Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 376 R.G. Cont. Anno 2022
VERTENTE TRA
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1
alla Via Annunziata – Palazzo Mosti, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Francesca Paola Basile;
ATTORE/OPPONENTE
E
avv. LUIGI, difensore di sé stesso;
CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Contumace. Controparte_2
TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617 II comma c.p.c. – Proc N. 23/2020 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
L'avv. Luigi Boccalone, in data 3.12.19, notificava al atto di pignoramento Parte_1
presso terzi, con il quale venivano pignorate le somme di spettanza del accreditate presso Pt_1
il tesoriere comunale filiale di , fino alla concorrenza di € 20.000,00, Controparte_2 Parte_1 per competenze professionali maturate in favore dell'istante e liquidate dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 739/2019, notificata il 7.05.2019, divenuta cosa giudicata.
La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 23/2020 del R.G.E.M. del Tribunale di Benevento.
Il , in data 13/10/2020, proponeva opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. Parte_1 avverso l'esecuzione intrapresa in suo danno, previa sospensione della stessa, rassegnando le seguenti conclusioni: - In via preliminare si chiede la declaratoria di estinzione dell'intrapresa esecuzione per i motivi di cui al punto 1); - in linea meramente gradata, si chiede disporre la sospensione della procedura esecutiva per le ragioni innanzi esposte al punto 1); - nel merito dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento e l'impignorabilità delle some per le ragioni esposti ai punti 2) e 3). Stante il grave pregiudizio per l'Ente e per la collettività amministrata derivante dalla sottrazione della disponibilità della somma pignorata, della eccepita improcedibilità dell'esecuzione di cui al punto 1) e della impignorabilità delle stesse, si chiede che l'adito Giudice, ove non ritenga di dover dichiarare la nullità del presente giudizio, Voglia, in pendenza del giudizio di merito, ordinare la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., attesa la sussistenza di giusti e gravi motivi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri riflessi sostitutivi di iva
e cpa per l'avvocatura pubblica”.
Il G.E., pertanto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/01/2021, con ordinanza del
29/04/2021, ritenuta ammissibile l'azione esecutiva sul presupposto che il credito azionato fosse successivo alla dichiarazione di dissesto del rigettava l'istanza di Parte_1 sospensione dell'esecuzione e, preso atto della dichiarazione resa dal terzo pignorato, assegnava al creditore procedente l'intera somma reclamata in executivis, fissando alle parti il termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di opposizione.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. il introduceva il relativo giudizio di Parte_1
merito, cui veniva assegnato il numero 2645/2021 R.A.C., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento ai sensi dell'art.
248, comma 2, del D.lgs n. 267/00; - dichiarare la impignorabilità delle somme assoggettate
-2 di 8- all'esecuzione ai sensi dell'art.159, comma 2, del D. lgs n. 267/00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre “oneri riflessi” sostitutivi di iva e cpa per l'avvocatura pubblica”.
Si costituiva l'avv. Luigi Boccalone, difensore di sé stesso, impugnando ogni avverso dedotto e insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Riconoscere e dichiarare la opposizione formulata dal infondata in fatto e diritto, per le motivazioni addotte in parte Parte_1
motiva; Riconoscere e dichiarare dovute le somme .. trattandosi di credito sorto dopo la dichiarazione di dissesto del avvenuta il 11.1.2017, ritenendo Parte_1 consequenzialmente dovute le competenze liquidate dal G.E. nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi”.
Nel corso del giudizio, venivano depositate memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e, all'udienza del 21.6.23, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
Pertanto, con sentenza resa nel richiamato procedimento N. 2645/2021, emessa in data 18/12/2023, il giudice così disponeva: ”Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c formulata dal , con tutte Parte_1
le conseguenze di legge;
b) condanna il , in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, in favore dell'avv. Luigi Boccalone, difensore di sé stesso, che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Contemporaneamente allo svolgimento del suindicato giudizio di cognizione N. 2645/2021, relativo all'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva N.
23/2020 R.G.E., il formulava ulteriore opposizione, questa volta ex art. 617 Parte_1
II comma c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione somme del 22-27/07/2021.
Con provvedimento del 9/08/2021, il G.E., fissava l'udienza del 2/09/2021 per la comparizione delle parti e, con successiva ordinanza del 24/12/2021, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza opposta ed assegnava alle parti il termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di opposizione.
La causa de quo veniva, pertanto, iscritta dinanzi il Tribunale di Benevento al n. 376/22 R.A.C.
L'opponente nel richiamato ricorso ex art. 617 II comma c.p.c. reiterava le Parte_1
identiche doglianze, oggetto del ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. già proposto e deciso con la richiamata sentenza di merito, nella procedura N. 2645/2021, da questo stesso giudice.
-3 di 8- Alla udienza del 31.10.24, al termine di iter istruttorio e delle deduzioni delle parti costituite, che ricalcavano quanto già avvenuto nella precedente opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con la concessione termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Il giudice, accertata la regolarità della notifica e stante la mancata costituzione in giudizio, deve procedere, preliminarmente, a dichiarare la contumacia dell' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore.
Preliminarmente, si evidenzia l'inammissibilità della presente opposizione, ex art. 617 II c.p.c., in quanto tutte le doglianze sollevate dall'opponente s'iscrivono nel quadro dell'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. e che, pertanto, pur riqualificata in tale senso, l'odierna opposizione si appalesa manifestamente tardiva, come si dirà diffusamente di seguito.
****
Quanto al merito, seppur incidentalmente ed ai soli fini espositivi, si riportano le argomentazioni già svolte nel richiamato procedimento n. 2645/2021 R.A.C.
In primis, si deve rilevare che il pignoramento non può essere considerato nullo, ai sensi dell'art. 159, comma 1, D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, atteso che per “tesoriere” del si deve Pt_1
intendere un agente contabile esterno tenuto a rendere il conto giudiziale inerente alla propria gestione, quale appunto risulta essere la terzo pignorato, come emerge anche Controparte_2
dalla dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c.
Le ulteriori eccezioni del in virtù delle quali l'opponente deduce Parte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento, si fondano su due rilievi: a) la violazione dell'art. 248, comma 2, del D. lgs n. 267/2000; b) l'impignorabilità delle somme, assoggettate all'esecuzione ex art. 545 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 159, comma 2, del D. lgs n. 267/2000.
a) Quanto al primo rilievo, ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. lgs n. 267/00, per cui si chiede dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento, si rileva quanto di seguito specificato.
Il ritiene che, avendo dichiarato il dissesto, deliberato con atto del Consiglio Parte_1 comunale n. 1 del 11.01.17, l'opposto non avrebbe potuto dar luogo ad azione esecutiva.
-4 di 8- Questo Giudice riconosce, evidentemente, che con l'intervenuta dichiarazione di dissesto tutte le procedure esecutive intraprese devono essere sospese e non possono esserne avviate nuove, con conseguente nomina da parte del Ministero delle Finanze di un Organismo di Liquidazione
Straordinario a cui è demandato il compito di dare corso alle procedure tese al reperimento di fondi e alla successiva liquidazione dei crediti.
Pertanto, s'è fuor di dubbio che i crediti, la cui genesi è antecedente la dichiarazione di dissesto del rientrano nella competenza della commissione liquidatoria, bisogna Parte_1
verificare se il credito vantato dal creditore opposto sia posteriore alla data del 11.01.2017.
Orbene, dagli atti risulta documentalmente che il credito oggetto dell'odierna opposizione, vantato dall'avv. Luigi Boccalone per competenze professionali, quale procuratore distrattario, risulta essere sorto successivamente alla dichiarazione di dissesto del e non rientra, Parte_1
pertanto, tra quelli da sottoporre alla suddetta commissione liquidatoria.
Il credito messo in esecuzione dall'opposto, avv. Luigi Boccalone discende, infatti, dalla sentenza n. 739/2019, notificata il 7.05.2019, con la quale il Tribunale i Benevento ha accertato e liquidato all'opposto, quale procuratore distrattario, le somme a lui dovute per l'attività professionale espletata in tutti i gradi di quel giudizio.
Solo con tale sentenza, infatti, l'avv. Luigi Boccalone ha visto divenire tali somme certe, liquide ed esigibili.
Questo Giudice condivide quanto affermato, recentemente, dal TAR Campania Napoli laddove afferma che: “Il credito costituito dalle spese legali trova la sua fonte unicamente nel provvedimento del giudice che ne dispone la liquidazione e l'imputazione. L'attribuzione delle spese è, infatti, il risultato di una valutazione specifica che compie l'organo giudicante e che dipende strettamente dal contenuto della pronuncia, prima della quale non può sostenersi si sia materializzato. Cronologicamente, quindi, il credito si forma nel momento in cui il provvedimento del giudice è pubblicato” (Tar Campania Napoli, Sez. I, sentenza n. 2927/2023).
Dello stesso avviso anche il TAR Campania Salerno secondo cui: “…nel caso di specie l'atto di gestione rientra sicuramente nella massa passiva, ma così non è per l'obbligazione relativa alle spese legali, che trova il suo fatto genetico solo nella sentenza della cui esecuzione si tratta. Il debito di cui trattasi è venuto ad esistenza dopo il 31.12.2019 (la sentenza è stata pubblicata in data 30.10.2020) e, quindi, non può in alcun modo rientrare nella massa passiva, non bastando la mera relazione “occasionale” con il fatto dedotto nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata. Il credito costituito dalle spese legali, distratte in favore del difensore e liquidate con sentenza passata in giudicato successivamente allo stato di dissesto, in altri termini, sorge solo
-5 di 8- con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria” (TAR Campania Salerno, Sez. I, 7 Gennaio 2022, sent.
n. 1902 - Conforme TAR Napoli, Sez. VIII, 9 Luglio 2020, sent. n. 2972).
Non si condivide, invece, l'argomentazione che fonda la recente sentenza del Consiglio di Stato che, chiamato a dirimere una lite insorta tra il e l' Parte_2 [...]
, ha affermato la natura “accessoria” del credito per le spese Controparte_3
processuali.
Il Collegio giudicante, nella richiamata decisione, ha evidenziato che: “se si trascurasse di considerare la natura accessoria del credito per spese processuali, s'incorrerebbe nell'anomalia segnalata dalla difesa del in quanto si avrebbe che un unico titolo Parte_2 sarebbe di competenza dell'ente locale per le spese legali e di competenza dell'O.S.L. per la sorta capitale” (Consiglio di Stati, Sez. V., sent. n. 6776/2023).
Il Consiglio di Stato afferma, cioè, che andava imputato all'O.S.L. e non al Parte_2
anche il pagamento delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo, in quanto queste ultime
[...] erano da reputarsi “accessorie” alla sorta capitale che, a sua volta, ineriva ad un atto e/o ad un fatto di gestione antecedente alla dichiarazione del dissesto dell'ente.
La sopra riportata decisione del Consiglio di Stato, a parere di questo giudice, si caratterizza per essere meramente tautologica, nella misura in cui fonda il proprio convincimento sul fatto che rappresenterebbe una “anomalia” che diversi capi dello stesso titolo, ossia quello relativo alla
“sorta capitale” e quello relativo alle “spese legali”, potrebbero essere azionati dinanzi a soggetti diversi, quali sono l' e l'O.S.L. Parte_3
Il Consiglio di Stato, però, non chiarisce in che misura questa differenza si tradurrebbe in una concreta “anomalia”, sottovalutando la differenza sostanziale che esiste tra i due crediti: quello delle spese legali, a maggior ragione nel caso del “distrattario”, infatti, sorge solo con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare al fatto che ha dato origine alla vertenza.
A sostegno di tale profonda differenza tra i due diversi crediti, quello della “sorta capitale” e quello delle “spese legali”, si consideri, per esempio, che nel caso di cessazione della materia del contendere, che può avvenire per ragioni diverse, resta in piedi, in virtù del principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, il dovere del giudice di pronunciarsi, comunque, sulle “spese legali”, a conferma del fatto che si tratta di un'obbligazione autonoma e indipendente.
Nel caso che ci occupa, come evidenziato sopra, risulta documentalmente dagli atti che il credito dell'avv. Luigi Boccalone è sorto dopo la dichiarazione di dissesto.
-6 di 8- A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che il credito professionale in questione, oggetto dell'odierno procedimento, è riconosciuto a favore di un soggetto diverso (il procuratore distrattario) rispetto a chi aveva proposto la domanda giudiziale in cui le competenze professionali furono liquidate.
In definitiva, appare pacifico che le competenze professionali del procuratore distrattario non rientrano, pertanto, nella logica del dissesto finanziario, in quanto divenute certe, liquide ed esigibili solo con la sentenza del Tribunale di Benevento.
b) Anche la richiesta di dichiarare la impignorabilità delle somme assoggettate all'esecuzione ai sensi dell'art. 545 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 159, comma 2, del D. lgs n. 267/00 è da ritenersi infondata, per i motivi di seguito specificati.
Orbene, la Giurisprudenza ha più volte ribadito che quando l'ente locale adotta delibere di impignorabilità deve provare, in caso di pignoramento, che nella cronologia dei pagamenti abbia rispettato, in maniera rigida, l'evasione dei debiti secondo la presentazione temporale di fatture o quant'altro afferente la maturazione di un credito.
Appare opportuno, in questa sede, delineare, seppur brevemente, i contorni della normativa in tema di espropriazione di crediti nei confronti di enti locali, regolata dal D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 159, che ha subìto un'evoluzione per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale e di diverse successive sentenze della Corte di Cassazione, che hanno approfondito il riparto dell'onere della prova.
L'art. 159 del richiamato decreto, dopo aver sancito l'inammissibilità delle procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, ha previsto al comma 2 che non sono, comunque, soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate: a) al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, però, lo stesso articolo 159 richiede che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
La detta norma è stata poi dichiarata incostituzionale, quanto ai commi secondo, terzo e quarto, con sentenza della Consulta del 18 Giugno 2003, n. 211 “nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lett. A), b) e c) del comma 2 non operi
-7 di 8- qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso”.
Ne deriva, dunque, che la Corte Costituzionale ha introdotto una vera e propria condizione risolutiva dell'impignorabilità delle somme.
Per quanto attiene, invece, alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, si sono profilati due distinti orientamenti.
Un orientamento più risalente, secondo il quale l'onere di provare la violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, attraverso l'emissione di mandati di pagamento per finalità diverse da quelle tutelate dalla delibera di impignorabilità, spetta al creditore (Corte di Cassazione del
6.06.2006, sent. n. 13263). Tale impostazione è stata, però, criticata evidenziando come, in tal modo, alla parte che intende realizzare il proprio diritto sarebbe addossata una vera e propria probatio diabolica.
L'orientamento più recente e, a parere di chi scrive, condivisibile valorizzando, invece, il principio della “vicinanza della prova”, ritiene che “spetta all'Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Corte di
Cassazione del 16.9.2008, sent. n. 23727; Corte di Cassazione del 27.5.2009, sent. n. 12259).
Si colloca, nel solco dell'orientamento in esame, la pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato che il creditore assolve al proprio onere di allegazione quando, deducendo “numerose circostanze di fatto”, ingeneri “il sospetto” della sussistenza della indicata condizione preclusiva, laddove l'ente locale non è liberato dall'onere della prova contraria, nei termini anzidetti, quando produca una certificazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Corte di Cassazione del
26 marzo 2012, sent. n. 4820).
Sul punto, il Tribunale di Napoli Nord ha rilevato che “deve ritenersi – in adesione a quanto affermato da Cass. 26 marzo 2012, n. 4280 – che l'allegazione del creditore deve essere semplicemente idonea ad ingenerare il sospetto (…) che la violazione dell'ordine cronologico si sia verificata;
e, quindi, a tal uopo va considerata sufficiente anche solo la produzione delle determine di pagamento” (Tribunale di Napoli Nord, Ordinanza del 25 Settembre 2018; cfr. Corte di Cassazione del 13.11.2020, sent. n. 25836).
-8 di 8- Il richiamato orientamento della Suprema Corte si fonda sul presupposto di dover agevolare, alla luce del richiamato principio della “vicinanza della prova”, l'attività processuale del creditore, sottraendolo, così, alla probatio diabolica.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'opposto ha sicuramente ingenerato, anche in questo Giudice, il legittimo “sospetto” che il abbia violato l'ordine cronologico. Parte_1
L'opposto, infatti, nei propri scritti lamenta che “avvocati officiati dal per Parte_1
controversie aventi genesi ante dissesto i quali risultano vittoriosi nel giudizio innanzi il competente Tribunale, o altra autorità, distrattari delle spese legali … procedono all'incasso delle somme liquidate” e aggiunge che anche “Avvocati alle dipendenze dell'Ente, per controversie aventi genesi ante dissesto, i quali, a prescindere dall'esito del giudizio, incassano onorari e spese legali liquidate o autoliquidate”, allegando determine dirigenziali, datate successivamente al dissesto, con le quali il ha disposto la liquidazione delle suddette Parte_1
competenze professionali.
Questo Giudice, pertanto, alla luce di tale orientamento, condivide quanto affermato nell'ordinanza di assegnazione somme dal G.E., della dr.ssa Piccolo che, nella procedura esecutiva mobiliare di cui al R.G. 23/2020, afferma che: “rilevato che credito fatto valere consiste nelle spese e competenze professionali liquidate, in favore del creditore procedente, con la sentenza n.
739/2019 del Tribunale di Benevento, e, quindi, di competenze professionali maturate successivamente alla opposta dichiarazione di dissesto da parte del , questo Parte_1
giudicante, in linea con il recente arresto giurisprudenziale n. 4563/2020 del Consiglio di Stato, ritiene che le stesse non rientrano nella competenza gestionale della Commissione Liquidatrice, ma vanno gestite e liquidate dall'Ente in bonis…”.
Gravava, in definitiva, sul , ente debitore, per le ragioni suesposte, la prova Parte_1
di tutti i fatti costitutivi della affermata impignorabilità delle somme destinate, sia con riferimento alla preesistenza della delibera di destinazione, debitamente notificata al tesoriere, sia della insussistenza dei pagamenti diversi operati in violazione dell'ordine cronologico.
Alcuna prova il ha fornito, però, in merito a tale ultima circostanza. Parte_1
Per le ragioni sopra specificate e per quanto documentato e allegato agli atti del giudizio, infine, a questo Giudice non è consentito poter accertare “d'ufficio” se il pignoramento sia nullo per essere caduto su somme vincolate in base a delibere comunali, previamente notificate al tesoriere, che non abbiano perso efficacia (per essere state seguite da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico).
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-9 di 8- Dal punto di vista procedurale, come anticipato, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto le eccezioni proposte tendenti a far: “-dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.lgs n. 267/00; - dichiarare la impignorabilità delle somme assoggettate all'esecuzione ai sensi dell'art.159, comma 2, del D. lgs n. 267/00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre “oneri riflessi” sostitutivi di iva e cpa per l'avvocatura pubblica”, attengono alla pignorabilità e, pertanto, a parte il fatto che sono state già decise nella richiamata opposizione ex art. 615 II c.p.c., non sono proponibili dopo l'ordinanza di assegnazione, come meglio si dirà in seguito.
Lo stesso dicasi per l'eccezione di carenza di legittimazione, in capo all'avv. Luigi Boccalone, in relazione al titolo esecutivo, riferito alla sentenza n. 739/2019 del Tribunale di Benevento, che liquidava le spese di giudizio, relative al D.I. n. 581 del 2015, in favore di Parte_4
che pure deve essere dichiarata, per le stesse ragioni, inammissibile.
[...]
In merito, si osservi che a nulla rileva la documentata intercorsa cessione del credito intervenuta tra e l'avv. Luigi Boccalone, notificata da quest'ultimo al Parte_4
, solo in data 4.07.22, epoca successiva a quella di proposizione dell'azione Pt_1 Parte_1
esecutiva, avvenuta il 3/12/2019.
Evidentemente, la cessione del credito non ha effetto retroattivo e, pertanto, non può sanare il difetto di legittimazione relativamente a tale titolo esecutivo, in favore dell'Avv. Boccalone, all'epoca dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, né tantomeno l'illegittimità degli atti prodromici all'esecuzione nella parte in cui contemplano indebitamente anche le richiamate spese e competenze.
Orbene, ai sensi dell'art. 1264, comma 1, c.c. «La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata».
Con l'opposta ordinanza di assegnazione resa dal G.E. nella procedura esecutiva N. 23/2020, pertanto, sono state assegnate all'Avv. Luigi Boccalone somme delle quali egli non era titolare, vale a dire le spese e competenze della fase monitoria liquidate dal Tribunale di Benevento in favore della parte processuale, con il decreto ingiuntivo n. Parte_4
581/2015.
Il difetto di legittimazione attiva e la carenza del titolo esecutivo, relativamente a tali importi, in capo all'avv. Boccalone, però, si sostanzia nel mancato diritto di quest'ultimo a poter procedere esecutivamente che andava, evidentemente, opposto ex art. 615 comma II c.p.c.!
Ciò posto, però, il giudice può qualificare la proposta opposizione, ex art. 617 II comma c.p.c., ai sensi dell'art. 615 II comma c.p.c.
-10 di 8- Per costante ed uniforme giurisprudenza, infatti, “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (Cass., ord. 11 luglio 2022 n. 21865; Conformi: Cass., III, ord. 21 maggio 2019, n. 13602; Cass., sent. 13 dicembre 2005, n. 27428; Cass., II, sent. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass., I, sent. 15 gennaio 1999,
n. 383).
Nel caso che ci occupa, però, anche a fronte della suindicata riqualificazione giuridica, la domanda non può essere accolta in quanto manifestamente inammissibile, perché tardiva.
Dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, che è il provvedimento che il debitore opponente ha impugnato, infatti, non sono più esperibili opposizioni all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c., ma solo opposizioni ex art. 617 II comma c.p.c.
In punta di diritto, si osservi che dopo l'ordinanza di assegnazione, pronunciata ai sensi dell'articolo
553 c.p.c., a conclusione del processo esecutivo per espropriazione presso terzi, per giurisprudenza conforme e consolidata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile (cfr. Cass.
n. 4578/08, nonché, Cass. n. 11642/14, oltre a Cass. n. 5529/11 e n. 20310/12 – Cass. III sez. n.
15822/23). Ciò in quanto il procedimento esecutivo, con la pronuncia della predetta ordinanza di assegnazione del credito pignorato, deve intendersi definito.
Quanto alle spese del presente giudizio, attesa la complessità della materia, si ritiene equo disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-11 di 8- - Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., con tutte le conseguenze di legge;
- Spese compensate.
Benevento, 19 Febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-12 di 8-