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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4389/2020 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di AP n. 6950/2020, deliberata il
16.10.2020 e pubblicata il 22.10.2020 (n. 23904/2010 RG); divisione di beni ereditari;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Pasquale Cabato (c.f. ) e dall'avv. Carmine C.F._3
Mormile (c.f. non dichiarato) domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._4
c.f. , Controparte_2 C.F._5
c.f. Controparte_3 C.F._6 difesi dall'avv. Francesca Palermo (c.f. ) e dall'avv. Luigi C.F._7
Noto (c.f. ) C.F._8 domicilio digitale: avv. Email_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_3
APPELLATI
E
DELL' c.f. , Controparte_4 C.F._9
APPELLATO - CONTUMACE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione dell'8/07/2010, gli attori, premesso di essere eredi di
[...]
, deceduto a Frattaminore il 31/01/2010, unitamente ai convenuti Persona_1
, , chiedevano di: dichiarare aperta la successione del Parte_2 CP_3 Pt_1 cuius;
dichiarare che il de cuius ha disposto delle sue sostanze post mortem con testamento olografo pubblicato il 1/04/2020; disporre la divisione degli immobili relitti, tenendo conto sia del diritto di abitazione spettante alla sia delle rendite CP_1 percepite dai coeredi sia delle spese ed anticipazioni effettuate dalla vedova.
Si costituivano e che si Parte_1 Parte_2 associavano alla richiesta di scioglimento LA comunione, evidenziando che, oltre gli immobili, vi era un mobilio di buon valore, una pensione di € 1.200,00, piccole rendite e rapporti vari con Poste Italiane, Banco di AP e Banca LA AM, in particolare un libretto di risparmio (n. 6940839) con saldo di € 1.197,18 e un deposito titoli (n.
1372276) per € 27.000,00. Evidenziavano, altresì, che il possesso degli appartamenti in
Frattaminore alla via Milano n. 13 era esercitato a titolo di comodato gratuito, confermato dalla maggioranza del compendio ereditario dopo il decesso del de cuius, con termine fino all'esito delle operazioni divisionali consensuali o giudiziali. Il diritto di abitazione sulla casa familiare andava limitato al piano terra dell'immobile sito in
Frattaminore alla Via De Gasperi n. 80 e doveva gravare sulla quota disponibile.
Chiedevano, infine, riconoscersi in proprio favore tutte le spese sostenute per apportare ai beni migliorie.
Il 30/04/2015 si costituiva anche , che si associava alla Controparte_3 domanda di scioglimento LA comunione.”.
Il Tribunale di AP, con sentenza indicata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“1) dichiara aperta la successione del sig. , deceduto a Frattaminore Persona_1 il 31/01/2010;
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IV sezione civile
2) dichiara che la successione è regolata dal testamento olografo pubblicato il 1/04/2020
e che, pertanto, la sig.ra è comproprietaria dei beni ereditari per la quota CP_1 di 1/2 mentre le altre parti per la quota di 1/10 ciascuno;
3) dichiara che la massa ereditaria è formata dai seguenti beni (gli immobili sono tutti siti in Frattaminore e meglio descritti nella c.t.u. in atti): a) Via A. De Gasperi n°80,
NCEU, Foglio 2, p.lla 164, sub. 1, b) Via A. De Gasperi n°80, NCEU, Foglio 2, p.lla
164, sub. 3, c) Via A. De Gasperi n°80, NCEU, Foglio 2, p.lla 164, sub. 2, d) Via
Milano n°13, NCEU, Foglio 2, p.lla 292, sub. 1, e) Via Milano n°13, NCEU, Foglio 2,
p.lla 292, sub. 2, f) Via Milano n°13, NCEU, Foglio 2, p.lla 292, sub.3, g) Via Milano
n°13, NCEU, Foglio 2, p.lla 292, sub. 4, h) Via Milano n°13, NCEU, Foglio 2, p.lla
292, sub.5, i) Via Trieste, catasto terreni, Foglio 2, p.lla 193, l) saldo di conto corrente e valori mobiliari di cui alla nota di del 9/07/2012; Controparte_5
- dispone lo scioglimento LA comunione (rinviando alla relazione peritale per la compiuta identificazione degli immobili) mediante assegnazione: ad dell'immobile identificato al f. 2, p. 292, sub. 1 e quota di ¼ Controparte_2 dell'immobile identificato al f. 2, p. 292, sub. 5; a Parte_2 dell'immobile identificato al f. 2, p. 292, sub. 2 e quota di ¼ dell'immobile identificato al
f. 2, p. 292, sub. 5; ad dell'immobile identificato al f. 2, p. 292, Parte_1 sub. 3 e quota di ¼ dell'immobile identificato al f. 2, p. 292, sub. 5; a CP_3
dell'immobile identificato al f. 2, p. 292, sub. 4 e quota di ¼
[...] dell'immobile identificato al f. 2, p. 292, sub. 5; ad degli Controparte_1 immobili identificati al f. 2, p. 164, sub. 2 e sub.
3-parte nonché il terreno identificato al
f. 2 p. 193, ad dell'immobile identificato al f. 2, p. 164, sub.
3- Controparte_6 parte;
a ciascuna parte secondo le quote testamentarie sopra indicate, il saldo del conto corrente e i valori mobiliari;
4) condanna ciascuna parte a versare i seguenti conguagli in favore LA sig.ra
[...]
€ 35.273,69, € 36.470,69, € CP_1 CP_2 Parte_2 Pt_1
51.065,51, € 53.161,76, € 28.874,69, il tutto oltre interessi CP_3 CP_4 legali dalla pronuncia al soddisfo;
5) pone a carico LA massa le spese sostenute da pari ad € Controparte_1
5.701,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
6) compensa le spese di lite e pone a carico LA massa le spese di c.t.u.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame
[...]
e , ne hanno argomentato i Parte_1 Parte_2 motivi a sostegno ed hanno chiesto:
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IV sezione civile
“1) Disporre, preliminarmente, la sospensione LA provvisoria esecutorietà LA sentenza appellata per i motivi indicati nel presente atto di appello e sintetizzati nell'ultimo paragrafo;
2) In accoglimento del primo motivo d'appello: dichiarare che, fatta eccezione per l'unità di cui al sub 2 LA particella 292, tutte le unità del compendio ereditario presentano difformità che ne impediscono la divisione;
3) In accoglimento del secondo motivo d'appello: in subordine, dichiarare che l'unità al piano terra occupata da non è affetta da irregolarità che ne Controparte_6 impediscono l'assegnazione e pertanto disporre il frazionamento LA particella 164 sub
1 in modo da escludere dai beni indivisibili il solo piano interrato;
4) In accoglimento del terzo motivo d'appello: in ogni caso, determinare esattamente, previa ammissione degli ordini di esibizione, le somme liquide giacenti sui conti correnti
e/o titoli del de cuius al momento LA morte, procedendo all'assegnazione in favore dei beneficiari dei conguagli in modo da ridurre il peso economico imposto agli appellanti.
5) Con vittoria di spese.”.
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno resistito all'impugnazione ed hanno chiesto:
[...]
“1) In via preliminare dichiarare inammissibile la chiesta sospensione
2) Nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto
3) Condannare gli appellanti in solido alle spese e onorario di questo grado di giudizio con attribuzione.”.
Con ordinanza in data 4.11.2021, la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività LA sentenza impugnata.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29.10.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per note conclusionali.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
, che non si è costituito in questo giudizio di secondo grado, CP_6 nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo p.e.c. in data
27.11.2020, inoltrata ai difensori costituiti nel primo grado, con il rispetto del termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis.
§ - L'INCOMMERCIABILITA' DEI BENI – REGOLARITA' EDILIZIA
e hanno Parte_1 Parte_2 dedotto, a sostegno del gravame, che, sebbene il c.t.u. avesse precisato che, ad
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile eccezione dell'unità individuata alla particella 292 sub 2, tutti i beni del compendio ereditario fossero incommerciabili, in quanto presentano abusi edilizi per i quali occorre inoltrare agli uffici competenti le pratiche urbanistiche in sanatoria, affrontare una spesa di almeno € 35.000,00 ed attendere l'esito positivo dell'istruttoria, il Tribunale, con motivazione in contrasto con la normativa urbanistica, ha ritenuto di “sanare” d'ufficio gli abusi, ha di fatto
“archiviato” le pratiche edilizie suggerite dal c.t.u. e, di imperio, ha affermato la divisibilità dei beni, fatta eccezione per il piano cantinato posto in Frattaminore alla via De Gasperi.
Hanno lamentato che, allo stato, essi appellanti si ritrovano ad essere assegnatari di beni incommerciabili e con un valore che, se procedessero alla sanatoria, sarebbe addirittura ridotto rispetto a quello di assegnazione.
Hanno concluso che la sentenza di primo grado va riformata affermandosi che i beni devono considerarsi complessivamente affetti da abusi tali da impedirne la divisione.
I motivi meritano reiezione.
Il Tribunale ha governato correttamente i principi elaborati dalla Corte
Suprema, in materia di scioglimento LA comunione ereditaria, in presenza di immobili che presentino irregolarità urbanistiche, laddove:
- ove si tratti di costruzioni realizzate in totale assenza di oppure in totale difformità dalla licenza edilizia, ha richiamato il disposto di cui a Cass. n.
25021/2019, secondo il quale “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza LA dichiarazione circa gli estremi LA concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, LA legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo LA "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito LA loro autonomia negoziale. La mancanza LA documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale LA comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.”.
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IV sezione civile
- ove, invece, ci si trovi in presenza di una parziale difformità, rispetto al permesso edificatorio, non vi è motivo ostativo alla divisione, ed ha rievocato il deliberato di cui a Cass. n. 8081/2014, secondo il quale “Ai sensi dell'art. 40 LA legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia LA parziale difformità dalla concessione (nella specie, presenza di scala esterna) non impedisce l'emanazione LA sentenza ex art. 2932 cod. civ., perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo.”.
In applicazione di tali regole ermeneutiche, il Tribunale di AP ha escluso dalla divisione ereditaria il solo cespite in Frattaminore, via A. De
Gasperi n. 80, al piano terra, in catasto al fol. 2, p.lla 164 sub 1, in quanto consiste in una porzione realizzata in sostanziale difformità dalla licenza edilizia n. 323 del 20.4.1962, giacchè presenta un piano cantinato realizzato dopo il rilascio LA licenza ed il frazionamento in tre unità, una delle quali adibita a box-auto e due ad appartamenti. Mentre, ha ritenuto di poter procedere alla divisione per gli altri immobili, in quanto affetti soltanto da difformità parziali e suscettibili di sanatoria (“… per l'unità distinta alla p. 292 – sub. 1 e 3 una veranda sul balcone ed una parte LA stessa balconata che risulta superiore a quella LA licenza edilizia n. 15/1973; per l'unità distinta alla p. 292 – sub.
4 una veranda sul balcone ed una parte LA stessa balconata che risulta superiore a quella LA licenza edilizia n. 15/1973 e un ampliamento LA zona cucina sul balcone esistente;
per l'unità distinta alla p. 292 – sub. 5, dal confronto con la licenza edilizia n.
15/1973, la stessa risulta frazionata in 5 parti.”).
Gli appellanti, e Parte_1 Parte_2
, nel sostenere che tutti i cespiti presentano abusi edilizi e, quindi,
[...] per ciò solo divengono incommerciabili, trascurano di considerare che, secondo il più recente orientamento LA Corte di legittimità, soltanto gli edifici abusivi impediscono ai condividenti di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale LA comunione ereditaria, ai sensi dell'art. 713, comma 1, cod. civ. (Cass., ss.uu., n. 25021/2019; Cass. n. 2524/2022; Cass. n. 12656/2023). Si deve trattare, cioè – come già detto – di fabbriche realizzate in assenza od in totale difformità del titolo autorizzatorio.
Per converso, il Supremo Collegio ha ben chiarito, sebbene con riferimento all'ipotesi normativa di cui all'art. 2932 cod. civ., ma pienamente assimilabile a quella LA divisione di cui agli artt. 713 e ss. cod. civ., che, ai sensi dell'art. 40 LA legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia LA parziale difformità dalla concessione (nella fattispecie esaminata, la presenza di scala esterna) non impedisce l'emanazione
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IV sezione civile
LA sentenza ex art. 2932 cod. civ., perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. n. 8081/2014).
In realtà, già con precedente arresto giurisprudenziale n. 20258/2009, la
Corte regolatrice aveva tracciato la differenza tra il caso dell'immobile realizzato senza licenza oppure in totale difformità dalla stessa ed il caso dell'immobile che ne sia munito, ma sia stato realizzato in parziale difformità dalla stessa e ne aveva dedotto, nella prima ipotesi, l'incommerciabilità, mentre, nella seconda ipotesi, la possibilità di trasferimento a terzi o alienazione (“In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 LA legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. non solo qualora l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata LA prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità LA concessione e manchi la sanatoria. Nel caso in cui, invece, l'immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia LA parziale difformità rispetto alla concessione
(nella specie, per la presenza di un aumento, non consistente, LA volumetria fuori terra realizzata, non risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile), non sussiste alcuna preclusione all'emanazione LA sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto del promittente venditore (nella specie, a sua volta acquirente dello stesso immobile in base a precedente rogito notarile) di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente.”).
Il c.t.u. ha rilevato dettagliatamente gli abusi, ha segnalato che sono sanabili ed ha indicato per ciascuno di essi gli adempimenti da eseguire. Non sussiste, pertanto, alcun motivo per escludere tali cespiti dalla divisione – con l'eccezione del piano terra alla via A. De Gasperi n. 80 (nel NCEU al fol. 2, p.lla sub 1) – così come ha ritenuto il Tribunale di AP.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va confermata in parte qua.
§ - L'ESCLUSIONE DELL'UNITA'
DI ELIO DELL'AVERSANA (P.LLA 164 SUB 1) CP_6
e hanno Parte_1 Parte_2 recriminato contro la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha erroneamente escluso dai beni divisibili l'intera consistenza immobiliare
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IV sezione civile individuata con la particella 164 sub 1 anziché limitarsi al solo piano interrato.
In effetti, il Tribunale ha ritenuto che il solo bene oggettivamente indivisibile sia il piano interrato, perché edificato in totale assenza di permesso a costruire, ma detto bene, però, è censito, unitamente all'appartamento occupato da
[...]
, alla particella 164 sub 1, cespite quest'ultimo non affetto, CP_7 secondo i parametri espressi dal Tribunale, da irregolarità che ne impediscano la divisione. Pertanto, l'esclusione dai beni indivisibili dell'unità residenziale occupata da è ingiustificata. Controparte_6
Hanno aggiunto che è vero che il bene abusivo (piano interrato) è censito unitamente al bene che è stato ritenuto regolare dal Tribunale, ma è altrettanto vero che è sufficiente un semplice frazionamento per “staccare” il bene abusivo da quello regolare e inserire quest'ultimo nel progetto divisionale.
Hanno evidenziato che tale errore del Tribunale ha inciso inevitabilmente sui conguagli, in quanto, da un lato, risulta CP_4 beneficiario di un conguaglio di circa € 200.000,00, pur occupando un bene regolare, dall'altro essi appellanti dovrebbero versare un gravoso conguaglio per “compensare” la non divisibilità di un bene che invece risulta regolare.
Hanno chiesto, dunque, riformare la sentenza prevedendosi un frazionamento LA particella 164 sub 1 e la rideterminazione dei conguagli.
I motivi sono infondati.
L'immobile censito al fol. 2, p.lla 164 sub 1, è collocato al piano terra dell'edificio in via De Gasperi n. 80, e si compone di un appartamento con giardino occupato da e di un appartamento con deposito Controparte_1
e giardino occupato da . Controparte_6
L'intero immobile è stato escluso dalla divisione dal Tribunale, perché realizzato in assenza di permesso a costruire. Come si rileva dalla relazione del c.t.u., il piano cantinato è stato realizzato dopo il rilascio LA licenza ed il piano terra è stato frazionato in tre unità immobiliari (due adibite ad appartamento ed una a box-auto).
e si sono Parte_1 Parte_2 limitati apoditticamente a rilevare che una parte del piano terra, attribuita al condividente , compresa nella p.lla 164 sub 1, sarebbe Controparte_6 legittima sotto il profilo urbanistico/edilizio e potrebbe rientrare nel compendio da dividere, ma non hanno individuato, in maniera inequivoca, quale sia questa parte e per quale ragione sfuggirebbe alle rilevate illegittimità.
Si tratta, in altri termini, di una censura tanto generica da non consentire alla Corte di cogliere le ragioni per le quali la porzione del piano terra utilizzata
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IV sezione civile da resterebbe esclusa dall'indivisibilità per le ragioni CP_4 Parte_2 sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto l'illegittimità dell'intero cespite contraddistinto dalla p.lla 164 sub 1.
A ciò va aggiunta la contraddittorietà dei motivi articolati dagli appellanti, i quali, nel precedente motivo di gravame, hanno addotto l'abusività, l'incommerciabilità e l'indivisibilità di tutti indistintamente gli immobili del compendio, mentre, in questo motivo di appello, hanno dedotto la regolarità dell'immobile al piano terra occupato da . Controparte_6
§ - OMESSA DETERMINAZIONE DELLE
SOMME GIACENTI SU CONTI CORRENTI
e hanno Parte_1 Parte_2 addotto che il Tribunale è incorso in errore nell'omettere di considerare le somme giacenti sul conto corrente postale del de cuius. In presenza di somme liquide, pur se da determinare nell'esatto ammontare, il Tribunale avrebbe dovuto innanzitutto stabilire l'esatta entità delle stesse e poi avrebbe dovuto tenerne conto nella determinazione delle quote al fine di ridurre, per esempio, gli importi stabiliti a titolo di conguaglio.
Hanno chiesto acquisire dall'ente postale l'esatto ammontare delle giacenze e tenenrne conto tra i beni da dividere, in modo da ridurre i conguagli degli appellanti.
Hanno lamentato che il Tribunale ha ritenuto di non ammettere le istanze ex art. 210 cod. proc. civ., perché generiche e in assenza di prova
“dell'effettiva esistenza di quanto si chiede in esibizione”. Ma il de cuius disponeva di conti correnti presso Banca LA AM (ora Bper) e presso Banco di AP
s.p.a. (ora Intesa Sanpaolo).
Hanno chiesto emettersi ordine di esibizione a Bper e ad Intesa SanPaolo degli estratti conto e del saldo dei conti correnti del de cuius ed a Controparte_5
i soli estratti conto perché il saldo è già in atti.
[...]
I motivi devono essere respinti.
Va considerato, sul punto, che il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulle liquidità ricadenti nell'asse ereditario, in quanto, al punto 3) del dispositivo LA sentenza, ha disposto la divisione assegnando “a ciascuna parte secondo le quote testamentarie sopra indicate, il saldo del conto corrente e i valori mobiliari”.
Non può essere accolta la richiesta di e Parte_1 di ordinare l'esibizione LA Parte_2 documentazione bancaria, in quanto presenta un carattere meramente
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IV sezione civile esplorativo e non viene fornita alcuna prova né dell'esistenza LA stessa, né dei necessari elementi identificativi dei rapporti di conto corrente. L'ordine di esibizione di cui all'art. 210 cod. proc. civ. postula la prova, a carico LA parte richiedente, dell'esistenza e dei dati identificativi del documento, nonché dell'essersi attivata preventivamente per l'acquisizione e di non averla ottenuta per cause indipendenti dalla propria volontà. In altri termini, il mezzo istruttorio non può essere utilizzato per supplire alle carenze probatorie nelle quali la parte sia incorsa.
Peraltro, l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa LA parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass. n. 27412/2021; Cass. n. 9020/2019; Cass. n. 24188/2013;
Cass. n. 23120/2010).
§ - LE SPESE DI CAUSA
La soccombenza di e Parte_1 Parte_2
, in questo secondo grado, ne impone la condanna al pagamento
[...] delle spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 comma 1, con attribuzione all'avv. Francesca Palermo ed all'avv. Luigi Noto, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di costituzione e memorie conclusionali).
Ai fini LA determinazione degli onorari di avvocato, il valore LA causa va determinato in base alla massa ereditaria da dividere, a norma dell'art. 5 comma 1 d.m. 55/2014, e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00, con gli incrementi tariffari previsti dall'art. 6 comma d.cit.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di AP n. 6950/2020, deliberata il 16.10.2020
e pubblicata il 22.10.2020 (n. 23904/2010 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
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IV sezione civile
1) dichiarata la contumacia di;
Controparte_6
2) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...]
; Parte_2
3) condanna e , Parte_1 Parte_2 in solido, al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado, che liquida in € 19.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Francesca Palermo ed all'avv.
Luigi Noto;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di e Parte_1 Parte_2
, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui
[...] all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in AP, in data 25 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE est. (firma apposta in modalità digitale)
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