Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2017, proposto da
MA MA MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Morelli, Gioia Sambuco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassino, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 306 del 13.03.2017 del Comune di Cassino, del presupposto parere paesistico negativo della Soprintendenza e della relazione tecnica illustrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il parere negativo di compatibilità paesaggistica prot. 1668 del 08.02.2017, reso dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici per le province di Frosinone, Latina e Rieti, in relazione all’istanza di condono edilizio presentata in data 01.03.1995 ai sensi della legge n. 724/94, unitamente al conseguente provvedimento di diniego n. 306 del 13.03.2017, adottato dal Comune di Cassino.
Deduce cinque motivi d’illegittimità:
1) l’incompetenza della Soprintendenza in materia di polizia idraulica, essendo il diniego fondato sulla violazione della fascia di tutela idraulica di 10 metri dagli argini del fiume Gari, prevista dall’art. 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523;
2) l’avere il Comune di Cassino attribuito carattere vincolante al parere della Soprintendenza, sebbene intervenuto oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, di cui all’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004;
3) la natura sopravvenuta del vincolo, in quanto imposto con L.R. 6 luglio 1998, n. 24;
4) l’essere le opere strettamente funzionali all’attività agricola di pescicoltura e trasformazione dei prodotti svolta sul terreno e, di conseguenza, la loro compatibilità ai sensi dell’art. 18 delle N.T.A. del P.T.P., ambito n. 14, che consente “nell’ambito delle aziende agricole ... ubicate in aree sottoposte a vincolo ... la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti”;
5) il difetto d’istruttoria, essendo il diniego fondato su una valutazione meramente astratta e cartolare, senza che si sia mai proceduto ad un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi.
Resiste il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il ricorso è infondato e va respinto, stante la natura vincolata dei provvedimenti impugnati.
Riguardo ai primi due motivi di doglianza, occorre precisare che l’art. 32 della legge n. 47/1985, applicabile alle sanatorie di cui alla legge n. 724/1994, prevede che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto”.
Trattandosi di vincolo paesaggistico, detta autorità si identifica con la Soprintendenza intimata, cui spetta pronunciarsi anche in merito alla salvaguardia della fascia di rispetto dai corsi d’acqua, stante l’interesse paesaggistico dei medesimi stabilito all’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004.
Inoltre, il termine per pronunciarsi stabilito dalla norma citata non è di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti (che è il termine di cui all’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004), ma di centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, scaduto il quale il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Riguardo agli ultimi tre motivi, va precisato che il vincolo assoluto a protezione dei corsi d’acqua pubblica (nella specie: il fiume Gari) risale all’entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
Opera, quindi, l’art. 33, comma 1, lett. a), della legge 47 del 1985, secondo cui il vincolo paesistico d’inedificabilità preesistente all’intervento è ostativo al rilascio del titolo in sanatoria (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 5/1999; Cons. Stato, n. 231/2014).
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante il carattere formale delle difese della P.A. resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO