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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 913/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Bezzi Giovanni e dall'avv. Copioli Giovanni, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Gobbi Lara, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società premesso di aver Controparte_1
acquistato in data 10.06.1991 il diritto di proprietà su una porzione dell'appezzamento urbano-terreno sito in Rimini, località Marebello-Statale n.16- S.S. Adriatica, di totali Ha.01.51.06, distinto al Catasto terreni del predetto Comune alla partita 15834, foglio 100, particelle 168/sub.1 e 169, esponeva che la particella 169 era stata parzialmente ricompresa nel piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “Alba Adriatica” nell'ambito del quale risultava specificatamente destinata a verde pubblico e ad opere di urbanizzazione da cedersi al L'odierna attrice rappresentava Controparte_3
che la originaria particella 169 era stata frazionata in più particelle, tra le quali la particella 3190 - inclusa per intero all'interno del piano - confinante a nord con il fondo distinto al Catasto terreni del
Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, particella 172, già di proprietà di , di Persona_1
cui era divenuto pieno ed esclusivo proprietario, in forza di successione mortis causa, il figlio CP_2
CP_
. La esponeva che, realizzato il marciapiede pubblico sul lato nord della
[...] Controparte_1
particella 3190 posto al confine con la particella 172 contrassegnato da una recinzione metallica posta a filo del cordolo del marciapiede, era emerso - in esito alla acquisizione da parte del Controparte_3
della documentazione integrativa sullo stato finale delle opere di urbanizzazione relative al Piano
Particolareggiato di iniziativa privata “Alba Adriatica” - l'erroneo posizionamento del termine (rete di recinzione metallica) che divideva la particella 3190 dalla particella 172. Più in particolare, l'odierna attrice rappresentava che una porzione della particella 3190, de cedersi integralmente al in CP_3
quanto destinata a verde pubblico, risultava di fatto inglobata nella particella limitrofa 172, di proprietà di . Evidenziato come la presenza di tale difformità le impedisse di adempiere ai Controparte_2
propri obblighi nei confronti del la conveniva in giudizio CP_3 Controparte_1 CP_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
[...]
contrariis rejectis, premessa la suesposta narrativa, NEL MERITO : - accertare e dichiarare ex art.
950 c.c. l'esatto confine tra il fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, mappale 3190 di proprietà della , ed il fondo distinto Controparte_1
al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, mappale 172 di proprietà del sig. ; - ordinare al convenuto di rimuovere a propria cura e Controparte_2 Controparte_2
spese la rete metallica di recinzione che attualmente divide i due fondi;
- condannare il sig. CP_2
al rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente
[...]
occupata in esito all'istruttoria; - ordinare ex art. 951 c.c. che sull'esatto confine tra i due fondi, come accertato in corso di causa, vengano apposti a spese comuni i relativi termini. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, nonché
l'inammissibilità della domanda in quanto diretta ad ottenere non l'accertamento della corretta determinazione dei confini, ma il rilascio di una porzione di terreno asseritamente occupata indebitamente dallo stesso. Nel merito, chiedeva che, in caso di accertata difformità tra il confine e lo stato di fatto, fosse dichiarato in proprio favore l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno della atteso che lo stesso e, prima di lui, il padre Controparte_1 Per_1
, si erano comportati come titolari del diritto reale esercitando le relative facoltà.
[...]
Le parti comparivano all'udienza del 29.09.2021 alla quale il Giudice - “rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 5, DLgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali è tenuto preliminarmente all'esperimento del procedimento di mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale” - disponeva procedersi a mediazione, concedendo all'uopo quindici giorni di tempo per proporre domanda davanti all'organismo territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 del citato DLgs. 28/2010 e fissando l'udienza per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 09.02.2022, le parti rappresentavano che la mediazione aveva avuto esito negativo e il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dalle stesse richiesti.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della successiva udienza, il Giudice disponeva c.t.u. e, a seguito del deposito della c.t.u., provvedeva sulle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle part.
Assunta la prova per testi ammessa, all'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va rilevato come la società abbia correttamente qualificato la Controparte_1
domanda dalla stessa proposta quale azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'incertezza del confine, che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini prevista dall'art. 950, c.c., va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato” (cfr. Cass. n.
27413/2005).
pagina 3 di 8 Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva, rilevando, invero, la sola illegittimità dell'occupazione stessa quale conseguenza del riscontrato sconfinamento (cfr. Cass. n. 12139/1997,
Cass. n. 13986/2010 e Cass. n. 8693/2019 che, in motivazione, afferma: “allorquando sia accertato - come verificatosi nel caso di specie - il confine a seguito della proposizione della relativa azione di regolamento e risultino realizzatisi degli sconfinamenti in uno dei fondi, il proprietario del fondo che abbia sconfinato è tenuto, indipendentemente dalla intenzionalità o meno della sua condotta (e ciò in virtù della natura reale della relativa azione e dell'effetto recuperatorio ad essa connesso), al ripristino dei luoghi e, quindi, alla restituzione della porzione oggetto di sconfinamento (salva
l'eventualità in cui, con la proposta domanda, sia stata espressamente invocata la sola emissione di una mera pronuncia dichiarativa circa l'individuazione del confine). In altri termini, nel caso in cui il confine sia riconoscibile e sia stato giudizialmente accertato, l'effetto recuperatorio (chiesto dal titolare del fondo in cui sia intervenuto lo sconfinamento) e, quindi, l'obbligo di conformare proprie spese la situazione di fatto a quella di diritto, non è condizionato dall'intenzionalità dell'occupazione abusiva, ma è sufficiente che sia rimasta accertata l'illegittimità dell'occupazione, anche qualora sia stata realizzata in buona fede”).
Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, mentre in caso di incertezza oggettiva del confine, l'eccezione di usucapione da parte del convenuto non è ipotizzabile - considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria e l'inidoneità della stessa a determinare un acquisto della proprietà -, quando, invece, viene dedotta a fondamento dell'azione l'incertezza soggettiva del confine - riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente -, l'eccezione o la domanda riconvenzionale di usucapione è pienamente ammissibile, perché fondata sul possesso esclusivo della zona confinaria, e, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia, in quanto, verificatasi l'usucapione della zona confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite (cfr. Cass. n. 27413/2005; Cass. n. 21607/2017).
Ciò posto, a fronte delle domande attoree e della domanda riconvenzionale proposta dal CP_2
occorre procedere dalle risultanze della c.t.u. disposta nel presente giudizio al fine di accertare l'esatto confine tra i fondi delle parti in causa, - sulla base degli atti di provenienza (e delle estensioni dei fondi in essi indicate) e dei punti di confine certi materializzati sul luogo (ricorrendo alla mappa catastale pagina 4 di 8 solo in via sussidiaria) - e verificare, una volta individuato il suddetto confine, se vi sia stata occupazione del fondo della società da parte del convenuto, indicando in caso Controparte_1
positivo la misura (e la superficie) della parte di fondo occupata.
Orbene, il c.t.u., all'esito dell'indagine dallo stesso compiutamente svolta tenuto conto degli atti di provenienza, dei punti di confine certi materializzati sul luogo e dei documenti catastali, ha concluso che “l'esatto confine tra le particelle 172 e 3190 è individuato dall'allineamento tra il palo (punto certo C5 – prima foto sotto), posto all'angolo tra le particelle 3190 e 172, e il punto (seconda foto sotto) sito a 11 cm dallo spigolo nord-est del tubolare metallico che funge da sostegno posto a monte del cancello carrabile nell'angolo tra via Cuoco e via Zuppetta”.
Il c.t.u., inoltre, ha accertato che “La parte di fondo attoreo occupata dal convenuto (indicata con retino rosso nell'allegato 12), è compresa tra la recinzione in pali metallici e rete plastificata contigua al marciapiede esistente e il confine esatto. Precisamente la porzione di fondo attoreo occupata si estende sul lato mare per una lunghezza di metri 20,59 in linea retta tra i due vertici sopra individuati
e sul lato monte di metri 21,02 seguendo lo sviluppo della recinzione. Le larghezze vanno da zero in corrispondenza del palo C5 ad un massimo di metri 1,84 per poi ridursi a cm 21 in corrispondenza del vertice tra le vie Cuoco e Zuppetta. L'area occupata ha una consistenza di 19,50 metri quadrati”.
