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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5841/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia De Filippo Parte_1 RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Oliva RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.22, ritualmente notificato, l'istante esponeva di esser stato beneficiario di reddito di cittadinanza con decorrenza dal gennaio 2019; che con comunicazione del CP_ 21.10.22 l' chiedeva la restituzione di €. 8.835,81 percepiti indebitamente a titolo di rdc dal gennaio 2020 al giugno 2021 per difetto del requisito di residenza almeno decennale alla data del
13.12.2019 (data domanda amministrativa); che, sebbene la residenza anagrafica in Italia sia stata registrata solo a decorrere dal 2011, era di fatto residente in Italia già nel 2009, avendo stipulato CP_ regolari contratti di lavoro a far data dal 1.4.19, come risultante dall'estratto contributivo Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione del reddito di cittadinanza e per l'effetto annullare il provvedimento di revoca e conseguente indebito pari alla somma di €. 8.835,51; spese vinte.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso stante la mancanza del requisito CP_1 della residenza per usufruire del beneficio de quo. Chiedeva, inoltre, in via istruttoria, ex art. 213 cpc, di richiedere informazioni al competente Comune in ordine alle risultanze sulla residenza nel periodo decennale antecedente alla data della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza e/o in ordine alle verifiche effettuate circa la posizione anagrafica del ricorrente. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Ai sensi dell'art. 1 del DL n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indica i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)” Orbene, a fronte di tale dato normativo, con svariate circolari (cfr. ex multis circolare del 14 aprile 2020 n. 3803), il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Nella Circolare summenzionata si legge infatti:” ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…”“I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuatività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro.
I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.” L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce, quindi, “una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.” Si tratta di elementi di riscontro oggettivi ed univoci che attestano la regolare presenza sul territorio, quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o CP_1 un contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, etc. (Cfr. Si veda nello stesso senso
Sent. RG. N. 2818/2022 del 19.4.23, Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro).
Ciò posto, l' nella propria memoria si è limitato a rappresentare che è compito del Comune di CP_1 ultima residenza svolgere la verifica del requisito della residenza per accedere al beneficio in questione, senza minimamente contestare la presenza effettiva del ricorrente sul territorio per come dedotta in ricorso e documentata a mezzo di estratto contributivo. In altri termini, l' ha solo CP_1 contestato la sussistenza del requisito decennale di residenza anagrafica.
Orbene, nel caso di specie, reputa il giudicante che dai documenti agli atti del giudizio emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale dell'odierno ricorrente, da oltre 10 anni prima della data di presentazione della domanda amministrativa del 13.12.2019.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti che il ricorrente:
- ha ottenuto in data 7.9.2009 il passaporto rilasciato dalla Rappresentanza in Italia dello Stato (Marocco) (vedasi doc.8 “Sportello Unico Immigrazione”, nel riepilogo dei dati identificativi del ricorrente nella qualità di prestatore di lavoro);
- dall'1.4.2009 al 30.10.2010 ha lavorato come collaboratore familiare per 36 settimane, come CP_ evincibile dall'estratto contributivo in atti (circostanza giammai contestata dall' ) e CP_1 successivamente stipula ulteriori rapporti di lavoro subordinato presso altri datori come risultanti dal medesimo estratto contributivo;
- in data 12.5.2010 ottiene l'assegnazione del Codice Fiscale e permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- registra poi formalmente la propria residenza anagrafica in data 4.7.2011 (cfr. certificato storico di residenza in prod. ric.).
Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere accolto il ricorso dell'odierno ricorrente non essendo stata minimamente contestata la circostanza dedotta e documentata -a mezzo di estratto contributivo- della effettiva presenza dell'istante nel territorio italiano già a decorrere dal 1.4.2009, avendo sin da allora lavorato regolarmente in Italia. Deve perciò ritenersi che il ricorrente abbia diritto a percepire il reddito di cittadinanza come da istanza amministrativa del 13.12.19, con CP_ conseguente illegittimità dell'istanza di restituzione avanzata da Per completezza, si osserva che oggetto dell'odierno giudizio è il solo indebito afferente alla domanda amministrativa del 2019 e non anche quello dedotto in memoria dall' e relativo ad CP_1 una successiva domanda del 2021, giammai dedotta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e compensate della metà tenuto conto della controvertibilità e natura interpretativa delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di indebito impugnato, afferente alla domanda amministrativa del 2019, e parte istante non tenuta alla restituzione della somma di € 8.835,81 ivi indicata;
CP_ condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, si liquidano nel residuo in € 1.348,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Nola, li 14.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma