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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2024, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliera dr. Roberta Nunnari Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3489/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DURINI N. 14, 20121, MILANO Parte_1 P.VA_1 presso lo studio dell'avv. MARCO SCICOLONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.VA , elettivamente domiciliata (anche digitalmente) in Controparte_1 P.VA_2 via F.LLI GABBA N. 3, 20121, MILANO, presso lo studio dell'avv. PAOLO POTOTSCHNIG, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
n qualità di mandataria di (C.F. e Parte_2 Parte_3
P. VA ), elettivamente domiciliata in VIA AMEDI N. 9, 20121, MILANO presso lo P.VA_3 studio dell'avv. CARLO ALBERTO GIOVANARDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. PAOLA FIGLIODONI;
pagina 1 di 17
(C.F. ), elettivamente Parte_4 P.VA_4 domiciliato in VIA CERNAIA, 20121, MILANO presso lo studio dell'avv. ALBERTO PICCIAU, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
(P. VA ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_5 P.VA_5
MATTEOTTI N. 53, VARESE, presso lo studio dell'avv. EMILIO LOMBARDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare la Sentenza del Tribunale di
VA n. 1161/2023, pubblicata il 2 novembre 2023, notificata in data 13 novembre 2023, per le ragioni di cui in narrativa e con ogni miglior formula, e per l'effetto
In via preliminare:
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate in via preliminare dalle appellate, aventi ad oggetto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto
Nel merito, in via principale:
- ex art. 2900 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'azione surrogatoria e dichiarare quindi legittimata ad agire l'attrice società in surroga a per Controparte_1
l'assegnazione a suo favore dell'immobile sito in VA in via Dante n. 20;
- ex art. 2932 c.c., trasferire a con sentenza costitutiva, la piena proprietà degli immobili Parte_1
siti in VA via Dante n. 20 così censiti: VARESE VIA DANTE ALIGHIERI N. 20 Catasto fabbricati: Sezione VA, foglio 10
- mapp. 31356, sub1, piano S1-S2-T-1-2, Cat. D/4, Rendita Catastale euro 51.902,60;
- mapp. 31356, sub 501, piano T-1, Cat. A/10, classe 5, vani 5,5, Rendita Catastale euro 1.832,13;
- mapp. 31355, piano S1-T-1-2-3-4, Cat. D/4, Rendita Catastale euro 78.833,80;
- mapp. 4830, sub 501, piano S1-T-1-2, Cat. D/4, Rendita Catastale euro 15.140,00;
pagina 2 di 17 Catasto terreni: Sezione VA, Partita 1, Foglio 9
- mapp. 31356, ente urbano, are 41, centiare 80, senza reddito;
- mapp. 31355, ente urbano, are 94, centiare 93, senza reddito;
- mapp. 4830, ente urbano, are 18, centiare 59, senza reddito;
- condizionare il detto trasferimento al pagamento della somma di € 2.980.000,00, o al diverso e minor prezzo che risulterà in corso di causa, ed ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di effettuare le trascrizioni e/o annotazioni di rito, con esonero da responsabilità.
- rigettare, con ogni miglior formula e motivazione, ogni eccezione e/o domanda formulata dalle appellate;
- pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, così giudicare
- previa, occorrendo, declaratoria di carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_1 ragioni esposte in atti, respingere l'appello proposto da per le ragioni di inammissibilità e, Parte_1
comunque, infondatezza dedotte in giudizio, confermando integralmente, per quanto possa occorrere, le statuizioni della sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di VA, pubblicata in data 30 ottobre 2023 e notificata il 13 novembre 2023;
- condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.; Parte_1
- condannare alla rifusione in favore di anche delle spese e competenze Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e
C.P.A. come per legge”.
Per l'appellata Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare di rito,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 bis cod. proc. civ. dell'appello proposto da
[...]
per le ragioni dedotte nella comparsa di risposta depositata in data 26 aprile 2024 e nei successivi Pt_1 scritti difensivi di e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1161/2023, emessa dal Parte_3
pagina 3 di 17 Tribunale di VA, Sezione Seconda Civile in data 30 ottobre 2023 e pubblicata in data 2 novembre
2023, nell'ambito del giudizio rubricato R.G. n. 2429/2021.
In subordine e nel merito
- respingere l'appello e tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1161/2023, emessa dal Tribunale di VA, Sezione Seconda
Civile in data 30 ottobre 2023 e pubblicata in data 2 novembre 2023, nell'ambito del giudizio rubricato
R.G. n. 2429/2021, per le ragioni esposte negli scritti difensivi di Parte_3
In ogni caso
- condannare alla rifusione, in favore di delle competenze dei due gradi Parte_1 Parte_3
di giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge;
- condannare al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata Parte_1 Pt_3 dall'Ecc.ma Corte di Appello adita ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.”.
Per l'appellata : Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, istanza e difesa, premesso all'occorrenza ogni necessario od opportuno accertamento, declaratoria o statuizione,
In via principale, confermare la sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di VA, pubblicata in data 2 novembre 2023 all'esito del giudizio R.G. n. 2429/2021, nella parte in cui rigetta le domande dell'attrice ordinando altresì la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale da Parte_1 quest'ultima eseguita in data 12 settembre 2019 (registro generale n. 16304, registro particolare n.
11210).
In via subordinata, per l'ipotesi di riforma della sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di VA, pubblicata in data 2 novembre 2023 all'esito del giudizio R.G. n. 2429/2021, accogliere, per i motivi di cui in atti, le conclusioni già precisate in primo grado e di seguito trascritte:
«in via pregiudiziale, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità della domanda di assegnazione promossa ex art. 2900 cod. civ. da nei Parte_1
confronti del , con ogni conseguente e opportuna statuizione;
Parte_4
in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a in Parte_1
relazione alla domanda di assegnazione promossa ex art. 2900 cod. civ. nei confronti del
[...]
, con ogni e conseguente statuizione;
in ogni caso, per i motivi esposti in Parte_4
atti, respingere la domanda di assegnazione promossa ex art. 2900 cod. civ. da nei confronti Parte_1
pagina 4 di 17 del , ordinando conseguentemente la cancellazione della Parte_4
trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 12 settembre 2019 (registro generale n. 16304, registro particolare n. 11210); con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre VA e CPA e spese generali forfettarie come per legge».
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, al contributo CPA ed all'VA come per legge”.
Per l'appellata Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte qui adita, così giudicare
- preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti in narrativa;
1) nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande avversarie qui proposte perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
1161/2023 del Tribunale di VA;
2) sempre nel merito: ordinare la cancellazione/espunzione dagli atti attorei delle espressioni non veritiere e/o diffamatorie nei confronti dell'appellata, nonché se del caso, provvedere ad assumere i provvedimenti di cui agli art. 88 e 89 c.p.c nei confronti della parte appellata e dei suoi difensori.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocati oltre iva e cap per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
I fatti che hanno dato origine alla controversia possono essere succintamente ricostruiti nei termini che seguono, nei limiti di quanto utile per la decisione dell'appello.
il 16 novembre 2009 ha stipulato con Banca Popolare di Lodi s.p.a., in seguito divenuta Parte_4
un mutuo ipotecario per €7.150.000, destinato all'acquisto dalle società Controparte_1 [...]
e di un complesso immobiliare in VA. Parte_6 Parte_6
titolare del 33% del capitale sociale di in pari data ha garantito la restituzione Parte_1 Parte_4
con fideiussione omnibus.
Successivamente, tutte le parti del contratto di compravendita immobiliare sono state dichiarate fallite.
Ne sono scaturite, tra i tre fallimenti e la banca mutuante, una serie di cause dirette a far dichiarare l'inefficacia della vendita e del mutuo ipotecario ed a far valere i reciproci diritti di credito (si rinvia, per una ricostruzione dettagliata, alla sentenza di primo grado, pagine e 6 e 7), definite con una pagina 5 di 17 transazione che ha previsto, tra l'altro, la vendita del compendio immobiliare in contestazione da parte del fallimento e la ripartizione del ricavato tra i tre fallimenti e Parte_4 CP_1
(46,5% al 30% complessivamente ai fallimenti e
[...] Controparte_1 Parte_6 [...]
23,5% al fallimento ). Parte_6 Parte_4
Il complesso immobiliare, nel 2021, al tredicesimo tentativo di vendita, è stato aggiudicato a
[...]
per un corrispettivo di euro 6.200.000. Parte_5
in forza della fideiussione prestata, è tenuta a rispondere nei confronti della mutuante per la Parte_1
parte di credito -ammesso al passivo per complessivi €7.255.102,68- rimasto insoddisfatto.
Non consta che la società appellante ad oggi abbia eseguito pagamento alcuno.
Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di VA , Parte_1 CP_1 Controparte_2 cessionaria del credito dell'istituto mutuante, ed il sostenendo Parte_4
di vantare un credito nei confronti in virtù della fideiussione prestata. A tutela di Controparte_1 tale credito, ha dichiarato di agire in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., lamentando l'inerzia di nell'esercitare i propri diritti nei confronti del ed il danno patrimoniale CP_1 Parte_4
così arrecatole, essendo tenuta al pagamento del debito residuo insoddisfatto. Su tale presupposto, ha affermato di voler esercitare in luogo del creditore ipotecario il diritto, attribuitogli dagli artt. 588 e 589
c.p.c., di ottenere l'assegnazione dell'immobile ipotecato e, affermata l'applicabilità alla fattispecie anche dell'art. 2932 c.c. “per ottenere l'esecuzione del contratto di fidejussione e quindi il trasferimento alla dell'immobile di Via Dante n. 20 a VA”, ha domandato il trasferimento in Pt_1 proprio favore del compendio immobiliare, offrendo il pagamento di €2.900.000 (importo quantificato sottraendo all'importo di €7.150.000 erogato ad dalla banca le utilità conseguite dalla curatela Pt_4 per canoni di locazione dell'immobile ed incameramento della cauzione versata da un aggiudicatario decaduto - cfr. pag. 11 dell'atto di citazione). Ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare, ex art. 2900 c.c., “la sussistenza dei presupposti per l'azione surrogatoria e dichiarare quindi legittimata ad agire l'attrice società in surroga a per l'assegnazione a suo favore dell'immobile Controparte_1 sito in VA in via Dante n. 20” e, ex art. 2932 c.c., il trasferimento dell'immobile in questione, condizionando l'effetto traslativo al pagamento della somma offerta di €2.900.000.
Tutte le parti convenute rappresentata dalla mandataria si sono Pt_3 Controparte_3
costituite in giudizio contestando la legittimazione ad agire della società attrice, in quanto debitrice e non creditrice di e nel merito l'infondatezza della domanda. CP_1
pagina 6 di 17 È intervenuta in giudizio anche che il 27 ottobre 2012 aveva acquistato la Parte_5 proprietà dell'immobile, chiedendo il rigetto della domanda, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il pregiudizio subito in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale e la sua cancellazione.
Il Tribunale di VA, con sentenza n.1161/2023, pubblicata il 2 novembre 2023, ha rigettato le domande proposte da ritenendola priva di legittimazione attiva e quelle della società Parte_1
intervenuta. Ha condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti Parte_1 convenute e compensato le spese nel rapporto tra l'attrice e l'intervenuta.
La sentenza
Ad avviso della Corte è utile riportare integralmente le puntuali considerazioni in base alle quali il
Tribunale di VA ha escluso che sia creditrice di e quindi ha escluso la sua Parte_1 CP_1 legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria:
“… parte attrice, è pacificamente fideiussore rispetto al mutuo ipotecario stipulato da in bonis Pt_4
con Controparte_1
Per effetto della stipulazione della fideiussione, quindi, parte attrice, si è impegnata a garantire
l'adempimento dell'obbligazione restitutoria delle somme mutuate da per il caso di suo Pt_4
inadempimento.
Da ciò discende che è debitrice di oggi per l'importo Parte_1 Controparte_1 Parte_3
oggetto del suddetto contratto di mutuo ipotecario che dovesse restare insoddisfatto dalla vendita fallimentare del compendio immobiliare sul quale è stata costituita la garanzia reale.
Parte attrice, quindi, non ha alcun titolo contrattuale per affermarsi creditrice di Controparte_1
essendone piuttosto debitore.
3.2.1. Né può verificarsi un'inversione delle situazioni giuridiche soggettive di credito-debito in capo al fideiussore e al creditore ipotecario per effetto di eventuali condotte negligenti che questo avrebbe tenuto nei confronti del debitore principale-garantito.
Parte attrice, in particolare, ha lamentato che in conseguenza della transazione stipulata dalla banca mutuante, tenuto conto che tale accordo non ha riguardato né coinvolto il fideiussore, si sarebbe prodotto un danno nei suoi confronti. Il danno deriverebbe dall'obbligo di corrispondere alla banca la somma differenziale tra l'importo garantito e il 46,5% del ricavato dalla vendita fallimentare del compendio immobiliare ipotecato, nonché dall'impossibilità per il fideiussore di recuperare poi tale somma nei confronti del debitore principale, oggi . Parte_4
pagina 7 di 17 Parte attrice ha poi contestato la condotta tenuta dalla banca nel corso della procedura fallimentare, non avendo questa esercitato con buona fede il proprio diritto di credito nei confronti dell'obbligato principale, a tutela delle ragioni del fideiussore.
In particolare ha contestato alla banca di non essersi comportata secondo buona fede e correttezza in quanto: a) non ha richiesto alla procedura fallimentare l'assegnazione dell'immobile ipotecato ai sensi degli artt. 588, 589 c.p.c., con compensazione tra il prezzo base stabilito per la vendita concorsuale e il credito di maggiore importo;
b) non ha vigilato sulla puntuale riscossione dei canoni di locazione dell'immobile ipotecato, con conseguente impossibilità di ridurre l'ammontare del debito per effetto dei frutti civili da questo prodotti e sui quali si sarebbe potuto soddisfare il mutuante.
Il presente giudizio è stato dunque avviato per porre rimedio a tali lamentate negligenze, in ragione delle quali parte attrice ha dedotto di essere creditrice di prima e di Controparte_1 Parte_3
poi, e ha agito ex art. 2900 c.c. in via surrogatoria dei diritti spettanti al mutuante nei confronti
[...]
del debitore (ossia il dedotto diritto per il creditore ipotecario Parte_4 di domandare l'assegnazione dell'immobile in garanzia ai sensi degli artt. 588, 589 c.p.c.), chiedendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. in proprio favore del compendio immobiliare di cui si discute, condizionato al pagamento della controprestazione.
3.2.2. Ciò chiarito, si osserva che le censure mosse alla condotta tenuta dal mutuante nei rapporti con il debitore ipotecario sono infondate e ancor prima sono inidonee a fondare l'esistenza di un diritto di credito in capo al fideiussore odierno attore.
Anzitutto, alcuna violazione del canone di buona fede e correttezza discende dal mancato coinvolgimento del fideiussore alla stipulazione della transazione richiamata.
Questa, infatti, ha riguardato una pluralità di giudizi nei quali parte attrice non era a sua volta parte.
La definizione transattiva di una pluralità di cause, ancorché possa avere effetti riflessi su posizioni giuridiche di terzi (nel caso di specie il fideiussore), deve coinvolgere necessariamente le sole parti di quelle cause. Talché la doglianza formulata è infondata.
Parimenti alcuna violazione del principio in esame discende dall'effetto che il contenuto dell'accordo transattivo citato ha sulla posizione giuridica del fideiussore.
La fideiussione, infatti, ha proprio lo scopo di garantire il creditore rispetto all'inadempimento, anche parziale, del proprio debitore. Il fideiussore è quindi chiamato a corrispondere al creditore l'intero importo del credito, ovvero quella parte rimasta insoddisfatta dalla preventiva escussione del debitore principale.
pagina 8 di 17 Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che la stipulazione della transazione è avvenuta nella consapevolezza che la percentuale (46,5%) di ricavato dalla vendita immobiliare assegnata al creditore ipotecario fosse inferiore al totale del credito da questi vantato.
In realtà, tale affermazione non risulta provata.
La transazione è stata stipulata il 5/06/2014 e parte attrice ha dedotto che, alla data del 4/06/2019 è stato pubblicato bando di gara per l'immobile in questione al prezzo base d'asta di euro 7.200.000,00
(a fronte di un credito ipotecario insinuato al passivo di euro 7.225.102,68), talché a tale data il ricavato in favore di sarebbe stato di euro 3.340.000,00. CP_1
I dati riportati dall'attore, però, fanno riferimento a momenti diversi e distanti nel tempo tra loro.
Il valore del prezzo base d'asta indicato, infatti, è successivo di quasi cinque anni rispetto al momento di stipulazione dell'accordo transattivo.
Non può quindi affermarsi che in ragione dei valori della vendita contenuti in un bando successivo di quasi cinque anni rispetto alla transazione, al momento in cui questa è stata sottoscritta, la banca creditrice fosse consapevole di accettare un pagamento pari a circa la metà della somma insinuata al passivo.
Né parte attrice ha fornito indicazioni circa il valore d'asta del compendio immobiliare ipotecato al momento della stipulazione della transazione.
Ma, ad ogni modo, ciò non avrebbe potuto consentire di ritenere che, in virtù di tale accordo transattivo, per effetto del quale il fideiussore sarebbe stato obbligato a corrispondere al creditore la somma differenziale senza possibilità di recupero nei confronti del soggetto garantito, il fideiussore stesso sia qualificabile come creditore nei confronti del mutuante.
Un eventuale accertamento della lesione delle ragioni del fideiussore rispetto alla possibilità che questo, dopo aver pagato, esperisca le azioni nei confronti del garantito, sarebbe, al più, causa di estinzione della garanzia, ricorrendone le ipotesi previste dal Codice Civile.
Ciò, in ogni caso, non potrebbe mai determinare la possibilità di qualificare il fideiussore quale creditore del mutuante, come invece sostenuto da parte attrice.
Alcuna violazione del dovere di buona fede e correttezza, poi, può discendere dalla condotta asseritamente negligente di in ragione del lamentato omesso esercizio dei propri Controparte_1 dritti nei confronti del debitore principale e dell'omessa vigilanza sugli organi della procedura. Ciò in quanto, anzitutto, la banca mutuante, una volta dichiarato il fallimento del proprio debitore, ha
pagina 9 di 17 provveduto ad esercitare tempestivamente l'unica facoltà riconosciuta dalla legge fallimentare per far valere un diritto in sede concorsuale: si è insinuata al passivo.
In secondo luogo, come già detto, quand'anche tali omissioni fossero accertate e fosse accertato che per effetto delle stesse il fideiussore sarebbe stato privato della possibilità di rivalersi, successivamente al pagamento, nei confronti del soggetto garantito, si verificherebbe, al più, un'ipotesi di estinzione della garanzia, non la nascita di un diritto di credito in capo al fideiussore nei confronti del mutuante.
3.3. A ulteriore sostegno dell'esistenza di un credito vantato nei confronti di e della Controparte_1
sua legittimazione surrogatoria, parte attrice ha poi dedotto che nella sua qualità di fideiussore di
può surrogarsi nei diritti spettanti al mutuante ai sensi dell'art. 1949 c.c. Controparte_1
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Anzitutto, la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e l'azione surrogatoria operano su piani giuridici distinti e hanno conseguenze del tutto diverse.
Non è possibile ritenere che per effetto del verificarsi dei presupposti della surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, invocata da parte attrice, il fideiussore possa esperire azione surrogatoria.
La surrogazione del fideiussore, ai sensi dell'art. 1949 c.c., opera ex lege una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo: il fideiussore che ha pagato il debito si sostituisce al creditore nei diritti che a questo spettano nei confronti del debitore garantito.
La surrogazione in esame, dunque, opera sul piano sostanziale del diritto.
L'azione surrogatoria, di cui all'art. 2900 c.c., invece, attribuisce a colui che sia creditore la legittimazione sostitutiva all'esercizio di azioni e diritti di titolarità del proprio debitore, senza comportare alcun mutamento sostanziale del rapporto obbligatorio tra il debitore e il terzo suo debitore.
La ratio di tale disposizione è quella di offrire al creditore uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, nel senso che con l'esercizio di tale azione il creditore otterrà l'effetto a sé favorevole di mantenere o ampliare il novero dei beni o dei crediti in capo al proprio debitore sui quali si potrà soddisfare, essendogli invece preclusa, con tale azione, la possibilità di ottenere direttamente in proprio favore il trasferimento di quei beni o di quei crediti (come peraltro chiesto dall'attore ai sensi dell'invocato art. 2932 c.c.).
3.3.1. Ciò chiarito, nel caso di specie si rileva, ad ogni modo, come non sia stata fornita la prova dell'operatività della surrogazione ex art. 1949 c.c., disposizione che, come detto, opera testualmente solo allorquando il fideiussore abbia pagato. Parte attrice non ha dedotto di aver pagato il debito
pagina 10 di 17 garantito, bensì ha dedotto di aver ricevuto due diffide di pagamento da parte di per conto di Pt_2
in data 11/05/2020 e in data 25/11/2021 (doc. 33 attore). Parte_3
La ricezione della diffida, che ha come effetto quello di intimare il debitore ad adempiere, ovvero di costituirlo in mora, non determina in alcun modo pagamento agli effetti della disposizione invocata. Le sollecitazioni di pagamento, quindi, non sono idonee a ritenere che l'attore abbia estinto il debito e possa ritenersi surrogato nei diritti spettanti al creditore ipotecario nei confronti del fallimento
[...]
. Parte_4
Come detto, peraltro, anche qualora si fosse verificato tale pagamento e quindi la surrogazione di cui all'art. 1949 c.c., parte attrice non sarebbe comunque legittimata all'esercizio dell'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. in quanto, avvenuta la surrogazione legale, il garante sarebbe legittimato, in proprio, a far valere i diritti che già erano in capo al creditore originario nei confronti del debitore garantito.
Per effetto dell'operare della surrogazione in esame, dunque, non può sorgere alcun diritto di credito in capo al fideiussore nei confronti del mutuante.” (così la sentenza, pagine da 9 a 13).
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza in questione è stata appellata da la quale, con un unico motivo di appello, ne ha Parte_1 sostenuto la nullità per “mancanza di motivazione”, per aver il giudice, nel respingere la domanda surrogatoria, omesso “la valutazione e la pronuncia sulle altre domande formulate dalla Società esponente, ed in particolare quella avente ad oggetto la domanda, ex art. 2932 c.c., di trasferire a con sentenza costitutiva ma subordinatamente al pagamento della somma di € 2.980.000,00”, Pt_1
con conseguente necessità che la Corte di appello, dichiarata la nullità, riesamini, nel merito, l'intera materia controversa e tutte le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado ed espressamente riproposte (così a pag. 18, 19 e 24 e seg., atto di appello).
Nel giudizio si sono costituiti:
▪ che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 Parte_5
c.p.c. e la sua infondatezza ed ha concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Inoltre, ha sollecitato la cancellazione di espressioni ritenute offensive, in quanto false, a pagina
33 dell'atto di appello (“pag. 33 dell'atto di citazione in appello: “… a seguito di interessamento della Procura della Repubblica di VA da parte di si è aperto un Pt_1
Part procedimento penale nei confronti del Curatore del Fallimento e degli esponenti della per
pagina 11 di 17 i reati di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) e rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), ove Part ed il suo amministratore delegato sono stati iscritti quali persone offese” e “ ha Pt_1
acquistato, in modo non solo dubbio, ma illegittimo, la proprietà del compendio immobiliare per cui è causa”, riservandosi di agire separatamente per il risarcimento dei danni;
▪ il che ha eccepito il giudicato in relazione Parte_4 all'accertamento dell'inesistenza di crediti di nei confronti di e ha Parte_1 CP_1
dedotto che in ragione di tale accertamento giustamente il primo giudice ha ritenuto le altre questioni assorbite. Ha sostenuto l'infondatezza delle tesi della società attrice ed ha domandato il rigetto dell'appello, solo in via subordinata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado. Ha sollecitato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c.;
▪ che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_1
comunque la sua infondatezza, riproponendo tutte le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, compresa la contestazione della propria legittimazione passiva, data la cessione, fin dal
2018, del credito a . Ha condiviso l'eccezione di giudicato proposta da non Parte_3 Pt_5 avendo ontraddetto la statuizione del primo giudice secondo la quale “parte attrice non è Pt_1
creditore di sicché non è titolare del diritto in virtù del quale ha esperito la Controparte_1 presente azione surrogatoria”. Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame e la condanna della società appellante per lite temeraria, per aver agito on colpa grave;
Pt_1
▪ in qualità di mandataria di , eccependo Controparte_3 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, il giudicato sull'inesistenza di crediti di nei confronti Pt_1 dell'istituto di credito e l'infondatezza dell'unico motivo di appello, non vertendosi in caso né di motivazione apparente né di omessa pronuncia, ma avendo il primo giudice rigettato la domanda surrogatoria e, conseguentemente, ritenuto assorbita la valutazione sulle ragioni sottostanti le domande che da essa dipendevano, “ovverosia la domanda ai sensi dell'art. 588 cod. proc. civ. volta a chiedere l'assegnazione del Compendio e la domanda ai Parte_7 sensi dell'art. 2932 cod. civ. per l'emissione di sentenza costitutiva che trasferisse il
[...] all'odierna appellante (parimenti respinte)”. Anche ha contestato la Parte_8 Pt_2 fondatezza dell'appello e delle ragioni poste dall'appellante a base delle proprie pretese ed ha sollecitato la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
pagina 12 di 17 Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione il 17 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la sentenza è stata deliberata il 23 ottobre 2024.
II. La decisione
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'unico motivo di appello, con il quale ha denunciato la nullità della sentenza di primo grado Parte_1
in quanto mancante di motivazione adeguata, è tratteggiato nell'atto introduttivo con sufficiente chiarezza.
Si tratta, però, di motivo del tutto infondato.
Secondo la società appellante la sentenza gravata sarebbe nulla in quanto il Tribunale di VA, nell'affermare, dopo aver escluso che sia creditrice di e quindi possa esercitare Parte_1 CP_1
l'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c.1, che “L'accoglimento della censura appena esaminata assorbe la valutazione delle difese ulteriormente svolte dalle parti, determinando il rigetto integrale della domanda”, si sarebbe sottratto all'obbligo di esaminare la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. e di spiegare le ragioni del suo rigetto.
Tuttavia, la domanda proposta da di attribuzione in proprietà del complesso immobiliare in Parte_1
“esecuzione del contratto di fideiussione” poggia sull'assunto secondo il quale detto contratto abbia generato un suo credito nei confronti di (cioè del creditore garantito) e che la titolarità di CP_1
tale diritto di credito le consenta di surrogarsi ai diritti dell'istituto di credito suo debitore nei confronti del (debitore del suo debitore), compreso quello di ottenere l'assegnazione Parte_4 dell'immobile ipotecato in proprietà.
Lo chiarisce molto bene l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si legge che “la società con la presente azione intende avanzare domanda di surroga nei confronti della Banca, Parte_1 esercitata anche ai sensi dell'art. 2932 per ottenere l'esecuzione del contratto di fidejussione e quindi il trasferimento alla ell'immobile di Via Dante n. 20 a VA” (cfr. pag. 10, atto di citazione). Pt_1
Lo chiarisce ancor meglio la comparsa conclusionale depositata il 17 settembre 2024, in cui Parte_1
dopo aver ribadito che il capo della sentenza che ha inteso impugnare deve essere individuato nella parte in cui “il Tribunale di VA, senza fornire alcuna argomentazione a supporto, ha così statuito:
“L'accoglimento della censura appena esaminata assorbe la valutazione delle difese ulteriormente svolte dalle parti, determinando il rigetto integrale della domanda”, al fine di confutare l'eccezione 1 Che, come è noto, consente al creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni, di esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore verso terzi. pagina 13 di 17 avversaria secondo al quale vi sarebbe incompatibilità tra l'azione surrogatoria e l'azione di esecuzione in forma specifica prevista dall'art. 2932 c.c., scrive che “è appena il caso di evidenziare che sin dal giudizio di primo grado ha espressamente domandato, ex art. 2932 c.c., di trasferire in proprio Pt_1 favore, con sentenza costitutiva ma subordinatamente al pagamento della somma di € 2.980.000,00, o al diverso e minor prezzo che risulterà in corso di causa, la piena proprietà degli immobili per cui è causa: la domanda formulata da è, dunque, una soltanto, quella surrogatoria per l'appunto, Pt_1
semplicemente la Società esponente ha ritenuto opportuno specificare il prezzo offerto per
l'assegnazione dell'immobile, così come richiesto non solo dall'invocata norma ma anche dalla giurisprudenza…” (cfr. comparsa conclusionale, pagine 10 e 11, enfasi aggiunta).
Dunque, una volta spiegato, con le parole della società appellante, il nesso logico inscindibile esistente tra l'azione surrogatoria e la pretesa di ottenere il trasferimento della proprietà, è evidente che, accertata da parte del Tribunale di VA l'inesistenza di crediti di nei confronti della banca e Pt_1 dunque la mancanza del primo tra i presupposti fondanti l'azione surrogatoria (ovvero, la titolarità di un credito), la domanda di trasferimento non potesse che essere respinta per la medesima ragione, e cioè per non essere legittimata ad esercitare diritto alcuno esistente (in tesi) in capo Parte_1 all'istituto di credito nei confronti di Né, diversamente da quanto afferma l'appellante, Parte_4 occorreva, in virtù del richiamo all'art. 2932 c.c., un'ulteriore motivazione sul punto -diversa dall'affermazione dell'inesistenza, in capo a “del diritto in virtù del quale ha esperito la presente Pt_1 azione surrogatoria” -, non essendosi in presenza di una domanda differente da quella proposta ai sensi dell'art. 2900 c.c., ma della mera esplicitazione dell'oggetto del “diritto” che avrebbe voluto Pt_1
esercitare in luogo di . Sì che non serve chiarire -e si dice solo per completezza CP_1 dell'esposizione- che neppure una pretesa autonomamente fondata sull'art. 2932 c.c. avrebbe potuto essere accolta, considerato che la disposizione normativa presuppone l'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto, mentre il vincolo che lega a (ora è solo quello Pt_1 CP_1 Pt_3 nascente dalla fideiussione prestata, che impegna l'odierna parte appellante a garantire all'istituto mutuante l'obbligazione -contratta da di rimborso della somma mutuata. Pt_4
Tanto basta per respingere l'appello, poiché tutte le altre questioni sono state dichiaratamente riproposte e sviluppate sul presupposto della nullità della sentenza impugnata ed in vista di una nuova decisione sulle domande formulate nel giudizio di primo grado, mentre quello che costituisce il nucleo centrale della decisione del Tribunale di VA -cioè l'inesistenza di un credito nei confronti di CP_1
pagina 14 di 17 e l'iter motivazionale che lo sorregge non sono stati sottoposti ad alcuna critica CP_4 specifica e ragionata nei termini di cui all'art. 342 c.p.c.
Non serve quindi in questa sede ripercorrere le argomentazioni svolte da l. in relazione alla CP_5 fondatezza della pretesa di sostituirsi, in quanto fideiussore, alla banca garantita nell'esercizio del diritto di ottenere l'assegnazione del bene ipotecato dal debitore principale2 ed all'infondatezza delle eccezioni proposte dalle parti convenute (si vedano, in particolare, nell'atto di appello, le pagine 18 e
193 ed il paragrafo intitolato “ulteriori ragioni di merito”), giacché l'invocato effetto devolutivo dell'appello opera entro i limiti dei motivi di impugnazione, sì che, escluso che la sentenza sia nulla, viene a cadere la pretesa di una nuova pronuncia nel merito sulle domande proposte nel giudizio di primo grado.
Al rigetto dell'appello e quindi della domanda di trasferimento della proprietà immobiliare segue la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che avrebbe dovuto essere disposta dal
Tribunale di VA d'ufficio, ai sensi dell'art. 2668 c.c.
Sul punto, è sufficiente rinviare al condiviso insegnamento del giudice di legittimità, richiamato anche dalla difesa del , che ha chiarito che “ai sensi dell'art. 2668 c.c., comma 2, la cancellazione Parte_4
della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art.
2668 cod. civ.)” (Cass., 22 agosto 2017, n. 20269).
Resta da esaminare la richiesta di di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive Pt_5 contenute a pagina 33 dell'atto di appello, ribadite in comparsa conclusionale alle pagine 47 e 48.
Reputa la Corte che la stessa non meriti accoglimento, giacché le illazioni svolte con riferimento all'acquisto del complesso immobiliare, aggiudicato a all'esito della procedura competitiva Pt_5
disposta dal giudice delegato del , seppure palesemente finalizzate a destare sospetti Parte_4
sulla linearità della gestione del , trovano una loro giustificazione nella tesi Parte_4
difensiva di secondo la quale il bene ipotecato avrebbe potuto essere esitato a condizioni migliori Pt_1
e, per la loro genericità, sono sostanzialmente innocue. Quanto all'affermazione -indimostrata- secondo la quale gli “esponenti” di sarebbero indagati per i reati di turbativa d'asta e rivelazione di Pt_5 segreti d'ufficio, nell'atto è precisato che l'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe conseguenza della denuncia sporta dalla medesima dunque, per il magistrato inquirente un atto dovuto, in Pt_1
quanto tale di per sé non lesivo della reputazione della persona sottoposta ad indagini.
Conseguentemente, sebbene sia evidente anche in questo caso che la circostanza è riferita unicamente per mettere in dubbio la trasparenza della gestione della procedura fallimentare da parte del curatore, ed
è priva di qualsiasi utilità rispetto all'oggetto del contendere, l'espressione non appare in sè particolarmente offensiva né tale da far ritenere violato il limite della continenza.
in considerazione del carattere abusivo del gravame merita, invece, di essere condannata, ai Parte_1 sensi dell'art. 96, c.p.c., al pagamento a favore di tutte le parti di una somma equitativamente determinata a titolo risarcitorio. Infatti, a fronte del chiarissimo tenore letterale dell'art. 2900 c.c., che, senza alcuna ambiguità, legittima all'esercizio dell'azione unicamente il “creditore” nei confronti del suo “debitore”, che è debitrice di in virtù della fideiussione prestata e non ha eseguito Pt_1 Pt_3
alcun pagamento a favore del creditore, ha continuato a sostenere tesi radicalmente infondate e, in mancanza di serie ragioni di critica nei confronti della sentenza di primo grado, motivata in modo particolarmente completo e puntuale, ne ha dato una lettura distorta ed in contrasto con la logica, prima ancora che con principi giurisprudenziali pacifici. Palese, quindi, è il carattere pretestuoso del gravame e l'uso disfunzionale dello strumento processuale. Di conseguenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento a favore delle controparti di una somma che, in conformità con i criteri equitativi rielaborati dalle Tabelle del Tribunale di Milano – 2024 (secondo le quali “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”), tenuto conto del valore della controversia, della pluralità di parti, della durata (inferiore all'anno) del giudizio, può essere liquidata in misura pari a circa la metà di quanto spettante agli appellati per le spese di lite;
oltre €2.500 a favore della cassa delle ammende.
pagina 16 di 17 Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, viste le note spese depositate e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 2.001.000 a 4.000.000 euro), dell'attività difensiva svolta, della pluralità di parti.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di Parte_1
VA, pubblicata il 2 novembre 2023;
2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 12 settembre 2019 (registro generale n. 16304, registro particolare n. 11210);
3. visto l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condanna a pagare a ciascuna delle parti Parte_1 appellate €10.000 ed a versare alla cassa delle ammende €2.500;
4. condanna a rifondere alle parti appellate le spese del grado che liquida, per ciascuna, Parte_1 in €30.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2024
La presidente est.
Francesca Maria Mammone
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Secondo “l'unico mezzo idoneo e doveroso per la Banca per la salvaguardia dei diritti e gli
Pt_1 interessi, propri e del fideiussore” dovrebbe ravvisarsi nella “presentazione di istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. in favore di la quale, con il trasferimento dell'immobile avrebbe provveduto
Pt_1 all'integrale pagamento del corrispettivo. In tale prospettiva giuridica si era rilevato, nel corso del giudizio di primo grado, che la Banca era creditrice nei confronti della della somma da
Pt_1 corrispondersi al momento dell'acquisto dell'immobile e che a sua volta, era creditrice nei
Pt_1 confronti della Banca dell'obbligazione di ottenere l'immobile” (così atto di appello, pag. 25). 3“la Società esponente, dopo aver rappresentato, nel paragrafo II.1 che segue, il motivo di appello che impone la riforma della Sentenza, reputa opportuno riproporre anche in questa sede, al paragrafo II.2 che segue, le principali ragioni (già svolte nel giudizio di prime, cure) di diritto che impongono, da un lato, l'accoglimento delle domande proposte da e, dall'altro lato, l'integrale rigetto delle
Pt_1 domande formulate dalle convenute e dalla terza intervenuta: ciò anche in ragione dell'integrale devoluzione all'Ecc.ma Corte di Appello dell'intera materia controversa” pagina 15 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliera dr. Roberta Nunnari Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3489/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliata in VIA DURINI N. 14, 20121, MILANO Parte_1 P.VA_1 presso lo studio dell'avv. MARCO SCICOLONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.VA , elettivamente domiciliata (anche digitalmente) in Controparte_1 P.VA_2 via F.LLI GABBA N. 3, 20121, MILANO, presso lo studio dell'avv. PAOLO POTOTSCHNIG, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
n qualità di mandataria di (C.F. e Parte_2 Parte_3
P. VA ), elettivamente domiciliata in VIA AMEDI N. 9, 20121, MILANO presso lo P.VA_3 studio dell'avv. CARLO ALBERTO GIOVANARDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. PAOLA FIGLIODONI;
pagina 1 di 17
(C.F. ), elettivamente Parte_4 P.VA_4 domiciliato in VIA CERNAIA, 20121, MILANO presso lo studio dell'avv. ALBERTO PICCIAU, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
(P. VA ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_5 P.VA_5
MATTEOTTI N. 53, VARESE, presso lo studio dell'avv. EMILIO LOMBARDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare la Sentenza del Tribunale di
VA n. 1161/2023, pubblicata il 2 novembre 2023, notificata in data 13 novembre 2023, per le ragioni di cui in narrativa e con ogni miglior formula, e per l'effetto
In via preliminare:
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate in via preliminare dalle appellate, aventi ad oggetto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto
Nel merito, in via principale:
- ex art. 2900 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'azione surrogatoria e dichiarare quindi legittimata ad agire l'attrice società in surroga a per Controparte_1
l'assegnazione a suo favore dell'immobile sito in VA in via Dante n. 20;
- ex art. 2932 c.c., trasferire a con sentenza costitutiva, la piena proprietà degli immobili Parte_1
siti in VA via Dante n. 20 così censiti: VARESE VIA DANTE ALIGHIERI N. 20 Catasto fabbricati: Sezione VA, foglio 10
- mapp. 31356, sub1, piano S1-S2-T-1-2, Cat. D/4, Rendita Catastale euro 51.902,60;
- mapp. 31356, sub 501, piano T-1, Cat. A/10, classe 5, vani 5,5, Rendita Catastale euro 1.832,13;
- mapp. 31355, piano S1-T-1-2-3-4, Cat. D/4, Rendita Catastale euro 78.833,80;
- mapp. 4830, sub 501, piano S1-T-1-2, Cat. D/4, Rendita Catastale euro 15.140,00;
pagina 2 di 17 Catasto terreni: Sezione VA, Partita 1, Foglio 9
- mapp. 31356, ente urbano, are 41, centiare 80, senza reddito;
- mapp. 31355, ente urbano, are 94, centiare 93, senza reddito;
- mapp. 4830, ente urbano, are 18, centiare 59, senza reddito;
- condizionare il detto trasferimento al pagamento della somma di € 2.980.000,00, o al diverso e minor prezzo che risulterà in corso di causa, ed ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di effettuare le trascrizioni e/o annotazioni di rito, con esonero da responsabilità.
- rigettare, con ogni miglior formula e motivazione, ogni eccezione e/o domanda formulata dalle appellate;
- pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, così giudicare
- previa, occorrendo, declaratoria di carenza di legittimazione passiva di per le Controparte_1 ragioni esposte in atti, respingere l'appello proposto da per le ragioni di inammissibilità e, Parte_1
comunque, infondatezza dedotte in giudizio, confermando integralmente, per quanto possa occorrere, le statuizioni della sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di VA, pubblicata in data 30 ottobre 2023 e notificata il 13 novembre 2023;
- condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.; Parte_1
- condannare alla rifusione in favore di anche delle spese e competenze Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e
C.P.A. come per legge”.
Per l'appellata Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare di rito,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 bis cod. proc. civ. dell'appello proposto da
[...]
per le ragioni dedotte nella comparsa di risposta depositata in data 26 aprile 2024 e nei successivi Pt_1 scritti difensivi di e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1161/2023, emessa dal Parte_3
pagina 3 di 17 Tribunale di VA, Sezione Seconda Civile in data 30 ottobre 2023 e pubblicata in data 2 novembre
2023, nell'ambito del giudizio rubricato R.G. n. 2429/2021.
In subordine e nel merito
- respingere l'appello e tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1161/2023, emessa dal Tribunale di VA, Sezione Seconda
Civile in data 30 ottobre 2023 e pubblicata in data 2 novembre 2023, nell'ambito del giudizio rubricato
R.G. n. 2429/2021, per le ragioni esposte negli scritti difensivi di Parte_3
In ogni caso
- condannare alla rifusione, in favore di delle competenze dei due gradi Parte_1 Parte_3
di giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge;
- condannare al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata Parte_1 Pt_3 dall'Ecc.ma Corte di Appello adita ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.”.
Per l'appellata : Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, istanza e difesa, premesso all'occorrenza ogni necessario od opportuno accertamento, declaratoria o statuizione,
In via principale, confermare la sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di VA, pubblicata in data 2 novembre 2023 all'esito del giudizio R.G. n. 2429/2021, nella parte in cui rigetta le domande dell'attrice ordinando altresì la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale da Parte_1 quest'ultima eseguita in data 12 settembre 2019 (registro generale n. 16304, registro particolare n.
11210).
In via subordinata, per l'ipotesi di riforma della sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di VA, pubblicata in data 2 novembre 2023 all'esito del giudizio R.G. n. 2429/2021, accogliere, per i motivi di cui in atti, le conclusioni già precisate in primo grado e di seguito trascritte:
«in via pregiudiziale, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità della domanda di assegnazione promossa ex art. 2900 cod. civ. da nei Parte_1
confronti del , con ogni conseguente e opportuna statuizione;
Parte_4
in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a in Parte_1
relazione alla domanda di assegnazione promossa ex art. 2900 cod. civ. nei confronti del
[...]
, con ogni e conseguente statuizione;
in ogni caso, per i motivi esposti in Parte_4
atti, respingere la domanda di assegnazione promossa ex art. 2900 cod. civ. da nei confronti Parte_1
pagina 4 di 17 del , ordinando conseguentemente la cancellazione della Parte_4
trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 12 settembre 2019 (registro generale n. 16304, registro particolare n. 11210); con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre VA e CPA e spese generali forfettarie come per legge».
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, al contributo CPA ed all'VA come per legge”.
Per l'appellata Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte qui adita, così giudicare
- preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti in narrativa;
1) nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande avversarie qui proposte perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
1161/2023 del Tribunale di VA;
2) sempre nel merito: ordinare la cancellazione/espunzione dagli atti attorei delle espressioni non veritiere e/o diffamatorie nei confronti dell'appellata, nonché se del caso, provvedere ad assumere i provvedimenti di cui agli art. 88 e 89 c.p.c nei confronti della parte appellata e dei suoi difensori.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocati oltre iva e cap per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
I fatti che hanno dato origine alla controversia possono essere succintamente ricostruiti nei termini che seguono, nei limiti di quanto utile per la decisione dell'appello.
il 16 novembre 2009 ha stipulato con Banca Popolare di Lodi s.p.a., in seguito divenuta Parte_4
un mutuo ipotecario per €7.150.000, destinato all'acquisto dalle società Controparte_1 [...]
e di un complesso immobiliare in VA. Parte_6 Parte_6
titolare del 33% del capitale sociale di in pari data ha garantito la restituzione Parte_1 Parte_4
con fideiussione omnibus.
Successivamente, tutte le parti del contratto di compravendita immobiliare sono state dichiarate fallite.
Ne sono scaturite, tra i tre fallimenti e la banca mutuante, una serie di cause dirette a far dichiarare l'inefficacia della vendita e del mutuo ipotecario ed a far valere i reciproci diritti di credito (si rinvia, per una ricostruzione dettagliata, alla sentenza di primo grado, pagine e 6 e 7), definite con una pagina 5 di 17 transazione che ha previsto, tra l'altro, la vendita del compendio immobiliare in contestazione da parte del fallimento e la ripartizione del ricavato tra i tre fallimenti e Parte_4 CP_1
(46,5% al 30% complessivamente ai fallimenti e
[...] Controparte_1 Parte_6 [...]
23,5% al fallimento ). Parte_6 Parte_4
Il complesso immobiliare, nel 2021, al tredicesimo tentativo di vendita, è stato aggiudicato a
[...]
per un corrispettivo di euro 6.200.000. Parte_5
in forza della fideiussione prestata, è tenuta a rispondere nei confronti della mutuante per la Parte_1
parte di credito -ammesso al passivo per complessivi €7.255.102,68- rimasto insoddisfatto.
Non consta che la società appellante ad oggi abbia eseguito pagamento alcuno.
Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di VA , Parte_1 CP_1 Controparte_2 cessionaria del credito dell'istituto mutuante, ed il sostenendo Parte_4
di vantare un credito nei confronti in virtù della fideiussione prestata. A tutela di Controparte_1 tale credito, ha dichiarato di agire in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., lamentando l'inerzia di nell'esercitare i propri diritti nei confronti del ed il danno patrimoniale CP_1 Parte_4
così arrecatole, essendo tenuta al pagamento del debito residuo insoddisfatto. Su tale presupposto, ha affermato di voler esercitare in luogo del creditore ipotecario il diritto, attribuitogli dagli artt. 588 e 589
c.p.c., di ottenere l'assegnazione dell'immobile ipotecato e, affermata l'applicabilità alla fattispecie anche dell'art. 2932 c.c. “per ottenere l'esecuzione del contratto di fidejussione e quindi il trasferimento alla dell'immobile di Via Dante n. 20 a VA”, ha domandato il trasferimento in Pt_1 proprio favore del compendio immobiliare, offrendo il pagamento di €2.900.000 (importo quantificato sottraendo all'importo di €7.150.000 erogato ad dalla banca le utilità conseguite dalla curatela Pt_4 per canoni di locazione dell'immobile ed incameramento della cauzione versata da un aggiudicatario decaduto - cfr. pag. 11 dell'atto di citazione). Ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare, ex art. 2900 c.c., “la sussistenza dei presupposti per l'azione surrogatoria e dichiarare quindi legittimata ad agire l'attrice società in surroga a per l'assegnazione a suo favore dell'immobile Controparte_1 sito in VA in via Dante n. 20” e, ex art. 2932 c.c., il trasferimento dell'immobile in questione, condizionando l'effetto traslativo al pagamento della somma offerta di €2.900.000.
Tutte le parti convenute rappresentata dalla mandataria si sono Pt_3 Controparte_3
costituite in giudizio contestando la legittimazione ad agire della società attrice, in quanto debitrice e non creditrice di e nel merito l'infondatezza della domanda. CP_1
pagina 6 di 17 È intervenuta in giudizio anche che il 27 ottobre 2012 aveva acquistato la Parte_5 proprietà dell'immobile, chiedendo il rigetto della domanda, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il pregiudizio subito in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale e la sua cancellazione.
Il Tribunale di VA, con sentenza n.1161/2023, pubblicata il 2 novembre 2023, ha rigettato le domande proposte da ritenendola priva di legittimazione attiva e quelle della società Parte_1
intervenuta. Ha condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti Parte_1 convenute e compensato le spese nel rapporto tra l'attrice e l'intervenuta.
La sentenza
Ad avviso della Corte è utile riportare integralmente le puntuali considerazioni in base alle quali il
Tribunale di VA ha escluso che sia creditrice di e quindi ha escluso la sua Parte_1 CP_1 legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria:
“… parte attrice, è pacificamente fideiussore rispetto al mutuo ipotecario stipulato da in bonis Pt_4
con Controparte_1
Per effetto della stipulazione della fideiussione, quindi, parte attrice, si è impegnata a garantire
l'adempimento dell'obbligazione restitutoria delle somme mutuate da per il caso di suo Pt_4
inadempimento.
Da ciò discende che è debitrice di oggi per l'importo Parte_1 Controparte_1 Parte_3
oggetto del suddetto contratto di mutuo ipotecario che dovesse restare insoddisfatto dalla vendita fallimentare del compendio immobiliare sul quale è stata costituita la garanzia reale.
Parte attrice, quindi, non ha alcun titolo contrattuale per affermarsi creditrice di Controparte_1
essendone piuttosto debitore.
3.2.1. Né può verificarsi un'inversione delle situazioni giuridiche soggettive di credito-debito in capo al fideiussore e al creditore ipotecario per effetto di eventuali condotte negligenti che questo avrebbe tenuto nei confronti del debitore principale-garantito.
Parte attrice, in particolare, ha lamentato che in conseguenza della transazione stipulata dalla banca mutuante, tenuto conto che tale accordo non ha riguardato né coinvolto il fideiussore, si sarebbe prodotto un danno nei suoi confronti. Il danno deriverebbe dall'obbligo di corrispondere alla banca la somma differenziale tra l'importo garantito e il 46,5% del ricavato dalla vendita fallimentare del compendio immobiliare ipotecato, nonché dall'impossibilità per il fideiussore di recuperare poi tale somma nei confronti del debitore principale, oggi . Parte_4
pagina 7 di 17 Parte attrice ha poi contestato la condotta tenuta dalla banca nel corso della procedura fallimentare, non avendo questa esercitato con buona fede il proprio diritto di credito nei confronti dell'obbligato principale, a tutela delle ragioni del fideiussore.
In particolare ha contestato alla banca di non essersi comportata secondo buona fede e correttezza in quanto: a) non ha richiesto alla procedura fallimentare l'assegnazione dell'immobile ipotecato ai sensi degli artt. 588, 589 c.p.c., con compensazione tra il prezzo base stabilito per la vendita concorsuale e il credito di maggiore importo;
b) non ha vigilato sulla puntuale riscossione dei canoni di locazione dell'immobile ipotecato, con conseguente impossibilità di ridurre l'ammontare del debito per effetto dei frutti civili da questo prodotti e sui quali si sarebbe potuto soddisfare il mutuante.
Il presente giudizio è stato dunque avviato per porre rimedio a tali lamentate negligenze, in ragione delle quali parte attrice ha dedotto di essere creditrice di prima e di Controparte_1 Parte_3
poi, e ha agito ex art. 2900 c.c. in via surrogatoria dei diritti spettanti al mutuante nei confronti
[...]
del debitore (ossia il dedotto diritto per il creditore ipotecario Parte_4 di domandare l'assegnazione dell'immobile in garanzia ai sensi degli artt. 588, 589 c.p.c.), chiedendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. in proprio favore del compendio immobiliare di cui si discute, condizionato al pagamento della controprestazione.
3.2.2. Ciò chiarito, si osserva che le censure mosse alla condotta tenuta dal mutuante nei rapporti con il debitore ipotecario sono infondate e ancor prima sono inidonee a fondare l'esistenza di un diritto di credito in capo al fideiussore odierno attore.
Anzitutto, alcuna violazione del canone di buona fede e correttezza discende dal mancato coinvolgimento del fideiussore alla stipulazione della transazione richiamata.
Questa, infatti, ha riguardato una pluralità di giudizi nei quali parte attrice non era a sua volta parte.
La definizione transattiva di una pluralità di cause, ancorché possa avere effetti riflessi su posizioni giuridiche di terzi (nel caso di specie il fideiussore), deve coinvolgere necessariamente le sole parti di quelle cause. Talché la doglianza formulata è infondata.
Parimenti alcuna violazione del principio in esame discende dall'effetto che il contenuto dell'accordo transattivo citato ha sulla posizione giuridica del fideiussore.
La fideiussione, infatti, ha proprio lo scopo di garantire il creditore rispetto all'inadempimento, anche parziale, del proprio debitore. Il fideiussore è quindi chiamato a corrispondere al creditore l'intero importo del credito, ovvero quella parte rimasta insoddisfatta dalla preventiva escussione del debitore principale.
pagina 8 di 17 Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che la stipulazione della transazione è avvenuta nella consapevolezza che la percentuale (46,5%) di ricavato dalla vendita immobiliare assegnata al creditore ipotecario fosse inferiore al totale del credito da questi vantato.
In realtà, tale affermazione non risulta provata.
La transazione è stata stipulata il 5/06/2014 e parte attrice ha dedotto che, alla data del 4/06/2019 è stato pubblicato bando di gara per l'immobile in questione al prezzo base d'asta di euro 7.200.000,00
(a fronte di un credito ipotecario insinuato al passivo di euro 7.225.102,68), talché a tale data il ricavato in favore di sarebbe stato di euro 3.340.000,00. CP_1
I dati riportati dall'attore, però, fanno riferimento a momenti diversi e distanti nel tempo tra loro.
Il valore del prezzo base d'asta indicato, infatti, è successivo di quasi cinque anni rispetto al momento di stipulazione dell'accordo transattivo.
Non può quindi affermarsi che in ragione dei valori della vendita contenuti in un bando successivo di quasi cinque anni rispetto alla transazione, al momento in cui questa è stata sottoscritta, la banca creditrice fosse consapevole di accettare un pagamento pari a circa la metà della somma insinuata al passivo.
Né parte attrice ha fornito indicazioni circa il valore d'asta del compendio immobiliare ipotecato al momento della stipulazione della transazione.
Ma, ad ogni modo, ciò non avrebbe potuto consentire di ritenere che, in virtù di tale accordo transattivo, per effetto del quale il fideiussore sarebbe stato obbligato a corrispondere al creditore la somma differenziale senza possibilità di recupero nei confronti del soggetto garantito, il fideiussore stesso sia qualificabile come creditore nei confronti del mutuante.
Un eventuale accertamento della lesione delle ragioni del fideiussore rispetto alla possibilità che questo, dopo aver pagato, esperisca le azioni nei confronti del garantito, sarebbe, al più, causa di estinzione della garanzia, ricorrendone le ipotesi previste dal Codice Civile.
Ciò, in ogni caso, non potrebbe mai determinare la possibilità di qualificare il fideiussore quale creditore del mutuante, come invece sostenuto da parte attrice.
Alcuna violazione del dovere di buona fede e correttezza, poi, può discendere dalla condotta asseritamente negligente di in ragione del lamentato omesso esercizio dei propri Controparte_1 dritti nei confronti del debitore principale e dell'omessa vigilanza sugli organi della procedura. Ciò in quanto, anzitutto, la banca mutuante, una volta dichiarato il fallimento del proprio debitore, ha
pagina 9 di 17 provveduto ad esercitare tempestivamente l'unica facoltà riconosciuta dalla legge fallimentare per far valere un diritto in sede concorsuale: si è insinuata al passivo.
In secondo luogo, come già detto, quand'anche tali omissioni fossero accertate e fosse accertato che per effetto delle stesse il fideiussore sarebbe stato privato della possibilità di rivalersi, successivamente al pagamento, nei confronti del soggetto garantito, si verificherebbe, al più, un'ipotesi di estinzione della garanzia, non la nascita di un diritto di credito in capo al fideiussore nei confronti del mutuante.
3.3. A ulteriore sostegno dell'esistenza di un credito vantato nei confronti di e della Controparte_1
sua legittimazione surrogatoria, parte attrice ha poi dedotto che nella sua qualità di fideiussore di
può surrogarsi nei diritti spettanti al mutuante ai sensi dell'art. 1949 c.c. Controparte_1
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Anzitutto, la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e l'azione surrogatoria operano su piani giuridici distinti e hanno conseguenze del tutto diverse.
Non è possibile ritenere che per effetto del verificarsi dei presupposti della surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, invocata da parte attrice, il fideiussore possa esperire azione surrogatoria.
La surrogazione del fideiussore, ai sensi dell'art. 1949 c.c., opera ex lege una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo: il fideiussore che ha pagato il debito si sostituisce al creditore nei diritti che a questo spettano nei confronti del debitore garantito.
La surrogazione in esame, dunque, opera sul piano sostanziale del diritto.
L'azione surrogatoria, di cui all'art. 2900 c.c., invece, attribuisce a colui che sia creditore la legittimazione sostitutiva all'esercizio di azioni e diritti di titolarità del proprio debitore, senza comportare alcun mutamento sostanziale del rapporto obbligatorio tra il debitore e il terzo suo debitore.
La ratio di tale disposizione è quella di offrire al creditore uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, nel senso che con l'esercizio di tale azione il creditore otterrà l'effetto a sé favorevole di mantenere o ampliare il novero dei beni o dei crediti in capo al proprio debitore sui quali si potrà soddisfare, essendogli invece preclusa, con tale azione, la possibilità di ottenere direttamente in proprio favore il trasferimento di quei beni o di quei crediti (come peraltro chiesto dall'attore ai sensi dell'invocato art. 2932 c.c.).
3.3.1. Ciò chiarito, nel caso di specie si rileva, ad ogni modo, come non sia stata fornita la prova dell'operatività della surrogazione ex art. 1949 c.c., disposizione che, come detto, opera testualmente solo allorquando il fideiussore abbia pagato. Parte attrice non ha dedotto di aver pagato il debito
pagina 10 di 17 garantito, bensì ha dedotto di aver ricevuto due diffide di pagamento da parte di per conto di Pt_2
in data 11/05/2020 e in data 25/11/2021 (doc. 33 attore). Parte_3
La ricezione della diffida, che ha come effetto quello di intimare il debitore ad adempiere, ovvero di costituirlo in mora, non determina in alcun modo pagamento agli effetti della disposizione invocata. Le sollecitazioni di pagamento, quindi, non sono idonee a ritenere che l'attore abbia estinto il debito e possa ritenersi surrogato nei diritti spettanti al creditore ipotecario nei confronti del fallimento
[...]
. Parte_4
Come detto, peraltro, anche qualora si fosse verificato tale pagamento e quindi la surrogazione di cui all'art. 1949 c.c., parte attrice non sarebbe comunque legittimata all'esercizio dell'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. in quanto, avvenuta la surrogazione legale, il garante sarebbe legittimato, in proprio, a far valere i diritti che già erano in capo al creditore originario nei confronti del debitore garantito.
Per effetto dell'operare della surrogazione in esame, dunque, non può sorgere alcun diritto di credito in capo al fideiussore nei confronti del mutuante.” (così la sentenza, pagine da 9 a 13).
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza in questione è stata appellata da la quale, con un unico motivo di appello, ne ha Parte_1 sostenuto la nullità per “mancanza di motivazione”, per aver il giudice, nel respingere la domanda surrogatoria, omesso “la valutazione e la pronuncia sulle altre domande formulate dalla Società esponente, ed in particolare quella avente ad oggetto la domanda, ex art. 2932 c.c., di trasferire a con sentenza costitutiva ma subordinatamente al pagamento della somma di € 2.980.000,00”, Pt_1
con conseguente necessità che la Corte di appello, dichiarata la nullità, riesamini, nel merito, l'intera materia controversa e tutte le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado ed espressamente riproposte (così a pag. 18, 19 e 24 e seg., atto di appello).
Nel giudizio si sono costituiti:
▪ che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 Parte_5
c.p.c. e la sua infondatezza ed ha concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Inoltre, ha sollecitato la cancellazione di espressioni ritenute offensive, in quanto false, a pagina
33 dell'atto di appello (“pag. 33 dell'atto di citazione in appello: “… a seguito di interessamento della Procura della Repubblica di VA da parte di si è aperto un Pt_1
Part procedimento penale nei confronti del Curatore del Fallimento e degli esponenti della per
pagina 11 di 17 i reati di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) e rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), ove Part ed il suo amministratore delegato sono stati iscritti quali persone offese” e “ ha Pt_1
acquistato, in modo non solo dubbio, ma illegittimo, la proprietà del compendio immobiliare per cui è causa”, riservandosi di agire separatamente per il risarcimento dei danni;
▪ il che ha eccepito il giudicato in relazione Parte_4 all'accertamento dell'inesistenza di crediti di nei confronti di e ha Parte_1 CP_1
dedotto che in ragione di tale accertamento giustamente il primo giudice ha ritenuto le altre questioni assorbite. Ha sostenuto l'infondatezza delle tesi della società attrice ed ha domandato il rigetto dell'appello, solo in via subordinata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado. Ha sollecitato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c.;
▪ che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_1
comunque la sua infondatezza, riproponendo tutte le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, compresa la contestazione della propria legittimazione passiva, data la cessione, fin dal
2018, del credito a . Ha condiviso l'eccezione di giudicato proposta da non Parte_3 Pt_5 avendo ontraddetto la statuizione del primo giudice secondo la quale “parte attrice non è Pt_1
creditore di sicché non è titolare del diritto in virtù del quale ha esperito la Controparte_1 presente azione surrogatoria”. Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame e la condanna della società appellante per lite temeraria, per aver agito on colpa grave;
Pt_1
▪ in qualità di mandataria di , eccependo Controparte_3 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, il giudicato sull'inesistenza di crediti di nei confronti Pt_1 dell'istituto di credito e l'infondatezza dell'unico motivo di appello, non vertendosi in caso né di motivazione apparente né di omessa pronuncia, ma avendo il primo giudice rigettato la domanda surrogatoria e, conseguentemente, ritenuto assorbita la valutazione sulle ragioni sottostanti le domande che da essa dipendevano, “ovverosia la domanda ai sensi dell'art. 588 cod. proc. civ. volta a chiedere l'assegnazione del Compendio e la domanda ai Parte_7 sensi dell'art. 2932 cod. civ. per l'emissione di sentenza costitutiva che trasferisse il
[...] all'odierna appellante (parimenti respinte)”. Anche ha contestato la Parte_8 Pt_2 fondatezza dell'appello e delle ragioni poste dall'appellante a base delle proprie pretese ed ha sollecitato la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
pagina 12 di 17 Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione il 17 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la sentenza è stata deliberata il 23 ottobre 2024.
II. La decisione
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'unico motivo di appello, con il quale ha denunciato la nullità della sentenza di primo grado Parte_1
in quanto mancante di motivazione adeguata, è tratteggiato nell'atto introduttivo con sufficiente chiarezza.
Si tratta, però, di motivo del tutto infondato.
Secondo la società appellante la sentenza gravata sarebbe nulla in quanto il Tribunale di VA, nell'affermare, dopo aver escluso che sia creditrice di e quindi possa esercitare Parte_1 CP_1
l'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c.1, che “L'accoglimento della censura appena esaminata assorbe la valutazione delle difese ulteriormente svolte dalle parti, determinando il rigetto integrale della domanda”, si sarebbe sottratto all'obbligo di esaminare la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. e di spiegare le ragioni del suo rigetto.
Tuttavia, la domanda proposta da di attribuzione in proprietà del complesso immobiliare in Parte_1
“esecuzione del contratto di fideiussione” poggia sull'assunto secondo il quale detto contratto abbia generato un suo credito nei confronti di (cioè del creditore garantito) e che la titolarità di CP_1
tale diritto di credito le consenta di surrogarsi ai diritti dell'istituto di credito suo debitore nei confronti del (debitore del suo debitore), compreso quello di ottenere l'assegnazione Parte_4 dell'immobile ipotecato in proprietà.
Lo chiarisce molto bene l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si legge che “la società con la presente azione intende avanzare domanda di surroga nei confronti della Banca, Parte_1 esercitata anche ai sensi dell'art. 2932 per ottenere l'esecuzione del contratto di fidejussione e quindi il trasferimento alla ell'immobile di Via Dante n. 20 a VA” (cfr. pag. 10, atto di citazione). Pt_1
Lo chiarisce ancor meglio la comparsa conclusionale depositata il 17 settembre 2024, in cui Parte_1
dopo aver ribadito che il capo della sentenza che ha inteso impugnare deve essere individuato nella parte in cui “il Tribunale di VA, senza fornire alcuna argomentazione a supporto, ha così statuito:
“L'accoglimento della censura appena esaminata assorbe la valutazione delle difese ulteriormente svolte dalle parti, determinando il rigetto integrale della domanda”, al fine di confutare l'eccezione 1 Che, come è noto, consente al creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni, di esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore verso terzi. pagina 13 di 17 avversaria secondo al quale vi sarebbe incompatibilità tra l'azione surrogatoria e l'azione di esecuzione in forma specifica prevista dall'art. 2932 c.c., scrive che “è appena il caso di evidenziare che sin dal giudizio di primo grado ha espressamente domandato, ex art. 2932 c.c., di trasferire in proprio Pt_1 favore, con sentenza costitutiva ma subordinatamente al pagamento della somma di € 2.980.000,00, o al diverso e minor prezzo che risulterà in corso di causa, la piena proprietà degli immobili per cui è causa: la domanda formulata da è, dunque, una soltanto, quella surrogatoria per l'appunto, Pt_1
semplicemente la Società esponente ha ritenuto opportuno specificare il prezzo offerto per
l'assegnazione dell'immobile, così come richiesto non solo dall'invocata norma ma anche dalla giurisprudenza…” (cfr. comparsa conclusionale, pagine 10 e 11, enfasi aggiunta).
Dunque, una volta spiegato, con le parole della società appellante, il nesso logico inscindibile esistente tra l'azione surrogatoria e la pretesa di ottenere il trasferimento della proprietà, è evidente che, accertata da parte del Tribunale di VA l'inesistenza di crediti di nei confronti della banca e Pt_1 dunque la mancanza del primo tra i presupposti fondanti l'azione surrogatoria (ovvero, la titolarità di un credito), la domanda di trasferimento non potesse che essere respinta per la medesima ragione, e cioè per non essere legittimata ad esercitare diritto alcuno esistente (in tesi) in capo Parte_1 all'istituto di credito nei confronti di Né, diversamente da quanto afferma l'appellante, Parte_4 occorreva, in virtù del richiamo all'art. 2932 c.c., un'ulteriore motivazione sul punto -diversa dall'affermazione dell'inesistenza, in capo a “del diritto in virtù del quale ha esperito la presente Pt_1 azione surrogatoria” -, non essendosi in presenza di una domanda differente da quella proposta ai sensi dell'art. 2900 c.c., ma della mera esplicitazione dell'oggetto del “diritto” che avrebbe voluto Pt_1
esercitare in luogo di . Sì che non serve chiarire -e si dice solo per completezza CP_1 dell'esposizione- che neppure una pretesa autonomamente fondata sull'art. 2932 c.c. avrebbe potuto essere accolta, considerato che la disposizione normativa presuppone l'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto, mentre il vincolo che lega a (ora è solo quello Pt_1 CP_1 Pt_3 nascente dalla fideiussione prestata, che impegna l'odierna parte appellante a garantire all'istituto mutuante l'obbligazione -contratta da di rimborso della somma mutuata. Pt_4
Tanto basta per respingere l'appello, poiché tutte le altre questioni sono state dichiaratamente riproposte e sviluppate sul presupposto della nullità della sentenza impugnata ed in vista di una nuova decisione sulle domande formulate nel giudizio di primo grado, mentre quello che costituisce il nucleo centrale della decisione del Tribunale di VA -cioè l'inesistenza di un credito nei confronti di CP_1
pagina 14 di 17 e l'iter motivazionale che lo sorregge non sono stati sottoposti ad alcuna critica CP_4 specifica e ragionata nei termini di cui all'art. 342 c.p.c.
Non serve quindi in questa sede ripercorrere le argomentazioni svolte da l. in relazione alla CP_5 fondatezza della pretesa di sostituirsi, in quanto fideiussore, alla banca garantita nell'esercizio del diritto di ottenere l'assegnazione del bene ipotecato dal debitore principale2 ed all'infondatezza delle eccezioni proposte dalle parti convenute (si vedano, in particolare, nell'atto di appello, le pagine 18 e
193 ed il paragrafo intitolato “ulteriori ragioni di merito”), giacché l'invocato effetto devolutivo dell'appello opera entro i limiti dei motivi di impugnazione, sì che, escluso che la sentenza sia nulla, viene a cadere la pretesa di una nuova pronuncia nel merito sulle domande proposte nel giudizio di primo grado.
Al rigetto dell'appello e quindi della domanda di trasferimento della proprietà immobiliare segue la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che avrebbe dovuto essere disposta dal
Tribunale di VA d'ufficio, ai sensi dell'art. 2668 c.c.
Sul punto, è sufficiente rinviare al condiviso insegnamento del giudice di legittimità, richiamato anche dalla difesa del , che ha chiarito che “ai sensi dell'art. 2668 c.c., comma 2, la cancellazione Parte_4
della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art.
2668 cod. civ.)” (Cass., 22 agosto 2017, n. 20269).
Resta da esaminare la richiesta di di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive Pt_5 contenute a pagina 33 dell'atto di appello, ribadite in comparsa conclusionale alle pagine 47 e 48.
Reputa la Corte che la stessa non meriti accoglimento, giacché le illazioni svolte con riferimento all'acquisto del complesso immobiliare, aggiudicato a all'esito della procedura competitiva Pt_5
disposta dal giudice delegato del , seppure palesemente finalizzate a destare sospetti Parte_4
sulla linearità della gestione del , trovano una loro giustificazione nella tesi Parte_4
difensiva di secondo la quale il bene ipotecato avrebbe potuto essere esitato a condizioni migliori Pt_1
e, per la loro genericità, sono sostanzialmente innocue. Quanto all'affermazione -indimostrata- secondo la quale gli “esponenti” di sarebbero indagati per i reati di turbativa d'asta e rivelazione di Pt_5 segreti d'ufficio, nell'atto è precisato che l'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe conseguenza della denuncia sporta dalla medesima dunque, per il magistrato inquirente un atto dovuto, in Pt_1
quanto tale di per sé non lesivo della reputazione della persona sottoposta ad indagini.
Conseguentemente, sebbene sia evidente anche in questo caso che la circostanza è riferita unicamente per mettere in dubbio la trasparenza della gestione della procedura fallimentare da parte del curatore, ed
è priva di qualsiasi utilità rispetto all'oggetto del contendere, l'espressione non appare in sè particolarmente offensiva né tale da far ritenere violato il limite della continenza.
in considerazione del carattere abusivo del gravame merita, invece, di essere condannata, ai Parte_1 sensi dell'art. 96, c.p.c., al pagamento a favore di tutte le parti di una somma equitativamente determinata a titolo risarcitorio. Infatti, a fronte del chiarissimo tenore letterale dell'art. 2900 c.c., che, senza alcuna ambiguità, legittima all'esercizio dell'azione unicamente il “creditore” nei confronti del suo “debitore”, che è debitrice di in virtù della fideiussione prestata e non ha eseguito Pt_1 Pt_3
alcun pagamento a favore del creditore, ha continuato a sostenere tesi radicalmente infondate e, in mancanza di serie ragioni di critica nei confronti della sentenza di primo grado, motivata in modo particolarmente completo e puntuale, ne ha dato una lettura distorta ed in contrasto con la logica, prima ancora che con principi giurisprudenziali pacifici. Palese, quindi, è il carattere pretestuoso del gravame e l'uso disfunzionale dello strumento processuale. Di conseguenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento a favore delle controparti di una somma che, in conformità con i criteri equitativi rielaborati dalle Tabelle del Tribunale di Milano – 2024 (secondo le quali “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”), tenuto conto del valore della controversia, della pluralità di parti, della durata (inferiore all'anno) del giudizio, può essere liquidata in misura pari a circa la metà di quanto spettante agli appellati per le spese di lite;
oltre €2.500 a favore della cassa delle ammende.
pagina 16 di 17 Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, viste le note spese depositate e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 2.001.000 a 4.000.000 euro), dell'attività difensiva svolta, della pluralità di parti.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di Parte_1
VA, pubblicata il 2 novembre 2023;
2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 12 settembre 2019 (registro generale n. 16304, registro particolare n. 11210);
3. visto l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condanna a pagare a ciascuna delle parti Parte_1 appellate €10.000 ed a versare alla cassa delle ammende €2.500;
4. condanna a rifondere alle parti appellate le spese del grado che liquida, per ciascuna, Parte_1 in €30.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2024
La presidente est.
Francesca Maria Mammone
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Secondo “l'unico mezzo idoneo e doveroso per la Banca per la salvaguardia dei diritti e gli
Pt_1 interessi, propri e del fideiussore” dovrebbe ravvisarsi nella “presentazione di istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. in favore di la quale, con il trasferimento dell'immobile avrebbe provveduto
Pt_1 all'integrale pagamento del corrispettivo. In tale prospettiva giuridica si era rilevato, nel corso del giudizio di primo grado, che la Banca era creditrice nei confronti della della somma da
Pt_1 corrispondersi al momento dell'acquisto dell'immobile e che a sua volta, era creditrice nei
Pt_1 confronti della Banca dell'obbligazione di ottenere l'immobile” (così atto di appello, pag. 25). 3“la Società esponente, dopo aver rappresentato, nel paragrafo II.1 che segue, il motivo di appello che impone la riforma della Sentenza, reputa opportuno riproporre anche in questa sede, al paragrafo II.2 che segue, le principali ragioni (già svolte nel giudizio di prime, cure) di diritto che impongono, da un lato, l'accoglimento delle domande proposte da e, dall'altro lato, l'integrale rigetto delle
Pt_1 domande formulate dalle convenute e dalla terza intervenuta: ciò anche in ragione dell'integrale devoluzione all'Ecc.ma Corte di Appello dell'intera materia controversa” pagina 15 di 17