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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 997/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 2.5.2024.
Da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PARINI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, piazza Motta n. 6/A, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LOMBARDO GAETANO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
11.6.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
1 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la loro separazione personale;
b) previa valutazione della capacità genitoriale della IG.ra ed ascolto della LI minore Pt_2
ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. disporre: Per_1
- l'affidamento esclusivo della LI minore al padre con collocamento della medesima Per_1
presso di lui;
- l'assegnazione della casa coniugale, sita in Angera (Va), via Mincio n. 10, al IG. in Parte_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
- determinare tempi e modalità con cui la madre potrà vedere e tenere con sé la LI minore
; Per_1
c) porre a carico della IG.ra un contributo al mantenimento della LI minore Parte_2
pari a 300,00 euro mensili e al mantenimento della LI , maggiorenne ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficiente, pari a 400,00 euro mensili, con la previsione di adeguamento automatico Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da linee guida elaborate dal
Tribunale di Varese.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio.
In via istruttoria: I) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di valutare le capacità genitoriali della IG.ra ; II) disporre l'ascolto della minore ai sensi dell'art. Parte_2 Per_1
473-bis.4 c.p.c.”.
Per parte resistente:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, previ gli incombenti di rito, PRONUNCIARE con sentenza parziale, e poi definitiva, la separazione dei coniugi.
Allo stato Voglia AFFIDARE ad entrambi i coniugi la LI minore con diritto di visita in Per_1
favore della madre, per un pomeriggio/sera alla settimana (giovedì) quindi a fine settimana alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina, allorché la riaccompagnerà a scuola, ciò con riserva di richiesta di implemento, rebus sic stantibus, a fronte di opportuni presupposti, come ci si augura che ciò emergerà già nel corso del presente giudizio.
Voglia allo stato DETERMINARE, alla luce dell'effettivo quadro economico, della forza patrimoniale e reddituale delle parti, l'obbligo al concorso al mantenimento della LI Per_2
2 e della LI minore , nella misura di € 150,00 per la prima, ed € 100,00 per la seconda, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso.
In via istruttoria si OPPONE alla richiesta di CTU ex adverso articolata.
CHIEDE che venga disposta l'audizione della minore Con vittoria di spese legali in caso Per_1 di opposizione alle rassegnate conclusioni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Angera Parte_1 Parte_2
(VA) in data 17.7.1993, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Angera dell'anno 1993, atto n. 20, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli in data 30.10.1999, maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, in data 21.10.2005, maggiorenne ma economicamente non Persona_4
autosufficiente e in data 3.2.2012, minorenne. Persona_5
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo della LI minore al padre con collocamento presso di lui e regolamentazione delle frequentazioni Per_1 materne, l'assegnazione della casa coniugale sita in Angera (VA) via Mincio n. 10 al padre, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00 e al mantenimento della LI
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento Per_2 dell'importo mensile di euro 400,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione Parte_2 dei coniugi, chiedendo di disporre l'affidamento della LI minore ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni materne, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante Per_1 il versamento dell'importo mensile di euro 100,00 e al mantenimento della LI Per_2
3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
I coniugi comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori all'udienza dell'1.10.2024, all'esito della quale, con ordinanza del 7.10.2024, il Giudice relatore provvedeva in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22 disponendo l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso il padre e Per_1 regolamentazione delle frequentazioni materne, l'assegnazione della casa familiare sita in Angera
(VA) via Mincio n. 10 al padre, l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle figlie
(minore) e (maggiorenne ma non economicamente indipendente) mediante il Per_1 Per_2 versamento indiretto al padre dell'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna LI) con decorrenza dal rateo del mese di giugno 2024, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.2.2025 la parte resistente chiedeva emettersi sentenza parziale sulla separazione personale dei coniugi e a tal fine i difensori precisavano le conclusioni come da atti introduttivi.
Con ordinanza del 10.3.2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e a ciò si provvede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed
4 eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Angera (VA) in data 17.7.1993 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Angera dell'anno 1993, atto n. 20, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Angera, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di conIGlio del 20.3.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 2.5.2024.
