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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
TO OR ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 593/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Cori n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Olbia, Via Dettori n. 8 / Piazza Mercato;
nei confronti di
( ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Bergamo in Via Palermo n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Fumagalli e domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo, Via Masone n. 3; avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accertare e dichiarare responsabile dei danni sopra descritti Parte_2 all'immobile di proprietà di;
Parte_1
2) per l'effetto condannare a risarcire il danno versando in favore Parte_2 dell'attrice la somma di Euro 14.680,50 oltre iva o quella veriore accertanda, necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi;
3) altresì, condannare a risarcire il danno non patrimoniale, da Parte_2 liquidare anche in via equitativa, per il mancato godimento dell'immobile, a causa delle infiltrazioni;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori, anche della fase di istruzione preventiva RG 364/2019.
Nell'interesse della parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così decidere:
In via principale di rito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione per le motivazioni in premessa e con conseguente integrale rigetto delle domande attoree e conseguente condanna della signora a versare in favore della convenuta le spese legali nonché al risarcimento Pt_1 dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
In subordine:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le motivazioni in premessa e con ogni conseguente provvedimento di legge.
In via principale nel merito:
- nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di inesistenza della citazione rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi in atti e condannare
l'attrice alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso:
- vittoria di spese processuali e competenze legali con contributo previdenziale c.p.a. ed
i.v.a. ex lege nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto di essere proprietaria di un Parte_1 immobile di civile abitazione (distinto al N.C.E.U. di Sassari, Comune censuario di Olbia al
Foglio 54, particella 1652, sub. 1) posto al piano terra del condominio sito in Olbia, in località
Murta AR, via Maltineddu – Lottizzazione Smeralda, edificato nel lotto n. 9 (ex lotto 1),
Ha aggiunto che l'immobile in oggetto è interessato da diversi anni da cospicue infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà esclusiva di . Parte_2
Ha aggiunto di aver proposto – prima dell'instaurazione del presente giudizio – un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (iscritto al R.G. al n. 364/2019) per consulenza tecnica preventiva volta ad accertare lo stato dei luoghi, le cause delle infiltrazioni nonché a determinare i lavori necessari e i costi relativi per la loro eliminazione secondo le regole dell'arte.
Concludeva come in epigrafe.
Con comparsa di risposta si costituiva nel presente giudizio la quale, Parte_2 preliminarmente, eccepiva “l'inesistenza della notifica per assoluta mancata notificazione dell'atto introduttivo”. L'eccezione veniva rigettata in ragione della sanatoria dei vizi (per raggiungimento dello scopo) conseguente alla costituzione.
Nel merito, esponeva di aver manifestato, a seguito del deposito della perizia in data 29.1.2020, la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori conferendo, in data 26.2.2020, incarico alla per € 1.250,00 oltre IVA di legge e stigmatizzava il fatto Controparte_1 che parte attrice aveva promosso il presente giudizio nei suoi confronti di soggetto residente a
Bergamo nel bel mezzo della pandemia Covid-19. Per questo motivo, ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Relativamente al quantum, contestava fermamente il preventivo dei lavori depositato da parte attrice della ditta individuale dell'importo di € 14.680,50 oltre IVA di legge. CP_2
Contestava i danni non patrimoniali richiesti dall'attrice e asseritamente subiti dal proprio convivente. Concludeva, quindi, come in epigrafe.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.
Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Ai fini della decisione della presente controversia assume rilievo fondamentale anzitutto l'accertamento tecnico preventivo, con cui al consulente incaricato, geom. , Persona_1
è stato richiesto di descrivere lo stato dei luoghi, accertare le cause delle infiltrazioni ed indicare i possibili rimedi e i relativi costi.
Secondo l'esperto designato dal Tribunale, che ha anche fornito documentazione fotografica delle infiltrazioni, “nel caso dell'infiltrazione presente nel soggiorno di parte ricorrente, la causa è da imputare alla non perfetta tenuta impermeabilizzante della pavimentazione soprastante. Durante la fase delle operazioni peritali, il sottoscritto ed i consulenti di parte abbiamo stabilito che la causa più plausibile è da imputare all'impermeabilizzazione ed al risvolto della guaina sulla parete verticale adiacente, in quanto vi sono dei fenomeni di umidità di risalita, segno evidente che in caso di pioggia battente l'acqua piovana arriva a bagnare la pavimentazione stessa, il risvolto della guaina impermeabilizzante (se presente) non svolge bene la propria funzione (vedi foto n° 3). Inoltre, sarebbe da verificare l'impermeabilizzazione sotto la soglia in granito della porta finestra che con il passare del tempo può aver perso la sua funzione isolante.
Stessa similitudine è possibile riscontrarla nel caso dell'infiltrazione nella parete della camera da letto di parte ricorrente: la scala esterna di accesso al piano primo di pertinenza di parte resistente, si presenta in non perfette condizioni e stato di manutenzione. Le foto n° 9 e n° 10 evidenziano la fessurazione dell'intonaco laterale, il logorio dell'intonaco sottostante la scala stessa con conseguente distaccamento e sfogliamento della tinteggiatura. Queste problematiche si riflettono nella questione in oggetto in quanto la parete verticale oggetto di infiltrazione è in aderenza con la scala esterna;
tale aderenza in fase costruttiva implicava un'adeguata impermeabilizzazione tra la scala esterna e la parete adiacente attraverso il risvolto della guaina isolante. Considerando lo stato attuale della scala e la posizione dell'infiltrazione riscontrata, si può stabilire che la causa è da implicarsi alla non tenuta dell'impermeabilizzazione nella zona evidenziata nella foto n° 8.”
Relativamente invece alle soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, il CTU ha esposto che: “… accertato che le cause sono da imputare ad una non perfetta tenuta dello strato impermeabilizzante della porzione di pavimento della veranda e della scala esterna di accesso nell'unità immobiliare di parte resistente, le opere previste riguardano la verifica di quanto precedentemente indicato ed il ripristino dello stato dei luoghi nell'appartamento al piano terra di parte ricorrente. Ripristino dello stato dei luoghi appartamento proprietà Al fine di ripristinare lo stato dei luoghi Pt_1 occorre eseguire i lavori indicati nel computo metrico allegato alla presente consulenza dove sono indicate le opere necessarie a tale scopo. In sostanza occorre spicconare l'intonaco nelle zone interessate dal fenomeno delle infiltrazioni, eseguire il suo rifacimento e successiva tinteggiatura. Il tutto dovrà essere eseguito previa risoluzione delle problematiche esterne riguardante la proprietà di parte resistente.”.
Relativamente alle spese per il ripristino dello stato dei luoghi, utilizzando il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche del 2018, il consulente con computo metrico estimativo le ha così determinate:
- per l'eliminazione infiltrazioni veranda € 689,42 oltre IVA
- per l'eliminazione infiltrazioni scala esterna € 1.330,69 oltre IVA
- per il ripristino appartamento parte ricorrente: € 348,74 oltre IVA il tutto per complessivi € 2.368,85 oltre IVA.
Orbene, non essendoci contestazione sul fatto che l'appartamento dell'attrice sia stato interessato da infiltrazioni provenienti dall'appartamento della convenuta e che tali infiltrazioni abbiano causato danni, deve dichiararsi la responsabilità della convenuta per le infiltrazioni subite dall'immobile dell'attrice rilevando come il proprietario della res risponda verso i terzi dei danni dalla stessa causati in quanto custode.
Ciò detto, la controversia verte principalmente sulla quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione delle cause e per il ripristino dello stato dei luoghi secondo le regole dell'arte.
Non risulta, però, possibile determinare con precisione il quantum del risarcimento richiesto da parte attrice. Infatti, come visto, il consulente tecnico incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo ha stimato tali costi in € 2.368,85 oltre IVA determinando analiticamente tutte le lavorazioni necessarie e le relative misure. A fronte del computo metrico redatto dal C.T.U., parte attrice chiedeva la liquidazione della somma di cui al preventivo redatto dalla ditta CP_2
dell'importo di € 14.680,50 oltre IVA di legge mentre parte convenuta opponeva il
[...] preventivo redatto ell'importo di € 1.250,00 oltre IVA. Controparte_1
Ne consegue che andrà condannata all'eliminazione delle cause delle Parte_2 infiltrazioni, mediante l'esecuzione delle opere indicate nel computo metrico redatto dal geom.
nel contradditorio fra le parti e i rispettivi consulenti tecnici. Persona_1
Nessun altro danno, in difetto di specifica allegazione e relativa prova, può trovare ristoro.
