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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1039/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellanti -
pagina 1 di 36 elettivamente domiciliati in VERONA, VIA DELLA VALVERDE, con il patrocinio dell'avv. GULINO BRUNO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in , GALLERIA DE GASPERI n. 4, con il CP_1
patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 786/2024, pubblicata in data
11.4.24.
Conclusioni degli appellanti: voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, ferme e confermate le statuizioni e le motivazioni di cui ai capi 2.2 (pgg. 7-
10), 3.1 (pgg. 12-15) e 3.4 (pg. 19), riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Padova n. 786/2024 pubblicata il 11.04.2024, n. 6968/2021 R.G., notificata a mezzo
PEC il 30.05.2024, sui punti espressamente indicati in atti e per i motivi e le ragioni indicati, e per l'effetto:
Nel merito, in via principale:
- per i motivi e le causali di cui in atti, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' per la morte di e Controparte_2 Persona_1
conseguentemente condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore delle ricorrenti di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) alle stesse derivati dalla morte del congiunto per cui è Persona_1
pagina 2 di 36 causa, in proprio, e ciò nella misura che risulterà dovuta, secondo giustizia o equità, all'esito del presente giudizio e che qui sin da ora si indica in € 215.360,00 in favore di
, € 164.885,00 in favore di ed in € 188.440,00 in favore di Parte_1 Parte_2
; ovvero in tutti i casi nella somma maggiore o minore accertata in corso di Parte_3
causa o ritenuta di giustizia;
- interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1, D.L. n. 132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data di instaurazione della vertenza e sino al saldo effettivo;
- compensi e spese di giudizio, relativi alla fase procedimentale di ATP (R.G. n.
1196/2021) nonché ai giudizi di primo e secondo grado, interamente rifusi (oltre a spese gen., cpa ed iva come per legge o regolamento); oltre alle anticipazioni per la CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (€ 1.830,00 quanto alla CTU dott.ssa Persona_2
€ 3.660,00 quanto al CTP dott. € 1.502,00 quanto
[...] Persona_3
all'ausiliario dott. ) interamente rifusi;
Persona_4
- ex art. 52, co. 1 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si chiede sia apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento;
In via istruttoria:
pagina 3 di 36 in ossequio al principio della “riproposizione specifica in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado” 1 si chiede che, previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, in particolare l'ordinanza del
15.12.2022, l'istruttoria sia riaperta come segue:
Ammettersi prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle circostanze di seguito capitolate, tutte da aversi precedute dalla formula “Vero che”:
1. , e sono, rispettivamente, la moglie e le Parte_1 Parte_2 Parte_3
figlie del sig. , nato ad [...] il [...] (cfr. doc. n. 00 Persona_1
che si esibisce).
2. Il sig. è deceduto il 12.10.2020 presso l'Ospedale di Piove di Sacco Persona_1
(PD) per le conseguenze di un “tentato suicidio per impiccagione” posto in essere in data 27.08.2020 con la cinghia della tapparella della finestra nella propria stanza di ricovero presso l'UOC Psichiatrica 3 dell'Azienda Ospedale – Università Padova (cfr. docc. nn. 01-03 che si esibiscono).
3. Nel periodo 27.08.2020-12.10.2020 il sig. versò in uno stato di Persona_1
possibile evoluzione verso lo stato vegetativo, fu sempre allettato e portatore di tracheostomia, catetere vescicale e venoso centrale, sondino naso-gastrico, fu affetto da infezione multiresistente (cfr. docc. nn. 01-03 che si esibiscono).
4. La signora ed il sig. si conobbero nell'estate 1978, lei Parte_1 Persona_1
14enni lui 17enne.
5. L'adolescente studiava, il ragazzo già lavorava. Parte_1 Persona_1
6. e trascorrevano assieme tutti i momenti liberi (3-4 Persona_1 Parte_1
pomeriggi sera durante la settimana e tutti i pomeriggi di week-end e festività).
pagina 4 di 36 7. Nel 1983 e si sposarono, e nell'aprile 1984 nacque la Parte_1 Persona_1
prima figlia . Pt_2
8. Il legame tra i due coniugi anche a causa di alcuni problemi di salute che la figlia manifestò nel primo anno di vita (e che richiesero l'effettuazione di alcuni Pt_2
interventi chirurgici) si rafforzò legandoli ancor di più l'uno all'altro.
9. I coniugi formavano a detta di amici e parenti una famiglia felice, in Parte_4
cui l'uno sosteneva l'altro, e che guardava al futuro con serenità.
10. I primi due anni di matrimonio furono trascorsi presso l'abitazione dei genitori del sig. , successivamente i coniugi si trasferirono nell'abitato di Arzergrande ove Per_1
avevano realizzato la loro casa familiare, nella costruzione della quale il sig. si Per_1
impegnò in prima persona anche manualmente.
11. Nel corso dei primi anni di vita di il padre era molto Pt_2 Persona_1
presente, sia emotivamente che materialmente (accompagnando la figlia all'asilo o a scuola, o presso gli amici, etc.).
12. Fino ai 5 anni di vita della figlia, il sig. si divideva tra famiglia e Persona_1
lavoro (in vari supermercati della zona) e garantiva sostentamento a tutta la famiglia, tenuto conto che la signora stava a casa dedicandosi alla piccola . Parte_1 Pt_2
13. La famiglia tutte le estati trascorreva periodi di vacanza al mare e le Per_1
domeniche usciva a pranzo con amici e familiari presso pizzerie e ristoranti.
14. Per dare un senso alla sua vita professionale, ed anche per poter elevare economicamente la famiglia, nel 1998 rilevò un bar ove lavorò per i Persona_1
successivi 7 anni.
15. Nel 2002 nacque la seconda figlia , al pari di molto desiderata dai Pt_3 Pt_2
coniugi.
pagina 5 di 36 16. Il sig. raddoppiò quindi il proprio impegno di padre, alternandosi con la Per_1
moglie nell'accudimento della nuova nata ed al contempo dedicandosi alle Pt_3
necessità della primogenita . Pt_2
17. Resosi conto che i ritmi lavorativi richiesti dalla gestione del bar sempre più confliggevano con le esigenze familiari, il sig. mise da parte la sua realizzazione Per_1
professionale in favore dei suoi affetti: nel 2005 cedette l'attività e tornò a lavorare nei supermercati, potendosi così dedicare maggiormente alla famiglia.
18. Nel periodo 2005-2011 passava le sere a casa aiutando la moglie a Persona_1
preparare la cena, durante la quale si parlava della giornata, delle cose fatte, delle cose da fare, della vita del paese, della situazione in genere, con particolare interesse alla vita scolastica delle figlie.
19. Per rimanere a loro vicina ai genitori ed essere presente anche come aiuto la figlia decise di vivere nell'appartamento posto al piano superiore a quello dei genitori. Pt_2
20. In questo periodo il sig. iniziò a manifestare sintomi depressivi, alternando Per_1
cupezza, tristezza, solitudine, prostrazione a momenti in cui apparentemente stava bene
21. Anche dopo il matrimonio, avvenuto il 27.08.2011, ha mantenuto un Parte_2
contatto pressoché quotidiano con il padre, con il quale si apriva e confidava, chiedeva consigli sia su come relazionarsi con il marito ed aiuti anche pratici nella sistemazione della sua casa coniugale.
22. La depressione del sig. ebbe un peggioramento nel maggio 2011 quando Per_1
tentò di suicidarsi assumendo 1 L di alcol e chiudendosi all'interno dell'auto con il tubo di scappamento all'interno, a finestrini chiusi pagina 6 di 36 23. Trascorso qualche mese dall'episodio di tentato suicidio il sig. si allontanò Per_1
da casa andando a vivere da solo in preda a cupezza e frustrazione nonostante i tentativi messi in atto dalle figlie per trattenerlo.
24. Anche nel periodo in cui il AR si allontanò dalla famiglia era la moglie ad accompagnarlo agli incontri al CSM di Piove di Sacco.
25. Passato qualche mese ritornò in famiglia riaccolto da moglie e figlie che, Per_1
volendogli bene, lo perdonarono.
26. Negli anni successivi il sig. continuò a lavorare, soprattutto in supermercati, Per_1
felice per il fatto di riuscire a contribuire al benessere economico familiare.
27. Negli anni successivi al 2011 il sig. alternava periodi in cui era Persona_1
attaccatissimo a moglie e figlie, con le quali si recava frequentemente a fare colazione al bar o a cene in ristorante almeno una volta la settimana, ad alcuni altri in cui si lasciava andare alle sue cupezze e disperazioni, periodi che si concludevano, sempre, con il ritorno a casa e con il perdono incondizionato di moglie e figlie, che continuavano a considerarsi “nonostante tutto, siamo una bella famiglia”.
28. Ancora nei primi mesi del 2020 il sig. , orgoglioso del profitto Persona_1
scolastico di , promise alla figlia di insegnarle a guidare, e di essere il più Pt_3
possibile un buon padre e marito.
29. Nel luglio 2020 sprofondò nuovamente nella depressione ed a fine Persona_1
agosto 2020 mise in atto un tentativo di suicidio per inalazione di gas di scarico dell'auto, a finestrini chiusi, a seguito del quale venne ricoverato presso l'UOC
Psichiatrica 3 dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
30. Durante il ricovero moglie e figlie gli stettero accanto con gli impedimenti dovuti alla pandemia Covid 19
pagina 7 di 36 31. In data 27.08.2020 mentre era ricoverato presso l'Ospedale di Padova il tentò Per_1
di impiccarsi con la corda della tapparella della stanza, morendo poi il successivo
12.10.2020.
32. Nelle settimane immediatamente successive al fatto il senso di dolore e perdita per le superstiti fu straziante, trascorsero giornate intere chiuse in casa a piangere senza volere vedere nessuno.
33. La mancanza del marito/padre è per le ricorrenti, anche tutt'oggi, fonte di continua sofferenza, ripensando al passato avvertono un senso di vuoto e di sconforto, spesso piangono.
34. La signora fatica a prendere sonno, deve ricorrere sovente a calmanti Parte_1
per dormire, molte volte si sveglia di notte di soprassalto sognando la vita passata con il marito . Per_1
35. spesso è tormentata dai sensi di colpa, si rimprovera il fatto di aver Parte_2
sottovalutato se il padre fosse seguito e trattato bene presso la psichiatria dell'Ospedale di Padova o ancora se un suo diverso comportamento (come una telefonata in reparto il giorno dell'evento) avrebbe potuto impedire l'atto suicida.
36. Per tutto il periodo dal maggio 2011 (momento del primo tentativo di suicidio) all'agosto 2020 (momento dell'ultimo tentativo di suicidio) le signore , Parte_1
e hanno accompagnato il sig. durante i Parte_2 Parte_3 Persona_1
vari periodi di ricovero ospedaliero, hanno frequentato i reparti nosocomiali di psichiatria, hanno partecipato a visite con medici specialisti, si sono sottoposte a terapie per far fronte alla situazione del loro congiunto e quando si assentava andavano a cercarlo.
pagina 8 di 36 37. Per tutto il periodo dal maggio 2011 all'agosto 2020 le signore , Parte_1
e , allorquando il sig. si allontanava da Parte_2 Parte_3 Persona_1
casa si sostenevano a vicenda e, consapevoli che il loro congiunto era guidato nelle scelte anche dalla depressione o dai problemi di salute mentale, aspettavano che tornasse da loro per perdonarlo e continuare a vivere insieme.
38. A partire dal giorno dell'ultimo tentativo di suicidio il 27.08.2020 e sino alla morte avvenuta il 12.10.2020 le signore , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
assistettero fisicamente e moralmente il sig. , per quanto era loro Persona_1
concesso in ospedale, di fatto rinunciando alla propria vita in favore di quella del congiunto, partecipando quindi anche alle sofferenze dello stesso.
39. Dopo la morte del marito avvenuta il 12.10.2020 la signora Persona_1 Pt_1
ha iniziato a soffrire di depressione mostrandosi catatonica e disinteressata a
[...]
tutto, trascorrendo giornate intere a casa senza uscire se non per andare al cimitero, e continuando ad avere crisi di pianto.
40. Dopo la morte del padre avvenuta il 12.10.2020, per circa sei mesi, e Parte_2
assistettero e sostennero la madre, dedicandole quasi tutto il loro tempo Parte_3
libero dal lavoro.
41. , passate le prime settimane durante le quali cercò insieme con la Parte_3
sorella di sistemare al meglio la madre, ha iniziato a vivere momenti di crisi Pt_2
personale, ha iniziato a sentirsi “orfana” e a manifestare sentimenti di rabbia verso la vita, sfogati anche con parenti ed amici.
42. Ancor oggi , quando è presente tra persone che parlano del papà, si Parte_3
tappa le orecchie e distoglie lo sguardo.
pagina 9 di 36 43. Dopo la morte del padre avvenuta il 12.10.2020 ha iniziato a Parte_2
manifestare incredulità, rabbia e senso di inutilità esistenziale ripetendo quasi ogni giorno a parenti e conoscenti frasi del tipo “com'è possibile che sia potuto accadere mentre era in cura?”, “perché se erano consapevoli della sua situazione non hanno preso le necessarie precauzioni?”, “a cosa è servito che mi sia dedicata a lui se poi è morto perché quelli che dovevano curarlo si sono disinteressati?”.
44. Dalla morte del sig. avvenuta il 12.10.2020, le signore Persona_1 Pt_1
, e hanno cessato le uscite con parenti ed amici
[...] Parte_2 Parte_3
(anche per semplici cene o pranzi) che vedono solo a casa.
45. Dalla morte del sig. avvenuta il 12.10.2020, le signore Persona_1 Pt_1
e hanno come ultimo pensiero la sera e primo pensiero la mattina il
[...] Parte_3
ricordo del loro marito e padre.
46. Dal momento della morte del padre avvenuta il 12.10.2020, riesce a Parte_3
dormire solo nel letto con la mamma . Parte_1
47. Le ricorrenti, nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi avanti al
Tribunale di Padova con R.G. 1196/21, hanno sostenuto costo di € 1.830,00 per la CTU dott.ssa (cfr. doc. n. 15 che si esibisce), € 3.666,00 per il CTP Persona_2
dott. Jr. (cfr. doc. n. 16 che si esibisce) € 1.502,00 per il dott. Persona_3 Per_4
(cfr, doc. n. 21 che si esibisce).
[...]
Si indicano a testimoni:
- su tutti i capitoli di prova i sigg.ri , e Testimone_1 Tes_2 Tes_3
- sul capitolo n. 47 la dott.ssa e il dott. Persona_2 Persona_3
Conclusioni della appellata:
pagina 10 di 36 NEL MERITO RISPETTO ALL'APPELLO IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 786/2024 resa dal Tribunale di Padova, R.G.
6968/2021;
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: voglia la Corte d'Appello di
Venezia riformare, per le ragioni esposte, la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di
Padova nella parte in cui ha considerato illecita la presenza della cinghia della tapparella nella stanza ravvisando sia una condotta colpevole sia un nesso eziologico tra tale condotta e l'evento autolesionistico, condannando l'Azienda al risarcimento dei danni patiti da parte attrice e, conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande e la condanna di parte attrice, oggi appellata alla restituzione di tutte le somme percepite nelle more;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Padova mantenersi l'obbligazione dell'Azienda in via strettamente proporzionale ai reali danni subiti dalle appellanti e ai reali danni ritenuti risarcibili, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena e alle condotte dei sanitari dell'Azienda
Ospedale – Università Padova, individuando elementi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 11 di 36 IN VIA ISTRUTTORIA: Si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie di prova orale ex adverso articolate per tutte le ragioni delineate nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Si reiterano in questa sede le prova orali non accolte dal Tribunale e tempestivamente introdotte dalla difesa dell'Azienda:
Si chiede, infine, di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) vero che in epoca antecedente al decesso del signor , il Reparto di U.O.C. di Per_1
Psichiatria 3 è stato oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione;
2) vero che nel corso delle visite ispettive effettuate nel 2019 veniva accertata la conformità della struttura, ed in particolare del Reparto di U.O.C. di Psichiatria 3, alle prescrizioni del Ministero della Salute.
Si indica a testimoniare l'ING. , Responsabile dell' Testimone_4 [...]
. Parte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Padova, , Parte_1
e , rispettivamente moglie e figlie di , Parte_2 Parte_3 Persona_1
premettendo:
- che quest'ultimo, il quale soffriva da tempo di crisi depressive, in data 22.8.20 era stato rinvenuto dai Carabinieri presso l'argine di un canale, chiuso all'interno di un'auto nell'atto di inalare gas di scarico da circa tre ore con finestrini chiusi,
- che a seguito di ciò era stato ricoverato presso il terzo servizio psichiatrico dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
- che ivi, la mattina del 27.8.20, dopo essersi aggirato per il corridoio del reparto di pagina 12 di 36 psichiatria, era rientrato nella propria stanza dove, fatta girare attorno al collo la cinghia della tapparella, aveva lasciato la presa nel tentativo di impiccarsi,
- che in ragione delle conseguenze di tale gesto era quindi deceduto il successivo
12.10.20,
- che di tale fatto dovevano rispondere i sanitari curanti, ai quali era addebitabile di non avere adeguatamente sorvegliato un paziente già noto ai servizi psichiatrici, in quanto aveva posto in essere altri episodi di tentativo di suicidio o di autolesionismo, lasciandolo libero di accedere ad un mezzo idoneo a togliersi la vita, quale la cinghia della tapparella,
- che, in proposito, avevano quindi attivato ricorso per ATP non ancora concluso,
hanno convenuto in giudizio l' chiedendone la Controparte_3
condanna al risarcimento dei pregiudizi, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti a causa della vicenda e rappresentati:
- dal danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale,
quantificato in € 294.201,00 per e ed in € 245.167,00 per Parte_1 Parte_3
, poi aumentato in comparsa conclusionale ad € 329.328,00 per le Parte_2
prime due e ad € 272.547,00 per la terza,
- dal danno non patrimoniale iure hereditario, quantificato in € 146.000,00,
- dal danno patrimoniale, quantificato in € 1.830,00 per CTU, in € 3.660,00 per CTP
ed in € 1.502,00 per spese di ausiliario.
Costituitasi in giudizio, la struttura convenuta:
- osservava che l'elaborato peritale, nel frattempo depositato nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc introdotto dalle attrici, aveva imputato ai sanitari la responsabilità di non avere adottato adeguate precauzioni dal punto di vista pagina 13 di 36 strutturale contravvenendo all'art.
4.2.1 della Raccomandazione del Ministero della
Salute n. 4/2008,
- notava, peraltro, che la necessità di adottare misure atte ad impedire alle persone a rischio di accedere a mezzi per togliersi la vita doveva ritenersi indispensabile solo in caso di ristrutturazione di reparti o in caso di costruzione di nuovi ospedali, laddove il luogo ove era stato ricoverato il era stato unicamente oggetto di Per_1
meri interventi di manutenzione,
- sottolineava inoltre che, a prescindere dalla presenza della cinghia delle tapparelle, il avrebbe comunque avuto molti altri modi per togliersi ugualmente la vita, Per_1
- contestava, in ogni caso, la quantificazione dei danni esposta dalle attrici con precipuo riguardo al danno da perdita del rapporto parentale ed al danno terminale, instando quindi per il rigetto delle avverse pretese.
Disposto il passaggio al rito ordinario ed acquisita la CTU svolta in sede di ATP, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 786/2024, pubblicata in data 11.4.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato risultare pacifico che l'atto autolesivo avesse provocato una anossia cerebrale con stato di coma ed insufficienza respiratoria e che il decesso fosse causalmente riconducibile all'impiccagione del 27.8.20,
- ritenuto dimostrato che il reparto versasse in una condizione di inadeguatezza strutturale poiché non risultava rispettato quanto previsto:
o dalle raccomandazioni del Ministero della Salute in ordine all'opportunità
della adozione di misure atte ad impedire ai pazienti autolesionisti di accedere a cinture o corde,
o dal protocollo della Azienda Ospedaliera di Padova circa la collocazione dei pagina 14 di 36 pazienti in ambienti che impediscano la possibilità di accedere a lacci,
- opinato che, anche a prescindere dalla diretta applicabilità al caso di specie delle norme appena richiamate, il citato dovere di protezione fosse imposto dal Protocollo
minimo di riferimento sul suicidio della e Controparte_4
dall'Istruzione operativa – Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio in ospedale del 30.3.17, stilato dalla stessa Azienda Ospedaliera di Padova, le cui prescrizioni avrebbero dovuto essere rispettate a fronte del ricovero di un soggetto che già più volte aveva tentato il suicidio,
- rilevato, peraltro, doversi anche tenere conto del fatto che il aveva fatto tutto Per_1
il possibile per eludere i controlli comunque attivati dalla struttura sanitaria, i cui operatori intervennero a distanza di soli 10/15 minuti dal compimento del gesto autolesivo,
- ritenuto, pertanto, di poter addebitare la responsabilità dell'evento nella misura dell'80% in capo al paziente e del 20% in capo all'Azienda ospedaliera,
- considerato, inoltre, che il rapporto tra i superstiti e la vittima non risultava particolarmente intenso, dal momento che quest'ultimo si allontanava per lunghi periodi dalla residenza comune ed aveva intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna, ciò che comportava l'impossibilità di riconoscere alcunché in favore della moglie e della figlia più piccola, la quale aveva solo nove anni quando il padre aveva cominciato ad allontanarsi da casa,
- affermato, quindi, il solo diritto della figlia maggiore ad ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi sulla base delle Tabelle predisposte in proposito dal Tribunale di Milano,
- esclusa, infine, la risarcibilità del danno da lucida agonia della vittima, dal momento pagina 15 di 36 che la stessa non aveva avuto modo di rendersi conto della propria fine più o meno imminente,
- riconosciuta, viceversa, la spettanza del ristoro delle spese di CTU e di CTP,
ha parzialmente accolto le domande attoree, condannando l'azienda convenuta alla refusione delle spese di CTU e di CTP per € 6.992,00 nonché al pagamento dell'importo di € 32.997,00 in favore di , oltre al pagamento delle spese di lite. Parte_2
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame le originarie attrici formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, proponendo a propria volta gravame incidentale articolato in un unico motivo.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 9 luglio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo mentre quello incidentale deve essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello i congiunti della vittima censurano la sentenza del
Tribunale di Padova nella parte in cui ha ritenuto sussistente un prevalente concorso di colpa della vittima nel verificarsi del suicidio, senza tenere conto:
- del disposto dell'art. 2 CEDU, secondo cui il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge e dal quale scaturiscono obblighi di adozione da parte dello
Stato di misure adeguate a salvaguardare le vite dei soggetti posti sotto la sua pagina 16 di 36 giurisdizione, anche in ambito sanitario e tanto più laddove gli stessi avevano già manifestato tendenze suicidiarie,
- che la preesistenza di queste ultime non poteva certo andare a discapito della vittima ma semmai dei medici curanti, che non si erano curati di approntare più idonee attività di controllo e di custodia del malato,
- che l'addebito di una corresponsabilità in capo al AR veniva effettuato sulla base di meri ragionamenti teorici ed ipotetici, tali da integrare una scienza privata del giudice non utilizzabile nel giudizio, che va invece deciso sulla base delle prove ritualmente acquisite in corso di causa, le quali dimostravano come il AR fosse persona fragilissima dal punto di vista psicologico e ben difficilmente consapevole delle proprie azioni,
- che per i giudici di legittimità l'imprudenza del danneggiato non può venire invocata a titolo di causa di elisione della responsabilità del danneggiante da parte del soggetto che sia tenuto alla sorveglianza della vittima, poiché la colpa concorrente del primo risulta semplicemente essere una diretta conseguenza della negligente condotta del sorvegliante, il cui dovere era proprio quello di impedire che il sorvegliato cagionasse danno a sé o altri,
e senza nemmeno spiegare sulla base di quali ragionamenti si fosse poi ritenuto di quantificare concretamente nella assai cospicua misura dell'80% la predetta corresponsabilità del AR.
Con il proprio unico motivo di gravame incidentale, da esaminarsi unitamente a quello di parte appellante appena enunciato, in quanto ad esso contrapposto e quindi strettamente collegato, l' lamenta, invece, che la Controparte_2
pronuncia di primo grado abbia accertato una sua responsabilità nel verificarsi pagina 17 di 36 dell'occorso pur in presenza di una accertata adeguatezza strutturale del Reparto di
Psichiatria, mai oggetto di alcun intervento di ristrutturazione sostanziale, senza considerare che, non potendo ritenersi illecita la presenza nella camera della corda della e non essendo certo sorto l'intento suicidiario a causa della presenza della Parte_6
stessa, veniva allora meno qualsiasi nesso causale tra l'esposta situazione ed il verificarsi dell'evento lesivo. Sottolinea, inoltre, doversi ricordare che il suicidio è un atto intenzionale e non potersi quindi confondere l'eventuale intervento di fattori esterni colpevoli (quali l'esistenza di una istigazione) con la messa in pratica della volontà di attentare alla propria vita attraverso un metodo piuttosto che un altro, ciò che verrebbe ingiustamente a coinvolgere dal punto di vista eziologico chi abbia, in realtà, solo dato occasione al prodursi dell'atto, comunque scientemente voluto ed attuato dal suicida in maniera del tutto consapevole ed autonoma.
Entrambe le censure sono infondate.
Quanto a quella sollevata dalla struttura ospedaliera, da vagliare per prima per ovvie ragioni di antecedenza logica, va invero osservato come la stessa risulti inconcludente essendo pacifico, per i giudici di legittimità, che l'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che – pur senza l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle pagina 18 di 36 impugnazioni e critica vincolata – sia comunque volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
Ed infatti, applicando il predetto principio al caso di specie si osserva come l'appellante incidentale si sia limitata a contestare il fatto che il Tribunale di Padova l'abbia ritenuta responsabile per non aver adeguato le proprie strutture a quanto disposto nelle raccomandazioni del Ministero della Salute in ordine all'opportunità della adozione di misure atte ad impedire ai pazienti autolesionisti di accedere a cinture o corde –
lamentando che siffatte norme non sarebbero state direttamente applicabili in assenza di una ristrutturazione dell'immobile – senza, peraltro, porre in contestazione l'ulteriore affermazione del giudice di primo grado secondo cui, a prescindere dalla operatività
delle predette disposizioni, sussisteva comunque a carico della struttura sanitaria un inadempiuto dovere di protezione imposto dal Protocollo minimo di riferimento sul suicidio della e dall'Istruzione operativa – Controparte_4
Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio in ospedale del 30.3.17, stilato dalla stessa Azienda Ospedaliera di Padova.
Considerazione, questa, di per sé sola idonea a reggere la decisione di accertamento della concorrente responsabilità dell'azienda, e che avrebbe pertanto necessitato di essere contestata nei suoi presupposti laddove si fosse voluto concretamente ottenere una riforma sul punto della sentenza di primo grado.
Siffatto passaggio argomentativo, al contrario, è rimasto incensurato ed essendo ormai passato in giudicato deve ritenersi tale da fondare la pronuncia avversata in questa sede.
Né a diverse conclusioni può giungersi esaminando il secondo profilo di doglianza pagina 19 di 36 sollevato dalla appellante incidentale, ove si consideri che, pur essendo il suicidio oggettivamente un atto intenzionale, di stretta pertinenza del soggetto che lo compie, lo stesso può, ciò nonostante, risultare agevolato dalla mancata adozione di idonee misure di protezione da parte dei soggetti che a ciò siano tenuti.
In proposito, invero, devono distinguersi:
- l'ipotesi del suicidio commesso ovunque, in maniera repentina ed inaspettata, da parte di un soggetto che non aveva manifestato in precedenza particolari o specifiche tendenze di tal genere,
- l'ipotesi del suicidio commesso in luoghi ed in orari sottratti ad un qualsiasi controllo da parte di terzi, ad opera di una persona che in precedenza aveva dato adito a sospetti, anche eclatanti, in merito al possibile compimento dell'insano gesto,
- l'ipotesi del suicidio commesso all'interno di una struttura protetta da parte di un soggetto che già in più occasioni aveva concretamente tentato di togliersi la vita.
Ed infatti:
- mentre nel primo dei menzionati casi è evidente che, in linea di massima, nessun rimprovero sia formulabile nei confronti di chiunque, stante la natura assolutamente imprevedibile del fatto, che già da un punto di vista statistico rappresenta una variabile estremamente rara,
- e laddove anche nella seconda delle citate ipotesi risulta del pari assai difficile immaginare un qualche addebito di responsabilità, stante la sostanziale impossibilità
di controllo del soggetto, libero ed abilitato ad autodeterminarsi e quindi sottratto ad pagina 20 di 36 una qualsiasi forma di vigilanza, salvo risulti dimostrato che esistevano ragioni,
colpevolmente trascurate, per sottoporlo a più stringenti misure di sorveglianza da parte di soggetti od istituti tenuti ad occuparsi di lui,
- nel terzo caso, invece, risulta certamente possibile esprimere, almeno in astratto, un giudizio di rimprovero nei confronti dell'istituto presso il quale la vittima si trovava ricoverata, dal momento che la sistemazione in loco era stata specificamente disposta proprio in ragione delle manifestate tendenze suicidiarie ed esisteva quindi il dovere della struttura di tenerle presenti al fine di evitare il verificarsi del fatto.
Rispetto alla quale ultima situazione, pertanto – se è pur vero che l'autodeterminazione del suicida gioca un ruolo non indifferente nel verificarsi dell'evento lesivo, poiché in assenza della stessa le pur riscontrate lacune di controllo dell'ente tenuto al controllo (la cui efficienza causale va valutata caso per caso) non sarebbero di per sé stesse idonee a causare la perdita della vita – resta altrettanto innegabile che anche la condotta negligente mantenuta dalla struttura possa eventualmente concorrere nel causare l'accaduto, come laddove si riscontri la mancata adozione di giuste cautele tali da sottrarre al paziente la disponibilità di oggetti normalmente utilizzati per commettere il gesto estremo (lacci, lame, ecc. ) o da impedirgli di farsi male in altro modo (imposte non apribili, eliminazione di fornelli a gas, ecc.).
Con il che si viene, allora, ad esaminare anche il primo motivo di gravame delle appellanti, le quali hanno viceversa affermato l'assenza di una qualsiasi corresponsabilità del nella commissione del suicidio. Per_1
Alla luce di quanto appena sopra affermato, peraltro, anche siffatta censura risulta pagina 21 di 36 destituita di fondamento, essendo pacifico che, in tali casi, una parte dell'addebito non possa che riguardare anche la vittima, la quale, in forza del principio di autoresponsabilità sancito dalla nostra Carta Costituzionale, risultava essa stessa, per prima, tenuta a condursi in maniera tale da non arrecare danno a sé, salvo si dimostri che essa versasse in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere.
Osservato, peraltro, che nella fattispecie ciò è rimasto un mero flatus vocis delle appellanti, non certificato da alcun sanitario e sfornito di qualsiasi ulteriore prova certa ed oggettiva – dal momento che il semplice fatto di aver tentato in precedenza il suicidio e di essere depresso non vale di per sé solo a dimostrare che il soggetto fosse incapace di intendere e di volere, circostanza questa che sarebbe stato onere delle appellanti di dimostrare in maniera certa – e ritenuto, proprio per tale ragione non potersi nemmeno applicare alla fattispecie il principio sancito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 1601 del 10.3.80 (secondo cui colui che si è obbligato a sorvegliare un incapace è liberato dalla responsabilità per i danni da questo subiti soltanto se prova, a norma dell'art 1218 cc, che l'adempimento della sua prestazione è stato impossibile per causa a lui non imputabile né la colpa dell'incapace danneggiato può costituire causa di esclusione o diminuzione della responsabilità del sorvegliante, poiché la prestazione cui questi è tenuto è proprio quella d'impedire che il sorvegliato cagioni danno a sé o ad altri a causa della propria incapacità), deve, di conseguenza, determinarsi la misura di siffatta corresponsabilità.
In proposito, tenuto conto del fatto:
- che, secondo la CTU, l'Azienda Ospedaliera aveva ritualmente preso in carico il pagina 22 di 36 paziente, adottando un corretto processo diagnostico ed idonee scelte terapeutiche,
oltre a porre in essere debite misure mirate alla sua sorveglianza e protezione,
concretatesi nel controllo degli effetti personali e delle telefonate compiute,
nell'osservazione delle sue reazioni in riferimento alle stesse, nella limitazione degli spazi del reparto da lui fruibili, nella assegnazione di un posto letto in una stanza singola prossima al box infermieri, così da mantenere un monitoraggio più frequente da parte degli stessi,
- che l'innesco della serie causale che ha condotto al decesso è poi direttamente addebitabile alla vittima, la quale in piena autonomia decideva di por fine alla propria esistenza utilizzando la cinghia della tapparella della stanza in cui risultava alloggiato,
- che il de cuius è stato d'altronde rinvenuto dai sanitari a distanza di soli 10-15
minuti dal fatto, ciò che ulteriormente testimonia la costanza con il quale veniva seguito,
- che l'unico rimprovero imputabile alla struttura è pertanto quello relativo alla circostanza di aver lasciato nella disponibilità del siffatto materiale che, Per_1
sebbene astrattamente idoneo a togliersi la vita, pure non rappresenta certo uno di quelli maggiormente utilizzati per dar corso ad un suicidio, essendo assai più
frequente il ricorso all'ingestione di gas o di medicinali ovvero all'uso di lame o di corde libere,
ritiene il collegio di condividere la valutazione operata dal giudice di prime cure,
dovendosi ritenere ampiamente prevalente, entro la misura dell'80% indicata nella pagina 23 di 36 sentenza appellata, la corresponsabilità dello stesso nel verificarsi dell'evento Per_1
mortale.
3.2 Con la seconda ragione di gravame le appellanti si dolgono, invece, del fatto che il
Tribunale, dopo aver deciso in maniera apodittica di non dare ingresso ai mezzi di prova da loro formulati, procedeva a rigettare le domande risarcitorie esperite da Parte_1
e affermando che non avrebbero in proposito assolto all'onere di allegare Parte_3
e provare fondamentali e radicali cambiamenti nel loro stile di vita conseguiti al decesso del congiunto. Rilevano, in proposito, apparire del tutto errate le affermazioni secondo cui:
- la figlia minore , nei primi nove anni di convivenza con il padre, non sarebbe Pt_3
stata in grado di instaurare un proficuo rapporto affettivo con il padre, evidenziando che il menzionato periodo sarebbe stato ben più che sufficiente a costituire una forte relazione interpersonale,
- la figlia maggiore non avrebbe mantenuto uno stretto rapporto affettivo con Pt_2
il padre a seguito della costituzione di un suo autonomo nucleo famigliare, dal momento che la medesima aveva assiduamente continuato ad interfacciarsi con il genitore,
- il vincolo affettivo con la moglie sarebbe stato ormai da tempo assente, senza peraltro tenere conto della profondità del rapporto instaurato nel corso della vita matrimoniale e mai venuto meno pur a fronte delle scelte successivamente compiute dal consorte.
Chiedono pertanto che si dia accoglimento alle loro domande tenendo conto della convivenza con il defunto da parte della moglie e della figlia minore.
pagina 24 di 36 Tale motivo è parzialmente fondato.
Come ben noto, invero, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale compete, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima,
non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Sul punto è stato infatti ben chiarito che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere produce inevitabilmente anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass.
9.5.11 n. 10107).
La quale perdita produce una alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti pagina 25 di 36 congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato già da tempo un netto
revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di …
evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
pagina 26 di 36 della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769).
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due congiunti – lo stesso non potrà che essere valutato tenendo conto di quanto dimostrato dai danneggiati in forza delle risultanze delle prove documentali e testimoniali assunte in corso di causa.
Ciò posto, deve allora ritenersi innanzi tutto sussistente il diritto azionato in giudizio non solo da ma anche dalla sorella dal momento che: Parte_2 Pt_3
- da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra loro ed il de cuius,
- d'altro lato, parte appellata non ha provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra le stesse ed il defunto.
Sul punto, invero, vale osservare come, pur non essendo dubbio che il de cuius
mantenesse una relazione travagliata con il nucleo famigliare originario, è altrettanto innegabile:
- che la convivenza con una nuova compagna non necessariamente di per sé
comportasse il venir meno del rapporto con le figlie, ben potendo il sentimento paterno rimanere stabile anche laddove si concluda la relazione con la madre delle pagina 27 di 36 stesse e dovendosi apprezzare la mancata convivenza non tanto ai fini della valutazione o meno dell'esistenza del rapporto, avendo sul punto la Cassazione ben chiarito che tale circostanza non preclude il riconoscimento del risarcimento, quanto piuttosto solo in sede di quantificazione del ristoro dovuto ai danneggiati,
costituendo questa una delle voci da valutarsi a cura del giudice,
- che è pacifico in causa che, pur a seguito di una serie di abbandoni del tetto domestico, il fosse comunque saltuariamente tornato a casa dopo periodi più Per_1
o meno lunghi di assenza, venendo accolto dagli altri componenti del nucleo famigliare,
- che non vale certo ad escludere l'esistenza del rapporto, con riferimento alla figlia più piccola, il fatto che il padre si fosse allontanato da casa quando aveva Pt_3
nove anni, giacché sino a quel momento nessuna incrinatura vi era stata nel rapporto tra di loro e non potendo nemmeno sottostimarsi il periodo tutt'altro che breve trascorso continuativamente insieme ed il fatto che notoriamente esso comporta l'instaurazione di un legame fortissimo, quanto meno da parte del bambino, che nel momento della crescita si appoggia con spontaneità ed entusiasmo ai genitori,
identificandosi in essi,
- che dagli atti acquisiti in giudizio risulta inoltre documentata, ancora poco prima del decesso, una tuttora persistente attenzione del padre nei confronti del futuro quanto meno della maggiore delle stesse, cui riteneva con rammarico di aver complicato la vita, concretatasi nella richiesta di poter organizzare un colloquio con le stesse,
- che, in ogni caso, l'eventuale maggior interesse del nei confronti della figlia Per_1
pagina 28 di 36 maggiore, costituendo un atteggiamento psicologico del medesimo, non può valere ad escludere il persistere in capo a quella minore di un sentimento di affetto nei confronti del genitore, anche ove si consideri che entrambe erano ben consapevoli dei problemi psicologici del padre, tali da scusare almeno in parte le sue difficili scelte di vita,
- che nemmeno vale ad azzerare il sentimento filiale la circostanza che medio tempore
si fosse sposata, formando un nuovo nucleo famigliare, dal momento che Pt_2
siffatta circostanza, nella normalità dei casi, non comporta in alcun modo il venir meno delle precedenti relazioni affettive e che, comunque, in concreto, nessuna prova di una siffatta trasformazione del rapporto risulta fornita in causa dalla controparte,
il che complessivamente testimonia una permanenza del vincolo affettivo di entrambe le menzionate attrici nei confronti del de cuius, tale da consentire il riconoscimento di un punteggio di 10 punti su 30 in sede di valutazione della qualità della relazione affettiva.
Quanto alla moglie, invece, una volta ritenuto che l'instaurazione di una relazione con un'altra donna sin dal 2011 debba certamente aver comportato un duro colpo al rapporto in essere con il marito, va comunque osservato come una qualche forma di relazione affettiva fosse rimasta in essere fra i due, testimoniando in tal senso la circostanza che il
, per certi periodi, rientrasse a vivere in casa, venendo accolto dalla moglie che, Per_1
pur presumibilmente ferita dall'atteggiamento ondivago del congiunto, riteneva di accettarne comunque la presenza in loco in quanto, evidentemente, lo riconosceva ancora alla stregua di uno dei componenti del suo nucleo famigliare, ben consapevole pagina 29 di 36 delle sue fragilità psichiche ed emotive.
Il che vale pertanto ad affermare la spettanza del ristoro da lesione del rapporto parentale anche in favore della stessa, previo peraltro il riconoscimento di un punteggio di 0 punti su 30 in sede di valutazione della qualità della relazione affettiva, in forza delle considerazioni appena sopra esposte ed esclusa la ricorrenza dei presupposti per riconoscere alcunché a titolo di convivenza, dal momento che la stessa non è stata dimostrata e che anche i capitoli di prova formulati in atti risultano sul punto del tutto generici e tali, al massimo, da condurre a ritenere il presente in casa solo Per_1
saltuariamente, ciò che non consentirebbe comunque di ritenere integrato il requisito in oggetto.
In proposito allora, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato che il de cuius è deceduto in data 27.8.20 all'età di cinquantanove anni, si osserva doversi procedere alla determinazione del dovuto in forza delle Tabelle
elaborate dal Tribunale di Milano, sulla base dei seguenti calcoli:
- quanto alla moglie del defunto, , dell'età di cinquantacinque anni al Parte_1
momento dell'evento:
o di 18 punti per l'età del congiunto,
o di 18 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale pagina 30 di 36 risarcibile di € 187.728,00,
- quanto alla figlia del defunto, , dell'età di trentasei anni al momento Parte_2
dell'evento:
o di 22 punti per l'età del congiunto,
o di 18 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 242.482,00,
- quanto alla figlia del defunto, , dell'età di diciotto anni al momento Parte_3
dell'evento:
o di 26 punti per l'età del congiunto,
o di 18 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 258.126,00.
Somme, queste, che devono poi essere ridotte dell'80% al fine di tenere conto della quota di corresponsabilità del stesso nel verificarsi dell'evento lesivo, così Per_1
residuando a versarsi l'importo:
pagina 31 di 36 - di € 37.545,60 in favore di , Parte_1
- di € 48.496,40 in favore di , Parte_2
- di € 51.625,20 in favore di . Parte_3
Sugli importi così determinati tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, anche in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi alle attrici gli interessi di legge dalla data della decisione al saldo oltre a quelli sulle somme di cui sopra, previamente svalutate alla data dell'evento (27.8.2020) e poi anno per anno rivalutate fino alla data della presente decisione.
3.3 Sicché, in conclusione, la sentenza di primo grado – che resta ferma per quanto riguarda la già disposta condanna della struttura sanitaria al ristoro del danno patrimoniale calcolato in € 6.992,00 e sul quale sono stati concessi gli interessi legali dalla data della decisione al saldo oltre a quelli sulle somme previamente svalutate alla data dell'evento (27.8.2020) e poi anno per anno rivalutate fino alla data della presente decisione – va invece riformata nei sensi di cui al dispositivo per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base pagina 32 di 36 ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del più recente orientamento di legittimità secondo cui laddove vi siano più parti assistite da un unico avvocato si deve riconoscere un solo compenso, maggiorato giusta il secondo comma dell'art. 4 del D.M. n. 55/14 (Cass. 17.4.24 n. 10367), nel senso che:
o ove le stesse vantino la medesima posizione processuale, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va ridotto del 30% e quindi maggiorato del 30% per ciascuno dei primi dieci clienti oltre il primo e del
10% per ognuno di essi dall'undicesimo al trentesimo,
o ove le stesse presentino invece una situazione differente, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va direttamente maggiorato come nella precedente ipotesi,
- del fatto che in questo caso le varie parti presentavano una posizione diversa e che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
- della circostanza che, essendosi altresì tenuta la procedura di ATP, le cui fasi di studio e introduttiva, peraltro, in gran parte coincidono con le stesse del giudizio di merito, tali voci in quest'ultima sede vanno liquidate nel minimo,
pagina 33 di 36 - del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 4.889,60 quanto alla fase di ATP, in € 9.862,40 quanto al giudizio di primo grado ed in € 11.113,60
quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio ATP € 992,00
Fase introduttiva ATP € 788,00
Fase istruttoria ATP € 1.276,00
Maggiorazione del 60% € 1.833,60
Totale € 4.889,60
Fase di studio I^ grado € 851,00
Fase introduttiva I^ grado € 602,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.806,00
Fase decisionale I^ grado € 2.095,00
Maggiorazione del 60% € 3.698,40
Totale € 9.862,40
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Maggiorazione del 60% € 4.167,60
pagina 34 di 36 Totale € 11.113,60
Con la precisazione che, essendosi proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore relativo alla sola somma concretamente riconosciuta e non invece applicando quello superiore pari al valore della domanda iniziale, solo parzialmente accolta, già si è tenuto conto della fondatezza di una parte delle difese svolte dalla convenuta, che ha ottenuto di vedersi condannare a rifondere spese legali di importo inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di totale accoglimento delle pretese attoree.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 786/24, pubblicata in data 11.4.24,
che per il resto conferma:
1) condanna l' a pagare, a titolo di risarcimento Controparte_3
danni, la somma già rivalutata:
o di € 37.545,60 in favore di , Parte_1
o di € 48.496,40 in favore di , Parte_2
o di € 51.625,20 in favore di , Parte_3
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo ed a quelli sulle somme di cui sopra previamente svalutate alla data dell'evento e poi anno per anno rivalutate fino alla data della presente decisione;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore delle appellanti le spese processuali pagina 35 di 36 che liquida in € 4.899,60 per la fase di ATP, in € 9.862,40 per il primo grado ed in €
11.113,60 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) manda alla Cancelleria di apporre idonea annotazione sull'originale del provvedimento ex art. 52 D. Lgs. 30.6.03 n. 196, volta a disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati significativi delle parti in caso di riproduzione della presente pronuncia per finalità di informazione giuridica.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 36 di 36
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1039/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellanti -
pagina 1 di 36 elettivamente domiciliati in VERONA, VIA DELLA VALVERDE, con il patrocinio dell'avv. GULINO BRUNO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in , GALLERIA DE GASPERI n. 4, con il CP_1
patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 786/2024, pubblicata in data
11.4.24.
Conclusioni degli appellanti: voglia la Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, ferme e confermate le statuizioni e le motivazioni di cui ai capi 2.2 (pgg. 7-
10), 3.1 (pgg. 12-15) e 3.4 (pg. 19), riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Padova n. 786/2024 pubblicata il 11.04.2024, n. 6968/2021 R.G., notificata a mezzo
PEC il 30.05.2024, sui punti espressamente indicati in atti e per i motivi e le ragioni indicati, e per l'effetto:
Nel merito, in via principale:
- per i motivi e le causali di cui in atti, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' per la morte di e Controparte_2 Persona_1
conseguentemente condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore delle ricorrenti di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) alle stesse derivati dalla morte del congiunto per cui è Persona_1
pagina 2 di 36 causa, in proprio, e ciò nella misura che risulterà dovuta, secondo giustizia o equità, all'esito del presente giudizio e che qui sin da ora si indica in € 215.360,00 in favore di
, € 164.885,00 in favore di ed in € 188.440,00 in favore di Parte_1 Parte_2
; ovvero in tutti i casi nella somma maggiore o minore accertata in corso di Parte_3
causa o ritenuta di giustizia;
- interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1, D.L. n. 132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data di instaurazione della vertenza e sino al saldo effettivo;
- compensi e spese di giudizio, relativi alla fase procedimentale di ATP (R.G. n.
1196/2021) nonché ai giudizi di primo e secondo grado, interamente rifusi (oltre a spese gen., cpa ed iva come per legge o regolamento); oltre alle anticipazioni per la CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (€ 1.830,00 quanto alla CTU dott.ssa Persona_2
€ 3.660,00 quanto al CTP dott. € 1.502,00 quanto
[...] Persona_3
all'ausiliario dott. ) interamente rifusi;
Persona_4
- ex art. 52, co. 1 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si chiede sia apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento;
In via istruttoria:
pagina 3 di 36 in ossequio al principio della “riproposizione specifica in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado” 1 si chiede che, previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, in particolare l'ordinanza del
15.12.2022, l'istruttoria sia riaperta come segue:
Ammettersi prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle circostanze di seguito capitolate, tutte da aversi precedute dalla formula “Vero che”:
1. , e sono, rispettivamente, la moglie e le Parte_1 Parte_2 Parte_3
figlie del sig. , nato ad [...] il [...] (cfr. doc. n. 00 Persona_1
che si esibisce).
2. Il sig. è deceduto il 12.10.2020 presso l'Ospedale di Piove di Sacco Persona_1
(PD) per le conseguenze di un “tentato suicidio per impiccagione” posto in essere in data 27.08.2020 con la cinghia della tapparella della finestra nella propria stanza di ricovero presso l'UOC Psichiatrica 3 dell'Azienda Ospedale – Università Padova (cfr. docc. nn. 01-03 che si esibiscono).
3. Nel periodo 27.08.2020-12.10.2020 il sig. versò in uno stato di Persona_1
possibile evoluzione verso lo stato vegetativo, fu sempre allettato e portatore di tracheostomia, catetere vescicale e venoso centrale, sondino naso-gastrico, fu affetto da infezione multiresistente (cfr. docc. nn. 01-03 che si esibiscono).
4. La signora ed il sig. si conobbero nell'estate 1978, lei Parte_1 Persona_1
14enni lui 17enne.
5. L'adolescente studiava, il ragazzo già lavorava. Parte_1 Persona_1
6. e trascorrevano assieme tutti i momenti liberi (3-4 Persona_1 Parte_1
pomeriggi sera durante la settimana e tutti i pomeriggi di week-end e festività).
pagina 4 di 36 7. Nel 1983 e si sposarono, e nell'aprile 1984 nacque la Parte_1 Persona_1
prima figlia . Pt_2
8. Il legame tra i due coniugi anche a causa di alcuni problemi di salute che la figlia manifestò nel primo anno di vita (e che richiesero l'effettuazione di alcuni Pt_2
interventi chirurgici) si rafforzò legandoli ancor di più l'uno all'altro.
9. I coniugi formavano a detta di amici e parenti una famiglia felice, in Parte_4
cui l'uno sosteneva l'altro, e che guardava al futuro con serenità.
10. I primi due anni di matrimonio furono trascorsi presso l'abitazione dei genitori del sig. , successivamente i coniugi si trasferirono nell'abitato di Arzergrande ove Per_1
avevano realizzato la loro casa familiare, nella costruzione della quale il sig. si Per_1
impegnò in prima persona anche manualmente.
11. Nel corso dei primi anni di vita di il padre era molto Pt_2 Persona_1
presente, sia emotivamente che materialmente (accompagnando la figlia all'asilo o a scuola, o presso gli amici, etc.).
12. Fino ai 5 anni di vita della figlia, il sig. si divideva tra famiglia e Persona_1
lavoro (in vari supermercati della zona) e garantiva sostentamento a tutta la famiglia, tenuto conto che la signora stava a casa dedicandosi alla piccola . Parte_1 Pt_2
13. La famiglia tutte le estati trascorreva periodi di vacanza al mare e le Per_1
domeniche usciva a pranzo con amici e familiari presso pizzerie e ristoranti.
14. Per dare un senso alla sua vita professionale, ed anche per poter elevare economicamente la famiglia, nel 1998 rilevò un bar ove lavorò per i Persona_1
successivi 7 anni.
15. Nel 2002 nacque la seconda figlia , al pari di molto desiderata dai Pt_3 Pt_2
coniugi.
pagina 5 di 36 16. Il sig. raddoppiò quindi il proprio impegno di padre, alternandosi con la Per_1
moglie nell'accudimento della nuova nata ed al contempo dedicandosi alle Pt_3
necessità della primogenita . Pt_2
17. Resosi conto che i ritmi lavorativi richiesti dalla gestione del bar sempre più confliggevano con le esigenze familiari, il sig. mise da parte la sua realizzazione Per_1
professionale in favore dei suoi affetti: nel 2005 cedette l'attività e tornò a lavorare nei supermercati, potendosi così dedicare maggiormente alla famiglia.
18. Nel periodo 2005-2011 passava le sere a casa aiutando la moglie a Persona_1
preparare la cena, durante la quale si parlava della giornata, delle cose fatte, delle cose da fare, della vita del paese, della situazione in genere, con particolare interesse alla vita scolastica delle figlie.
19. Per rimanere a loro vicina ai genitori ed essere presente anche come aiuto la figlia decise di vivere nell'appartamento posto al piano superiore a quello dei genitori. Pt_2
20. In questo periodo il sig. iniziò a manifestare sintomi depressivi, alternando Per_1
cupezza, tristezza, solitudine, prostrazione a momenti in cui apparentemente stava bene
21. Anche dopo il matrimonio, avvenuto il 27.08.2011, ha mantenuto un Parte_2
contatto pressoché quotidiano con il padre, con il quale si apriva e confidava, chiedeva consigli sia su come relazionarsi con il marito ed aiuti anche pratici nella sistemazione della sua casa coniugale.
22. La depressione del sig. ebbe un peggioramento nel maggio 2011 quando Per_1
tentò di suicidarsi assumendo 1 L di alcol e chiudendosi all'interno dell'auto con il tubo di scappamento all'interno, a finestrini chiusi pagina 6 di 36 23. Trascorso qualche mese dall'episodio di tentato suicidio il sig. si allontanò Per_1
da casa andando a vivere da solo in preda a cupezza e frustrazione nonostante i tentativi messi in atto dalle figlie per trattenerlo.
24. Anche nel periodo in cui il AR si allontanò dalla famiglia era la moglie ad accompagnarlo agli incontri al CSM di Piove di Sacco.
25. Passato qualche mese ritornò in famiglia riaccolto da moglie e figlie che, Per_1
volendogli bene, lo perdonarono.
26. Negli anni successivi il sig. continuò a lavorare, soprattutto in supermercati, Per_1
felice per il fatto di riuscire a contribuire al benessere economico familiare.
27. Negli anni successivi al 2011 il sig. alternava periodi in cui era Persona_1
attaccatissimo a moglie e figlie, con le quali si recava frequentemente a fare colazione al bar o a cene in ristorante almeno una volta la settimana, ad alcuni altri in cui si lasciava andare alle sue cupezze e disperazioni, periodi che si concludevano, sempre, con il ritorno a casa e con il perdono incondizionato di moglie e figlie, che continuavano a considerarsi “nonostante tutto, siamo una bella famiglia”.
28. Ancora nei primi mesi del 2020 il sig. , orgoglioso del profitto Persona_1
scolastico di , promise alla figlia di insegnarle a guidare, e di essere il più Pt_3
possibile un buon padre e marito.
29. Nel luglio 2020 sprofondò nuovamente nella depressione ed a fine Persona_1
agosto 2020 mise in atto un tentativo di suicidio per inalazione di gas di scarico dell'auto, a finestrini chiusi, a seguito del quale venne ricoverato presso l'UOC
Psichiatrica 3 dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
30. Durante il ricovero moglie e figlie gli stettero accanto con gli impedimenti dovuti alla pandemia Covid 19
pagina 7 di 36 31. In data 27.08.2020 mentre era ricoverato presso l'Ospedale di Padova il tentò Per_1
di impiccarsi con la corda della tapparella della stanza, morendo poi il successivo
12.10.2020.
32. Nelle settimane immediatamente successive al fatto il senso di dolore e perdita per le superstiti fu straziante, trascorsero giornate intere chiuse in casa a piangere senza volere vedere nessuno.
33. La mancanza del marito/padre è per le ricorrenti, anche tutt'oggi, fonte di continua sofferenza, ripensando al passato avvertono un senso di vuoto e di sconforto, spesso piangono.
34. La signora fatica a prendere sonno, deve ricorrere sovente a calmanti Parte_1
per dormire, molte volte si sveglia di notte di soprassalto sognando la vita passata con il marito . Per_1
35. spesso è tormentata dai sensi di colpa, si rimprovera il fatto di aver Parte_2
sottovalutato se il padre fosse seguito e trattato bene presso la psichiatria dell'Ospedale di Padova o ancora se un suo diverso comportamento (come una telefonata in reparto il giorno dell'evento) avrebbe potuto impedire l'atto suicida.
36. Per tutto il periodo dal maggio 2011 (momento del primo tentativo di suicidio) all'agosto 2020 (momento dell'ultimo tentativo di suicidio) le signore , Parte_1
e hanno accompagnato il sig. durante i Parte_2 Parte_3 Persona_1
vari periodi di ricovero ospedaliero, hanno frequentato i reparti nosocomiali di psichiatria, hanno partecipato a visite con medici specialisti, si sono sottoposte a terapie per far fronte alla situazione del loro congiunto e quando si assentava andavano a cercarlo.
pagina 8 di 36 37. Per tutto il periodo dal maggio 2011 all'agosto 2020 le signore , Parte_1
e , allorquando il sig. si allontanava da Parte_2 Parte_3 Persona_1
casa si sostenevano a vicenda e, consapevoli che il loro congiunto era guidato nelle scelte anche dalla depressione o dai problemi di salute mentale, aspettavano che tornasse da loro per perdonarlo e continuare a vivere insieme.
38. A partire dal giorno dell'ultimo tentativo di suicidio il 27.08.2020 e sino alla morte avvenuta il 12.10.2020 le signore , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
assistettero fisicamente e moralmente il sig. , per quanto era loro Persona_1
concesso in ospedale, di fatto rinunciando alla propria vita in favore di quella del congiunto, partecipando quindi anche alle sofferenze dello stesso.
39. Dopo la morte del marito avvenuta il 12.10.2020 la signora Persona_1 Pt_1
ha iniziato a soffrire di depressione mostrandosi catatonica e disinteressata a
[...]
tutto, trascorrendo giornate intere a casa senza uscire se non per andare al cimitero, e continuando ad avere crisi di pianto.
40. Dopo la morte del padre avvenuta il 12.10.2020, per circa sei mesi, e Parte_2
assistettero e sostennero la madre, dedicandole quasi tutto il loro tempo Parte_3
libero dal lavoro.
41. , passate le prime settimane durante le quali cercò insieme con la Parte_3
sorella di sistemare al meglio la madre, ha iniziato a vivere momenti di crisi Pt_2
personale, ha iniziato a sentirsi “orfana” e a manifestare sentimenti di rabbia verso la vita, sfogati anche con parenti ed amici.
42. Ancor oggi , quando è presente tra persone che parlano del papà, si Parte_3
tappa le orecchie e distoglie lo sguardo.
pagina 9 di 36 43. Dopo la morte del padre avvenuta il 12.10.2020 ha iniziato a Parte_2
manifestare incredulità, rabbia e senso di inutilità esistenziale ripetendo quasi ogni giorno a parenti e conoscenti frasi del tipo “com'è possibile che sia potuto accadere mentre era in cura?”, “perché se erano consapevoli della sua situazione non hanno preso le necessarie precauzioni?”, “a cosa è servito che mi sia dedicata a lui se poi è morto perché quelli che dovevano curarlo si sono disinteressati?”.
44. Dalla morte del sig. avvenuta il 12.10.2020, le signore Persona_1 Pt_1
, e hanno cessato le uscite con parenti ed amici
[...] Parte_2 Parte_3
(anche per semplici cene o pranzi) che vedono solo a casa.
45. Dalla morte del sig. avvenuta il 12.10.2020, le signore Persona_1 Pt_1
e hanno come ultimo pensiero la sera e primo pensiero la mattina il
[...] Parte_3
ricordo del loro marito e padre.
46. Dal momento della morte del padre avvenuta il 12.10.2020, riesce a Parte_3
dormire solo nel letto con la mamma . Parte_1
47. Le ricorrenti, nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi avanti al
Tribunale di Padova con R.G. 1196/21, hanno sostenuto costo di € 1.830,00 per la CTU dott.ssa (cfr. doc. n. 15 che si esibisce), € 3.666,00 per il CTP Persona_2
dott. Jr. (cfr. doc. n. 16 che si esibisce) € 1.502,00 per il dott. Persona_3 Per_4
(cfr, doc. n. 21 che si esibisce).
[...]
Si indicano a testimoni:
- su tutti i capitoli di prova i sigg.ri , e Testimone_1 Tes_2 Tes_3
- sul capitolo n. 47 la dott.ssa e il dott. Persona_2 Persona_3
Conclusioni della appellata:
pagina 10 di 36 NEL MERITO RISPETTO ALL'APPELLO IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 786/2024 resa dal Tribunale di Padova, R.G.
6968/2021;
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: voglia la Corte d'Appello di
Venezia riformare, per le ragioni esposte, la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di
Padova nella parte in cui ha considerato illecita la presenza della cinghia della tapparella nella stanza ravvisando sia una condotta colpevole sia un nesso eziologico tra tale condotta e l'evento autolesionistico, condannando l'Azienda al risarcimento dei danni patiti da parte attrice e, conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande e la condanna di parte attrice, oggi appellata alla restituzione di tutte le somme percepite nelle more;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Padova mantenersi l'obbligazione dell'Azienda in via strettamente proporzionale ai reali danni subiti dalle appellanti e ai reali danni ritenuti risarcibili, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali direttamente riconducibili a causa iatrogena e alle condotte dei sanitari dell'Azienda
Ospedale – Università Padova, individuando elementi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 11 di 36 IN VIA ISTRUTTORIA: Si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie di prova orale ex adverso articolate per tutte le ragioni delineate nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Si reiterano in questa sede le prova orali non accolte dal Tribunale e tempestivamente introdotte dalla difesa dell'Azienda:
Si chiede, infine, di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) vero che in epoca antecedente al decesso del signor , il Reparto di U.O.C. di Per_1
Psichiatria 3 è stato oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione;
2) vero che nel corso delle visite ispettive effettuate nel 2019 veniva accertata la conformità della struttura, ed in particolare del Reparto di U.O.C. di Psichiatria 3, alle prescrizioni del Ministero della Salute.
Si indica a testimoniare l'ING. , Responsabile dell' Testimone_4 [...]
. Parte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Padova, , Parte_1
e , rispettivamente moglie e figlie di , Parte_2 Parte_3 Persona_1
premettendo:
- che quest'ultimo, il quale soffriva da tempo di crisi depressive, in data 22.8.20 era stato rinvenuto dai Carabinieri presso l'argine di un canale, chiuso all'interno di un'auto nell'atto di inalare gas di scarico da circa tre ore con finestrini chiusi,
- che a seguito di ciò era stato ricoverato presso il terzo servizio psichiatrico dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
- che ivi, la mattina del 27.8.20, dopo essersi aggirato per il corridoio del reparto di pagina 12 di 36 psichiatria, era rientrato nella propria stanza dove, fatta girare attorno al collo la cinghia della tapparella, aveva lasciato la presa nel tentativo di impiccarsi,
- che in ragione delle conseguenze di tale gesto era quindi deceduto il successivo
12.10.20,
- che di tale fatto dovevano rispondere i sanitari curanti, ai quali era addebitabile di non avere adeguatamente sorvegliato un paziente già noto ai servizi psichiatrici, in quanto aveva posto in essere altri episodi di tentativo di suicidio o di autolesionismo, lasciandolo libero di accedere ad un mezzo idoneo a togliersi la vita, quale la cinghia della tapparella,
- che, in proposito, avevano quindi attivato ricorso per ATP non ancora concluso,
hanno convenuto in giudizio l' chiedendone la Controparte_3
condanna al risarcimento dei pregiudizi, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti a causa della vicenda e rappresentati:
- dal danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale,
quantificato in € 294.201,00 per e ed in € 245.167,00 per Parte_1 Parte_3
, poi aumentato in comparsa conclusionale ad € 329.328,00 per le Parte_2
prime due e ad € 272.547,00 per la terza,
- dal danno non patrimoniale iure hereditario, quantificato in € 146.000,00,
- dal danno patrimoniale, quantificato in € 1.830,00 per CTU, in € 3.660,00 per CTP
ed in € 1.502,00 per spese di ausiliario.
Costituitasi in giudizio, la struttura convenuta:
- osservava che l'elaborato peritale, nel frattempo depositato nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc introdotto dalle attrici, aveva imputato ai sanitari la responsabilità di non avere adottato adeguate precauzioni dal punto di vista pagina 13 di 36 strutturale contravvenendo all'art.
4.2.1 della Raccomandazione del Ministero della
Salute n. 4/2008,
- notava, peraltro, che la necessità di adottare misure atte ad impedire alle persone a rischio di accedere a mezzi per togliersi la vita doveva ritenersi indispensabile solo in caso di ristrutturazione di reparti o in caso di costruzione di nuovi ospedali, laddove il luogo ove era stato ricoverato il era stato unicamente oggetto di Per_1
meri interventi di manutenzione,
- sottolineava inoltre che, a prescindere dalla presenza della cinghia delle tapparelle, il avrebbe comunque avuto molti altri modi per togliersi ugualmente la vita, Per_1
- contestava, in ogni caso, la quantificazione dei danni esposta dalle attrici con precipuo riguardo al danno da perdita del rapporto parentale ed al danno terminale, instando quindi per il rigetto delle avverse pretese.
Disposto il passaggio al rito ordinario ed acquisita la CTU svolta in sede di ATP, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 786/2024, pubblicata in data 11.4.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato risultare pacifico che l'atto autolesivo avesse provocato una anossia cerebrale con stato di coma ed insufficienza respiratoria e che il decesso fosse causalmente riconducibile all'impiccagione del 27.8.20,
- ritenuto dimostrato che il reparto versasse in una condizione di inadeguatezza strutturale poiché non risultava rispettato quanto previsto:
o dalle raccomandazioni del Ministero della Salute in ordine all'opportunità
della adozione di misure atte ad impedire ai pazienti autolesionisti di accedere a cinture o corde,
o dal protocollo della Azienda Ospedaliera di Padova circa la collocazione dei pagina 14 di 36 pazienti in ambienti che impediscano la possibilità di accedere a lacci,
- opinato che, anche a prescindere dalla diretta applicabilità al caso di specie delle norme appena richiamate, il citato dovere di protezione fosse imposto dal Protocollo
minimo di riferimento sul suicidio della e Controparte_4
dall'Istruzione operativa – Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio in ospedale del 30.3.17, stilato dalla stessa Azienda Ospedaliera di Padova, le cui prescrizioni avrebbero dovuto essere rispettate a fronte del ricovero di un soggetto che già più volte aveva tentato il suicidio,
- rilevato, peraltro, doversi anche tenere conto del fatto che il aveva fatto tutto Per_1
il possibile per eludere i controlli comunque attivati dalla struttura sanitaria, i cui operatori intervennero a distanza di soli 10/15 minuti dal compimento del gesto autolesivo,
- ritenuto, pertanto, di poter addebitare la responsabilità dell'evento nella misura dell'80% in capo al paziente e del 20% in capo all'Azienda ospedaliera,
- considerato, inoltre, che il rapporto tra i superstiti e la vittima non risultava particolarmente intenso, dal momento che quest'ultimo si allontanava per lunghi periodi dalla residenza comune ed aveva intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna, ciò che comportava l'impossibilità di riconoscere alcunché in favore della moglie e della figlia più piccola, la quale aveva solo nove anni quando il padre aveva cominciato ad allontanarsi da casa,
- affermato, quindi, il solo diritto della figlia maggiore ad ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi sulla base delle Tabelle predisposte in proposito dal Tribunale di Milano,
- esclusa, infine, la risarcibilità del danno da lucida agonia della vittima, dal momento pagina 15 di 36 che la stessa non aveva avuto modo di rendersi conto della propria fine più o meno imminente,
- riconosciuta, viceversa, la spettanza del ristoro delle spese di CTU e di CTP,
ha parzialmente accolto le domande attoree, condannando l'azienda convenuta alla refusione delle spese di CTU e di CTP per € 6.992,00 nonché al pagamento dell'importo di € 32.997,00 in favore di , oltre al pagamento delle spese di lite. Parte_2
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame le originarie attrici formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, proponendo a propria volta gravame incidentale articolato in un unico motivo.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 9 luglio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo mentre quello incidentale deve essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello i congiunti della vittima censurano la sentenza del
Tribunale di Padova nella parte in cui ha ritenuto sussistente un prevalente concorso di colpa della vittima nel verificarsi del suicidio, senza tenere conto:
- del disposto dell'art. 2 CEDU, secondo cui il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge e dal quale scaturiscono obblighi di adozione da parte dello
Stato di misure adeguate a salvaguardare le vite dei soggetti posti sotto la sua pagina 16 di 36 giurisdizione, anche in ambito sanitario e tanto più laddove gli stessi avevano già manifestato tendenze suicidiarie,
- che la preesistenza di queste ultime non poteva certo andare a discapito della vittima ma semmai dei medici curanti, che non si erano curati di approntare più idonee attività di controllo e di custodia del malato,
- che l'addebito di una corresponsabilità in capo al AR veniva effettuato sulla base di meri ragionamenti teorici ed ipotetici, tali da integrare una scienza privata del giudice non utilizzabile nel giudizio, che va invece deciso sulla base delle prove ritualmente acquisite in corso di causa, le quali dimostravano come il AR fosse persona fragilissima dal punto di vista psicologico e ben difficilmente consapevole delle proprie azioni,
- che per i giudici di legittimità l'imprudenza del danneggiato non può venire invocata a titolo di causa di elisione della responsabilità del danneggiante da parte del soggetto che sia tenuto alla sorveglianza della vittima, poiché la colpa concorrente del primo risulta semplicemente essere una diretta conseguenza della negligente condotta del sorvegliante, il cui dovere era proprio quello di impedire che il sorvegliato cagionasse danno a sé o altri,
e senza nemmeno spiegare sulla base di quali ragionamenti si fosse poi ritenuto di quantificare concretamente nella assai cospicua misura dell'80% la predetta corresponsabilità del AR.
Con il proprio unico motivo di gravame incidentale, da esaminarsi unitamente a quello di parte appellante appena enunciato, in quanto ad esso contrapposto e quindi strettamente collegato, l' lamenta, invece, che la Controparte_2
pronuncia di primo grado abbia accertato una sua responsabilità nel verificarsi pagina 17 di 36 dell'occorso pur in presenza di una accertata adeguatezza strutturale del Reparto di
Psichiatria, mai oggetto di alcun intervento di ristrutturazione sostanziale, senza considerare che, non potendo ritenersi illecita la presenza nella camera della corda della e non essendo certo sorto l'intento suicidiario a causa della presenza della Parte_6
stessa, veniva allora meno qualsiasi nesso causale tra l'esposta situazione ed il verificarsi dell'evento lesivo. Sottolinea, inoltre, doversi ricordare che il suicidio è un atto intenzionale e non potersi quindi confondere l'eventuale intervento di fattori esterni colpevoli (quali l'esistenza di una istigazione) con la messa in pratica della volontà di attentare alla propria vita attraverso un metodo piuttosto che un altro, ciò che verrebbe ingiustamente a coinvolgere dal punto di vista eziologico chi abbia, in realtà, solo dato occasione al prodursi dell'atto, comunque scientemente voluto ed attuato dal suicida in maniera del tutto consapevole ed autonoma.
Entrambe le censure sono infondate.
Quanto a quella sollevata dalla struttura ospedaliera, da vagliare per prima per ovvie ragioni di antecedenza logica, va invero osservato come la stessa risulti inconcludente essendo pacifico, per i giudici di legittimità, che l'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che – pur senza l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle pagina 18 di 36 impugnazioni e critica vincolata – sia comunque volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.
Ed infatti, applicando il predetto principio al caso di specie si osserva come l'appellante incidentale si sia limitata a contestare il fatto che il Tribunale di Padova l'abbia ritenuta responsabile per non aver adeguato le proprie strutture a quanto disposto nelle raccomandazioni del Ministero della Salute in ordine all'opportunità della adozione di misure atte ad impedire ai pazienti autolesionisti di accedere a cinture o corde –
lamentando che siffatte norme non sarebbero state direttamente applicabili in assenza di una ristrutturazione dell'immobile – senza, peraltro, porre in contestazione l'ulteriore affermazione del giudice di primo grado secondo cui, a prescindere dalla operatività
delle predette disposizioni, sussisteva comunque a carico della struttura sanitaria un inadempiuto dovere di protezione imposto dal Protocollo minimo di riferimento sul suicidio della e dall'Istruzione operativa – Controparte_4
Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio in ospedale del 30.3.17, stilato dalla stessa Azienda Ospedaliera di Padova.
Considerazione, questa, di per sé sola idonea a reggere la decisione di accertamento della concorrente responsabilità dell'azienda, e che avrebbe pertanto necessitato di essere contestata nei suoi presupposti laddove si fosse voluto concretamente ottenere una riforma sul punto della sentenza di primo grado.
Siffatto passaggio argomentativo, al contrario, è rimasto incensurato ed essendo ormai passato in giudicato deve ritenersi tale da fondare la pronuncia avversata in questa sede.
Né a diverse conclusioni può giungersi esaminando il secondo profilo di doglianza pagina 19 di 36 sollevato dalla appellante incidentale, ove si consideri che, pur essendo il suicidio oggettivamente un atto intenzionale, di stretta pertinenza del soggetto che lo compie, lo stesso può, ciò nonostante, risultare agevolato dalla mancata adozione di idonee misure di protezione da parte dei soggetti che a ciò siano tenuti.
In proposito, invero, devono distinguersi:
- l'ipotesi del suicidio commesso ovunque, in maniera repentina ed inaspettata, da parte di un soggetto che non aveva manifestato in precedenza particolari o specifiche tendenze di tal genere,
- l'ipotesi del suicidio commesso in luoghi ed in orari sottratti ad un qualsiasi controllo da parte di terzi, ad opera di una persona che in precedenza aveva dato adito a sospetti, anche eclatanti, in merito al possibile compimento dell'insano gesto,
- l'ipotesi del suicidio commesso all'interno di una struttura protetta da parte di un soggetto che già in più occasioni aveva concretamente tentato di togliersi la vita.
Ed infatti:
- mentre nel primo dei menzionati casi è evidente che, in linea di massima, nessun rimprovero sia formulabile nei confronti di chiunque, stante la natura assolutamente imprevedibile del fatto, che già da un punto di vista statistico rappresenta una variabile estremamente rara,
- e laddove anche nella seconda delle citate ipotesi risulta del pari assai difficile immaginare un qualche addebito di responsabilità, stante la sostanziale impossibilità
di controllo del soggetto, libero ed abilitato ad autodeterminarsi e quindi sottratto ad pagina 20 di 36 una qualsiasi forma di vigilanza, salvo risulti dimostrato che esistevano ragioni,
colpevolmente trascurate, per sottoporlo a più stringenti misure di sorveglianza da parte di soggetti od istituti tenuti ad occuparsi di lui,
- nel terzo caso, invece, risulta certamente possibile esprimere, almeno in astratto, un giudizio di rimprovero nei confronti dell'istituto presso il quale la vittima si trovava ricoverata, dal momento che la sistemazione in loco era stata specificamente disposta proprio in ragione delle manifestate tendenze suicidiarie ed esisteva quindi il dovere della struttura di tenerle presenti al fine di evitare il verificarsi del fatto.
Rispetto alla quale ultima situazione, pertanto – se è pur vero che l'autodeterminazione del suicida gioca un ruolo non indifferente nel verificarsi dell'evento lesivo, poiché in assenza della stessa le pur riscontrate lacune di controllo dell'ente tenuto al controllo (la cui efficienza causale va valutata caso per caso) non sarebbero di per sé stesse idonee a causare la perdita della vita – resta altrettanto innegabile che anche la condotta negligente mantenuta dalla struttura possa eventualmente concorrere nel causare l'accaduto, come laddove si riscontri la mancata adozione di giuste cautele tali da sottrarre al paziente la disponibilità di oggetti normalmente utilizzati per commettere il gesto estremo (lacci, lame, ecc. ) o da impedirgli di farsi male in altro modo (imposte non apribili, eliminazione di fornelli a gas, ecc.).
Con il che si viene, allora, ad esaminare anche il primo motivo di gravame delle appellanti, le quali hanno viceversa affermato l'assenza di una qualsiasi corresponsabilità del nella commissione del suicidio. Per_1
Alla luce di quanto appena sopra affermato, peraltro, anche siffatta censura risulta pagina 21 di 36 destituita di fondamento, essendo pacifico che, in tali casi, una parte dell'addebito non possa che riguardare anche la vittima, la quale, in forza del principio di autoresponsabilità sancito dalla nostra Carta Costituzionale, risultava essa stessa, per prima, tenuta a condursi in maniera tale da non arrecare danno a sé, salvo si dimostri che essa versasse in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere.
Osservato, peraltro, che nella fattispecie ciò è rimasto un mero flatus vocis delle appellanti, non certificato da alcun sanitario e sfornito di qualsiasi ulteriore prova certa ed oggettiva – dal momento che il semplice fatto di aver tentato in precedenza il suicidio e di essere depresso non vale di per sé solo a dimostrare che il soggetto fosse incapace di intendere e di volere, circostanza questa che sarebbe stato onere delle appellanti di dimostrare in maniera certa – e ritenuto, proprio per tale ragione non potersi nemmeno applicare alla fattispecie il principio sancito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 1601 del 10.3.80 (secondo cui colui che si è obbligato a sorvegliare un incapace è liberato dalla responsabilità per i danni da questo subiti soltanto se prova, a norma dell'art 1218 cc, che l'adempimento della sua prestazione è stato impossibile per causa a lui non imputabile né la colpa dell'incapace danneggiato può costituire causa di esclusione o diminuzione della responsabilità del sorvegliante, poiché la prestazione cui questi è tenuto è proprio quella d'impedire che il sorvegliato cagioni danno a sé o ad altri a causa della propria incapacità), deve, di conseguenza, determinarsi la misura di siffatta corresponsabilità.
In proposito, tenuto conto del fatto:
- che, secondo la CTU, l'Azienda Ospedaliera aveva ritualmente preso in carico il pagina 22 di 36 paziente, adottando un corretto processo diagnostico ed idonee scelte terapeutiche,
oltre a porre in essere debite misure mirate alla sua sorveglianza e protezione,
concretatesi nel controllo degli effetti personali e delle telefonate compiute,
nell'osservazione delle sue reazioni in riferimento alle stesse, nella limitazione degli spazi del reparto da lui fruibili, nella assegnazione di un posto letto in una stanza singola prossima al box infermieri, così da mantenere un monitoraggio più frequente da parte degli stessi,
- che l'innesco della serie causale che ha condotto al decesso è poi direttamente addebitabile alla vittima, la quale in piena autonomia decideva di por fine alla propria esistenza utilizzando la cinghia della tapparella della stanza in cui risultava alloggiato,
- che il de cuius è stato d'altronde rinvenuto dai sanitari a distanza di soli 10-15
minuti dal fatto, ciò che ulteriormente testimonia la costanza con il quale veniva seguito,
- che l'unico rimprovero imputabile alla struttura è pertanto quello relativo alla circostanza di aver lasciato nella disponibilità del siffatto materiale che, Per_1
sebbene astrattamente idoneo a togliersi la vita, pure non rappresenta certo uno di quelli maggiormente utilizzati per dar corso ad un suicidio, essendo assai più
frequente il ricorso all'ingestione di gas o di medicinali ovvero all'uso di lame o di corde libere,
ritiene il collegio di condividere la valutazione operata dal giudice di prime cure,
dovendosi ritenere ampiamente prevalente, entro la misura dell'80% indicata nella pagina 23 di 36 sentenza appellata, la corresponsabilità dello stesso nel verificarsi dell'evento Per_1
mortale.
3.2 Con la seconda ragione di gravame le appellanti si dolgono, invece, del fatto che il
Tribunale, dopo aver deciso in maniera apodittica di non dare ingresso ai mezzi di prova da loro formulati, procedeva a rigettare le domande risarcitorie esperite da Parte_1
e affermando che non avrebbero in proposito assolto all'onere di allegare Parte_3
e provare fondamentali e radicali cambiamenti nel loro stile di vita conseguiti al decesso del congiunto. Rilevano, in proposito, apparire del tutto errate le affermazioni secondo cui:
- la figlia minore , nei primi nove anni di convivenza con il padre, non sarebbe Pt_3
stata in grado di instaurare un proficuo rapporto affettivo con il padre, evidenziando che il menzionato periodo sarebbe stato ben più che sufficiente a costituire una forte relazione interpersonale,
- la figlia maggiore non avrebbe mantenuto uno stretto rapporto affettivo con Pt_2
il padre a seguito della costituzione di un suo autonomo nucleo famigliare, dal momento che la medesima aveva assiduamente continuato ad interfacciarsi con il genitore,
- il vincolo affettivo con la moglie sarebbe stato ormai da tempo assente, senza peraltro tenere conto della profondità del rapporto instaurato nel corso della vita matrimoniale e mai venuto meno pur a fronte delle scelte successivamente compiute dal consorte.
Chiedono pertanto che si dia accoglimento alle loro domande tenendo conto della convivenza con il defunto da parte della moglie e della figlia minore.
pagina 24 di 36 Tale motivo è parzialmente fondato.
Come ben noto, invero, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale compete, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima,
non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Sul punto è stato infatti ben chiarito che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere produce inevitabilmente anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass.
9.5.11 n. 10107).
La quale perdita produce una alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti pagina 25 di 36 congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato già da tempo un netto
revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di …
evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
pagina 26 di 36 della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769).
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due congiunti – lo stesso non potrà che essere valutato tenendo conto di quanto dimostrato dai danneggiati in forza delle risultanze delle prove documentali e testimoniali assunte in corso di causa.
Ciò posto, deve allora ritenersi innanzi tutto sussistente il diritto azionato in giudizio non solo da ma anche dalla sorella dal momento che: Parte_2 Pt_3
- da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra loro ed il de cuius,
- d'altro lato, parte appellata non ha provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra le stesse ed il defunto.
Sul punto, invero, vale osservare come, pur non essendo dubbio che il de cuius
mantenesse una relazione travagliata con il nucleo famigliare originario, è altrettanto innegabile:
- che la convivenza con una nuova compagna non necessariamente di per sé
comportasse il venir meno del rapporto con le figlie, ben potendo il sentimento paterno rimanere stabile anche laddove si concluda la relazione con la madre delle pagina 27 di 36 stesse e dovendosi apprezzare la mancata convivenza non tanto ai fini della valutazione o meno dell'esistenza del rapporto, avendo sul punto la Cassazione ben chiarito che tale circostanza non preclude il riconoscimento del risarcimento, quanto piuttosto solo in sede di quantificazione del ristoro dovuto ai danneggiati,
costituendo questa una delle voci da valutarsi a cura del giudice,
- che è pacifico in causa che, pur a seguito di una serie di abbandoni del tetto domestico, il fosse comunque saltuariamente tornato a casa dopo periodi più Per_1
o meno lunghi di assenza, venendo accolto dagli altri componenti del nucleo famigliare,
- che non vale certo ad escludere l'esistenza del rapporto, con riferimento alla figlia più piccola, il fatto che il padre si fosse allontanato da casa quando aveva Pt_3
nove anni, giacché sino a quel momento nessuna incrinatura vi era stata nel rapporto tra di loro e non potendo nemmeno sottostimarsi il periodo tutt'altro che breve trascorso continuativamente insieme ed il fatto che notoriamente esso comporta l'instaurazione di un legame fortissimo, quanto meno da parte del bambino, che nel momento della crescita si appoggia con spontaneità ed entusiasmo ai genitori,
identificandosi in essi,
- che dagli atti acquisiti in giudizio risulta inoltre documentata, ancora poco prima del decesso, una tuttora persistente attenzione del padre nei confronti del futuro quanto meno della maggiore delle stesse, cui riteneva con rammarico di aver complicato la vita, concretatasi nella richiesta di poter organizzare un colloquio con le stesse,
- che, in ogni caso, l'eventuale maggior interesse del nei confronti della figlia Per_1
pagina 28 di 36 maggiore, costituendo un atteggiamento psicologico del medesimo, non può valere ad escludere il persistere in capo a quella minore di un sentimento di affetto nei confronti del genitore, anche ove si consideri che entrambe erano ben consapevoli dei problemi psicologici del padre, tali da scusare almeno in parte le sue difficili scelte di vita,
- che nemmeno vale ad azzerare il sentimento filiale la circostanza che medio tempore
si fosse sposata, formando un nuovo nucleo famigliare, dal momento che Pt_2
siffatta circostanza, nella normalità dei casi, non comporta in alcun modo il venir meno delle precedenti relazioni affettive e che, comunque, in concreto, nessuna prova di una siffatta trasformazione del rapporto risulta fornita in causa dalla controparte,
il che complessivamente testimonia una permanenza del vincolo affettivo di entrambe le menzionate attrici nei confronti del de cuius, tale da consentire il riconoscimento di un punteggio di 10 punti su 30 in sede di valutazione della qualità della relazione affettiva.
Quanto alla moglie, invece, una volta ritenuto che l'instaurazione di una relazione con un'altra donna sin dal 2011 debba certamente aver comportato un duro colpo al rapporto in essere con il marito, va comunque osservato come una qualche forma di relazione affettiva fosse rimasta in essere fra i due, testimoniando in tal senso la circostanza che il
, per certi periodi, rientrasse a vivere in casa, venendo accolto dalla moglie che, Per_1
pur presumibilmente ferita dall'atteggiamento ondivago del congiunto, riteneva di accettarne comunque la presenza in loco in quanto, evidentemente, lo riconosceva ancora alla stregua di uno dei componenti del suo nucleo famigliare, ben consapevole pagina 29 di 36 delle sue fragilità psichiche ed emotive.
Il che vale pertanto ad affermare la spettanza del ristoro da lesione del rapporto parentale anche in favore della stessa, previo peraltro il riconoscimento di un punteggio di 0 punti su 30 in sede di valutazione della qualità della relazione affettiva, in forza delle considerazioni appena sopra esposte ed esclusa la ricorrenza dei presupposti per riconoscere alcunché a titolo di convivenza, dal momento che la stessa non è stata dimostrata e che anche i capitoli di prova formulati in atti risultano sul punto del tutto generici e tali, al massimo, da condurre a ritenere il presente in casa solo Per_1
saltuariamente, ciò che non consentirebbe comunque di ritenere integrato il requisito in oggetto.
In proposito allora, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato che il de cuius è deceduto in data 27.8.20 all'età di cinquantanove anni, si osserva doversi procedere alla determinazione del dovuto in forza delle Tabelle
elaborate dal Tribunale di Milano, sulla base dei seguenti calcoli:
- quanto alla moglie del defunto, , dell'età di cinquantacinque anni al Parte_1
momento dell'evento:
o di 18 punti per l'età del congiunto,
o di 18 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 0 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale pagina 30 di 36 risarcibile di € 187.728,00,
- quanto alla figlia del defunto, , dell'età di trentasei anni al momento Parte_2
dell'evento:
o di 22 punti per l'età del congiunto,
o di 18 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 242.482,00,
- quanto alla figlia del defunto, , dell'età di diciotto anni al momento Parte_3
dell'evento:
o di 26 punti per l'età del congiunto,
o di 18 punti per l'età della vittima,
o di 0 punti per la convivenza,
o di 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o di 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 258.126,00.
Somme, queste, che devono poi essere ridotte dell'80% al fine di tenere conto della quota di corresponsabilità del stesso nel verificarsi dell'evento lesivo, così Per_1
residuando a versarsi l'importo:
pagina 31 di 36 - di € 37.545,60 in favore di , Parte_1
- di € 48.496,40 in favore di , Parte_2
- di € 51.625,20 in favore di . Parte_3
Sugli importi così determinati tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, anche in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi alle attrici gli interessi di legge dalla data della decisione al saldo oltre a quelli sulle somme di cui sopra, previamente svalutate alla data dell'evento (27.8.2020) e poi anno per anno rivalutate fino alla data della presente decisione.
3.3 Sicché, in conclusione, la sentenza di primo grado – che resta ferma per quanto riguarda la già disposta condanna della struttura sanitaria al ristoro del danno patrimoniale calcolato in € 6.992,00 e sul quale sono stati concessi gli interessi legali dalla data della decisione al saldo oltre a quelli sulle somme previamente svalutate alla data dell'evento (27.8.2020) e poi anno per anno rivalutate fino alla data della presente decisione – va invece riformata nei sensi di cui al dispositivo per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base pagina 32 di 36 ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del più recente orientamento di legittimità secondo cui laddove vi siano più parti assistite da un unico avvocato si deve riconoscere un solo compenso, maggiorato giusta il secondo comma dell'art. 4 del D.M. n. 55/14 (Cass. 17.4.24 n. 10367), nel senso che:
o ove le stesse vantino la medesima posizione processuale, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va ridotto del 30% e quindi maggiorato del 30% per ciascuno dei primi dieci clienti oltre il primo e del
10% per ognuno di essi dall'undicesimo al trentesimo,
o ove le stesse presentino invece una situazione differente, il compenso base dovuto per la singola domanda di valore più alto va direttamente maggiorato come nella precedente ipotesi,
- del fatto che in questo caso le varie parti presentavano una posizione diversa e che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
- della circostanza che, essendosi altresì tenuta la procedura di ATP, le cui fasi di studio e introduttiva, peraltro, in gran parte coincidono con le stesse del giudizio di merito, tali voci in quest'ultima sede vanno liquidate nel minimo,
pagina 33 di 36 - del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 4.889,60 quanto alla fase di ATP, in € 9.862,40 quanto al giudizio di primo grado ed in € 11.113,60
quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio ATP € 992,00
Fase introduttiva ATP € 788,00
Fase istruttoria ATP € 1.276,00
Maggiorazione del 60% € 1.833,60
Totale € 4.889,60
Fase di studio I^ grado € 851,00
Fase introduttiva I^ grado € 602,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.806,00
Fase decisionale I^ grado € 2.095,00
Maggiorazione del 60% € 3.698,40
Totale € 9.862,40
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Maggiorazione del 60% € 4.167,60
pagina 34 di 36 Totale € 11.113,60
Con la precisazione che, essendosi proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore relativo alla sola somma concretamente riconosciuta e non invece applicando quello superiore pari al valore della domanda iniziale, solo parzialmente accolta, già si è tenuto conto della fondatezza di una parte delle difese svolte dalla convenuta, che ha ottenuto di vedersi condannare a rifondere spese legali di importo inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di totale accoglimento delle pretese attoree.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 786/24, pubblicata in data 11.4.24,
che per il resto conferma:
1) condanna l' a pagare, a titolo di risarcimento Controparte_3
danni, la somma già rivalutata:
o di € 37.545,60 in favore di , Parte_1
o di € 48.496,40 in favore di , Parte_2
o di € 51.625,20 in favore di , Parte_3
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo ed a quelli sulle somme di cui sopra previamente svalutate alla data dell'evento e poi anno per anno rivalutate fino alla data della presente decisione;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore delle appellanti le spese processuali pagina 35 di 36 che liquida in € 4.899,60 per la fase di ATP, in € 9.862,40 per il primo grado ed in €
11.113,60 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) manda alla Cancelleria di apporre idonea annotazione sull'originale del provvedimento ex art. 52 D. Lgs. 30.6.03 n. 196, volta a disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati significativi delle parti in caso di riproduzione della presente pronuncia per finalità di informazione giuridica.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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