Art. 4.
Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e' ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .