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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS RI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2706/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009128251000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.10.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29820230009128251000, notificata in data 12.05.2023 tramite PEC, avente ad oggetto la somma di € 182,19, asseritamente dovuta per mancato pagamento bollo auto 2020, eccependo la illegittimità della pretesa non essendo stata preceduta dal preventivo avviso di accertamento.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva AdER eccependo la regolarità della notifica e la carenza di legittimazione per le questioni di merito .
In data 3.10.2025 parte ricorrente depositava memoria illustrativa
Rigettata la istanza di sospensione, alla udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice in merito alla eccezione di parte ricorrente circa la illegittimità della cartella emessa per mancato pagamento bollo auto 2020 senza la notifica del prodromico avviso, si osserva che, a prescindere dalla circostanza che parte ricorrente non ha prodotto la cartella opposta, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Sicilia- è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del
Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
Le ulteriori precisazioni ed integrazioni del ricorso, avvenute con una memoria depositata in data 3.10,2025, appaiono inammissibili in quanto tardive, sia perché la memoria non può ritenersi “illustrativa” quanto piuttosto con la proposizione di motivi aggiunti (nuovi richiami normativi- Deposito sentenze) che in ogni caso andava notificata a controparte.
Ritenuto quindi che la cartella è stata tempestivamente notificata, che parte ricorrente non ha contestato il mancato pagamento della tassa auto 2020, va rigettato il ricorso in quanto infondato.
Le spese vanno compensate in considerazione dell'esiguo importo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Compensa le spese.
Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS RI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2706/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009128251000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.10.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29820230009128251000, notificata in data 12.05.2023 tramite PEC, avente ad oggetto la somma di € 182,19, asseritamente dovuta per mancato pagamento bollo auto 2020, eccependo la illegittimità della pretesa non essendo stata preceduta dal preventivo avviso di accertamento.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva AdER eccependo la regolarità della notifica e la carenza di legittimazione per le questioni di merito .
In data 3.10.2025 parte ricorrente depositava memoria illustrativa
Rigettata la istanza di sospensione, alla udienza del 20.10.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice in merito alla eccezione di parte ricorrente circa la illegittimità della cartella emessa per mancato pagamento bollo auto 2020 senza la notifica del prodromico avviso, si osserva che, a prescindere dalla circostanza che parte ricorrente non ha prodotto la cartella opposta, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Sicilia- è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del
Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
Le ulteriori precisazioni ed integrazioni del ricorso, avvenute con una memoria depositata in data 3.10,2025, appaiono inammissibili in quanto tardive, sia perché la memoria non può ritenersi “illustrativa” quanto piuttosto con la proposizione di motivi aggiunti (nuovi richiami normativi- Deposito sentenze) che in ogni caso andava notificata a controparte.
Ritenuto quindi che la cartella è stata tempestivamente notificata, che parte ricorrente non ha contestato il mancato pagamento della tassa auto 2020, va rigettato il ricorso in quanto infondato.
Le spese vanno compensate in considerazione dell'esiguo importo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Compensa le spese.
Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi