Sentenza 4 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/01/2022, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2022
N. 00014/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2021, proposto da
LI DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Katia Maria Malagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seclì, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi alla sentenza n. 913/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, in data 31/05/2019 e rilasciata in forma esecutiva dal T.A.R. Lecce in data 21/01/2021 e portato alla notifica nella stessa data.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore Avv.to D. LI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19/07/2021 e depositato il 23/07/2021, l’Avvocato odierno ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 913/2019 del 31/05/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, nella parte recante la condanna (in solido) del Comune di Seclì al pagamento, in favore dell’odierno ricorrente (quale difensore distrattario della parte ricorrente nel giudizio di cui alla sentenza ottemperanda), delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 (Mille/00) oltre accessori di legge, nonché il rimborso del contributo unificato di € 4.000,00 (Quattromila/00) relativo al giudizio di cui alla sentenza ottemperanda, reclamando, quindi, il pagamento di complessivi € 5.459,12. Chiede, altresì, la contestuale nomina di un Commissario ad acta perché provveda direttamente a tutti gli adempimenti dovuti, in vece e per conto del Comune di Seclì intimato nel caso in cui lo stesso persista nel proprio inadempimento, con vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio di ottemperanza, oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
A sostegno del ricorso di ottemperanza ha dedotto:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 commi 2 lett. a) c.p.a.. Violazione e falsa applicazione dei principi generali di buon andamento, correttezza, trasparenza, tempestività, efficacia. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, sviamento di potere.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di ottemperanza azionata, parte ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Nella Camera di Consiglio del 17/11/2021, la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021, considerata la richiesta di rinvio dell'avv.to LI al fine di esibire l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
Il 14/12/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio il certificato (di pari data) del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Seclì.
Nella Camera di Consiglio del 22/12/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. a), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Amministrativo passate in giudicato.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza n. 913/2019 del T.A.R. Puglia - Lecce di cui si chiede l’ottemperanza ha comprovata valenza di cosa giudicata, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come risulta dalla apposita attestazione rilasciata dal T.A.R. Puglia - Lecce in data 14/12/2021.
Inoltre, la predetta sentenza n. 913/2019 è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 21/01/2021), in data 21/01/2021, al Comune intimato via p.e.c., sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Comune intimato, al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Seclì, in persona del Sindaco in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza di ottemperanza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro liquidate, a titolo di spese di lite, nella predetta sentenza (passata in giudicato) n. 913/2019 del T.A.R. Puglia - Lecce, pari a euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge, nonché al rimborso al predetto del contributo unificato di € 4.000,00 relativo al giudizio di cui alla sentenza ottemperanda.
3. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sul ricorso di ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Seclì, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 913/2019 del T.A.R. Puglia - Lecce, nei sensi precisati in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Comune di Seclì, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO