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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.02.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14592/2024 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Cutrignelli, con elezione di domicilio in Napoli alla Via S. Filippo n. 8 bis, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il
[...]
e premesso di prestare servizio Controparte_2
come insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia con decorrenza dall'1.09.2012 ha chiesto al Giudice adito “l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, laddove preserva
1 l'attuazione dei gradoni contrattuali “0-2” anni e “3-8” al personale assunto entro l'a.s.
2010/2011, dovendo intendersi compresi anche gli incarichi di lavoro supplenza ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/Ce; conseguentemente, la condanna del ministero resistente: A) a disporre l'integrale ricostruzione della carriera della ricorrente, computando per intero a fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio pre-ruolo complessivamente maturata in virtù di incarichi di supplenza conferiti, in disapplicazione dei criteri previsti dall'art. 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; B) a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata anche con contratti di lavoro a tempo determinato, secondo i livelli retributivi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Comparto Scuola ratione temporis vigenti, disapplicando eventuali criteri temperati (cd. temporarizzazione) siccome peggiorativi rispetto alla piena valorizzazione dell'anzianità maturata;
C) a corrispondere le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva anzianità di servizio maturata, e quindi maggiori rispetto al trattamento economico sinora erogato, da quantificarsi in complessivi € 7.057,97, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 cod. proc civ. o a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., come da conteggio allegato, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia, da determinarsi anche a seguito di eventuale perizia tecnica”, vinte le spese di lite con attribuzione.
Il , Controparte_3
benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa all' udienza del 18.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato alla luce delle osservazioni di seguito illustrate.
Ai fini del decidere occorre ribadire quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31149/2019 con specifico riguardo al personale docente, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità
2 risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto
a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.” (cfr. anche Cass. nn. 3474/2020; 20015/2018).
Nello stesso senso, le Sezioni Unite hanno affermato che: “Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria.” (cfr. Cass. SS.UU. n. 22726/2022).
La Suprema Corte di Cassazione, quindi – anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sent. caso C-466/17) – ha ritenuto la Per_1
normativa nazionale che disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C e, pertanto, da disapplicare.
Nel caso che occupa parte ricorrente lamenta che il trattamento retributivo corrisposto all'esito della ricostruzione di carriera era stato determinato secondo il regime delle posizioni stipendiali introdotto dal CCNL 4 agosto 2011 con le quali le parti sociali, in attuazione dell'art. 9, co. 17 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. con L. 12 luglio 2011 n.
3 106) avevano ridefinito i gradoni temporali utili per la progressione economica, rideterminandoli in 6 fasce:
0-8 anni, 9 -14 anni;
15 – 20 anni;
21 – 27 anni;
28 – 34 anni e 35 anni a fine carriera.
L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 cit. disponeva testualmente che «2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”». In tal modo, la maggiorazione economica derivante dallo scatto maturato veniva trasformata in indennità ad personam riassorbita al passaggio al secondo gradone, come ridefinito secondo il nuovo regime (9 –
14 anni).
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sopra richiamato è ormai consolidato nell'ordinamento comunitario per effetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.03.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, che dispone che “per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); segnatamente, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo la suddetta clausola le “ragioni oggettive” che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; ne consegue che la sola natura temporanea del rapporto non configura “ragione oggettiva poiché ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed
4 equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
In particolare, con riguardo alla previsione che limita l'applicazione della clausola di salvaguardia sopra richiamata al solo personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.09.2010, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924) – dopo aver precisato che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” – ha statuito che viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, “anche l'art. 2 del
c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”, riconoscendo così anche in favore del personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma che abbia lavorato, in forza di contratti a tempo determinato, nel periodo antecedente al 1° settembre 2011, l'applicazione della
“clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni”-
Calando il principio appena richiamato sulla fattispecie de qua, si rileva che dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dal decreto di ricostruzione di carriera e dallo “stato matricolare” della ricorrente (cfr. doc. 2 e 3), emerge che quest'ultima ha effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, nel periodo compreso tra il 18.11.2002 e l'1.09.2012 maturando la relativa anzianità di servizio e che, pertanto, la domanda deve essere accolta.
Alla stregua di quanto esposto, dunque, ha diritto alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale Parte_1
3-8 anni a far data dall'1.09.2013, ossia dal momento della stabilizzazione nell'organico
5 dell'Amministrazione convenuta, con conseguente riconoscimento dei successivi scatti di anzianità.
In ordine al quantum, appaiono condivisibili i conteggi elaborati dalla ricorrente, in quanto conformi alle disposizioni di settore afferenti alla fascia stipendiali richiesta e congruamente calcolati.
Il va, Controparte_3
pertanto, condannato al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 7.057,97, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il diritto di a percepire la posizione stipendiale Parte_1 corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a 8 anni, a partire dall'anno scolastico
2012/2013;
b) per l'effetto, condanna il Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t., ad attribuire in favore di il trattamento economico Parte_1 corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive che si quantificano in € 7.057,97, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
c) condanna il Controparte_4
in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore della
[...] ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.02.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14592/2024 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Cutrignelli, con elezione di domicilio in Napoli alla Via S. Filippo n. 8 bis, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il
[...]
e premesso di prestare servizio Controparte_2
come insegnante di ruolo di scuola dell'infanzia con decorrenza dall'1.09.2012 ha chiesto al Giudice adito “l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, laddove preserva
1 l'attuazione dei gradoni contrattuali “0-2” anni e “3-8” al personale assunto entro l'a.s.
2010/2011, dovendo intendersi compresi anche gli incarichi di lavoro supplenza ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/Ce; conseguentemente, la condanna del ministero resistente: A) a disporre l'integrale ricostruzione della carriera della ricorrente, computando per intero a fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio pre-ruolo complessivamente maturata in virtù di incarichi di supplenza conferiti, in disapplicazione dei criteri previsti dall'art. 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; B) a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata anche con contratti di lavoro a tempo determinato, secondo i livelli retributivi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Comparto Scuola ratione temporis vigenti, disapplicando eventuali criteri temperati (cd. temporarizzazione) siccome peggiorativi rispetto alla piena valorizzazione dell'anzianità maturata;
C) a corrispondere le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva anzianità di servizio maturata, e quindi maggiori rispetto al trattamento economico sinora erogato, da quantificarsi in complessivi € 7.057,97, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 cod. proc civ. o a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., come da conteggio allegato, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia, da determinarsi anche a seguito di eventuale perizia tecnica”, vinte le spese di lite con attribuzione.
Il , Controparte_3
benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa all' udienza del 18.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato alla luce delle osservazioni di seguito illustrate.
Ai fini del decidere occorre ribadire quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31149/2019 con specifico riguardo al personale docente, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità
2 risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto
a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.” (cfr. anche Cass. nn. 3474/2020; 20015/2018).
Nello stesso senso, le Sezioni Unite hanno affermato che: “Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria.” (cfr. Cass. SS.UU. n. 22726/2022).
La Suprema Corte di Cassazione, quindi – anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sent. caso C-466/17) – ha ritenuto la Per_1
normativa nazionale che disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C e, pertanto, da disapplicare.
Nel caso che occupa parte ricorrente lamenta che il trattamento retributivo corrisposto all'esito della ricostruzione di carriera era stato determinato secondo il regime delle posizioni stipendiali introdotto dal CCNL 4 agosto 2011 con le quali le parti sociali, in attuazione dell'art. 9, co. 17 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. con L. 12 luglio 2011 n.
3 106) avevano ridefinito i gradoni temporali utili per la progressione economica, rideterminandoli in 6 fasce:
0-8 anni, 9 -14 anni;
15 – 20 anni;
21 – 27 anni;
28 – 34 anni e 35 anni a fine carriera.
L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 cit. disponeva testualmente che «2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”». In tal modo, la maggiorazione economica derivante dallo scatto maturato veniva trasformata in indennità ad personam riassorbita al passaggio al secondo gradone, come ridefinito secondo il nuovo regime (9 –
14 anni).
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sopra richiamato è ormai consolidato nell'ordinamento comunitario per effetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.03.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, che dispone che “per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); segnatamente, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo la suddetta clausola le “ragioni oggettive” che giustificano la diversità di trattamento devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; ne consegue che la sola natura temporanea del rapporto non configura “ragione oggettiva poiché ciò svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed
4 equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
In particolare, con riguardo alla previsione che limita l'applicazione della clausola di salvaguardia sopra richiamata al solo personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.09.2010, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924) – dopo aver precisato che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” – ha statuito che viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, “anche l'art. 2 del
c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”, riconoscendo così anche in favore del personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma che abbia lavorato, in forza di contratti a tempo determinato, nel periodo antecedente al 1° settembre 2011, l'applicazione della
“clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni”-
Calando il principio appena richiamato sulla fattispecie de qua, si rileva che dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dal decreto di ricostruzione di carriera e dallo “stato matricolare” della ricorrente (cfr. doc. 2 e 3), emerge che quest'ultima ha effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, nel periodo compreso tra il 18.11.2002 e l'1.09.2012 maturando la relativa anzianità di servizio e che, pertanto, la domanda deve essere accolta.
Alla stregua di quanto esposto, dunque, ha diritto alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale Parte_1
3-8 anni a far data dall'1.09.2013, ossia dal momento della stabilizzazione nell'organico
5 dell'Amministrazione convenuta, con conseguente riconoscimento dei successivi scatti di anzianità.
In ordine al quantum, appaiono condivisibili i conteggi elaborati dalla ricorrente, in quanto conformi alle disposizioni di settore afferenti alla fascia stipendiali richiesta e congruamente calcolati.
Il va, Controparte_3
pertanto, condannato al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 7.057,97, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il diritto di a percepire la posizione stipendiale Parte_1 corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a 8 anni, a partire dall'anno scolastico
2012/2013;
b) per l'effetto, condanna il Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t., ad attribuire in favore di il trattamento economico Parte_1 corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive che si quantificano in € 7.057,97, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
c) condanna il Controparte_4
in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore della
[...] ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
6