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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
3945/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 288/2020 del Tribunale di Torre Annunziata del 05.02.2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Pierfrancesco Rina (C.F. ), con il seguente C.F._1
indirizzo P.E.C. ed entrambi elettivamente domiciliati Email_1
in Piazza Cota (Palazzo Municipale);
Appellante
E
C.F. ), con sede in Venezia - Mestre, via Terraglio Controparte_1 P.IVA_2
n. 63, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.
LD TI (C.F. , unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._2
EN SC (C.F. ), in forza di procura in atti, presso C.F._3
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 102
(P.E.C. – FAX 081 - 5519114); Email_2 Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Controparte_1
cessionaria dei crediti vantati da parte della società Controparte_2
(di seguito, , citava in giudizio il ,
[...] CP_2 Parte_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di conseguire il pagamento della somma di € 17.838,05, quale credito sorto dall'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra la società cedente e il convenuto. Precisamente, il aveva Pt_1 Pt_1
già corrisposto la sola somma di euro 2.798,42, a fronte dell'importo complessivo dovuto pari ad euro 20.634, 47.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che l'operazione di cessione dei crediti, conclusa con la era stata ritualmente notificata al CP_2 Parte_1
, il quale vi aveva prestato adesione.
[...]
Si costituiva in giudizio il eccependo, in rito, la Parte_1
inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda giudiziale, poiché non preceduta dalla obbligatoria procedura di negoziazione assistita, nonché, nel merito, la sua infondatezza, dal momento che l'importo oggetto di domanda era da considerarsi non dovuto, secondo quanto previsto all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, anche in considerazione della interpretazione offertane dalla circolare n. 22/2008 del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Il Comune deduceva, difatti, che tale previsione faceva divieto di attendere al pagamento degli importi indicati, risultando la a sua volta, inadempiente CP_2
all'obbligo di versamento cui era tenuta nei confronti della Equitalia Sud s.p.a. e chiariva che, pur in caso di cessione del credito, la verifica in ordine alla regolarità contributiva dovesse essere condotta nei confronti del soggetto cedente ed in occasione dei singoli pagamenti.
Pertanto, il convenuto dichiarava che, in attuazione di tale disciplina e risultando la ditta inadempiente sul piano contributivo per una somma pari a euro 17.810,23, CP_2
aveva provveduto a corrispondere, in luogo di quanto richiesto, il minor importo di euro 2798,42.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 288/2020 del 05.02.2020, così provvedeva in dispositivo: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di cui al punto 2. della motivazione;
b) la condanna, inoltre, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, come da punto 3. della motivazione”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, il ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 288/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
05.02.2020, sulla base del seguente motivo: “Violazione e falsa interpretazione della norma di legge, per errata applicazione dei principi contenuti nelle norme di cui agli artt. 1260 c.c. e ss., nonché dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e comunque illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto decisivo per la controversia”.
Esposto il suddetto motivo, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni:
“In linea preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 288/2020 di primo grado ai sensi dell'art. 283 – 351 c.p.c., sussistendone i motivi in fatto e in diritto;
- Nel merito: - Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare legittimo il rifiuto del pagamento per l'importo di € 17.810, 23, opposto dal Parte_1
nei confronti della cessionaria, a seguito del controllo di
[...] Controparte_1
cui all'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973, legittimamente eseguito nei confronti del cedente medesimo – AR , in persona del legale CP_2 Controparte_1
rapp.te p.t., alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Pierfrancesco Rina”. Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
sostenendo la infondatezza del motivo di impugnazione, onde sentire accolte le seguenti conclusioni: “In via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata. In via principale, nel merito:
Respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della gravata Sentenza n. 288/2020 del Tribunale di Torre Annunziata. In stretto subordine, nel merito: Dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il
[...]
, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma capitale di euro 17.838,05, oltre agli interessi per ritardato CP_1
pagamento ex art. 144 D.P.R. 207/2010 dal dovuto al saldo, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito d'istruttoria. Con vittoria di spese e compenso professionale di ambo i gradi del giudizio. Si depositerà fascicolo di primo grado”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata avanzata dal , la causa veniva rinviata per la precisazione Parte_1
delle conclusioni, dapprima al 22.06.2023 e poi all'udienza 26.06.2025, nel corso della quale la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
I motivi della decisione
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dei principi contenuti all'art. 1260 e ss. c.c. e all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
A sostegno di tale doglianza, il premette che, con la Parte_1
comunicazione trasmessa il 14 maggio 2009, ha inteso soltanto prendere atto e non - come sostenuto nella sentenza di primo grado - prestare il proprio consenso alla cessione dei crediti intervenuta tra la e la Chiarisce che tale CP_2 CP_1
circostanza, come stabilito all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 nella interpretazione offertane dalla circolare n. 29 del 2009, legittima la pubblica amministrazione a condurre la verifica imposta dalla predetta previsione esclusivamente nei confronti del creditore originario. Precisa ulteriormente come la comunicazione in esame fosse intervenuta, peraltro, in un momento in cui la corretta interpretazione della norma era definita, piuttosto, dalla circolare n. 22 del 2008 che alcun ruolo ostativo alla predetta verifica accordava alla prestazione del consenso alla cessione del credito da parte dell'amministrazione pubblica.
L'appellante deduce che, in ogni caso, la attuale lettura dell'art. 48 bis prevede una specifica procedura predisposta al precipuo intento di porre al riparo il cessionario dalle eccezioni relative al rapporto sottostante e idonee a paralizzare la pretesa creditoria in un momento successivo alla cessione del credito. Evidenzia che la norma fa carico al cedente di richiedere, all'atto della notifica della cessione, una espressa accettazione, nella quale la pubblica amministrazione dia conto della insussistenza di una situazione di inadempienza e gli impone di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, quale condizione necessaria allo svolgersi delle opportune verifiche. Nella prospettazione dell'appellante soltanto l'osservanza di tali formalità impedirebbe alla pubblica amministrazione di condurre le medesime verifiche in un momento successivo rispetto a quello della notifica dell'atto di cessione.
In considerazione di tale premessa, il afferma che non Parte_1
avendo il cedente trasmesso tale consenso all'atto della notifica della cessione del credito, avrebbe lasciato intatta la facoltà di condurre gli accertamenti in oggetto al momento del pagamento.
Orbene, l'appello risulta infondato e va rigettato.
Invero, l'affermazione secondo cui il avrebbe soltanto Parte_1
preso atto della intervenuta cessione del credito senza prestare alcun consenso alla cessione è contraddetta per tabulas. Sul punto, occorre fare riferimento a quanto emerge dalla sentenza di primo grado nella parte in cui viene trascritta la comunicazione trasmessa dal appellante, il quale non solo prendeva atto della intervenuta Pt_1
cessione ma vi prestava adesione così dichiarando testualmente: “..tutti i pagamenti da eseguirsi per i titoli di cui alla predetta cessione saranno dallo scrivente effettuati in favore della cessionaria ” (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., Parte_2
16/02/2023, n. 4835: “Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo”). Al riguardo,
l'appellante non ha fornito dimostrazione di segno contrario, omettendo di provvedere al deposito di documentazione al fine di supportare le proprie doglianze.
Quanto alla ulteriore deduzione secondo cui il può e deve procedere Pt_1
comunque a svolgere le opportune verifiche al momento della comunicazione della cessione e non anche successivamente soltanto se la società cedente presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, l'assunto in esame deve ritenersi ammissibile, non rappresentando, come erroneamente prospettato dalla parte appellata, una circostanza nuova, bensì una mera difesa.
Tuttavia, l'impianto difensivo fondato dall'appellante sulla predetta deduzione non coglie il segno poiché l'asserita mancata prestazione del consenso e trasmissione dell'Allegato A al al momento della cessione non ha Parte_1
comunque impedito all'Amministrazione comunale di eseguire i controlli di cui all'art. 48 bis sulla Società cedente, come affermato dalla stessa appellante. Tant'è che proprio l'inadempimento, che sarebbe emerso a seguito dei detti controlli, viene opposto a fondamento del mancato pagamento del credito azionato in giudizio dalla CP_1
cessionaria. Tuttavia, è dirimente considerare che la pretesa esposizione debitoria della cedente nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate, idonea a fondare l'eccezione opposta dall'appellante, quale debitore ceduto, alla appellata, quale creditore CP_1
cessionario, non risulta affatto provata nel presente giudizio. L'appellante nulla ha documentato in primo grado rispetto agli esiti delle asserite verifiche esperite ai sensi del citato art. 48bis, attestanti l'eccepita inadempienza della cedente nei confronti CP_2
di Equitalia Sud S.p.a.. Né l'appellante potrebbe dimostrare l'esposizione debitoria dell sulla base di atti prodotti soltanto nel corso del presente grado di giudizio in CP_2
ragione delle preclusioni sancite all'art. 345 c.p.c. nella parte in cui vieta la produzione di nuovi documenti in appello. In ogni caso, la documentazione (allegati da 1 a 8 all'atto di appello) attiene a soggetti diversi ed ha un oggetto estraneo al presente giudizio.
Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la piena soccombenza del
[...]
secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, Parte_1
in favore della controparte, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo a causa di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e quantificando il compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 3933,00 per compensi
[...]
professionali, di cui 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico del di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo, se dovuto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
3945/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 288/2020 del Tribunale di Torre Annunziata del 05.02.2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Pierfrancesco Rina (C.F. ), con il seguente C.F._1
indirizzo P.E.C. ed entrambi elettivamente domiciliati Email_1
in Piazza Cota (Palazzo Municipale);
Appellante
E
C.F. ), con sede in Venezia - Mestre, via Terraglio Controparte_1 P.IVA_2
n. 63, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.
LD TI (C.F. , unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._2
EN SC (C.F. ), in forza di procura in atti, presso C.F._3
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Agostino Depretis n. 102
(P.E.C. – FAX 081 - 5519114); Email_2 Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Controparte_1
cessionaria dei crediti vantati da parte della società Controparte_2
(di seguito, , citava in giudizio il ,
[...] CP_2 Parte_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di conseguire il pagamento della somma di € 17.838,05, quale credito sorto dall'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra la società cedente e il convenuto. Precisamente, il aveva Pt_1 Pt_1
già corrisposto la sola somma di euro 2.798,42, a fronte dell'importo complessivo dovuto pari ad euro 20.634, 47.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che l'operazione di cessione dei crediti, conclusa con la era stata ritualmente notificata al CP_2 Parte_1
, il quale vi aveva prestato adesione.
[...]
Si costituiva in giudizio il eccependo, in rito, la Parte_1
inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda giudiziale, poiché non preceduta dalla obbligatoria procedura di negoziazione assistita, nonché, nel merito, la sua infondatezza, dal momento che l'importo oggetto di domanda era da considerarsi non dovuto, secondo quanto previsto all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, anche in considerazione della interpretazione offertane dalla circolare n. 22/2008 del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Il Comune deduceva, difatti, che tale previsione faceva divieto di attendere al pagamento degli importi indicati, risultando la a sua volta, inadempiente CP_2
all'obbligo di versamento cui era tenuta nei confronti della Equitalia Sud s.p.a. e chiariva che, pur in caso di cessione del credito, la verifica in ordine alla regolarità contributiva dovesse essere condotta nei confronti del soggetto cedente ed in occasione dei singoli pagamenti.
Pertanto, il convenuto dichiarava che, in attuazione di tale disciplina e risultando la ditta inadempiente sul piano contributivo per una somma pari a euro 17.810,23, CP_2
aveva provveduto a corrispondere, in luogo di quanto richiesto, il minor importo di euro 2798,42.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 288/2020 del 05.02.2020, così provvedeva in dispositivo: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di cui al punto 2. della motivazione;
b) la condanna, inoltre, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, come da punto 3. della motivazione”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, il ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 288/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
05.02.2020, sulla base del seguente motivo: “Violazione e falsa interpretazione della norma di legge, per errata applicazione dei principi contenuti nelle norme di cui agli artt. 1260 c.c. e ss., nonché dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e comunque illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto decisivo per la controversia”.
Esposto il suddetto motivo, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni:
“In linea preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 288/2020 di primo grado ai sensi dell'art. 283 – 351 c.p.c., sussistendone i motivi in fatto e in diritto;
- Nel merito: - Accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare legittimo il rifiuto del pagamento per l'importo di € 17.810, 23, opposto dal Parte_1
nei confronti della cessionaria, a seguito del controllo di
[...] Controparte_1
cui all'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/1973, legittimamente eseguito nei confronti del cedente medesimo – AR , in persona del legale CP_2 Controparte_1
rapp.te p.t., alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Pierfrancesco Rina”. Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
sostenendo la infondatezza del motivo di impugnazione, onde sentire accolte le seguenti conclusioni: “In via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata. In via principale, nel merito:
Respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della gravata Sentenza n. 288/2020 del Tribunale di Torre Annunziata. In stretto subordine, nel merito: Dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il
[...]
, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma capitale di euro 17.838,05, oltre agli interessi per ritardato CP_1
pagamento ex art. 144 D.P.R. 207/2010 dal dovuto al saldo, o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito d'istruttoria. Con vittoria di spese e compenso professionale di ambo i gradi del giudizio. Si depositerà fascicolo di primo grado”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata avanzata dal , la causa veniva rinviata per la precisazione Parte_1
delle conclusioni, dapprima al 22.06.2023 e poi all'udienza 26.06.2025, nel corso della quale la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
I motivi della decisione
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dei principi contenuti all'art. 1260 e ss. c.c. e all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
A sostegno di tale doglianza, il premette che, con la Parte_1
comunicazione trasmessa il 14 maggio 2009, ha inteso soltanto prendere atto e non - come sostenuto nella sentenza di primo grado - prestare il proprio consenso alla cessione dei crediti intervenuta tra la e la Chiarisce che tale CP_2 CP_1
circostanza, come stabilito all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 nella interpretazione offertane dalla circolare n. 29 del 2009, legittima la pubblica amministrazione a condurre la verifica imposta dalla predetta previsione esclusivamente nei confronti del creditore originario. Precisa ulteriormente come la comunicazione in esame fosse intervenuta, peraltro, in un momento in cui la corretta interpretazione della norma era definita, piuttosto, dalla circolare n. 22 del 2008 che alcun ruolo ostativo alla predetta verifica accordava alla prestazione del consenso alla cessione del credito da parte dell'amministrazione pubblica.
L'appellante deduce che, in ogni caso, la attuale lettura dell'art. 48 bis prevede una specifica procedura predisposta al precipuo intento di porre al riparo il cessionario dalle eccezioni relative al rapporto sottostante e idonee a paralizzare la pretesa creditoria in un momento successivo alla cessione del credito. Evidenzia che la norma fa carico al cedente di richiedere, all'atto della notifica della cessione, una espressa accettazione, nella quale la pubblica amministrazione dia conto della insussistenza di una situazione di inadempienza e gli impone di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, quale condizione necessaria allo svolgersi delle opportune verifiche. Nella prospettazione dell'appellante soltanto l'osservanza di tali formalità impedirebbe alla pubblica amministrazione di condurre le medesime verifiche in un momento successivo rispetto a quello della notifica dell'atto di cessione.
In considerazione di tale premessa, il afferma che non Parte_1
avendo il cedente trasmesso tale consenso all'atto della notifica della cessione del credito, avrebbe lasciato intatta la facoltà di condurre gli accertamenti in oggetto al momento del pagamento.
Orbene, l'appello risulta infondato e va rigettato.
Invero, l'affermazione secondo cui il avrebbe soltanto Parte_1
preso atto della intervenuta cessione del credito senza prestare alcun consenso alla cessione è contraddetta per tabulas. Sul punto, occorre fare riferimento a quanto emerge dalla sentenza di primo grado nella parte in cui viene trascritta la comunicazione trasmessa dal appellante, il quale non solo prendeva atto della intervenuta Pt_1
cessione ma vi prestava adesione così dichiarando testualmente: “..tutti i pagamenti da eseguirsi per i titoli di cui alla predetta cessione saranno dallo scrivente effettuati in favore della cessionaria ” (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., Parte_2
16/02/2023, n. 4835: “Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo”). Al riguardo,
l'appellante non ha fornito dimostrazione di segno contrario, omettendo di provvedere al deposito di documentazione al fine di supportare le proprie doglianze.
Quanto alla ulteriore deduzione secondo cui il può e deve procedere Pt_1
comunque a svolgere le opportune verifiche al momento della comunicazione della cessione e non anche successivamente soltanto se la società cedente presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, l'assunto in esame deve ritenersi ammissibile, non rappresentando, come erroneamente prospettato dalla parte appellata, una circostanza nuova, bensì una mera difesa.
Tuttavia, l'impianto difensivo fondato dall'appellante sulla predetta deduzione non coglie il segno poiché l'asserita mancata prestazione del consenso e trasmissione dell'Allegato A al al momento della cessione non ha Parte_1
comunque impedito all'Amministrazione comunale di eseguire i controlli di cui all'art. 48 bis sulla Società cedente, come affermato dalla stessa appellante. Tant'è che proprio l'inadempimento, che sarebbe emerso a seguito dei detti controlli, viene opposto a fondamento del mancato pagamento del credito azionato in giudizio dalla CP_1
cessionaria. Tuttavia, è dirimente considerare che la pretesa esposizione debitoria della cedente nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate, idonea a fondare l'eccezione opposta dall'appellante, quale debitore ceduto, alla appellata, quale creditore CP_1
cessionario, non risulta affatto provata nel presente giudizio. L'appellante nulla ha documentato in primo grado rispetto agli esiti delle asserite verifiche esperite ai sensi del citato art. 48bis, attestanti l'eccepita inadempienza della cedente nei confronti CP_2
di Equitalia Sud S.p.a.. Né l'appellante potrebbe dimostrare l'esposizione debitoria dell sulla base di atti prodotti soltanto nel corso del presente grado di giudizio in CP_2
ragione delle preclusioni sancite all'art. 345 c.p.c. nella parte in cui vieta la produzione di nuovi documenti in appello. In ogni caso, la documentazione (allegati da 1 a 8 all'atto di appello) attiene a soggetti diversi ed ha un oggetto estraneo al presente giudizio.
Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la piena soccombenza del
[...]
secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, Parte_1
in favore della controparte, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo a causa di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e quantificando il compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 3933,00 per compensi
[...]
professionali, di cui 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico del di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo, se dovuto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio