Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 15697/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da nata il [...] in [...]_1
e nato il [...] in [...]_2
Rappresentati e difesi dall' Avv. RASCHINI DEBORA e dall'Avv. FABIO MONACO, come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9
“ 1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi convengono che nell'immobile condotto in locazione e già costituente la casa coniugale,
sito in BU (VR), via Marmolada n. 24, (all.9a), permanga residente la moglie, la quale ivi dimorerà unitamente ai tre figli e provvederà in via esclusiva a sostenere le spese per canoni ed utenze,
dandosi atto di come il signor abbia rilasciato la citata casa coniugale per trasferirsi in Pt_2
diversa abitazione, anch'essa condotta in locazione, sita in Sona (VR), via Roma n. 6 (all.9b) e della quale sopporterà integralmente le spese ed ove trasferirà la propria residenza;
tutti i mobili, gli arredi ed i corredi della casa coniugale ivi permarranno, ad eccezione degli effetti personali del Signor
che sono già stati prelevati;
Pt_2
3) I figli minori, e , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione, abitazione e residenza principale presso la madre;
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ad alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascuno dei figli, mentre ciascuno dei genitori eserciterà
la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; I
coniugi si impegnano, come già sino ad oggi, a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'esclusivo e prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori;
4) I coniugi concordano che il padre, salvo diverse modalità concordate tra i genitori che tengano conto delle esigenze e del preminente interesse dei figli, vedrà e terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità:
pagina 2 di 9 - giorni infrasettimanali: ogni mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 21,00, onerandosi il padre di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
- fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 a domenica ore 18,00, onerandosi il padre di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
- vacanze estive: 15 giorni anche consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con comunicazione della destinazione prescelta;
- vacanze natalizie: 6 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
- vacanze pasquali: 3 giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I coniugi potranno concordare ulteriori e diversi periodi di visita/frequentazione, anche in occasione di ponti scolastici o di compleanni, e ciò in considerazione dei reciproci impegni ed altresì di quelli dei figli.
5) Il signor si impegna a corrispondere in favore della signora , a titolo di Pt_2 Parte_1
Per_ contributo nel mantenimento dei figli , e , l'importo mensile di Euro 300,00= Per_1 Per_2
ciascuno, e così Euro 900,00= e ciò sino alla loro indipendenza economica, da versarsi entro il giorno
10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie già note, da assoggettarsi agli aumenti I.S.T.A.T. secondo le tabelle annuali.
I coniugi convengono che quanto spettante per assegno unico dal nucleo familiare continui ad essere percepito, come già oggi, integralmente da parte della madre, con rinuncia ad ogni pretesa relativamente allo stesso da parte del Signor inoltre i coniugi convengono sin da subito che la Pt_2
medesima regolamentazione si applicherà qualora, in futuro, il nucleo famigliare maturasse diritti a differenti forme di sostegno, ulteriori e diverse dall'assegno unico;
6) Quanto alle spese straordinarie, scolastiche, mediche e ricreative/sportive, che si renderanno necessarie per i figli, le stesse saranno divise tra i genitori in ragione di giusta metà, secondo quanto pagina 3 di 9 previsto dal protocollo spese straordinarie adottato dal Tribunale di Verona in data 17 settembre
2020, allegato sub n. 10 in copia sottoscritta dalle parti, che si riporta e che i coniugi recepiscono quale parte integrante dei loro accordi:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
II) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
pagina 4 di 9 VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
I coniugi concordano che il genitore che avrà anticipato la spesa la documenterà quanto prima all'altro richiedendo la corresponsione della quota parte di metà con accredito sul proprio conto corrente, già comunicato;
la spesa dovrà essere rimborsata per la quota del 50% entro 10 giorni dalla richiesta.
