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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 15 /04 /2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n.22702 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._2 nella qualità di genitori del minore , nato a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via A. Capelli n. 20, presso lo studio legale dell'avv. Avv. Angelita Petrucci, da cui sono rappresentati e difesi, giusta mandato in atti RICORRENTE E
.
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la
Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Imperatrice. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe deducono che la Commissione 1 ASL nella seduta del 21/10/2021 con verbale notificato nella stessa data, ha riconosciuto il piccolo Persona_2
con difficoltà' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età'
[...] CP_ da 12/02/2021 ma che l non ha provveduto a pagare per il minore l'importo dovuto in virtù del verbale predetto, per cui, allo stato, i ricorrenti nella spiegata qualità sono creditori nei confronti dell' dell'importo di € 6.023,75 per sorta. Chiedono pertanto il CP_1 CP_ riconoscimento del diritto e la condanna dell al pagamento del dovuto. CP_ Si è costituito l , deducendo la liquidazione dei ratei è avvenuta in data 13/02/2025 come da prospetto dei ratei allegato e che nello stesso giorno l' ufficio preposto alla liquidazione ha provveduto a validare gli arretrati che sono stati riscossi in data 03/03/2025, chiedendo pertanto la declaratoria della cessata materia del contendere. All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dall risulta il pagamento dell'importo comprensivo di tuti i ratei vantati dal ricorrente sino e anche successivamente al deposito del ricorso, avvenuto in data 23.10.2024, come indicato nei prospetti depositati in atti. Parte ricorrente ha riconosciuto in udienza l'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto. Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1.870,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 15 /04 /2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n.22702 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._2 nella qualità di genitori del minore , nato a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via A. Capelli n. 20, presso lo studio legale dell'avv. Avv. Angelita Petrucci, da cui sono rappresentati e difesi, giusta mandato in atti RICORRENTE E
.
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la
Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Imperatrice. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe deducono che la Commissione 1 ASL nella seduta del 21/10/2021 con verbale notificato nella stessa data, ha riconosciuto il piccolo Persona_2
con difficoltà' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età'
[...] CP_ da 12/02/2021 ma che l non ha provveduto a pagare per il minore l'importo dovuto in virtù del verbale predetto, per cui, allo stato, i ricorrenti nella spiegata qualità sono creditori nei confronti dell' dell'importo di € 6.023,75 per sorta. Chiedono pertanto il CP_1 CP_ riconoscimento del diritto e la condanna dell al pagamento del dovuto. CP_ Si è costituito l , deducendo la liquidazione dei ratei è avvenuta in data 13/02/2025 come da prospetto dei ratei allegato e che nello stesso giorno l' ufficio preposto alla liquidazione ha provveduto a validare gli arretrati che sono stati riscossi in data 03/03/2025, chiedendo pertanto la declaratoria della cessata materia del contendere. All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Nel caso di specie dalla documentazione prodotta dall risulta il pagamento dell'importo comprensivo di tuti i ratei vantati dal ricorrente sino e anche successivamente al deposito del ricorso, avvenuto in data 23.10.2024, come indicato nei prospetti depositati in atti. Parte ricorrente ha riconosciuto in udienza l'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto. Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro
1.870,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo