accompagnamento e di altri emolumenti legati alla sua situazione di invalidità. L'attribuzione di altre somme a titolo risarcitorio, potrebbe, costituirebbe “indebita locupletazione”.
c) Gli appellanti eccepiscono che il giudice di prime cure, pur avendo Parte_7 applicato la “personalizzazione” massima “standard” prevista dalle tabelle di Milano, per lesioni di entità pari all'80%, ha erroneamente escluso la ulteriore cd personalizzazione che tenga conto dell'eccezionalità del caso concreto;
errata sarebbe pure la liquidazione dell'ITT non certamente satisfattiva dell'entità del pregiudizio sofferto dal neonato. Il motivo non può trovare accoglimento. Maggioritaria giurisprudenza, infatti, è oramai concorde nel ritenere che le suddette specificità giustificatrici della variazione in aumento del risarcimento standard devono consistere in pregiudizi non indefettibili, cioè che non costituiscano una conseguenza pagina 12 di 21 inevitabile dei postumi per tutte le persone che li patiscano nella medesima entità, ma abbiano attinenza solo a quella singola persona, in considerazione delle sue attitudini, delle sue condizioni pregresse, delle sue attività. Ne consegue che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come la perdita di una qualsiasi funzione organica in conseguenza di una lesione alla salute o è una conseguenza normale del danno e, in tal caso, si riterrà risarcita con la monetizzazione del grado percentuale di invalidità permanente, oppure è conseguenza peculiare, anomala o eccezionale e, allora, dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico mediante la c.d. personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. civ. n. 5865/2021). Tali circostanze peculiari giustificative dell'aumento della misura del risarcimento-base devono essere tempestivamente e puntualmente provate dal danneggiato. Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti ritengono che costituiscano circostanze eccezionali, e come tali giustificative di un incremento della misura standard del risarcimento, le stesse conseguenze che sono considerate conseguenze indefettibili di un'invalidità pari all'80%, e che, per convenzione medico-legale, sono già prese in considerazione nella suddetta misura percentuale (la perduta possibilità di lavorare, di praticare sport, di frequentare persone, di avere una vita sessuale, ecc.). Va, dunque, escluso che le predette circostanze di fatto possano determinare l'aumento personalizzato (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 26118/2021), anche sotto il profilo della somma indicata per ITT.
d) E ancora, censurabile, a parere della difesa dei sigg.ri – è la Pt_3 Parte_2 decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha riconosciuto le spese sostenute ed analiticamente documentate per un importo effettivo di euro 118.509,15 (spese sostenute dal 2006 al 2020) sull'assunto che le dette spese fossero già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale laddove, invece – secondo gli appellanti - non tutto ciò di cui necessita il giovane è rimborsabile dal sistema previdenziale e assistenziale. Allo stesso modo Pt_3 anche il danno permanente futuro, erroneamente non liquidato dal giudice di prime cure poiché non quantificabile, dovrà essere riconosciuto e liquidato seguendo in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla capacità lavorativa. Il motivo di gravame non può trovare accoglimento. Il giudice di prime cure, anche sulla base di quanto riscontrato dai CTU i quali hanno provveduto ad esaminare tutta la documentazione prodotta dagli attori, ha correttamente affermato che, nel caso di soggetti portatori di grave handicap, il Servizio Sanitario Nazionale provvede alle spese per il recupero delle funzioni cognitive e motorie e, aggiunge la Corte, arriva in soccorso nel fornire l'assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica e le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia , pagina 13 di 21 a condizione che siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Inoltre il beneficia dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento e, dopo i Pt_3
18 anni, il riconoscimento della invalidità civile con i relativi benefici. Pertanto, sotto il profilo probatorio, occorreva allegare e indicare puntualmente le spese sopportate e l'effettiva necessità di spesa – non coperta dal Servizio Sanitario - comprovata da idonea documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e altresì occorreva indicare quali contributi economici e in che misura il beneficia ( sul punto nulla è Pt_3 stato documentato), in modo da evitare duplicazioni risarcitorie. In assenza di elementi certi, non è possibile neppure prevedere il quantum di spese future. e) Sempre secondo gli appellanti principali il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente liquidato il danno non patrimoniale sofferto dai familiari della vittima primaria, applicando il criterio a punti elaborato dal Tribunale di Roma nel 2019, che tuttavia perviene a importi irrisori rispetto ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano. Il motivo è privo di fondamento. Occorre rilevare che il Tribunale di Bari ha ritenuto di liquidare il danno non patrimoniale dei congiunti da lesione parentale applicando i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Roma ed 2019 nella misura di euro 72.000,00 per ciascun genitore e di € 70.000,00 il favore del fratello
, tenuto conto della relazione parentale (20 punti per i genitori e 15 punti per il fratello), Pt_4 dell'età del danneggiato (10 punti), dell'età del congiunto (6 punti per i genitori e 10 punti per il fratello), del numero di soggetti oltre alla vittima (coefficiente 0,5 %) e dei punti di invalidità del danneggiato (80%). Orbene, a parere di questa Corte correttamente il giudice di prime cure ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma dal momento che, secondo la Suprema Corte “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macro-leso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023, ). In particolare, la S.C ha osservato che “Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale
pagina 14 di 21 gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).”
e) Gli appellanti eccepiscono l'omesso riconoscimento da parte del giudice di prime cure del pregiudizio esistenziale subito e subendo per il gravissimo stato di handicap in cui versa e chiedono di provarlo attraverso la escussione dei testi, prova non ammessa ( Pt_3 implicitamente) dal giudice di prime cure. Allo stesso modo eccepiscono l'omesso riconoscimento da parte del giudice di prime cure del pregiudizio psichico subito in maggior misura dal figlio per il gravissimo stato di handicap in cui versa e Pt_4 Pt_3 per le conseguenze che ciò ha comportato all'interno del loro nucleo familiare.
Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
Quanto al pregiudizio esistenziale, dalla lettura del motivo così come sviluppato e dei capitoli di prova su cui i testi dovrebbero essere esaminati ( capitoli -tra l'altro - oltremodo generici) appare chiaro che il pregiudizio esistenziale che gli attori lamentano, altro non è se non il danno parentale riflesso da soggetto macroleso, già liquidato dal giudice di prime cure che ha tenuto conto, correttamente, sia pure in via presuntiva, dello “sconvolgimento familiare” che ha prodotto il gravissimo stato di handicap in cui versa Pt_3
Quanto alle lesioni della sfera psichica asseritamente prodotte al giovane , non vi è Pt_4 prova, dal momento che i testi “genericamente” dovrebbero riferire di terapie di famiglia di sostegno psicologico, di assunzione di “ medicinali” ma non vi sono prove documentali a sostegno di quanto affermato, manca una consulenza di parte, tra i testi indicati non vengono individuati eventuali medici che avrebbero preso in cura gli appellanti, e pertanto in assenza di prove, la CTU medica invocata, si profila del tutto esplorativa.
f) Secondo gli appellanti principali il giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui ha escluso il risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa dei coniugi Parte_6 sull'erroneo presupposto della necessità della prova documentale del
[...] decremento reddituale, potendo invece ricorrere ai consueti criteri di liquidazione equitativi normativamente stabiliti quale il “triplo della pensione sociale”.
Detta doglianza è priva di pregio. La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che
“L'accertamento dell'esistenza dei postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (cfr. Cass. civ. n. 32649/2021). Va infatti considerato che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da
pagina 15 di 21 lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito” (Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360; Cass. civ. n. 15737/2018). Detta giurisprudenza riferita specificatamente al danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa del danneggiato può ritenersi applicabile anche al danno richiesto dai congiunti.
3.4 Con il secondo motivo di appello incidentale, la lamenta la “Errata Controparte_3 statuizione circa la solidarietà tra ed il Dott. in violazione degli artt. CP_3 CP_2
1917 I comma c.c. e 2055 c.c.”, laddove il Tribunale di Bari ha riconosciuto erroneamente profili di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta nonostante i danni sarebbero stati eventualmente provocati dai sanitari, piuttosto che provocati da manchevolezze riconducibili alla struttura ed alle apparecchiature messe a disposizione. A parere della difesa della struttura ospedaliera, infatti, avendo il dott. transatto con gli CP_2 attori – appellanti la propria ipotetica quota di responsabilità, il giudice di prime cure non avrebbe potuto accertare una ulteriore quota di responsabilità addebitabile alla , CP_1 ma semmai avrebbe dovuto procedere alla determinazione delle eventuali quote esaminando singolarmente le posizioni di ognuna. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Correttamente il giudice di prime cure, richiamando una giurisprudenza oramai consolidata, ha ritenuto che il concorso della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed extracontrattuale del medico rende applicabili i principi di cui all'art. 2055, II e III c., c.c., sicchè colui che ha risarcito il danno ha regresso contro l'altro.
Alla luce di tanto, la responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali ( cfr. Cass. n.26118/2021) Pertanto, non è condivisibile l'assunto della difesa della secondo cui gli Controparte_3 unici danni risarcibili della struttura sanitaria sarebbero quelli provocati da manchevolezze riconducibili alla struttura ed alle apparecchiature messe a disposizione in quanto è pacifico in giurisprudenza che l'ente ospedaliero risponde contrattualmente dei pregiudizi subiti dai pazienti. Tale responsabilità si manifesta, sia attraverso l'inadempimento degli obblighi pagina 16 di 21 assunti in modo diretto dalla struttura sanitaria, ad esempio per carenze organizzative, per le prestazioni accessorie di natura alberghiera, sia per la condotta dei sanitari di cui l'ente si avvale. Indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra i sanitari e l'ente ospedaliero, ciò che assume rilevanza è l'utilizzo dell'opera di soggetti terzi da parte della struttura sanitaria nell'adempimento delle proprie prestazioni. Pertanto, in linea con il principio secondo il quale, colui che trae vantaggio da una determinata attività è chiamato a sopportarne anche gli eventuali pregiudizi, la responsabilità della struttura si fonda su un criterio oggettivo di rischio. In conclusione, è possibile affermare che l'errore medico determina un'ipotesi di responsabilità solidale impropria tra l'ente ospedaliero e il professionista sanitario atteso che entrambi sono chiamati a rispondere dell'evento dannoso sulla base di distinti e autonomi titoli di responsabilità. (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 8826/2007). Dunque, a prescindere dal comportamento processuale assunto in corso di causa dal dott.
questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale CP_2 la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento. Pertanto, la transazione stipulata dal danneggiato con l'autore materiale del fatto non impedisce al primo di ottenere il danno differenziale da coloro che debbano rispondere dell'operato dell'autore materiale, allorquando il creditore ne abbia fatto espressa riserva (come avvenuto nel caso di specie). La transazione stipulata dalla vittima e dai suoi congiunti con il medico (autore del danno), infatti, pur avendo effetto liberatorio nei confronti del medico, lascia impregiudicata l'obbligazione dell'ospedale. Difatti, “...la responsabilità dell'ospedale generata da errore del sanitario non è una responsabilità per fatto altrui, ma per fatto proprio, la quale, pertanto, non viene meno per il fatto che il creditore abbia liberato il medico dalla propria obbligazione...” (cfr Cass. civ. n. 28987/2019). Di conseguenza ( si veda Cass. n.26118/2021 innanzi cit) la circostanza che il medico abbia transatto la lite col paziente, venendo liberato dalla propria obbligazione, non impedisce al paziente né di introdurre, né di coltivare la domanda di risarcimento nei confronti dell'ospedale, ed ha per unica conseguenza la riduzione del quantum debeatur, che viene determinato coi criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011. La stipulata transazione pone difatti il problema del residuo credito azionabile nei confronti della debitrice rimasta estranea. Tale quesito è stato affrontato dalle SS.UU. della Suprema Corte, con la sentenza 30174 in data
30/12/2011, la quale, considerato che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione del condebitore rimasto ad essa estraneo, è pervenuta alla conclusione che il debito residuo del debitore non transigente è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se pagina 17 di 21 costui ha versato una somma pari a superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta a carico dell'altro obbligato solidale dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei. A questo proposito, quindi, il Giudice avrebbe dovuto necessariamente pronunziarsi, tenendo presente l'avvenuto scioglimento del vincolo di solidarietà tra la casa di Cura ed il Dr. CP_2 sulla sola quota di responsabilità attribuibile alla indicando necessariamente CP_1 tale quota. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla determinazione delle eventuali quote di responsabilità anche perché la ha espresso in primo grado Controparte_3
l'intento di agire, nel caso, in regresso nei confronti delle altre parti e quindi occorreva esattamente determinare e graduare le rispettive responsabilità, innanzitutto esaminando singolarmente le posizioni di ognuna di esse.
Peraltro, se da parte degli autori ritenuti responsabili del fatto dannoso, o da parte di almeno uno di essi, viene proposta un'azione di regresso, il giudice adito è tenuto a graduare le diverse responsabilità, lo stesso vale anche ove tale azione sia solo prospettata come esperibile, ovvero quando una delle parti “in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna”. Considerato che gli appellanti non hanno fornito prova diversa, le quote di responsabilità tra il dott. e la si presumono uguali ( la ha CP_2 Controparte_10 Controparte_3 dichiarato di voler agire in regresso nei confronti del avendo documentato – e non vi è CP_2 contestazione – di aver versato agli appellanti principali l'intera somma risarcitoria indicata dal giudice di prime cure pari ad € 1.176.558,32) Ne consegue che, occorre dividere per due l'intera somma risarcitoria così come determinata dal giudice di prime cure per ciascun attore: la quota a carico del medico dott. è CP_11 stata interamente soddisfatta con quanto versato dalle due Assicurazioni mentre l'altra quota, pari alla metà, va posta a carico della clinica e a favore degli attori. CP_3
Sicchè la va condannata al risarcimento del danno: Controparte_3
- in favore di della somma di € 566.258,53 ( € 1131.950,00 per danno Parte_3 biologico + 567,06 di spese mediche = € 1.132.517,06 : 2 = € 566.258,53);
- in favore di € 35.000,00 ( € 70.000,00 : 2 = € 35.000,00) Parte_4
- in favore di della somma di € 36.000,00 ( € 72.000,00 :2 = € 36.000,00) Parte_1
- in favore di della somma di € 36.000,00 ( € 72.000,00 :2 = € Parte_2
36.000,00). Oltre interessi così come determinati dal giudice di prime cure ( si tenga presente che la ha documentato - e non vi è contestazione- di aver versato l'intera somma Controparte_3 risarcitoria determinata dal giudice di prime cure)
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3.5 Infine i lamentano, la liquidazione delle spese e competenze di Parte_6 causa (ivi compresa la fase di istruzione preventiva) operata dal giudice di prime cure. A parere della parte appellante principale il Tribunale di Bari non avrebbe fatto corretta applicazione degli aumenti obbligatori di cui all'art. 6 del D.M. n. 55/2014, applicando, peraltro, gli onorari medi piuttosto che i massimi. La doglianza è palesemente infondata.
Orbene, maggioritaria giurisprudenza a cui questa Corte intende dare continuità è concorde nel ritenere che “...In relazione all'art. 6 d.m. n. 55/2014, non incorre in violazione di legge il giudice che, liquidando le spese di lite per cause di valore superiore a 520.000,00 euro, applichi incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, fermo restando che risultano parimenti legittime le liquidazioni che applicano, per ciascun passaggio, l'incremento massimo del 30%...” (cfr. Cass. civ. n. 31347/2022). Alla luce di tanto, nel caso di specie in alcuna violazione di legge è incorso il giudice di prime cure applicando un aumento degli onorari del 20%. Pertanto, corretta appare la liquidazione dei compensi professionali operata per l'attività di difesa giudiziale prestata in favore di sigg.ri – anche laddove il giudice Pt_3 Parte_2 di prime cure ha applicato i valori medi in quanto per giurisprudenza pacifica, condivisa da questa Corte, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 , non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (cfr. Cass. civ. n. 28325/2022).
5. Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, occorre valutare che:
1) la struttura sanitaria risulta corresponsabile sia pure per una quota (viene rigettato l'appello incidentale nella parte in cui la nega una propria responsabilità); CP_3
2) gli appellanti principali vedono del tutto rigettato il loro gravame, con cui chiedevano il riconoscimento di alcune voci di danno o un danno maggiore;
2) il valore della causa in entrambi i gradi rimane identico, non mutando neppure lo scaglione di riferimento. La Corte pertanto ritiene di mantenere ferme le spese di primo grado così come liquidate;
quanto al presente giudizio, ritiene di compensarle per la metà considerata la parziale soccombenza reciproca e porre la restante metà a carico della clinica e a favore CP_3 dei . Le spese vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 Parte_7 da versarsi al difensore Avv. Vincenzo Operamolla dichiaratosi antistatario pagina 19 di 21 Rimangono ferme le statuizioni del primo grado in ordine alle spese di consulenze tecniche. Le spese di ctu, espletata nel presente grado di giudizio, devono porsi interamente a carico della struttura sanitaria, nella misura liquidata con separato decreto, avendo la CP_3 impugnato l'an della pretesa.
6. Gli appellanti principali dovranno versare l'ulteriore importo pari Parte_6 al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto L'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...] nonché sull'appello incidentale proposto dalla avverso la Parte_2 Controparte_3 sentenza n.1038/2022 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e
[...] Parte_2
2) accoglie in parte l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata:
-dichiara la responsabilità di e della , nella misura Controparte_2 Controparte_3 del 50%, ciascuno nella causazione del sinistro occorso per colpa medica nei riguardi di e condanna la al pagamento, a titolo di Parte_3 Controparte_3 risarcimento danno: a) - in favore di della somma di € 566.258,53 Parte_3
b) in favore di € 35.000,00; Parte_4
c) in favore di della somma di € 36.000,00; Parte_1
d) in favore di della somma di € 36.000,00 Parte_2
3) condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_3
, e nella Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 misura della metà, compensando tra le parti la restante metà, spese che liquida, per l'intero, in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e r.f. spese generali al 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Operamolla, dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU espletata nel presente grado di giudizio, interamente a carico della struttura sanitaria, nella misura liquidata con separato decreto Conferma nel resto la impugnata sentenza.
pagina 20 di 21 4) dà atto ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 21 di 21
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere rel.
3. Dott. Antonello Vitale Consigliere Ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1388/2022, per la riforma della sentenza n. 1038/2022 pubblicata il 18.03.2022 dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica;
tra (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_4 C.F._4 in atti, L'AVV. VINCENZO OPERAMOLLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo alla via Dante, n.201 – BARI;
Appellanti - Appellati in via incidentale contro (P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli AVV.TI ALBERTO COCCIOLI e OTTAVIA PIZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo al Corso Vittorio Emanuele II, n. 193- BARI Appellata -Appellante in via incidentale OGGETTO: Responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 08.10.2010, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui
[...] minori e , medio tempore divenuti maggiorenni, convenivano Parte_3 Parte_4 in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, il medico dott. e la Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive Controparte_1 pagina 1 di 21 responsabilità, al pagamento in loro favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1.1 Nello specifico gli attori deducevano che in data 12.02.2004, alle ore 04:45, la Parte_2 secondi-gravida, alla 39a settimana di gestazione, veniva ricoverata presso la struttura ospedaliera versando in stato di travaglio;
alle ore 7:30 gli Controparte_1 operatori sanitari, verificata la rottura delle membrane e la dilatazione completa dell'utero, conducevano la paziente in sala parto;
la stessa alle ore 08:18 partoriva il secondogenito il quale presentava “un serrato giro di funicolo intorno al collo” e “ulteriore giro a Pt_3 bandiera” nonché un colorito pallido, ipotonico con assenza di nistagmo e di reazione agli stimoli. A seguito di tanto ed a causa di evidenti segni di asfissia veniva immediatamente trasferito presso l'unità intensiva neonatale della struttura ospedaliera “Di Venere”. I successivi controlli medici sul neonato evidenziavano che l'asfissia preparto gli aveva procurato una encefalopatia ipossica peritanale, di tipo tetraparetico, con deficit totale fisico e psichico per la vita futura. Imputavano ai convenuti di aver praticato il parto, attraverso l'applicazione di una ventosa, con notevole ritardo, nonostante la presenza di sofferenza fetale chiaramente documentata, e tale colpevole condotta omissiva determinava una grave asfissia cui va ascritto il quadro patologico del neonato. 1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.01.2011, si costituiva la
[...]
eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva degli Controparte_3 attori e in ordine alla domanda risarcitoria Parte_1 Parte_2 promossa quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su e chiedendo, Parte_4 in via gradata e nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza e, in via estremamente gradata, la riduzione del risarcimento al dovuto, con vittoria di spese e competenze di lite. 1.3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.01.2011, si costituiva il dott. chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia CP_2 dell' e della ed eccependo, nel merito, CP_4 Controparte_5
l'infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.4 Con provvedimento del 13.01.2011, il G.I. autorizzava la chiamata in giudizio delle suddette compagnie di assicurazione che, costituitesi ritualmente in giudizio, chiedevano:
l' il rigetto della domanda risarcitoria promossa dalle parti attrici nei confronti CP_4 del dott. e, in via subordinata, di limitare la condanna nei limiti del massimale di CP_2 polizza fissato in € 1.550,00, con vittoria di spese e di competenze di lite;
la Controparte_5
in via principale, dichiarare l'inoperatività della polizza sottoscritta dal dott.
[...]
e, in via gradata, limitare il risarcimento del danno al massimale previsto dal contratto CP_2 di assicurazione, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.5 Con provvedimento del 24.02.2017, dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra gli attori e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sui figli e , il convenuto Dott. Parte_3 Parte_4
e la terza chiamata e della conseguente rinuncia presentata Controparte_2 CP_4 dagli attori ed accettata dalle controparti, veniva dichiarata tra le suddette parti l'estinzione pagina 2 di 21 del giudizio, senza alcuna statuizione sulle spese, avendovi le parti autonomamente provveduto in sede stragiudiziale.
1.6 Espletata l'attività istruttoria (prove orali, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva e due consulenze tecniche di ufficio), il G.U del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1038/2022 emessa in data 17.03.2022 e depositata il 18.03.2022, così statuiva: “A. DICHIARA l'estinzione del giudizio nei rapporti processuali tra
e la B. NULLA SULLE SPESE Controparte_2 Controparte_6 nei rapporti processuali tra le sud-dette parti;
C. DICHIARA che le lesioni subite da Parte_3
, a seguito del sinistro per cui è causa, sono ascrivibili alla condotta colposa tenuta dai
[...] sanitari in servizio presso la nel corso del ricovero ospedaliero Controparte_3 effettuato dalla madre del danneggiato, , presso la relati-va Parte_2 struttura ospedaliera in occasione del parto;
D. CONDANNA per l'effetto la CP_3
, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalle parti attrici a
[...] seguito del sinistro, al pagamento: 1) in favore di della somma di € Parte_3
942.517,06, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
2) in favore di della somma di €. 62.000,00 oltre agli interessi, al Parte_1 tasso legale, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
3) in favore di
della somma di € 62.000,00, oltre agli interessi, al tasso le- Parte_2 gale, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
4) in favore di Parte_4
della somma di € 60.000,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della presente
[...] pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
E. CONDANNA la al Controparte_3 pagamento in favore delle parti attrici delle spese del procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio che liquida in complessivi € 581,27 per esborsi ed € 29.304,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrar-si in favore dell'avv. Vincenzo OPERAMOLLA, dichiaratosi antistatario;
F. PONE le spese della CTU, espletata nel procedimento di istruzione preventiva iscritto al n.11679/2008 R.G., come liquidata con decreto del 09.03.2010, e di quelle espletate nel giudizio di merito, come rispettivamente liquidate con decreti del 01.08.2013 e del 21.01.2020, definitivamente a carico della Controparte_3 condannando quest'ultima a rifondere le parti attrici di quanto dalle stesse versato a tale titolo. “. 1.7 Con le motivazioni esposte nella sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, preliminarmente, rilevata la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio presentata dal convenuto dott. e la relativa accettazione da parte della , CP_2 Controparte_6 dichiarava l'estinzione del giudizio tra le suddette parti. Ancora in via preliminare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla struttura ospedaliera convenuta in relazione alla domanda risarcitoria presentata da e Parte_1 per i danni patiti dal minore , per il sinistro Parte_5 Parte_4 occorso al fratello in quanto, condividendo un orientamento Parte_3 giurisprudenziale oramai consolidato, riteneva che anche il fratello maggiore fosse titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno derivante dalla disabilità occorsa a Parte_3
a seguito del sinistro de quo.
[...]
pagina 3 di 21 Nel merito, il Tribunale di Bari, previo richiamo della normativa applicabile al caso de quo e dei principi che governano la responsabilità sanitaria alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia, aderiva pienamente alle conclusioni della seconda consulenza medica di ufficio redatta dai CTU dott.ri e dalla Persona_1 Persona_2 quale emergeva la sussistenza della condotta negligente ed imperita tenuta dai sanitari nell'esecuzione della prestazione professionale nonché il nesso di causalità tra quest'ultima e le gravissime lesioni neurologiche subite da , a seguito del parto. Parte_3
Quindi, liquidava i postumi, aderendo alla quantificazione del danno biologico permanente riconosciuta dal collegio peritale (80% con c.d. personalizzazione massima del danno biologico) e del danno da invalidità temporanea (ITT:25 giorni;
), in complessivi € 1.131.950,00 (in base alle tabelle di Milano ed. 2021), oltre interessi al tasso legale dalla data del provvedimento sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese mediche sostenute e documentate pari ad € 567,06. Da detta somma detraeva l'importo già percepito dagli attori L'NZ (compagnia garante del dott. pari ad € 190.000,00 e quindi, condannava la convenuta al pagamento CP_2 dell'importo complessivo pari ad € 942.517,06. Nulla riconosceva a titolo di ulteriori spese mediche future in quanto di difficile quantificazione ma comunque già poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, beneficiando, peraltro, il piccolo dell'indennità di frequenza, di quella di Pt_3 accompagnamento e dell'esenzione ticket. Nulla, altresì, riconosceva a titolo di danno patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa di , in quanto Parte_3 riteneva che la relativa domanda fosse stata formulata oltre le preclusioni processuali maturate con la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma VI n.1 c.p.c., posto che nell'atto di citazione la parte attrice si era limitata genericamente a chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro. Riconosceva altresì, in favore dei genitori e del fratello maggiore il cd. danno Pt_3 parentale riflesso da soggetto macroleso e facendo applicazione delle Tabelle a punti del Tribunale di Roma, ed. 2019, riconosceva a ciascun genitore la somma pari ad € 72.000,00 da cui detraeva l'importo pari ad € 10.00,00 già corrisposto L' , riconoscendo, pertanto, CP_4 in favore di ciascuno la somma complessiva pari di € 62.000,00 oltre agli interessi dalla data del provvedimento sino all'effettivo soddisfo;
al figlio riconosceva la somma pari ad Pt_3
€ 70.000,00 da cui detraeva l'importo pari ad € 10.00,00 già corrisposto L' , CP_4 riconoscendo, pertanto, la somma complessiva pari di € 60.000,00 oltre agli interessi dalla data del provvedimento sino all'effettivo soddisfo. Nulla, poi, riconosceva a titolo di danni patrimoniali per la perdita delle attività lavorative dei genitori, derivanti dalla necessità di assistere il figlio poiché non allegata e Parte_3 provata la concreta entità dei redditi e degli introiti che gli stessi avrebbero percepito, ove l'illecito non si fosse verificato. Infine condannava la struttura ospedaliera convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa in base al valore del decisum(valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00, con pagina 4 di 21 aumento degli onorari del 20%), ivi compresa la fase di istruzione preventiva (valore indeterminato di media complessità) e le spese delle consulenze tecniche espletate nel corso del procedimento di istruzione preventiva e di quelle disposte nel corso del giudizio.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 10.10.2022, , Parte_1
e hanno interposto appello Parte_2 Parte_3 Parte_4 innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via istruttoria, ove indispensabili per la compiuta liquidazione dei danni: 1-1) al fine di provare l'entità del pregiudizio esistenziale sofferto chiede l'ammissione della prova orale articolata nella memoria istruttoria del 7.7.2011, riproposta nella precisazione delle conclusioni;
1-2) al fine di provare l'entità delle lesioni alla sfera psichica riportate da Parte_6
e chiede che sia disposta C.T.U., richiesta nella memoria istruttoria del
[...] Parte_4
7.7.2011 – riproposta con la precisazione delle conclusioni - per l'accertamento medico delle condizioni di salute dei coniugi e e del germano Parte_1 Parte_2 Parte_4 con riferimento alla sfera psichica e psicologica, determinate dalle gravissime patologie cui è affetto il piccolo - nel merito: 2-1) confermata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche Pt_3 ai sensi dell'art.2049 cod. civ. della per le lesioni riportate da Controparte_1 Parte_3 al momento della nascita, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali sofferti dagli attori, nonché dei danni futuri, nella misura ulteriore di euro 2.087.848,91 in favore di euro 1.591.989,39 in favore di euro 1.270.315,84 in Parte_3 Parte_1 favore di euro 341.419,20 in favore di o nella diversa Parte_2 Parte_4 somma dovuta secondo legge e giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 2-2) condannare la per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., per aver Controparte_1 resistito in giudizio in malafede e rifiutato di formulare qualsivoglia proposta risarcitoria;
- 2-3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite di A.T.P. e giudizio di merito di I grado nella misura di € 108.287,00 oltre oneri di legge, nonché delle spese del giudizio di appello da determinarsi in conformità degli artt. 4 e 6 del D.M. n.55/2014.”. 2.1 Con comparsa di costituzione contenente appello incidentale, depositata telematicamente il 30.12.2022, la struttura ospedaliera si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_3 ed ha chiesto rigettarsi l'appello principale proposto dai sigg.ri – ed, in Pt_3 Parte_2 riforma della sentenza gravata, accogliersi le seguenti conclusioni: “ in accoglimento dei motivi dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 1038/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Bari nella persona del Giudice Dott. Enzo Davide Ruffo, pubbl. il 18/03/2022 in RG n. 11479/2010 conformemente ai motivi di appello proposti, rigettando la domanda di parte attrice perché infondata in parte e diritto, con ogni conseguente declaratoria anche in ordine alle spese e condannare Euro 1.176.558,32 come risulta dalla documentazione versata in atti al doc. 3; in estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse riformata la impugnata sentenza e accertata una responsabilità della a qualunque titolo nei confronti di qualunque parte, determinare e Controparte_1 ripartire le quote di responsabilità tra l'esponente e l'altro Convenuto Dr. e ridurre Controparte_2
pagina 5 di 21 l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi di giudizio e della procedura di ATP.” 2.2 All'udienza del 6.12.2023, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc. 2.3 Con ordinanza del 3.04.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo e disposto il rinnovo della ctu medico legale nominando all'uopo il Prof. e il Prof. e Per_3 Persona_4 all'indomani del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata nuovamente riservata per la decisione all'udienza del 18.06.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Osserva la Corte, in via preliminare, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della struttura ospedaliera è infondata, poiché la lettura complessiva dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata ordinanza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto L'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n.27199/2017), salvo quanto si osserverà, in seguito, nell'esame dei singoli motivi.
3.2 Ancora preliminarmente, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e ter c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza 3.3 Venendo al merito e' opportuno esaminare, nell'ordine logico, l'appello incidentale proposto dalla nel punto in cui – primo motivo di gravame - vi è Controparte_3 contestazione sul riconosciuto accertamento della responsabilità professionale del personale sanitario in servizio presso la Casa di cura convenuta (sussistenza dell'an debeatur). Ed invero, la difesa della eccepisce l'“Errato accertamento della responsabilità Controparte_3 di e della sussistenza del nesso di causalità. Contraddittorietà dell'accertamento CP_3 medico-legale espletato in corso di causa. Omessa valutazione delle osservazioni di parte. Errata valutazione delle prove orali”, nella parte in cui il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni della c.t.u. collegiale a firma dei dott.ri che attribuivano la Persona_5 responsabilità del sinistro al personale sanitario in servizio presso la struttura ospedaliera convenuta, ha accertato il carattere colposo della condotta dei sanitari asseritamente tenuta, in contrasto con quanto prescritto dalle linee guida elaborate dalla comunità scientifica in casi analoghi, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra tale condotta ed il danno evento. Secondo la prospettazione difensiva di parte appellante in via incidentale, l'estrema delicatezza del caso e la difficoltà di accertare l'ipossia intrapartum e di configurare, quindi, comportamenti negligenti nel personale medico hanno comportato l'espletamento di ben tre consulente tecniche di ufficio (la prima nell'ambito del procedimento di istruzione pagina 6 di 21 preventiva) con risultati discordanti tra loro;
il CTU nominato in primo grado, dott. , Per_6 infatti, ha concluso sostenendo che non sono prospettabili elementi di inadempienza assistenziale, che i trattamenti furono conformi alle linee guida e che se anche le manovre fossero state anticipate di qualche minuto il danno si sarebbe comunque realizzato. Il primo ctu, dunque, ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità dei sanitari. La consulenza tecnica di ufficio in rinnovo, affidata al collegio, ha tuttavia rilevato comportamenti colposi in capo alla struttura non rispondendo adeguatamente ed in maniera esaustiva alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta. Di conseguenza ha insisto per il rinnovo della c.t.u. Peraltro, la difesa di parte convenuta lamenta che il Tribunale di Bari non avrebbe neppure esaminato le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi che avrebbero escluso profili di responsabilità dei sanitari in servizio dal momento del ricovero della sino al Parte_2 parto. Gli appellanti hanno dunque insistito nella istanza di rinnovo della c.t.u. basata sulle osservazioni alla c.t.u. redatte dai c.t.p. dott.ri e nel giudizio di primo grado Per_7 Per_8
e sulle conclusioni a cui è giunto il primo ctu nominato dott. dalle quali emerge Per_6
l'insussistenza delle condotte asseritamente negligenti degli operatori sanitari in tutte le fasi del pre-parto nonché la insussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il sinistro de quo. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte ha ritenuto di disporre una nuova c.t.u. nominando all'uopo il Prof. (specialista in medicina legale) e il dott. (specialista Per_9 Persona_4 in ginecologia) affinchè rispondessero ai seguenti quesiti: “
1. dicano se le prestazioni professionali della , dal momento del ricovero della a quello della CP_1 CP_7 Parte_2 nascita del piccolo furono adeguate alle conoscenze e alle possibilità concrete di assistenza al Pt_3 momento dei fatti;
2. in particolare, dicano se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dei trattamenti, gli stessi siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica ed ostetrica, nel rispetto delle modalità tecniche suggerite dalla più accreditata scienza medica, se siano state osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai sanitari che sono intervenuti;
3. dicano se sussista un profilo di responsabilità organizzativa della struttura sanitaria presso la quale il parto è avvenuto;
4. dicano se i trattamenti eseguiti presentassero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della puerpera e del neonato;
5. dicano quale fu la causa del danno neurologico subito da e se sussiste nesso causale tra il danno neurologico subito da Parte_3
e l'eventuale omissione e/o ritardo di prestazione da parte della struttura sanitaria;
6 Parte_3
-dicano se l'eventuale asfissia perinatale, in base al criterio del più probabile che non - tenuto conto della miglior scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo - sia ricollegabile ad un'erronea condotta dei sanitari del nosocomio convenuto, specificando se ciò sia dipeso da una non corretta diagnosi ovvero da un'errata scelta del trattamento ovvero da una difettosa esecuzione del trattamento (in relazione alla tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.)”;
7. in particolare accertino: a) quale diversa condotta avrebbero dovuto eventualmente tenere i sanitari per
pagina 7 di 21 evitare le gravi conseguenze dell'asfissia; b) se e quali manovre avrebbero dovuto porre in essere per accelerare il parto naturale;
c) se ed in quale momento avrebbero dovuto determinarsi ad effettuare il taglio cesareo, se l'esecuzione del parto cesareo era in concreto compatibile con lo stato di avanzamento del parto dopo le ore 7:34, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla preparazione ed esecuzione di parto cesareo;
d) se, nell'ipotesi in cui i sanitari avessero tenuto la condotta doverosa eventualmente omessa, il danno neurologico si sarebbe comunque verificato in tutto o in parte ( ed in che misura), secondo un giudizio controfattuale che tenga conto del criterio del “più probabile che non”. Il nuovo collegio peritale, nel ricostruire l'esatta dinamica del sinistro dal momento del ricovero della a quello della nascita del piccolo basandosi su un corretto Parte_2 Pt_3 esame dei dati amnestici e della documentazione medica, ivi compresa la cartella clinica, le consulenze tecniche d'ufficio espletate e le osservazioni delle stesse, ha ritenuto che gli elementi a disposizione concorressero ai fini del riconoscimento sia di profili di responsabilità dei sanitari in servizio presso la sia della sussistenza del nesso eziologico Controparte_3 secondo un giudizio controfattuale e secondo il criterio del “più probabile che non”. Lo stesso, pertanto, è giunto alle seguenti conclusioni: “...L'esame della condotta dei sanitari ha identificato errori e/o inosservanze di doverose regole di condotta medica, consistenti in: errore di diagnosi, consistente nella mancata prosecuzione della registrazione CTG successivamente alle ore 07:34; errore di terapia, consistente in un ritardo nell'espletamento del parto a seguito dell'interruzione del monitoraggio, avvenuto circa 50 minuti dopo. Tali errori assumono valenza causale nel determinismo del quadro di paralisi cerebrale infantile, che sarebbe stato probabilmente evitato in caso di condotta corretta, ovverosia nel caso dell'espletamento del parto circa 30 minuti dopo il rilievo di un CTG patologico ...” (cfr CTU collegiale espletata in grado di appello – pag. 68). In particolare, i ctu hanno rilevato che alle ore 07:34, terminata la registrazione CTG, la paziente fu condotta in sala parto, nonostante vi fossero segnali di bradicardia acuta/decelerazione del feto (< 80 bpm). In detta circostanza, i sanitari avrebbero dovuto, piuttosto, mettere in atto una serie di procedure da ripetere a intervalli di 3 minuti, per una durata complessiva di 15 minuti (secondo la regola del 3, 6, 9, 12, 15” per la gestione delle decelerazioni prolungate, dopo aver escluso le cause irreversibili) piuttosto che trasportare la Sig.ra presso la sala parto. In considerazione della severità della decelerazione, Parte_2 infatti, non corretta fu la mancata registrazione continua della frequenza cardiaca fetale tra ore 07.34 e le ore 08.18 (espletamento del parto) mediante CTG, non ritenendo i ctu sufficiente la sola registrazione mediante stetoscopio che “....non esclude in alcun modo che durante il prolungato intervallo di omessa rilevazione della FCF questa non abbia manifestato caratteristiche patologiche per intervalli prolungati ed idonei a determinare il quadro asfittico neonatale....” (cfr CTU collegiale espletata in grado di appello – pag. 65). Peraltro, L'esame della cartella clinica, i ctu hanno potuto rilevare che il monitoraggio, antecedentemente alle ore 07.28, risultava persistentemente rassicurante, manifestando segni patologici con la decelerazione prolungata soltanto successivamente, ritenendo, dunque, che l'evento asfittico sia iniziato alle ore 07.28 e sia proseguito durante il prolungato intervallo di omesso monitoraggio CTG (oltre 50 minuti). Alla luce di tanto, il collegio peritale conclude pagina 8 di 21 sostenendo che “ ... la prolungata attesa, in assenza di monitoraggio della FCF, non risulta giustificabile in alcun scenario clinico, in quanto rappresenta una condotta non conforme alle linee guida al tempo vigenti e alle c.d. “leges artis”, soprattutto considerando, a fronte delle modificazioni CTG presenti tra ore 07:28 e 07:34, la necessità imprescindibile di un monitoraggio continuo delle condizioni fetali attraverso il tracciato CTG. La mancata registrazione del tracciato CTG sarebbe stata giustificabile esclusivamente nel caso in cui si fosse proceduto senza indugio all'espletamento del parto, garantendo così una rapida risoluzione della situazione clinica e minimizzando i rischi per il feto. Ferme restando le predette incertezze, sarebbe in ogni caso stato opportuno l'espletamento del parto entro 30 minuti dal distacco del CTG. Tale condotta, avrebbe, con il criterio del più probabile che non, evitato danni ipossico-ischemici neonatali. ...” (cfr CTU collegiale espletata in grado di appello – pag. 65). Nella risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte appellata – appellante in via incidentale,
Dott.ri e Dott. , (“nel caso di specie la complicanza a Controparte_8 Persona_10 carico del funicolo ombelicale non era altrimenti prevedibile e, pertanto, non si rilevano censure nella condotta dei Sanitari dell' ), i consulenti tecnici d'ufficio hanno Controparte_9 sottolineato che “...fino alle ore 07:28, i tracciati cardiotocografici presentavano caratteristiche rientranti nei parametri di normalità, suggerendo la presenza di un feto adeguatamente ossigenato. Tuttavia, a partire da tale orario, si è verificata una significativa decelerazione prolungata, coincidente con la rottura spontanea delle membrane amniotiche. Tale rilievo induceva il personale sanitario ad interrompere la registrazione CTG alle ore 07:34 e a trasferire la paziente in sala parto. Alle ore 08:00, la testa fetale aveva “raggiunto il medio scavo”, circostanza che ha reso inevitabile l'espletamento del parto per via vaginale. Non si comprende, tuttavia, la ragione per cui, dopo aver registrato una preoccupante decelerazione prolungata, il personale sanitario non sia intervenuto tra le ore 07:34 e 08:00 e non abbia quantomeno continuato a monitorare lo stato fetale mediante CTG, limitandosi invece a una singola rilevazione della frequenza cardiaca fetale mediante stetoscopio, certamente meno precisa e dettagliata rispetto al monitoraggio elettronico. In tale contesto, le condizioni del feto, in relazione alla decelerazione prolungata, non potevano considerarsi rassicuranti e avrebbero dovuto indurre il personale a un'azione tempestiva per espletare il parto nel minimo tempo possibile. Nel caso in esame, sulla base dei dati disponibili, il giro di funicolo attorno al collo si configura come il meccanismo fisiopatologico più probabile dell'asfissia peri-partum. Pur concordando con i CCTT di parte appellata nel ritenere i giri e la compressione del funicolo una evenienza non sempre prevedibile nè prevenibile, si precisa che tale condizione, nel caso di merito, risultava strettamente correlata alla prolungata attesa del parto. Si ritiene, infatti, che, in caso di repentino espletamento del parto a seguito dell'interruzione del monitoraggio CTG, con criterio del più probabile che non, non si sarebbero verificati i danni ipossico-ischemici neonatali esitati. Sulla base di quanto sovraesposto e dalle considerazioni già espresse nella bozza di CTU, si ritiene di confermare l'orientamento valutativo medico- legale già formulato.”. Pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono, deve concludersi che siano configurabili, da parte dei sanitari che hanno assistito la dal momento del ricovero sino al Parte_2 parto, profili di inadempimento derivanti da mancanza di perizia, diligenza e violazione delle pagina 9 di 21 linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica collegabili eziologicamente con le gravi conseguenze dell'asfissia subite dal piccolo Pt_3
Né, elementi in senso contrario emergono dalle deposizioni dei testi richiamati da parte appellante in via incidentale, i quali si sono limitati ad esprimere valutazioni soggettive che appaiono peraltro contraddette L'ampia documentazione sanitaria in atti.
3.4 Venendo al riconoscimento dei danni e alla loro quantificazione, a) in riferimento al danno non patrimoniale riconosciuto a l'appellante in Parte_3 via incidentale eccepisce “ errata quantificazione del danno non patrimoniale liquidato in favore di
danno morale e personalizzazione del danno biologico”, nella parte in cui il Parte_3 giudice di prime cure ha riconosciuto – secondo la tesi degli appellanti - il danno morale (c.d. incremento per sofferenza) al 50% nonchè la personalizzazione del danno biologico sofferto dal pur in assenza di specifica prova sul punto. Parte_3
Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure ha applicato le tabelle di Milano 2021. La versione finale delle Tabelle 2021 segue ed innova l'impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare: ➢ individuando il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo- funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato -in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata: - L'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, - dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, - dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, Il giudice di prime cure, in applicazione di tali criteri ha ritenuto che “... l'eccezionale gravità delle lesioni riportate, sin dalla nascita del a seguito delle quali lo stesso è stato Parte_3 affetto da un gravissimo stato di handicap che ne ha compromesso in maniera significativa ed irreversibile le attività motorie cognitive, con pesanti ripercussioni sulla vita sociale di relazione giustifica la personalizzazione massima del danno...”intendendo con “personalizzazione massima”, non la cd. personalizzazione, bensì il riconoscimento della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” che nella ipotesi di invalidità all'80%, come nel caso del piccolo gli consentiva un aumento del 50%. Dalla lettura Pt_3 dell'elenco del giudice di prime cure in cui individua il quantum in riferimento ad ogni singola voce, si può osservare ce abbia calcolato il punto danno biologico in € 8067,67 e abbia disposto l'aumento del 50% per l'incremento per sofferenza pari ad € 4.033,84 Pertanto, ritiene la Corte che, considerato la natura ed entità delle lesioni patite (80% invalidità permanente) e la sofferenza che queste presumibilmente abbiano causato e continuino a causare nella sfera soggettiva interiore del danneggiato, possa condividersi la liquidazione operata dal giudice di prime cure (incremento per sofferenza – 50%).
pagina 10 di 21 b) I sigg.ri – eccepiscono la “Erroneità della sentenza impugnata per Pt_3 Parte_2 violazione delle norme processuali – Esclusione della emendatio libelli – Proposizione domanda risarcitoria per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di capacità lavorativa di fosse stata formulata oltre Parte_3
i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c., laddove invece rilevano che parte attrice aveva già nell'atto introduttivo richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, non essendo necessaria alcuna specificazione della singola voce di danno. Peraltro – aggiungono - le allegazioni relative a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali presenti e futuri subiti non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli odierni appellati – appellanti incidentali. Reiterano dunque la domanda di danno per perdita di capacità lavorativa di . Parte_3
Osserva la Corte che la decisione del giudice di prime cure di dichiarare inammissibile la domanda di danno patrimoniale, sulla base delle conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo, non appare condivisibile, poichè, dalla lettura complessiva dell'atto (cfr. in particolare pag.9), risulta che effettivamente gli attori hanno lamentato anche il danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro specifica. (“ ...la determinazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dal piccolo dovrà tener conto in particolar modo Pt_3 dell'entità dei postumi temporanei e permanenti, incidenti radicalmente in ogni aspetto della vita, ivi compresa la assoluta incapacità lavorativa che ne è derivata....”- cfr. atto di citazione di primo grado). Va, infatti considerato che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (Cassazione civile sez. II, 14/03/2019, n.7322). Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, da un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, sia possibile individuare la voce di danno patrimoniale richiesta.
Nondimeno, nel merito la domanda è infondata. Per capacità lavorativa specifica si intende la capacità del soggetto danneggiato di svolgere la specifica attività lavorativa che esercitava prima del sinistro o quella che avrebbe potuto svolgere potenzialmente in base alle sue attitudini. Per ottenere il risarcimento, la vittima deve provare, anche in via presuntiva, di non poter più svolgere il lavoro che svolgeva in precedenza oppure quel lavoro che, verosimilmente, avrebbe avuto la concreta possibilità di svolgere (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2021, n.
32649; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24987). In difetto di qualsivoglia elemento di valutazione, anche a livello presuntivo, ritiene la Corte che non sia possibile prevedere quale attività lavorativa avrebbe svolto il neonato.
pagina 11 di 21 Di recente la S.C., nella pronuncia n. 1752/2023, sembra escludere la risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa in favore dei soggetti minorenni, che non svolgono un'attività lavorativa e che, a causa della precoce età, non possono quindi nemmeno provare quale attività lavorativa avrebbero potuto svolgere un domani. Le condizioni di salute di incidono indubbiamente sulla capacità lavorativa generica, Pt_3 che è una componente del danno biologico, e pertanto non è autonomamente liquidabile (cfr. Cass. III, 20.1.2023 n. 1752, cit.). La domanda di risarcimento del danno patrimoniale “futuro” per mancato guadagno di
, in relazione alla sua invalidità conseguente alla malpractice subita presso Parte_3
l' non può essere accolta atteso che, all'epoca del verificarsi CP_9 Controparte_3 dell'evento, coevo alla nascita, non poteva intuitivamente sussistere alcun elemento per ritenere apprezzabile una qualsivoglia sua capacità reddituale, essendo la stessa ancora meramente potenziale e dunque valorizzabile sotto il diverso profilo del danno non patrimoniale. Invero, il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica (che dunque deve potersi effettuare attraverso elementi concreti) che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio e che dunque lo stesso incida sulla sua capacità lavorativa già apprezzabile, fatto che nella specie non può ritenersi verificato, non potendo costituire posta risarcitoria un danno solo eventuale (Cass. n. 12572/2018, n. 8896/2016, n. 17931/2019). Nei termini in cui è stato prospettato, il danno preteso dagli attori si appalesa del tutto ipotetico. Diversamente opinando, la capacità lavorativa specifica dovrebbe essere apprezzata in via assolutamente astratta col concreto rischio di tradursi, di fatto, nel valutare piuttosto l'astratta attitudine del soggetto al lavoro, ovvero la capacità lavorativa generica. Solo per completezza giova osservare che beneficia di pensione di inabilità civile, di Pt_3 indennità di accompagnamento e di altri emolumenti legati alla sua situazione di invalidità. L'attribuzione di altre somme a titolo risarcitorio, potrebbe, costituirebbe “indebita locupletazione”.
c) Gli appellanti eccepiscono che il giudice di prime cure, pur avendo Parte_7 applicato la “personalizzazione” massima “standard” prevista dalle tabelle di Milano, per lesioni di entità pari all'80%, ha erroneamente escluso la ulteriore cd personalizzazione che tenga conto dell'eccezionalità del caso concreto;
errata sarebbe pure la liquidazione dell'ITT non certamente satisfattiva dell'entità del pregiudizio sofferto dal neonato. Il motivo non può trovare accoglimento. Maggioritaria giurisprudenza, infatti, è oramai concorde nel ritenere che le suddette specificità giustificatrici della variazione in aumento del risarcimento standard devono consistere in pregiudizi non indefettibili, cioè che non costituiscano una conseguenza pagina 12 di 21 inevitabile dei postumi per tutte le persone che li patiscano nella medesima entità, ma abbiano attinenza solo a quella singola persona, in considerazione delle sue attitudini, delle sue condizioni pregresse, delle sue attività. Ne consegue che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come la perdita di una qualsiasi funzione organica in conseguenza di una lesione alla salute o è una conseguenza normale del danno e, in tal caso, si riterrà risarcita con la monetizzazione del grado percentuale di invalidità permanente, oppure è conseguenza peculiare, anomala o eccezionale e, allora, dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico mediante la c.d. personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. civ. n. 5865/2021). Tali circostanze peculiari giustificative dell'aumento della misura del risarcimento-base devono essere tempestivamente e puntualmente provate dal danneggiato. Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti ritengono che costituiscano circostanze eccezionali, e come tali giustificative di un incremento della misura standard del risarcimento, le stesse conseguenze che sono considerate conseguenze indefettibili di un'invalidità pari all'80%, e che, per convenzione medico-legale, sono già prese in considerazione nella suddetta misura percentuale (la perduta possibilità di lavorare, di praticare sport, di frequentare persone, di avere una vita sessuale, ecc.). Va, dunque, escluso che le predette circostanze di fatto possano determinare l'aumento personalizzato (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 26118/2021), anche sotto il profilo della somma indicata per ITT.
d) E ancora, censurabile, a parere della difesa dei sigg.ri – è la Pt_3 Parte_2 decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha riconosciuto le spese sostenute ed analiticamente documentate per un importo effettivo di euro 118.509,15 (spese sostenute dal 2006 al 2020) sull'assunto che le dette spese fossero già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale laddove, invece – secondo gli appellanti - non tutto ciò di cui necessita il giovane è rimborsabile dal sistema previdenziale e assistenziale. Allo stesso modo Pt_3 anche il danno permanente futuro, erroneamente non liquidato dal giudice di prime cure poiché non quantificabile, dovrà essere riconosciuto e liquidato seguendo in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla capacità lavorativa. Il motivo di gravame non può trovare accoglimento. Il giudice di prime cure, anche sulla base di quanto riscontrato dai CTU i quali hanno provveduto ad esaminare tutta la documentazione prodotta dagli attori, ha correttamente affermato che, nel caso di soggetti portatori di grave handicap, il Servizio Sanitario Nazionale provvede alle spese per il recupero delle funzioni cognitive e motorie e, aggiunge la Corte, arriva in soccorso nel fornire l'assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica e le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia , pagina 13 di 21 a condizione che siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Inoltre il beneficia dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento e, dopo i Pt_3
18 anni, il riconoscimento della invalidità civile con i relativi benefici. Pertanto, sotto il profilo probatorio, occorreva allegare e indicare puntualmente le spese sopportate e l'effettiva necessità di spesa – non coperta dal Servizio Sanitario - comprovata da idonea documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e altresì occorreva indicare quali contributi economici e in che misura il beneficia ( sul punto nulla è Pt_3 stato documentato), in modo da evitare duplicazioni risarcitorie. In assenza di elementi certi, non è possibile neppure prevedere il quantum di spese future. e) Sempre secondo gli appellanti principali il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente liquidato il danno non patrimoniale sofferto dai familiari della vittima primaria, applicando il criterio a punti elaborato dal Tribunale di Roma nel 2019, che tuttavia perviene a importi irrisori rispetto ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano. Il motivo è privo di fondamento. Occorre rilevare che il Tribunale di Bari ha ritenuto di liquidare il danno non patrimoniale dei congiunti da lesione parentale applicando i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Roma ed 2019 nella misura di euro 72.000,00 per ciascun genitore e di € 70.000,00 il favore del fratello
, tenuto conto della relazione parentale (20 punti per i genitori e 15 punti per il fratello), Pt_4 dell'età del danneggiato (10 punti), dell'età del congiunto (6 punti per i genitori e 10 punti per il fratello), del numero di soggetti oltre alla vittima (coefficiente 0,5 %) e dei punti di invalidità del danneggiato (80%). Orbene, a parere di questa Corte correttamente il giudice di prime cure ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma dal momento che, secondo la Suprema Corte “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macro-leso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023, ). In particolare, la S.C ha osservato che “Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale
pagina 14 di 21 gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).”
e) Gli appellanti eccepiscono l'omesso riconoscimento da parte del giudice di prime cure del pregiudizio esistenziale subito e subendo per il gravissimo stato di handicap in cui versa e chiedono di provarlo attraverso la escussione dei testi, prova non ammessa ( Pt_3 implicitamente) dal giudice di prime cure. Allo stesso modo eccepiscono l'omesso riconoscimento da parte del giudice di prime cure del pregiudizio psichico subito in maggior misura dal figlio per il gravissimo stato di handicap in cui versa e Pt_4 Pt_3 per le conseguenze che ciò ha comportato all'interno del loro nucleo familiare.
Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
Quanto al pregiudizio esistenziale, dalla lettura del motivo così come sviluppato e dei capitoli di prova su cui i testi dovrebbero essere esaminati ( capitoli -tra l'altro - oltremodo generici) appare chiaro che il pregiudizio esistenziale che gli attori lamentano, altro non è se non il danno parentale riflesso da soggetto macroleso, già liquidato dal giudice di prime cure che ha tenuto conto, correttamente, sia pure in via presuntiva, dello “sconvolgimento familiare” che ha prodotto il gravissimo stato di handicap in cui versa Pt_3
Quanto alle lesioni della sfera psichica asseritamente prodotte al giovane , non vi è Pt_4 prova, dal momento che i testi “genericamente” dovrebbero riferire di terapie di famiglia di sostegno psicologico, di assunzione di “ medicinali” ma non vi sono prove documentali a sostegno di quanto affermato, manca una consulenza di parte, tra i testi indicati non vengono individuati eventuali medici che avrebbero preso in cura gli appellanti, e pertanto in assenza di prove, la CTU medica invocata, si profila del tutto esplorativa.
f) Secondo gli appellanti principali il giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui ha escluso il risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa dei coniugi Parte_6 sull'erroneo presupposto della necessità della prova documentale del
[...] decremento reddituale, potendo invece ricorrere ai consueti criteri di liquidazione equitativi normativamente stabiliti quale il “triplo della pensione sociale”.
Detta doglianza è priva di pregio. La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che
“L'accertamento dell'esistenza dei postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (cfr. Cass. civ. n. 32649/2021). Va infatti considerato che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da
pagina 15 di 21 lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito” (Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360; Cass. civ. n. 15737/2018). Detta giurisprudenza riferita specificatamente al danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa del danneggiato può ritenersi applicabile anche al danno richiesto dai congiunti.
3.4 Con il secondo motivo di appello incidentale, la lamenta la “Errata Controparte_3 statuizione circa la solidarietà tra ed il Dott. in violazione degli artt. CP_3 CP_2
1917 I comma c.c. e 2055 c.c.”, laddove il Tribunale di Bari ha riconosciuto erroneamente profili di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta nonostante i danni sarebbero stati eventualmente provocati dai sanitari, piuttosto che provocati da manchevolezze riconducibili alla struttura ed alle apparecchiature messe a disposizione. A parere della difesa della struttura ospedaliera, infatti, avendo il dott. transatto con gli CP_2 attori – appellanti la propria ipotetica quota di responsabilità, il giudice di prime cure non avrebbe potuto accertare una ulteriore quota di responsabilità addebitabile alla , CP_1 ma semmai avrebbe dovuto procedere alla determinazione delle eventuali quote esaminando singolarmente le posizioni di ognuna. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Correttamente il giudice di prime cure, richiamando una giurisprudenza oramai consolidata, ha ritenuto che il concorso della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed extracontrattuale del medico rende applicabili i principi di cui all'art. 2055, II e III c., c.c., sicchè colui che ha risarcito il danno ha regresso contro l'altro.
Alla luce di tanto, la responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali ( cfr. Cass. n.26118/2021) Pertanto, non è condivisibile l'assunto della difesa della secondo cui gli Controparte_3 unici danni risarcibili della struttura sanitaria sarebbero quelli provocati da manchevolezze riconducibili alla struttura ed alle apparecchiature messe a disposizione in quanto è pacifico in giurisprudenza che l'ente ospedaliero risponde contrattualmente dei pregiudizi subiti dai pazienti. Tale responsabilità si manifesta, sia attraverso l'inadempimento degli obblighi pagina 16 di 21 assunti in modo diretto dalla struttura sanitaria, ad esempio per carenze organizzative, per le prestazioni accessorie di natura alberghiera, sia per la condotta dei sanitari di cui l'ente si avvale. Indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra i sanitari e l'ente ospedaliero, ciò che assume rilevanza è l'utilizzo dell'opera di soggetti terzi da parte della struttura sanitaria nell'adempimento delle proprie prestazioni. Pertanto, in linea con il principio secondo il quale, colui che trae vantaggio da una determinata attività è chiamato a sopportarne anche gli eventuali pregiudizi, la responsabilità della struttura si fonda su un criterio oggettivo di rischio. In conclusione, è possibile affermare che l'errore medico determina un'ipotesi di responsabilità solidale impropria tra l'ente ospedaliero e il professionista sanitario atteso che entrambi sono chiamati a rispondere dell'evento dannoso sulla base di distinti e autonomi titoli di responsabilità. (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 8826/2007). Dunque, a prescindere dal comportamento processuale assunto in corso di causa dal dott.
questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale CP_2 la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento. Pertanto, la transazione stipulata dal danneggiato con l'autore materiale del fatto non impedisce al primo di ottenere il danno differenziale da coloro che debbano rispondere dell'operato dell'autore materiale, allorquando il creditore ne abbia fatto espressa riserva (come avvenuto nel caso di specie). La transazione stipulata dalla vittima e dai suoi congiunti con il medico (autore del danno), infatti, pur avendo effetto liberatorio nei confronti del medico, lascia impregiudicata l'obbligazione dell'ospedale. Difatti, “...la responsabilità dell'ospedale generata da errore del sanitario non è una responsabilità per fatto altrui, ma per fatto proprio, la quale, pertanto, non viene meno per il fatto che il creditore abbia liberato il medico dalla propria obbligazione...” (cfr Cass. civ. n. 28987/2019). Di conseguenza ( si veda Cass. n.26118/2021 innanzi cit) la circostanza che il medico abbia transatto la lite col paziente, venendo liberato dalla propria obbligazione, non impedisce al paziente né di introdurre, né di coltivare la domanda di risarcimento nei confronti dell'ospedale, ed ha per unica conseguenza la riduzione del quantum debeatur, che viene determinato coi criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011. La stipulata transazione pone difatti il problema del residuo credito azionabile nei confronti della debitrice rimasta estranea. Tale quesito è stato affrontato dalle SS.UU. della Suprema Corte, con la sentenza 30174 in data
30/12/2011, la quale, considerato che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione del condebitore rimasto ad essa estraneo, è pervenuta alla conclusione che il debito residuo del debitore non transigente è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se pagina 17 di 21 costui ha versato una somma pari a superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta a carico dell'altro obbligato solidale dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei. A questo proposito, quindi, il Giudice avrebbe dovuto necessariamente pronunziarsi, tenendo presente l'avvenuto scioglimento del vincolo di solidarietà tra la casa di Cura ed il Dr. CP_2 sulla sola quota di responsabilità attribuibile alla indicando necessariamente CP_1 tale quota. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla determinazione delle eventuali quote di responsabilità anche perché la ha espresso in primo grado Controparte_3
l'intento di agire, nel caso, in regresso nei confronti delle altre parti e quindi occorreva esattamente determinare e graduare le rispettive responsabilità, innanzitutto esaminando singolarmente le posizioni di ognuna di esse.
Peraltro, se da parte degli autori ritenuti responsabili del fatto dannoso, o da parte di almeno uno di essi, viene proposta un'azione di regresso, il giudice adito è tenuto a graduare le diverse responsabilità, lo stesso vale anche ove tale azione sia solo prospettata come esperibile, ovvero quando una delle parti “in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna”. Considerato che gli appellanti non hanno fornito prova diversa, le quote di responsabilità tra il dott. e la si presumono uguali ( la ha CP_2 Controparte_10 Controparte_3 dichiarato di voler agire in regresso nei confronti del avendo documentato – e non vi è CP_2 contestazione – di aver versato agli appellanti principali l'intera somma risarcitoria indicata dal giudice di prime cure pari ad € 1.176.558,32) Ne consegue che, occorre dividere per due l'intera somma risarcitoria così come determinata dal giudice di prime cure per ciascun attore: la quota a carico del medico dott. è CP_11 stata interamente soddisfatta con quanto versato dalle due Assicurazioni mentre l'altra quota, pari alla metà, va posta a carico della clinica e a favore degli attori. CP_3
Sicchè la va condannata al risarcimento del danno: Controparte_3
- in favore di della somma di € 566.258,53 ( € 1131.950,00 per danno Parte_3 biologico + 567,06 di spese mediche = € 1.132.517,06 : 2 = € 566.258,53);
- in favore di € 35.000,00 ( € 70.000,00 : 2 = € 35.000,00) Parte_4
- in favore di della somma di € 36.000,00 ( € 72.000,00 :2 = € 36.000,00) Parte_1
- in favore di della somma di € 36.000,00 ( € 72.000,00 :2 = € Parte_2
36.000,00). Oltre interessi così come determinati dal giudice di prime cure ( si tenga presente che la ha documentato - e non vi è contestazione- di aver versato l'intera somma Controparte_3 risarcitoria determinata dal giudice di prime cure)
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3.5 Infine i lamentano, la liquidazione delle spese e competenze di Parte_6 causa (ivi compresa la fase di istruzione preventiva) operata dal giudice di prime cure. A parere della parte appellante principale il Tribunale di Bari non avrebbe fatto corretta applicazione degli aumenti obbligatori di cui all'art. 6 del D.M. n. 55/2014, applicando, peraltro, gli onorari medi piuttosto che i massimi. La doglianza è palesemente infondata.
Orbene, maggioritaria giurisprudenza a cui questa Corte intende dare continuità è concorde nel ritenere che “...In relazione all'art. 6 d.m. n. 55/2014, non incorre in violazione di legge il giudice che, liquidando le spese di lite per cause di valore superiore a 520.000,00 euro, applichi incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, fermo restando che risultano parimenti legittime le liquidazioni che applicano, per ciascun passaggio, l'incremento massimo del 30%...” (cfr. Cass. civ. n. 31347/2022). Alla luce di tanto, nel caso di specie in alcuna violazione di legge è incorso il giudice di prime cure applicando un aumento degli onorari del 20%. Pertanto, corretta appare la liquidazione dei compensi professionali operata per l'attività di difesa giudiziale prestata in favore di sigg.ri – anche laddove il giudice Pt_3 Parte_2 di prime cure ha applicato i valori medi in quanto per giurisprudenza pacifica, condivisa da questa Corte, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 , non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (cfr. Cass. civ. n. 28325/2022).
5. Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, occorre valutare che:
1) la struttura sanitaria risulta corresponsabile sia pure per una quota (viene rigettato l'appello incidentale nella parte in cui la nega una propria responsabilità); CP_3
2) gli appellanti principali vedono del tutto rigettato il loro gravame, con cui chiedevano il riconoscimento di alcune voci di danno o un danno maggiore;
2) il valore della causa in entrambi i gradi rimane identico, non mutando neppure lo scaglione di riferimento. La Corte pertanto ritiene di mantenere ferme le spese di primo grado così come liquidate;
quanto al presente giudizio, ritiene di compensarle per la metà considerata la parziale soccombenza reciproca e porre la restante metà a carico della clinica e a favore CP_3 dei . Le spese vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 Parte_7 da versarsi al difensore Avv. Vincenzo Operamolla dichiaratosi antistatario pagina 19 di 21 Rimangono ferme le statuizioni del primo grado in ordine alle spese di consulenze tecniche. Le spese di ctu, espletata nel presente grado di giudizio, devono porsi interamente a carico della struttura sanitaria, nella misura liquidata con separato decreto, avendo la CP_3 impugnato l'an della pretesa.
6. Gli appellanti principali dovranno versare l'ulteriore importo pari Parte_6 al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto L'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...] nonché sull'appello incidentale proposto dalla avverso la Parte_2 Controparte_3 sentenza n.1038/2022 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e
[...] Parte_2
2) accoglie in parte l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata:
-dichiara la responsabilità di e della , nella misura Controparte_2 Controparte_3 del 50%, ciascuno nella causazione del sinistro occorso per colpa medica nei riguardi di e condanna la al pagamento, a titolo di Parte_3 Controparte_3 risarcimento danno: a) - in favore di della somma di € 566.258,53 Parte_3
b) in favore di € 35.000,00; Parte_4
c) in favore di della somma di € 36.000,00; Parte_1
d) in favore di della somma di € 36.000,00 Parte_2
3) condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_3
, e nella Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 misura della metà, compensando tra le parti la restante metà, spese che liquida, per l'intero, in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e r.f. spese generali al 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Operamolla, dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU espletata nel presente grado di giudizio, interamente a carico della struttura sanitaria, nella misura liquidata con separato decreto Conferma nel resto la impugnata sentenza.
pagina 20 di 21 4) dà atto ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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