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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17377 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 26273 del registro generale affari contenziosi anno 2024, vertente
TRA
(C.F. – P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Lorè (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, C.F._1
Lungotevere della Vittoria n. 11;
- appellante –
e
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._2 stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso proprio studio in Roma, Via dei Prati
Fiscali n. 258;
-appellato-
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., (contumace); P.IVA_2
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7416/2023 resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 21.3.2023 e non notificata
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. l'Avv. ha proposto opposizione, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, avverso il preavviso di fermo n. 2022/0000071832, notificato da Parte_1
in qualità di ente concessionario per la riscossione della
[...] [...]
e relativo alla ingiunzione di pagamento n. 137855/2012 (avente ad Controparte_2 oggetto il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 2756/2010).
L'opponente ha dedotto l'illegittimità del preavviso di fermo sotto molteplici profili e, segnatamente, ha denunciato: 1) la prescrizione del credito per omessa notifica degli atti presupposti;
2) la nullità della notifica del preavviso di fermo avvenuta a mezzo pec; 3) il vizio della motivazione per mancanza dei requisiti necessari;
4) l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento;
5) l'omessa indicazione del calcolo degli interessi;
6) l'indebito arricchimento in relazione alle spese di notificazione;
e ha concluso chiedendo la sospensione del provvedimento opposto, l'annullamento dello stesso e la condanna dei danni subiti e subendi.
La si è costituita in giudizio, contestando le avverse deduzioni sulla base delle Parte_1 seguenti argomentazioni: 1) irritualità dell'avversa domanda e difetto di competenza territoriale del giudice di Pace di Roma;
2) correttezza della notificazione degli atti presupposti al preavviso di fermo opposto;
3) correttezza della notificazione a mezzo pec del preavviso di fermo opposto;
4) correttezza motivazione del provvedimento opposto;
5) infondatezza della rilevata sproporzionalità tra mezzo di riscossione e ammontare del credito;
6) legittimità della richiesta delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981; 7) infondatezza dell'indicazione dettagliata del calcolo degli interessi;
8) infondatezza Co della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'opposta CP_4
L' è, invece, rimasta contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 7416/2023, depositata il 21.03.2023, il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione e, per l'effett,o ha annullato il preavviso di fermo opposto, nonché condannato l'ente concessionario alla refusione delle spese di lite ed al pagamento della somma di euro 500,00 ex art. 96 c.p.c.
Secondo il Giudice di prime cure l'eccezione di rito proposta da è infondata, in Parte_1 quanto l'opposto ha correttamente proposto una azione ex art. 615 c.p.c., anziché a cognizione ordinaria;
mentre, nel merito, ha ritenuto maturata la prescrizione del credito azionato, tenuto conto che la notifica dell'ingiunzione di pagamento è avvenuta nel 2012, quella della successiva intimazione di pagamento nel 2016, mentre quella del preavviso di fermo opposto nel 2022, quindi oltre il termine di prescrizione applicabile.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestando, con un unico motivo, la Parte_1 violazione o falsa applicazione sia della disciplina dettata dal R.D. n. 639/1910, che del combinato disposto degli art. 12, II Comma, D. Lgs. n. 159/2015 e 68, I Comma, D.L. n. 18/2020.
Il si è costituito nel presente grado, contestando le avverse difese, mentre l' CP_1 [...]
è stata dichiarata anche in questo giudizio Controparte_2 contumace. ha depositato note conclusionali e all'udienza del 23.01.2025 la causa è stata Parte_1 trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile per le seguenti ragioni. L'appellato nel proprio atto di costituzione e risposta ha eccepito la carenza di legittimazione CP_1 attiva della Parte_1
Sul punto è giusto precisare che la costituzione in giudizio dell'appellato è tardiva, in quanto CP_1 avvenuta il giorno precedente l'udienza di prima comparizione, con conseguente maturazione delle preclusioni di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. La questione della legittimazione attiva (o passiva), tuttavia, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, poiché non trattasi di eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa e in quanto tale non soggetta a termini decadenziali (così
Cass. SS.UU. sent. n. 2951/2016).
Occorre, inoltre, ricordare che la legittimazione ad agire in giudizio si radica in capo a chi ha titolarità del diritto che intende tutelare o rivendicare e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un proprio diritto.
Il Giudice, dunque, su impulso di parte (ovvero d'ufficio) è tenuto a verificare se il diritto azionato appartiene effettivamente a chi assume di esserne il titolare.
Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce il fondamento della domanda.
La parte che promuove un giudizio deve, pertanto, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, allegando che quel diritto gli appartiene.
Nella fattispecie in esame l'appellante non ha fornito prova di tale titolarità.
Le deduzioni svolte dall'appellante nel verbale di udienza 23.01.2025, con le quali asserisce di essere
“legittimata alla riscossione perché iscritta all'albo di cui al d.lgs. n. 446/99” non hanno alcuna valenza probatoria senza la relativa produzione documentale, attestante l'effettività della citata iscrizione, alla quale si sarebbe, comunque, dovuta aggiungere la prova documentale in ordine all'esistenza del rapporto concessorio (ad esempio delibera comunale o provvedimento analogo).
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il rapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria non è “un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico” (Cass. n. 21773/2014), e trova la sua regolamentazione finale nelle delibere comunali che sono esse stesse fonte di legittimazione processuale del concessionario” (cfr. Cass. ord. n. 38985/2021).
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi ministeriali, disciplinati dal d.m. n. 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 217,16) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 7416/23, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro 662,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 26273 del registro generale affari contenziosi anno 2024, vertente
TRA
(C.F. – P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Lorè (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, C.F._1
Lungotevere della Vittoria n. 11;
- appellante –
e
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._2 stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso proprio studio in Roma, Via dei Prati
Fiscali n. 258;
-appellato-
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., (contumace); P.IVA_2
- appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7416/2023 resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 21.3.2023 e non notificata
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. l'Avv. ha proposto opposizione, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, avverso il preavviso di fermo n. 2022/0000071832, notificato da Parte_1
in qualità di ente concessionario per la riscossione della
[...] [...]
e relativo alla ingiunzione di pagamento n. 137855/2012 (avente ad Controparte_2 oggetto il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 2756/2010).
L'opponente ha dedotto l'illegittimità del preavviso di fermo sotto molteplici profili e, segnatamente, ha denunciato: 1) la prescrizione del credito per omessa notifica degli atti presupposti;
2) la nullità della notifica del preavviso di fermo avvenuta a mezzo pec; 3) il vizio della motivazione per mancanza dei requisiti necessari;
4) l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento;
5) l'omessa indicazione del calcolo degli interessi;
6) l'indebito arricchimento in relazione alle spese di notificazione;
e ha concluso chiedendo la sospensione del provvedimento opposto, l'annullamento dello stesso e la condanna dei danni subiti e subendi.
La si è costituita in giudizio, contestando le avverse deduzioni sulla base delle Parte_1 seguenti argomentazioni: 1) irritualità dell'avversa domanda e difetto di competenza territoriale del giudice di Pace di Roma;
2) correttezza della notificazione degli atti presupposti al preavviso di fermo opposto;
3) correttezza della notificazione a mezzo pec del preavviso di fermo opposto;
4) correttezza motivazione del provvedimento opposto;
5) infondatezza della rilevata sproporzionalità tra mezzo di riscossione e ammontare del credito;
6) legittimità della richiesta delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981; 7) infondatezza dell'indicazione dettagliata del calcolo degli interessi;
8) infondatezza Co della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'opposta CP_4
L' è, invece, rimasta contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 7416/2023, depositata il 21.03.2023, il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione e, per l'effett,o ha annullato il preavviso di fermo opposto, nonché condannato l'ente concessionario alla refusione delle spese di lite ed al pagamento della somma di euro 500,00 ex art. 96 c.p.c.
Secondo il Giudice di prime cure l'eccezione di rito proposta da è infondata, in Parte_1 quanto l'opposto ha correttamente proposto una azione ex art. 615 c.p.c., anziché a cognizione ordinaria;
mentre, nel merito, ha ritenuto maturata la prescrizione del credito azionato, tenuto conto che la notifica dell'ingiunzione di pagamento è avvenuta nel 2012, quella della successiva intimazione di pagamento nel 2016, mentre quella del preavviso di fermo opposto nel 2022, quindi oltre il termine di prescrizione applicabile.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestando, con un unico motivo, la Parte_1 violazione o falsa applicazione sia della disciplina dettata dal R.D. n. 639/1910, che del combinato disposto degli art. 12, II Comma, D. Lgs. n. 159/2015 e 68, I Comma, D.L. n. 18/2020.
Il si è costituito nel presente grado, contestando le avverse difese, mentre l' CP_1 [...]
è stata dichiarata anche in questo giudizio Controparte_2 contumace. ha depositato note conclusionali e all'udienza del 23.01.2025 la causa è stata Parte_1 trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile per le seguenti ragioni. L'appellato nel proprio atto di costituzione e risposta ha eccepito la carenza di legittimazione CP_1 attiva della Parte_1
Sul punto è giusto precisare che la costituzione in giudizio dell'appellato è tardiva, in quanto CP_1 avvenuta il giorno precedente l'udienza di prima comparizione, con conseguente maturazione delle preclusioni di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c. La questione della legittimazione attiva (o passiva), tuttavia, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, poiché non trattasi di eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa e in quanto tale non soggetta a termini decadenziali (così
Cass. SS.UU. sent. n. 2951/2016).
Occorre, inoltre, ricordare che la legittimazione ad agire in giudizio si radica in capo a chi ha titolarità del diritto che intende tutelare o rivendicare e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un proprio diritto.
Il Giudice, dunque, su impulso di parte (ovvero d'ufficio) è tenuto a verificare se il diritto azionato appartiene effettivamente a chi assume di esserne il titolare.
Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce il fondamento della domanda.
La parte che promuove un giudizio deve, pertanto, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, allegando che quel diritto gli appartiene.
Nella fattispecie in esame l'appellante non ha fornito prova di tale titolarità.
Le deduzioni svolte dall'appellante nel verbale di udienza 23.01.2025, con le quali asserisce di essere
“legittimata alla riscossione perché iscritta all'albo di cui al d.lgs. n. 446/99” non hanno alcuna valenza probatoria senza la relativa produzione documentale, attestante l'effettività della citata iscrizione, alla quale si sarebbe, comunque, dovuta aggiungere la prova documentale in ordine all'esistenza del rapporto concessorio (ad esempio delibera comunale o provvedimento analogo).
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il rapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria non è “un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico” (Cass. n. 21773/2014), e trova la sua regolamentazione finale nelle delibere comunali che sono esse stesse fonte di legittimazione processuale del concessionario” (cfr. Cass. ord. n. 38985/2021).
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi ministeriali, disciplinati dal d.m. n. 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 217,16) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 7416/23, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2. condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in euro 662,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo