CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 853/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Sinatra
- appellanti -
CONTRO
, con sede in Roma, c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Pampinella;
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
domandava al Tribunale di Trapani, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la Controparte_2
revocazione dell'atto di cessione di contratto preliminare (da a Controparte_3
) e del contestuale trasferimento immobiliare, dal promittente venditore Parte_2
al cessionario del contratto preliminare e nuovo promissario acquirente Parte_1
, relativi all'unità immobiliare sita in Trapani, Corso Italia n. 25, in catasto Parte_2 fabbricati al foglio 303, particella 1045, subalterno 35 (compravendita del 07.12.2015, Notaio
di Trapani, rep. n. 187, racc. n.130). Persona_1
I convenuti e rimanevano contumaci. Parte_1 Parte_2
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 345 del 20 maggio 2020, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido alle spese di lite.
I soccombenti hanno interposto appello.
, subentrata per legge a si è Controparte_1 Controparte_2
costituita e ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 24 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
Gli appellanti hanno esposto che, anteriormente alla stipula dell'accordo di
“cessione di contratto preliminare e compravendita”, trascritto in Trapani il giorno
11/12/2015, era già stato promosso il procedimento di esecuzione immobiliare n.
123/2013 R.G.E. Trib. Trapani all'esito del quale il bene in contestazione era stato trasferito nell'anno 2017 a un terzo aggiudicatario.
Hanno pertanto dedotto la non prospettabilità, neppure in astratto, del pregiudizio asserito dall'attrice in revocatoria.
La censura è fondata.
Per supportare l'impugnazione gli appellanti hanno prodotto una visura ipotecaria dalla quale risulta che il bene oggetto della domanda revocatoria, già con decreto del 16/11/2017, trascritto nei pubblici registri in data 12/12/2017 ai nn.
22343/17063, cioè prima dell'avvio dell'iniziativa giudiziaria di CP_2 CP_2
era stato trasferito al terzo creditore procedente.
[...]
La produzione documentale – che non soggiace al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. giacché finalizzata a dimostrare il difetto di interesse ad agire in revocatoria, vale a dire la carenza di una condizione dell'azione (cfr. ex plurimis, Cass. 6684/2019) – conforta la critica degli appellanti. L'aggiudicazione dell'immobile a terzi in epoca pag. 2/4 anteriore all'instaurazione del processo, infatti, escludeva ed esclude ogni interesse del creditore all'esperimento dell'azione revocatoria, non sussistendo ab origine la possibilità di recuperare il bene alla garanzia patrimoniale generica della creditrice oggi appellata.
Del pari insussistente, per le medesime ragioni appena esposte, deve ritenersi, salvo per la condanna alle spese, l'interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza di primo grado, inidonea a incidere sulla loro situazione economica e patrimoniale.
In riforma della sentenza appellata, deve dunque dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e pronunciarsi la condanna di
[...]
a rifondere a e le spese di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 appello, da liquidarsi, con riguardo al valore dell'effettiva materia del contendere, nella complessiva somma di euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
in accoglimento dell'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Palermo n. 220 del 16.01.2020, e in riforma integrale dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda proposta da
Controparte_2
condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 le spese di appello, che liquida in complessivi euro 1.458,00, Parte_2 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 853/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Sinatra
- appellanti -
CONTRO
, con sede in Roma, c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Pampinella;
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
domandava al Tribunale di Trapani, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la Controparte_2
revocazione dell'atto di cessione di contratto preliminare (da a Controparte_3
) e del contestuale trasferimento immobiliare, dal promittente venditore Parte_2
al cessionario del contratto preliminare e nuovo promissario acquirente Parte_1
, relativi all'unità immobiliare sita in Trapani, Corso Italia n. 25, in catasto Parte_2 fabbricati al foglio 303, particella 1045, subalterno 35 (compravendita del 07.12.2015, Notaio
di Trapani, rep. n. 187, racc. n.130). Persona_1
I convenuti e rimanevano contumaci. Parte_1 Parte_2
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 345 del 20 maggio 2020, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido alle spese di lite.
I soccombenti hanno interposto appello.
, subentrata per legge a si è Controparte_1 Controparte_2
costituita e ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 24 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
Gli appellanti hanno esposto che, anteriormente alla stipula dell'accordo di
“cessione di contratto preliminare e compravendita”, trascritto in Trapani il giorno
11/12/2015, era già stato promosso il procedimento di esecuzione immobiliare n.
123/2013 R.G.E. Trib. Trapani all'esito del quale il bene in contestazione era stato trasferito nell'anno 2017 a un terzo aggiudicatario.
Hanno pertanto dedotto la non prospettabilità, neppure in astratto, del pregiudizio asserito dall'attrice in revocatoria.
La censura è fondata.
Per supportare l'impugnazione gli appellanti hanno prodotto una visura ipotecaria dalla quale risulta che il bene oggetto della domanda revocatoria, già con decreto del 16/11/2017, trascritto nei pubblici registri in data 12/12/2017 ai nn.
22343/17063, cioè prima dell'avvio dell'iniziativa giudiziaria di CP_2 CP_2
era stato trasferito al terzo creditore procedente.
[...]
La produzione documentale – che non soggiace al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. giacché finalizzata a dimostrare il difetto di interesse ad agire in revocatoria, vale a dire la carenza di una condizione dell'azione (cfr. ex plurimis, Cass. 6684/2019) – conforta la critica degli appellanti. L'aggiudicazione dell'immobile a terzi in epoca pag. 2/4 anteriore all'instaurazione del processo, infatti, escludeva ed esclude ogni interesse del creditore all'esperimento dell'azione revocatoria, non sussistendo ab origine la possibilità di recuperare il bene alla garanzia patrimoniale generica della creditrice oggi appellata.
Del pari insussistente, per le medesime ragioni appena esposte, deve ritenersi, salvo per la condanna alle spese, l'interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza di primo grado, inidonea a incidere sulla loro situazione economica e patrimoniale.
In riforma della sentenza appellata, deve dunque dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e pronunciarsi la condanna di
[...]
a rifondere a e le spese di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 appello, da liquidarsi, con riguardo al valore dell'effettiva materia del contendere, nella complessiva somma di euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
in accoglimento dell'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Palermo n. 220 del 16.01.2020, e in riforma integrale dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda proposta da
Controparte_2
condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 le spese di appello, che liquida in complessivi euro 1.458,00, Parte_2 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/4 pag. 4/4