Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 5.205 .
0.1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ALIANO i LA CORTE CASSAZIONE Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente - R.G.N. 7533/98 Cron. 1061 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud. 05/02/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA MORICCA PASQUALE, VIA LEVICO 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCOPPA SANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente2001 578 avverso la sentenza n. 155/98 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 16/02/98 R.G.N. 2902/96 - 173/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato SCOPPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 19 novembre 1996, il Pretore di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, adito da MO SQ, dichiarava che parte ricorrente aveva diritto all'indennità di accompagnamento nella misura fissata dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 + fino al 31 dicembre 1987 e condannava il Ministero dell'Interno a rideterminare la misura di detta indennità nonché al pagamento delle relative differenze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, compensando integralmente le spese del giudizio. Investito degli appelli avverso tale decisione proposti dalla parte privata (dolutasi della compensazione delle spese) e dal Ministero dell'Interno, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 29 gennaio 1998, riformava l'appellata pronuncia limitatamente alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado e la confermava nel resto;
osservando (per quanto interessa in questa sede di legittimità) che l'eccezione di prescrizione (decennale) proposta dal Ministero era infondata, attesa la tempestività del ricorso di primo grado rispetto al dies a quo (del termine prescrizionale) costituito Esegetal dalla data (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge n. 656 del 1986, determinativa della nuova misura dell'indennità di accompagnamento e quindi attributiva del diritto fatto valere dalla controparte Il Ministero dell'Interno ha quindi proposto ricorso per articolato in un unico motivo. La parte intimata ha cassazione, resistito con controricorso. Motivi della decisione Il Ministero ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 2935 c.c. e dei principi in materia di prescrizione, violazione del principio iura novit curia in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 del codice di procedura civile. Difetto di motivazione. Violazione dei principi in materia di riconoscimento delle provvidenze economiche a favore degli invalidi e degli interessi e rivalutazione in materia di maturazione del relativo diritto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 codice procedura civile . Difetto di motivazione." 3 4 Si duole che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione di prescrizione, avendo, S "in sostanza, ritenuto che, prima del pagamento del capitale da parte del Ministero (cioè i ratei del beneficio assistenziale richiesto in via amministrativa), il beneficiario si troverebbe in una condizione di impossibilità legale di esercitare il proprio diritto, non conoscendo se il Ministero provvederà a pagare anche gli interessi e la rivalutazione e quindi non sapendo se il Ministero è effettivamente inadempiente". Contesta la correttezza di tale motivazione, osservando in particolare : che il credito per interessi e rivalutazione sulle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili matura, e può quindi essere fatto valere, dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza in via amministrativa о dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che vi sia stata pronuncia a riguardo;
che il pagamento della somma capitale non può considerarsi "riconoscimento del diritto e quindi interruzione del termine di prescrizione relativamente agli interessi e alla rivalutazione" La Corte rileva che il ricorso, muovendo dall'erronea premessa Langehul che l'eccezione di prescrizione decennale disattesa dal tribunale concernesse il credito per rivalutazione ed interessi su prestazione tardivamente riconosciuta in via amministrativa, propone censure che non si correlano all'effettivo decisum, ed alla motivazione, della sentenza impugnata;
la quale, invece, occupandosi della prescrizione ad oggetto l'aumento dell'indennità di del credito avente accompagnamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 656 del 1986, ha ritenuto (v. pag. 10) che tale diritto poteva essere fatto valere solo dal giorno (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge che lo aveva fatto sorgere e non era prescritto alla data di proposizione del ricorso di primo grado. Pertanto - indipendentemente dalla rilevanza o no, come autonoma (ed ulteriore) causa d'inammissibilità, della parziale inesattezza della vicenda processuale sussiste senz'altro dell'esposizione del ricorso per mancanza di motivi ai sensi l'inammissibilità dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., essendo a tale ipotesi 1 4 equiparabile la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (v. Cass. 13 ottobre 1995 n. 10695). e,Alla inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio peraltro, eccepita da parte resistente consegue la condanna del ricorrente Ministero alle spese ed agli onorari del giudizio di cassazione in favore della controparte, liquidati come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avvocato Sandro Scoppa.
P. Q. M.
Corte dichiara inammissibile il ricorso Condanna il La ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1. oltre lire duemilioni per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Sandro Scoppa. Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Vulin, Mugun. Shpur Langeth Dhillè IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -6 APR. 2001 I D , A S O 0 S IL CANCELLIEREHelle L 1 L A 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L P N A L S T E I S 3 D N 7 O - I G P S 8 O - M N I 1 A E 1 S D A I E D E , A E G O T O R G N T T E E S T L I S I E G R I E A D R L L O E D 5