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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/08/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12926/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12926/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RANDO GIULIA e dell'avv. RANDO C.F._2
FRANCESCO; elettivamente domiciliato in VIA MEDAGLIE D'ORO, 6 74121 TARANTO, presso il difensore avv. RANDO GIULIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO _1 C.F._3
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in VIA A. GALLI 4 BOLOGNA presso il difensore avv.
GIAMPAOLO SEBASTIANO
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARULLO ALBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA, 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARULLO ALBERTO
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale di Bologna ritenere fondata la domanda attrice e, per l'effetto, ritenere i convenuti corresponsabili degli eventi che hanno provocato i danni tutti e, in adempimento del credito ereditario vantato da e , e degli esborsi personalmente sostenuti, pari Parte_1 Parte_2 ad €. 500,00=, condannarli, solidalmente, alla corresponsione, in favore degli attori della somma di €.
92.030,68= per i motivi di cui in narrativa, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal dì di ogni singolo pagamento effettuato dal Persona_1
e/o dagli odierni attori e, sul tutto, gli interessi legali.
In subordine, Voglia l'On.le Tribunale adito condannare al pagamento della somma di _1
€. 36.812,72=, corrispondente al 40% (v,. infra punto sub 6 pag. 47 della relazione conclusiva del
CTU) del totale innanzi indicato, quale Progettista ed ulteriori €. 36.812,72= corrispondente al 40% del totale, quale Direttore dei Lavori, per complessivi €. 73.625,44= e la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del residuo 20%, pari ad
[...]
€. 18.405,24=, oltre rivalutazione monetaria dal dì di ogni singolo pagamento effettuato dal
[...]
e/o dagli odierni attori e, sul tutto, gli interessi legali, sino al saldo. Per_1
Con condanna, altresì, dei convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Parte convenuta chiede e conclude: _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-in via principale nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto;
-in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, anche parziale, con conseguente condanna del convenuto in suo favore al pagamento a titolo di risarcimento, ridurre l'entità del risarcimento in ragione del minore grado di responsabilità dedotto e/o che risulterà provata in corso di causa, ovvero, secondo giustizia e/o equità;
-in via riconvenzionale, previa declaratoria che l'Ing. ha diritto al compenso da costui _1 maturato per lo svolto incarico di progettista e direttore dei lavori eseguiti su incarico di
[...]
proprietario dell'immobile sito in Bologna alla Via indipendenza n. 36, condannare i sig.ri Per_1
e , eredi di , al pagamento a titolo di compenso Parte_1 Parte_2 Persona_1 professionale a favore dell'Ing. della somma di € 29.618,80 o di quella diversa somma, _1 maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e/o determinata anche in via di giustizia e di equità. 2 Con riserve istruttorie illimitate.
Vinte le spese di lite.”
Parte convenuta chiede e conclude: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel Merito:
1. Previo accertamento della responsabilità in via esclusiva del Progettista - Progettista delle strutture - Direttore dei Lavori, Ing. rigettare la domanda attorea proposta nei _1 confronti della ditta 2. In via subordinata, limitare la condanna della CP_3 Controparte_3 al pagamento della somma di euro 18.405,24, corrispondente al 20% del Controparte_3 totale indicato in atto di citazione, conseguentemente respingendo ogni avversaria richiesta di risarcimento di somme maggiori. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori ed in qualità di Parte_1 Parte_2
[.. eredi del figlio , convenivano avanti all'intestato Tribunale e la società Persona_1 _1
, per sentirli condannare, in via solidale tra loro, previo accertamento delle Controparte_4 rispettive responsabilità il primo quale progettista e direttore di Lavori, la seconda quale appaltatrice, al risarcimento del danno subiti quantificati in € 92.030,68 o nella diversa somma accertata di giustizia nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bologna alla Via Indipendenza n. 36, secondo piano, pervenuto agli odierni attori in virtù di testamento olografo pubblicato con atto per
Notaio Avv. Luca Lorenzo in Bologna, rep. gen. N. 25215 racc. 15317 registrato in Bologna in data
25/07/2019 al n. 7666 1T e trascritto in Taranto in data 25/07/2019 ai nn. 19770/13929.
Rappresentavano, in particolare, che nel marzo del 2016 avviava le pratiche edilizie per Persona_1 la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed interne sull'unità immobiliare citata, affidando l'incarico di Progettista, Progettista delle strutture e Direttore dei Lavori al convenuto e l'esecuzione dei lavori all'impresa appaltatrice _1 Controparte_3
Riferivano che poco dopo l'avvio dei lavori di demolizione avvenuto in data 29 marzo 2016 e l'intervento sul cantiere in data 4 aprile 2016 del direttore lavori che constatava il regolare avanzamento dei lavori, si verificavano, con un crescente peggioramento, danneggiamenti sia ad altre
3 unità immobiliari circostanti sia al porticato condominiale tanto da determinare verso la metà di maggio l'intervento dei Vigili del Fuoco che imponevano, a spese del condominio, l'adozione di misure di messa in sicurezza dello stabile.
Lamentavano, dunque, che dall'emersione delle prime criticità a inizio aprile 2016, il direttore dei lavori si sarebbe presentato sul cantiere per le verifiche necessarie solo a inizio maggio 2016, essendo, peraltro pacificamente all'estero per motivi personali dal 7 al 19 aprile 2016.
Inoltre, a seguito di ulteriori dissesti e peggioramento dei fenomeni fessurativi a svariate unità immobiliari dell'edificio tra il 24 maggio e il 27 giugno 2016, i proprietari degli appartamenti interessati, allarmati, si determinavano a proporre innanzi il Tribunale di Bologna ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a verificare lo stato dei luoghi, l'accertamento dei danni riportati dai ricorrenti, la causa degli stessi, le opere necessarie e le spese occorrenti per l'eliminazione dei danni.
Deducevano, quindi, che in ragione delle risultanze emerse all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, che attribuiva eziologicamente i danni ad errori progettuali ed esecutivi commessi rispettivamente dal progettista e dall'impresa appaltatrice nonché a lacune nella direzione lavori, il committente si sarebbe visto costretto a sostenere significati esborsi sia per il risarcimento dei danni cagionati agli altri proprietari sia per il rimborso delle spese anticipate dal per la messa in Parte_3 sicurezza del porticato e dai condomini per la procedura di ATP nonché per l'acquisto dei materiali e per l'esecuzione degli interventi di manodopera non preventivati, per un totale complessivo di €
91.530,68.
Ritenendo, in base alle risultanze dell'ATP, solidamente responsabili nella causazione dei danni lamentanti il progettista nonché direttore dei lavori, e l'impresa appaltatrice, gli attori _1 chiedevano condannarsi i medesimi al relativo risarcimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto il quale contestava la ricostruzione dei _1 fatti ex adverso proposta e chiedeva il rigetto delle relative domande, in subordine la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione del minor grado di responsabilità accertato, avanzando a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di € 29.618,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, a titolo di corrispettivo non versato per il lavoro svolto in qualità di progettista e direttore dei lavori.
Nello specifico deduceva che i danni verificatisi in occasione della ristrutturazione dell'appartamento del non fossero a lui imputabili, in quanto l'iniziativa di avviare le opere strutturali era stata Per_1 assunta in piena e assoluta autonomia dalla committenza e dall'impresa, consapevoli dell'assenza del
D.L. dal cantiere dal 7 al 19 aprile 2016.
4 Argomentava, poi, che l'impresa avrebbe disatteso le direttive impartite dal D.L. prima di assentarsi dal cantiere ed eseguito interventi in deroga al progetto originario col concorso colposo del committente.
Contestava, inoltre, la domanda attorea anche con riguardo al quantum del risarcimento richiesto, assumendo che il avrebbe corrisposto somme di denaro in eccedenza rispetto ai danni Per_1 effettivamente a lui imputabili in qualità di proprietario, in quanto mosso dalla premura di ultimare i Parte lavori e avviare l'attività di cui l'immobile era destinato.
All'udienza del 10.2.2022 il Giudice fissava nuova prima udienza, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in favore della convenuta non essendo stato Controparte_3 rispettato il termine a comparire.
Si costituiva, quindi, anche la convenuta contestando quanto dedotto sia Controparte_3 dagli attori che dall'altra parte convenuta e sostenendo l'estraneità del proprio operato nella causazione dei danni. Sosteneva, in particolare, l'impresa convenuta di essersi attenuta alle indicazioni del D.L. il quale, informato tempestivamente dell'apertura di fessurazioni nelle proprietà limitrofe, imponeva comunque all'impresa l'esecuzione del progetto, ribadendo le istruzioni già fornite e non manifestando alcun dissenso alla prosecuzione dei lavori. Riconosceva che, nel periodo in cui il D.L. si era assentato dal cantiere, si rendeva necessario apportare modifiche sostanziali in fase di montaggio alle strutture in acciaio al fine di potere realizzare la cerchiatura nel rispetto di quanto effettivamente riscontrato in loco, ma che tale intervento era comunque eseguito con l'approvazione del D.L.
Chiedeva, quindi, in via principale, che fosse accertata l'esclusiva responsabilità del progettista nonché direttore dei lavori nella causazione degli eventi dannosi e in subordine il riconoscimento della propria responsabilità nei limiti del 20%.
La causa era istruita con l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam (R.G.
11848/2016) e mediante assunzione di prove orali.
Infine all'udienza del 15/05/2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
1) Sui fatti di causa
I fatti per cui è causa si inscrivono nell'ambito dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Via Indipendenza n. 36, instaurati pacificamente dall'allora committente (nella cui posizione sono subentrati gli odierni attori in qualità di eredi- Persona_1 vedi anche testamento olografo di pubblicato in data 4 luglio 2019 di cui al doc.to 1 di Persona_1 parte attrice) con progettista e direttore lavori, e con la _1 Controparte_3 quale impresa appaltatrice.
5 È pacifico che in conseguenza dell'avvio dei lavori all'interno dell'appartamento di proprietà , si Per_1 siano verificati, a più riprese, significativi danni sia alle unità immobiliari adiacenti sia al porticato condominiale, tanto da richiedere l'intervento dei VV.FF., che imponevano l'adozione di misure per la messa in sicurezza dello stabile, con conseguenti ingenti danni corrisposti dagli attori.
È controverso, invece, in capo a chi debba essere ascritta la responsabilità per tali danni. A tal proposito, infatti, parte attrice ritiene solidalmente responsabili in qualità di progettista e _1 direttore lavori e la quale impresa appaltatrice. Controparte_5
Il convenuto sostiene che la responsabilità vada imputata all'impresa che non si è attenuta alle _1 prescrizioni dallo stesso impartite e alla committenza che ha concorso nella determinazione del danno.
Infine, l'impresa appaltatrice ritiene responsabile il per aver commesso errori in fase progettuale _1
e aver omesso la dovuta sorveglianza in fase di esecuzione delle opere.
2) L'accertamento tecnico preventivo.
Il CTU nominato in sede di ATP ha dato sostanziale riscontro in ordine ai danni derivanti dai lavori in contestazione.
Il tecnico incaricato ha rilevato la sussistenza di danneggiamenti (di varia tipologia, entità ed estensione) negli appartamenti di proprietà “Soprani” (piano ammezzato, al di sotto dell'appartamento oggetto di lavori), “Merzagora” (piano secondo, al di sopra dell'appartamento oggetto di Per_1 Per_1 lavori), (piano secondo, al di sopra dell'appartamento oggetto di lavori), Per_2 Per_1
“Appartamento (piano terzo, due piani al di sopra dell'appartamento oggetto di lavori). Per_3 Per_1
Secondo quanto ricostruito dal CTU le prime fessurazioni si sarebbero manifestate già il 5 aprile, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori avvenuto pacificamente il 29 marzo 2016 con l'avvio delle prime demolizioni all'interno della proprietà (si veda formale ricostruzione a firma dello stesso Per_1 _1 di cui all'allegato 1 dell'acquisita relazione peritale), altre segnalazioni di nuovi danni e progressivi aggravamenti sullo stabile e sulle altre proprietà esclusive sono proseguite dal 14 aprile fino al 27 giugno 2016, data in cui il processo di dissesti anche a seguito di alcuni lavori di messa in sicurezza si
è fermato (per la cronistoria degli eventi si rimanda alle pagg. 9 e ss. della relazione peritale).
Per la descrizione nel dettaglio degli ingenti danni riscontrati nelle richiamate proprietà esclusive si rimanda alle pagg. 14-24 dell'acquisita relazione peritale depositata in sede di ATP.
Il tecnico incaricato ha ritenuto di poter suddividere i danni riscontrati in due gruppi:
• Danni nei paramenti murari in allineamento (sopra e sotto) con la realizzazione del portale in acciaio ed apertura nicchia nell'appartamento “Feola” e relative fessurazioni sui solai che sopra di essi vanno a poggiare.
6 • Danni nel solaio (con distacco di pignatte) che divide la proprietà dalla sottostante proprietà Per_1
Pt_5
Per quanto riguarda i primi, ha ritenuto che gli stessi siano riconducibili a) All'“abbassamento” dell'architrave (di lunghezza quasi doppia rispetto a quanto originariamente progettato) che costituisce il portale in acciaio realizzato nell'appartamento “Feola” (questo abbassamento può poi essere ricondotto in egual misura sia alle caratteristiche meccaniche dell'architrave stesso così come ad una non ottimale “messa in forza” del medesimo), b) all'“abbassamento” di tutta la porzione di paramento murario interessata dall'apertura del portale realizzato nell'appartamento “ ” a Per_1 seguito dei danneggiamenti di cui all'architrave presente nella proprietà “ . Si rammenta qui Pt_5 come, architrave nella proprietà portale realizzato nella proprietà e danneggiamenti Pt_5 Per_1 nei paramenti murari della proprietà siano tutti allineati l'uno sopra all'altro, Controparte_6 così come illustrato nella immagine riportata nella sezione 5.1.2. c) All'apertura della nicchia nella proprietà con conseguente danneggiamento al relativo architrave ed abbassamento della Per_1 porzione di muratura ad essa soprastante (per il dettaglio si rimanda alle pagg . 25 e ss. della relazione peritale)
Per quanto riguarda i danni nel solaio (con distacco di pignatte), che divide la proprietà da quella Per_1
rileva il CTU che essi hanno coinvolto la integrità strutturale del medesimo, non limitandosi a Pt_5 crepe ma comportando anche l'apparente disconnessione fra le pignatte che lo costituiscono.
Osserva il tecnico incaricato che “Il fatto che tali disconnessioni siano state rilevate principalmente nella giornata del 4 Maggio 2016 e quindi qualche settimana dopo la realizzazione del portale in acciaio, fa ragionevolmente supporre che tali disconnessioni (pur se predisposte dagli abbassamenti indotti nella parete su cui scarica il solaio stessi dalla rottura dell'architrave nella finestra della proprietà prospiciente il portico che dà su via Indipendenza) siano da ascriversi anche: Pt_5
• agli elevati carichi posti al di sopra del solaio con la realizzazione delle nuove pareti nella proprietà
. Per_1
• alle modalità operative con cui si portavano avanti i lavori nella proprietà (demolizione Per_1 porzione superiore del solaio tra piano primo e secondo) che, ragionevolmente possono aver ulteriormente favorito la disconnessione fra una pignatta e quelle adiacenti”(per il dettaglio tecnico si rimanda anche in questo caso alle pagg. 28 e ss. dell'acquisita relazione peritale).
Il CTU ha, dunque, concluso in punto ad imputabilità dei suddetti danni (nello specifico si rimanda al punto 7 della relazione peritale, pagg. 41 e ss.) che “la responsabilità tecnica dei danneggiamenti di cui al solaio che divide le proprietà e può essere ascritta al progettista (per il mancato Pt_5 Per_1 sviluppo di specifico progetto per tramezzature con carico lineare superiore ai 500 Kg/ml), alla
7 Direzione Lavori ed alla Impesa appaltatrice (per le modalità operative di demolizione porzione superiore del solaio).
La responsabilità tecnica di tutti gli altri danneggiamenti può essere ascritta alla Direzione dei Lavori
(per non aver dato ordini precisi su come eseguire il progetto con verifica dello stato delle opere prima di eseguire la demolizione e non aver avuto direzione e controllo sull'operato della impresa appaltatrice) ed alla impresa appaltatrice (per le modalità con cui ha operato)”.
3) Sulla responsabilità del progettista e direttore dei lavori e sulla domanda riconvenzionale avanzata da _1
È anzitutto pacifico che il convenuto abbia svolto nell'ambito dei lavori in contestazione _1
l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori.
