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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/02/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di: dott. Alberto Nicola FILARDO Presidente
dott. Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore dott.ssa Teresa BARILLARI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1873 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , residente in Vibo Valentia C.F._1 lpponìon, 33 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pugliese
(c.f. ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2 appello, e domiciliato presso il suo studio in San Calogero in via Getsemani, 29.
- appellante
e
nato a [...], il [...], C.F. CP_1
, nella sua qualità di genitore esercente C.F._3 la potestà genitoriale sul figlio - all'epoca minore -
[...]
, nato il [...], e Per_1 Controparte_2 nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -all'epoca minore- nata a [...] d'Ippona (VV), il 19.03.1968, C.F. C.F._4 residenti in Vena Superiore, fraz. Vibo Valentia, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, Largo Conservatorio n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Irene Restuccia, C.F.: , C.F._5 che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello.
- appellati nonché
quale nuova Controparte_3 denominazione di , in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Francesco Capoderose n. 3 presso lo Studio Legale Clausi, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. Giovanni
Clausi (C.F. ) e Claudio Francesco C.F._6
Clausi (C.F. ) in forza di procura a C.F._7 margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- appellata
, nato a [...] il [...], CF Persona_1 residente alla frazione Vena Superiore C.F._8 alla via Malacorona 18 RAPPRESENTATO E DIFESO
DALL'AVV.TO Irene Restuccia ed elettivamente domiciliato al suo studio sito in Vibo Valentia via Lacquari 76
- intervenu to
OGGETTO: responsabilità sanitaria pag. 2/19
CONCLUSIONI
Per : “Riformare la sentenza impugnata, per i Parte_1 motivi sopra elencati e, nella denegata ipotesi di conferma e ulteriore condanna alle spese, manlevare il dott. e Pt_1 condannare la , in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, a favore degli odierni appellati. Con vittoria di spese e competenze”.
Per , e CP_1 Persona_1 Controparte_2
“Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi da intendersi trascritti da intendersi trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento e precisamente si chiede che venga dichiarato inammissibile e comunque rigettato l'appello proposto dal Dr. avverso la Parte_1 sentenza n. 642/2017 del Tribunale di Vibo Valentia perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti e, per
l'effetto, confermare la Sentenza impugnata, con gli ulteriori interessi moratori dalla data del deposito al soddisfo. In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore della sottoscritta Avvocato”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3 adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o richiesta, poiché insussistente, immotivata e destituita di qualsivoglia base giuridica così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e improponibile, con condanna di parte appellante al pagamento pag. 3/19 delle spese del doppio grado di giudizio. Nel merito, accogliere
l'appello proposto e, per l'effetto, escludere la responsabilità di parte appellante per i fatti di causa;
in subordine, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 642/2017, resa dal Tribunale di
Vibo Valentia in data 6 settembre 2017 ed oggi impugnata;
in ogni caso rigettare la domanda di riforma della sentenza con riferimento al capo della stessa che esclude, nel caso de quo,
l'obbligo di garanzia da parte della società appellata”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
e , in qualità di genitori del Controparte_2 CP_1 minore , convenivano in giudizio avanti al Persona_1
Tribunale di Vibo Valentia l' e i medici Controparte_6
e , in relazione al ricovero Parte_1 Controparte_7
e all'intervento di appendicectomia subito dal proprio figlio il 7 ottobre 2008 presso l'ospedale di Vibo Valentia, Org_1 ritenendoli responsabili di malpractice sanitaria, non avendo ben operato e costretto il minore a successivi ricoveri sino all'ultimo intervento presso l'ospedale di Cosenza, del 10 dicembre 2008, per peritonite.
Più in particolare, gli attori esponevano che il figlio minore di anni 6, era stato ricoverato il 4 ottobre 2008 e che si verificava un ritardo nella diagnosi di appendicite acuta, inducendo i medici ad operare – e non in maniera risolutiva – soltanto tre giorni dopo, e poi ancora il 12 ottobre 2008, senza che la situazione clinica post chirurgica fosse chiara ai chirurghi, omettendo di effettuare una completa pulizia del campo operatorio. Tali inadempienze portavano al tardivo ricovero presso l'ospedale di Cosenza, ove i sanitari verificavano l'esistenza di aderenze e si vedevano costretti a pag. 4/19 praticare una resezione dell'intestino tenue per la lunghezza di
25 centimetri.
Il primo giudice, sulla scorta della relazione medico legale disposta d'ufficio e delle indicazioni fornite da parte attrice, ha posto l'accento sul mancato lavaggio della cavità addominale, che ha determinato l'insorgenza di briglie aderenziali e quindi la necessità di un secondo intervento a distanza di cinque giorni dal primo;
il mancato lavaggio peritoneale durante il secondo intervento sarebbe stato causa di un nuovo episodio occlusivo intestinale. Il fatto che l'appendice del piccolo paziente fosse – come stabilito nell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale avviato in parallelo – e che l'intervento di risoluzione della appendice infiammata sia durato, proprio per questo, più del previsto (un'ora e 45 minuti) non esime i medici da responsabilità, trattandosi di complicanze non infrequenti e conosciuti dall'arte medica.
Dai dati in cartella clinica non si rileva l'eseguito lavaggio intestinale al termine dell'intervento, e ciò rappresenta una prova decisiva “a sfavore dei sanitari i quali, per il criterio della
c.d. vicinanza della prova, erano onerati della dimostrazione della causa non imputabile in concreto”.
Il primo giudice ha, pertanto:
a) condannato i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in 24.176,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
b) dichiarata improcedibile la domanda di garanzia proposta dall'azienda nei confronti di
[...]
Controparte_8
pag. 5/19 c) rigettato le domande di manleva proposta dai dottori e nei confronti per mancata Pt_1 CP_7 CP_3 copertura temporale del danno nel primo caso, per maturata prescrizione nel secondo.
Le spese di lite sono state compensate per metà tra i convenuti e , secondo soccombenza per gli Persona_1 altri rapporti processuali.
Presenta appello avverso la condanna , Parte_1 assumendo errata la valutazione dei fatti operata dal primo giudice, assumendo corretto il proprio comportamento, sia per quanto riguarda i c.d. tempi di attesa (due giorni di osservazione clinica e terapia prima di procedere all'intervento) sia per ciò che concerne la corretta esecuzione dell'operazione chirurgica. In occasione del primo intervento la normale pulizia (toilette) sarebbe stata regolarmente effettuata, ancorché per mera dimenticanza non annotata nella scheda, e le aderenze sarebbero dovute ad elementi oggettivi e soggettivi, non addebitabili ai sanitari vibonesi. Sottolinea l'appellante come la sera del 9 ottobre 2008 era stato proposto ai genitori un ricovero urgente, avendo l'esame radiologico evidenziato una quadro di occlusione intestinale, ricovero da questi rifiutato, avendo preferito portare il figlio presso il presidio ospedaliero di Cosenza, dove veniva il giorno successivo sottoposto ad intervento per con necessità di resezione di ansa>, e che se fosse stato accettato il ricovero, e sottoposto il minore ad intervento - tredici ore prima – si sarebbe potuto evitare la complicanza.
Quanto alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, osserva l'appellante che risulta in atti il pag. 6/19 pagamento della polizza per il 2008 (luglio) anno in cui si è verificato il sinistro, invitando a verificare il documento n. 4 del fascicolo di primo grado.
Si costituiva ribadendo la carenza di CP_3 copertura del danno per mancata vigenza del contratto di assicurazione.
Si costituivano i genitori per Persona_1 insistendo per la integrale conferma della pronuncia impugnata.
Nel corso della procedura veniva respinta istanza di inibitoria, ritenuti non sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU, ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'azienda sanitaria e di
, litisconsorti necessari, rimasti contumaci. Controparte_7
All'udienza del 26.9.2023, a seguito del deposito di note scritte, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato in relazione alla responsabilità medico-sanitaria.
Il tema della responsabilità sanitaria è da tempo dibattuto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra le ragioni dei pazienti che si sottopongono alle cure, ambiti di rischio consentito nell'esercizio dell'attività medica, sopportabilità dei livelli risarcitori da parte delle compagnie assicuratrici
(overcompensation) e dal parterre dei contribuenti.
Non è il caso di ripercorrere in dettaglio il susseguirsi di decisioni da parte della che hanno contribuito Org_2
pag. 7/19 a delineare una griglia ermeneutica attraverso cui valutare l'operare dei sanitari - basterà ricordare le ultime principali - ma alcuni punti fermi vanno certamente rammentati.
Quello che è in gioco attiene alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, attraverso l'individuazione dei criteri per attribuire i rischi del trattamento sanitario alla parte che più è in grado di controllarli, senza incorrere in un eccesso di disincentivi. La crescita esponenziale delle controversie sanitarie in tema di malpractice, l'aumento dell'entità dei risarcimenti e del contenzioso produca una ulteriore pericolosa conseguenza riassumibile nella overdeterrence della classe medica e delle strutture ospedaliere, nonché, di riflesso, delle compagnie di assicurazione: il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari ed eventualmente in pronunce di condanna per il risarcimento dei danni provocati, induce i medici ad abbandonare le specialità più a rischio o a ricorrere ad esami diagnostici superflui prima di ogni intervento azionando il meccanismo diffusamente conosciuto come medicina difensiva, che determina la prescrizione di accertamenti diagnostici non strettamente indispensabili, al solo scopo di acquisire strumenti difensivi nella prospettiva di una eventuale, ma prevedibile, lite giudiziaria. Ciò determina un aumento dei rischi a carico della salute del paziente, dei costi per la spesa sanitaria e dei premi assicurativi, con l'uscita dal mercato, in qualche caso, delle compagnie di assicurazione o, addirittura, il rifiuto di assicurare medici operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di procedimenti giudiziari per risarcimento dei danni.
pag. 8/19 La tesi perseguita dalla giurisprudenza – sulla scia della dottrina di origine tedesca, del c.d. contatto sociale ed ante l.
n. 24 del 2017 ritenuta non applicabile ai rapporti pregressi –
è quella della ricostruzione dei rapporti tra medico e paziente,
o meglio tra struttura sanitaria (al cui interno opera il medico)
e paziente, nei termini di un contratto atipico, c.d. di spedalità
o di assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228
c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così Cass., sezione 3 civile, 29.3.2022, n. 10050).
Il riparto dell'onere della prova non è pertanto quello che regola la responsabilità aquiliana, nel cui ambito il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante, ma quello della responsabilità contrattuale, sia pure temperato dall'onere di dimostrare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando - anche mediante semplici presunzioni - che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non la causa del danno lamentato. La ricostruzione teorica del rapporto tra destinatario della prestazione ed ente erogatore si
è avvalsa del criterio risolutivo noto come causale>, secondo cui è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, e pag. 9/19 la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (principio di diritto espresso da Cass., terza sezione civile, con le sentenze dell'11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28922). Ciò, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale. Si tratta di un principio che si è fatto ampia strada tra le decisioni apicali, e che si accompagna a quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero del decidere sul nesso causale in base al criterio del
, secondo il quale “non è dato ipotizzare che ogni enunciato sia vero o falso, sì che la scelta del giudice ricadrà su quello che in base alle prove ha un grado di conferma logica superiore” e della della probabilità, “la quale rileva nel caso di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, ovvero quando all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento possano affiancarsene altre e tutte abbiano trovato un riscontro probatorio, sì che il giudice sceglierà come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (Id., ordinanza 6 luglio 2020, n.
13872). La rilevata impostazione è presente nelle pronunce più recenti, che ribadiscono come il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dall'assicurazione, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di pag. 10/19 messa a disposizione di personale medico ausiliario , del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze o emergenze (Id., 22 febbraio 2023, n. 5490).
Questo, in quanto si tratta di dare corso al principio della sicurezza delle cure, per il compito di protezione e garanzia che incombe sulla struttura sanitaria nel suo complesso, e sulle specifiche condotte del personale che al loro interno si trovano ad operare, raccomandato dal Consiglio d'Europa e ribadito anche in sede comunitaria dalla Corte EDU.
Il concetto di complicanza non vale a risolvere sul piano giuridico il problema della responsabilità. La previsione anticipata di un'evoluzione o di una conseguenza sfavorevole di una malattia, di una condizione di salute o di una determinata terapia farmacologica o chirurgica, anche quando sia iatrogena e ricompresa nel consenso informato, non esime il debitore della prestazione dal dimostrare di aver fatto quanto occorreva per impedire il suo verificarsi. Il motivo dell'insorgenza della complicanza deve essere oggetto di verifica in concreto, caso per caso, in quanto specifici trattamenti o tecniche utilizzate dal medico, così come la mancata osservanza e rispetto dell'ars medica (e delle linee guida) possono comunque configurare la colpa medica. Ne consegue che, pur in presenza di una complicanza nota, spetta comunque al medico ed alla struttura presso la quale esercita fornire la prova della propria condotta diligente ovvero della causa a sé non imputabile.
Posti tali principi, è possibile andare ad analizzare nel concreto il caso che ha visto coinvolto il piccolo Per_1
pag. 11/19 , i medici che l'hanno operato e la struttura ospedaliera Per_1 presso la quale è avvenuto il ricovero.
La consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel primo grado di giudizio, conferma quanto già vagliato e statuito dal
Tribunale.
Nella relazione peritale si ritiene assolutamente certo che sin dal secondo giorno di ricovero del minore Persona_1
erano presenti elementi semeiotici e sintomatici – febbre,
[...] dolorabilità in fossa iliaca destra, leucocitosi con neutrofilia – di una evoluzione peritonitica della appendicopatia iniziale, tali da indicare un intervento chirurgico già in seconda giornata, non risulta eseguito alcun esame strumentale ecografico, ed effettuato errore terapeutico con somministrazione di cortisone, controindicato in quanto sopprime il sintomo febbrile. Risulta anche l'assenza di un valido e adeguato consenso informato. L'errore diagnostico e terapeutico e il mancato intervento secondo le comuni regole mediche portavano ad esiti permanenti in nesso causale con la condotta dei sanitari di Vibo Valentia, in termini di persistenti aderenze, che comportano nel paziente una sindrome algica addominale ricorrente. La somministrazione di il primo giorno, e successivamente di Org_3 Org_4
(farmaco a base di trimebutina) in fiala viene considerato un errore terapeutico: la somministrazione di cortisone non era giustificata da alcuna forma di allergia, ed è controindicata in caso di appendicopatia, mente il è un antispastico Org_4 utilizzato nella terapia del colon irritabile, che altera la sintomatologia e i segni clinici tipici dell'appendicite, ritardando la corretta evoluzione di un eventuale iter chirurgico. Anche il consenso informato appare acquisito in pag. 12/19 maniera impropria e del tutto generica, annotando semplicemente l'esito di un colloquio con i parenti circa la decisione di intervenire chirurgicamente (“viene acconsentito il trattamento chirurgico dopo avere dichiarato di avere compreso le motivazioni”). L'assenza di esami ecografici o tac e di altri esami di laboratorio quali PCR1 o VES, nonostante la dolorabilità in fossa iliaca dx viene considerato altro elemento di colpa per ritardata diagnosi: il periodo di osservazione, anche se inizialmente poteva ritenersi corretto, non doveva protrarsi oltre il primo giorno. Inoltre, nel corso dell'intervento non risulta praticato un lavaggio completo della cavità peritoneale, necessario per aver i medici annotato la presenza di discreto liquido sieroso e un'appendice flemmonosa, con altissima probabilità statistica di insorgenza di aderenze addominali nel caso di peritonite. Il secondo intervento chirurgico presenta i medesimi difetti: consenso informato non adeguato e non dettagliato circa la descrizione dell'intervento e le eventuali complicanze: anche il secondo intervento non è stato risolutivo, tant'è che il bambino nei giorni successivi presentava ulteriori valori alterati, venendo trasferito presso la chirurgia pediatrica di Cosenza, con diagnosi di occlusione intestinale.
La colpa medica nel caso di specie è stata individuata pertanto in sede di consulenza, con motivazione adeguata ed esaustiva, secondo due distinti profili: da un lato, la mancata acquisizione di un consenso informato adeguato, atteso l'obbligo del medico di comunicare esaustivamente al paziente gli obiettivi e le caratteristiche della proposta terapia pag. 13/19 chirurgica, dei successivi trattamenti terapeutici, dei possibili rischi e conseguenze che possono derivare dalla scelta di intervenire in quel determinato modo. Secondo altro profilo, emerge una disattenzione rispetto al rischio di aderenze nel caso di intervento in cavità addominale, rischio contemplato nella pratica medica e che i medici dello di Vibo non Org_1 hanno affrontato adeguatamente, ritardando ingiustificatamente la scelta di intervenire, e lasciando dare corso ad una peritonite che ha portato alla creazione delle aderenze, senza procedere alla corretta pulizia del cavo addominale, nonostante la annotazione di una “discreta quantità di liquido sieroso libero in cavità”. Per scongiurare il rischio di aderenze, il CTU segnala, oltre alla buona tecnica chirurgica, attraverso una , una meticolosa emostasi con avvicinamento dei piani tessutali senza tensione, l'utilizzo di suture sottili e non reattive, il lavaggio completo delle pelvi alla fine della procedura. Una delle conseguenze più spiacevoli delle aderenze – annota il
CTU – è la necessità di ricorrete ad un intervento chirurgico successivo di adesiolisi, così come puntualmente accaduto presso l'ospedale di Cosenza, che risulta invece aver correttamente trattato il caso del paziente ricoverato.
A fronte di un quadro medico legale che appare univoco ed assertivo della responsabilità medica, da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il piccolo , i rilievi formulati Per_1 nell'atto di appello, che si limitano sostanzialmente a ricalcare
– pur senza citare – disordinatamente annotazioni di una consulenza tecnica svolta nel procedimento penale, risultano deboli e privi di fondamento. Il fatto che la ricerca dell'appendice fu , in quanto nascosta dall'
pag. 14/19 intestino cieco, e che ciò possa aver giustificato le trazioni, gli scollamenti e le manipolazioni che possono predisporre alla formazione di aderenze, non esime il medico da responsabilità, semmai ne sollecita il comportamento professionale. Del resto, neanche il secondo intervento, praticato per porre rimedio, il
12 ottobre 2008 è risultato – contrariamente a quanto indicato in atto di appello – risolutivo, posto che soltanto presso l'ospedale di Cosenza veniva effettuala la lisi completa delle aderenze. Così come priva di decisività e avanzata in via del tutto ipotetica è l'osservazione secondo cui i medici avrebbero proposto la sera del 9 dicembre (rectius, ottobre) 2008 un ulteriore ricovero urgente, rifiutato – a questo punto, giustificatamente – dai genitori, per sottoporlo nuovamente e per la terza volta ad intervento in chirurgia. Non vi è alcuna prova che intervenire rispetto a quanto effettuato presso l'ospedale di Cosenza avrebbe potuto evitare o mitigare il danno, che evidentemente era già realizzato, data la persistente sintomatologia rilevata da giorni a carico del minore. Le altre osservazioni circa l'uso di cortisonici, in dosi limitate e non in maniera continuativa, sono anch'esse non decisive e destinate a recedere, a fronte del quadro complessivo di mancato adempimento della corretta pratica diagnostica e operatoria, evidenziata in consulenza con plurime e puntuali contestazioni di quanto operato dai sanitari vibonesi. La giustificazione del trasferimento a
Cosenza, ponendo l'accento sul fatto che si trattava di un bambino gracile, e della necessità di evitare un digiuno prolungato, non è pertinente ed anzi, finisce con il provare troppo: in tali circostanze, i sanitari di Vibo Valentia avrebbero dovuto sin dall'inizio – o quanto meno una volta constatato la pag. 15/19 mancata risoluzione del caso con il primo intervento – adottare tale decisione, declinando il caso. Infine, la formazione delle aderenze non può essere considerata un'evenienza normale e non controllabile dal medico chirurgo, laddove si sia in presenza di tutti gli elementi per ricondurre la complicanza ad un intervento ripetuto ed effettuato in maniera non corretta, come accertato nel caso di specie, risolto solo in terza battuta, dagli operatori di altro ospedale calabrese.
Sono fondati invece i rilievi avanzati da nei Pt_1 confronti di sulla effettiva copertura della CP_3 garanzia assicurativa, in favore del contraente.
La sentenza di Vibo Valentia aveva ritenuto non adempiuto l'onere della prova da parte del contraente, sul presupposto che la polizza stipulata fosse del tipo loss occurence, che il contratto fosse scaduto per mancato rinnovo del pagamento del premio alla data del 30 agosto 2006. Una successiva polizza – portante diverso numero di serie – veniva stipulata successivamente, con validità dal 30 giugno 2010 al
30 giugno 2011, con clausola claims made, a coprire comportamenti risalenti a non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura assicurativa, eccetto i fatti già a conoscenza dell'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.
Con l'atto di appello l'assicurato invita a verificare la documentazione allegata al proprio fascicolo di primo grado, evidenziando un errore di lettura delle carte processuali da parte del primo giudice: in effetti, la parte aveva prodotto, oltre alla ricevuta di versamento del premio relativo al periodo pag. 16/19 2010/2011, anche la prova del pagamento della rata di premio relativo al periodo assicurativo
30.6.2008/30.6.2009, ricevuta dalla compagnia di assicurazione quale “appendice che forma parte integrante del contratto” relativo alla prima polizza n. 32577249. Il documento non era stato preso in esame dal primo giudice, verosimilmente perché allegato in successione al primo, e non adeguatamente indicizzato nel fascicolo di parte 2 . Con una polizza di regime loss occurrence, per ricevere la copertura assicurativa, colui che ha commesso il danno deve risultare assicurato al momento dell'accaduto e l'assicurazione copre ogni sinistro (se rientra nelle tipologie di sinistri per cui la garanzia vale) che si verificano nel periodo in cui la polizza è in vigore.
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha preso specifica posizione.
Trattandosi di polizza con clausola ad "insorgenza del danno", bastava dunque verificare che l'evento fosse ricompreso nel previsto arco temporale, senza necessità di andare ad esaminare la successiva polizza stipulata nel 2010, recante diverso numero seriale, del tipo "a richiesta fatta", in cui l'assicurazione garantisce la copertura solo per i sinistri denunciati (per la prima volta) nel periodo in cui la polizza è attiva, con effetto estensivo ai due anni precedenti, eccetto i fatti di cui l'assicurato era già a conoscenza al momento della stipula.
pag. 17/19 Le spese di giudizio seguono la soccombenza per quanto concerne i reciproci rapporti tra le parti in causa e vengono liquidate per quanto concerne il rapporto processuale tra e i secondo i parametri forensi di cui al Pt_1 CP_9
D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione da 26.000 a
52.000 euro (€ 30.000,00 valore dichiarato, fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria non essendovi stata istruttoria, parametri medi), oltre accessori di legge. Vanno distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, fermo restando quanto disposto in primo grado, non essendo intervenuta impugnazione autonoma o incidentale del capo sulle spese da parte dei CP_9
Nei rapporti tra e va disposto il Pt_1 CP_3 pagamento delle spese sostenute nei due gradi giudizio, liquidate sulla base di valori minimi, per la non particolare complessità della vertenza, limitata alla disamina del solo rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, come segue: euro 3473 per il grado di appello (senza la fase istruttoria); euro 3972 per il primo grado (in questo caso compresa la fase istruttoria).
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contribuito unificato, atteso il parziale accoglimento dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 642/2017, emessa il Parte_1
6.9.2017 dal Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 18/19 - in parziale accoglimento dell'appello, dichiara tenuta la compagnia assicuratrice a Controparte_3 tenere indenne da quanto disposto nella Parte_1 sentenza impugnata a titolo di risarcimento del danno in favore di;
Persona_1
- condanna al pagamento delle Controparte_3 spese di giudizio sostenute da , liquidate in Parte_1 euro 3.972,00 per il primo e in euro 3.473.00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 sostenute da , e CP_1 Persona_1 Controparte_2 nel presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Irene Restuccia, dichiaratasi antistataria.
Conferma nel resto la sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una PCR negativa - annota la consulenza - rappresenta un valore predittivo negativo del
97-100% per appendicite acuta. 2 L'indice del fascicolo di parte reca “4) copia pagamento ultimo premio assicurazione” e la documentazione non è numerata.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di: dott. Alberto Nicola FILARDO Presidente
dott. Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore dott.ssa Teresa BARILLARI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1873 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente tra nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , residente in Vibo Valentia C.F._1 lpponìon, 33 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pugliese
(c.f. ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2 appello, e domiciliato presso il suo studio in San Calogero in via Getsemani, 29.
- appellante
e
nato a [...], il [...], C.F. CP_1
, nella sua qualità di genitore esercente C.F._3 la potestà genitoriale sul figlio - all'epoca minore -
[...]
, nato il [...], e Per_1 Controparte_2 nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -all'epoca minore- nata a [...] d'Ippona (VV), il 19.03.1968, C.F. C.F._4 residenti in Vena Superiore, fraz. Vibo Valentia, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, Largo Conservatorio n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Irene Restuccia, C.F.: , C.F._5 che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello.
- appellati nonché
quale nuova Controparte_3 denominazione di , in persona del Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Francesco Capoderose n. 3 presso lo Studio Legale Clausi, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. Giovanni
Clausi (C.F. ) e Claudio Francesco C.F._6
Clausi (C.F. ) in forza di procura a C.F._7 margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- appellata
, nato a [...] il [...], CF Persona_1 residente alla frazione Vena Superiore C.F._8 alla via Malacorona 18 RAPPRESENTATO E DIFESO
DALL'AVV.TO Irene Restuccia ed elettivamente domiciliato al suo studio sito in Vibo Valentia via Lacquari 76
- intervenu to
OGGETTO: responsabilità sanitaria pag. 2/19
CONCLUSIONI
Per : “Riformare la sentenza impugnata, per i Parte_1 motivi sopra elencati e, nella denegata ipotesi di conferma e ulteriore condanna alle spese, manlevare il dott. e Pt_1 condannare la , in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, a favore degli odierni appellati. Con vittoria di spese e competenze”.
Per , e CP_1 Persona_1 Controparte_2
“Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi da intendersi trascritti da intendersi trascritti, chiedendone l'integrale accoglimento e precisamente si chiede che venga dichiarato inammissibile e comunque rigettato l'appello proposto dal Dr. avverso la Parte_1 sentenza n. 642/2017 del Tribunale di Vibo Valentia perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti e, per
l'effetto, confermare la Sentenza impugnata, con gli ulteriori interessi moratori dalla data del deposito al soddisfo. In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore della sottoscritta Avvocato”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3 adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o richiesta, poiché insussistente, immotivata e destituita di qualsivoglia base giuridica così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e improponibile, con condanna di parte appellante al pagamento pag. 3/19 delle spese del doppio grado di giudizio. Nel merito, accogliere
l'appello proposto e, per l'effetto, escludere la responsabilità di parte appellante per i fatti di causa;
in subordine, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 642/2017, resa dal Tribunale di
Vibo Valentia in data 6 settembre 2017 ed oggi impugnata;
in ogni caso rigettare la domanda di riforma della sentenza con riferimento al capo della stessa che esclude, nel caso de quo,
l'obbligo di garanzia da parte della società appellata”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
e , in qualità di genitori del Controparte_2 CP_1 minore , convenivano in giudizio avanti al Persona_1
Tribunale di Vibo Valentia l' e i medici Controparte_6
e , in relazione al ricovero Parte_1 Controparte_7
e all'intervento di appendicectomia subito dal proprio figlio il 7 ottobre 2008 presso l'ospedale di Vibo Valentia, Org_1 ritenendoli responsabili di malpractice sanitaria, non avendo ben operato e costretto il minore a successivi ricoveri sino all'ultimo intervento presso l'ospedale di Cosenza, del 10 dicembre 2008, per peritonite.
Più in particolare, gli attori esponevano che il figlio minore di anni 6, era stato ricoverato il 4 ottobre 2008 e che si verificava un ritardo nella diagnosi di appendicite acuta, inducendo i medici ad operare – e non in maniera risolutiva – soltanto tre giorni dopo, e poi ancora il 12 ottobre 2008, senza che la situazione clinica post chirurgica fosse chiara ai chirurghi, omettendo di effettuare una completa pulizia del campo operatorio. Tali inadempienze portavano al tardivo ricovero presso l'ospedale di Cosenza, ove i sanitari verificavano l'esistenza di aderenze e si vedevano costretti a pag. 4/19 praticare una resezione dell'intestino tenue per la lunghezza di
25 centimetri.
Il primo giudice, sulla scorta della relazione medico legale disposta d'ufficio e delle indicazioni fornite da parte attrice, ha posto l'accento sul mancato lavaggio della cavità addominale, che ha determinato l'insorgenza di briglie aderenziali e quindi la necessità di un secondo intervento a distanza di cinque giorni dal primo;
il mancato lavaggio peritoneale durante il secondo intervento sarebbe stato causa di un nuovo episodio occlusivo intestinale. Il fatto che l'appendice del piccolo paziente fosse – come stabilito nell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale avviato in parallelo – e che l'intervento di risoluzione della appendice infiammata sia durato, proprio per questo, più del previsto (un'ora e 45 minuti) non esime i medici da responsabilità, trattandosi di complicanze non infrequenti e conosciuti dall'arte medica.
Dai dati in cartella clinica non si rileva l'eseguito lavaggio intestinale al termine dell'intervento, e ciò rappresenta una prova decisiva “a sfavore dei sanitari i quali, per il criterio della
c.d. vicinanza della prova, erano onerati della dimostrazione della causa non imputabile in concreto”.
Il primo giudice ha, pertanto:
a) condannato i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in 24.176,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
b) dichiarata improcedibile la domanda di garanzia proposta dall'azienda nei confronti di
[...]
Controparte_8
pag. 5/19 c) rigettato le domande di manleva proposta dai dottori e nei confronti per mancata Pt_1 CP_7 CP_3 copertura temporale del danno nel primo caso, per maturata prescrizione nel secondo.
Le spese di lite sono state compensate per metà tra i convenuti e , secondo soccombenza per gli Persona_1 altri rapporti processuali.
Presenta appello avverso la condanna , Parte_1 assumendo errata la valutazione dei fatti operata dal primo giudice, assumendo corretto il proprio comportamento, sia per quanto riguarda i c.d. tempi di attesa (due giorni di osservazione clinica e terapia prima di procedere all'intervento) sia per ciò che concerne la corretta esecuzione dell'operazione chirurgica. In occasione del primo intervento la normale pulizia (toilette) sarebbe stata regolarmente effettuata, ancorché per mera dimenticanza non annotata nella scheda, e le aderenze sarebbero dovute ad elementi oggettivi e soggettivi, non addebitabili ai sanitari vibonesi. Sottolinea l'appellante come la sera del 9 ottobre 2008 era stato proposto ai genitori un ricovero urgente, avendo l'esame radiologico evidenziato una quadro di occlusione intestinale, ricovero da questi rifiutato, avendo preferito portare il figlio presso il presidio ospedaliero di Cosenza, dove veniva il giorno successivo sottoposto ad intervento per con necessità di resezione di ansa>, e che se fosse stato accettato il ricovero, e sottoposto il minore ad intervento - tredici ore prima – si sarebbe potuto evitare la complicanza.
Quanto alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, osserva l'appellante che risulta in atti il pag. 6/19 pagamento della polizza per il 2008 (luglio) anno in cui si è verificato il sinistro, invitando a verificare il documento n. 4 del fascicolo di primo grado.
Si costituiva ribadendo la carenza di CP_3 copertura del danno per mancata vigenza del contratto di assicurazione.
Si costituivano i genitori per Persona_1 insistendo per la integrale conferma della pronuncia impugnata.
Nel corso della procedura veniva respinta istanza di inibitoria, ritenuti non sussistenti i presupposti per la rinnovazione della CTU, ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'azienda sanitaria e di
, litisconsorti necessari, rimasti contumaci. Controparte_7
All'udienza del 26.9.2023, a seguito del deposito di note scritte, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato in relazione alla responsabilità medico-sanitaria.
Il tema della responsabilità sanitaria è da tempo dibattuto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra le ragioni dei pazienti che si sottopongono alle cure, ambiti di rischio consentito nell'esercizio dell'attività medica, sopportabilità dei livelli risarcitori da parte delle compagnie assicuratrici
(overcompensation) e dal parterre dei contribuenti.
Non è il caso di ripercorrere in dettaglio il susseguirsi di decisioni da parte della che hanno contribuito Org_2
pag. 7/19 a delineare una griglia ermeneutica attraverso cui valutare l'operare dei sanitari - basterà ricordare le ultime principali - ma alcuni punti fermi vanno certamente rammentati.
Quello che è in gioco attiene alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, attraverso l'individuazione dei criteri per attribuire i rischi del trattamento sanitario alla parte che più è in grado di controllarli, senza incorrere in un eccesso di disincentivi. La crescita esponenziale delle controversie sanitarie in tema di malpractice, l'aumento dell'entità dei risarcimenti e del contenzioso produca una ulteriore pericolosa conseguenza riassumibile nella overdeterrence della classe medica e delle strutture ospedaliere, nonché, di riflesso, delle compagnie di assicurazione: il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari ed eventualmente in pronunce di condanna per il risarcimento dei danni provocati, induce i medici ad abbandonare le specialità più a rischio o a ricorrere ad esami diagnostici superflui prima di ogni intervento azionando il meccanismo diffusamente conosciuto come medicina difensiva, che determina la prescrizione di accertamenti diagnostici non strettamente indispensabili, al solo scopo di acquisire strumenti difensivi nella prospettiva di una eventuale, ma prevedibile, lite giudiziaria. Ciò determina un aumento dei rischi a carico della salute del paziente, dei costi per la spesa sanitaria e dei premi assicurativi, con l'uscita dal mercato, in qualche caso, delle compagnie di assicurazione o, addirittura, il rifiuto di assicurare medici operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di procedimenti giudiziari per risarcimento dei danni.
pag. 8/19 La tesi perseguita dalla giurisprudenza – sulla scia della dottrina di origine tedesca, del c.d. contatto sociale ed ante l.
n. 24 del 2017 ritenuta non applicabile ai rapporti pregressi –
è quella della ricostruzione dei rapporti tra medico e paziente,
o meglio tra struttura sanitaria (al cui interno opera il medico)
e paziente, nei termini di un contratto atipico, c.d. di spedalità
o di assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228
c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così Cass., sezione 3 civile, 29.3.2022, n. 10050).
Il riparto dell'onere della prova non è pertanto quello che regola la responsabilità aquiliana, nel cui ambito il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante, ma quello della responsabilità contrattuale, sia pure temperato dall'onere di dimostrare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando - anche mediante semplici presunzioni - che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non la causa del danno lamentato. La ricostruzione teorica del rapporto tra destinatario della prestazione ed ente erogatore si
è avvalsa del criterio risolutivo noto come causale>, secondo cui è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, e pag. 9/19 la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (principio di diritto espresso da Cass., terza sezione civile, con le sentenze dell'11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28922). Ciò, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale. Si tratta di un principio che si è fatto ampia strada tra le decisioni apicali, e che si accompagna a quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero del decidere sul nesso causale in base al criterio del
, secondo il quale “non è dato ipotizzare che ogni enunciato sia vero o falso, sì che la scelta del giudice ricadrà su quello che in base alle prove ha un grado di conferma logica superiore” e della
13872). La rilevata impostazione è presente nelle pronunce più recenti, che ribadiscono come il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dall'assicurazione, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di pag. 10/19 messa a disposizione di personale medico ausiliario , del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze o emergenze (Id., 22 febbraio 2023, n. 5490).
Questo, in quanto si tratta di dare corso al principio della sicurezza delle cure, per il compito di protezione e garanzia che incombe sulla struttura sanitaria nel suo complesso, e sulle specifiche condotte del personale che al loro interno si trovano ad operare, raccomandato dal Consiglio d'Europa e ribadito anche in sede comunitaria dalla Corte EDU.
Il concetto di complicanza non vale a risolvere sul piano giuridico il problema della responsabilità. La previsione anticipata di un'evoluzione o di una conseguenza sfavorevole di una malattia, di una condizione di salute o di una determinata terapia farmacologica o chirurgica, anche quando sia iatrogena e ricompresa nel consenso informato, non esime il debitore della prestazione dal dimostrare di aver fatto quanto occorreva per impedire il suo verificarsi. Il motivo dell'insorgenza della complicanza deve essere oggetto di verifica in concreto, caso per caso, in quanto specifici trattamenti o tecniche utilizzate dal medico, così come la mancata osservanza e rispetto dell'ars medica (e delle linee guida) possono comunque configurare la colpa medica. Ne consegue che, pur in presenza di una complicanza nota, spetta comunque al medico ed alla struttura presso la quale esercita fornire la prova della propria condotta diligente ovvero della causa a sé non imputabile.
Posti tali principi, è possibile andare ad analizzare nel concreto il caso che ha visto coinvolto il piccolo Per_1
pag. 11/19 , i medici che l'hanno operato e la struttura ospedaliera Per_1 presso la quale è avvenuto il ricovero.
La consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel primo grado di giudizio, conferma quanto già vagliato e statuito dal
Tribunale.
Nella relazione peritale si ritiene assolutamente certo che sin dal secondo giorno di ricovero del minore Persona_1
erano presenti elementi semeiotici e sintomatici – febbre,
[...] dolorabilità in fossa iliaca destra, leucocitosi con neutrofilia – di una evoluzione peritonitica della appendicopatia iniziale, tali da indicare un intervento chirurgico già in seconda giornata, non risulta eseguito alcun esame strumentale ecografico, ed effettuato errore terapeutico con somministrazione di cortisone, controindicato in quanto sopprime il sintomo febbrile. Risulta anche l'assenza di un valido e adeguato consenso informato. L'errore diagnostico e terapeutico e il mancato intervento secondo le comuni regole mediche portavano ad esiti permanenti in nesso causale con la condotta dei sanitari di Vibo Valentia, in termini di persistenti aderenze, che comportano nel paziente una sindrome algica addominale ricorrente. La somministrazione di il primo giorno, e successivamente di Org_3 Org_4
(farmaco a base di trimebutina) in fiala viene considerato un errore terapeutico: la somministrazione di cortisone non era giustificata da alcuna forma di allergia, ed è controindicata in caso di appendicopatia, mente il è un antispastico Org_4 utilizzato nella terapia del colon irritabile, che altera la sintomatologia e i segni clinici tipici dell'appendicite, ritardando la corretta evoluzione di un eventuale iter chirurgico. Anche il consenso informato appare acquisito in pag. 12/19 maniera impropria e del tutto generica, annotando semplicemente l'esito di un colloquio con i parenti circa la decisione di intervenire chirurgicamente (“viene acconsentito il trattamento chirurgico dopo avere dichiarato di avere compreso le motivazioni”). L'assenza di esami ecografici o tac e di altri esami di laboratorio quali PCR1 o VES, nonostante la dolorabilità in fossa iliaca dx viene considerato altro elemento di colpa per ritardata diagnosi: il periodo di osservazione, anche se inizialmente poteva ritenersi corretto, non doveva protrarsi oltre il primo giorno. Inoltre, nel corso dell'intervento non risulta praticato un lavaggio completo della cavità peritoneale, necessario per aver i medici annotato la presenza di discreto liquido sieroso e un'appendice flemmonosa, con altissima probabilità statistica di insorgenza di aderenze addominali nel caso di peritonite. Il secondo intervento chirurgico presenta i medesimi difetti: consenso informato non adeguato e non dettagliato circa la descrizione dell'intervento e le eventuali complicanze: anche il secondo intervento non è stato risolutivo, tant'è che il bambino nei giorni successivi presentava ulteriori valori alterati, venendo trasferito presso la chirurgia pediatrica di Cosenza, con diagnosi di occlusione intestinale.
La colpa medica nel caso di specie è stata individuata pertanto in sede di consulenza, con motivazione adeguata ed esaustiva, secondo due distinti profili: da un lato, la mancata acquisizione di un consenso informato adeguato, atteso l'obbligo del medico di comunicare esaustivamente al paziente gli obiettivi e le caratteristiche della proposta terapia pag. 13/19 chirurgica, dei successivi trattamenti terapeutici, dei possibili rischi e conseguenze che possono derivare dalla scelta di intervenire in quel determinato modo. Secondo altro profilo, emerge una disattenzione rispetto al rischio di aderenze nel caso di intervento in cavità addominale, rischio contemplato nella pratica medica e che i medici dello di Vibo non Org_1 hanno affrontato adeguatamente, ritardando ingiustificatamente la scelta di intervenire, e lasciando dare corso ad una peritonite che ha portato alla creazione delle aderenze, senza procedere alla corretta pulizia del cavo addominale, nonostante la annotazione di una “discreta quantità di liquido sieroso libero in cavità”. Per scongiurare il rischio di aderenze, il CTU segnala, oltre alla buona tecnica chirurgica, attraverso una , una meticolosa emostasi con avvicinamento dei piani tessutali senza tensione, l'utilizzo di suture sottili e non reattive, il lavaggio completo delle pelvi alla fine della procedura. Una delle conseguenze più spiacevoli delle aderenze – annota il
CTU – è la necessità di ricorrete ad un intervento chirurgico successivo di adesiolisi, così come puntualmente accaduto presso l'ospedale di Cosenza, che risulta invece aver correttamente trattato il caso del paziente ricoverato.
A fronte di un quadro medico legale che appare univoco ed assertivo della responsabilità medica, da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il piccolo , i rilievi formulati Per_1 nell'atto di appello, che si limitano sostanzialmente a ricalcare
– pur senza citare – disordinatamente annotazioni di una consulenza tecnica svolta nel procedimento penale, risultano deboli e privi di fondamento. Il fatto che la ricerca dell'appendice fu , in quanto nascosta dall'
pag. 14/19 intestino cieco, e che ciò possa aver giustificato le trazioni, gli scollamenti e le manipolazioni che possono predisporre alla formazione di aderenze, non esime il medico da responsabilità, semmai ne sollecita il comportamento professionale. Del resto, neanche il secondo intervento, praticato per porre rimedio, il
12 ottobre 2008 è risultato – contrariamente a quanto indicato in atto di appello – risolutivo, posto che soltanto presso l'ospedale di Cosenza veniva effettuala la lisi completa delle aderenze. Così come priva di decisività e avanzata in via del tutto ipotetica è l'osservazione secondo cui i medici avrebbero proposto la sera del 9 dicembre (rectius, ottobre) 2008 un ulteriore ricovero urgente, rifiutato – a questo punto, giustificatamente – dai genitori, per sottoporlo nuovamente e per la terza volta ad intervento in chirurgia. Non vi è alcuna prova che intervenire rispetto a quanto effettuato presso l'ospedale di Cosenza avrebbe potuto evitare o mitigare il danno, che evidentemente era già realizzato, data la persistente sintomatologia rilevata da giorni a carico del minore. Le altre osservazioni circa l'uso di cortisonici, in dosi limitate e non in maniera continuativa, sono anch'esse non decisive e destinate a recedere, a fronte del quadro complessivo di mancato adempimento della corretta pratica diagnostica e operatoria, evidenziata in consulenza con plurime e puntuali contestazioni di quanto operato dai sanitari vibonesi. La giustificazione del trasferimento a
Cosenza, ponendo l'accento sul fatto che si trattava di un bambino gracile, e della necessità di evitare un digiuno prolungato, non è pertinente ed anzi, finisce con il provare troppo: in tali circostanze, i sanitari di Vibo Valentia avrebbero dovuto sin dall'inizio – o quanto meno una volta constatato la pag. 15/19 mancata risoluzione del caso con il primo intervento – adottare tale decisione, declinando il caso. Infine, la formazione delle aderenze non può essere considerata un'evenienza normale e non controllabile dal medico chirurgo, laddove si sia in presenza di tutti gli elementi per ricondurre la complicanza ad un intervento ripetuto ed effettuato in maniera non corretta, come accertato nel caso di specie, risolto solo in terza battuta, dagli operatori di altro ospedale calabrese.
Sono fondati invece i rilievi avanzati da nei Pt_1 confronti di sulla effettiva copertura della CP_3 garanzia assicurativa, in favore del contraente.
La sentenza di Vibo Valentia aveva ritenuto non adempiuto l'onere della prova da parte del contraente, sul presupposto che la polizza stipulata fosse del tipo loss occurence, che il contratto fosse scaduto per mancato rinnovo del pagamento del premio alla data del 30 agosto 2006. Una successiva polizza – portante diverso numero di serie – veniva stipulata successivamente, con validità dal 30 giugno 2010 al
30 giugno 2011, con clausola claims made, a coprire comportamenti risalenti a non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura assicurativa, eccetto i fatti già a conoscenza dell'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.
Con l'atto di appello l'assicurato invita a verificare la documentazione allegata al proprio fascicolo di primo grado, evidenziando un errore di lettura delle carte processuali da parte del primo giudice: in effetti, la parte aveva prodotto, oltre alla ricevuta di versamento del premio relativo al periodo pag. 16/19 2010/2011, anche la prova del pagamento della rata di premio relativo al periodo assicurativo
30.6.2008/30.6.2009, ricevuta dalla compagnia di assicurazione quale “appendice che forma parte integrante del contratto” relativo alla prima polizza n. 32577249. Il documento non era stato preso in esame dal primo giudice, verosimilmente perché allegato in successione al primo, e non adeguatamente indicizzato nel fascicolo di parte 2 . Con una polizza di regime loss occurrence, per ricevere la copertura assicurativa, colui che ha commesso il danno deve risultare assicurato al momento dell'accaduto e l'assicurazione copre ogni sinistro (se rientra nelle tipologie di sinistri per cui la garanzia vale) che si verificano nel periodo in cui la polizza è in vigore.
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha preso specifica posizione.
Trattandosi di polizza con clausola ad "insorgenza del danno", bastava dunque verificare che l'evento fosse ricompreso nel previsto arco temporale, senza necessità di andare ad esaminare la successiva polizza stipulata nel 2010, recante diverso numero seriale, del tipo "a richiesta fatta", in cui l'assicurazione garantisce la copertura solo per i sinistri denunciati (per la prima volta) nel periodo in cui la polizza è attiva, con effetto estensivo ai due anni precedenti, eccetto i fatti di cui l'assicurato era già a conoscenza al momento della stipula.
pag. 17/19 Le spese di giudizio seguono la soccombenza per quanto concerne i reciproci rapporti tra le parti in causa e vengono liquidate per quanto concerne il rapporto processuale tra e i secondo i parametri forensi di cui al Pt_1 CP_9
D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione da 26.000 a
52.000 euro (€ 30.000,00 valore dichiarato, fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria non essendovi stata istruttoria, parametri medi), oltre accessori di legge. Vanno distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, fermo restando quanto disposto in primo grado, non essendo intervenuta impugnazione autonoma o incidentale del capo sulle spese da parte dei CP_9
Nei rapporti tra e va disposto il Pt_1 CP_3 pagamento delle spese sostenute nei due gradi giudizio, liquidate sulla base di valori minimi, per la non particolare complessità della vertenza, limitata alla disamina del solo rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, come segue: euro 3473 per il grado di appello (senza la fase istruttoria); euro 3972 per il primo grado (in questo caso compresa la fase istruttoria).
Non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contribuito unificato, atteso il parziale accoglimento dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 642/2017, emessa il Parte_1
6.9.2017 dal Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 18/19 - in parziale accoglimento dell'appello, dichiara tenuta la compagnia assicuratrice a Controparte_3 tenere indenne da quanto disposto nella Parte_1 sentenza impugnata a titolo di risarcimento del danno in favore di;
Persona_1
- condanna al pagamento delle Controparte_3 spese di giudizio sostenute da , liquidate in Parte_1 euro 3.972,00 per il primo e in euro 3.473.00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 sostenute da , e CP_1 Persona_1 Controparte_2 nel presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Irene Restuccia, dichiaratasi antistataria.
Conferma nel resto la sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una PCR negativa - annota la consulenza - rappresenta un valore predittivo negativo del
97-100% per appendicite acuta. 2 L'indice del fascicolo di parte reca “4) copia pagamento ultimo premio assicurazione” e la documentazione non è numerata.