Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1751/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN FELICE A CANCELLO (CE) il 14/04/1987 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO HURI VAISSHNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
1
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 11.1.2023 la notifica dell'avviso di addebito n.
37120230016382870 per il pagamento di € 3.361,89 a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti dall'aprile al dicembre 2022;
l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti in ragione della cessazione dell'attività dell'omonima impresa individuale il 19.4.2022.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, di dichiarare non dovute le somme di cui all'avviso impugnato con vittoria di spese di lite con attribuzione e con risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Il giudicante ha rigettato l'istanza di sospensione in sede di emissione del decreto di fissazione. Si è costituito in giudizio l' chiedendo a vario CP_1 titolo il rigetto del ricorso. Non si è costituita in giudizio la S.C.C.I. e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., il Giudicante, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, ha deciso la causa con sentenza.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA S.C.C.I.
In via preliminare, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva della in quanto i contributi indicati nell'avviso di addebito CP_2 opposto riguardano l'anno 2022 e, quindi, si tratta di crediti successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva
2 dell' relativa alla Gestione Commercianti, e relativa all'avviso di CP_1 addebito opposto. Nel caso in esame, infatti, risulta esperita un'azione di accertamento negativo dei contributi richiesti dall' CP_3 nella propria memoria difensiva evidenzia come la pretesa
[...] contributiva si basa sull'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti in ragione della qualità di socio unico ed amministratore unico delle società One Million s.r.l.s. e Moneyed s.r.l.s. con conseguente presunzione di svolgimento dell'attività commerciale da parte della ricorrente anche in ragione del mancato svolgimento di diversa ed altra attività lavorativa e dell'assenza di personale dipendente o di altri collaboratori.
PRESUPPOSTI PER ISCRIZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1 l. 1397/1960, così come novellato dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, secondo cui “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1 co. 203 l. 662/1996 ha, quindi, esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti anche ai soci delle s.r.l. nell'ipotesi in cui la prestazione di attività lavorativa in favore della società sia abituale e prevalente. In merito a tale novella normativa, la giurisprudenza di
3 legittimità (Cass. sez. un. 3240/2010) ha evidenziato come “questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale” ed ha precisato come la gestione commercianti “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Tali argomentazioni, inoltre, non possono ritenersi superate dalla successiva sentenza n. 17076/2011 ove la Suprema Corte ha qualificato l'art. 12 co. 11 d.l. 78/2011 come norma di interpretazione autentica ed ha modificato il proprio orientamento sulla diversa questione della c.d. doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti chiarendo come “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”. Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale è quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed
4 autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa.
Dunque, fermo che non bisogna più procedere al giudizio comparativo tra le due attività (e cioè al giudizio di prevalenza ai sensi del comma 208) al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi, sarà pur sempre necessario accertare se, in capo allo stesso soggetto, ricorrano contestualmente i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni. L'onere della prova è a carico dell' il quale CP_1 deve dimostrare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa contributiva e la circostanza che il ricorrente rivesta la qualità di amministratore unico della società non rappresenta un elemento che può essere valorizzato in questa sede in quanto tale attività rileva ai fini dell'iscrizione alla gestione separata e non anche alla gestione commercianti.
Secondo la Corte di Cassazione, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, inoltre, “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Il che
è confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
10763/2018) in base alla quale “secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite
3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa Con attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già
5 comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle
Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa
Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
6 occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
QUALITA' DI SOCIO E DI AMMINISTRATORE
La mera qualità di socio e di amministratore non costituisce la prova presuntiva dello svolgimento diretto dell'attività commerciale.
Tali considerazioni, inoltre, sono condivise anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 26655/2018; cfr. anche Cass.
14389/2018) la quale in un caso analogo ha evidenziato che “1.c. nè può essere condiviso il tentativo dell' di far discendere la sussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione della M. alla gestione commercianti da un elemento meramente presuntivo, quale il fatto che quest'ultima era socio unico di società di capitali a responsabilità limitata, in mancanza di
7 elementi positivi di riscontro circa lo svolgimento personale effettivo da parte sua di attività commerciale, o dalla mancata dimostrazione da parte dell'opponente dello svolgimento di attività diversa non riconducibile a quella commerciale, atteso che in tal modo l' finisce sostanzialmente CP_1 per invertire l'onere della prova posto a suo carico, che è proprio quello di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la sua pretesa contributiva oggetto di causa;
1.d. in ogni caso, è utile ricordare che la L.
27 novembre 1960, n. 1397 prevede l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: " a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge..." Con la
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività; non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore unico, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del
1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società;
1.e. in altri termini, quanto
8 ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti,
è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che
"detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, l' ha fornito la prova dello svolgimento abituale CP_1
e prevalente di attività commerciale da parte della parte ricorrente sulla base delle seguenti circostanze:
1. parte ricorrente è l'amministratore unico di una società (One Million
s.r.l.s.) in cui ha assunto anche la carica di preposto, agente rappresentante di commercio dal 27.1.2021;
2. tale società svolge l'attività di agenzia che è affine a quella svolta in forma individuale fino all'aprile 2022 (attività di agente) dallo stesso ricorrente;
3. la società in esame non ha alcun dipendente per il periodo considerato (cfr. visura camerale).
L'assenza di dipendenti, la pregressa attività di agente svolta in forma individuale, l'assunzione della carica di preposto/agente/rappresentante di commercio nonché quella di amministratore unico e l'oggetto sociale inducono a ritenere che il ricorrente sia impegnato in prima persona nello svolgimento dell'attività sociale di intermediazione commerciale.
In base all'art. 2729 c.c., infatti, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti è possibile ritenere certo od altamente probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi del fatto ignoto che si intende dimostrare.
9 Nel caso in esame, tali indici presuntivi possono ritenersi gravi (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni), precisi e concordanti (funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate dall' in ordine CP_1 all'altra società indicata nella memoria difensiva.
SPESE DI LITE
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate in dispositivo mentre tra parte ricorrente non è condannato al pagamento delle spese in favore della in ragione della sua CP_2 contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della S.C.C.I.;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. nulla per le spese per la S.C.C.I.;
4. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 19/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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