Si specifica che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
7) I coniugi, con riferimento al Protocollo Spese Straordinarie sopra riportato, danno atto di aver già
raggiunto i seguenti accordi relativamente alla cura, all'educazione dei figli ed alla suddivisone tra loro delle correlative spese straordinarie, come altresì indicato nei piani genitoriali, predisposti e sottoscritti dai genitori, che si allegano (all. 11 PG – all. 12 PG : Controparte_1 CP_2
- quanto alla figlia maggiorenne i coniugi confermano il loro accordo a che la stessa Persona_4
frequenti l'Università di Verona, permanendo a vivere presso l'abitazione materna, ed impegnandosi a sostenere ogni spesa per il suo mantenimento, per la frequentazione scolastica e per le spese ad essa connesse, quali, a titolo di esempio, tasse scolastiche, trasferimenti da e per l'università, acquisti libri,
etc. pagina 5 di 9 - quanto alla figlia minorenne la stessa frequenta il secondo anno presso Istituto Controparte_1
Tecnico Tecnologico Statale Ferraris – Fermi, via del Pontiere n. 40, Verona, indirizzo di studio
, con orario dalle ore 7,55 alle ore 13,45 dal lunedì al giovedì e dalle ore 7,55 alle ore 16,10 il Pt_3
venerdì;
- I coniugi danno atto di aver concordato che la figlia minore usufruisca al bisogno di lezioni Per_1
private allo scopo di sopperire alle difficoltà determinate dalla dislessia e dalla discalculia,
onerandosi delle relative spese in ragione di giusta metà.
- quanto al figlio minorenne lo stesso frequenta il terzo anno della scuola secondaria di CP_2
primo grado presso l'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci sito in BU con orario dalle ore
8,00 alle ore 14,00;
- inoltre il figlio frequenta le lezioni e le partite di rugby con i seguenti orari: quanto Per_2
all'allenamento e lezioni dal lunedì al giovedì, ogni giorno dalle ore 18,30 alle ore 20,00 presso il centro sportivo in San Pietro in Cariano dove viene accompagnato, sia nell'andata che nel ritorno dalla madre o da genitori di altri coetanei che praticano lo stesso sport, secondo una turnazione già
concordata; quanto alle partite nei giorni di sabato, in varie località, dove viene accompagnato a turno dalla madre o dal padre o da genitori di altri coetanei che praticano lo stesso sport.
I genitori danno atto di aver concordato di farsi carico di ogni spesa connessa allo sport praticato,
rugby, in ragione di giusta metà;
- I coniugi danno atto di aver inoltre concordato che il figlio minore usufruisca al bisogno di Per_2
lezioni private allo scopo di sopperire alle difficoltà determinate dalla dislessia e dalla disgrafia,
onerandosi delle relative spese in ragione di giusta metà.
Per_
- con riferimento ai figli , e e quanto alle spese mediche con particolare Per_1 Per_2
riferimento alle spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisiatriche e specialistiche in genere: i pagina 6 di 9 coniugi sin d'ora concordano di ripartire tra loro in ragione di giusta metà le spese sostenute in favore dei figli presso professionisti privati individuati congiuntamente;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
9) l'autovettura Fiat 500L targa FE458SX di proprietà della Signora rimane di proprietà Parte_1
esclusiva della stessa;
il motociclo Vespa Piaggio targa X98PYL di proprietà del signor Pt_2
rimane di proprietà esclusiva dello stesso;
10) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio anche dei figli;
11) spese legali a carico di entrambe le parti in ragione di giusta metà.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/01/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - nata il 24 Persona_4
dicembre 2005 in BU (VR), Cod. Fisc: ; - nata il 19 C.F._1 Controparte_1
giugno 2009 in BU (VR, Cod. Fisc.: ; - nato il 03 C.F._2 CP_2
giugno 2011 in BU (VR), Cod. Fisc.: e per essi i ricorrenti hanno C.F._3
trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e pagina 7 di 9 materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN
PIETRO IN CARIANO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in SAN PIETRO IN CARIANO il
17/10/2009 tra e regolarmente Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri di stato civile del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO (n. 35, Parte 2, pagina 8 di 9 Serie A, Anno 2009), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN PIETRO IN
CARIANO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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