TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2019 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Di Ruscio Luisa Parte_1 C.F._1
e domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, via Gaetano Orsolini n. 37;
RICORRENTE contro
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Vittoria Girotti e domiciliato presso il suo studio sito in Via Bernetti, 1 63900 Fermo;
RESISTENTE
-AVV. ( ) curatore speciale della figlia minore CP_2 C.F._3 [...]
domiciliata presso il suo studio sito in Fermo alla via B. Gigli n.4; Per_1
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.07.2024 le parti concludevano come segue: parte ricorrente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto
2. Addebito della separazione ex artt. 143 e 151 CC al sig.re in forza delle violenze Controparte_1
domestiche da lui operate sulla moglie anche alla presenza dei figli, precedenti e successive alla richiesta di separazione
3. Affido esclusivo ex art. 155 bis CC della figlia minor e alla madre presso la Per_1 Parte_1
pagina 1 di 14 quale è già collocata , la quale eserciterà la potestà parentale e provvederà alla cura, educazione e crescita del le minori
4. La casa coniugale di via Vittorio Bachelet n. 1 verrà assegnata definitivamente a che Parte_1
già vi vive in forza di provvedimento del Tribunale unitamente alle figlie ed Per_2 Per_1
5. continuerà a provvedere integralmente alle rate del mutuo suo personale in atti, Controparte_1 pari ad € 500,00 mensili;
6. Il sig. corrisponderà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, ed in favore Controparte_1 delle due figlie ed un assegno di mantenimento pari ad € 300 mensili in favore di Per_2 Per_1
ciascuna figlia, ossia totali € 600, con automatico adeguamento secondo indici ISTAT, nonché la metà delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale di Fermo del 3.11.2021;
7. Anche nel caso di disposizione dell'affido ad entrambi i genitori, l'Assegno Unico dovrà essere percepito interamente dalla madre;
Parte_1
8. Il padre eserciterà il suo diritto di visita al la figlia minore secondo quanto disporrà il Tribunale
9. Concessione reciproca del rilascio ed il rinnovo del passaporto, nonché degli altri documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il passaporto individuale della figlia minore Per_1
10. Condanna a carico del resistente in caso di ingiusta opposizione. S J.”
Per il resistente “Piaccia al Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione dei coniugi e respingendo la domanda di addebito Controparte_1 Parte_1
siccome infondata, con le seguenti statuizioni:
- affidare in uso esclusivo alla ricorrente la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita a
Fermo Via Bachelet n.1 dove la medesima continuerà ad abitare con i tre figli;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, non esistendo Persona_1
ragioni per un affidamento esclusivo ad uno solo di essi, collocandola prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé ad alterni fine settimana nei giorni di sabato e domenica con pernottamento oltre a due pomeriggi infrasettimanali ed ogni altra volta che i genitori concorderanno;
- ferie estive, pasquali e natalizie della minore da trascorrere con il padre e con la madre Per_1
secondo un calendario concordato di anno in anno tra i genitori;
- ritenere il -in virtù dell'onere in capo al medesimo dell'integrale pagamento della Controparte_1
rata di mutuo dell'appartamento in comproprietà tra i coniugi- obbligato a contribuire al mantenimento ordinario delle due figlie in misura non superiore ad € 150,00 complessive mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa presso il Tribunale di Fermo;
- Assegno Unico erogato mensilmente dall'Inps da devolversi interamente in favore di Parte_1
anche per la parte di competenza di per espresso consenso di quest'ultimo; Controparte_1
pagina 2 di 14 - spese legali interamente compensate tra le parti”
Il curatore speciale dei minori: “vista la relazione dei servizi sociali che ha evidenziato la normalizzazione dei rapporti conclude per l'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.09.2019 proponeva ricorso avanti a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Fermo in data 4 febbraio 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fermo dell'Anno 2001, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 3, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
La ricorrente a fondamento delle proprie domande deduceva che:
-dall'unione nascevano tre figli, nato a Sant'Elpidio a [...] l'[...], Persona_3 CP_3
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...];
[...] Persona_1
-il sig. ha sempre avuto temperamento impulsivo ed aggressivo, con comportamenti che, a periodi CP_1 alterni, sono sfociati nella violenza e che si interrompevano soltanto per l'allontanamento volontario della signora , per poi riprendere, nonostante le rassicurazioni, qualche tempo dopo il rientro in casa Pt_1 della moglie;
-i comportamenti si sono aggravati tanto che in data 1.4.2019 quando la signora è stata costretta Pt_1
a rifugiarsi presso l'abitazione dei genitori unitamente alle due figlie minori, dove anche attualmente domicilia;
-la signora si è determinata a sporgere querela, e a seguito di richiesta del PM presso la Procura Pt_1 della Repubblica di Fermo, il GIP applicava al la misura degli arresti domiciliari in data Controparte_1
31.07.2019 per i reati contestati tra cui maltrattamenti in famiglia;
-da quando la ricorrente ha lasciato il domicilio domestico, il sig. non ha mai provveduto al CP_1
mantenimento delle due figlie minori ed , mentre il figlio è economicamente Per_2 Per_1 Per_3
autonomo;
-ella non ha reddito personale, unicamente nei mesi estivi lavora per due ore al giorno presso il negozio di panetteria della sorella;
-il sig. all'epoca del ricorso lavorava con contratto a tempo determinato presso il Tacchificio Star CP_1
Plast snc di Fermo, con stipendio mensile pari ad € 1.500,00;
-i coniugi sono proprietari al 50% della casa familiare di via Bachelet n. 1 in Fermo, sulla quale insiste tutt'ora un'ipoteca con mutuo della rata mensile pari ad € 500,00.
Tanto premesso la ricorrente concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, l'affidamento pagina 3 di 14 esclusivo delle figlie minorenni, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale di via Vittorio Bachelet n. 1 in Fermo;
un contributo al mantenimento per ciascuna figlia a carico del padre di € 300,00 e diritto di visita esercitato in base a quanto indicato dai servizi sociali.
Si costituiva quindi eccependo la irregolarità/nullità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio, giunto al destinatario mancante di pagine di narrativa ed incompleto anche nelle conclusioni.
In data 04.12.2019 il Pubblico Ministero depositava ricorso ex art 336 c.c. deducendo che, dagli atti provenienti dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona pervenuti in data 18.11.2019, emergeva l'esistenza dei presupposti per l'apertura di un procedimento ex art 330-
300 c.p.c. nei confronti di con l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti Controparte_1 più opportuni nell'interesse dei minori e Persona_1 Controparte_3
In particolare, nella relazione del 30.07.2019 della Legione Carabinieri Marche Stazione di Porto San
Giorgio delegata nell'ambito del procedimento penale n. 1606/2019 instaurato nei confronti del sig.
(v. fascicolo del PM) a fronte della querela sporta dalla sig.ra si dava atto che CP_1 Pt_1 dall'atto di querela e dalle testimonianze acquisite nell'ambito delle indagini, emergeva un quadro di violenze subite dalla sig.ra reiterate nel tempo avvenute nell'ambito familiare anche alla Pt_1 presenza dei figli minori. La sig.ra unitamente alle due figlie minori l'1 aprile 2019 si è Parte_1 allontanata dalla casa familiare e ha trovato riparo presso l'abitazione dei genitori. Dopo tale decisione il coniuge avrebbe intensificato le sue violenze con continue minacce di morte e aggressioni sia nei suoi confronti che dei familiari che l'hanno ospitata. Per tali fatti il sig. veniva indagato per il reato CP_1 di cui all'art 572 c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di soggetti minori, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in data 31 luglio 2019 poi sostituita dal divieto di avvicinamento (v. atti del procedimento penale all'interno del fascicolo della Procura della Repubblica
20/19 in atti).
All'udienza del 5.12.2019 il Presidente del Tribunale assegnava termine a parte ricorrente per rinnovare la notifica.
In data 23.12.2019 si costituiva nuovamente domandando anch'egli la separazione Controparte_1
dalla coniuge e contestava le opposte deduzioni esponendo che:
-la vita familiare era trascorsa in maniera lineare fino al mese di agosto 2018, quando il , che CP_1
lavorava da nove anni alle dipendenze del della famiglia della moglie, rivendicava Parte_2
alcuni diritti di natura economica derivanti dalle prestazioni di lavoro, che non volevano essergli riconosciuti, e sorgevano i primi contrasti con la famiglia della coniuge, tanto da indurre il medesimo a lasciare quel lavoro e cercarne uno diverso;
pagina 4 di 14 -il primo di aprile 2019 i coniugi avevano una lite dopo la quale la moglie abbandonava la casa insieme alle due figlie minori impedendo al marito di vedere le figlie per quattro mesi;
-riteneva esagerate le narrazioni della moglie circa i fatti avvenuti durante il litigio;
-dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari il sig. perdeva il lavoro;
CP_1
-successivamente nel novembre 2019 veniva assunto a tempo determinato a tempo pieno presso la ditta
Etjca spa, azienda di raccolta di rifiuti urbani;
-il primo figlio , maggiorenne, autonomo e finanziariamente indipendente con un lavoro a Per_3
Catania, ha scelto di stare con il padre ogniqualvolta rientra nelle Marche;
-si opponeva a provvedimenti limitativi della potestà genitoriale asserendo di non aver posto in essere comportamenti pregiudizievoli nei confronti delle figlie;
-sotto il profilo economico, percepisce uno stipendio di 1.500 euro ed è gravato mensilmente dall'intera rata di mutuo per la casa di oltre 500,00 euro, dalla rata di 250,00 euro mensili per la macchina che usa per recarsi al lavoro, nonché da bollette, oneri condominiali, rata di 150,00 per telefonini acquistati per la moglie e due dei tre figli.
Tanto premesso chiedeva che venisse dichiarata la separazione respingendo la domanda di addebito al marito, domandava l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di tenerle con sé ad alterni fine settimana oltre ad uno o due pomeriggi infrasettimanali;
chiedeva di disporsi un contributo al mantenimento delle figlie di euro 300,00 complessivi e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 09.01.2020 il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Affida in via esclusiva a le figlie e con collocazione Parte_1 Controparte_3 Persona_1
delle stesse presso la madre;
Dispone che possa vedere la figlia ogni domenica e per altri due giorni a Controparte_1 Per_1
settimana, per alcune ore nel pomeriggio, previi accordi con la ricorrente – accordi ed incontri da attuare con l'intervento della nonna materna della minore, che provvederà ad accompagnare la minore stessa fuori dalla sua abitazione per gli incontri con il resistente (sia al momento del loro inizio e della loro cessazione);
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il Controparte_1
versamento alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 2020, della somma complessiva, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro
450,00 (quattrocentocinquanta) e pone a suo carico di l'obbligo di rimborsare alla resistente, nella
pagina 5 di 14 percentuale del 50%, le spese straordinarie necessarie per le figlie stessa, regolamentate secondo il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
”.
In sede di memoria integrativa la ricorrente deduceva che il comportamento vessatorio ed aggressivo del era ancora persistente sia nei confronti della moglie che nei confronti dei familiari, tanto che CP_1
avevano sporto ulteriore querela nei confronti del per vari reati;
inoltre il resistente violava la CP_1 misura del divieto di avvicinamento e la figlia non voleva incontrarlo. Per_2
In data 02.09.2020 veniva depositata da parte della sig.ra istanza di modifica dei Pt_1 provvedimenti presidenziali chiedendo l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in Fermo, via
Vittorio Bachelet n. 1 alla stessa. Esponeva infatti che mentre il sig. era sottoposto a diverse CP_1
misure cautelari (arresti domiciliari, carcere, obbligo di dimora presso il comune di Cannara) con le proprie figlie aveva ripreso il possesso dell'abitazione familiare, pur non essendovi ancora trasferite per timore che il potesse allo scadere della misura ritornare e pretendere di occuparla in assenza CP_1
di una formale assegnazione.
Il resistente nulla opponeva a che, nelle more della vendita della casa familiare (decisa concordemente fra i coniugi), l'abitazione venisse assegnata ed occupata dalla sig.ra e dalle figlie. Pt_1
L'istanza veniva accolta dal Giudice istruttore.
All'udienza del 22.04.2021 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c.
In data 16.09.2021 il PM depositava nel presente procedimento l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di indagato per il delitto di cui all'art 612 bis comma 2 c.p. Controparte_1
in danno di per fatti avvenuti nei mesi di marzo e aprile 2020 avendo tra le altre condotte Parte_1
inviato plurimi messaggi di grave minaccia alla (v. avviso ex art 415 bis c.p.p. depositato in Pt_1
atti).
In data 03.11.2021 il PM, letti gli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei
Minorenni di Anona pervenuti in data 20.10.2021, reiterava nuovamente la richiesta di adottare ogni opportuno provvedimento nell'interesse delle minori e . Per_1 Controparte_3
All'udienza del 24.12.2019 04.11.2020 la ricorrente deduceva che figlia continuava a non Per_2
voler vedere il padre e anche la minore cominciava -dopo gli ultimi fatti- ad avere delle difficoltà Per_4 nell'incontrare il padre;
rappresentava che il sig. il 02 ottobre 2021 per i fatti di cui all'ultimo CP_1
avviso 415-bis c.p.p. era stato sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.
Il resistente rappresentava invece che con i figli e aveva un rapporto sereno e stava Per_3 Per_1
pagando regolarmente il contributo disposto dal Tribunale.
Con ordinanza del 12.11.2021 resa in composizione collegiale il Tribunale nominava curatore speciale delle minori e , l'Avv. e disponeva che i Servizi Sociali Controparte_3 Persona_1 CP_2
pagina 6 di 14 di Fermo relazionassero sulla situazione familiare.
In data 23.02.2022 i Servizi Sociali di Fermo depositavano la relazione a cui erano allegate le relazioni informative degli istituti scolastici frequentati dalle minori da cui emergeva che , iscritta alla Per_1 classe seconda della scuola primaria, all'inizio dell'anno scolastico si mostrava spesso esuberante e poco incline all'autocontrollo nella gestione delle dinamiche tra pari manifestando comportamenti un po' irruenti. Alla data della relazione (12.02.2022) la situazione appariva migliorata.
In data 04.04.2022 il resistente depositava istanza per la modifica dei provvedimenti presidenziali relativi al contributo di mantenimento a favore delle figlie minori, decurtando lo stesso di € 250,00 mensili (e quindi riducendolo ad € 200,00), somma corrispondente alla quota di mutuo di competenza della sig.ra Parte_1
Il giudice istruttore in relazione all'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziale assegnava termini per memorie.
Successivamente, succedutisi nelle more i giudici istruttori, si perveniva all'udienza del 07.02.2023 nel corso della quale l'Avv. curatore speciale delle minori, rappresentava che aveva avuto contatti CP_2
periodici con le minori;
rispetto alla situazione inziale la situazione si era normalizzata anche con ogni tanto vi erano situazioni di criticità che rientrano tuttavia nei ranghi. Per_2
Alla medesima udienza il sig, formulava una propria proposta conciliativa e il Giudice CP_1
rinviava per verificare il raggiungimento di un accordo.
All'udienza del 30.03.2023 le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo e su istanza di parte resistente veniva disposta l'assunzione di informazioni all'INPS circa il percepimento di percezione di emolumenti o prestazioni assistenziali/previdenziale da parte della sig.ra e all'Agenzia delle Pt_1
Entrate il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi delle parti.
In data 12.06.2023 perveniva l'informativa da parte dell'INPS.
In data 29.06.2023 perveniva relazione aggiornata da parte dei Servizi sociali di Fermo che rappresentavano che il sig. dichiarava di vedere tutti i giorni e di essere andato insieme CP_1 Per_1
a tifosa del Milan a vedere l'ultima partita di campionato. Inoltre i servizi riferivano che nel Per_1
colloquio effettuato con la madre e la minore in data 22.06.2023 la figlia, solare ben vestita e Per_1
curata, aveva riferito di vedere spesso suo padre e di stare bene quando trascorreva le giornate con lui e di vederlo più tranquillo, meno arrabbiato degli anni scorsi;
la sig.ra esponeva che riguardo Pt_1
al rapporto con il di recente vi era stato un riavvicinamento dettato soprattutto da mantenere CP_1
un quieto vivere per i propri figli anche se a volte lo stesso esageri riprendendo il passato e vi sono sempre situazioni di gelosia (v. relazione dei Servizi Sociali del 29.06.2023). Il l'aveva anche CP_1 accompagnata ad una visita presso l'ospedale di Senigallia dove la sig.ra avrebbe dovuto affrontare un pagina 7 di 14 intervento.
All'esito dell'udienza del 20.07.2023 il Giudice istruttore disponeva che l'INPS fornisse documentazione completa poiché mancavano alcuni degli allegati indicati nell'informativa del
12.06.2023 e in assenza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, disponeva che le parti depositassero le dichiarazioni dei redditi.
Pervenuta in atti la documentazione richiesta, all'udienza del 26.10.2023 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva emessa in data 05.04.2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi con addebito al sig. e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in Controparte_1
istruttoria per acquisire dai Servizi Sociali relazione aggiornata sugli attuali rapporti tra la minore
[...]
e il padre , sull'esercizio del diritto di visita del padre e sulle criticità Per_1 Controparte_1 riscontrate negli ultimi mesi, nonché informativa aggiornata all'istituto scolastico frequentato dalla minore.
In data 06.06.2024 perveniva la relazione aggiornata dei servizi sociali che riferivano che la minore dichiarava di non vedere da tanto suo padre “lui non si fa sentire mai, sono io che lo chiamo per Per_1 uscire o per vedermi giocare a basket ma lui non ha sempre qualcos'altro da fare”; atteggiamento confermato dalla madre. Dal colloquio con il padre, quest'ultimo rifeirva di essersi allontanato volontariamente poichè “ogni volta escono da parte della madre delle denunce nei miei confronti, voglio chiudere tutti i processi sono esausto di questa situazione”.
In un'occasione la madre aveva sollecitato il padre e aveva dunque passato con lui il sabato e la Per_1
domenica al mare.
Dalla relazione dell'istituto scolastico sono stati riferiti atteggiamenti aggressivi della minore nei confronti dei compagni di classe nel primo periodo dell'anno scolastico. La madre è risultata sempre collaborativa e disponibile come osservato dai docenti. Nel secondo quadrimestre ha manifestato Per_1
atteggiamenti problematici in numero minore
Vi sono state numerose assenze dell'alunna e tale discontinuità scolastica ha avuto ripercussioni sul suo processo di apprendimento in diverse discipline. Anche per tale motivo i docenti si sono confrontati con il genitore dell'alunna per superare le problematiche. Ancora la mamma si è dimostrata consapevole delle difficoltà dell'alunna e disponibile a coinvolgere la figlia in attività di recupero e di potenziamento in orario extrascolastico.
All'udienza del 13.06.2024 dopo l'esame della relazione nel contradditorio fra le parti il Giudice fissa udienza per la comparizione personale delle stesse.
pagina 8 di 14 All'udienza dell'11.07.2024 la ricorrente rappresentava che in relazione alle assenze scolastiche la minore non è andata a scuola a causa di malattia e sta svolgendo diversi accertamenti tra cui analisi del sangue, e l'anno scolastico lo ha concluso;
inoltre riferiva che ad oggi l'assegno unico è pari a € 85,00.
confermava quanto detto ai servizi ossia che è da un anno che non va più a prendere a Controparte_1
casa , la vede quando sta con i fratelli, oppure la sente per telefono, oppure da ultimo le serviva di Per_1
mettere a posto il cellulare ed è andato, la madre gli ha consegnato il cellulare della figlia per metterlo a posto.
Il Giudice all'esito dell'udienza ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti termine di 40 giorni per comparse conclusionali e dava atto della rinuncia alle memorie di replica.
***
La pronuncia sullo status e sulla domanda di addebito è state emessa con sentenza non definitiva pertanto deve proseguirsi sulle restanti domande.
1. Circa l'affidamento, collocamento della minore e sul diritto di visita del padre. Per_1
La figlia nelle more del procedimento è divenuta maggiorenne pertanto va valutato Controparte_3
l'affidamento e il collocamento della sola figlia minore . Persona_1
In base a quanto previsto all'art. 337 ter c.c. la regola generale sancita in materia di affidamento dei figli
è quella dell'affidamento condiviso, in virtù del fatto che il nostro ordinamento vuole garantire uno sviluppo di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il giudice può invece disporre l'affidamento ad uno solo dei due genitori solo laddove il regime di affidamento condiviso risulti
“contrario all'interesse del minore”. Secondo il costante orientamento della corte di legittimità inoltre l'affidamento esclusivo può essere disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008); ancora secondo l'orientamento dominante della Cassazione “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi, ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie deve essere accolta la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo della minore con collocamento presso la stessa. Per_1
pagina 9 di 14 Invero il sig. ha posto in essere plurimi comportamenti, anche successivi alla richiesta di CP_1
separazione, che sono indice di forti criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale. In primo luogo rilevano le condotte di minaccia e di violenza rivolte alla ricorrente e ai suoi familiari poste in essere davanti alle figlie minore. Si fa riferimento all'episodio del 1.04.2019 in cui era presente la figlia e all'episodio avvenuto in data 15.07.2021 quando al rientro a casa la madre trovava il sig. Per_2
che dopo aver ricevuto il diniego da parte della sig.ra di tornare alla casa coniugale, CP_1 Pt_1 la spingeva e continuava ad urlare davanti alla figlia minore “ora vi faccio vedere vi ammazzo di Per_1 botte tutti quanti…” e ancora mentre la madre aveva in braccio la bambina il la girava e la CP_1
sbatteva con le spalle contro il muro il tutto mentre la bambina terrorizzata piangeva (v. querela del 23 luglio 2019), fatto per cui il è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Fermo n. CP_1
35 del 2021.
Inoltre si fa riferimento agli episodi del 28 luglio 2021 e 30 agosto del 2021 denunciati dalla sig.ra con denuncia querela del 21.09.2021 quando nel primo caso il sig. si presentava Pt_1 CP_1 presso l'esercizio commerciale di Masuccio Tabita, sorella di per lasciare la figlia Parte_1 Per_1
e una volta entrato nel negozio, gettava con rabbia sopra il bancone il cellulare della figlia , poi si Per_1 avvicinava alla l'afferrava ad un braccio strattonandola e minacciandola. Pt_1
Nel secondo episodio denunciato, il minacciava la madre davanti alla figlia per ottenere CP_1 Per_1
il pagamento del mutuo. Tali fatti, denunciati dalla ricorrente (v. denuncia depositata dal PM con il ricorso ex art 333 e ss c.p.c. in data 3.11.2021) non sono mai stati contestati nel presente procedimento da parte del convenuto, hanno ingenerato reazioni nelle figlie non solo nell'immediato ma anche nel lungo periodo. La minore in particolare, seppure con alternanza di momenti in cui ha rivisto il Per_1
padre, dopo i fatti del 2021 ha voluto vedere il padre solo alla presenza del fratello maggiore Per_3
(v. relazione dei servizi sociali del 23.02.2022).
Ancora l'istituto scolastico frequentato dalla minore ha indicato diverse problematiche comportamentali:
l'esistenza di difficoltà nell'instaurare rapporti positivi con i compagni, dimostra comportamento vivace ed esuberante e spesso poco corretto, manifesta discontinuità nell'interesse nell'attenzione e nella partecipazione alle attività. Alterna momenti di applicazione soddisfacente a momenti di applicazione superficiale …non sempre porta a termine le attività assegnate in modo corretto (v. valutazione I quadrimestre dell'anno scolastico 2022-2023). Ancora l'alunna nel secondo quadrimestre ha manifestato ancora difficoltà nel tenere rapporti corretti con i compagni, discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella partecipazione alle attività. Il suo impegno è stato altalenante e il livello dei vari percorsi raggiunto al termine dell'anno scolastico è parzialmente sufficiente (valutazione I quadrimestre dell'anno scolastico 2022-2023). Infine nell'ultima relazione di aggiornamento sono emersi episodi di aggressività,
pagina 10 di 14 quantomeno nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2023-2024 (v. relazione depositata in data
12.06.2024).
A fronte di tali problematiche non risulta esservi stato un impegno del padre volto a supportare la minore.
A ciò si aggiunge una discontinuità nel pagamento del contributo al mantenimento, in quanto dopo i provvedimenti presidenziali il sig. ha autonomamente ridotto il dovuto mantenimento ad € CP_1
200,00 per entrambe le figlie e dal mese di agosto 2023 ha totalmente cessato di corrisponderlo
(circostanze non contestate) fino al mese di dicembre 2023. Risulta da ultimo che alle richieste da parte della minore al padre di passare del tempo insieme o andare a vederla alle partite di pallacanestro Per_1
(sport praticato dalla bambina), il sig. da ultimo rispondeva di non poter andare senza spiegare CP_1
le motivazioni. (v comparsa conclusionale del curatore speciale della minore rispetto alla quale il nulla ha dedotto). CP_1
Dall'ultima relazione dei servizi sociali e da quanto dichiarato in udienza il sig. giustifica tale CP_1 atteggiamento con l'interesse personale a non essere più denunciato dalla moglie, sottovalutando il forte dispiacere della minore nel non poter passare maggior tempo con il padre.
Non sono emerse invece criticità per quanto riguarda la figura materna che invece ha riferito di aver cercato di andare d'accordo con il sig. nell'interesse dei figli (v. relazione dei servizi sociali CP_1
del 28.06.2023). Inoltre a fronte delle difficoltà dimostrate dalla minore nel percorso scolastico, la madre si è mostrata collaborativa con i docenti dell'istituto per aiutare la minore a ovviare sia alle assenze
(verosimilmente avvenute per ragioni di salute come dichiarato in udienza dalla ) sia nel Pt_1
migliorare i rapporti con i compagni di classe.
La cessazione delle condotte di minaccia che avevano portato il PM a proporre ricorso ex art. 330-333
c.c., cessazione confermata anche dalla sig.ra che ha riferito di un comportamento Pt_1 collaborativo del sig. il quale l'ha accompagnata all'ospedale per una visita medica (v. CP_1
relazione dei servizi sociali del 29.06.2023) e che l'ultima denuncia risale al 2021, consente di escludere l'applicazione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale in capo al padre..
Quanto al diritto di visita della figlia , che va garantito anche nel caso di affidamento esclusivo, Per_1
considerata la volontà della minore di mantenere un rapporto con il padre, quest'ultimo potrà Per_1
vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati e due pomeriggi alla settimana da concordare con la madre e in assenza di accordo, si individuano nel martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00.
Durante le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per cinque giorni comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre o 31 dicembre e primo gennaio;
durante le festività pasquali potrà tenere con sé la minore per tre giorni comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o Lunedì
pagina 11 di 14 dell'angelo; le altre festività (2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio la minore e trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
2. Assegnazione della casa familiare.
La casa familiare in cui vive la sig.ra con le figlie -sin dalla modifica dei provvedimenti Pt_1
presidenziali avvenuti con il consenso del sig. va assegnata alla ricorrente collocataria della CP_1
minore . Per_1
3. Circa il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2
Quanto al mantenimento delle figlie si rammenta che l'art. 337-ter c.c. prevede che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il sig. , genitore non collocatario, svolge attività lavorativa e risulta aver CP_1
dichiarato un reddito netto da lavoro di € 12.991,00 nell'anno 2020 di € 18.156,00 nell'anno 2021 e di €
17.664,00 nell'anno 2022, e vive in una casa in locazione con un canone mensile di euro 450,00. Quanto alla rata di mutuo di 500,00 euro mensili, questo, stipulato nel 2018 durante il matrimonio a carico del sig. , risulta essere stato stipulato al fine di estinguere diverse posizioni tra cui solo € 14.122,15 CP_1
per estinzione anticipata del mutuo assunto nel 2001 per l'acquisto della casa coniugale. Senonchè la destinazione della restante somma al soddisfacimento anche indiretto di interessi familiari può desumersi dalla pregnante circostanza che la sig.ra avesse condiviso la scelta del dell'assunzione Pt_1 Per_5
di tale impegno economico costituendosi come terza datrice di ipoteca sulla porzione ad essa intestata della casa coniugale (v. contratto di mutuo del 2018 in atti).
Nel determinare l'ammontare dell'assegno va altresì considerato che la sig.ra seppure priva di Pt_1
attività lavorativa dal 2020 è stata percettrice di reddito di cittadinanza il cui ammontare era maggiore di
800,00 euro (v. documentazione depositata dall'INPS in data 29.08.2023) e che sebbene il reddito di cittadinanza è attualmente diminuito, a detta della ricorrente nella misura di circa 100,00 euro mensili, quest'ultima non ha mai dedotto motivi di incapacità lavorativa. Anzi, la sig.ra ha dichiarato Pt_1
di aver svolto attività presso il bar del figlio (v. relazione dei servizi sociali del giugno del 2023) e di svolgere attività nell'attività di famiglia (v. prima comparsa conclusionale).
pagina 12 di 14 Ciò considerato, alla luce del fatto che non sono state dedotte particolari esigenze delle figlie e Per_1
si ritiene congruo stabilire che il contributo al mantenimento da parte del Sig. sia pari Per_2 CP_1
a € 200,00 per ciascuna figlia.
Le spese straordinarie di entrambe e figlie vanno suddivise al 50% fra entrambi i genitori come meglio individuate nel protocollo del Tribunale di Fermo, come richiesto congiuntamente dalle parti.
4. Circa l'assegno unico in favore dei figli.
L'assegno unico in favore delle figlie è posto in favore della sig.ra stante la domanda Parte_1
congiunta sul punto.
5. Sull'autorizzazione al rilascio del Passaporto.
Parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la concessione reciproca al rilascio del passaporto e di
Documenti Validi Per L'espatrio
Sul punto deve essere dichiarata l'incompetenza del tribunale adito in merito alla domanda in quanto il rilascio dell'autorizzazione in luogo del consenso mancate per l'emissione del passaporto del minore è di competenza del giudice tutelare.
6. Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese processuali del presente giudizio vanno interamente compensate ex art. 92, comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento presso Persona_1 quest'ultima nell'abitazione sita in di via Vittorio Bachelet n. 1 in Fermo;
-ASSEGNA la casa coniugale di di via Vittorio Bachelet n. 1 in Fermo alla sig.ra Parte_1
-DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana Persona_1
alternati e due pomeriggi alla settimana da concordare con la madre e in assenza di accordo, si individuano nel martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00; durante le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per cinque giorni comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre o 31 dicembre e primo gennaio;
durante le festività pasquali potrà tenere con se la minore per tre giorni comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o Lunedì dell'angelo; le altre festività (2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio la minore e trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 13 di 14 -PONE a carico di il pagamento in favore della sig.ra del contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento delle figlie e nella somma mensile di 200,00 Controparte_3 Persona_1
ciascuna suscettibili annualmente di rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
-PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti per il 50% come individuate dal Protocollo del Tribunale di Fermo;
-DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2019 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Di Ruscio Luisa Parte_1 C.F._1
e domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, via Gaetano Orsolini n. 37;
RICORRENTE contro
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Vittoria Girotti e domiciliato presso il suo studio sito in Via Bernetti, 1 63900 Fermo;
RESISTENTE
-AVV. ( ) curatore speciale della figlia minore CP_2 C.F._3 [...]
domiciliata presso il suo studio sito in Fermo alla via B. Gigli n.4; Per_1
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.07.2024 le parti concludevano come segue: parte ricorrente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto
2. Addebito della separazione ex artt. 143 e 151 CC al sig.re in forza delle violenze Controparte_1
domestiche da lui operate sulla moglie anche alla presenza dei figli, precedenti e successive alla richiesta di separazione
3. Affido esclusivo ex art. 155 bis CC della figlia minor e alla madre presso la Per_1 Parte_1
pagina 1 di 14 quale è già collocata , la quale eserciterà la potestà parentale e provvederà alla cura, educazione e crescita del le minori
4. La casa coniugale di via Vittorio Bachelet n. 1 verrà assegnata definitivamente a che Parte_1
già vi vive in forza di provvedimento del Tribunale unitamente alle figlie ed Per_2 Per_1
5. continuerà a provvedere integralmente alle rate del mutuo suo personale in atti, Controparte_1 pari ad € 500,00 mensili;
6. Il sig. corrisponderà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, ed in favore Controparte_1 delle due figlie ed un assegno di mantenimento pari ad € 300 mensili in favore di Per_2 Per_1
ciascuna figlia, ossia totali € 600, con automatico adeguamento secondo indici ISTAT, nonché la metà delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale di Fermo del 3.11.2021;
7. Anche nel caso di disposizione dell'affido ad entrambi i genitori, l'Assegno Unico dovrà essere percepito interamente dalla madre;
Parte_1
8. Il padre eserciterà il suo diritto di visita al la figlia minore secondo quanto disporrà il Tribunale
9. Concessione reciproca del rilascio ed il rinnovo del passaporto, nonché degli altri documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il passaporto individuale della figlia minore Per_1
10. Condanna a carico del resistente in caso di ingiusta opposizione. S J.”
Per il resistente “Piaccia al Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione dei coniugi e respingendo la domanda di addebito Controparte_1 Parte_1
siccome infondata, con le seguenti statuizioni:
- affidare in uso esclusivo alla ricorrente la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita a
Fermo Via Bachelet n.1 dove la medesima continuerà ad abitare con i tre figli;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, non esistendo Persona_1
ragioni per un affidamento esclusivo ad uno solo di essi, collocandola prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé ad alterni fine settimana nei giorni di sabato e domenica con pernottamento oltre a due pomeriggi infrasettimanali ed ogni altra volta che i genitori concorderanno;
- ferie estive, pasquali e natalizie della minore da trascorrere con il padre e con la madre Per_1
secondo un calendario concordato di anno in anno tra i genitori;
- ritenere il -in virtù dell'onere in capo al medesimo dell'integrale pagamento della Controparte_1
rata di mutuo dell'appartamento in comproprietà tra i coniugi- obbligato a contribuire al mantenimento ordinario delle due figlie in misura non superiore ad € 150,00 complessive mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa presso il Tribunale di Fermo;
- Assegno Unico erogato mensilmente dall'Inps da devolversi interamente in favore di Parte_1
anche per la parte di competenza di per espresso consenso di quest'ultimo; Controparte_1
pagina 2 di 14 - spese legali interamente compensate tra le parti”
Il curatore speciale dei minori: “vista la relazione dei servizi sociali che ha evidenziato la normalizzazione dei rapporti conclude per l'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.09.2019 proponeva ricorso avanti a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Fermo in data 4 febbraio 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fermo dell'Anno 2001, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 3, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
La ricorrente a fondamento delle proprie domande deduceva che:
-dall'unione nascevano tre figli, nato a Sant'Elpidio a [...] l'[...], Persona_3 CP_3
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...];
[...] Persona_1
-il sig. ha sempre avuto temperamento impulsivo ed aggressivo, con comportamenti che, a periodi CP_1 alterni, sono sfociati nella violenza e che si interrompevano soltanto per l'allontanamento volontario della signora , per poi riprendere, nonostante le rassicurazioni, qualche tempo dopo il rientro in casa Pt_1 della moglie;
-i comportamenti si sono aggravati tanto che in data 1.4.2019 quando la signora è stata costretta Pt_1
a rifugiarsi presso l'abitazione dei genitori unitamente alle due figlie minori, dove anche attualmente domicilia;
-la signora si è determinata a sporgere querela, e a seguito di richiesta del PM presso la Procura Pt_1 della Repubblica di Fermo, il GIP applicava al la misura degli arresti domiciliari in data Controparte_1
31.07.2019 per i reati contestati tra cui maltrattamenti in famiglia;
-da quando la ricorrente ha lasciato il domicilio domestico, il sig. non ha mai provveduto al CP_1
mantenimento delle due figlie minori ed , mentre il figlio è economicamente Per_2 Per_1 Per_3
autonomo;
-ella non ha reddito personale, unicamente nei mesi estivi lavora per due ore al giorno presso il negozio di panetteria della sorella;
-il sig. all'epoca del ricorso lavorava con contratto a tempo determinato presso il Tacchificio Star CP_1
Plast snc di Fermo, con stipendio mensile pari ad € 1.500,00;
-i coniugi sono proprietari al 50% della casa familiare di via Bachelet n. 1 in Fermo, sulla quale insiste tutt'ora un'ipoteca con mutuo della rata mensile pari ad € 500,00.
Tanto premesso la ricorrente concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, l'affidamento pagina 3 di 14 esclusivo delle figlie minorenni, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale di via Vittorio Bachelet n. 1 in Fermo;
un contributo al mantenimento per ciascuna figlia a carico del padre di € 300,00 e diritto di visita esercitato in base a quanto indicato dai servizi sociali.
Si costituiva quindi eccependo la irregolarità/nullità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio, giunto al destinatario mancante di pagine di narrativa ed incompleto anche nelle conclusioni.
In data 04.12.2019 il Pubblico Ministero depositava ricorso ex art 336 c.c. deducendo che, dagli atti provenienti dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona pervenuti in data 18.11.2019, emergeva l'esistenza dei presupposti per l'apertura di un procedimento ex art 330-
300 c.p.c. nei confronti di con l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti Controparte_1 più opportuni nell'interesse dei minori e Persona_1 Controparte_3
In particolare, nella relazione del 30.07.2019 della Legione Carabinieri Marche Stazione di Porto San
Giorgio delegata nell'ambito del procedimento penale n. 1606/2019 instaurato nei confronti del sig.
(v. fascicolo del PM) a fronte della querela sporta dalla sig.ra si dava atto che CP_1 Pt_1 dall'atto di querela e dalle testimonianze acquisite nell'ambito delle indagini, emergeva un quadro di violenze subite dalla sig.ra reiterate nel tempo avvenute nell'ambito familiare anche alla Pt_1 presenza dei figli minori. La sig.ra unitamente alle due figlie minori l'1 aprile 2019 si è Parte_1 allontanata dalla casa familiare e ha trovato riparo presso l'abitazione dei genitori. Dopo tale decisione il coniuge avrebbe intensificato le sue violenze con continue minacce di morte e aggressioni sia nei suoi confronti che dei familiari che l'hanno ospitata. Per tali fatti il sig. veniva indagato per il reato CP_1 di cui all'art 572 c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di soggetti minori, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in data 31 luglio 2019 poi sostituita dal divieto di avvicinamento (v. atti del procedimento penale all'interno del fascicolo della Procura della Repubblica
20/19 in atti).
All'udienza del 5.12.2019 il Presidente del Tribunale assegnava termine a parte ricorrente per rinnovare la notifica.
In data 23.12.2019 si costituiva nuovamente domandando anch'egli la separazione Controparte_1
dalla coniuge e contestava le opposte deduzioni esponendo che:
-la vita familiare era trascorsa in maniera lineare fino al mese di agosto 2018, quando il , che CP_1
lavorava da nove anni alle dipendenze del della famiglia della moglie, rivendicava Parte_2
alcuni diritti di natura economica derivanti dalle prestazioni di lavoro, che non volevano essergli riconosciuti, e sorgevano i primi contrasti con la famiglia della coniuge, tanto da indurre il medesimo a lasciare quel lavoro e cercarne uno diverso;
pagina 4 di 14 -il primo di aprile 2019 i coniugi avevano una lite dopo la quale la moglie abbandonava la casa insieme alle due figlie minori impedendo al marito di vedere le figlie per quattro mesi;
-riteneva esagerate le narrazioni della moglie circa i fatti avvenuti durante il litigio;
-dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari il sig. perdeva il lavoro;
CP_1
-successivamente nel novembre 2019 veniva assunto a tempo determinato a tempo pieno presso la ditta
Etjca spa, azienda di raccolta di rifiuti urbani;
-il primo figlio , maggiorenne, autonomo e finanziariamente indipendente con un lavoro a Per_3
Catania, ha scelto di stare con il padre ogniqualvolta rientra nelle Marche;
-si opponeva a provvedimenti limitativi della potestà genitoriale asserendo di non aver posto in essere comportamenti pregiudizievoli nei confronti delle figlie;
-sotto il profilo economico, percepisce uno stipendio di 1.500 euro ed è gravato mensilmente dall'intera rata di mutuo per la casa di oltre 500,00 euro, dalla rata di 250,00 euro mensili per la macchina che usa per recarsi al lavoro, nonché da bollette, oneri condominiali, rata di 150,00 per telefonini acquistati per la moglie e due dei tre figli.
Tanto premesso chiedeva che venisse dichiarata la separazione respingendo la domanda di addebito al marito, domandava l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di tenerle con sé ad alterni fine settimana oltre ad uno o due pomeriggi infrasettimanali;
chiedeva di disporsi un contributo al mantenimento delle figlie di euro 300,00 complessivi e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 09.01.2020 il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori “Autorizza i coniugi a vivere separati;
Affida in via esclusiva a le figlie e con collocazione Parte_1 Controparte_3 Persona_1
delle stesse presso la madre;
Dispone che possa vedere la figlia ogni domenica e per altri due giorni a Controparte_1 Per_1
settimana, per alcune ore nel pomeriggio, previi accordi con la ricorrente – accordi ed incontri da attuare con l'intervento della nonna materna della minore, che provvederà ad accompagnare la minore stessa fuori dalla sua abitazione per gli incontri con il resistente (sia al momento del loro inizio e della loro cessazione);
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il Controparte_1
versamento alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 2020, della somma complessiva, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro
450,00 (quattrocentocinquanta) e pone a suo carico di l'obbligo di rimborsare alla resistente, nella
pagina 5 di 14 percentuale del 50%, le spese straordinarie necessarie per le figlie stessa, regolamentate secondo il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
”.
In sede di memoria integrativa la ricorrente deduceva che il comportamento vessatorio ed aggressivo del era ancora persistente sia nei confronti della moglie che nei confronti dei familiari, tanto che CP_1
avevano sporto ulteriore querela nei confronti del per vari reati;
inoltre il resistente violava la CP_1 misura del divieto di avvicinamento e la figlia non voleva incontrarlo. Per_2
In data 02.09.2020 veniva depositata da parte della sig.ra istanza di modifica dei Pt_1 provvedimenti presidenziali chiedendo l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in Fermo, via
Vittorio Bachelet n. 1 alla stessa. Esponeva infatti che mentre il sig. era sottoposto a diverse CP_1
misure cautelari (arresti domiciliari, carcere, obbligo di dimora presso il comune di Cannara) con le proprie figlie aveva ripreso il possesso dell'abitazione familiare, pur non essendovi ancora trasferite per timore che il potesse allo scadere della misura ritornare e pretendere di occuparla in assenza CP_1
di una formale assegnazione.
Il resistente nulla opponeva a che, nelle more della vendita della casa familiare (decisa concordemente fra i coniugi), l'abitazione venisse assegnata ed occupata dalla sig.ra e dalle figlie. Pt_1
L'istanza veniva accolta dal Giudice istruttore.
All'udienza del 22.04.2021 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c.
In data 16.09.2021 il PM depositava nel presente procedimento l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di indagato per il delitto di cui all'art 612 bis comma 2 c.p. Controparte_1
in danno di per fatti avvenuti nei mesi di marzo e aprile 2020 avendo tra le altre condotte Parte_1
inviato plurimi messaggi di grave minaccia alla (v. avviso ex art 415 bis c.p.p. depositato in Pt_1
atti).
In data 03.11.2021 il PM, letti gli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei
Minorenni di Anona pervenuti in data 20.10.2021, reiterava nuovamente la richiesta di adottare ogni opportuno provvedimento nell'interesse delle minori e . Per_1 Controparte_3
All'udienza del 24.12.2019 04.11.2020 la ricorrente deduceva che figlia continuava a non Per_2
voler vedere il padre e anche la minore cominciava -dopo gli ultimi fatti- ad avere delle difficoltà Per_4 nell'incontrare il padre;
rappresentava che il sig. il 02 ottobre 2021 per i fatti di cui all'ultimo CP_1
avviso 415-bis c.p.p. era stato sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.
Il resistente rappresentava invece che con i figli e aveva un rapporto sereno e stava Per_3 Per_1
pagando regolarmente il contributo disposto dal Tribunale.
Con ordinanza del 12.11.2021 resa in composizione collegiale il Tribunale nominava curatore speciale delle minori e , l'Avv. e disponeva che i Servizi Sociali Controparte_3 Persona_1 CP_2
pagina 6 di 14 di Fermo relazionassero sulla situazione familiare.
In data 23.02.2022 i Servizi Sociali di Fermo depositavano la relazione a cui erano allegate le relazioni informative degli istituti scolastici frequentati dalle minori da cui emergeva che , iscritta alla Per_1 classe seconda della scuola primaria, all'inizio dell'anno scolastico si mostrava spesso esuberante e poco incline all'autocontrollo nella gestione delle dinamiche tra pari manifestando comportamenti un po' irruenti. Alla data della relazione (12.02.2022) la situazione appariva migliorata.
In data 04.04.2022 il resistente depositava istanza per la modifica dei provvedimenti presidenziali relativi al contributo di mantenimento a favore delle figlie minori, decurtando lo stesso di € 250,00 mensili (e quindi riducendolo ad € 200,00), somma corrispondente alla quota di mutuo di competenza della sig.ra Parte_1
Il giudice istruttore in relazione all'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziale assegnava termini per memorie.
Successivamente, succedutisi nelle more i giudici istruttori, si perveniva all'udienza del 07.02.2023 nel corso della quale l'Avv. curatore speciale delle minori, rappresentava che aveva avuto contatti CP_2
periodici con le minori;
rispetto alla situazione inziale la situazione si era normalizzata anche con ogni tanto vi erano situazioni di criticità che rientrano tuttavia nei ranghi. Per_2
Alla medesima udienza il sig, formulava una propria proposta conciliativa e il Giudice CP_1
rinviava per verificare il raggiungimento di un accordo.
All'udienza del 30.03.2023 le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo e su istanza di parte resistente veniva disposta l'assunzione di informazioni all'INPS circa il percepimento di percezione di emolumenti o prestazioni assistenziali/previdenziale da parte della sig.ra e all'Agenzia delle Pt_1
Entrate il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi delle parti.
In data 12.06.2023 perveniva l'informativa da parte dell'INPS.