Si verte, quindi, nell'ambito del contratto d'opera professionale quale disciplinato dagli artt. 2230 e ss. con tutto ciò che ne consegue in particolare in ordine alla ripartizione del relativo onere probatorio, incombendo sul professionista l'onere di provare di avere eseguito la prestazione dovuta con la diligenza qualificata ex art. 1176 comma II c.c. richiesta dalla tipologia dell'incarico conferito.
Il progettista è colui che definisce preliminarmente gli elementi che devono essere poi realizzati nell'opera. Tale figura professionale si occupa dello studio, dell'elaborazione, della sintesi del progetto, traducendo tutto in uno strumento di carattere unitario.
In questa veste il progettista deve garantire l'idoneità qualitativa dell'opera commissionatagli, che va eseguita con diligenza e competenza, esente da difetti costruttivi e conforme alle norme di legge ed ai regolamenti urbanistici.
Tale principio è stato ribadito con l'Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880 a mezzo della quale la
Cassazione ha statuito che “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente. Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia
8 in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo
1460 del Cc, oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1453 del cc e domandare le conseguenti restituzioni” (vedi in tal senso
Cass., Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880, vedi anche Cass. sent. n. 11728 del 2002; n. 5928 del
2002; n. 6812 del 1998).
In questo senso, poiché l'obbligazione del professionista consiste nel redigere un progetto destinato all'esecuzione e, pertanto, realizzabile, il committente – in base al principio inadimplenti non est adimplendum – ha diritto di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un'opera irrealizzabile atteso che l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzabilità.
La Corte di Cassazione, ha specificato chiaramente che obbligo di diligenza dell'ingegnere progettista è ancora più rigoroso, essendo tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (vedi in tal senso Cass. sentenza del
19 maggio 2020 n. 9189).
Si afferma poi che “il progettista-direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”.
Secondo consolidata giurisprudenza, “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare
e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (vedi tra le ultime Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024).
9 Si afferma, altresì, che, nello specifico, il direttore dei lavori abbia l'obbligo di controllare che l'esecuzione dell'opera sia conforme al progetto e alle regole dell'arte, anche qualora non vi sia una specifica richiesta da parte del committente. In particolare, il Direttore dei lavori ha uno specifico dovere di vigilanza dovendo monitorare l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi, intervenendo tempestivamente qualora si presentino difetti costruttivi o carenze tecniche. Questo obbligo non si esaurisce con l'ultimazione dell'opera, ma permane per tutta la durata del progetto, a tutela dell'interesse del committente (vedi anche Cassazione, Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448).
Tra le specifiche obbligazioni assunte dal direttore dei lavori rientrano, dunque, sia l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché dell'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi.
Incorre pertanto in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.
L'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori, tantomeno laddove lo stesso sia al contempo anche il progettista, posto che per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli.
Ciò significa, quindi, che il direttore dei lavori non può limitarsi a eseguire passivamente le disposizioni dell'appaltatore. Al contrario, deve esercitare una sorveglianza attiva, ancorchè non continuativa e impartire disposizioni tecniche per correggere eventuali anomalie, pena la responsabilità per i danni derivanti dai difetti dell'opera (vedi Cassazione, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700).
In conclusione, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
Ne consegue, all'evidenziato consolidato orientamento, che il direttore dei lavori ha una responsabilità primaria nel garantire la conformità e la qualità dell'opera.
Tornando al caso di specie, va affermata, sulla base delle evidenziate risultanze peritali, cui non vi è motivo di discordarsi in quanto adeguatamente motivate e peraltro in parte condivise anche dal CTP incaricato dallo stesso (vedi pag. 47 sub 8.2 della relazione peritale di parte), in difetto di prove _1
10 di segno contrario, la chiara responsabilità del professionista convenuto nello svolgimento dell'incarco affidatogli, tanto più in considerazione del duplice incarico rivestito nei lavori in contestazione di progettista e direttore di lavori, essendosi evidenziata tanto una carente che errata progettazione
(impossibilità di realizzare il portale in acciaio così come in origine progettato della per l'assenza di specifici preventivi saggi prima di sviluppare il progetto vedi punto 7.11. pag. 41, mancato sviluppo di specifico progetto per tramezzature con carico lineare superiore ai 500 Kg/ml vedi punto 7.2. pag. 43) oltre che una inadeguata supervisione dei lavori, che ha concorso a determinare gli ingenti danni riscontrati nelle proprietà esclusive del sopra richiamate. Parte_3
Era specifico compito del predetto professionista, infatti, elaborare e sviluppare un corretto progetto idoneo ad assicurare al committente un'opera esente da difetti costruttivi e provvedere, nel suo ruolo di direttore dei lavori, a supervisionare la progressiva esecuzione delle opere, così da consentire e verificare direttamente che le stesse si svolgessero, in una fase peraltro delicata corrispondente all'inizio delle demolizioni, in modo corrispondente al suo stesso progetto, intervenendo tempestivamente in presenza di eventuali difetti progettuali e/o costruttivi, adottando le necessarie varianti in corso d'opera, laddove evidenziatasi l'impossibilità di realizzazione del progetto originario.
Peraltro per quanto emerso il piuttosto che vigilare ed organizzare i lavori, si è assentato per un _1 lungo periodo – pacificamente almeno dal 7 al 19 aprile 2016 – corrispondente alla delicata fase delle prime demolizioni all'esito delle quali si sono manifestati i primi danni, senza lasciare le dovute direttive anche solo in ordine alla certamente opportuna sospensione dei lavori in sua assenza, consentendo, quindi, che l'impresa operasse in assenza della necessaria supervisione.
Non provata peraltro è l'allegata circostanza che il convenuto abbia dato specifiche direttive di eseguire in sua assenza i soli lavori di tramezzatura senza dare avvio a diversi lavori quali quelli di cerchiatura, richiedendo che la ditta durante le demolizioni adottasse particolari accorgimenti volti a garantire la sicurezza strutturale , quali in particolare la posa di puntellature e non l'utilizzo di martelli pneumatici.
Va detto che i testi sentiti su tale circostanza (cap.lo 4 della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.) nonché sulle altre indicate dal convenuto in particolare sulla reperibilità telefonica in caso di necessità
(cap.lo 5 della nella stessa memoria) si sono limitati a riferire circostanze apprese de relato dallo stesso (teste sentito all'udienza del 31/03/2025) o comunque a dichiarare di _1 Testimone_1 non esserne a conoscenza perché subentrati in un momento successivo (teste sentito Testimone_2 alla stessa udienza).
Al riguardo il CTU nominato in sede di ATP ha evidenziato che “Durante tale periodo di assenza venivano apportate modifiche sostanziali in fase di montaggio alle strutture in acciaio ... in questa fase rimane il dubbio di chi abbia deciso la modifica della struttura .. per quanto sentito durante la
11 ricostruzione dei fatti la cosa era nota all'ing. e, seppur a distanza approvata.... L'alta _1 sorveglianza in cantiere è un dovere ed un obbligo del tecnico DL" […] "una più attenta ricognizione e vigilanza durante le fasi lavorative avrebbe portato ad un rinforzo preventivo dell'architrave della nicchia andando ad eliminare il suo indebolimento dovuto alla presenza del tubo" […] "Nella massima parte gli stessi (danneggiamenti n.d.r.) sono conseguenza dell'errata progettazione del portale, dimensionato senza aver effettuato le opportune indagini conoscitive sull'edificio”. cfr. pagg. 45-46).
È peraltro evidente, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, che il professionista convenuto non si possa liberare asserendo che l'impresa ha operato in autonomia, essendo come detto, un suo specifico compito quello di verificare che l'opera proseguisse in conformità del progetto e fosse eseguita nel rispetto delle regole dell'arte, apportando eventualmente, nel suo ruolo anche di progettista, i necessari accorgimenti tecnici e le necessarie modifiche al progetto originario ove questo, in corso d'opera, si fosse rilevato, come avvenuto, non pienamente realizzabile in concreto, così da garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi.
L'assoluta inadeguatezza dell'opera professionale prestata, sia sotto il profilo dell'errata e/o carente progettazione che della Direzione dei Lavori, quale attestata dagli ingenti danni causati agli altri immobili presenti nel condominio, legittima il rifiuto opposto dagli attori al pagamento del compenso dovuto, comportando l'inevitabile rigetto della domanda riconvenzionale proposta a tale titolo dal convenuto _1
Al riguardo deve poi rilevarsi che sui documenti depositati dal sub 2, 3 e 4 delle sue memorie ex _1 art. 183, VI° comma n. 1, non vi è alcuna data certa e non risulta apposta alcuna firma, né del committente né dell'estensore né risulta attestato il relativo deposito in comune, potendo essere stati redatti in un qualunque momento, come rilevato da parte attrice.
Peraltro la parcella prodotta dal professionista al momento della costituzione riporta alcune voci neppure chiaramente verificabili, come ad esempio la variante in corso d'opera, non essendo possibile stabilire se detta variante sia stata richiesta dal Committente o sia derivata dagli errori accertati in sede esecutiva.
In conclusione la domanda di pagamento del compenso, anche in quanto non adeguatamente provata nel quantum, va rigettata.
3) Sulla responsabilità dell'impresa.
Va altresì ravvisata una concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice con il progettista e direttore dei lavori.
Anche sull'appaltatore grava un obbligo di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.,
12 che si estrinseca non solo nell'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte, ma anche nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente (vedi in tal senso Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 15732 del 15/06/2018).
Si afferma cioè che “Nel contratto di appalto privato di un'opera “la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile;
non è neppure necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali. Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell'oggetto fondata su criteri tecnici, l'opera deve certamente essere eseguita dall'impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte.
Così, l'art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del “progetto”, cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto. La circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto non lo degrada, per ciò solo, poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica” (vedi in tal senso Cass. n. 31273/2022).
L'appaltatore deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare per ciò solo la colpa esclusiva del progettista per aver fornito un progetto errato.
In sostanza, questa decisione evidenzia l'importanza della segnalazione degli errori progettuali da parte dell'appaltatore e stabilisce condizioni specifiche sotto le quali l'appaltatore può essere esente da responsabilità in presenza di istruzioni palesemente errate.
Nel caso di specie, di errori progettuali rilevanti, non vi è chiara prova né che l'impresa convenuta abbia provveduto alla segnalazione di tali errori, né che sia stata mai formulato un dissenso alla prosecuzione dei lavori.
13 Per quanto emerso, anzi, l'impresa non solo non ha operato nel pieno rispetto delle regole dell'arte in particolare con riferimento alle modalità operative della demolizione superiore del solaio così come più in generale nelle modalità esecutive dell'opera (in punto a demolizione della nicchia punto 7.1.2. pag.
42 della relazione peritale ed utilizzo del martello pneumatico nonché modalità operative per le demolizioni del solaio punto 7.1.4 pag. 42), ma ha anche assunto iniziative nella realizzazione dell'opera in difformità del progetto (quanto all'esecuzione del portale in acciaio, oltre che non a regola d'arte anche in difformità rispetto a quello previsto in progetto-punto 7.1.1. pag. 41 della relazione peritale), senza dimostrare di avere operato sulla base di specifiche direttive del direttore dei lavori.
Va, dunque, affermata la concorrente responsabilità dell'impresa convenuta nella errata realizzazione dei lavori per cui si discute.
4) Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
In tema di contratto di appalto è ormai consolidato l'orientamento che afferma "il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. civ. n. 18289 del 2020). Va, dunque, superata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti (vedi Cass. civ. 20704/2020).
Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, tutte dette figure sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la natura e la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che gli indicati soggetti "autori dell'unico illecito extracontrattuale", "pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di natura diversa", rispondono, a detto titolo, del danno cagionato, fatta salva l'azione di regresso, e il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno
(vedi Cass. civ. n. 8016/2012).
Ne consegue che il giudice deve procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario
14 della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.
Non rileva, in ogni caso, nei confronti del danneggiato la eventuale ripartizione interna delle rispettive colpe, essendo comunque tenuti tutti i corresponsabili al risarcimento dell'intero danno.
Sotto tale profilo non può essere accolta la domanda di parte convenuta di limitare la condanna nei suoi confronti al risarcimento dei danni nei limiti della propria quota di corresponsabilità, di cui si chiede comunque implicitamente l'accertamento, avendone interesse anche ai soli fini della ripartizione interna.
Per quanto riguarda l'accertamento della graduazione delle colpe, sulla base di quanto sopra argomentato, è evidente come l'apporto causale della condotta negligente ed imperita tenuta dal professionista sia in fase di ideazione del progetto che di successiva supervisione dei lavori, ove una più attenta vigilanza avrebbe verosimilmente impedito all'impresa di operare scelte in autonomia a fronte della verificata impossibilità di realizzazione del progetto iniziale nonché di meglio adeguarsi alle regole dell'arte in sede di esecuzione, sia stato maggioritario.
Si conviene, dunque, con le valutazioni del CTP di parte attrice nel graduare le colpe delle parti convenute nella misura dell'80 % a carico del di e del 20% a carico dell'impresa. _1
5) Sul quantum del risarcimento
Per quel che riguarda i danni patrimoniali derivanti dagli accertati inadempimenti, il CTU nominato in sede di ATP dopo aver descritto, al capitolo n. 6 della relazione conclusiva, le opere necessarie per il risanamento dello stato dei luoghi, quantificava i danni in €. 44.012,13= ai quali sommare €. 8.734,08= per spese tecniche (€ 6.600,00 oltre oneri di legge) e così, complessivamente, €. 52.746,21, ritenendo a tale riguardo congrui i preventivi già all'epoca in possesso del condominio.
Gli attori hanno documentato che l'allora committente , ha versato in favore del Persona_1
, inizialmente la somma di €. 20.000,00= in data 29/06/2017 e, Controparte_7 poi, per raggiunti accordi, n. 1 rata da €. 10.000,00= in data 02/11/2017, n. 11 rate di €. 2.000,00= cadauna dal 5/01/2018 al 2/10/2018 e, a saldo, la somma di €. 9.117,38= in data 02/10/2018, mediante bonifici bancari, per un totale di €. 61.117,38=, comprensivi delle spese e competenze dell'ATP e degli ulteriori esborsi anticipati dal per la messa in sicurezza del porticato (vedi bonifici di cui Parte_3 al doc.to 6 di parte attrice).
Non provati gli altri esborsi, in particolare non è provato l'importo liquidato in € 10.796,00 in favore di asseritamente corrisposto per canoni non percepiti in quanto non è stato prodotto il Parte_6
15 contratto di locazione rimasto asseritamente inseguito, né risulta provato il danno morale da questa subito quantificato in € 4000,00.
Neppure risulta provata chiaramente la causale dei danni corrisposti alle proprietà Pt_5 Per_3
Merzagora e anche genericamente per spese legali, comunque non provate, peraltro già Per_2 corrisposte al per i costi di ATP come sopra riportato. Parte_3
Altresì non provati da parte degli attori gli ulteriori costi asseritamente sostenuti dal per Per_1
l'acquisto di materiali per lavori extra-capitolato resisi necessari per eliminare i danni in contestazione in quanto la documentazione prodotta non prova i relativi esborsi (vedi doc.to 8 di parte attrice).
Non provati altri danni.
In conclusione e vanno condannati, in solido tra loro, al _1 Controparte_4 pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €. 61.117,38, da rivalutarsi dalla domanda (ottobre 2021) alla data odierna in € 77.310,29.
Non dovuti gli interessi compensativi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, in difetto di allegazione specifica e prova in ordine ad un eventuale reimpiego della somma e, quindi, al fatto che la somma come sopra rivalutata sia inferiore a quella di cui la parte avrebbe potuto in concreto disporre alla data della presente decisione, essendo anzi presumibile che la somma ove tempestivamente riscossa sarebbe comunque stata destinata alla liquidazione dei danni subiti dal (vedi tra le Parte_3 ultime Cass. 6351/2025).
Sull'importo come sopra liquidato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Le spese di lite comprese quelle di ATP seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Anche le spese del CTU incaricato in sede di ATP vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità concorrente ex art. 2055 c.c. di e di _1 [...]
, determinando nell'80 % a carico del primo e nel 20% a carico del secondo Controparte_8
l'incidenza delle rispettive colpe;
16 2) condanna altresì e in solido tra loro, al pagamento _1 Controparte_4 in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 77.310,29. oltre interessi di legge dalla presente decisione al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da _1
4) condanna altresì e in solido tra loro, a rimborsare _1 Controparte_4 agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 23.303,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
5) pone definitivamente a carico di e le spese di ATP _1 Controparte_4 come liquidate in atti.
Bologna, 11/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12926/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RANDO GIULIA e dell'avv. RANDO C.F._2
FRANCESCO; elettivamente domiciliato in VIA MEDAGLIE D'ORO, 6 74121 TARANTO, presso il difensore avv. RANDO GIULIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO _1 C.F._3
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in VIA A. GALLI 4 BOLOGNA presso il difensore avv.
GIAMPAOLO SEBASTIANO
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARULLO ALBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA, 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARULLO ALBERTO
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale di Bologna ritenere fondata la domanda attrice e, per l'effetto, ritenere i convenuti corresponsabili degli eventi che hanno provocato i danni tutti e, in adempimento del credito ereditario vantato da e , e degli esborsi personalmente sostenuti, pari Parte_1 Parte_2 ad €. 500,00=, condannarli, solidalmente, alla corresponsione, in favore degli attori della somma di €.
92.030,68= per i motivi di cui in narrativa, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal dì di ogni singolo pagamento effettuato dal Persona_1
e/o dagli odierni attori e, sul tutto, gli interessi legali.
In subordine, Voglia l'On.le Tribunale adito condannare al pagamento della somma di _1
€. 36.812,72=, corrispondente al 40% (v,. infra punto sub 6 pag. 47 della relazione conclusiva del
CTU) del totale innanzi indicato, quale Progettista ed ulteriori €. 36.812,72= corrispondente al 40% del totale, quale Direttore dei Lavori, per complessivi €. 73.625,44= e la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del residuo 20%, pari ad
[...]
€. 18.405,24=, oltre rivalutazione monetaria dal dì di ogni singolo pagamento effettuato dal
[...]
e/o dagli odierni attori e, sul tutto, gli interessi legali, sino al saldo. Per_1
Con condanna, altresì, dei convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Parte convenuta chiede e conclude: _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-in via principale nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto;
-in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, anche parziale, con conseguente condanna del convenuto in suo favore al pagamento a titolo di risarcimento, ridurre l'entità del risarcimento in ragione del minore grado di responsabilità dedotto e/o che risulterà provata in corso di causa, ovvero, secondo giustizia e/o equità;
-in via riconvenzionale, previa declaratoria che l'Ing. ha diritto al compenso da costui _1 maturato per lo svolto incarico di progettista e direttore dei lavori eseguiti su incarico di
[...]
proprietario dell'immobile sito in Bologna alla Via indipendenza n. 36, condannare i sig.ri Per_1
e , eredi di , al pagamento a titolo di compenso Parte_1 Parte_2 Persona_1 professionale a favore dell'Ing. della somma di € 29.618,80 o di quella diversa somma, _1 maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e/o determinata anche in via di giustizia e di equità. 2 Con riserve istruttorie illimitate.
Vinte le spese di lite.”
Parte convenuta chiede e conclude: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel Merito:
1. Previo accertamento della responsabilità in via esclusiva del Progettista - Progettista delle strutture - Direttore dei Lavori, Ing. rigettare la domanda attorea proposta nei _1 confronti della ditta 2. In via subordinata, limitare la condanna della CP_3 Controparte_3 al pagamento della somma di euro 18.405,24, corrispondente al 20% del Controparte_3 totale indicato in atto di citazione, conseguentemente respingendo ogni avversaria richiesta di risarcimento di somme maggiori. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori ed in qualità di Parte_1 Parte_2
[.. eredi del figlio , convenivano avanti all'intestato Tribunale e la società Persona_1 _1
, per sentirli condannare, in via solidale tra loro, previo accertamento delle Controparte_4 rispettive responsabilità il primo quale progettista e direttore di Lavori, la seconda quale appaltatrice, al risarcimento del danno subiti quantificati in € 92.030,68 o nella diversa somma accertata di giustizia nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bologna alla Via Indipendenza n. 36, secondo piano, pervenuto agli odierni attori in virtù di testamento olografo pubblicato con atto per
Notaio Avv. Luca Lorenzo in Bologna, rep. gen. N. 25215 racc. 15317 registrato in Bologna in data
25/07/2019 al n. 7666 1T e trascritto in Taranto in data 25/07/2019 ai nn. 19770/13929.
Rappresentavano, in particolare, che nel marzo del 2016 avviava le pratiche edilizie per Persona_1 la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed interne sull'unità immobiliare citata, affidando l'incarico di Progettista, Progettista delle strutture e Direttore dei Lavori al convenuto e l'esecuzione dei lavori all'impresa appaltatrice _1 Controparte_3
Riferivano che poco dopo l'avvio dei lavori di demolizione avvenuto in data 29 marzo 2016 e l'intervento sul cantiere in data 4 aprile 2016 del direttore lavori che constatava il regolare avanzamento dei lavori, si verificavano, con un crescente peggioramento, danneggiamenti sia ad altre
3 unità immobiliari circostanti sia al porticato condominiale tanto da determinare verso la metà di maggio l'intervento dei Vigili del Fuoco che imponevano, a spese del condominio, l'adozione di misure di messa in sicurezza dello stabile.
Lamentavano, dunque, che dall'emersione delle prime criticità a inizio aprile 2016, il direttore dei lavori si sarebbe presentato sul cantiere per le verifiche necessarie solo a inizio maggio 2016, essendo, peraltro pacificamente all'estero per motivi personali dal 7 al 19 aprile 2016.
Inoltre, a seguito di ulteriori dissesti e peggioramento dei fenomeni fessurativi a svariate unità immobiliari dell'edificio tra il 24 maggio e il 27 giugno 2016, i proprietari degli appartamenti interessati, allarmati, si determinavano a proporre innanzi il Tribunale di Bologna ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a verificare lo stato dei luoghi, l'accertamento dei danni riportati dai ricorrenti, la causa degli stessi, le opere necessarie e le spese occorrenti per l'eliminazione dei danni.
Deducevano, quindi, che in ragione delle risultanze emerse all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, che attribuiva eziologicamente i danni ad errori progettuali ed esecutivi commessi rispettivamente dal progettista e dall'impresa appaltatrice nonché a lacune nella direzione lavori, il committente si sarebbe visto costretto a sostenere significati esborsi sia per il risarcimento dei danni cagionati agli altri proprietari sia per il rimborso delle spese anticipate dal per la messa in Parte_3 sicurezza del porticato e dai condomini per la procedura di ATP nonché per l'acquisto dei materiali e per l'esecuzione degli interventi di manodopera non preventivati, per un totale complessivo di €
91.530,68.
Ritenendo, in base alle risultanze dell'ATP, solidamente responsabili nella causazione dei danni lamentanti il progettista nonché direttore dei lavori, e l'impresa appaltatrice, gli attori _1 chiedevano condannarsi i medesimi al relativo risarcimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto il quale contestava la ricostruzione dei _1 fatti ex adverso proposta e chiedeva il rigetto delle relative domande, in subordine la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione del minor grado di responsabilità accertato, avanzando a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di € 29.618,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, a titolo di corrispettivo non versato per il lavoro svolto in qualità di progettista e direttore dei lavori.
Nello specifico deduceva che i danni verificatisi in occasione della ristrutturazione dell'appartamento del non fossero a lui imputabili, in quanto l'iniziativa di avviare le opere strutturali era stata Per_1 assunta in piena e assoluta autonomia dalla committenza e dall'impresa, consapevoli dell'assenza del
D.L. dal cantiere dal 7 al 19 aprile 2016.
4 Argomentava, poi, che l'impresa avrebbe disatteso le direttive impartite dal D.L. prima di assentarsi dal cantiere ed eseguito interventi in deroga al progetto originario col concorso colposo del committente.
Contestava, inoltre, la domanda attorea anche con riguardo al quantum del risarcimento richiesto, assumendo che il avrebbe corrisposto somme di denaro in eccedenza rispetto ai danni Per_1 effettivamente a lui imputabili in qualità di proprietario, in quanto mosso dalla premura di ultimare i Parte lavori e avviare l'attività di cui l'immobile era destinato.
All'udienza del 10.2.2022 il Giudice fissava nuova prima udienza, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in favore della convenuta non essendo stato Controparte_3 rispettato il termine a comparire.
Si costituiva, quindi, anche la convenuta contestando quanto dedotto sia Controparte_3 dagli attori che dall'altra parte convenuta e sostenendo l'estraneità del proprio operato nella causazione dei danni. Sosteneva, in particolare, l'impresa convenuta di essersi attenuta alle indicazioni del D.L. il quale, informato tempestivamente dell'apertura di fessurazioni nelle proprietà limitrofe, imponeva comunque all'impresa l'esecuzione del progetto, ribadendo le istruzioni già fornite e non manifestando alcun dissenso alla prosecuzione dei lavori. Riconosceva che, nel periodo in cui il D.L. si era assentato dal cantiere, si rendeva necessario apportare modifiche sostanziali in fase di montaggio alle strutture in acciaio al fine di potere realizzare la cerchiatura nel rispetto di quanto effettivamente riscontrato in loco, ma che tale intervento era comunque eseguito con l'approvazione del D.L.
Chiedeva, quindi, in via principale, che fosse accertata l'esclusiva responsabilità del progettista nonché direttore dei lavori nella causazione degli eventi dannosi e in subordine il riconoscimento della propria responsabilità nei limiti del 20%.
La causa era istruita con l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam (R.G.
11848/2016) e mediante assunzione di prove orali.
Infine all'udienza del 15/05/2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
1) Sui fatti di causa
I fatti per cui è causa si inscrivono nell'ambito dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Via Indipendenza n. 36, instaurati pacificamente dall'allora committente (nella cui posizione sono subentrati gli odierni attori in qualità di eredi- Persona_1 vedi anche testamento olografo di pubblicato in data 4 luglio 2019 di cui al doc.to 1 di Persona_1 parte attrice) con progettista e direttore lavori, e con la _1 Controparte_3 quale impresa appaltatrice.
5 È pacifico che in conseguenza dell'avvio dei lavori all'interno dell'appartamento di proprietà , si Per_1 siano verificati, a più riprese, significativi danni sia alle unità immobiliari adiacenti sia al porticato condominiale, tanto da richiedere l'intervento dei VV.FF., che imponevano l'adozione di misure per la messa in sicurezza dello stabile, con conseguenti ingenti danni corrisposti dagli attori.
È controverso, invece, in capo a chi debba essere ascritta la responsabilità per tali danni. A tal proposito, infatti, parte attrice ritiene solidalmente responsabili in qualità di progettista e _1 direttore lavori e la quale impresa appaltatrice. Controparte_5
Il convenuto sostiene che la responsabilità vada imputata all'impresa che non si è attenuta alle _1 prescrizioni dallo stesso impartite e alla committenza che ha concorso nella determinazione del danno.
Infine, l'impresa appaltatrice ritiene responsabile il per aver commesso errori in fase progettuale _1
e aver omesso la dovuta sorveglianza in fase di esecuzione delle opere.
2) L'accertamento tecnico preventivo.
Il CTU nominato in sede di ATP ha dato sostanziale riscontro in ordine ai danni derivanti dai lavori in contestazione.
Il tecnico incaricato ha rilevato la sussistenza di danneggiamenti (di varia tipologia, entità ed estensione) negli appartamenti di proprietà “Soprani” (piano ammezzato, al di sotto dell'appartamento oggetto di lavori), “Merzagora” (piano secondo, al di sopra dell'appartamento oggetto di Per_1 Per_1 lavori), (piano secondo, al di sopra dell'appartamento oggetto di lavori), Per_2 Per_1
“Appartamento (piano terzo, due piani al di sopra dell'appartamento oggetto di lavori). Per_3 Per_1
Secondo quanto ricostruito dal CTU le prime fessurazioni si sarebbero manifestate già il 5 aprile, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori avvenuto pacificamente il 29 marzo 2016 con l'avvio delle prime demolizioni all'interno della proprietà (si veda formale ricostruzione a firma dello stesso Per_1 _1 di cui all'allegato 1 dell'acquisita relazione peritale), altre segnalazioni di nuovi danni e progressivi aggravamenti sullo stabile e sulle altre proprietà esclusive sono proseguite dal 14 aprile fino al 27 giugno 2016, data in cui il processo di dissesti anche a seguito di alcuni lavori di messa in sicurezza si
è fermato (per la cronistoria degli eventi si rimanda alle pagg. 9 e ss. della relazione peritale).
Per la descrizione nel dettaglio degli ingenti danni riscontrati nelle richiamate proprietà esclusive si rimanda alle pagg. 14-24 dell'acquisita relazione peritale depositata in sede di ATP.
Il tecnico incaricato ha ritenuto di poter suddividere i danni riscontrati in due gruppi:
• Danni nei paramenti murari in allineamento (sopra e sotto) con la realizzazione del portale in acciaio ed apertura nicchia nell'appartamento “Feola” e relative fessurazioni sui solai che sopra di essi vanno a poggiare.
6 • Danni nel solaio (con distacco di pignatte) che divide la proprietà dalla sottostante proprietà Per_1
Pt_5
Per quanto riguarda i primi, ha ritenuto che gli stessi siano riconducibili a) All'“abbassamento” dell'architrave (di lunghezza quasi doppia rispetto a quanto originariamente progettato) che costituisce il portale in acciaio realizzato nell'appartamento “Feola” (questo abbassamento può poi essere ricondotto in egual misura sia alle caratteristiche meccaniche dell'architrave stesso così come ad una non ottimale “messa in forza” del medesimo), b) all'“abbassamento” di tutta la porzione di paramento murario interessata dall'apertura del portale realizzato nell'appartamento “ ” a Per_1 seguito dei danneggiamenti di cui all'architrave presente nella proprietà “ . Si rammenta qui Pt_5 come, architrave nella proprietà portale realizzato nella proprietà e danneggiamenti Pt_5 Per_1 nei paramenti murari della proprietà siano tutti allineati l'uno sopra all'altro, Controparte_6 così come illustrato nella immagine riportata nella sezione 5.1.2. c) All'apertura della nicchia nella proprietà con conseguente danneggiamento al relativo architrave ed abbassamento della Per_1 porzione di muratura ad essa soprastante (per il dettaglio si rimanda alle pagg . 25 e ss. della relazione peritale)
Per quanto riguarda i danni nel solaio (con distacco di pignatte), che divide la proprietà da quella Per_1
rileva il CTU che essi hanno coinvolto la integrità strutturale del medesimo, non limitandosi a Pt_5 crepe ma comportando anche l'apparente disconnessione fra le pignatte che lo costituiscono.
Osserva il tecnico incaricato che “Il fatto che tali disconnessioni siano state rilevate principalmente nella giornata del 4 Maggio 2016 e quindi qualche settimana dopo la realizzazione del portale in acciaio, fa ragionevolmente supporre che tali disconnessioni (pur se predisposte dagli abbassamenti indotti nella parete su cui scarica il solaio stessi dalla rottura dell'architrave nella finestra della proprietà prospiciente il portico che dà su via Indipendenza) siano da ascriversi anche: Pt_5
• agli elevati carichi posti al di sopra del solaio con la realizzazione delle nuove pareti nella proprietà
. Per_1
• alle modalità operative con cui si portavano avanti i lavori nella proprietà (demolizione Per_1 porzione superiore del solaio tra piano primo e secondo) che, ragionevolmente possono aver ulteriormente favorito la disconnessione fra una pignatta e quelle adiacenti”(per il dettaglio tecnico si rimanda anche in questo caso alle pagg. 28 e ss. dell'acquisita relazione peritale).
Il CTU ha, dunque, concluso in punto ad imputabilità dei suddetti danni (nello specifico si rimanda al punto 7 della relazione peritale, pagg. 41 e ss.) che “la responsabilità tecnica dei danneggiamenti di cui al solaio che divide le proprietà e può essere ascritta al progettista (per il mancato Pt_5 Per_1 sviluppo di specifico progetto per tramezzature con carico lineare superiore ai 500 Kg/ml), alla
7 Direzione Lavori ed alla Impesa appaltatrice (per le modalità operative di demolizione porzione superiore del solaio).
La responsabilità tecnica di tutti gli altri danneggiamenti può essere ascritta alla Direzione dei Lavori
(per non aver dato ordini precisi su come eseguire il progetto con verifica dello stato delle opere prima di eseguire la demolizione e non aver avuto direzione e controllo sull'operato della impresa appaltatrice) ed alla impresa appaltatrice (per le modalità con cui ha operato)”.
3) Sulla responsabilità del progettista e direttore dei lavori e sulla domanda riconvenzionale avanzata da _1
È anzitutto pacifico che il convenuto abbia svolto nell'ambito dei lavori in contestazione _1
l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori.
Si verte, quindi, nell'ambito del contratto d'opera professionale quale disciplinato dagli artt. 2230 e ss. con tutto ciò che ne consegue in particolare in ordine alla ripartizione del relativo onere probatorio, incombendo sul professionista l'onere di provare di avere eseguito la prestazione dovuta con la diligenza qualificata ex art. 1176 comma II c.c. richiesta dalla tipologia dell'incarico conferito.
Il progettista è colui che definisce preliminarmente gli elementi che devono essere poi realizzati nell'opera. Tale figura professionale si occupa dello studio, dell'elaborazione, della sintesi del progetto, traducendo tutto in uno strumento di carattere unitario.
In questa veste il progettista deve garantire l'idoneità qualitativa dell'opera commissionatagli, che va eseguita con diligenza e competenza, esente da difetti costruttivi e conforme alle norme di legge ed ai regolamenti urbanistici.
Tale principio è stato ribadito con l'Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880 a mezzo della quale la
Cassazione ha statuito che “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente. Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia
8 in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo
1460 del Cc, oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1453 del cc e domandare le conseguenti restituzioni” (vedi in tal senso
Cass., Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880, vedi anche Cass. sent. n. 11728 del 2002; n. 5928 del
2002; n. 6812 del 1998).
In questo senso, poiché l'obbligazione del professionista consiste nel redigere un progetto destinato all'esecuzione e, pertanto, realizzabile, il committente – in base al principio inadimplenti non est adimplendum – ha diritto di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un'opera irrealizzabile atteso che l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzabilità.
La Corte di Cassazione, ha specificato chiaramente che obbligo di diligenza dell'ingegnere progettista è ancora più rigoroso, essendo tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (vedi in tal senso Cass. sentenza del
19 maggio 2020 n. 9189).
Si afferma poi che “il progettista-direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”.
Secondo consolidata giurisprudenza, “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare
e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (vedi tra le ultime Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024).
9 Si afferma, altresì, che, nello specifico, il direttore dei lavori abbia l'obbligo di controllare che l'esecuzione dell'opera sia conforme al progetto e alle regole dell'arte, anche qualora non vi sia una specifica richiesta da parte del committente. In particolare, il Direttore dei lavori ha uno specifico dovere di vigilanza dovendo monitorare l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi, intervenendo tempestivamente qualora si presentino difetti costruttivi o carenze tecniche. Questo obbligo non si esaurisce con l'ultimazione dell'opera, ma permane per tutta la durata del progetto, a tutela dell'interesse del committente (vedi anche Cassazione, Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448).
Tra le specifiche obbligazioni assunte dal direttore dei lavori rientrano, dunque, sia l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché dell'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi.
Incorre pertanto in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.
L'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori, tantomeno laddove lo stesso sia al contempo anche il progettista, posto che per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli.
Ciò significa, quindi, che il direttore dei lavori non può limitarsi a eseguire passivamente le disposizioni dell'appaltatore. Al contrario, deve esercitare una sorveglianza attiva, ancorchè non continuativa e impartire disposizioni tecniche per correggere eventuali anomalie, pena la responsabilità per i danni derivanti dai difetti dell'opera (vedi Cassazione, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700).
In conclusione, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
Ne consegue, all'evidenziato consolidato orientamento, che il direttore dei lavori ha una responsabilità primaria nel garantire la conformità e la qualità dell'opera.
Tornando al caso di specie, va affermata, sulla base delle evidenziate risultanze peritali, cui non vi è motivo di discordarsi in quanto adeguatamente motivate e peraltro in parte condivise anche dal CTP incaricato dallo stesso (vedi pag. 47 sub 8.2 della relazione peritale di parte), in difetto di prove _1
10 di segno contrario, la chiara responsabilità del professionista convenuto nello svolgimento dell'incarco affidatogli, tanto più in considerazione del duplice incarico rivestito nei lavori in contestazione di progettista e direttore di lavori, essendosi evidenziata tanto una carente che errata progettazione
(impossibilità di realizzare il portale in acciaio così come in origine progettato della per l'assenza di specifici preventivi saggi prima di sviluppare il progetto vedi punto 7.11. pag. 41, mancato sviluppo di specifico progetto per tramezzature con carico lineare superiore ai 500 Kg/ml vedi punto 7.2. pag. 43) oltre che una inadeguata supervisione dei lavori, che ha concorso a determinare gli ingenti danni riscontrati nelle proprietà esclusive del sopra richiamate. Parte_3
Era specifico compito del predetto professionista, infatti, elaborare e sviluppare un corretto progetto idoneo ad assicurare al committente un'opera esente da difetti costruttivi e provvedere, nel suo ruolo di direttore dei lavori, a supervisionare la progressiva esecuzione delle opere, così da consentire e verificare direttamente che le stesse si svolgessero, in una fase peraltro delicata corrispondente all'inizio delle demolizioni, in modo corrispondente al suo stesso progetto, intervenendo tempestivamente in presenza di eventuali difetti progettuali e/o costruttivi, adottando le necessarie varianti in corso d'opera, laddove evidenziatasi l'impossibilità di realizzazione del progetto originario.
Peraltro per quanto emerso il piuttosto che vigilare ed organizzare i lavori, si è assentato per un _1 lungo periodo – pacificamente almeno dal 7 al 19 aprile 2016 – corrispondente alla delicata fase delle prime demolizioni all'esito delle quali si sono manifestati i primi danni, senza lasciare le dovute direttive anche solo in ordine alla certamente opportuna sospensione dei lavori in sua assenza, consentendo, quindi, che l'impresa operasse in assenza della necessaria supervisione.
Non provata peraltro è l'allegata circostanza che il convenuto abbia dato specifiche direttive di eseguire in sua assenza i soli lavori di tramezzatura senza dare avvio a diversi lavori quali quelli di cerchiatura, richiedendo che la ditta durante le demolizioni adottasse particolari accorgimenti volti a garantire la sicurezza strutturale , quali in particolare la posa di puntellature e non l'utilizzo di martelli pneumatici.
Va detto che i testi sentiti su tale circostanza (cap.lo 4 della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.) nonché sulle altre indicate dal convenuto in particolare sulla reperibilità telefonica in caso di necessità
(cap.lo 5 della nella stessa memoria) si sono limitati a riferire circostanze apprese de relato dallo stesso (teste sentito all'udienza del 31/03/2025) o comunque a dichiarare di _1 Testimone_1 non esserne a conoscenza perché subentrati in un momento successivo (teste sentito Testimone_2 alla stessa udienza).
Al riguardo il CTU nominato in sede di ATP ha evidenziato che “Durante tale periodo di assenza venivano apportate modifiche sostanziali in fase di montaggio alle strutture in acciaio ... in questa fase rimane il dubbio di chi abbia deciso la modifica della struttura .. per quanto sentito durante la
11 ricostruzione dei fatti la cosa era nota all'ing. e, seppur a distanza approvata.... L'alta _1 sorveglianza in cantiere è un dovere ed un obbligo del tecnico DL" […] "una più attenta ricognizione e vigilanza durante le fasi lavorative avrebbe portato ad un rinforzo preventivo dell'architrave della nicchia andando ad eliminare il suo indebolimento dovuto alla presenza del tubo" […] "Nella massima parte gli stessi (danneggiamenti n.d.r.) sono conseguenza dell'errata progettazione del portale, dimensionato senza aver effettuato le opportune indagini conoscitive sull'edificio”. cfr. pagg. 45-46).
È peraltro evidente, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, che il professionista convenuto non si possa liberare asserendo che l'impresa ha operato in autonomia, essendo come detto, un suo specifico compito quello di verificare che l'opera proseguisse in conformità del progetto e fosse eseguita nel rispetto delle regole dell'arte, apportando eventualmente, nel suo ruolo anche di progettista, i necessari accorgimenti tecnici e le necessarie modifiche al progetto originario ove questo, in corso d'opera, si fosse rilevato, come avvenuto, non pienamente realizzabile in concreto, così da garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi.
L'assoluta inadeguatezza dell'opera professionale prestata, sia sotto il profilo dell'errata e/o carente progettazione che della Direzione dei Lavori, quale attestata dagli ingenti danni causati agli altri immobili presenti nel condominio, legittima il rifiuto opposto dagli attori al pagamento del compenso dovuto, comportando l'inevitabile rigetto della domanda riconvenzionale proposta a tale titolo dal convenuto _1
Al riguardo deve poi rilevarsi che sui documenti depositati dal sub 2, 3 e 4 delle sue memorie ex _1 art. 183, VI° comma n. 1, non vi è alcuna data certa e non risulta apposta alcuna firma, né del committente né dell'estensore né risulta attestato il relativo deposito in comune, potendo essere stati redatti in un qualunque momento, come rilevato da parte attrice.
Peraltro la parcella prodotta dal professionista al momento della costituzione riporta alcune voci neppure chiaramente verificabili, come ad esempio la variante in corso d'opera, non essendo possibile stabilire se detta variante sia stata richiesta dal Committente o sia derivata dagli errori accertati in sede esecutiva.
In conclusione la domanda di pagamento del compenso, anche in quanto non adeguatamente provata nel quantum, va rigettata.
3) Sulla responsabilità dell'impresa.
Va altresì ravvisata una concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice con il progettista e direttore dei lavori.
Anche sull'appaltatore grava un obbligo di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.,
12 che si estrinseca non solo nell'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte, ma anche nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente (vedi in tal senso Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 15732 del 15/06/2018).
Si afferma cioè che “Nel contratto di appalto privato di un'opera “la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile;
non è neppure necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali. Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell'oggetto fondata su criteri tecnici, l'opera deve certamente essere eseguita dall'impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte.
Così, l'art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del “progetto”, cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto. La circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto non lo degrada, per ciò solo, poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica” (vedi in tal senso Cass. n. 31273/2022).
L'appaltatore deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare per ciò solo la colpa esclusiva del progettista per aver fornito un progetto errato.
In sostanza, questa decisione evidenzia l'importanza della segnalazione degli errori progettuali da parte dell'appaltatore e stabilisce condizioni specifiche sotto le quali l'appaltatore può essere esente da responsabilità in presenza di istruzioni palesemente errate.
Nel caso di specie, di errori progettuali rilevanti, non vi è chiara prova né che l'impresa convenuta abbia provveduto alla segnalazione di tali errori, né che sia stata mai formulato un dissenso alla prosecuzione dei lavori.
13 Per quanto emerso, anzi, l'impresa non solo non ha operato nel pieno rispetto delle regole dell'arte in particolare con riferimento alle modalità operative della demolizione superiore del solaio così come più in generale nelle modalità esecutive dell'opera (in punto a demolizione della nicchia punto 7.1.2. pag.
42 della relazione peritale ed utilizzo del martello pneumatico nonché modalità operative per le demolizioni del solaio punto 7.1.4 pag. 42), ma ha anche assunto iniziative nella realizzazione dell'opera in difformità del progetto (quanto all'esecuzione del portale in acciaio, oltre che non a regola d'arte anche in difformità rispetto a quello previsto in progetto-punto 7.1.1. pag. 41 della relazione peritale), senza dimostrare di avere operato sulla base di specifiche direttive del direttore dei lavori.
Va, dunque, affermata la concorrente responsabilità dell'impresa convenuta nella errata realizzazione dei lavori per cui si discute.
4) Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
In tema di contratto di appalto è ormai consolidato l'orientamento che afferma "il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. civ. n. 18289 del 2020). Va, dunque, superata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti (vedi Cass. civ. 20704/2020).
Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, tutte dette figure sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la natura e la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che gli indicati soggetti "autori dell'unico illecito extracontrattuale", "pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di natura diversa", rispondono, a detto titolo, del danno cagionato, fatta salva l'azione di regresso, e il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno
(vedi Cass. civ. n. 8016/2012).
Ne consegue che il giudice deve procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario
14 della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.
Non rileva, in ogni caso, nei confronti del danneggiato la eventuale ripartizione interna delle rispettive colpe, essendo comunque tenuti tutti i corresponsabili al risarcimento dell'intero danno.
Sotto tale profilo non può essere accolta la domanda di parte convenuta di limitare la condanna nei suoi confronti al risarcimento dei danni nei limiti della propria quota di corresponsabilità, di cui si chiede comunque implicitamente l'accertamento, avendone interesse anche ai soli fini della ripartizione interna.
Per quanto riguarda l'accertamento della graduazione delle colpe, sulla base di quanto sopra argomentato, è evidente come l'apporto causale della condotta negligente ed imperita tenuta dal professionista sia in fase di ideazione del progetto che di successiva supervisione dei lavori, ove una più attenta vigilanza avrebbe verosimilmente impedito all'impresa di operare scelte in autonomia a fronte della verificata impossibilità di realizzazione del progetto iniziale nonché di meglio adeguarsi alle regole dell'arte in sede di esecuzione, sia stato maggioritario.
Si conviene, dunque, con le valutazioni del CTP di parte attrice nel graduare le colpe delle parti convenute nella misura dell'80 % a carico del di e del 20% a carico dell'impresa. _1
5) Sul quantum del risarcimento
Per quel che riguarda i danni patrimoniali derivanti dagli accertati inadempimenti, il CTU nominato in sede di ATP dopo aver descritto, al capitolo n. 6 della relazione conclusiva, le opere necessarie per il risanamento dello stato dei luoghi, quantificava i danni in €. 44.012,13= ai quali sommare €. 8.734,08= per spese tecniche (€ 6.600,00 oltre oneri di legge) e così, complessivamente, €. 52.746,21, ritenendo a tale riguardo congrui i preventivi già all'epoca in possesso del condominio.
Gli attori hanno documentato che l'allora committente , ha versato in favore del Persona_1
, inizialmente la somma di €. 20.000,00= in data 29/06/2017 e, Controparte_7 poi, per raggiunti accordi, n. 1 rata da €. 10.000,00= in data 02/11/2017, n. 11 rate di €. 2.000,00= cadauna dal 5/01/2018 al 2/10/2018 e, a saldo, la somma di €. 9.117,38= in data 02/10/2018, mediante bonifici bancari, per un totale di €. 61.117,38=, comprensivi delle spese e competenze dell'ATP e degli ulteriori esborsi anticipati dal per la messa in sicurezza del porticato (vedi bonifici di cui Parte_3 al doc.to 6 di parte attrice).
Non provati gli altri esborsi, in particolare non è provato l'importo liquidato in € 10.796,00 in favore di asseritamente corrisposto per canoni non percepiti in quanto non è stato prodotto il Parte_6
15 contratto di locazione rimasto asseritamente inseguito, né risulta provato il danno morale da questa subito quantificato in € 4000,00.
Neppure risulta provata chiaramente la causale dei danni corrisposti alle proprietà Pt_5 Per_3
Merzagora e anche genericamente per spese legali, comunque non provate, peraltro già Per_2 corrisposte al per i costi di ATP come sopra riportato. Parte_3
Altresì non provati da parte degli attori gli ulteriori costi asseritamente sostenuti dal per Per_1
l'acquisto di materiali per lavori extra-capitolato resisi necessari per eliminare i danni in contestazione in quanto la documentazione prodotta non prova i relativi esborsi (vedi doc.to 8 di parte attrice).
Non provati altri danni.
In conclusione e vanno condannati, in solido tra loro, al _1 Controparte_4 pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €. 61.117,38, da rivalutarsi dalla domanda (ottobre 2021) alla data odierna in € 77.310,29.
Non dovuti gli interessi compensativi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, in difetto di allegazione specifica e prova in ordine ad un eventuale reimpiego della somma e, quindi, al fatto che la somma come sopra rivalutata sia inferiore a quella di cui la parte avrebbe potuto in concreto disporre alla data della presente decisione, essendo anzi presumibile che la somma ove tempestivamente riscossa sarebbe comunque stata destinata alla liquidazione dei danni subiti dal (vedi tra le Parte_3 ultime Cass. 6351/2025).
Sull'importo come sopra liquidato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Le spese di lite comprese quelle di ATP seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Anche le spese del CTU incaricato in sede di ATP vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità concorrente ex art. 2055 c.c. di e di _1 [...]
, determinando nell'80 % a carico del primo e nel 20% a carico del secondo Controparte_8
l'incidenza delle rispettive colpe;
16 2) condanna altresì e in solido tra loro, al pagamento _1 Controparte_4 in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 77.310,29. oltre interessi di legge dalla presente decisione al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da _1
4) condanna altresì e in solido tra loro, a rimborsare _1 Controparte_4 agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 23.303,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
5) pone definitivamente a carico di e le spese di ATP _1 Controparte_4 come liquidate in atti.
Bologna, 11/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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