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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 75601 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24-9-2024 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , in qualità di cessionario della C.F._1 [...]
elettivamente domiciliato in S. Antimo Controparte_1
(NA), in Via Roma n. 94, presso lo studio dell'avv. Chiara Sorbo, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_2
C.F. con sede legale in Milano, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv.
Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 11 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24-9-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia, del rapporto di conto corrente in contestazione e gli altri ad esso connessi, quali i conti anticipi, i conti anticipi in valuta estera, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali ovvero di tassi di interesse diversi e maggiori di quelli convenuti – ove mai legittimamente pattuiti - nonché in relazione alla previsione e applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, all' applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i cd. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
così come per
l'illegittimo addebito sul conto corrente di corrispondenza n.
10415401 degli interessi relativi alle operazioni dei conti anticipi, in difetto di pattuizione scritta e senza autorizzazione da parte della correntista, così come la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutesi dalla seppur mai CP_3 correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
b) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della stessa nonché per mancanza di causa, per aver dato luogo ad
Pag. 2 a 11 ulteriore e non giustificato aumento del costo effettivo del credito e quindi del tasso di interesse effettivamente applicato;
c) accertare e dichiarare la nullità delle nuove commissioni ex L. 2/2009 per le motivazioni suesposte;
d) accertare e dichiarare la nullità degli illegittimi addebiti effettuati dalla banca convenuta sui conti in danno dell'attrice in forza dei giorni di valuta fittizi e di titoli nulli, inclusi gli addebiti sul conto corrente ordinario degli interessi derivanti dalle anticipazioni in quanto mai convenuti, pattuiti né tantomeno autorizzati dall'attrice, per come esplicitato in narrativa, nel corso del rapporto giuridico oggetto di lite a far data dall'apertura del suddetto c.c. ad oggi e, conseguentemente;
e) accertare l'esatto e corretto dare/avere relativo al c/c n.
10415401 e ai conti anticipi nn. 10899762 e 10808365 e dei conti anticipi in valuta estera con il corrispettivo a credito spettante all'istante, comprensivo sia del capitale sia degli interessi legali, considerati questi a far data dall'apertura dei suddetti
c.c. da ogni singola rimessa e pagamento non dovuti fino alla data della presente domanda giudiziale, corrispondente alla somma di
Euro 210.031,87 a credito dell'istante, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
f) accertare e dichiarare, la nullità, l'inefficacia e
l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze e comunque di ogni previsione contrattuale che eventualmente alla luce della depositata CTU
g) conseguentemente, e per l'effetto, condannare e ordinare alla sulla base del calcolo effettuato dal CTU, Controparte_2
l'accredito in favore del sig. istante di tutte Parte_1 le somme accertate come sopra illegittimamente ad esso addebitate nel corso dei rapporti de quo, con gli interessi legali da ogni singolo versamento/rimessa illegittima e, su questi, gli interessi anatocistici a decorrere dalla presente domanda giudiziale, capitalizzati con cadenza semestrale ai sensi dell'art. 1283c.c.
Pag. 3 a 11 h) dichiarare non dovute le spese e le voci dei conti correnti non contrattualizzate e addebitate;
i) accertare e dichiarare altresì la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca convenuta per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia informazione richiesti tanto nella fase di gestazione che nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art.
2236 c.c. con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa;
l) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e
CPA, comprese le spese della consulenza tecnica di parte”.
Nell'esporre le ragioni a sostegno della propria domanda,
l'attore specificava innanzitutto di aver riassunto dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio precedentemente instaurato dalla dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1 dichiaratosi incompetente per territorio, in qualità di cessionario del credito asseritamente vantato dalla CP_1 nei confronti di derivante dal rapporto
[...] Controparte_2 di c/c ordinario n. 10415401 acceso il 9-3-2005 dalla predetta società presso la filiale di Frattamaggiore (NA), CP_2 nonché, dal correlato conto anticipi n. 10899762 (acceso il 3-10-
2007 e chiuso il 31-5-2013 con saldo 0,0) e dal conto anticipi n.
10808365 (acceso il 12-4-2007 e chiuso il 6-3-2015 con saldo 0,00)
e, ancora, dai conti anticipi in valuta estera.
Fatta tale premessa, l'attore riferiva che, espletata consulenza contabile al fine di verificare la potenziale sussistenza di anomalie bancarie, era emerso che sui suddetti rapporti erano stati illegittimamente applicati: tassi di interesse ultralegali non determinati convenzionalmente, in violazione dell'art. 1284 c.c. e 117 c. 4 T.U.B.; la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole alla cliente, senza alcuna preventiva comunicazione, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; interessi anatocistici dovuti alla capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, commissioni e
Pag. 4 a 11 spese, per tutta la durata dei rapporti, in violazione dell'art. 1283 c.c.; CMS non pattuite oltreché prive di causa, nonché, commissioni sostitutive della CMS, allo stesso modo non dovute poiché non oggetto di specifica pattuizione;
interessi usurari;
la postergazione e l'antergazione delle valute, rispettivamente, sulle operazioni di accredito e sulle operazioni di addebito;
ulteriori spese, commissioni, canoni indeterminati e non pattuiti per iscritto.
L'attore sosteneva, quindi, che il proprio consulente contabile, procedendo al ricalcolo del saldo del c/c ordinario n.
10415401 e dei rapporti bancari ad esso correlati, mediante: a) sostituzione del tasso convenzionale non concordato con il tasso legale pro tempore vigente, ex art. 1284 c.c.; b) eliminazione della postergazione e antergazione delle valute;
c) azzeramento delle CMS, commissioni e spese non pattuite;
d) epurazione degli effetti anatocistici ritenuti illegittimi e degli interessi usurari;
aveva verificato la sussistenza di oneri illegittimamente addebitati dalla banca per complessivi € 210.031,87.
In conseguenza, l'attore, previa declaratoria di nullità delle clausole interessate, effettuato il ricalcolo del rapporto dare/avere relativo ai conti bancari in oggetto tramite lo storno delle somme illegittimamente trattenute dall'istituto di credito, domandava la ripetizione della suddetta somma, maggiorata degli interessi al tasso legale;
nonché, il risarcimento del maggior danno subito.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti
In via pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della riassunzione della lite a mezzo notificazione della comparsa alla parte personalmente alla Banca, anziché al procuratore costituito nel
Pag. 5 a 11 primo giudizio riassunto e così dichiarare l'estinzione del giudizio.
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della riassunzione della lite a mezzo notificazione della comparsa alla parte personalmente alla , anziché al procuratore costituito nel CP_3 primo giudizio riassunto e così dichiarare l'estinzione del giudizio.
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Signor in ordine all'azione di rettifica e Pt_1 riaccredito in conto e, in ogni caso, a tutte le domande originarie formulate dalla diverse Controparte_1 dall'azione di “risarcimento del danno” e, in ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda di riaccredito in relazione a un conto di cui non si deduce l'estinzione.
4) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della lite per omesso avvio di una valida domanda di mediazione obbligatoria territorialmente competente.
In via preliminare:
5) Accertare e dichiarare la prescrizione delle poste ultradecennali relative ai rapporti di conto corrente in contestazione nn. 10415401, 10808365 e 10899762 e di ogni operazione ad essi collegata e connessa, anteriori 7 dicembre 2011
(o, in via gradata, al 25 settembre 2007) e, per l'effetto, respingere la domanda di rettifica delle annotazioni pagate con tali rimesse;
6) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal Signor
n.q. di cessionario della Parte_1 Controparte_1
poiché infondate in fatto e diritto, in ogni caso
[...] prescritte e non provate per i motivi di cui in narrativa;
7) Con vittoria di spese e compensi anche del procedimento avanti al Tribunale di Napoli Nord in cui si è dichiarata
l'incompetenza territoriale (N. 11105/2017 R.G.).
8) Ci si oppone all'ammissione della CTU contabile ed all'istanza di esibizione chiesta dall'attore”.
La convenuta eccepiva in via pregiudiziale:
Pag. 6 a 11 - l'inammissibilità della riassunzione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (R.G.n. 11105/2017) difronte all'intestato Tribunale, poiché operata a mezzo della notificazione della comparsa in riassunzione nei confronti della parte personalmente, invece che nei confronti del procuratore ritualmente costituito nel giudizio riassunto (avv. Andrea
Fioretti);
- l'inammissibilità della riassunzione, poiché operata da un terzo non costituito nel giudizio riassunto ( , a Parte_1
Co fronte della omessa vocatio in ius dell'originaria attrice
; CP_1 Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva di in ordine Parte_1 all'azione di ripetizione e alle domande formulate dalla
[...] nel procedimento riassunto e riproposte Controparte_1 dall'odierno attore nella presente sede, diverse dall'azione risarcitoria, posto che, in base all'atto di cessione intervenuto tra le predette parti, il aveva acquisito dalla cedente Pt_1 solo i diritti dalla stessa asseritamente vantati “…a titolo di risarcimento dei danni causati dalla presunta applicazione sui conti correnti alla medesima intestati presso l'indicata di CP_3 tassi di interessi debitori usurari, tassi di interessi effettivi debitori ultralegali, non validamente pattuiti, commissioni di massimo scoperto non legalmente pattuite, spese, commissioni variamente denominate ed oneri mai legalmente pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi”;
- l'inammissibilità della domanda, poiché l'attore non aveva dedotto la chiusura del conto corrente ordinario n. 10415401;
- l'inammissibilità della domanda, per l'omesso avvio di una valida istanza di mediazione obbligatoria.
Ancora in via preliminare, la convenuta eccepiva il compiuto decorso del termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esperita, per tutte le operazioni bancarie anteriori al 7-12-2011 o, in via gradata, anteriori al 25-9-2007 (ossia, per tutti gli addebiti anteriori al decennio a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione
Pag. 7 a 11 introduttivo del presente giudizio, avutasi il 7-12-2021; o, in caso di valida riassunzione, anteriori al decennio a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio riassunto, effettuata il 25-9-2017).
Nel merito, la convenuta contestava l'esistenza stessa di conti correnti con valuta estera intestati alla Controparte_1
(dante causa del , mentre con riguardo al
[...] Pt_1
c/c ordinario n. 10415401, al conto anticipi n. 10899762 e al conto anticipi n. 10808365 sosteneva l'assoluta genericità, infondatezza e carenza di prova delle contestazioni formulate da parte attrice, domandandone il rigetto.
Infine, la convenuta chiedeva altresì il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ritenendo la stessa del tutto Pt_1 carente di allegazione e prova sia nell'an che nel quantum.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e con espletamento della CTU contabile;
all'udienza del 24-9-2024 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate da devono essere Parte_1 respinte, in quanto, alla luce delle complessive emergenze in atti, si deve ritenere fondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione, tempestivamente sollevata da Controparte_2
In apertura di motivazione, giova evidenziare che, quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello
Pag. 8 a 11 svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass. n.
19030/2008; Cass. n. 9915/2019; Cass. n. 2033/2021).
Sicché, l'efficace riassunzione del giudizio quiescente può avere luogo mediante costituzione spontanea o citazione in riassunzione ad opera di ciascuna delle parti in causa nel procedimento interrotto (il cui petitum essenzialmente resta inalterato), che si dimostri interessata alla continuazione del giudizio, ripristinando il contraddittorio nei confronti della parte rimasta inerte.
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che l'atto di citazione in riassunzione depositato dinanzi all'intestato Tribunale, in data
7-12-2021, da in qualità di cessionario della Parte_1 pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1 nei confronti di nell'ambito del procedimento Controparte_2
(R.G.n. 11105/2017) instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord, non può essere considerato idoneo a superare lo stato di quiescenza in cui è caduto il suddetto giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale resa con ordinanza del
14-9-2021, poiché il non è stato mai parte costituita nel Pt_1 procedimento interrotto e, pertanto, dovendosi considerare terzo nella controversia pendente tra altri soggetti, è privo della legittimazione processuale indispensabile alla riattivazione del giudizio.
Posto che il procedimento R.G.n. 11105/2017 è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord tramite atto di citazione depositato dalla in data 25-9- Controparte_1
2017; che, l'atto di cessione crediti è stato stipulato tra la società attrice ed il , successivamente, ovvero in data Pt_1
13-10-2017; che, infine, l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord è stata pronunciata dopo quattro anni, ossia in data 14-9-2021; è opportuno evidenziare che il a tutela della pretesa Pt_1 creditoria che gli era stata ceduta (è necessario porre attenzione
Pag. 9 a 11 al fatto che oggetto di cessione è stato precipuamente un credito sub iudice, dunque oggetto di accertamento al momento della cessione) avrebbe ben potuto/dovuto effettuare atto di intervento nel giudizio allora pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord,
e, solo verificatasi tale circostanza, avrebbe poi potuto riassumere il procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, dichiarato competente per territorio.
Al contrario, non essendo intervenuto nel giudizio interrotto, egli stesso avrebbe dovuto citare la dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Roma, costituendosi parte attiva in un diverso, autonomo processo nei confronti della pretesa debitrice.
Peraltro, accertato che la si Controparte_1
è estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese avutasi in data 1-2-2018, deve osservarsi che legittimati alla riassunzione del giudizio interrotto dinanzi al tribunale competente, nel termine di legge, erano, oltre ad CP_2
, i soci della , per diritto
[...] Controparte_1 consolidato, successori a titolo universale della stessa.
I suddetti soggetti, tuttavia, si sono astenuti dall'esercizio del relativo diritto, comportando l'estinzione del procedimento
R.G.n. 11105/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, per inutile decorso del termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Le spese di lite, nonché le spese per la espletata CTU, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione depositato da in data 7-12-2021, Parte_1 sollevata da e, per l'effetto, dichiara Controparte_2
l'estinzione del procedimento R.G.n. 11105/2017 instaurato dinanzi
Pag. 10 a 11 al Tribunale di Napoli Nord, per inutile decorso del termine previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione dello stesso dinanzi al Tribunale competente;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.450,00
[...] per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma, in data 5 febbraio 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 75601 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24-9-2024 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , in qualità di cessionario della C.F._1 [...]
elettivamente domiciliato in S. Antimo Controparte_1
(NA), in Via Roma n. 94, presso lo studio dell'avv. Chiara Sorbo, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_2
C.F. con sede legale in Milano, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv.
Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 11 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24-9-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia, del rapporto di conto corrente in contestazione e gli altri ad esso connessi, quali i conti anticipi, i conti anticipi in valuta estera, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali ovvero di tassi di interesse diversi e maggiori di quelli convenuti – ove mai legittimamente pattuiti - nonché in relazione alla previsione e applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, all' applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i cd. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
così come per
l'illegittimo addebito sul conto corrente di corrispondenza n.
10415401 degli interessi relativi alle operazioni dei conti anticipi, in difetto di pattuizione scritta e senza autorizzazione da parte della correntista, così come la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutesi dalla seppur mai CP_3 correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
b) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della stessa nonché per mancanza di causa, per aver dato luogo ad
Pag. 2 a 11 ulteriore e non giustificato aumento del costo effettivo del credito e quindi del tasso di interesse effettivamente applicato;
c) accertare e dichiarare la nullità delle nuove commissioni ex L. 2/2009 per le motivazioni suesposte;
d) accertare e dichiarare la nullità degli illegittimi addebiti effettuati dalla banca convenuta sui conti in danno dell'attrice in forza dei giorni di valuta fittizi e di titoli nulli, inclusi gli addebiti sul conto corrente ordinario degli interessi derivanti dalle anticipazioni in quanto mai convenuti, pattuiti né tantomeno autorizzati dall'attrice, per come esplicitato in narrativa, nel corso del rapporto giuridico oggetto di lite a far data dall'apertura del suddetto c.c. ad oggi e, conseguentemente;
e) accertare l'esatto e corretto dare/avere relativo al c/c n.
10415401 e ai conti anticipi nn. 10899762 e 10808365 e dei conti anticipi in valuta estera con il corrispettivo a credito spettante all'istante, comprensivo sia del capitale sia degli interessi legali, considerati questi a far data dall'apertura dei suddetti
c.c. da ogni singola rimessa e pagamento non dovuti fino alla data della presente domanda giudiziale, corrispondente alla somma di
Euro 210.031,87 a credito dell'istante, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
f) accertare e dichiarare, la nullità, l'inefficacia e
l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze e comunque di ogni previsione contrattuale che eventualmente alla luce della depositata CTU
g) conseguentemente, e per l'effetto, condannare e ordinare alla sulla base del calcolo effettuato dal CTU, Controparte_2
l'accredito in favore del sig. istante di tutte Parte_1 le somme accertate come sopra illegittimamente ad esso addebitate nel corso dei rapporti de quo, con gli interessi legali da ogni singolo versamento/rimessa illegittima e, su questi, gli interessi anatocistici a decorrere dalla presente domanda giudiziale, capitalizzati con cadenza semestrale ai sensi dell'art. 1283c.c.
Pag. 3 a 11 h) dichiarare non dovute le spese e le voci dei conti correnti non contrattualizzate e addebitate;
i) accertare e dichiarare altresì la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca convenuta per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia informazione richiesti tanto nella fase di gestazione che nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art.
2236 c.c. con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa;
l) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e
CPA, comprese le spese della consulenza tecnica di parte”.
Nell'esporre le ragioni a sostegno della propria domanda,
l'attore specificava innanzitutto di aver riassunto dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio precedentemente instaurato dalla dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1 dichiaratosi incompetente per territorio, in qualità di cessionario del credito asseritamente vantato dalla CP_1 nei confronti di derivante dal rapporto
[...] Controparte_2 di c/c ordinario n. 10415401 acceso il 9-3-2005 dalla predetta società presso la filiale di Frattamaggiore (NA), CP_2 nonché, dal correlato conto anticipi n. 10899762 (acceso il 3-10-
2007 e chiuso il 31-5-2013 con saldo 0,0) e dal conto anticipi n.
10808365 (acceso il 12-4-2007 e chiuso il 6-3-2015 con saldo 0,00)
e, ancora, dai conti anticipi in valuta estera.
Fatta tale premessa, l'attore riferiva che, espletata consulenza contabile al fine di verificare la potenziale sussistenza di anomalie bancarie, era emerso che sui suddetti rapporti erano stati illegittimamente applicati: tassi di interesse ultralegali non determinati convenzionalmente, in violazione dell'art. 1284 c.c. e 117 c. 4 T.U.B.; la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole alla cliente, senza alcuna preventiva comunicazione, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; interessi anatocistici dovuti alla capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, commissioni e
Pag. 4 a 11 spese, per tutta la durata dei rapporti, in violazione dell'art. 1283 c.c.; CMS non pattuite oltreché prive di causa, nonché, commissioni sostitutive della CMS, allo stesso modo non dovute poiché non oggetto di specifica pattuizione;
interessi usurari;
la postergazione e l'antergazione delle valute, rispettivamente, sulle operazioni di accredito e sulle operazioni di addebito;
ulteriori spese, commissioni, canoni indeterminati e non pattuiti per iscritto.
L'attore sosteneva, quindi, che il proprio consulente contabile, procedendo al ricalcolo del saldo del c/c ordinario n.
10415401 e dei rapporti bancari ad esso correlati, mediante: a) sostituzione del tasso convenzionale non concordato con il tasso legale pro tempore vigente, ex art. 1284 c.c.; b) eliminazione della postergazione e antergazione delle valute;
c) azzeramento delle CMS, commissioni e spese non pattuite;
d) epurazione degli effetti anatocistici ritenuti illegittimi e degli interessi usurari;
aveva verificato la sussistenza di oneri illegittimamente addebitati dalla banca per complessivi € 210.031,87.
In conseguenza, l'attore, previa declaratoria di nullità delle clausole interessate, effettuato il ricalcolo del rapporto dare/avere relativo ai conti bancari in oggetto tramite lo storno delle somme illegittimamente trattenute dall'istituto di credito, domandava la ripetizione della suddetta somma, maggiorata degli interessi al tasso legale;
nonché, il risarcimento del maggior danno subito.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti
In via pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della riassunzione della lite a mezzo notificazione della comparsa alla parte personalmente alla Banca, anziché al procuratore costituito nel
Pag. 5 a 11 primo giudizio riassunto e così dichiarare l'estinzione del giudizio.
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della riassunzione della lite a mezzo notificazione della comparsa alla parte personalmente alla , anziché al procuratore costituito nel CP_3 primo giudizio riassunto e così dichiarare l'estinzione del giudizio.
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Signor in ordine all'azione di rettifica e Pt_1 riaccredito in conto e, in ogni caso, a tutte le domande originarie formulate dalla diverse Controparte_1 dall'azione di “risarcimento del danno” e, in ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda di riaccredito in relazione a un conto di cui non si deduce l'estinzione.
4) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della lite per omesso avvio di una valida domanda di mediazione obbligatoria territorialmente competente.
In via preliminare:
5) Accertare e dichiarare la prescrizione delle poste ultradecennali relative ai rapporti di conto corrente in contestazione nn. 10415401, 10808365 e 10899762 e di ogni operazione ad essi collegata e connessa, anteriori 7 dicembre 2011
(o, in via gradata, al 25 settembre 2007) e, per l'effetto, respingere la domanda di rettifica delle annotazioni pagate con tali rimesse;
6) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal Signor
n.q. di cessionario della Parte_1 Controparte_1
poiché infondate in fatto e diritto, in ogni caso
[...] prescritte e non provate per i motivi di cui in narrativa;
7) Con vittoria di spese e compensi anche del procedimento avanti al Tribunale di Napoli Nord in cui si è dichiarata
l'incompetenza territoriale (N. 11105/2017 R.G.).
8) Ci si oppone all'ammissione della CTU contabile ed all'istanza di esibizione chiesta dall'attore”.
La convenuta eccepiva in via pregiudiziale:
Pag. 6 a 11 - l'inammissibilità della riassunzione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (R.G.n. 11105/2017) difronte all'intestato Tribunale, poiché operata a mezzo della notificazione della comparsa in riassunzione nei confronti della parte personalmente, invece che nei confronti del procuratore ritualmente costituito nel giudizio riassunto (avv. Andrea
Fioretti);
- l'inammissibilità della riassunzione, poiché operata da un terzo non costituito nel giudizio riassunto ( , a Parte_1
Co fronte della omessa vocatio in ius dell'originaria attrice
; CP_1 Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva di in ordine Parte_1 all'azione di ripetizione e alle domande formulate dalla
[...] nel procedimento riassunto e riproposte Controparte_1 dall'odierno attore nella presente sede, diverse dall'azione risarcitoria, posto che, in base all'atto di cessione intervenuto tra le predette parti, il aveva acquisito dalla cedente Pt_1 solo i diritti dalla stessa asseritamente vantati “…a titolo di risarcimento dei danni causati dalla presunta applicazione sui conti correnti alla medesima intestati presso l'indicata di CP_3 tassi di interessi debitori usurari, tassi di interessi effettivi debitori ultralegali, non validamente pattuiti, commissioni di massimo scoperto non legalmente pattuite, spese, commissioni variamente denominate ed oneri mai legalmente pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi”;
- l'inammissibilità della domanda, poiché l'attore non aveva dedotto la chiusura del conto corrente ordinario n. 10415401;
- l'inammissibilità della domanda, per l'omesso avvio di una valida istanza di mediazione obbligatoria.
Ancora in via preliminare, la convenuta eccepiva il compiuto decorso del termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esperita, per tutte le operazioni bancarie anteriori al 7-12-2011 o, in via gradata, anteriori al 25-9-2007 (ossia, per tutti gli addebiti anteriori al decennio a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione
Pag. 7 a 11 introduttivo del presente giudizio, avutasi il 7-12-2021; o, in caso di valida riassunzione, anteriori al decennio a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio riassunto, effettuata il 25-9-2017).
Nel merito, la convenuta contestava l'esistenza stessa di conti correnti con valuta estera intestati alla Controparte_1
(dante causa del , mentre con riguardo al
[...] Pt_1
c/c ordinario n. 10415401, al conto anticipi n. 10899762 e al conto anticipi n. 10808365 sosteneva l'assoluta genericità, infondatezza e carenza di prova delle contestazioni formulate da parte attrice, domandandone il rigetto.
Infine, la convenuta chiedeva altresì il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ritenendo la stessa del tutto Pt_1 carente di allegazione e prova sia nell'an che nel quantum.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti e con espletamento della CTU contabile;
all'udienza del 24-9-2024 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate da devono essere Parte_1 respinte, in quanto, alla luce delle complessive emergenze in atti, si deve ritenere fondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione, tempestivamente sollevata da Controparte_2
In apertura di motivazione, giova evidenziare che, quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello
Pag. 8 a 11 svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass. n.
19030/2008; Cass. n. 9915/2019; Cass. n. 2033/2021).
Sicché, l'efficace riassunzione del giudizio quiescente può avere luogo mediante costituzione spontanea o citazione in riassunzione ad opera di ciascuna delle parti in causa nel procedimento interrotto (il cui petitum essenzialmente resta inalterato), che si dimostri interessata alla continuazione del giudizio, ripristinando il contraddittorio nei confronti della parte rimasta inerte.
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che l'atto di citazione in riassunzione depositato dinanzi all'intestato Tribunale, in data
7-12-2021, da in qualità di cessionario della Parte_1 pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1 nei confronti di nell'ambito del procedimento Controparte_2
(R.G.n. 11105/2017) instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord, non può essere considerato idoneo a superare lo stato di quiescenza in cui è caduto il suddetto giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale resa con ordinanza del
14-9-2021, poiché il non è stato mai parte costituita nel Pt_1 procedimento interrotto e, pertanto, dovendosi considerare terzo nella controversia pendente tra altri soggetti, è privo della legittimazione processuale indispensabile alla riattivazione del giudizio.
Posto che il procedimento R.G.n. 11105/2017 è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord tramite atto di citazione depositato dalla in data 25-9- Controparte_1
2017; che, l'atto di cessione crediti è stato stipulato tra la società attrice ed il , successivamente, ovvero in data Pt_1
13-10-2017; che, infine, l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord è stata pronunciata dopo quattro anni, ossia in data 14-9-2021; è opportuno evidenziare che il a tutela della pretesa Pt_1 creditoria che gli era stata ceduta (è necessario porre attenzione
Pag. 9 a 11 al fatto che oggetto di cessione è stato precipuamente un credito sub iudice, dunque oggetto di accertamento al momento della cessione) avrebbe ben potuto/dovuto effettuare atto di intervento nel giudizio allora pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord,
e, solo verificatasi tale circostanza, avrebbe poi potuto riassumere il procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, dichiarato competente per territorio.
Al contrario, non essendo intervenuto nel giudizio interrotto, egli stesso avrebbe dovuto citare la dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Roma, costituendosi parte attiva in un diverso, autonomo processo nei confronti della pretesa debitrice.
Peraltro, accertato che la si Controparte_1
è estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese avutasi in data 1-2-2018, deve osservarsi che legittimati alla riassunzione del giudizio interrotto dinanzi al tribunale competente, nel termine di legge, erano, oltre ad CP_2
, i soci della , per diritto
[...] Controparte_1 consolidato, successori a titolo universale della stessa.
I suddetti soggetti, tuttavia, si sono astenuti dall'esercizio del relativo diritto, comportando l'estinzione del procedimento
R.G.n. 11105/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, per inutile decorso del termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Le spese di lite, nonché le spese per la espletata CTU, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione depositato da in data 7-12-2021, Parte_1 sollevata da e, per l'effetto, dichiara Controparte_2
l'estinzione del procedimento R.G.n. 11105/2017 instaurato dinanzi
Pag. 10 a 11 al Tribunale di Napoli Nord, per inutile decorso del termine previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione dello stesso dinanzi al Tribunale competente;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.450,00
[...] per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma, in data 5 febbraio 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
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