In data 29.06.2023 perveniva relazione aggiornata da parte dei Servizi sociali di Fermo che rappresentavano che il sig. dichiarava di vedere tutti i giorni e di essere andato insieme CP_1 Per_1
a tifosa del Milan a vedere l'ultima partita di campionato. Inoltre i servizi riferivano che nel Per_1
colloquio effettuato con la madre e la minore in data 22.06.2023 la figlia, solare ben vestita e Per_1
curata, aveva riferito di vedere spesso suo padre e di stare bene quando trascorreva le giornate con lui e di vederlo più tranquillo, meno arrabbiato degli anni scorsi;
la sig.ra esponeva che riguardo Pt_1
al rapporto con il di recente vi era stato un riavvicinamento dettato soprattutto da mantenere CP_1
un quieto vivere per i propri figli anche se a volte lo stesso esageri riprendendo il passato e vi sono sempre situazioni di gelosia (v. relazione dei Servizi Sociali del 29.06.2023). Il l'aveva anche CP_1 accompagnata ad una visita presso l'ospedale di Senigallia dove la sig.ra avrebbe dovuto affrontare un pagina 7 di 14 intervento.
All'esito dell'udienza del 20.07.2023 il Giudice istruttore disponeva che l'INPS fornisse documentazione completa poiché mancavano alcuni degli allegati indicati nell'informativa del
12.06.2023 e in assenza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, disponeva che le parti depositassero le dichiarazioni dei redditi.
Pervenuta in atti la documentazione richiesta, all'udienza del 26.10.2023 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva emessa in data 05.04.2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi con addebito al sig. e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in Controparte_1
istruttoria per acquisire dai Servizi Sociali relazione aggiornata sugli attuali rapporti tra la minore
[...]
e il padre , sull'esercizio del diritto di visita del padre e sulle criticità Per_1 Controparte_1 riscontrate negli ultimi mesi, nonché informativa aggiornata all'istituto scolastico frequentato dalla minore.
In data 06.06.2024 perveniva la relazione aggiornata dei servizi sociali che riferivano che la minore dichiarava di non vedere da tanto suo padre “lui non si fa sentire mai, sono io che lo chiamo per Per_1 uscire o per vedermi giocare a basket ma lui non ha sempre qualcos'altro da fare”; atteggiamento confermato dalla madre. Dal colloquio con il padre, quest'ultimo rifeirva di essersi allontanato volontariamente poichè “ogni volta escono da parte della madre delle denunce nei miei confronti, voglio chiudere tutti i processi sono esausto di questa situazione”.
In un'occasione la madre aveva sollecitato il padre e aveva dunque passato con lui il sabato e la Per_1
domenica al mare.
Dalla relazione dell'istituto scolastico sono stati riferiti atteggiamenti aggressivi della minore nei confronti dei compagni di classe nel primo periodo dell'anno scolastico. La madre è risultata sempre collaborativa e disponibile come osservato dai docenti. Nel secondo quadrimestre ha manifestato Per_1
atteggiamenti problematici in numero minore
Vi sono state numerose assenze dell'alunna e tale discontinuità scolastica ha avuto ripercussioni sul suo processo di apprendimento in diverse discipline. Anche per tale motivo i docenti si sono confrontati con il genitore dell'alunna per superare le problematiche. Ancora la mamma si è dimostrata consapevole delle difficoltà dell'alunna e disponibile a coinvolgere la figlia in attività di recupero e di potenziamento in orario extrascolastico.
All'udienza del 13.06.2024 dopo l'esame della relazione nel contradditorio fra le parti il Giudice fissa udienza per la comparizione personale delle stesse.
pagina 8 di 14 All'udienza dell'11.07.2024 la ricorrente rappresentava che in relazione alle assenze scolastiche la minore non è andata a scuola a causa di malattia e sta svolgendo diversi accertamenti tra cui analisi del sangue, e l'anno scolastico lo ha concluso;
inoltre riferiva che ad oggi l'assegno unico è pari a € 85,00.
confermava quanto detto ai servizi ossia che è da un anno che non va più a prendere a Controparte_1
casa , la vede quando sta con i fratelli, oppure la sente per telefono, oppure da ultimo le serviva di Per_1
mettere a posto il cellulare ed è andato, la madre gli ha consegnato il cellulare della figlia per metterlo a posto.
Il Giudice all'esito dell'udienza ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti termine di 40 giorni per comparse conclusionali e dava atto della rinuncia alle memorie di replica.
***
La pronuncia sullo status e sulla domanda di addebito è state emessa con sentenza non definitiva pertanto deve proseguirsi sulle restanti domande.
1. Circa l'affidamento, collocamento della minore e sul diritto di visita del padre. Per_1
La figlia nelle more del procedimento è divenuta maggiorenne pertanto va valutato Controparte_3
l'affidamento e il collocamento della sola figlia minore . Persona_1
In base a quanto previsto all'art. 337 ter c.c. la regola generale sancita in materia di affidamento dei figli
è quella dell'affidamento condiviso, in virtù del fatto che il nostro ordinamento vuole garantire uno sviluppo di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il giudice può invece disporre l'affidamento ad uno solo dei due genitori solo laddove il regime di affidamento condiviso risulti
“contrario all'interesse del minore”. Secondo il costante orientamento della corte di legittimità inoltre l'affidamento esclusivo può essere disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008); ancora secondo l'orientamento dominante della Cassazione “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi, ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie deve essere accolta la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo della minore con collocamento presso la stessa. Per_1
pagina 9 di 14 Invero il sig. ha posto in essere plurimi comportamenti, anche successivi alla richiesta di CP_1
separazione, che sono indice di forti criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale. In primo luogo rilevano le condotte di minaccia e di violenza rivolte alla ricorrente e ai suoi familiari poste in essere davanti alle figlie minore. Si fa riferimento all'episodio del 1.04.2019 in cui era presente la figlia e all'episodio avvenuto in data 15.07.2021 quando al rientro a casa la madre trovava il sig. Per_2
che dopo aver ricevuto il diniego da parte della sig.ra di tornare alla casa coniugale, CP_1 Pt_1 la spingeva e continuava ad urlare davanti alla figlia minore “ora vi faccio vedere vi ammazzo di Per_1 botte tutti quanti…” e ancora mentre la madre aveva in braccio la bambina il la girava e la CP_1
sbatteva con le spalle contro il muro il tutto mentre la bambina terrorizzata piangeva (v. querela del 23 luglio 2019), fatto per cui il è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Fermo n. CP_1
35 del 2021.
Inoltre si fa riferimento agli episodi del 28 luglio 2021 e 30 agosto del 2021 denunciati dalla sig.ra con denuncia querela del 21.09.2021 quando nel primo caso il sig. si presentava Pt_1 CP_1 presso l'esercizio commerciale di Masuccio Tabita, sorella di per lasciare la figlia Parte_1 Per_1
e una volta entrato nel negozio, gettava con rabbia sopra il bancone il cellulare della figlia , poi si Per_1 avvicinava alla l'afferrava ad un braccio strattonandola e minacciandola. Pt_1
Nel secondo episodio denunciato, il minacciava la madre davanti alla figlia per ottenere CP_1 Per_1
il pagamento del mutuo. Tali fatti, denunciati dalla ricorrente (v. denuncia depositata dal PM con il ricorso ex art 333 e ss c.p.c. in data 3.11.2021) non sono mai stati contestati nel presente procedimento da parte del convenuto, hanno ingenerato reazioni nelle figlie non solo nell'immediato ma anche nel lungo periodo. La minore in particolare, seppure con alternanza di momenti in cui ha rivisto il Per_1
padre, dopo i fatti del 2021 ha voluto vedere il padre solo alla presenza del fratello maggiore Per_3
(v. relazione dei servizi sociali del 23.02.2022).
Ancora l'istituto scolastico frequentato dalla minore ha indicato diverse problematiche comportamentali:
l'esistenza di difficoltà nell'instaurare rapporti positivi con i compagni, dimostra comportamento vivace ed esuberante e spesso poco corretto, manifesta discontinuità nell'interesse nell'attenzione e nella partecipazione alle attività. Alterna momenti di applicazione soddisfacente a momenti di applicazione superficiale …non sempre porta a termine le attività assegnate in modo corretto (v. valutazione I quadrimestre dell'anno scolastico 2022-2023). Ancora l'alunna nel secondo quadrimestre ha manifestato ancora difficoltà nel tenere rapporti corretti con i compagni, discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella partecipazione alle attività. Il suo impegno è stato altalenante e il livello dei vari percorsi raggiunto al termine dell'anno scolastico è parzialmente sufficiente (valutazione I quadrimestre dell'anno scolastico 2022-2023). Infine nell'ultima relazione di aggiornamento sono emersi episodi di aggressività,
pagina 10 di 14 quantomeno nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2023-2024 (v. relazione depositata in data
12.06.2024).
A fronte di tali problematiche non risulta esservi stato un impegno del padre volto a supportare la minore.
A ciò si aggiunge una discontinuità nel pagamento del contributo al mantenimento, in quanto dopo i provvedimenti presidenziali il sig. ha autonomamente ridotto il dovuto mantenimento ad € CP_1
200,00 per entrambe le figlie e dal mese di agosto 2023 ha totalmente cessato di corrisponderlo
(circostanze non contestate) fino al mese di dicembre 2023. Risulta da ultimo che alle richieste da parte della minore al padre di passare del tempo insieme o andare a vederla alle partite di pallacanestro Per_1
(sport praticato dalla bambina), il sig. da ultimo rispondeva di non poter andare senza spiegare CP_1
le motivazioni. (v comparsa conclusionale del curatore speciale della minore rispetto alla quale il nulla ha dedotto). CP_1
Dall'ultima relazione dei servizi sociali e da quanto dichiarato in udienza il sig. giustifica tale CP_1 atteggiamento con l'interesse personale a non essere più denunciato dalla moglie, sottovalutando il forte dispiacere della minore nel non poter passare maggior tempo con il padre.
Non sono emerse invece criticità per quanto riguarda la figura materna che invece ha riferito di aver cercato di andare d'accordo con il sig. nell'interesse dei figli (v. relazione dei servizi sociali CP_1
del 28.06.2023). Inoltre a fronte delle difficoltà dimostrate dalla minore nel percorso scolastico, la madre si è mostrata collaborativa con i docenti dell'istituto per aiutare la minore a ovviare sia alle assenze
(verosimilmente avvenute per ragioni di salute come dichiarato in udienza dalla ) sia nel Pt_1
migliorare i rapporti con i compagni di classe.
La cessazione delle condotte di minaccia che avevano portato il PM a proporre ricorso ex art. 330-333
c.c., cessazione confermata anche dalla sig.ra che ha riferito di un comportamento Pt_1 collaborativo del sig. il quale l'ha accompagnata all'ospedale per una visita medica (v. CP_1
relazione dei servizi sociali del 29.06.2023) e che l'ultima denuncia risale al 2021, consente di escludere l'applicazione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale in capo al padre..
Quanto al diritto di visita della figlia , che va garantito anche nel caso di affidamento esclusivo, Per_1
considerata la volontà della minore di mantenere un rapporto con il padre, quest'ultimo potrà Per_1
vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati e due pomeriggi alla settimana da concordare con la madre e in assenza di accordo, si individuano nel martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00.
Durante le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per cinque giorni comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre o 31 dicembre e primo gennaio;
durante le festività pasquali potrà tenere con sé la minore per tre giorni comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o Lunedì
pagina 11 di 14 dell'angelo; le altre festività (2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio la minore e trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
2. Assegnazione della casa familiare.
La casa familiare in cui vive la sig.ra con le figlie -sin dalla modifica dei provvedimenti Pt_1
presidenziali avvenuti con il consenso del sig. va assegnata alla ricorrente collocataria della CP_1
minore . Per_1
3. Circa il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2
Quanto al mantenimento delle figlie si rammenta che l'art. 337-ter c.c. prevede che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie il sig. , genitore non collocatario, svolge attività lavorativa e risulta aver CP_1
dichiarato un reddito netto da lavoro di € 12.991,00 nell'anno 2020 di € 18.156,00 nell'anno 2021 e di €
17.664,00 nell'anno 2022, e vive in una casa in locazione con un canone mensile di euro 450,00. Quanto alla rata di mutuo di 500,00 euro mensili, questo, stipulato nel 2018 durante il matrimonio a carico del sig. , risulta essere stato stipulato al fine di estinguere diverse posizioni tra cui solo € 14.122,15 CP_1
per estinzione anticipata del mutuo assunto nel 2001 per l'acquisto della casa coniugale. Senonchè la destinazione della restante somma al soddisfacimento anche indiretto di interessi familiari può desumersi dalla pregnante circostanza che la sig.ra avesse condiviso la scelta del dell'assunzione Pt_1 Per_5
di tale impegno economico costituendosi come terza datrice di ipoteca sulla porzione ad essa intestata della casa coniugale (v. contratto di mutuo del 2018 in atti).
Nel determinare l'ammontare dell'assegno va altresì considerato che la sig.ra seppure priva di Pt_1
attività lavorativa dal 2020 è stata percettrice di reddito di cittadinanza il cui ammontare era maggiore di
800,00 euro (v. documentazione depositata dall'INPS in data 29.08.2023) e che sebbene il reddito di cittadinanza è attualmente diminuito, a detta della ricorrente nella misura di circa 100,00 euro mensili, quest'ultima non ha mai dedotto motivi di incapacità lavorativa. Anzi, la sig.ra ha dichiarato Pt_1
di aver svolto attività presso il bar del figlio (v. relazione dei servizi sociali del giugno del 2023) e di svolgere attività nell'attività di famiglia (v. prima comparsa conclusionale).
pagina 12 di 14 Ciò considerato, alla luce del fatto che non sono state dedotte particolari esigenze delle figlie e Per_1
si ritiene congruo stabilire che il contributo al mantenimento da parte del Sig. sia pari Per_2 CP_1
a € 200,00 per ciascuna figlia.
Le spese straordinarie di entrambe e figlie vanno suddivise al 50% fra entrambi i genitori come meglio individuate nel protocollo del Tribunale di Fermo, come richiesto congiuntamente dalle parti.
4. Circa l'assegno unico in favore dei figli.
L'assegno unico in favore delle figlie è posto in favore della sig.ra stante la domanda Parte_1
congiunta sul punto.
5. Sull'autorizzazione al rilascio del Passaporto.
Parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la concessione reciproca al rilascio del passaporto e di
Documenti Validi Per L'espatrio
Sul punto deve essere dichiarata l'incompetenza del tribunale adito in merito alla domanda in quanto il rilascio dell'autorizzazione in luogo del consenso mancate per l'emissione del passaporto del minore è di competenza del giudice tutelare.
6. Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese processuali del presente giudizio vanno interamente compensate ex art. 92, comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento presso Persona_1 quest'ultima nell'abitazione sita in di via Vittorio Bachelet n. 1 in Fermo;
-ASSEGNA la casa coniugale di di via Vittorio Bachelet n. 1 in Fermo alla sig.ra Parte_1
-DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana Persona_1
alternati e due pomeriggi alla settimana da concordare con la madre e in assenza di accordo, si individuano nel martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00; durante le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per cinque giorni comprendenti alternativamente il 25 e 26 dicembre o 31 dicembre e primo gennaio;
durante le festività pasquali potrà tenere con se la minore per tre giorni comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o Lunedì dell'angelo; le altre festività (2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio la minore e trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 13 di 14 -PONE a carico di il pagamento in favore della sig.ra del contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento delle figlie e nella somma mensile di 200,00 Controparte_3 Persona_1
ciascuna suscettibili annualmente di rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
-PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti per il 50% come individuate dal Protocollo del Tribunale di Fermo;
-DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 14 di 14