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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2971/2023
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 11/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Luigi Panici, Carlo Parte_1
Guglielmi e Matteo Panici
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Controparte_1
Pinto
e
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Ivanoe Ciocca
- Appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli sez. lavoro n.
1227/2023 pubblicata in data 14/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il Tribunale di Tivoli, Parte_1 sez. lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello 3 parametro 167 del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa sin dal 01.08.2015 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia)”;
- “Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.836,58, (o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), a titolo di differenze retributive maturate dal 01.08.2015 al
31.07.2020 per i titoli dedotti nel ricorso e risultanti dal relativo conteggio, oltre alla ulteriore somma mensile di €108,39 dall'agosto 2020 sino alla pronuncia del Giudice”;
- “Ordinare altresì alla resistente il completo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.”
La ricorrente ha dedotto di lavorare per la dal 03.06.1992 presso il CP_1 punto vendita di FO OV sito in via Nomentana 64 e di essere la responsabile del reparto “latticini e surgelati”; di occuparsi in piena autonomia della gestione del suo reparto, interessandosi della gestione di ordini e dei contatti diretti con i fornitori attraverso il terminale “pdt”, del controllo della scadenza dei prodotti e di registrare quelli prossimi alla scadenza, di sistemare la merce, di controllare la qualità della stessa anche con successiva contestazione della merce che non rispetta gli standard qualitativi ed, infine, di gestire il personale del reparto, coordinandone gli addetti ed impartendo direttive.
Ha dedotto, inoltre, di essere stata assunta con inquadramento nel livello 4S
(liv. 4 par. 155) del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa e con orario di lavoro full-time (V. doc. 1 fascicolo primo grando parte ricorrente) e di aver diritto, in virtù delle mansioni effettivamente svolte, ad essere inquadrata nel livello 3, par. 167, del CCNL applicato;
di essere, quindi, creditrici della complessiva somma di € 7.836,58 a titolo di differenze retributive, come da conteggio allegato al ricorso.
2.Si è costituita in primo grado la società Controparte_3
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
Nello specifico, ha contestato le mansioni così come riportate nel ricorso e riaffermato il corretto inquadramento al livello 4S della ricorrente per il fatto che non esercitasse coordinamento di altri addetti, il controllo sulla merce si esplicasse in un controllo dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, che il terminale utilizzato dalla per gli ordini cd. “continuativi” e Pt_1 delle “promo” era in realtà utilizzato anche da altri addetti, che aveva avuto solo contatti con i fornitori e non con gli altri Parte_2 di cui al ricorso, che tutte le altre mansioni descritte rientravano perfettamente nell'attuale inquadramento e non nel superiore inquadramento al 3° livello;
che non esisteva, in ogni caso, un reparto
“latticini e surgelati”, bensì il reparto ”salumi e latticini”, che a sua volta comprende i sub-reparti surgelati/libero servizio/gastronomia e che il ruolo di capo reparto “salumi e latticini” è ricoperto esclusivamente dalla signora inquadrata al 3° livello (doc. 3); che, infine, il punto Persona_1 vendita di FO OV è un piccolo negozio (“minimercato”).
3.Si è costituito anche l' , chiedendo di condannare il datore di lavoro al CP_2 pagamento in proprio favore della corrispondente somma dovuta ex lege a titolo di contributi, nei limiti della prescrizione, ove venga accertata la fondatezza in tutto o in parte della domanda della ricorrente.
4.Il Tribunale di Tivoli, istruita la causa ed espletata prova per testi, ha respinto il ricorso.
In particolare, il Tribunale ha così argomentato il rigetto: “ […] va osservato che la ricorrente, pur avendo indicato le mansioni da ella concretamente svolte presso il punto vendita di FO OV ………… non ha spiegato le ragioni per le quali tali attività implicherebbero l'assunzione della
“responsabilità tecnico organizzativa” di un reparto, né ha illustrato – a monte – quali sono le caratteristiche che un lavoratore deve possedere affinché possa definirsi, ai sensi della previsione collettiva in commento, responsabile del reparto dal punto di vista tecnico e organizzativo […….] ad ogni modo, la responsabilità tecnico-organizzativa non può che identificarsi con la direzione di un settore della complessa struttura commerciale dell'azienda […….] In definitiva, alla luce delle evidenze probatorie illustrate, non emerge che l'attività prestata dalla comporti la responsabilità Pt_1 tecnica organizzativa di un reparto. Le mansioni accertate appiano coerenti con l'inquadramento nel 4° livello PARAMETRO 155 profilo 2 che ricomprende, in linea generale, gli addetti qualificati al banco in grado di
“fornire utili indicazioni per il buon andamento dell'attività al banco” e “con compiti di semplice coordinamento operativo di altri addetti”.
5 ha interposto appello censurando la sentenza di prime cure Parte_1 sulla base di due motivi di gravame, nello specifico:
- “erronea valutazione delle risultanze testimoniali, relativamente alle attività lavorative svolte dalla appellante - violazione art. 116 c.p.c”;
- “erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali … l'irrilevanza delle
“ridotte dimensioni del punto vendita ai fini dell'inquadramento nel livello 3° par. 167 – violazione dell'art. 43 del Ccnl applicato e degli artt. 1362, 1363
e 2103 c.c.”
Nel dettaglio, con il primo motivo l'odierna appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e le dichiarazioni dei testi escussi, contestando in particolare al
Tribunale il mancato riconoscimento del livello di inquadramento superiore, nonostante la dimostrazione che la stessa gestisse in autonomia il reparto;
contesta, poi, l'assunto che il reparto “latticini e surgelati” sia un sotto-reparto del reparto gastronomia, nonché insiste sulle mansioni di caporeparto svolte.
Con il secondo motivo, in subordine, la lavoratrice si duole dell'interpretazione del Tribunale delle declaratorie contrattuali del 3° e del 4° livello del CCNL.
6. Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto.
6.Si è costituito anche l' riproponendo le stesse conclusioni di cui alla CP_2 memoria di costituzione in primo grado.
7.All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
8.I due motivi di gravame – che per la loro connessione possono essere oggetto di scrutinio congiunto – si rivelano infondati.
9.Rammenta il Collegio che il procedimento logico-giuridico al fine di determinare l'effettivo inquadramento della lavoratrice si compone di tre fasi: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. ord. n. 30580/2019, ex multis).
10.Il Collegio ricorda inoltre che ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento anche in relazione ad un'attività lavorativa che preveda l'espletamento di mansioni diverse e promiscue, il principio da seguire è quello della prevalenza delle mansioni: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass., ord. n. 2969 del 2021).
11.Passando all'analisi delle concrete attività lavorative svolte dalla Pt_1
è emerso dalla prova per testi che la stessa – unica addetta al settore salumi e latticini del punto vendita di FO OV gestito dalla società appellata – svolgeva mansioni attinenti alla gestione degli ordini di latticini e surgelati, del controllo delle scadenze dei prodotti attraverso il sistema pdt e della sistemazione della merce nel punto vendita, che aveva contatti solo con alcuni fornitori quali (ma che Parte_3 non gestiva ordini con il magazzino centrale, né con fornitori principali), che coordinava altro personale solo qualora le veniva assegnato di supporto
- quando perveniva la merce che doveva essere smistata e posizionata negli scaffali - e che forniva il proprio supposto agli incombenti del reparto in caso di necessità (v. deposizioni rese dai testi Parte_4 Tes_1 Per_1
e . Tes_2 Tes_3
12.E' altresì emerso dall'esame dei documenti in atti e da quanto riferito dai testi la fondatezza dell'assunto della società, vale a dire l'insussistenza presso il punto vendita di fonte OV del reparto “latticini e surgelati” indicato dalla in ricorso, bensì la presenza del reparto “Salumi e Pt_1 latticini - Gastronomia” (diretto dalla signora ), che a sua Persona_1 volta ricomprendeva il sotto-reparto “salumi e latticini”, presso cui era addetta la ricorrente (v. doc. 3 fascicolo parte resistente primo grado).
Tale suddivisione aziendale è confermata dalla prova per testi, avendo il teste , responsabile del punto vendita, riferito che : “Il negozio Tes_2 aveva un reparto generi vari, un reparto salumi e latticini e un reparto ortofrutta. In precedenza c'era il reparto carni che è stato soppresso a seguito di un riassetto e sostituto con dei banchi a libero servizio …..la ricorrente era addetta al libero servizio, che è un sotto reparto del reparto salumi e latticini;
in tale sotto reparto sono presenti prodotti freschi (latte, yogurt, affettati). La ricorrente faceva gli ordini di questi prodotti e ne curava la rotazione e controllandone la scadenza degli stessi…”.
La teste ha pure confermato le allegazioni della società, riferendo di Per_1 avere la gestione del reparto gastronomia e latticini, che la si Pt_1 occupava dei latticini e che in caso di necessità quest'ultima si relazionava con la stessa per risolvere i problemi riguardanti i latticini.
Quanto riferito, quindi, dai testi e circa la presenza del reparto Tes_1 Tes_3 salumi e latticini, cui era addetta unicamente la ricorrente, non contrasta con le suddette risultanze probatorie, essendo risultato che si trattasi, in realtà di un sotto-reparto nell'ambito del più ampio reparto “Gastronomia –
Salumi e latticini”, la cui responsabilità faceva capo unicamente alla “Capo
Reparto” signora Ciò è stato, peraltro, riconosciuto dalla stessa Per_1 ricorrente la quale, sentita in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato di lavorare nel reparto “latticini e varie” e che “ è il mio capo Persona_1 reparto” (v. verbale di udienza dell'8.7.2021).
13.Confrontando, altresì, le attività effettivamente svolte dalla – per Pt_1 come riferite dai testimoni - con le declaratorie contrattuali, rileva il
Collegio come nulla sia emerso circa la responsabilità tecnico organizzativa del sotto-reparto ove la ricorrente ha operato, essenziale al fine di riconoscere il superiore inquadramento al 3° livello.
14.La declaratoria del 3° livello di cui all'art. 43 del CCNL applicato prevede, in particolare, che “appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite” e, nello specifico, il parametro 167 – richiesto dall'appellante – prevede al punto 5. che vi siano ricompresi “lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato.
Esempio: capi reparto”; sempre all'art. 43 la declaratoria del 4° livello sancisce, invece, che “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro” e, nello specifico, il parametro 155 – attuale inquadramento dell'appellante – al punto 1. ricomprende “lavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale o mansioni promiscue di equivalente contenuto, vengono attribuite con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro in atto, mansioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto”, nonché al punto 2. “lavoratore in possesso di specifiche conoscenze professionali acquisite con adeguata esperienza lavorativa al banco salumi, gastronomia, pesce o carni, in grado di fornire utili indicazioni per il buon andamento dell'attività di banco e di porre la propria esperienza ai fini dell'affiancamento addestrativo con compiti di semplice coordinamento operativo di altri addetti […] che svolge al suddetto banco in modo continuativo le seguenti mansioni ……….[…] conservazione dei prodotti o rotazione dei prodotti in assortimento ….”.
E, invero, alla prova per testi non è emersa la specifica responsabilità tecnico-organizzativa in capo alla quale elemento qualificante ai Pt_1 fini della riconducibilità delle mansioni svolte nel 3° livello della contrattazione collettiva, né, altresì, è risultato che la stessa avesse la gestione del personale del reparto (per come dedotto nell'atto introduttivo), tenuto conto che era l'unica addetta al settore latticini.
Teste “Presso il reparto latticini lavora la ricorrente, più qualche Tes_1 collega che quando è libero le va a dare una mano, ma non ci sono addetti fissi a tale reparto. Non c'è un criterio, chi è libero va a dare una mano alla ricorrente. In questi casi, la ricorrente indica a chi viene dove va riposta la merce, questo fa”;
Teste “Solo la ricorrente lavora presso il reparto latticini, ma se il Per_1 carico di lavoro è elevato si sgancia qualcuno dall'ortofrutta o dai generi vari per darle una mano, talvolta anche qualcuno della gastronomia. Non ci sono altri addetti fissi alla latticini oltre la ricorrente. Quindi la ricorrente non coordina personale. La ricorrente si relaziona con me in caso di necessità per risolvere problemi riguardanti i latticini, per esempio quando
c'è un nuovo fornitore oppure in caso di rimozione di un prodotto”;
Teste : “Solo la ricorrente era addetta a tale sotto reparto. Non vi Tes_2 erano altre persone. La ricorrente quindi non coordinava altro personale, quando vedevo che lei era in difficoltà chiamavo altre persone di altri reparti che mandavo per darle un mano”;
Teste “La ricorrente non assegna turni, ma coordinava l'attività del Tes_3 personale che le viene assegnato di supporto, cioè quando pervenire la merce che deve essere smistata nel reparto salumi e latticini. Gli scarichi sono tutti i giorni…”.
Il coordinamento del personale che veniva assegnato alla quale Pt_1 supporto in caso di necessità non è, comunque, dirimente ai fini del riconoscimento del superiore livello, tenuto conto che le mansioni di coordinamento sono ricomprese anche nella declaratoria contrattuale di cui al livello 4S (“[…] nell'ambito dell'organizzazione del lavoro in atto, mansioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto […]”, art. 43, parametro 155 CCNL in atti), non potendosi quindi considerare le attività di coordinamento come sintomatiche dell'espletamento di mansioni afferenti ad una “capo reparto”.
Anche l'utilizzo da parte della del terminale “pdt / symbol” per Pt_1 effettuare gli ordini dei latticini e dei surgelati (nomi diversi con i quali si intende lo stesso terminale per l'etichettatura dei prodotti, come confermato anche dal teste : “ e pdt sono la stessa cosa”) Tes_2 CP_4 non è dirimente al fine del richiesto inquadramento, in quanto è dimostrato che fosse in dotazione anche ad altri addetti e che con lo stesso si realizzassero operazioni semplici - teste “il terminale pdt è un Tes_3 macchinetta dotata di un programma che noi utilizziamo per fare gli ordini
e per fare il cd. pozzetto, cioè verifichiamo quali sono prodotti sono in scadenza e vi applichiamo lo sconto del 50%; inoltre, viene utilizzato per i resi al fornitore e per segnalare le avarie dei prodotti. Nel negozio ci sono 4 macchinette che vengono utilizzati da tutti i dipendenti con la propria matricola. La macchinetta scansiona il codice a barre del prodotto e dopo si inserisce il quantitativo di prodotto da ordinare. Al momento della scansione la macchinetta indica la giacenza in negozio del prodotto e lo storico degli ordini effettuati”; teste “Il terminale “pdt” serve per Tes_1 stampare le etichette dei prodotti;
la ricorrente ha sempre utilizzato tale terminale”; teste “Il terminale “symbol” è un dispositivo elettronico Per_1
(tipo tablet) che serve per fare gli ordini e per verificare la quantità di merce e per verificare le scadenze. Il dispositivo ha un lettore ottico e tramite la scansione del codice a barre è possibile controllare la quantità dei prodotti e le scadenze dei prodotti. Tutti gli addetti, compresi la ricorrente, utilizzano tale dispositivo”; teste : “Il terminale “symbol” Tes_2
è il terminale che noi usiamo per fare gli ordini e veniva utilizzato dalla ricorrente, non veniva utilizzato dai commessi ordinari ma veniva utilizzato dai chi faceva gli ordini e anche dagli addetti per l'etichettatura” -.
Infine, anche l'evenienza che la effettuasse un controllo solo Pt_1 quantitativo sulla merce consegnata dai fornitori, oltre che qualitativo ictu oculi (confezionamento, data di scadenza, controllo esterno dell'inscatolamento), demandato a tutti i dipendenti, giustifica l'inquadramento della stessa nel livello 4S del CCNL (teste : “La Tes_2 ricorrente faceva solo un controllo quantitativo, non faceva un controllo qualitativo perché tale reparto non lo richiede, non essendo prodotti che noi proviamo prima. Ovviamente se il prodotto presentava difetti veniva tolto dalla vendita e anche la ricorrente si occupava di fare tale tipo di verifica, come altri dipendenti se notavo i difetti visibili come vaschetta rotta, cartoni di latte che perdevano etc.”; teste “Esegue il controllo del Tes_3 quantitativo di merce che deve essere presente in negozio ed il controllo delle scadenze (periodicamente facciamo il controllo delle scadenze dei prodotti freschi). La ricorrente si occupa del controllo qualità cioè verifica se il prodotto è idoneo alla vendita, segnatamente la ricorrente esegue un controllo visivo dei prodotti, come verifica dell'integrità della confezione”).
Il Collegio ritiene, in conclusione, corretto l'inquadramento della Pt_1 nel livello 4S del CCNL di categoria, in quanto le mansioni dalla stessa svolte non esplicano quella responsabilità tecnico organizzativa necessaria per il riconoscimento del superiore inquadramento, responsabilità che è emerso fare capo in ogni caso alla Capo-reparto signora alla quale Per_1 la lavoratrice si rivolgeva in caso di necessità per la risoluzione di ogni eventuale problema.
15.Le spese di lite del presente grado tra l'appellante e la Controparte_1
– liquidate come in dispositivo – seguono le regole della
[...] soccombenza;
debbono, invece, essere compensate le spese di lite tra l'appellante e l' , nei cui confronti non sono state svolte domande. CP_2
16. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 155/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché C.P.A. e IVA come per legge;
-Compensa le spese di lite tra l'appellante e l' ; CP_2
- Da atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 155/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 11/03/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca