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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2616/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2616/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
RIDOLFI CHIARA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_2
D'INCECCO LUCA GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 02/06/2013 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
04.10.2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 02/06/2013, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2013 atto numero 6 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 A- la IG.ra continuerà ad abitare, unitamente alle tre figlie Parte_1
Per_
ed , l'immobile di sua proprietà sito Montesilvano Per_1 Per_2
(PE) alla Via G. Garibaldi n. 28, ove ha già trasferito la propria residenza e quella del suddetto nucleo familiare e per il quale ella stessa provvederà a pagare le relative utenze, mentre il IG. , che ha già provveduto Parte_2
a trasferirvi la propria residenza, continuerà ad abitare l'immobile di sua proprietà sito Montesilvano (PE) alla Via Molise n. 11, facendosi egli stesso carico delle relative utenze;
le parti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente eventuali cambi di residenza e di domicilio;
Per_ B- le figlie minori, , ed continueranno ad essere Persona_4 Per_2
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre.
Le scelte di particolare importanza per le minori e segnatamente quelle inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute, saranno assunte concordemente tra le parti.
Relativamente ai diritti di visita del padre e alla residuale collocazione della prole presso quest'ultimo, nell'interesse delle minori stesse e per l'incondizionata salvaguardia del loro diritto di essere educate, istruite ed assistite moralmente da entrambi i genitori, le parti concordemente stabiliscono di votarsi a più ampia tolleranza e flessibilità, cosicché il IG.
sarà libero visitare le figlie, anche presso la casa materna, Parte_2
compatibilmente con le proprie disponibilità lavorative, di quelle della madre e comunque previa comunicazione -anche per le vie brevi- da inviare alla IG.ra ; sempre previo accordo tra le parti, le minori Parte_1
potranno trascorrere con il padre uno o più giorni durante la settimana, come anche il fine settimana, dall'uscita dalla scuola del venerdì alla domenica pagina 3 di 6 sera (cena esclusa) allorquando il IG. provvederà a riaccompagnarle Pt_2
presso la madre.
Anche per quanto attiene ai compleanni, alle vacanze di Natale, a quelle di
Pasqua ed a quelle estive, le parti concorderanno liberamente visite e collocazione presso il padre.
In ogni caso, entrambe le parti intendono stabilire pure le condizioni di visita e collocazione per l'eventualità in cui non fosse possibile o non sia raggiunto un compromesso tra loro, cosicché, unicamente nell'ipotesi di mancato accordo sulle modalità di visita e collocazione delle minori:
1- il padre terrà con sé le figlie, dall'uscita di scuola del venerdì sino al rientro a scuola del lunedì, a settimane alterne, nonché il pomeriggio del mercoledì durante la settimana in cui terrà con sé le figlie nel weekend e due pomeriggi durante la settimana senza weekend;
2- il padre, inoltre, terrà con sé le figlie:
- durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio e agosto, riservando sette giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di
Natale (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali, alternando per ogni anno Pasqua e Pasquetta;
- i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme.
C- Ciascun coniuge provvederà al mantenimento delle figlie in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro;
anche in pagina 4 di 6 considerazione della donazione di circa €. 62.000,00 -da parte del IG.
alla IG.ra finalizzata a facilitare e contribuire Parte_2 Parte_1 all'acquisto dell'immobile attualmente di proprietà di quest'ultima, nonché considerata la capacità economica di ciascun genitore, le parti concordano che il IG. , che ne assume il relativo impegno, proceda a Parte_2 versare la complessiva somma di €. 400,00 per il mantenimento delle tre figlie minori entro il 25 di ogni mese. I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie, comprese quelle sanitarie, non coperte dal SSN, scolastiche e sportive e comunque ogni spesa necessaria all'istruzione, all'educazione ed a favorire le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie;
D- le parti espressamente stabiliscono che la somma relativa alla misura di sostegno alle famiglie denominata Assegno Unico e Universale, di cui al
D.Lgs. 230/2022, sarà tra loro divisa in parti uguali, 50% ciascuno, con facoltà di entrambi di chiedere direttamente all'Istituto previdenziale l'erogazione diretta della quota di spettanza;
E- ciascuna parte provvederà personalmente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri, in particolare da lavoro dipendente e, comunque, entrambi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia obbligo di contribuzione e mantenimento nei confronti dell'altro ed a qualsivoglia assegno divorzile;
F- le parti si danno reciproco atto di aver diviso ogni bene di proprietà comune;
per ciò che concerne le autovetture, entrambe le parti confermano le condizioni di separazione e dunque la titolarità del diritto di proprietà su ciascun mezzo (il veicolo marca Renault modello Trafic targato FT970GA di proprietà del IG. ed il veicolo marca Fiat modello Cubo Parte_2
targato EA510PR di proprietà della IG.ra ); Parte_1
pagina 5 di 6 G- le spese di giudizio saranno poste in parti uguali a carico di entrambe le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03.02.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2616/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
RIDOLFI CHIARA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_2
D'INCECCO LUCA GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 02/06/2013 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
04.10.2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 02/06/2013, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2013 atto numero 6 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 A- la IG.ra continuerà ad abitare, unitamente alle tre figlie Parte_1
Per_
ed , l'immobile di sua proprietà sito Montesilvano Per_1 Per_2
(PE) alla Via G. Garibaldi n. 28, ove ha già trasferito la propria residenza e quella del suddetto nucleo familiare e per il quale ella stessa provvederà a pagare le relative utenze, mentre il IG. , che ha già provveduto Parte_2
a trasferirvi la propria residenza, continuerà ad abitare l'immobile di sua proprietà sito Montesilvano (PE) alla Via Molise n. 11, facendosi egli stesso carico delle relative utenze;
le parti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente eventuali cambi di residenza e di domicilio;
Per_ B- le figlie minori, , ed continueranno ad essere Persona_4 Per_2
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre.
Le scelte di particolare importanza per le minori e segnatamente quelle inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute, saranno assunte concordemente tra le parti.
Relativamente ai diritti di visita del padre e alla residuale collocazione della prole presso quest'ultimo, nell'interesse delle minori stesse e per l'incondizionata salvaguardia del loro diritto di essere educate, istruite ed assistite moralmente da entrambi i genitori, le parti concordemente stabiliscono di votarsi a più ampia tolleranza e flessibilità, cosicché il IG.
sarà libero visitare le figlie, anche presso la casa materna, Parte_2
compatibilmente con le proprie disponibilità lavorative, di quelle della madre e comunque previa comunicazione -anche per le vie brevi- da inviare alla IG.ra ; sempre previo accordo tra le parti, le minori Parte_1
potranno trascorrere con il padre uno o più giorni durante la settimana, come anche il fine settimana, dall'uscita dalla scuola del venerdì alla domenica pagina 3 di 6 sera (cena esclusa) allorquando il IG. provvederà a riaccompagnarle Pt_2
presso la madre.
Anche per quanto attiene ai compleanni, alle vacanze di Natale, a quelle di
Pasqua ed a quelle estive, le parti concorderanno liberamente visite e collocazione presso il padre.
In ogni caso, entrambe le parti intendono stabilire pure le condizioni di visita e collocazione per l'eventualità in cui non fosse possibile o non sia raggiunto un compromesso tra loro, cosicché, unicamente nell'ipotesi di mancato accordo sulle modalità di visita e collocazione delle minori:
1- il padre terrà con sé le figlie, dall'uscita di scuola del venerdì sino al rientro a scuola del lunedì, a settimane alterne, nonché il pomeriggio del mercoledì durante la settimana in cui terrà con sé le figlie nel weekend e due pomeriggi durante la settimana senza weekend;
2- il padre, inoltre, terrà con sé le figlie:
- durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio e agosto, riservando sette giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di
Natale (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali, alternando per ogni anno Pasqua e Pasquetta;
- i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme.
C- Ciascun coniuge provvederà al mantenimento delle figlie in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro;
anche in pagina 4 di 6 considerazione della donazione di circa €. 62.000,00 -da parte del IG.
alla IG.ra finalizzata a facilitare e contribuire Parte_2 Parte_1 all'acquisto dell'immobile attualmente di proprietà di quest'ultima, nonché considerata la capacità economica di ciascun genitore, le parti concordano che il IG. , che ne assume il relativo impegno, proceda a Parte_2 versare la complessiva somma di €. 400,00 per il mantenimento delle tre figlie minori entro il 25 di ogni mese. I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie, comprese quelle sanitarie, non coperte dal SSN, scolastiche e sportive e comunque ogni spesa necessaria all'istruzione, all'educazione ed a favorire le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie;
D- le parti espressamente stabiliscono che la somma relativa alla misura di sostegno alle famiglie denominata Assegno Unico e Universale, di cui al
D.Lgs. 230/2022, sarà tra loro divisa in parti uguali, 50% ciascuno, con facoltà di entrambi di chiedere direttamente all'Istituto previdenziale l'erogazione diretta della quota di spettanza;
E- ciascuna parte provvederà personalmente al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri, in particolare da lavoro dipendente e, comunque, entrambi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia obbligo di contribuzione e mantenimento nei confronti dell'altro ed a qualsivoglia assegno divorzile;
F- le parti si danno reciproco atto di aver diviso ogni bene di proprietà comune;
per ciò che concerne le autovetture, entrambe le parti confermano le condizioni di separazione e dunque la titolarità del diritto di proprietà su ciascun mezzo (il veicolo marca Renault modello Trafic targato FT970GA di proprietà del IG. ed il veicolo marca Fiat modello Cubo Parte_2
targato EA510PR di proprietà della IG.ra ); Parte_1
pagina 5 di 6 G- le spese di giudizio saranno poste in parti uguali a carico di entrambe le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03.02.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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