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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 834/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 21
ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17
ottobre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rapprsentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chiofalo C.F._1
( ) del Foro di Barcellona P.G., per procura rilasciata in C.F._2
foglio separato,
appellante
contro
(già , società con Controparte_1 Controparte_1
unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, V.le Regina Margherita 125, cod. fisc. , in persona del suo P.IVA_1 procuratore Avv. Roberto Tanzariello, giusta procura conferita con atto in Notar
di Roma in data 23/01/2017, rep. 53635, racc. 26860, rappresentata e Pt_2
difesa, in virtù di procura rilasciata in formato digitale allegata al fascicolo telematico del primo grado di giudizio, dall'avv. Carlo Vermiglio
( ) del Foro di Messina, C.F._3
appellata con sede in Furnari in Via Libertà n. Parte_3
45, P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Costantino ( ) del C.F._4
Foro di Barcellona P.G., per mandato rilasciato su foglio separato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n. 572/2022
– “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”.
Motivi della decisione
1. L'appello in esame attiene alla contestata statuizione della sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. 2 maggio 2022 n. 572 che, nel dichiarare cessata la materia del contendere inter partes, ha compensato per intero le spese e compensi di lite.
Per valutare i motivi di gravame, è necessario ricostruire brevemente l'oggetto della causa e le contrapposte difese, in ossequio al principio di soccombenza virtuale.
2. Con citazione del 3 luglio 2018 il signor , in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della “ Parte_3
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona P.G. la
[...]
esponendo: Controparte_1
a) che nel febbraio 2018 la società fornitrice aveva inviato all'esponente la fattura n° 083355081010118A di importo pari ad € 51.253,92, Parte_1
per presunti consumi di energia elettrica presso il Cimitero Comunale di Oliveri
dal 2012 al 2017;
b) che sia la società che Parte_3 [...]
in proprio avevano prontamente contestato la richiesta di pagamento, Parte_1
per insussistenza della pretesa, con pec del 6 febbraio 2018 e atto di diffida del
16 aprile 2018;
c) che, infatti, con determina 23 ottobre 2017 il Oliveri aveva CP_2
affidato alla per un anno, decorrente Parte_3
dalla stessa data, il servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale,
servizio che, di contro, dall'1 novembre 2012 al 31 ottobre 2017 era stato svolto da altra ditta (la Elettricità Elle Due);
d) che, in virtù dell'affidamento, in data 25 ottobre 2017 la società appaltatrice aveva inoltrato alla una domanda di fornitura Controparte_1
straordinaria di Kw 20,00 per il periodo che va dal 29 ottobre 2017 al 3 novembre
2017 (per le Festività della Commemorazione dei defunti) ma che, alla data del
31 ottobre, non risultava ancora attivata, tanto da costringere alla società attrice di noleggiare un gruppo elettrogeno.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata nei loro confronti, non avendo beneficiato della fornutura fatturata.
3. Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato Controparte_1
la domanda avversaria, eccependo, tra l'altro, di avere dovuto emettere la fattura per cui è causa a seguito della segnalazione da parte della e-Distribuzione s.p.a.,
in sede di sopralluogo il 31 ottobre 2017per attivare la fonitura, di un allaccio abusivo presso il punto di prelievo del Cimitero Comunale di Oliveri a favore dell'impiianto della ditta attrice e del conseguente calcolo presuntivo dei consumi abusivi: sicché l'attore era stato denunciato alla competente Procura della
Repubblica. La convenuta ha eccepito, in sostanza, l'impossibilità, quale mero
trader (venditore all'utente finale) di disattendere le determinazioni del distributore.
4. Nel corso del giudizio, gli attori hanno prodotto fattura di rettifica del 21
maggio 2021 della S.E.N. s.p.a., con l'annullamento di quella oggetto della pretesa creditoria di € 51.253,92; inoltre è intervenuta sentenza 10 novembre
2021 n. 994 del Tribunale penale di Patti di assoluzione del dal reato Parte_1
di furto di energia elettrica nel periodo novembre 2012 - novembre 2017, per sua estraneità alla contestazione.
Con l'impugnata sentenza, il giudice di primo grado, in applicazione del
principio di soccombenza virtuale, ha ritenuto la buona fede della
[...]
al momento dell'emissione del documento fiscale, che Controparte_1
“ha trovato giustificazione in un asserito prelievo illecito di energia elettrica
addebitato a , risultato successivamente insussistente, giusta Controparte_3
sentenza del Tribunale di Patti (…) e visto l'annullamento in autotutela della
fattura in contestazione da parte della convenuta medesima”.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto Parte_1
notificato il 28 novembre 2022 chiedendone la parziale riforma, con condanna della originaria convenuta al pagamento delle spese processuali di primo grado,
per i motivi di seguito esaminati.
5.1 - Avendo l'appellata eccepito la non integrità del contraddittorio, la
Corte, con ordinanza 9 marzo 2023 ha ordinato all'appellante di notificare l'appello anche alla quest'ultima si è Parte_3
costituita con comparsa di costituzione depositata il 29 novembre 2023,
svolgendo, tuttavia, anche censure nel merito, in adesione all'appello principale,
e facendo anzi proprie le conclusioni dell'appellante principale (“Condannare la
società “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali di primo
grado”).
6. Con l'unico motivo di appello, il signor si duole che il Tribunale, pur Parte_1
avendo evidenziato l'insussistenza della pretesa creditoria della Controparte_1
ne ha giustificato la condotta iniziale per asserita buona fede,
[...]
nonostante essa non avesse effettuato i dovuti accertamenti, sollecitati con vari atti (pec, atto stragiudiziale, mediazione), in ordine alla totale estraneità della
[...]
ai consumi del quinquennio precedente alla richiesta di fornitura in Parte_4
questione: conclude l'appellante che è, al contrario, da escludere la buona fede dell'appellata, che, quale soccombente virtuale, doveva essere condannata alle spese in favore degli attori, derivandone la palese erroneità della contestata compensazione decisa dal Tribunale.
6.1 - In punto di diritto, vale ricordare che, a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c., il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”
ovvero, a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018 n. 77, anche qualora sussistano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Esclusa la possibile sussistenza nella fattispecie in esame dei superiori presupposti previsti dalla norma originaria, occorre verificare se ricorrano i “gravi ed eccezionali normativi” legittimanti la contestata compensazione.
6.2 - Osserva la Corte in punto di fatto che, a parziale giustificazione della posizione della e a fondamento della denuncia Controparte_1
penale, in data 31 ottobre 2017 il tecnico dell'Ente distributore e-Distribuzione
s.p.a. aveva accertato che il aveva effettuato un allaccio abusivo alla Parte_1
rete elettrica: fatto, questo, emergente anche dalla testimonianza escussa nel processo penale e che lo stesso appellante aveva ammesso in sede di sopralluogo della società distributrice con l'esigenza di verificare la funzionalità
dell'impianto, in attesa dell'allaccio formale (il teste ha dichiarato che “.. li Tes_1
abbiamo collegati così provvisoriamente, giusto per vedere se si accendeva tutto
e in quel lasso di tempo sono arrivati loro (i tecnici)”.
Assume al riguardo la di aver dovuto Controparte_1
necessariamente emettere la contestata fattura, perché a società di distribuzione,
unitamente al verbale di verifica, le ha inviato un prospetto di ricostruzione presuntiva dei consumi per il quinquennio anteriore alla verifica, ovverosia contenuto entro il termine prescrizionale.
Tuttavia, ritiene la Corte che tale questione attiene ai rapporti interni tra c.d.
trader (venditore) di energia elettrica ed il distributore (che la S.E.N. s.p.a.
avrebbe potuto chiamare in causa); di contro, l'accertata condotta del Parte_1
(che risulta avere effettuato l'allaccio abusivo, pur per le giustificazioni prima riferite, quale condotta ben diversa dal furto di energia elettrica, per il quale è
stato assolto) non integra i gravi ed eccezionali motivi, atteso il chiarissimo tenore della corrispondenza inviata dallo stesso all'appellata ben prima della instaurazione del giudizio di primo grado, con la deduzione della circostanza,
decisiva, che la ditta del solo dall'ottobre 2017 avrebbe potuto essere Parte_1 destinataria di fatture di pagamento.
In tale contesto, l'affermazione della SEN s.p.a. con nota dell'8 marzo 2018
che il prelievo irregolare di energia elettrica risaliva al 2012 è palesemente erroneo e privo di qualsiasi aggancio obiettivo, posto, peraltro, che sia la
[...]
che la stessa SEN avevano gli strumenti per verificare che – Controparte_4
come documentato in giudizio - negli anni precedenti, la fornitura era stata fatta in favore di altra ditta che operava in quel cimitero e che, invece,
l'attore/appellante aveva formulato richiesta solo e per la prima volta il 25 ottobre
2017.
Sussisteva, quindi, la soccombenza virtuale che imponeva al tribunale di condannare il convenuto alle spese.
7. In conclusione, l'appello del signor va accolto, dovendosi, Parte_1
in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannarsi la S.E.N. s.p.a. a pagare allo stesso le spese di quel grado.
8. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle conclusioni svolte dalla che, come detto, nel Parte_3
costituirsi, su ordine di integrazione del contraddittorio, ben oltre il termine di decadenza dall'appello (sia breve che lungo ex art. 327 c.p.c.), ha formulato conclusioni adesive a quelle dell'appellante principale, chiedendo anch'essa la condanna dell'appellata al pagamento in suo favore delle spese del primo grado di giudizio.
Ne consegue che la predetta società ha proposto un appello incidentale
tardivo adesivo (con il conseguente onere di pagamento del contributo unificato), ammissibile ex art. 334 c.p.c., in base all'orientamento consolidatosi con Cass. SSUU 28 marzo 2024, n. 8486 (l'impugnazione incidentale tardiva è
ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva;
v. anche SSUU 27 novembre 2007, n.
24627).
9. In conclusione, le spese del primo grado vanno liquidate a carico dell'appellata e in favore delle appellanti (principale e incidentale tardivo), in maniera unitaria (essendo queste ultime costituite con un solo legale e con identica difesa) e cioè, in mancanza di nota in € 545,00 per esborsi e, quando ai compensi, tenuto conto del valore e dell'oggetto e dell'esito del giudizio in €
5.324,00 per compensi, in misura di poco inferiore ai medi per le prime tre fasi
(fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione €
1.500,00) ed in misura minima per la fase decisoria (€ 1.324,00), stante la cessata materia del contendere), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014. Va disposta la distrazione in favore deLl'avv. Giuseppe Chiofalo.
10. Le spese di questa fase di gravame seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e dell'oggetto del contendere, in misura di poco superiore ai minimi, in € 355,00 per esborsi in favore di e in di € 5.300,00 per compensi per ciascun appellante, Parte_1
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.100,00, fase introduttiva € 800,00, fase di trattazione € 1.600,00 al minimo per l'effettiva attività svolta,
fase decisoria € 1.800,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
9. I compensi e le spese vanno distratti in favore del legale del Puliafico avv.
Giuseppe Chiofalo e della legale della società, avv. Antonina Costantino, che ne hanno fatto richiesta, rendendo la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 834/2022 R.G., sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. Parte_3
572/2022:
1. Accoglie l'appello principale di e le domande della Parte_1 [...]
qualificate come appello incidentale Parte_3
tardivo, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna a pagare ai predetti appellanti Controparte_1
in solido le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi e ed € 5.324,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Chiofalo;
a. Condanna l'appellata a pagare le spese di Controparte_1
lite di questa fase di gravame, liquidate in € 355,00 per esborsi in favore di e in € 5.300,00 per compensi in favore di ciascun Parte_1
appellante, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
b. Ordina la distrazione delle predette spese rispettivamente in favore del legale di , avv. Giuseppe Chiofalo, e della legale della Parte_1
società, avv. Antonina Costantino. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 834/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 21
ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17
ottobre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rapprsentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chiofalo C.F._1
( ) del Foro di Barcellona P.G., per procura rilasciata in C.F._2
foglio separato,
appellante
contro
(già , società con Controparte_1 Controparte_1
unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, V.le Regina Margherita 125, cod. fisc. , in persona del suo P.IVA_1 procuratore Avv. Roberto Tanzariello, giusta procura conferita con atto in Notar
di Roma in data 23/01/2017, rep. 53635, racc. 26860, rappresentata e Pt_2
difesa, in virtù di procura rilasciata in formato digitale allegata al fascicolo telematico del primo grado di giudizio, dall'avv. Carlo Vermiglio
( ) del Foro di Messina, C.F._3
appellata con sede in Furnari in Via Libertà n. Parte_3
45, P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Costantino ( ) del C.F._4
Foro di Barcellona P.G., per mandato rilasciato su foglio separato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n. 572/2022
– “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”.
Motivi della decisione
1. L'appello in esame attiene alla contestata statuizione della sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. 2 maggio 2022 n. 572 che, nel dichiarare cessata la materia del contendere inter partes, ha compensato per intero le spese e compensi di lite.
Per valutare i motivi di gravame, è necessario ricostruire brevemente l'oggetto della causa e le contrapposte difese, in ossequio al principio di soccombenza virtuale.
2. Con citazione del 3 luglio 2018 il signor , in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della “ Parte_3
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona P.G. la
[...]
esponendo: Controparte_1
a) che nel febbraio 2018 la società fornitrice aveva inviato all'esponente la fattura n° 083355081010118A di importo pari ad € 51.253,92, Parte_1
per presunti consumi di energia elettrica presso il Cimitero Comunale di Oliveri
dal 2012 al 2017;
b) che sia la società che Parte_3 [...]
in proprio avevano prontamente contestato la richiesta di pagamento, Parte_1
per insussistenza della pretesa, con pec del 6 febbraio 2018 e atto di diffida del
16 aprile 2018;
c) che, infatti, con determina 23 ottobre 2017 il Oliveri aveva CP_2
affidato alla per un anno, decorrente Parte_3
dalla stessa data, il servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale,
servizio che, di contro, dall'1 novembre 2012 al 31 ottobre 2017 era stato svolto da altra ditta (la Elettricità Elle Due);
d) che, in virtù dell'affidamento, in data 25 ottobre 2017 la società appaltatrice aveva inoltrato alla una domanda di fornitura Controparte_1
straordinaria di Kw 20,00 per il periodo che va dal 29 ottobre 2017 al 3 novembre
2017 (per le Festività della Commemorazione dei defunti) ma che, alla data del
31 ottobre, non risultava ancora attivata, tanto da costringere alla società attrice di noleggiare un gruppo elettrogeno.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata nei loro confronti, non avendo beneficiato della fornutura fatturata.
3. Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato Controparte_1
la domanda avversaria, eccependo, tra l'altro, di avere dovuto emettere la fattura per cui è causa a seguito della segnalazione da parte della e-Distribuzione s.p.a.,
in sede di sopralluogo il 31 ottobre 2017per attivare la fonitura, di un allaccio abusivo presso il punto di prelievo del Cimitero Comunale di Oliveri a favore dell'impiianto della ditta attrice e del conseguente calcolo presuntivo dei consumi abusivi: sicché l'attore era stato denunciato alla competente Procura della
Repubblica. La convenuta ha eccepito, in sostanza, l'impossibilità, quale mero
trader (venditore all'utente finale) di disattendere le determinazioni del distributore.
4. Nel corso del giudizio, gli attori hanno prodotto fattura di rettifica del 21
maggio 2021 della S.E.N. s.p.a., con l'annullamento di quella oggetto della pretesa creditoria di € 51.253,92; inoltre è intervenuta sentenza 10 novembre
2021 n. 994 del Tribunale penale di Patti di assoluzione del dal reato Parte_1
di furto di energia elettrica nel periodo novembre 2012 - novembre 2017, per sua estraneità alla contestazione.
Con l'impugnata sentenza, il giudice di primo grado, in applicazione del
principio di soccombenza virtuale, ha ritenuto la buona fede della
[...]
al momento dell'emissione del documento fiscale, che Controparte_1
“ha trovato giustificazione in un asserito prelievo illecito di energia elettrica
addebitato a , risultato successivamente insussistente, giusta Controparte_3
sentenza del Tribunale di Patti (…) e visto l'annullamento in autotutela della
fattura in contestazione da parte della convenuta medesima”.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto Parte_1
notificato il 28 novembre 2022 chiedendone la parziale riforma, con condanna della originaria convenuta al pagamento delle spese processuali di primo grado,
per i motivi di seguito esaminati.
5.1 - Avendo l'appellata eccepito la non integrità del contraddittorio, la
Corte, con ordinanza 9 marzo 2023 ha ordinato all'appellante di notificare l'appello anche alla quest'ultima si è Parte_3
costituita con comparsa di costituzione depositata il 29 novembre 2023,
svolgendo, tuttavia, anche censure nel merito, in adesione all'appello principale,
e facendo anzi proprie le conclusioni dell'appellante principale (“Condannare la
società “ in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali di primo
grado”).
6. Con l'unico motivo di appello, il signor si duole che il Tribunale, pur Parte_1
avendo evidenziato l'insussistenza della pretesa creditoria della Controparte_1
ne ha giustificato la condotta iniziale per asserita buona fede,
[...]
nonostante essa non avesse effettuato i dovuti accertamenti, sollecitati con vari atti (pec, atto stragiudiziale, mediazione), in ordine alla totale estraneità della
[...]
ai consumi del quinquennio precedente alla richiesta di fornitura in Parte_4
questione: conclude l'appellante che è, al contrario, da escludere la buona fede dell'appellata, che, quale soccombente virtuale, doveva essere condannata alle spese in favore degli attori, derivandone la palese erroneità della contestata compensazione decisa dal Tribunale.
6.1 - In punto di diritto, vale ricordare che, a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c., il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”
ovvero, a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018 n. 77, anche qualora sussistano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Esclusa la possibile sussistenza nella fattispecie in esame dei superiori presupposti previsti dalla norma originaria, occorre verificare se ricorrano i “gravi ed eccezionali normativi” legittimanti la contestata compensazione.
6.2 - Osserva la Corte in punto di fatto che, a parziale giustificazione della posizione della e a fondamento della denuncia Controparte_1
penale, in data 31 ottobre 2017 il tecnico dell'Ente distributore e-Distribuzione
s.p.a. aveva accertato che il aveva effettuato un allaccio abusivo alla Parte_1
rete elettrica: fatto, questo, emergente anche dalla testimonianza escussa nel processo penale e che lo stesso appellante aveva ammesso in sede di sopralluogo della società distributrice con l'esigenza di verificare la funzionalità
dell'impianto, in attesa dell'allaccio formale (il teste ha dichiarato che “.. li Tes_1
abbiamo collegati così provvisoriamente, giusto per vedere se si accendeva tutto
e in quel lasso di tempo sono arrivati loro (i tecnici)”.
Assume al riguardo la di aver dovuto Controparte_1
necessariamente emettere la contestata fattura, perché a società di distribuzione,
unitamente al verbale di verifica, le ha inviato un prospetto di ricostruzione presuntiva dei consumi per il quinquennio anteriore alla verifica, ovverosia contenuto entro il termine prescrizionale.
Tuttavia, ritiene la Corte che tale questione attiene ai rapporti interni tra c.d.
trader (venditore) di energia elettrica ed il distributore (che la S.E.N. s.p.a.
avrebbe potuto chiamare in causa); di contro, l'accertata condotta del Parte_1
(che risulta avere effettuato l'allaccio abusivo, pur per le giustificazioni prima riferite, quale condotta ben diversa dal furto di energia elettrica, per il quale è
stato assolto) non integra i gravi ed eccezionali motivi, atteso il chiarissimo tenore della corrispondenza inviata dallo stesso all'appellata ben prima della instaurazione del giudizio di primo grado, con la deduzione della circostanza,
decisiva, che la ditta del solo dall'ottobre 2017 avrebbe potuto essere Parte_1 destinataria di fatture di pagamento.
In tale contesto, l'affermazione della SEN s.p.a. con nota dell'8 marzo 2018
che il prelievo irregolare di energia elettrica risaliva al 2012 è palesemente erroneo e privo di qualsiasi aggancio obiettivo, posto, peraltro, che sia la
[...]
che la stessa SEN avevano gli strumenti per verificare che – Controparte_4
come documentato in giudizio - negli anni precedenti, la fornitura era stata fatta in favore di altra ditta che operava in quel cimitero e che, invece,
l'attore/appellante aveva formulato richiesta solo e per la prima volta il 25 ottobre
2017.
Sussisteva, quindi, la soccombenza virtuale che imponeva al tribunale di condannare il convenuto alle spese.
7. In conclusione, l'appello del signor va accolto, dovendosi, Parte_1
in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannarsi la S.E.N. s.p.a. a pagare allo stesso le spese di quel grado.
8. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle conclusioni svolte dalla che, come detto, nel Parte_3
costituirsi, su ordine di integrazione del contraddittorio, ben oltre il termine di decadenza dall'appello (sia breve che lungo ex art. 327 c.p.c.), ha formulato conclusioni adesive a quelle dell'appellante principale, chiedendo anch'essa la condanna dell'appellata al pagamento in suo favore delle spese del primo grado di giudizio.
Ne consegue che la predetta società ha proposto un appello incidentale
tardivo adesivo (con il conseguente onere di pagamento del contributo unificato), ammissibile ex art. 334 c.p.c., in base all'orientamento consolidatosi con Cass. SSUU 28 marzo 2024, n. 8486 (l'impugnazione incidentale tardiva è
ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva;
v. anche SSUU 27 novembre 2007, n.
24627).
9. In conclusione, le spese del primo grado vanno liquidate a carico dell'appellata e in favore delle appellanti (principale e incidentale tardivo), in maniera unitaria (essendo queste ultime costituite con un solo legale e con identica difesa) e cioè, in mancanza di nota in € 545,00 per esborsi e, quando ai compensi, tenuto conto del valore e dell'oggetto e dell'esito del giudizio in €
5.324,00 per compensi, in misura di poco inferiore ai medi per le prime tre fasi
(fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione €
1.500,00) ed in misura minima per la fase decisoria (€ 1.324,00), stante la cessata materia del contendere), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014. Va disposta la distrazione in favore deLl'avv. Giuseppe Chiofalo.
10. Le spese di questa fase di gravame seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e dell'oggetto del contendere, in misura di poco superiore ai minimi, in € 355,00 per esborsi in favore di e in di € 5.300,00 per compensi per ciascun appellante, Parte_1
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.100,00, fase introduttiva € 800,00, fase di trattazione € 1.600,00 al minimo per l'effettiva attività svolta,
fase decisoria € 1.800,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
9. I compensi e le spese vanno distratti in favore del legale del Puliafico avv.
Giuseppe Chiofalo e della legale della società, avv. Antonina Costantino, che ne hanno fatto richiesta, rendendo la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 834/2022 R.G., sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. Parte_3
572/2022:
1. Accoglie l'appello principale di e le domande della Parte_1 [...]
qualificate come appello incidentale Parte_3
tardivo, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
condanna a pagare ai predetti appellanti Controparte_1
in solido le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi e ed € 5.324,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Chiofalo;
a. Condanna l'appellata a pagare le spese di Controparte_1
lite di questa fase di gravame, liquidate in € 355,00 per esborsi in favore di e in € 5.300,00 per compensi in favore di ciascun Parte_1
appellante, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
b. Ordina la distrazione delle predette spese rispettivamente in favore del legale di , avv. Giuseppe Chiofalo, e della legale della Parte_1
società, avv. Antonina Costantino. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)