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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 549/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro Parte_1 tempore, difeso dall'Avv. S. Zecchini per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLANTE CONTRO
elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. M. L. Controparte_1
Turlione che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 15/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 20/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza n. 2558/24 in data 15/10/2024 del Tribunale di Torino, che aveva accolto la domanda avanzata da di accertamento del diritto Controparte_1 alla pensione di vecchiaia anticipata con i benefici di cui all'art. 1, co. 8, d.lgs. n. 503/92
(sussistendo il requisito sanitario dell'invalidità civile superiore all'80%) e con decorrenza dal 1°/06/2021.
1 L'appellante, con un unico motivo, lamentava che tale decorrenza fosse «errata in quanto il Giudice ha utilizzato, ai fini del computo della decorrenza, la data di cessazione del rapporto lavorativo indicata dalla ricorrente (ovvero il 29.5.2021) mentre
l aveva indicato, quale cessazione dell'attività lavorativa la diversa data del Pt_1
21.12.2021» (ricorso, pag. 2), sicché la giusta decorrenza della prestazione avrebbe dovuto essere quella dal 1°/01/2022.
Si è costituita riconoscendo la fondatezza dell'appello e chiedendo Controparte_1
la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza del 26/03/2025 l nulla opponeva alla compensazione delle spese e Pt_1
la causa veniva decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere a fronte dell'adesione di all'unico motivo di gravame della controparte. Controparte_1
Le spese del presente grado vanno integralmente compensate anche a fronte della mancata opposizione di parte appellante.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso all'udienza del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 549/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro Parte_1 tempore, difeso dall'Avv. S. Zecchini per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLANTE CONTRO
elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. M. L. Controparte_1
Turlione che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 15/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 20/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza n. 2558/24 in data 15/10/2024 del Tribunale di Torino, che aveva accolto la domanda avanzata da di accertamento del diritto Controparte_1 alla pensione di vecchiaia anticipata con i benefici di cui all'art. 1, co. 8, d.lgs. n. 503/92
(sussistendo il requisito sanitario dell'invalidità civile superiore all'80%) e con decorrenza dal 1°/06/2021.
1 L'appellante, con un unico motivo, lamentava che tale decorrenza fosse «errata in quanto il Giudice ha utilizzato, ai fini del computo della decorrenza, la data di cessazione del rapporto lavorativo indicata dalla ricorrente (ovvero il 29.5.2021) mentre
l aveva indicato, quale cessazione dell'attività lavorativa la diversa data del Pt_1
21.12.2021» (ricorso, pag. 2), sicché la giusta decorrenza della prestazione avrebbe dovuto essere quella dal 1°/01/2022.
Si è costituita riconoscendo la fondatezza dell'appello e chiedendo Controparte_1
la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza del 26/03/2025 l nulla opponeva alla compensazione delle spese e Pt_1
la causa veniva decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere a fronte dell'adesione di all'unico motivo di gravame della controparte. Controparte_1
Le spese del presente grado vanno integralmente compensate anche a fronte della mancata opposizione di parte appellante.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso all'udienza del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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