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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4904 dell'anno 2025
TRA
Avv. LAMURAGLIA E G Parte_1 ricorrente
E
Avv. G BORRELLI CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'ente convenuto chiedendo la liquidazione suo favore della quota spettante quale erede ex lege sulla somma di euro 1734,46 maturata in capo al coniuge de cuius nei mesi di febbraio e marzo 2023 nei termini ivi in dettaglio indicati. Instaurato il giudizio, ritualmente citato, si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda. All'udienza odierna, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta ex actis che: l'istante è coniuge del defunto;
il de cuius Persona_1 aveva una figlia minore.
2. Ciò posto, in assenza di contestazioni specifiche opposte in relazione ai fatti costitutivi dedotti in ricorso e testè riportate, non pare dubbio il diritto dell'istante a conseguire l'importo di euro
867,23 oltre accessori di legge quale quota (1/2) spettante in suo favore nella veste di coniuge superstite con una figlia comune al de cuius.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014 –
l'accoglimento del ricorso consentono di porle a carico della parte intimata in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: CP_ previo accertamento del diritto, condanna l' al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
867,23 oltre accessori di legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 450,00 Vedi importo liquidato oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese anche forfettario da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi anticipatario.
Bari 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4904 dell'anno 2025
TRA
Avv. LAMURAGLIA E G Parte_1 ricorrente
E
Avv. G BORRELLI CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'ente convenuto chiedendo la liquidazione suo favore della quota spettante quale erede ex lege sulla somma di euro 1734,46 maturata in capo al coniuge de cuius nei mesi di febbraio e marzo 2023 nei termini ivi in dettaglio indicati. Instaurato il giudizio, ritualmente citato, si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda. All'udienza odierna, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta ex actis che: l'istante è coniuge del defunto;
il de cuius Persona_1 aveva una figlia minore.
2. Ciò posto, in assenza di contestazioni specifiche opposte in relazione ai fatti costitutivi dedotti in ricorso e testè riportate, non pare dubbio il diritto dell'istante a conseguire l'importo di euro
867,23 oltre accessori di legge quale quota (1/2) spettante in suo favore nella veste di coniuge superstite con una figlia comune al de cuius.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014 –
l'accoglimento del ricorso consentono di porle a carico della parte intimata in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: CP_ previo accertamento del diritto, condanna l' al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
867,23 oltre accessori di legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 450,00 Vedi importo liquidato oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese anche forfettario da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi anticipatario.
Bari 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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