Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia in data 18 febbraio 2025, notificato al ricorrente in data 19 marzo 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I01535429, di cui era titolare il ricorrente, con contestuale revoca di tale titolo di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza emessa dalla Questura di Venezia in data 6 novembre 2024 e notificata al ricorrente il 14 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino-OMISSIS-, espone in fatto:
- di essere titolare, sin dal 2011, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, e di aver presentato in data 8 maggio 2024 un’istanza volta all’aggiornamento del titolo stesso;
- che la Questura di Venezia ha comunicato in data 14 novembre 2024 il preavviso di rigetto dell’istanza, evidenziando circostanze ritenute sintomatiche di una condizione di precarietà abitativa e di irreperibilità, come tali incompatibili con il mantenimento del titolo di soggiorno, e in particolare che egli: A) non svolgeva attività lavorativa da lungo tempo; B) non risultava titolare di pensione o di altra fonte stabile di reddito; C) era stato cancellato dall’anagrafe comunale sin dal 2013 e risultava privo di stabile dimora, avendo indicato, quale recapito, l’indirizzo fittizio della casa comunale;
- di aver controdedotto al preavviso di rigetto osservando innanzi tutto che l’istanza aveva ad oggetto non già il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno ordinario, bensì un mero aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e in via subordinata, che in caso di ritenuta impossibilità di mantenere il titolo di soggiorno avrebbe dovuto essere rilasciato quantomeno un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2. Il Questore di Venezia con provvedimento del 18 febbraio 2025 ha rigettato l’istanza del ricorrente e, contestualmente, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, a giudizio del Questore, il ricorrente: A) «è privo di una effettiva dimora stabile in Italia, risultando essere stato cancellato per irreperibilità dalla precedente del Comune di -OMISSIS- a far data dal 05.03.2013, anagrafe presso la quale risultava iscritto al momento del precedente rinnovo del titolo di soggiorno, evidenziando l’assenza di continuità delle iscrizioni anagrafiche atte a documentare la permanenza sul T.N., non potendo altresì considerarsi idoneo allo scopo l’indirizzo convenzionale della Casa Comunale, fornito ai fini dell’istanza in parola» ; B) risulta privo di occupazione da molti anni e privo di reddito o di pensione; C) è oggetto di segnalazioni e controlli di polizia, ritenuti sintomatici di una condizione di marginalità sociale, incompatibile con il mantenimento del titolo di soggiorno.
3. Del suddetto provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo le seguenti censure:
3.1. Eccesso di potere per insufficienza e incomprensibilità della motivazione, perché il Questore non ha illustrato le ragioni giuridiche poste a sostegno della propria decisione.
3.2. Violazione di Legge: mancata o falsa applicazione degli articoli 3, 10 e 10 bis della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per insufficienza ed erroneità dell’istruttoria e della motivazione , perché il Questore, oltre ad ignorare le osservazioni procedimentali del ricorrente, ha posto a fondamento della propria decisione elementi di fatto non rappresentati nel preavviso di rigetto (come il deferimento all’A.G. del 19 novembre 2024 per il reato di invasione di terreni ed edifici; la condizione di disoccupazione a far data dal 2006, l’assenza di fonti di sostentamento).
3.3. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Eccesso di potere: falsità, difetto ed erronea interpretazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto e/o insufficienza d’istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, non attualità , perché la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è stata disposta in mancanza dei presupposti tassativi previsti dall’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, essendo fondata su elementi quali la precarietà abitativa, il mancato svolgimento di un’attività lavorativa e l’iscrizione anagrafica presso la casa comunale, circostanze che non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dalla legge e, comunque, non sono sintomatiche della pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
3.4. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.Eccesso di potere: falsità, difetto ed erronea interpretazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto e/o insufficienza d’istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, non attualità, perché, in ogni caso, risulta violato l’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, che consente il rilascio di un permesso di soggiorno per altro titolo allo straniero cui sia stato revocato il permesso UE di lungo periodo, qualora non debba essere disposto l’allontanamento dal territorio nazionale.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria del 31 maggio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. A seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, la Questura di Venezia ha riferito di aver rilasciato al ricorrente in data 23 maggio 2025 un permesso di soggiorno per motivi di “ lavoro subordinato/attesa occupazione ”.
6. Questo Tribunale con la successiva ordinanza n. -OMISSIS- ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
7. Il ricorrente con memoria del 12 dicembre 2025, pur dando atto del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ha insistito per l’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
8. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il terzo motivo è fondato.
2. Secondo l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza… ”.
Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/98 “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.” .
L’art. 9, comma 4, del d. lgs. n. 286/1998 - richiamato dalla lett. c. del comma 7 - prevede che: “4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche […] di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero” .
3. Tanto premesso, il Collegio osserva che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, il riconoscimento permanente del relativo status ed è soggetto a rinnovo automatico.
La revoca di tale titolo è consentita esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dal comma 7 del medesimo art. 9 ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 9 maggio 2025, n. 703), tra le quali non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e la continuità dell’iscrizione anagrafica, elementi che rilevano, invece, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario (cfr. T.A.R. Milano, Sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 298).
4. Tenuto conto di tali considerazioni, l’operato dell’Amministrazione resistente non va esente dalle censure dedotte dal ricorrente. Difatti, il diniego di aggiornamento e la contestuale revoca del titolo di soggiorno risultano fondati esclusivamente su due presupposti: A) l’assenza di un rapporto di lavoro sin dal 2006 e la conseguente mancanza di redditi ritenuti sufficienti ai fini della permanenza dello straniero sul territorio nazionale, circostanza che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è di per sé idonea a sorreggere la legittimità di un provvedimento sfavorevole in materia di soggiorno (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286); B) la cancellazione, ovvero la mancata iscrizione anagrafica, elemento che non integra neppure un requisito normativamente previsto per il rilascio o il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Pertanto il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari.
5. Considerata la non controversa situazione personale ricorrente – caratterizzata dall’assenza di precedenti penali, dalla presenza continuativa quarantennale nel territorio dello Stato, dalla residenza anagrafica presso il Comune di Venezia e dall’attuale reperibilità presso una struttura della Caritas) – non sussistono i presupposti previsti dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 per la revoca del titolo di soggiorno.
In particolare, aderendo alla tesi del ricorrente, deve escludersi che la situazione anagrafica dello stresso – e, in particolare, la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità o l’iscrizione presso un indirizzo convenzionale, qual è la casa comunale – possa assumere rilievo determinante ai fini dell’aggiornamento o della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Cons. Stato, Sez. III, 7 dicembre 2022, n. 11044). L’iscrizione anagrafica, infatti, ha natura meramente certificativa e non coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato, che può essere dimostrata aliunde .
Rileva quindi nel caso in esame la circostanza che il ricorrente abbia indicato, quale recapito, la casa comunale, trattandosi di una modalità espressamente prevista dall’ordinamento per garantire l’esercizio dei diritti e la partecipazione ai procedimenti amministrativi a soggetti privi di stabile dimora. Difatti, come evidenziato dalla difesa del ricorrente e confermato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale – l’utilizzo di recapiti convenzionali o l’assenza di una stabile abitazione non legittimano automaticamente una presunzione di irreperibilità o di assenza dal territorio nazionale, imponendo invece all’Amministrazione una verifica concreta e sostanziale della presenza effettiva e del radicamento dello straniero (T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 luglio 2025, n. 1235).
In particolare questo Tribunale ha ritenuto equiparata, la residenza fittizia presso la casa comunale a quella anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana, la cui disciplina prevede – a differenza di quella relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – l’iscrizione anagrafica come requisito legale. Ne discende, a fortiori , che la residenza fittizia presso la casa comunale non può essere svalutata ai fini dell’aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo .
6. Resta solo da evidenziare che, ai fini del giudizio sulla pericolosità del ricorrente, non assumono decisivo rilievo né le violazioni di natura meramente amministrativa, né le segnalazioni di polizia indicate nel provvedimento impugnato, essendo prive di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di prevenzione adottate dall’autorità competente.
7. Per le ragioni suesposte, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato dev’essere annullato, con assorbimento delle restanti censure (ivi compresa quella dedotta con il quarto motivo, in relazione alla quale è cessata comunque la materia del contendere), dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe ricavare vantaggi maggiori.
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite innanzi tutto perché - tenuto conto dell’accoglimento del ricorso - il ricorrente dev’essere definitivamente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, previa revoca del decreto della competente Commissione n. -OMISSIS- in data 19 maggio 2025, con cui il beneficio era stato negato.
Inoltre, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Pertanto alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si provvederà, con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Revoca il decreto della competente Commissione n. -OMISSIS- in data 19 maggio 2025 e ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA PO, Presidente
AN De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De Col | CA PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.