Da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PARINI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, piazza Motta n. 6/A, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LOMBARDO GAETANO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
11.6.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
1 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la loro separazione personale;
b) previa valutazione della capacità genitoriale della IG.ra ed ascolto della LI minore Pt_2
ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. disporre: Per_1
- l'affidamento esclusivo della LI minore al padre con collocamento della medesima Per_1
presso di lui;
- l'assegnazione della casa coniugale, sita in Angera (Va), via Mincio n. 10, al IG. in Parte_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
- determinare tempi e modalità con cui la madre potrà vedere e tenere con sé la LI minore
; Per_1
c) porre a carico della IG.ra un contributo al mantenimento della LI minore Parte_2
pari a 300,00 euro mensili e al mantenimento della LI , maggiorenne ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficiente, pari a 400,00 euro mensili, con la previsione di adeguamento automatico Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da linee guida elaborate dal
Tribunale di Varese.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio.
In via istruttoria: I) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di valutare le capacità genitoriali della IG.ra ; II) disporre l'ascolto della minore ai sensi dell'art. Parte_2 Per_1
473-bis.4 c.p.c.”.
Per parte resistente:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, previ gli incombenti di rito, PRONUNCIARE con sentenza parziale, e poi definitiva, la separazione dei coniugi.
Allo stato Voglia AFFIDARE ad entrambi i coniugi la LI minore con diritto di visita in Per_1
favore della madre, per un pomeriggio/sera alla settimana (giovedì) quindi a fine settimana alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina, allorché la riaccompagnerà a scuola, ciò con riserva di richiesta di implemento, rebus sic stantibus, a fronte di opportuni presupposti, come ci si augura che ciò emergerà già nel corso del presente giudizio.
Voglia allo stato DETERMINARE, alla luce dell'effettivo quadro economico, della forza patrimoniale e reddituale delle parti, l'obbligo al concorso al mantenimento della LI Per_2
2 e della LI minore , nella misura di € 150,00 per la prima, ed € 100,00 per la seconda, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso.
In via istruttoria si OPPONE alla richiesta di CTU ex adverso articolata.
CHIEDE che venga disposta l'audizione della minore Con vittoria di spese legali in caso Per_1 di opposizione alle rassegnate conclusioni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Angera Parte_1 Parte_2
(VA) in data 17.7.1993, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Angera dell'anno 1993, atto n. 20, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli in data 30.10.1999, maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, in data 21.10.2005, maggiorenne ma economicamente non Persona_4
autosufficiente e in data 3.2.2012, minorenne. Persona_5
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo della LI minore al padre con collocamento presso di lui e regolamentazione delle frequentazioni Per_1 materne, l'assegnazione della casa coniugale sita in Angera (VA) via Mincio n. 10 al padre, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00 e al mantenimento della LI
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento Per_2 dell'importo mensile di euro 400,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione Parte_2 dei coniugi, chiedendo di disporre l'affidamento della LI minore ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni materne, nonché di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante Per_1 il versamento dell'importo mensile di euro 100,00 e al mantenimento della LI Per_2
3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
I coniugi comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori all'udienza dell'1.10.2024, all'esito della quale, con ordinanza del 7.10.2024, il Giudice relatore provvedeva in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22 disponendo l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso il padre e Per_1 regolamentazione delle frequentazioni materne, l'assegnazione della casa familiare sita in Angera
(VA) via Mincio n. 10 al padre, l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle figlie
(minore) e (maggiorenne ma non economicamente indipendente) mediante il Per_1 Per_2 versamento indiretto al padre dell'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna LI) con decorrenza dal rateo del mese di giugno 2024, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.2.2025 la parte resistente chiedeva emettersi sentenza parziale sulla separazione personale dei coniugi e a tal fine i difensori precisavano le conclusioni come da atti introduttivi.
Con ordinanza del 10.3.2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e a ciò si provvede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed
4 eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Angera (VA) in data 17.7.1993 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Angera dell'anno 1993, atto n. 20, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Angera, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di conIGlio del 20.3.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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