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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2024, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2024
Sono comparsi:
- per parte attrice l'Avv. Rossella De Prisco, la quale si riporta alle note conclusive già depositate in atti, contesta le conclusioni di controparte e chiede che la causa sia discussa e decisa.
- per parte convenuta l'Avv. Anna Sabato che si riporta alle note conclusionali, contesta quelle di controparte e chiede che la causa sia discussa e decisa.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fens ori ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
N. R.G . 6309/ 2020
TRIBUNALE O RDINARIO di SALE RNO
Seconda S ezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 29/05/2024, nella causa iscritta al n.6309/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Rossella De Prisco, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Orbetello (GR) alla via Trento n. 2.
ATTRICE
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, mandato in calce Parte_2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Anna Sabato, elettivamente dom.to presso il suo studio in Bellizzi (SA) alla via Roma n. 340
CONVENUTO
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2
esponendo:
[...]
- che il giorno 25.08.2018, alle ore 11.30 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede lungo via Roma all'altezza del civico numero 127, cadeva rovinosamente al suolo a causa del piastrellato disconnesso dal manto stradale;
- che, in particolare, tale insidia non era visibile in quanto impossibile percepire la disconnessione del piastrellato stradale;
- che, a seguito della caduta, veniva soccorsa dal marito e da alcuni passanti, avvertendo sin da subito una lancinante fitta al piede destro;
- che, successivamente, a causa di forti dolori, si recava presso il P.S. del Organizzazione_1 di Battipaglia, ove le veniva diagnosticata “frattura base 5 metatarso piede destro” e le veniva applicato il gesso per 15 giorni con ausilio delle stampelle;
- che, in seguito all'applicazione del gesso, riportava una trombosi con conseguente rimozione del gesso e successivo ricovero in ospedale.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva condannarsi il ai sensi dell'art. 2051 c.c., Parte_2
al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19/02/2021, si costitutiva il Parte_2
il quale deduceva che la caduta era stata determinata da disattenzione dell'attrice e che
[...]
non ricorrevano comunque i presupposti dell'insidia stradale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di controparte con vittoria di spese giudiziali;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento lesivo;
sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, insisteva affinchè il Tribunale contenesse la stessa in ragione dell'effettiva entità del danno;
con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale ed espletamento di CTU medico-legale, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
L'attrice ha dato la prova del fatto storico e del nesso causale tra il fatto e l'evento.
Il teste , indifferente, ha riferito che il giorno del sinistro, mentre si trovava Testimone_1
davanti alla propria attività commerciale, vide cadere la che si trovava sul marciapiede Pt_1
adiacente al proprio negozio rendendosi poi immediatamente conto – una volta avvicinatosi per soccorrerla – che la caduta era stata determinata da una mattonella non correttamente saldata al suolo, poiché ribaltatesi proprio nel punto in cui l'attrice rovinava al suolo.
Sul punto, si riportano le dichiarazioni rese dal teste : “ho visto la signora Tes_1 Pt_1 cadere a terra…….e ho visto anche una mattonella che si è ribaltata dove è caduta la signora”.
Il teste , genero della sig.ra sulla genuinità delle cui Testimone_2 Pt_1
dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, ha parimenti riferito della particolare insidiosità del tratto di marciapiede ove si è verificata la caduta. Si riporta stralcio della deposizione: “A.d.r. sul cap.1): «è vero». Non ho assistito alla caduta in quanto ero dall'altra parte della strada, ma quando ho visto mia suocera che era caduta sono intervenuto per aiutarla.
A.d.r.: 2) «è vero. Quando mi sono avvicinato ho visto la disconnessione che a occhio nudo non
si vedeva. Infatti, solo mettendo il piede sopra si verificava il movimento della mattonella”.
Entrambi i testi hanno quindi dichiarato di aver potuto prendere cognizione della disconnessione della pavimentazione ove è caduta l'attrice solo nel momento in cui si sono avvicinati alla stessa per soccorrerla, confermando così la non visibilità dell'insidia presente sul marciapiede percorso dall'attrice.
Anche dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice, riconosciuta dai testi come luogo di verificazione del sinistro, emerge che la disconnessione del manto stradale non solo non era segnalata ma non era visibile né percepibile, se non al passaggio sulla stessa;
dunque la caduta dell'attrice veniva proprio causata dal movimento di una delle mattonelle disconnesse, che si sfalsava al camminamento.
In definitiva, è emerso con chiarezza dall'esame delle risultanze probatorie e dalla documentazione in atti (foto allegate), che il sinistro de quo si è verificato nelle circostanze di luogo e di tempo così come descritte dall'attrice.
Nessun dubbio neppure sulla esclusiva responsabilità dell'Ente comunale.
E' noto che, dimostrata dall'attrice la derivazione causale dell'evento dannoso dal bene in custodia (la caduta è stata provocata dalla sconnessione della pavimentazione stradale),
incombeva sull'ente convenuto la prova del fortuito, idoneo, come tale, ad elidere il nesso di causalità tra la cosa custodita.
E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d.
fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
Orbene, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della
P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A.,
qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n.
999/14, n. 9546/10).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata ed utilizzabile al fine della decisione, non emerge alcun comportamento anomalo tenuto nell'occasione del sinistro dall'attrice.
Nessuno dei testi escussi ha riferito o accennato ad una condotta imprudente o particolare della che stava camminando su un tratto di marciapiede che si presentava integro e non Pt_1
interessato da interruzioni.
Del resto l'attrice – tenuto conto della circostanza per cui il tratto di strada percorso non presentava alcuna apparente anomalia, né era interessato da lavori - è stata obiettivamente sorpresa dalla presenza di un'insidia impossibile da percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza, ossia dalla presenza di alcune piastrelle disconnesse rispetto al tratto stradale.
Una situazione di pericolo, inaspettata rispetto alla conformazione dei luoghi, ed impossibile da superare con la normale cautela.
L'evidenza probatoria raccolta non consente dunque di ritenere che il comportamento della sig.ra sia stato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno Pt_1
stesso).
Può solo aggiungersi che la modesta estensione del tratto di strada e la sua collocazione nel centro cittadino ben consentivano l'esercizio da parte dell'Ente territoriale di un continuo ed efficace controllo che avrebbe impedito l'insorgenza della causa di pericolo per i terzi.
***
Passando alla quantificazione del danno risarcibile, il consulente tecnico medico legale nominato dall'ufficio ha riconosciuto, con argomentazioni scevre di contraddizioni e vizi logici e rassegnando conclusioni che in questa sede meritano integrale condivisione, tanto la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro per cui è causa, quanto la sussistenza di un danno biologico, il quale andrà liquidato applicando le tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti.
Il danno biologico è stato valutato dal CTU in 4 punti percentuali;
considerato che
l'attrice al momento del sinistro aveva 57 anni, lo stesso va quantificato in euro 4.100,00.
Correttamente il c.t.u. ha pertanto calcolato in complessivi gg. 5 il periodo di invalidità temporanea totale, gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 50%, gg. 50 quello di invalidità temporanea parziale al 25%. Orbene, applicando il valore di euro 99,00 per ciascun giorno di invalidità si ha:
-ITT 5 gg € 99,00 = 495,00
-ITT 30 gg x € 99,00 (mediamente al 50%) = € 1.485,00;
- ITP 50 gg x € 99,00 (mediamente al 25%) = € 1237,50;
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da ammonta ad € 7.317,50. Pt_1
Non è emersa la prova di ulteriore danno tale da consentire di applicare una percentuale di personalizzazione.
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale (nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione") può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze
'specifiche ed eccezionali' (...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
stessa età".
Parimenti dicasi – in termini di carenza probatoria – quanto al cd. danno morale.
Trattasi di pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione, emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292
del 2012; Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
Nella specie difetta l'allegazione e la prova, essendo necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale.
***
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici decorrono gli interessi compensativi CP_1
nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo soddisfo. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del in applicazione del Parte_2
principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, in base ai valori medi (da cui non vi è ragione di discostarsi) tenuto conto del decisum, come in concreto liquidato;
il pagamento va effettuato in favore dell'Erario essendo la ammessa al gratuito patrocinio. Pt_1
Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste per intero a definitivo carico del convenuto. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6309/2020, R.G., all'esito della discussione orale così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il in persona del Parte_2
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 7.317,50, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione secondo quanto indicato in parte motiva;
2. condanna, altresì, il al pagamento delle spese e competenze del giudizio Parte_2
in favore dell'attrice, che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cap come per legge;
dispone che le predette spese di lite siano versate dal Comune soccombente a favore dell'Erario, ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, essendo ammessa Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, definitivamente e per intero a carico del Parte_2
Così deciso, Salerno, 29.05.2024
Il Giudice
Francesco Rossini
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2024
Sono comparsi:
- per parte attrice l'Avv. Rossella De Prisco, la quale si riporta alle note conclusive già depositate in atti, contesta le conclusioni di controparte e chiede che la causa sia discussa e decisa.
- per parte convenuta l'Avv. Anna Sabato che si riporta alle note conclusionali, contesta quelle di controparte e chiede che la causa sia discussa e decisa.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fens ori ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
N. R.G . 6309/ 2020
TRIBUNALE O RDINARIO di SALE RNO
Seconda S ezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 29/05/2024, nella causa iscritta al n.6309/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Rossella De Prisco, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Orbetello (GR) alla via Trento n. 2.
ATTRICE
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, mandato in calce Parte_2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Anna Sabato, elettivamente dom.to presso il suo studio in Bellizzi (SA) alla via Roma n. 340
CONVENUTO
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Parte_2
esponendo:
[...]
- che il giorno 25.08.2018, alle ore 11.30 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede lungo via Roma all'altezza del civico numero 127, cadeva rovinosamente al suolo a causa del piastrellato disconnesso dal manto stradale;
- che, in particolare, tale insidia non era visibile in quanto impossibile percepire la disconnessione del piastrellato stradale;
- che, a seguito della caduta, veniva soccorsa dal marito e da alcuni passanti, avvertendo sin da subito una lancinante fitta al piede destro;
- che, successivamente, a causa di forti dolori, si recava presso il P.S. del Organizzazione_1 di Battipaglia, ove le veniva diagnosticata “frattura base 5 metatarso piede destro” e le veniva applicato il gesso per 15 giorni con ausilio delle stampelle;
- che, in seguito all'applicazione del gesso, riportava una trombosi con conseguente rimozione del gesso e successivo ricovero in ospedale.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva condannarsi il ai sensi dell'art. 2051 c.c., Parte_2
al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19/02/2021, si costitutiva il Parte_2
il quale deduceva che la caduta era stata determinata da disattenzione dell'attrice e che
[...]
non ricorrevano comunque i presupposti dell'insidia stradale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di controparte con vittoria di spese giudiziali;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento lesivo;
sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, insisteva affinchè il Tribunale contenesse la stessa in ragione dell'effettiva entità del danno;
con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale ed espletamento di CTU medico-legale, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
L'attrice ha dato la prova del fatto storico e del nesso causale tra il fatto e l'evento.
Il teste , indifferente, ha riferito che il giorno del sinistro, mentre si trovava Testimone_1
davanti alla propria attività commerciale, vide cadere la che si trovava sul marciapiede Pt_1
adiacente al proprio negozio rendendosi poi immediatamente conto – una volta avvicinatosi per soccorrerla – che la caduta era stata determinata da una mattonella non correttamente saldata al suolo, poiché ribaltatesi proprio nel punto in cui l'attrice rovinava al suolo.
Sul punto, si riportano le dichiarazioni rese dal teste : “ho visto la signora Tes_1 Pt_1 cadere a terra…….e ho visto anche una mattonella che si è ribaltata dove è caduta la signora”.
Il teste , genero della sig.ra sulla genuinità delle cui Testimone_2 Pt_1
dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, ha parimenti riferito della particolare insidiosità del tratto di marciapiede ove si è verificata la caduta. Si riporta stralcio della deposizione: “A.d.r. sul cap.1): «è vero». Non ho assistito alla caduta in quanto ero dall'altra parte della strada, ma quando ho visto mia suocera che era caduta sono intervenuto per aiutarla.
A.d.r.: 2) «è vero. Quando mi sono avvicinato ho visto la disconnessione che a occhio nudo non
si vedeva. Infatti, solo mettendo il piede sopra si verificava il movimento della mattonella”.
Entrambi i testi hanno quindi dichiarato di aver potuto prendere cognizione della disconnessione della pavimentazione ove è caduta l'attrice solo nel momento in cui si sono avvicinati alla stessa per soccorrerla, confermando così la non visibilità dell'insidia presente sul marciapiede percorso dall'attrice.
Anche dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice, riconosciuta dai testi come luogo di verificazione del sinistro, emerge che la disconnessione del manto stradale non solo non era segnalata ma non era visibile né percepibile, se non al passaggio sulla stessa;
dunque la caduta dell'attrice veniva proprio causata dal movimento di una delle mattonelle disconnesse, che si sfalsava al camminamento.
In definitiva, è emerso con chiarezza dall'esame delle risultanze probatorie e dalla documentazione in atti (foto allegate), che il sinistro de quo si è verificato nelle circostanze di luogo e di tempo così come descritte dall'attrice.
Nessun dubbio neppure sulla esclusiva responsabilità dell'Ente comunale.
E' noto che, dimostrata dall'attrice la derivazione causale dell'evento dannoso dal bene in custodia (la caduta è stata provocata dalla sconnessione della pavimentazione stradale),
incombeva sull'ente convenuto la prova del fortuito, idoneo, come tale, ad elidere il nesso di causalità tra la cosa custodita.
E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d.
fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
Orbene, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della
P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A.,
qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n.
999/14, n. 9546/10).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata ed utilizzabile al fine della decisione, non emerge alcun comportamento anomalo tenuto nell'occasione del sinistro dall'attrice.
Nessuno dei testi escussi ha riferito o accennato ad una condotta imprudente o particolare della che stava camminando su un tratto di marciapiede che si presentava integro e non Pt_1
interessato da interruzioni.
Del resto l'attrice – tenuto conto della circostanza per cui il tratto di strada percorso non presentava alcuna apparente anomalia, né era interessato da lavori - è stata obiettivamente sorpresa dalla presenza di un'insidia impossibile da percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza, ossia dalla presenza di alcune piastrelle disconnesse rispetto al tratto stradale.
Una situazione di pericolo, inaspettata rispetto alla conformazione dei luoghi, ed impossibile da superare con la normale cautela.
L'evidenza probatoria raccolta non consente dunque di ritenere che il comportamento della sig.ra sia stato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno Pt_1
stesso).
Può solo aggiungersi che la modesta estensione del tratto di strada e la sua collocazione nel centro cittadino ben consentivano l'esercizio da parte dell'Ente territoriale di un continuo ed efficace controllo che avrebbe impedito l'insorgenza della causa di pericolo per i terzi.
***
Passando alla quantificazione del danno risarcibile, il consulente tecnico medico legale nominato dall'ufficio ha riconosciuto, con argomentazioni scevre di contraddizioni e vizi logici e rassegnando conclusioni che in questa sede meritano integrale condivisione, tanto la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro per cui è causa, quanto la sussistenza di un danno biologico, il quale andrà liquidato applicando le tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti.
Il danno biologico è stato valutato dal CTU in 4 punti percentuali;
considerato che
l'attrice al momento del sinistro aveva 57 anni, lo stesso va quantificato in euro 4.100,00.
Correttamente il c.t.u. ha pertanto calcolato in complessivi gg. 5 il periodo di invalidità temporanea totale, gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 50%, gg. 50 quello di invalidità temporanea parziale al 25%. Orbene, applicando il valore di euro 99,00 per ciascun giorno di invalidità si ha:
-ITT 5 gg € 99,00 = 495,00
-ITT 30 gg x € 99,00 (mediamente al 50%) = € 1.485,00;
- ITP 50 gg x € 99,00 (mediamente al 25%) = € 1237,50;
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da ammonta ad € 7.317,50. Pt_1
Non è emersa la prova di ulteriore danno tale da consentire di applicare una percentuale di personalizzazione.
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale (nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione") può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze
'specifiche ed eccezionali' (...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
stessa età".
Parimenti dicasi – in termini di carenza probatoria – quanto al cd. danno morale.
Trattasi di pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione, emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292
del 2012; Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
Nella specie difetta l'allegazione e la prova, essendo necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale.
***
Sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici decorrono gli interessi compensativi CP_1
nella misura legale fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo soddisfo. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del in applicazione del Parte_2
principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, in base ai valori medi (da cui non vi è ragione di discostarsi) tenuto conto del decisum, come in concreto liquidato;
il pagamento va effettuato in favore dell'Erario essendo la ammessa al gratuito patrocinio. Pt_1
Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste per intero a definitivo carico del convenuto. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6309/2020, R.G., all'esito della discussione orale così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il in persona del Parte_2
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 7.317,50, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione secondo quanto indicato in parte motiva;
2. condanna, altresì, il al pagamento delle spese e competenze del giudizio Parte_2
in favore dell'attrice, che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cap come per legge;
dispone che le predette spese di lite siano versate dal Comune soccombente a favore dell'Erario, ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, essendo ammessa Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, definitivamente e per intero a carico del Parte_2
Così deciso, Salerno, 29.05.2024
Il Giudice
Francesco Rossini