Alla luce dell'esito dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, deve ritenersi che la suddetta area sia stata acquistata per usucapione da parte del CP_2
I testi di parte conventa escussi all'udienza del 06.05.2024 hanno confermato che “realizzato il marciapiede, alla fine dell'anno 1997 inizio 1998, il signor con il padre , ha Controparte_2 Per_1
posizionato lungo il confine del marciapiede una rete metallica, sostituita nel tempo con la rete attuale, ed un cancello per accedere all'abitazione ad oggi ancora presenti” e che “i signori CP_2 Per_1
e , hanno piantato nel terreno tra la loro abitazione e il marciapiede tre ulivi e una palma ed CP_2 hanno lavorato il terreno a propria cura e spesa” (cfr. dichiarazioni del teste : “sul Testimone_1 cap. 2): “si, confermo”; sul cap. 3): “si, le piantò il padre del sig. ADR: “come data dal CP_2
1999 o forse addirittura prima”; cfr. dichiarazioni del teste : “sul cap. 2): “è Testimone_2 vero, confermo”; sul cap. 3): “è vero” ADR: “come datazione sicuramente prima del 1999 perché io frequentavo la loro casa, mia figlia era nata in [...]anno e ricordo che ero andato a mostrare mia figlia ai signori e la situazione era già quella”). CP_2
Le circostanze emerse dall'assunzione della prova testimoniale sono idonee e sufficienti a ritenere che il abbia esercitato un possesso utile all'usucapione: se è vero, infatti, che, ai fini della prova CP_2
di un simile possesso, non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, è altrettanto vero che l'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione pagina 5 di 8 dell'intenzione del possessore di escludere i terzi dal godimento del bene quale espressione tipica del diritto di proprietà. Il possesso utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, infatti, non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), occorre accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (cfr. Cass. n. 1796/2022 secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”).
In senso contrario, non può attribuirsi rilievo a quanto affermato dal teste di parte attrice
[...]
il quale - sul capitolo “vero che realizzato il marciapiede, alla fine dell'anno 1997 inizio Tes_3
1998, il signor con il padre , ha posizionato lungo il confine del Controparte_2 Per_1
marciapiede una rete metallica, sostituita nel tempo con la rete attuale, ed un cancello per accedere all'abitazione ad oggi ancora presenti come da fotografie che si mostrano (doc. 7 e 8, e da 10 a 14)” - ha dichiarato - tra l'altro - che “al momento della verifica fatta con i tecnici di Hera successivamente al
1997 i manufatti non erano presenti altrimenti non ci sarebbero state collaudate le opere a verde pubblico”.
Il teste non ha precisato a quale momento temporale facesse riferimento e, inoltre, non sono state esplicitate - nemmeno negli atti di parte attrice - le ragioni per cui il collaudo delle opere a verde pubblico sarebbe stato impedito dall'esistenza di una rete metallica apposta su quello che era, apparentemente, il confine con un'altra proprietà oltre il marciapiede pubblico.
pagina 6 di 8 In conclusione, risulta provato che ha posseduto uti dominus, pacificamente, Controparte_2
ininterrottamente e pubblicamente per un periodo di tempo che supera quello che l'art. 1158 c.c. richiede per l'acquisto per usucapione la porzione di fondo attoreo di 19,50 metri quadrati, meglio indicata con retino rosso nell'allegato 12 alla c.t.u.
Poiché per effetto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, il confine non può essere (ri)determinato sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u., la domanda attorea deve essere rigettata. Così come già rilevato, infatti, la domanda riconvenzionale di usucapione, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia, in quanto, verificatasi l'usucapione della zona confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite (cfr.
Cass. n. 27413/2005; Cass. n. 21607/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio -, disponendone il pagamento a favore dello Stato, in quanto risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera Controparte_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 02.09.2021, allegata quale doc. n. 5 alla comparsa di costituzione). Nella condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del
d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
Oggetto di regolazione sono altresì le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023 - che si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
913/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 - rigetta la domanda proposta dalla società Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, dichiara che Controparte_2
ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà sulla porzione di Controparte_2
terreno di 19,50 metri quadrati, meglio indicata con retino rosso nell'allegato 12 alla c.t.u., facente parte del fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, mappale
3190, di proprietà della Controparte_1
- dispone che proceda, a sua cura e spese, al necessario frazionamento ed alla Controparte_2 conseguente intestazione e ordina all'esito al competente Ufficio del Territorio di Rimini e alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini di procedere alla trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. sul bene suddetto;
- condanna la società alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta che si Controparte_1
liquidano in euro 2.552,00,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133
DPR 115/2002;
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023
- definitivamente a carico di parte attrice
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Bezzi Giovanni e dall'avv. Copioli Giovanni, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Gobbi Lara, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società premesso di aver Controparte_1
acquistato in data 10.06.1991 il diritto di proprietà su una porzione dell'appezzamento urbano-terreno sito in Rimini, località Marebello-Statale n.16- S.S. Adriatica, di totali Ha.01.51.06, distinto al Catasto terreni del predetto Comune alla partita 15834, foglio 100, particelle 168/sub.1 e 169, esponeva che la particella 169 era stata parzialmente ricompresa nel piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “Alba Adriatica” nell'ambito del quale risultava specificatamente destinata a verde pubblico e ad opere di urbanizzazione da cedersi al L'odierna attrice rappresentava Controparte_3
che la originaria particella 169 era stata frazionata in più particelle, tra le quali la particella 3190 - inclusa per intero all'interno del piano - confinante a nord con il fondo distinto al Catasto terreni del
Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, particella 172, già di proprietà di , di Persona_1
cui era divenuto pieno ed esclusivo proprietario, in forza di successione mortis causa, il figlio CP_2
CP_
. La esponeva che, realizzato il marciapiede pubblico sul lato nord della
[...] Controparte_1
particella 3190 posto al confine con la particella 172 contrassegnato da una recinzione metallica posta a filo del cordolo del marciapiede, era emerso - in esito alla acquisizione da parte del Controparte_3
della documentazione integrativa sullo stato finale delle opere di urbanizzazione relative al Piano
Particolareggiato di iniziativa privata “Alba Adriatica” - l'erroneo posizionamento del termine (rete di recinzione metallica) che divideva la particella 3190 dalla particella 172. Più in particolare, l'odierna attrice rappresentava che una porzione della particella 3190, de cedersi integralmente al in CP_3
quanto destinata a verde pubblico, risultava di fatto inglobata nella particella limitrofa 172, di proprietà di . Evidenziato come la presenza di tale difformità le impedisse di adempiere ai Controparte_2
propri obblighi nei confronti del la conveniva in giudizio CP_3 Controparte_1 CP_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
[...]
contrariis rejectis, premessa la suesposta narrativa, NEL MERITO : - accertare e dichiarare ex art.
950 c.c. l'esatto confine tra il fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, mappale 3190 di proprietà della , ed il fondo distinto Controparte_1
al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, mappale 172 di proprietà del sig. ; - ordinare al convenuto di rimuovere a propria cura e Controparte_2 Controparte_2
spese la rete metallica di recinzione che attualmente divide i due fondi;
- condannare il sig. CP_2
al rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente
[...]
occupata in esito all'istruttoria; - ordinare ex art. 951 c.c. che sull'esatto confine tra i due fondi, come accertato in corso di causa, vengano apposti a spese comuni i relativi termini. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, nonché
l'inammissibilità della domanda in quanto diretta ad ottenere non l'accertamento della corretta determinazione dei confini, ma il rilascio di una porzione di terreno asseritamente occupata indebitamente dallo stesso. Nel merito, chiedeva che, in caso di accertata difformità tra il confine e lo stato di fatto, fosse dichiarato in proprio favore l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno della atteso che lo stesso e, prima di lui, il padre Controparte_1 Per_1
, si erano comportati come titolari del diritto reale esercitando le relative facoltà.
[...]
Le parti comparivano all'udienza del 29.09.2021 alla quale il Giudice - “rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 5, DLgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali è tenuto preliminarmente all'esperimento del procedimento di mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale” - disponeva procedersi a mediazione, concedendo all'uopo quindici giorni di tempo per proporre domanda davanti all'organismo territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 del citato DLgs. 28/2010 e fissando l'udienza per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 09.02.2022, le parti rappresentavano che la mediazione aveva avuto esito negativo e il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dalle stesse richiesti.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della successiva udienza, il Giudice disponeva c.t.u. e, a seguito del deposito della c.t.u., provvedeva sulle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle part.
Assunta la prova per testi ammessa, all'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va rilevato come la società abbia correttamente qualificato la Controparte_1
domanda dalla stessa proposta quale azione di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'incertezza del confine, che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini prevista dall'art. 950, c.c., va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato” (cfr. Cass. n.
27413/2005).
pagina 3 di 8 Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva, rilevando, invero, la sola illegittimità dell'occupazione stessa quale conseguenza del riscontrato sconfinamento (cfr. Cass. n. 12139/1997,
Cass. n. 13986/2010 e Cass. n. 8693/2019 che, in motivazione, afferma: “allorquando sia accertato - come verificatosi nel caso di specie - il confine a seguito della proposizione della relativa azione di regolamento e risultino realizzatisi degli sconfinamenti in uno dei fondi, il proprietario del fondo che abbia sconfinato è tenuto, indipendentemente dalla intenzionalità o meno della sua condotta (e ciò in virtù della natura reale della relativa azione e dell'effetto recuperatorio ad essa connesso), al ripristino dei luoghi e, quindi, alla restituzione della porzione oggetto di sconfinamento (salva
l'eventualità in cui, con la proposta domanda, sia stata espressamente invocata la sola emissione di una mera pronuncia dichiarativa circa l'individuazione del confine). In altri termini, nel caso in cui il confine sia riconoscibile e sia stato giudizialmente accertato, l'effetto recuperatorio (chiesto dal titolare del fondo in cui sia intervenuto lo sconfinamento) e, quindi, l'obbligo di conformare proprie spese la situazione di fatto a quella di diritto, non è condizionato dall'intenzionalità dell'occupazione abusiva, ma è sufficiente che sia rimasta accertata l'illegittimità dell'occupazione, anche qualora sia stata realizzata in buona fede”).
Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, mentre in caso di incertezza oggettiva del confine, l'eccezione di usucapione da parte del convenuto non è ipotizzabile - considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria e l'inidoneità della stessa a determinare un acquisto della proprietà -, quando, invece, viene dedotta a fondamento dell'azione l'incertezza soggettiva del confine - riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente -, l'eccezione o la domanda riconvenzionale di usucapione è pienamente ammissibile, perché fondata sul possesso esclusivo della zona confinaria, e, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia, in quanto, verificatasi l'usucapione della zona confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite (cfr. Cass. n. 27413/2005; Cass. n. 21607/2017).
Ciò posto, a fronte delle domande attoree e della domanda riconvenzionale proposta dal CP_2
occorre procedere dalle risultanze della c.t.u. disposta nel presente giudizio al fine di accertare l'esatto confine tra i fondi delle parti in causa, - sulla base degli atti di provenienza (e delle estensioni dei fondi in essi indicate) e dei punti di confine certi materializzati sul luogo (ricorrendo alla mappa catastale pagina 4 di 8 solo in via sussidiaria) - e verificare, una volta individuato il suddetto confine, se vi sia stata occupazione del fondo della società da parte del convenuto, indicando in caso Controparte_1
positivo la misura (e la superficie) della parte di fondo occupata.
Orbene, il c.t.u., all'esito dell'indagine dallo stesso compiutamente svolta tenuto conto degli atti di provenienza, dei punti di confine certi materializzati sul luogo e dei documenti catastali, ha concluso che “l'esatto confine tra le particelle 172 e 3190 è individuato dall'allineamento tra il palo (punto certo C5 – prima foto sotto), posto all'angolo tra le particelle 3190 e 172, e il punto (seconda foto sotto) sito a 11 cm dallo spigolo nord-est del tubolare metallico che funge da sostegno posto a monte del cancello carrabile nell'angolo tra via Cuoco e via Zuppetta”.
Il c.t.u., inoltre, ha accertato che “La parte di fondo attoreo occupata dal convenuto (indicata con retino rosso nell'allegato 12), è compresa tra la recinzione in pali metallici e rete plastificata contigua al marciapiede esistente e il confine esatto. Precisamente la porzione di fondo attoreo occupata si estende sul lato mare per una lunghezza di metri 20,59 in linea retta tra i due vertici sopra individuati
e sul lato monte di metri 21,02 seguendo lo sviluppo della recinzione. Le larghezze vanno da zero in corrispondenza del palo C5 ad un massimo di metri 1,84 per poi ridursi a cm 21 in corrispondenza del vertice tra le vie Cuoco e Zuppetta. L'area occupata ha una consistenza di 19,50 metri quadrati”.
Alla luce dell'esito dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, deve ritenersi che la suddetta area sia stata acquistata per usucapione da parte del CP_2
I testi di parte conventa escussi all'udienza del 06.05.2024 hanno confermato che “realizzato il marciapiede, alla fine dell'anno 1997 inizio 1998, il signor con il padre , ha Controparte_2 Per_1
posizionato lungo il confine del marciapiede una rete metallica, sostituita nel tempo con la rete attuale, ed un cancello per accedere all'abitazione ad oggi ancora presenti” e che “i signori CP_2 Per_1
e , hanno piantato nel terreno tra la loro abitazione e il marciapiede tre ulivi e una palma ed CP_2 hanno lavorato il terreno a propria cura e spesa” (cfr. dichiarazioni del teste : “sul Testimone_1 cap. 2): “si, confermo”; sul cap. 3): “si, le piantò il padre del sig. ADR: “come data dal CP_2
1999 o forse addirittura prima”; cfr. dichiarazioni del teste : “sul cap. 2): “è Testimone_2 vero, confermo”; sul cap. 3): “è vero” ADR: “come datazione sicuramente prima del 1999 perché io frequentavo la loro casa, mia figlia era nata in [...]anno e ricordo che ero andato a mostrare mia figlia ai signori e la situazione era già quella”). CP_2
Le circostanze emerse dall'assunzione della prova testimoniale sono idonee e sufficienti a ritenere che il abbia esercitato un possesso utile all'usucapione: se è vero, infatti, che, ai fini della prova CP_2
di un simile possesso, non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, è altrettanto vero che l'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione pagina 5 di 8 dell'intenzione del possessore di escludere i terzi dal godimento del bene quale espressione tipica del diritto di proprietà. Il possesso utile ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, infatti, non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), occorre accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (cfr. Cass. n. 1796/2022 secondo cui “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”).
In senso contrario, non può attribuirsi rilievo a quanto affermato dal teste di parte attrice
[...]
il quale - sul capitolo “vero che realizzato il marciapiede, alla fine dell'anno 1997 inizio Tes_3
1998, il signor con il padre , ha posizionato lungo il confine del Controparte_2 Per_1
marciapiede una rete metallica, sostituita nel tempo con la rete attuale, ed un cancello per accedere all'abitazione ad oggi ancora presenti come da fotografie che si mostrano (doc. 7 e 8, e da 10 a 14)” - ha dichiarato - tra l'altro - che “al momento della verifica fatta con i tecnici di Hera successivamente al
1997 i manufatti non erano presenti altrimenti non ci sarebbero state collaudate le opere a verde pubblico”.
Il teste non ha precisato a quale momento temporale facesse riferimento e, inoltre, non sono state esplicitate - nemmeno negli atti di parte attrice - le ragioni per cui il collaudo delle opere a verde pubblico sarebbe stato impedito dall'esistenza di una rete metallica apposta su quello che era, apparentemente, il confine con un'altra proprietà oltre il marciapiede pubblico.
pagina 6 di 8 In conclusione, risulta provato che ha posseduto uti dominus, pacificamente, Controparte_2
ininterrottamente e pubblicamente per un periodo di tempo che supera quello che l'art. 1158 c.c. richiede per l'acquisto per usucapione la porzione di fondo attoreo di 19,50 metri quadrati, meglio indicata con retino rosso nell'allegato 12 alla c.t.u.
Poiché per effetto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, il confine non può essere (ri)determinato sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u., la domanda attorea deve essere rigettata. Così come già rilevato, infatti, la domanda riconvenzionale di usucapione, se provata in tutti i suoi elementi qualitativi e temporali, ha carattere risolutivo della controversia, in quanto, verificatasi l'usucapione della zona confinaria, cessa per ciò stesso l'incertezza della proprietà sul suo limite (cfr.
Cass. n. 27413/2005; Cass. n. 21607/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio -, disponendone il pagamento a favore dello Stato, in quanto risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera Controparte_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 02.09.2021, allegata quale doc. n. 5 alla comparsa di costituzione). Nella condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del
d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
Oggetto di regolazione sono altresì le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023 - che si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
913/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 - rigetta la domanda proposta dalla società Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, dichiara che Controparte_2
ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà sulla porzione di Controparte_2
terreno di 19,50 metri quadrati, meglio indicata con retino rosso nell'allegato 12 alla c.t.u., facente parte del fondo distinto al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 1266, foglio 100, mappale
3190, di proprietà della Controparte_1
- dispone che proceda, a sua cura e spese, al necessario frazionamento ed alla Controparte_2 conseguente intestazione e ordina all'esito al competente Ufficio del Territorio di Rimini e alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini di procedere alla trascrizione dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. sul bene suddetto;
- condanna la società alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta che si Controparte_1
liquidano in euro 2.552,00,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133
DPR 115/2002;
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023
- definitivamente a carico di parte attrice
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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