Le spese, incluse quelle del procedimento di istruzione preventiva, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
- dichiara responsabile per le infiltrazioni subite dall'appartamento di Parte_2 proprietà di;
Parte_1 - condanna all'esecuzione a proprie spese (ovvero al rimborso) delle Controparte_3 opere indicate nel computo metrico estimativo di cui alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo;
- condanna alla rifusione in favore di delle competenze Parte_2 Parte_1 legali e spese di lite, liquidate – anche quanto alla fase di istruzione preventiva – nel complessivo importo di € 7.414,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- pone gli oneri della consulenza tecnica espletata in sede di istruzione preventiva definitivamente a carico di Parte_2
Tempio Pausania, 16/12/2025
Il Giudice Sergio F. OR
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
TO OR ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 593/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Cori n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Olbia, Via Dettori n. 8 / Piazza Mercato;
nei confronti di
( ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Bergamo in Via Palermo n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Fumagalli e domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo, Via Masone n. 3; avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accertare e dichiarare responsabile dei danni sopra descritti Parte_2 all'immobile di proprietà di;
Parte_1
2) per l'effetto condannare a risarcire il danno versando in favore Parte_2 dell'attrice la somma di Euro 14.680,50 oltre iva o quella veriore accertanda, necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi;
3) altresì, condannare a risarcire il danno non patrimoniale, da Parte_2 liquidare anche in via equitativa, per il mancato godimento dell'immobile, a causa delle infiltrazioni;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori, anche della fase di istruzione preventiva RG 364/2019.
Nell'interesse della parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così decidere:
In via principale di rito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione per le motivazioni in premessa e con conseguente integrale rigetto delle domande attoree e conseguente condanna della signora a versare in favore della convenuta le spese legali nonché al risarcimento Pt_1 dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
In subordine:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le motivazioni in premessa e con ogni conseguente provvedimento di legge.
In via principale nel merito:
- nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di inesistenza della citazione rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi in atti e condannare
l'attrice alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso:
- vittoria di spese processuali e competenze legali con contributo previdenziale c.p.a. ed
i.v.a. ex lege nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto di essere proprietaria di un Parte_1 immobile di civile abitazione (distinto al N.C.E.U. di Sassari, Comune censuario di Olbia al
Foglio 54, particella 1652, sub. 1) posto al piano terra del condominio sito in Olbia, in località
Murta AR, via Maltineddu – Lottizzazione Smeralda, edificato nel lotto n. 9 (ex lotto 1),
Ha aggiunto che l'immobile in oggetto è interessato da diversi anni da cospicue infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà esclusiva di . Parte_2
Ha aggiunto di aver proposto – prima dell'instaurazione del presente giudizio – un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (iscritto al R.G. al n. 364/2019) per consulenza tecnica preventiva volta ad accertare lo stato dei luoghi, le cause delle infiltrazioni nonché a determinare i lavori necessari e i costi relativi per la loro eliminazione secondo le regole dell'arte.
Concludeva come in epigrafe.
Con comparsa di risposta si costituiva nel presente giudizio la quale, Parte_2 preliminarmente, eccepiva “l'inesistenza della notifica per assoluta mancata notificazione dell'atto introduttivo”. L'eccezione veniva rigettata in ragione della sanatoria dei vizi (per raggiungimento dello scopo) conseguente alla costituzione.
Nel merito, esponeva di aver manifestato, a seguito del deposito della perizia in data 29.1.2020, la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori conferendo, in data 26.2.2020, incarico alla per € 1.250,00 oltre IVA di legge e stigmatizzava il fatto Controparte_1 che parte attrice aveva promosso il presente giudizio nei suoi confronti di soggetto residente a
Bergamo nel bel mezzo della pandemia Covid-19. Per questo motivo, ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Relativamente al quantum, contestava fermamente il preventivo dei lavori depositato da parte attrice della ditta individuale dell'importo di € 14.680,50 oltre IVA di legge. CP_2
Contestava i danni non patrimoniali richiesti dall'attrice e asseritamente subiti dal proprio convivente. Concludeva, quindi, come in epigrafe.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.
Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Ai fini della decisione della presente controversia assume rilievo fondamentale anzitutto l'accertamento tecnico preventivo, con cui al consulente incaricato, geom. , Persona_1
è stato richiesto di descrivere lo stato dei luoghi, accertare le cause delle infiltrazioni ed indicare i possibili rimedi e i relativi costi.
Secondo l'esperto designato dal Tribunale, che ha anche fornito documentazione fotografica delle infiltrazioni, “nel caso dell'infiltrazione presente nel soggiorno di parte ricorrente, la causa è da imputare alla non perfetta tenuta impermeabilizzante della pavimentazione soprastante. Durante la fase delle operazioni peritali, il sottoscritto ed i consulenti di parte abbiamo stabilito che la causa più plausibile è da imputare all'impermeabilizzazione ed al risvolto della guaina sulla parete verticale adiacente, in quanto vi sono dei fenomeni di umidità di risalita, segno evidente che in caso di pioggia battente l'acqua piovana arriva a bagnare la pavimentazione stessa, il risvolto della guaina impermeabilizzante (se presente) non svolge bene la propria funzione (vedi foto n° 3). Inoltre, sarebbe da verificare l'impermeabilizzazione sotto la soglia in granito della porta finestra che con il passare del tempo può aver perso la sua funzione isolante.
Stessa similitudine è possibile riscontrarla nel caso dell'infiltrazione nella parete della camera da letto di parte ricorrente: la scala esterna di accesso al piano primo di pertinenza di parte resistente, si presenta in non perfette condizioni e stato di manutenzione. Le foto n° 9 e n° 10 evidenziano la fessurazione dell'intonaco laterale, il logorio dell'intonaco sottostante la scala stessa con conseguente distaccamento e sfogliamento della tinteggiatura. Queste problematiche si riflettono nella questione in oggetto in quanto la parete verticale oggetto di infiltrazione è in aderenza con la scala esterna;
tale aderenza in fase costruttiva implicava un'adeguata impermeabilizzazione tra la scala esterna e la parete adiacente attraverso il risvolto della guaina isolante. Considerando lo stato attuale della scala e la posizione dell'infiltrazione riscontrata, si può stabilire che la causa è da implicarsi alla non tenuta dell'impermeabilizzazione nella zona evidenziata nella foto n° 8.”
Relativamente invece alle soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, il CTU ha esposto che: “… accertato che le cause sono da imputare ad una non perfetta tenuta dello strato impermeabilizzante della porzione di pavimento della veranda e della scala esterna di accesso nell'unità immobiliare di parte resistente, le opere previste riguardano la verifica di quanto precedentemente indicato ed il ripristino dello stato dei luoghi nell'appartamento al piano terra di parte ricorrente. Ripristino dello stato dei luoghi appartamento proprietà Al fine di ripristinare lo stato dei luoghi Pt_1 occorre eseguire i lavori indicati nel computo metrico allegato alla presente consulenza dove sono indicate le opere necessarie a tale scopo. In sostanza occorre spicconare l'intonaco nelle zone interessate dal fenomeno delle infiltrazioni, eseguire il suo rifacimento e successiva tinteggiatura. Il tutto dovrà essere eseguito previa risoluzione delle problematiche esterne riguardante la proprietà di parte resistente.”.
Relativamente alle spese per il ripristino dello stato dei luoghi, utilizzando il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche del 2018, il consulente con computo metrico estimativo le ha così determinate:
- per l'eliminazione infiltrazioni veranda € 689,42 oltre IVA
- per l'eliminazione infiltrazioni scala esterna € 1.330,69 oltre IVA
- per il ripristino appartamento parte ricorrente: € 348,74 oltre IVA il tutto per complessivi € 2.368,85 oltre IVA.
Orbene, non essendoci contestazione sul fatto che l'appartamento dell'attrice sia stato interessato da infiltrazioni provenienti dall'appartamento della convenuta e che tali infiltrazioni abbiano causato danni, deve dichiararsi la responsabilità della convenuta per le infiltrazioni subite dall'immobile dell'attrice rilevando come il proprietario della res risponda verso i terzi dei danni dalla stessa causati in quanto custode.
Ciò detto, la controversia verte principalmente sulla quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione delle cause e per il ripristino dello stato dei luoghi secondo le regole dell'arte.
Non risulta, però, possibile determinare con precisione il quantum del risarcimento richiesto da parte attrice. Infatti, come visto, il consulente tecnico incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo ha stimato tali costi in € 2.368,85 oltre IVA determinando analiticamente tutte le lavorazioni necessarie e le relative misure. A fronte del computo metrico redatto dal C.T.U., parte attrice chiedeva la liquidazione della somma di cui al preventivo redatto dalla ditta CP_2
dell'importo di € 14.680,50 oltre IVA di legge mentre parte convenuta opponeva il
[...] preventivo redatto ell'importo di € 1.250,00 oltre IVA. Controparte_1
Ne consegue che andrà condannata all'eliminazione delle cause delle Parte_2 infiltrazioni, mediante l'esecuzione delle opere indicate nel computo metrico redatto dal geom.
nel contradditorio fra le parti e i rispettivi consulenti tecnici. Persona_1
Nessun altro danno, in difetto di specifica allegazione e relativa prova, può trovare ristoro.
Le spese, incluse quelle del procedimento di istruzione preventiva, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
- dichiara responsabile per le infiltrazioni subite dall'appartamento di Parte_2 proprietà di;
Parte_1 - condanna all'esecuzione a proprie spese (ovvero al rimborso) delle Controparte_3 opere indicate nel computo metrico estimativo di cui alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo;
- condanna alla rifusione in favore di delle competenze Parte_2 Parte_1 legali e spese di lite, liquidate – anche quanto alla fase di istruzione preventiva – nel complessivo importo di € 7.414,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- pone gli oneri della consulenza tecnica espletata in sede di istruzione preventiva definitivamente a carico di Parte_2
Tempio Pausania, 16/12/2025
Il Giudice Sergio F. OR