Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 72/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2024 da
(C.F. , titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale (p.iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Danilo Pezzi e Paolo Mazzoni
- appellante - contro
(C.F. P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, incorporante per fusione (P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Vuono P.IVA_3
- appellato -
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“In via pregiudiziale e cautelare: per tutte le causali di cui in narrativa, attesa la sussistenza del fumus boni iuris nonché il grave ed irreparabile
danno in capo all'odierno appellante, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito: per tutte le causali di cui in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.
158/2024 di data 06.02.2024 (RG. 1385/2020), pubblicata in data
08.02.2024 e notificata via p.e.c. in data 26.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: in principalità, rigettarsi il ricorso perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese tutte e cogli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: conclude come da seconda e terza memoria ex art
183 comma 6 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come previsti per legge, e rimborso delle spese legali di primo grado pagate dall'appellante in data 01.03.2024.
Salvis juribus.
Ogni ulteriore istanza, deduzione, anche istruttoria riservate, anche in relazione alle avversarie difese.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Trento adita, contrariis reiectis, così decidere:
- in via pregiudiziale: rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- in principalità: dichiarare inammissibile, ovvero rigettare integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso promosso, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Trento n.
158/2024, RGN 1385/2020 del 06.02.2024;
- in via istruttoria: si insta per l'ammissione delle prove testimoniali non ammesse dal giudice di primo grado, ritualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e di cui alle conclusioni attoree riportate in sentenza;
rigettare e/o dichiarare inammissili le avverse istanze istruttorie, anche in quanto non ritualmente e specificamente riproposte in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni. 3
Con il favore di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 8 giugno 2020
ora incorporata per fusione in esponeva di Controparte_2 CP_1 essere addivenuta nei primi mesi dell'anno 2016 per il tramite dell'agente di commercio ad un accordo di collaborazione con Persona_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, in base al quale la Parte_1 ricorrente si impegnava a realizzare per la suddetta il confezionamento di circa 3.000 capi d'abbigliamento per l'infanzia.
La ricorrente realizzava così una prima partita dei predetti articoli (circa
1.200), che venivano consegnati alla committente e da questa pagati.
Nel prosieguo della collaborazione e in ossequio agli accordi, la ricorrente produceva e confezionava ulteriori 1.686 articoli per un prezzo complessivo di Euro 11.802,00 oltre I.V.A., e con comunicazioni del 5 febbraio e del 7 marzo 2019 invitava la convenuta al ritiro dei beni, in giacenza dal mese di maggio 2018, non ottenendo risultato.
Osservava, in diritto, che il rapporto doveva inquadrarsi nella figura giuridica dell'appalto, con tratti della somministrazione;
e che esso poteva essere stipulato verbalmente. La ricorrente aveva quindi diritto al pagamento del corrispettivo e ad ottenere a che la resistente provvedesse al ritiro dei beni, e chiedeva che il Tribunale pronunciasse condanna in questo senso.
si costituiva, contestando di aver commissionato la Parte_1 merce in questione, direttamente o tramite il e negando quindi la Per_1 pretesa creditoria della ricorrente. Riteneva che la responsabilità per l'ulteriore produzione fosse da attribuire al che chiedeva di essere Per_1 autorizzata a chiamare in causa perché fosse condannato a risarcirla di quanto eventualmente costretta a pagare.
Il Giudice, ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava udienza ex art. 183 c.p.c., ed assegnava quindi i termini previsti da detta disposizione, rigettando l'istanza di chiamata in causa del terzo.
2. - Con sentenza pubblicata in data 18 febbraio 2024 il Tribunale di
Trento, assunta – anche ex art. 203 c.p.c. - la prova testimoniale e per 4
interpello ammessa, accoglieva la domanda e poneva le spese di lite a carico della convenuta.
Riteneva che l'istruttoria avesse dimostrato che nel giugno 2016 la aveva richiesto alla il confezionamento di 3.000 Parte_1 CP_2 capi di abbigliamento.
L'originaria allegazione della , per la quale erano stati ordinati Parte_1 solo 600 capi, era stata corretta nella prima memoria nel senso che ne erano stati poi ordinati altri 166. In ogni caso, la documentazione dimostrava che con tre consegne, avvenute nel giugno e novembre 2016 e nell'aprile 2018, la aveva ordinato e pagato circa 1.200 capi. Tanto aveva rilevanza Parte_1 per valutare la coerenza della ricostruzione della vicenda dalla stessa operata.
La teste aveva confermato l'accordo fra le parti, nel senso Testimone_1 che esso riguardava la produzione di 3.000 capi, che dovevano essere oggetto di ordinativi, consegne e fatturazioni scaglionati nel tempo.
Significativi risultavano i messaggi Whatsapp intercorsi prima che nascesse la vertenza: da essi emergeva che queste erano appunto le modalità delle consegne (27 marzo 2018: “ciao sto ancora aspettando Pt_1
l'ordine…mi fai sapere qualcosa? 16 aprile: “ciao per il momento ordino Pt_2
50 per taglia dei seguenti modelli: pera – banana – mela rossa”).
Il teste , che aveva seguito i rapporti fra le due ditte, Persona_1 aveva confermato che era stata preventivata la fornitura di 3.000 capi, e che era stata commissionata solo la produzione relativa alla prima consegna;
ma tale dichiarazione andava intesa nel senso che nel 2016 l'ordinativo era stato inferiore, e che gli accordi prevedevano che, nel corso del tempo, si sarebbe pervenuti all'acquisto globale di tutti i capi confezionati.
Non si sarebbe capito altrimenti perché, sempre secondo il Per_1 nell'aprile 2018 la si era impegnata a ritirare tutti i capi, Parte_1 pagandone il corrispettivo entro due anni. Né, sotto il piano logico, si sarebbe capito perché avrebbe messo in produzione un numero di capi CP_2 di gran lunga maggiore rispetto a quelli ordinati, che, recando un marchio registrato dalla , non avrebbe potuto autonomamente Parte_1 commercializzare. 5
Il Tribunale riteneva di non poter valorizzare la testimonianza in senso contrario resa da , in quanto si trattava del convivente della Testimone_2
e del soggetto che aveva collaborato nella creazione della linea di Parte_1 abbigliamento in questione.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello . Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, incorporante per CP_1 fusione la società si è costituita, chiedendone la Controparte_2 conferma.
3.1 – Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'errata ricostruzione dei fatti di causa, essendo stata travisata la deposizione di , Testimone_1 che, a dire del Tribunale, avrebbe confermato che le parti avevano preventivato una fornitura di 3.000 pezzi.
La teste ha dato risposte parziali, non essendo a conoscenza dei capi prodotti in esubero, ed in ogni caso quanto riferito è contraddetto dalla deposizione del padre , che fungeva da tramite fra le parti. Persona_1
E' stato lui a mettere in contatto la con Parte_1 Parte_3 amministratore di fatto dell'appellata, e partecipare alle trattative dell'aprile
2018 predisponendo, su incarico del , le varie ipotesi transattive;
ed è CP_2 quindi lui, e non la figlia, a diretta e piena conoscenza dei fatti di causa, sicchè il Tribunale avrebbe errato nel porre la testimonianza di questa a fondamento della decisione.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole del travisamento della deposizione del teste che ha erroneamente inteso nel Persona_1 senso che l'accordo delle parti prevedeva l'acquisto di tutti i capi confezionati: al contrario, egli ha riferito che le parti avevano preventivato una fornitura di 3.000 pezzi, e che era stata commissionata solo la produzione relativa alla prima consegna.
Il teste ha anche riferito dell'incontro avvenuto ad aprile 2018, in cui una proposta transattiva non venne accettata, “poichè il sig. aveva fatto CP_2
3.000 capi la ma la sig.ra aveva fatto un ordine iniziale solo di Pt_1
800/1200 quindi non aveva inizialmente ordinato 3.000”. Ha poi confermato di avere, su incarico del , mandato la mail con la proposta di accordo, CP_2 6
in cui si confermava che erano stati prodotti circa duemila pezzi in più rispetto all'ordine iniziale.
Il ha quindi in realtà confermato che la aveva in piena Per_1 CP_2 autonomia deciso di confezionare 3.000 pezzi, al solo fine di abbassare i costi ed aumentare i profitti.
Anche l'argomento per cui non si capirebbe perché la si Parte_1 sarebbe impegnata nel'aprile 2018 a ritirare tutti i capi in contestazione non dovrebbe essere interpretato nel senso fatto proprio dal Tribunale, dato che, sempre per il teste l'accordo prevedeva che i pagamenti sarebbero Per_1 stati effettuati in base al venduto, a cadenza trimestrale nei successivi due anni, e i pezzi invenduti sarebbero stati restituiti alla , con CP_2 autorizzazione a rivenderli a terzi soggetti. La non avrebbe quindi Parte_1 subito alcuna perdita economica.
6.3 – Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha valorizzato, a sostegno della propria ricostruzione, il messaggio
Whatsapp, di data 27 marzo 2018 tra la e il , prodotta da Parte_1 CP_2 entrambe le parti.
Il messaggio, con l'invio da parte del dell'elenco delle disponibilità in CP_2 magazzino, dimostra al contrario che solo in quel momento la era Parte_1 venuta a conoscenza di quanti e quali tipologie di modelli erano stati prodotti in più, a dimostrazione che non era stata lei a commissionarli.
Nessuna traccia vi sarebbe della pretesa commissione di 3.000 pezzi avvenuta nel giugno del 2016, nessuna indicazione di misure e tipologie;
e, non essendo stati fatti ordini dal novembre 2016, il mandava l'elenco CP_2 delle giacenze per invogliare la ad effettuare un riassortimento. Il Parte_1 fatto poi che siano stati ordinati altri 300 pezzi non significa certo che nel giugno del 2016 sia stata ordinata la produzione di 3.000 di questi.
6.4 – Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'omessa considerazione della documentazione relativa all'incontro dell'aprile 2018, inteso a trovare una soluzione condivisa rispetto al materiale in esubero, e richiama le E- mail del 23 maggio e del 6 luglio, inviate da con gli accordi Persona_1 allegati. 7
Nell'incontro dell'aprile 2018 le parti avevano cercato una soluzione condivisa. La aveva rifiutato la prima proposta, in quanto non Parte_1 conforme a quanto verbalmente concordato, ed il secondo accordo, che conteneva la precisazione per cui la maggiore produzione era avvenuta su iniziativa di , prevedeva un aumento a Euro 7,00 al pezzo, rispetto ai CP_2
6,00 pattuiti.
Il teste aveva confermato di avere mandato la mail su indicazione Per_1 del , e questo confermerebbe che la produzione dei capi in esubero era CP_2 avvenuta per scelta della stessa.
6.5 – Con il quinto motivo si nega la fondatezza del rilievo di ordine logico esposto in motivazione, per cui sarebbe inspiegabile la produzione di un numero di capi di gran lunga maggiore di quelli ordinati. Il portato della prova testimoniale sopra riassunta, ed in particolare quanto riferito da
, non potrebbe essere contrastato da deduzioni di ordine Persona_1 logico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. – I motivi di appello riguardano la valutazione delle risultanze istruttorie operata in sentenza al fine di ricostruire il contenuto degli accordi intercorsi,
e possono essere quindi esaminati congiuntamente.
7.1 – Si osserva che l'appellata , dopo avere originariamente CP_2 affermato che si trattò di unico ordine di circa 3.000 pezzi (inequivoco è il cap. 2 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), sulla scorta della testimonianza del vorrebbe inquadrare l'accordo quale contratto di Per_1 somministrazione ex art. 1559 c.c., e quindi come contratto di durata, in cui le prestazioni sono intese al soddisfacimento di bisogni continuativi o periodici dell'avente diritto all'adempimento.
Si tratta di prospettazione priva di fondamento, non foss'altro perché il ha semplicemente riferito che il chiese “alla sig.ra Per_1 CP_2 Pt_1 una previsione e questa ha detto che ne prevedeva di vendere 3000 all'anno”: come si vedrà meglio nel seguito, quanto la prevedeva di vendere Parte_1 ai propri clienti è cosa ben diversa da quanto abbia effettivamente commissionato a . CP_2 8
7.2 - Ricondotta quindi nei suoi termini propri, l'opzione è fra un unico ordinativo a consegne ripartite avente ad oggetto 3.000 pezzi, e singoli ordinativi, avvenuti nell'ambito di una “previsione di vendita” di circa 3.000 pezzi da parte della . Parte_1
Ritiene questa Corte che gli argomenti svolti dal Tribunale in favore della prima tesi non reggano alle censure dell'appellante e che non possano quindi essere confermati.
Va premesso che, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, che deve quindi contenere la completa formulazione del regolamento negoziale.
Non è coerente con questo principio la prospettazione di un contratto che esprima solo il quantitativo, e, per di più, in termini approssimativi (“circa”);
e questo, soprattutto quando, come risulta dal cap. 4, essa contemplava due tipologie (smanicato e mezza manica), due taglie per ciascuna tipologia (0/12 mesi e 9/36 mesi), e cinque fantasie (mela verde, mela rossa, fragola, pera, banana), omessa poi qualsiasi indicazione circa i termini di consegna e quelli di pagamento.
Quanto al materiale probatorio, esso non presenta, in realtà, contraddizioni.
Allegata al ricorso introduttivo (doc. 1) è una dichiarazione sottoscritta dal teste comune, per il quale la “ha ordinato una quantità Per_1 Parte_1 inziale di circa mille pezzi, per la produzione di un articolo con disegni e marchio "Cuna Fruit", con una previsione verbale per un totale di circa tremila pezzi.”
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la stessa deduce al cap. 2 CP_1 che le parti “preventivavano una fornitura di n.
3.000 capi d'abbigliamento”; ed il ha confermato la circostanza, precisando, in risposta al cap. Per_1
4, che “la sig.ra aveva fatto un ordine iniziale solo di 800/1200 quindi Pt_1 non aveva inizialmente ordinato 3000.”
Rispondendo sulla memoria istruttoria della , il ha Parte_1 Per_1 ulteriormente precisato: “durante le trattative il diceva che doveva CP_2 almeno fare 100 pezzi per tipologia e ha chiesto alla sig.ra una Pt_1 9
previsione e questa ha detto che ne prevedeva di vendere 3000 all'anno; ma lui ha dovuto far stampare il tessuto per 3000 capi per via dei disegni in esclusiva. ADR non ha commissionato 3000 pezzi bensì quelli della prima consegna.”
La deposizione di con riguardo al cap. 1 si limita alla Testimone_1 conferma dell'accordo relativo alla produzione di capi di abbigliamento, senza indicarne il numero;
e, con riguardo al cap. 2, non presenta in realtà alcun contrasto con quella del padre. La teste ha dichiarato: “confermo la circostanza dei 3.000 pezzi”, senza che le siano state chieste ulteriori precisazioni;
e la “circostanza dei 3.000 pezzi” non può che essere riferita al fatto che le parti avevano “preventivato” una fornitura di quelle dimensioni
(in questi termini il cap. 2 della memoria istruttoria, cui la teste ha risposto).
Ora, “preventivare” una fornitura non è sinonimo di richiederla. Significa semplicemente formulare un'ipotesi circa le dimensioni del proprio futuro fabbisogno, e, di certo, non comporta un impegno giuridicamente vincolante, né per il committente, né per l'appaltatore; tant'è vero che il ha Per_1 cura di distinguere quella che era una generica previsione, da quello che era l'ordine effettivo, che necessariamente comprendeva ogni specificazione con riguardo a tipologia, taglia e colore, oltre al numero esatto dei pezzi.
7.3 – Gli altri elementi valorizzati dal Tribunale non risultano convincenti.
La conversazione Whatsapp del 27 marzo 2018 non depone in favore di unico ordine a consegne ripartite, essendo pienamente compatibile anche con la tesi di singoli e specifici ordinativi (“ciao sto ancora aspettando Pt_1
l'ordine…mi fai sapere qualcosa? 16 aprile: “ciao per il momento ordino Pt_2
50 per taglia dei seguenti modelli: pera – banana – mela rossa”).
L'argomento logico per cui non si capirebbe perchè avrebbe CP_2 messo in produzione un numero di capi di gran lunga maggiore rispetto a quelli ordinati, che, recando un marchio registrato dalla , non Parte_1 avrebbe potuto autonomamente commercializzare, non è affatto convincente: evidentemente ha fatto affidamento sulle previsioni di vendita CP_2 che la aveva comunicato, previsioni poi non realizzatesi. Parte_1
Quanto al fatto che nell'aprile 2018 la si sarebbe impegnata a Parte_1 ritirare tutti i capi, pagandone il corrispettivo entro due anni, risulta 10
innanzitutto impossibile sul piano logico ricostruire la volontà delle parti sulla scorta di quanto avvenuto nell'ambito di una trattativa intesa a risolvere la vertenza e pacificamente non andata a buon fine. In ogni caso, il
Tribunale ha proceduto ad una lettura solo parziale della bozza di transazione 30 aprile 2018 allegata alla mail dle 6 luglio 2018. In essa si legge: “Visto che la ditta Ha prodotto, di sua iniziativa, Controparte_2 circa duemila pezzi in più rispetto all'ordine iniziale”, e si pattuisce sì un impegno al ritiro della giacenza entro due anni, ma si stabilisce anche che, in caso di mancato ritiro, era autorizzata alla vendita diretta CP_2 ad altri clienti, anche se con il marchio della . La bozza di Parte_1 transazione non può quindi essere in alcun modo utilizzata a sostegno della tesi di un'unica fornitura a consegne ripartite.
8. - Nel ricostruire la volontà delle parti nei termini di un unico ordine a consegne ripartite o di una pluralità di ordini, in conclusione ritiene questa
Corte la prima ipotesi supportata dagli esiti dell'istruttoria, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda proposta da . CP_2
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 25.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da incorporante per fusione CP_1 Controparte_2
condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 4.000,00 per onorari;
per il presente grado di appello in Euro 4.000,00 per onorari ed Euro 382,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 17 giugno 2025 Il Consigliere est. dott. Lorenzo Benini
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La Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo