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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/09/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Vincenza Maniaci ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 585/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Avvocato Stabilito Ab. C.F._1
Giacomo Briga, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
in persona del Ministro pro
[...] tempore (C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Caltanissetta
E codice fiscale / partita IVA: Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Biundo, giusta procura in atti
OPPOSTI
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.02.2024, depositate regolarmente le note scritte dalla parte ricorrente e dalla sola (di Controparte_2 seguito , le stesse concludevano e discutevano come in atti. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la
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presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da per l'annullamento, previa Parte_1 sospensione, della cartella di pagamento n. 294 2022 00004579 25 000 – emessa da
, agente della riscossione della provincia di Enna Controparte_4 su incarico del notificata a mezzo pec Controparte_1 il 07.04.2022 con la quale è stato richiesto il pagamento di € 77.750,67 quali sanzioni amministrativa anno 2020 su ruolo emesso dal Controparte_1
[...]
L'opponente insorge avverso la cartella di pagamento, sulla scorta dei seguenti motivi:
A) Nullità della cartella di pagamento (atto conseguenziale) per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto), in violazione dell'art. 12 d.lgs. 546/92, dell'art. 6 co. I della 1. 212/2000, nonché del principio della nullità derivata, per non essere stato destinatario di rituale materiale notifica dell'avviso di liquidazione prodromico all'iscrizione al ruolo e alla notifica della cartella.
B) Nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, in quanto posta in essere da società priva della licenza speciale individuale prescritta dalla I. 124/2017.
Indi chiedeva, previa sospensione, l'annullamento di tale cartella di pagamento. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del legale antistatario.
Con decreto dell'11.10.2022 veniva concessa la richiesta sospensione e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 22.11.2022.
Il resistente si costituiva solamente in data 14.11.2022 resistendo alla proposta CP_1 opposizione e chiedendone il rigetto.
Con provvedimento reso all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.11.2022 veniva confermata la disposta sospensione e, rilevata la tardiva costituzione del CP_1 resistente, se ne rilevavano e dichiaravano le preclusioni e decadenze di legge, ex art.
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416 c.p.c.; si dichiarava, altresì, la contumacia dell' , Controparte_4
Agente Della non costituitasi in giudizio. Controparte_5
In data 26.05.2023 si costituiva l' e, sulle deduzioni ed eccezioni di questa, con CP_3 provvedimento reso all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 06.06.2023 si revocava la dichiarazione di contumacia dell' resa all'udienza Controparte_4 del 22.11.2022 ed il giudizio veniva rinviato per la discussione la decisione all'udienza del 20.02.2024 ex art. 127 ter c.p.c. -
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta, nei termini e per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Ciò posto, va rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
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I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante. Prova che nella specie non è stata fornita.
E, invero, nella fattispecie in esame, solo e proprio in conseguenza ed a causa della irrituale e tardiva costituzione del opposto e della mancanza di prova in tal CP_1 senso fornita dall' opposta in sede di sua costituzione, non può dirsi raggiunta la CP_3
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prova in ordine all'avvenuta notifica della ordinanza-ingiunzione n. 158/2020 atto presupposto e sottostante alla cartella di pagamento impugnata.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento opposta deve essere annullata. In ordine alle spese processuali, la valutazione dell'esito finale del giudizio, delle ragioni della decisione, della condotta delle parti, dell'attività concretamente svolta e delle questioni trattate, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per la pronuncia di compensazione integrale delle stesse spese fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
,
[...]
- annulla la cartella di pagamento n. 294 2022 00004579 25 000 emessa da
[...]
, agente della riscossione della provincia di Enna su incarico del Controparte_4
notificata a mezzo pec il 07.04.2022; Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna, il 23 settembre 2025
Il Giudice
Vincenza Maniaci
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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