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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini fino all'udienza del 11.12.2025 nella causa iscritta al n. 2088 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FLAVIO LA GIOIA, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. CARLA TRAFICANTE , resistente
Le domande delle parti
1. La ricorrente domanda di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali meglio dettagliati in ricorso portati dalla cartella esattoriale n. 097 2022 0200900066000, con condanna della resistente alla cancellazione degli estratti di ruolo.
2. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede dichiararsi CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, e chiede di non accogliere la domanda, in subordine chiede chiamarsi in causa l'ente di previdenza.
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente, premesso di aver ricevuto la cartella esattoriale n. 097 2022
0200900066000, relativa ad omessa contribuzione nei confronti di in relazione agli anni CP_3
2017, 2019 e 2020, ha allegato di non aver ricevuto in precedenza alcun atto di richiesta del relativo pagamento ed ha conseguentemente chiesto accertarsi la prescrizione della pretesa contributiva a fronte del decorso del quinquennio dal momento in cui la stessa poteva essere fatta valere.
2. Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della CP_2 domanda nel merito, nonché l'inammissibilità della domanda di cancellazione degli estratti di ruolo.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata in virtù del difetto di legittimazione passiva di soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione CP_2 giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. Con la pronuncia da ultimo citata, le Sezioni Unite hanno chiarito che nelle cause in tema di riscossione di crediti previdenziali, nell'ipotesi di opposizione recuperativa al fine di far valere l'inesistenza anche per prescrizione del credito a fronte dell'omessa notifica del provvedimento – cartella o avviso di addebito – in cui esso è formalizzato, legittimato passivo è esclusivamente l'ente impositore in quanto unico titolare della situazione giuridica sostanziale. La Corte ha altresì ribadito che non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio tra questo ed il concessionario della riscossione, non trovando applicazione gli artt. 107 e 102 c.p.c., sicché l'eventuale evocazione in giudizio del solo concessionario – mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. – comporta il rigetto della domanda.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra domanda.
7. Le spese seguono la soccombenza. Le stesse sono liquidate in linea ai criteri del D.M.
147/2022 e sulla base del valore della lite dichiarato in atti (2.380,20 euro), con esclusione della fase istruttoria non avendo le parti svolto attività defensionale in tale fase a fronte della decisione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2088 /2024 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Condanna per l'effetto il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 1.769,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 12.12.2025
Il Giudice
IB NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini fino all'udienza del 11.12.2025 nella causa iscritta al n. 2088 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FLAVIO LA GIOIA, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. CARLA TRAFICANTE , resistente
Le domande delle parti
1. La ricorrente domanda di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali meglio dettagliati in ricorso portati dalla cartella esattoriale n. 097 2022 0200900066000, con condanna della resistente alla cancellazione degli estratti di ruolo.
2. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede dichiararsi CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, e chiede di non accogliere la domanda, in subordine chiede chiamarsi in causa l'ente di previdenza.
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente, premesso di aver ricevuto la cartella esattoriale n. 097 2022
0200900066000, relativa ad omessa contribuzione nei confronti di in relazione agli anni CP_3
2017, 2019 e 2020, ha allegato di non aver ricevuto in precedenza alcun atto di richiesta del relativo pagamento ed ha conseguentemente chiesto accertarsi la prescrizione della pretesa contributiva a fronte del decorso del quinquennio dal momento in cui la stessa poteva essere fatta valere.
2. Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della CP_2 domanda nel merito, nonché l'inammissibilità della domanda di cancellazione degli estratti di ruolo.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata in virtù del difetto di legittimazione passiva di soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione CP_2 giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. Con la pronuncia da ultimo citata, le Sezioni Unite hanno chiarito che nelle cause in tema di riscossione di crediti previdenziali, nell'ipotesi di opposizione recuperativa al fine di far valere l'inesistenza anche per prescrizione del credito a fronte dell'omessa notifica del provvedimento – cartella o avviso di addebito – in cui esso è formalizzato, legittimato passivo è esclusivamente l'ente impositore in quanto unico titolare della situazione giuridica sostanziale. La Corte ha altresì ribadito che non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio tra questo ed il concessionario della riscossione, non trovando applicazione gli artt. 107 e 102 c.p.c., sicché l'eventuale evocazione in giudizio del solo concessionario – mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. – comporta il rigetto della domanda.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra domanda.
7. Le spese seguono la soccombenza. Le stesse sono liquidate in linea ai criteri del D.M.
147/2022 e sulla base del valore della lite dichiarato in atti (2.380,20 euro), con esclusione della fase istruttoria non avendo le parti svolto attività defensionale in tale fase a fronte della decisione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2088 /2024 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Condanna per l'effetto il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 1.769,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 12.12.2025
Il Giudice
IB NI