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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2024, n. 6774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6774 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato DI MICHELE GENNARO del foro di LANUSEI in difesa di AM MI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6774 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 27 giugno 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna di IO AM, in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Mandas 1'11.08.2018) alla pena di mesi 7 di arresto e euro 2000 di ammenda e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e la confisca dell'autovettura di sua proprietà. AM è stato ritenuto responsabile per avere guidato l'autovettura AY IX20 in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato tramite l'uso di apparecchiatura etilometrica che aveva rilevato un tasso alcolennico alla prima prova di 2,32 g/I e alla seconda prova di 2,27 g/I. Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che l'accertamento era stato eseguito, a distanza di meno di due ore rispetto al momento in cui l'imputato era stato fermato, con apparecchio regolarmente omologato. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando dieci motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 CdS e dell'art. 379, comma 2, Reg. CdS, per essere stata affermata la responsabilità penale sulla base dei risultati del test alcolemico, eseguito ad oltre due ore di distanza rispetto al fermo operato dai Carabinieri. Il difensore osserva che per legge l'accertamento del tasso alcolemico deve essere eseguito all'atto del controllo del soggetto fermato: una dilatazione temporale così lunga come quella verificatasi nel caso in esame aveva reso radicalmente inattendibile e nullo l'esito dell'accertamento. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per avere la corte ritenuto irrilevante, ai fini della affermazione della responsabilità penale, che il test alcolemico fosse stato effettuato a distanza di due ore rispetto al controllo e per avere affermato che tale dilazione ridondava semmai a vantaggio di AM. Il difensore osserva che tale ultima affermazione contenuta nella sentenza impugnata era erronea, in quanto la curva decrescente della concentrazione di alcol nel sangue si innesta a distanza variabile fra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione e dal corrispondente picco massimo di assorbimento. La Corte avrebbe omesso il passaggio logico fondamentale, ossia che l'esecuzione dell'accertamento nell'immediato, prima dei venti minuti, o comunque nella sua fase ascendente, 2 prima del raggiungimento del picco, avrebbe dato con assoluta certezza scientifica un esito diverso. Il tasso rilevato a distanza di due ore dal controllo non rispecchiava quello effettivo del momento della guida. La sintomatologia riscontrata dagli agenti accertatori al più poteva essere utilizzata per affermare la sussistenza dello stato di ebbrezza di cui alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 186 comma 2 lett a) CdS, ma non certamente per affermare la sussistenza della responsabilità per le ipotesi più gravi, in cui diventa indispensabile, in virtù del principio di legalità e tassatività, l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol al momento del fermo o controllo, tenuto conto dell'andamento della "curva di Widmark". 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'esito del test alcolemico, sebbene effettuato a mezzo di un apparecchio etilometro in radice illegale e illegittimo in quanto privo di omologazioni e di regolari visite periodiche e primitive, nonché di attività di manutenzione ordinaria dello strumento utilizzato. Il difensore osserva che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che l'etilometro fosse stato omologato e sottoposto alle revisioni periodiche e alle manutenzioni. L'apparecchio utilizzato nel caso in esame era stato sottoposto a visita primitiva in data 6.5.2003 cui non erano, tuttavia, seguite in modo regolare le visite annuali: in particolare la prima revisione annuale era stata effettuata oltre l'anno, ovvero il 17.6.2004, onde avrebbe dovuto essere compiuta nuovamente la visita primitiva;
la seconda revisione annuale era stata effettuata oltre l'anno, ovvero il 17.10.2005, onde avrebbe dovuto essere compiuta nuovamente la visita primitiva;
il 19.6.2006 l'apparecchio era stato riparato a seguito di un difetto tecnico, onde avrebbe dovuto essere effettuata una revisione aggiuntiva;
negli anni successivi erano state eseguite le ulteriori revisione alcune delle quali in ritardo in modo da rendere necessaria nuovamente la visita primitiva;
nell'anno 2015 la revisione non era stata effettuata e negli anni 2016 e 2017 le revisioni erano state effettuate in ritardo (rispettivamente il 6.7.2016 e il 10.10.2017); anche la manutenzione effettuata presentava vari profili di irregolarità. L'apparecchio, pertanto, era fuorilegge e non poteva legittimamente essere utilizzato: invero le anomalie nelle tempistiche di esecuzione delle verifiche periodiche hanno una precisa rilevanza normativa che si evince dal dettato dell'art. 379 del Regolamento di attuazione del CdS a cui rinvia il quarto comma dell'art. 186 Cds. Tale norma sancisce che gli etilometri devono rispondere ai requisiti che sono stabiliti dal disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero ella Sanità, in cui si afferma che l'etilometro per essere conforme deve riportare l'indicazione espressa dell'arco temporale o del numero di analisi che devono distanziare al massimo due operazioni di manutenzione. Da ciò si deduce il principio della continuità degli interventi di manutenzione. 2.4 Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per aver omesso la sentenza impugnata di confrontarsi con la censura formulata in appello sulla irregolarità della omologazione dell'etilometro. Il difensore lamenta che la Corte aveva omesso di esaminare i passaggi con cui si era commentata una sentenza del Tribunale di Bologna che, trattando un caso simile a quello di AM, aveva assolto l'imputato proprio in ragione del fatto che l'apparecchio utilizzato per l'alcoltest non era stato sottoposto in maniera regolare a omologazione, revisioni annuali e manutenzione. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'esito del test alcolemico, sebbene effettuato a mezzo di un apparecchio etilometro in radice illegale e illegittimo anche sotto il profilo della manutenzione. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe omesso di accertare che la omologazione del 10.11.1999 e verificata in data 18.11.2002 era già scaduta a far data dal 30.10.2016 in quanto privo di omologazioni e di regolari visite periodiche e primitive, nonché di attività di manutenzione ordinaria dello strumento utilizzato. 2.6. Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle prove etilonnetriche affette da radicale nullità. Il difensore osserva che l'omologazione avente n. OM 00308Bet del 10.11.1999, verificata in data 18.11.2002 era stata volturata il 9.9.2002 dalla Società Draeger Italina spa alla società Daeger Safety Italia spa con nuovo numero di omologazione con l'aggiunta una lettera B: ciò- secondo il difensore- avrebbe determinato l'inesistenza della omologazione. 2.7 Con il settimo e l'ottavo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 2.8 Con il nono e il decimo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenunati generiche e della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità. Il difensore osserva che la Corte, in proposito, si era limitata a invocare i precedenti penali dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'attendibilità del risultato del test alcolemico, effettuato a distanza di due ore rispetto al sinistro, sono manifestamente infondati. 2.1.In ordine all'intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al test alcolemico, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento. (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501). In proposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694) e, tuttavia, che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e e c) cod. strada, la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573). Quest'ultima affermazione, peraltro, non comporta necessariamente che, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall'atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), sia necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di "prova sufficiente" dell'accusa: si deve, infatti, tenere conto anche della distribuzione degli oneri probatori e se, non v'è alcun dubbio che l'accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell'illecito, è altrettanto indubbio che tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento deve essere oggetto di allegazione ad opera dell'imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti del fatto tipico. 2.2. Nella prospettiva indicata, la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure: i giudici hanno chiarito che la modesta dilazione, 5 necessitata dal reperimento dell'apparecchio messo a disposizione dal Nucleo Radiomobile di Cagliari, non poteva avere minato l'attendibilità dell'esito e che in ogni caso l'elevato stato di ebbrezza dell'imputato era comprovato anche dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, il quale aveva descritto AM come in preda ad un stato di confusione, tale per cui non era riuscito a replicare al saluto, ma solo a gesticolare. A tale iter argomentativo, il ricorrente si limita a contrapporre osservazioni che attengono esclusivamente alla curva di assorbimento di alcol nel sangue. In proposito non può che ribadirsi il consolidato orientamento della Corte di legittimità per cui «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). 3. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, tutti incentrati sulla non regolarità dell'apparecchio utilizzato sotto il profilo delle procedure di omologazione, revisioni annuali e manutenzione, sono manifestamente infondati. L'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio etilometro sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. CdS. La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall'imputato, sul 6 quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. La Corte di appello, in applicazione di tali principi, ha rilevato che dal libretto acquisito in atti era emerso che l'etilometro era stato omologato prima della sua messa in uso e poi periodicamente sottoposto a revisione e che l'ultima revisione con esito positivo risaliva al 10.10.2017 e, dunque, non era, al momento dell'accertamento, ancora decorso l'anno di validità. La circostanza segnalata nel ricorso, per cui alcune delle revisioni periodiche antecedenti erano state effettuate dopo la scadenza dell'anno, non ha alcun rilievo ai fini della validità della prova attraverso la quale si era accertato il reato a carico di Dumu: invero il funzionamento dell'apparecchio risultava nel caso in esame certificato dall'ultima revisione effettuata con esito positivo ed ancora in corso di validità al momento dell'accertamento del reato, senza che rispetto a tale dato possano in alcun modo rilevare le eventuali irregolarità formali, segnalate dal ricorrente, relative alla prima omologazione o alle precedenti revisioni. 4.11 settimo e l'ottavo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., sono inammissibili per difetto di specificità, essendosi il ricorrente limitato a invocarne l'applicazione in assenza di confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata cui non ha contrapposto alcuna ragione, né in fatto né in diritto. I motivi sono, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte, a tale fine, valorizzato in coerenza con il dato normativo, il carattere abituale della condotta, comprovato dai plurimi precedenti specifici. Ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. osta al riconoscimento della particolare tenuità del fatto l'abitualità del comportamento, così come definito dal successivo comma 3, a norma del quale "il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurimi, abituali e reiterate". Questa Corte di Cassazione ha già chiarito che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, 7 incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin Rv. 278347). 5.11 nono e il decimo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenunati generiche e la mancata sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, sono inammissibili per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento a sostegno dei vizi di dedotti e non avendo contrapposto all'iter argomentativo della Corte alcuna ragione di fatto e di diritto. I motivi sono, comunque, manifestamente infondati. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime, infatti, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione t dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691), essendo sufficiente anche il mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Analogamente, in tema di sanzioni sostitutive, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di osservare che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la loro adozione è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena e che, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen.; ne consegue che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725). La Corte di Appello, invero, ha spiegato che ostavano alla sostituzione della pena i precedenti penali del AM, oltre che la gravità della condotta, e che per le stesse ragioni non erano riconoscibili le circostanze attenuanti generiche. Sotto entrambi i profili, la motivazione della sentenza impugnata appare rispettosa dei principi sopra richiamati e non si presta, pertanto, a censure. • 8 6.All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 13 dicembre 2023 Il Consig tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato DI MICHELE GENNARO del foro di LANUSEI in difesa di AM MI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6774 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 27 giugno 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna di IO AM, in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Mandas 1'11.08.2018) alla pena di mesi 7 di arresto e euro 2000 di ammenda e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e la confisca dell'autovettura di sua proprietà. AM è stato ritenuto responsabile per avere guidato l'autovettura AY IX20 in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato tramite l'uso di apparecchiatura etilometrica che aveva rilevato un tasso alcolennico alla prima prova di 2,32 g/I e alla seconda prova di 2,27 g/I. Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che l'accertamento era stato eseguito, a distanza di meno di due ore rispetto al momento in cui l'imputato era stato fermato, con apparecchio regolarmente omologato. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando dieci motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 CdS e dell'art. 379, comma 2, Reg. CdS, per essere stata affermata la responsabilità penale sulla base dei risultati del test alcolemico, eseguito ad oltre due ore di distanza rispetto al fermo operato dai Carabinieri. Il difensore osserva che per legge l'accertamento del tasso alcolemico deve essere eseguito all'atto del controllo del soggetto fermato: una dilatazione temporale così lunga come quella verificatasi nel caso in esame aveva reso radicalmente inattendibile e nullo l'esito dell'accertamento. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per avere la corte ritenuto irrilevante, ai fini della affermazione della responsabilità penale, che il test alcolemico fosse stato effettuato a distanza di due ore rispetto al controllo e per avere affermato che tale dilazione ridondava semmai a vantaggio di AM. Il difensore osserva che tale ultima affermazione contenuta nella sentenza impugnata era erronea, in quanto la curva decrescente della concentrazione di alcol nel sangue si innesta a distanza variabile fra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione e dal corrispondente picco massimo di assorbimento. La Corte avrebbe omesso il passaggio logico fondamentale, ossia che l'esecuzione dell'accertamento nell'immediato, prima dei venti minuti, o comunque nella sua fase ascendente, 2 prima del raggiungimento del picco, avrebbe dato con assoluta certezza scientifica un esito diverso. Il tasso rilevato a distanza di due ore dal controllo non rispecchiava quello effettivo del momento della guida. La sintomatologia riscontrata dagli agenti accertatori al più poteva essere utilizzata per affermare la sussistenza dello stato di ebbrezza di cui alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 186 comma 2 lett a) CdS, ma non certamente per affermare la sussistenza della responsabilità per le ipotesi più gravi, in cui diventa indispensabile, in virtù del principio di legalità e tassatività, l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol al momento del fermo o controllo, tenuto conto dell'andamento della "curva di Widmark". 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'esito del test alcolemico, sebbene effettuato a mezzo di un apparecchio etilometro in radice illegale e illegittimo in quanto privo di omologazioni e di regolari visite periodiche e primitive, nonché di attività di manutenzione ordinaria dello strumento utilizzato. Il difensore osserva che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che l'etilometro fosse stato omologato e sottoposto alle revisioni periodiche e alle manutenzioni. L'apparecchio utilizzato nel caso in esame era stato sottoposto a visita primitiva in data 6.5.2003 cui non erano, tuttavia, seguite in modo regolare le visite annuali: in particolare la prima revisione annuale era stata effettuata oltre l'anno, ovvero il 17.6.2004, onde avrebbe dovuto essere compiuta nuovamente la visita primitiva;
la seconda revisione annuale era stata effettuata oltre l'anno, ovvero il 17.10.2005, onde avrebbe dovuto essere compiuta nuovamente la visita primitiva;
il 19.6.2006 l'apparecchio era stato riparato a seguito di un difetto tecnico, onde avrebbe dovuto essere effettuata una revisione aggiuntiva;
negli anni successivi erano state eseguite le ulteriori revisione alcune delle quali in ritardo in modo da rendere necessaria nuovamente la visita primitiva;
nell'anno 2015 la revisione non era stata effettuata e negli anni 2016 e 2017 le revisioni erano state effettuate in ritardo (rispettivamente il 6.7.2016 e il 10.10.2017); anche la manutenzione effettuata presentava vari profili di irregolarità. L'apparecchio, pertanto, era fuorilegge e non poteva legittimamente essere utilizzato: invero le anomalie nelle tempistiche di esecuzione delle verifiche periodiche hanno una precisa rilevanza normativa che si evince dal dettato dell'art. 379 del Regolamento di attuazione del CdS a cui rinvia il quarto comma dell'art. 186 Cds. Tale norma sancisce che gli etilometri devono rispondere ai requisiti che sono stabiliti dal disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero ella Sanità, in cui si afferma che l'etilometro per essere conforme deve riportare l'indicazione espressa dell'arco temporale o del numero di analisi che devono distanziare al massimo due operazioni di manutenzione. Da ciò si deduce il principio della continuità degli interventi di manutenzione. 2.4 Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per aver omesso la sentenza impugnata di confrontarsi con la censura formulata in appello sulla irregolarità della omologazione dell'etilometro. Il difensore lamenta che la Corte aveva omesso di esaminare i passaggi con cui si era commentata una sentenza del Tribunale di Bologna che, trattando un caso simile a quello di AM, aveva assolto l'imputato proprio in ragione del fatto che l'apparecchio utilizzato per l'alcoltest non era stato sottoposto in maniera regolare a omologazione, revisioni annuali e manutenzione. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'esito del test alcolemico, sebbene effettuato a mezzo di un apparecchio etilometro in radice illegale e illegittimo anche sotto il profilo della manutenzione. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe omesso di accertare che la omologazione del 10.11.1999 e verificata in data 18.11.2002 era già scaduta a far data dal 30.10.2016 in quanto privo di omologazioni e di regolari visite periodiche e primitive, nonché di attività di manutenzione ordinaria dello strumento utilizzato. 2.6. Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle prove etilonnetriche affette da radicale nullità. Il difensore osserva che l'omologazione avente n. OM 00308Bet del 10.11.1999, verificata in data 18.11.2002 era stata volturata il 9.9.2002 dalla Società Draeger Italina spa alla società Daeger Safety Italia spa con nuovo numero di omologazione con l'aggiunta una lettera B: ciò- secondo il difensore- avrebbe determinato l'inesistenza della omologazione. 2.7 Con il settimo e l'ottavo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 2.8 Con il nono e il decimo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenunati generiche e della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità. Il difensore osserva che la Corte, in proposito, si era limitata a invocare i precedenti penali dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'attendibilità del risultato del test alcolemico, effettuato a distanza di due ore rispetto al sinistro, sono manifestamente infondati. 2.1.In ordine all'intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al test alcolemico, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento. (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501). In proposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694) e, tuttavia, che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e e c) cod. strada, la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573). Quest'ultima affermazione, peraltro, non comporta necessariamente che, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall'atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), sia necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di "prova sufficiente" dell'accusa: si deve, infatti, tenere conto anche della distribuzione degli oneri probatori e se, non v'è alcun dubbio che l'accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell'illecito, è altrettanto indubbio che tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento deve essere oggetto di allegazione ad opera dell'imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti del fatto tipico. 2.2. Nella prospettiva indicata, la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure: i giudici hanno chiarito che la modesta dilazione, 5 necessitata dal reperimento dell'apparecchio messo a disposizione dal Nucleo Radiomobile di Cagliari, non poteva avere minato l'attendibilità dell'esito e che in ogni caso l'elevato stato di ebbrezza dell'imputato era comprovato anche dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, il quale aveva descritto AM come in preda ad un stato di confusione, tale per cui non era riuscito a replicare al saluto, ma solo a gesticolare. A tale iter argomentativo, il ricorrente si limita a contrapporre osservazioni che attengono esclusivamente alla curva di assorbimento di alcol nel sangue. In proposito non può che ribadirsi il consolidato orientamento della Corte di legittimità per cui «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). 3. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, tutti incentrati sulla non regolarità dell'apparecchio utilizzato sotto il profilo delle procedure di omologazione, revisioni annuali e manutenzione, sono manifestamente infondati. L'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio etilometro sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. Esec. CdS. La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall'imputato, sul 6 quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. La Corte di appello, in applicazione di tali principi, ha rilevato che dal libretto acquisito in atti era emerso che l'etilometro era stato omologato prima della sua messa in uso e poi periodicamente sottoposto a revisione e che l'ultima revisione con esito positivo risaliva al 10.10.2017 e, dunque, non era, al momento dell'accertamento, ancora decorso l'anno di validità. La circostanza segnalata nel ricorso, per cui alcune delle revisioni periodiche antecedenti erano state effettuate dopo la scadenza dell'anno, non ha alcun rilievo ai fini della validità della prova attraverso la quale si era accertato il reato a carico di Dumu: invero il funzionamento dell'apparecchio risultava nel caso in esame certificato dall'ultima revisione effettuata con esito positivo ed ancora in corso di validità al momento dell'accertamento del reato, senza che rispetto a tale dato possano in alcun modo rilevare le eventuali irregolarità formali, segnalate dal ricorrente, relative alla prima omologazione o alle precedenti revisioni. 4.11 settimo e l'ottavo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., sono inammissibili per difetto di specificità, essendosi il ricorrente limitato a invocarne l'applicazione in assenza di confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata cui non ha contrapposto alcuna ragione, né in fatto né in diritto. I motivi sono, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte, a tale fine, valorizzato in coerenza con il dato normativo, il carattere abituale della condotta, comprovato dai plurimi precedenti specifici. Ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. osta al riconoscimento della particolare tenuità del fatto l'abitualità del comportamento, così come definito dal successivo comma 3, a norma del quale "il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurimi, abituali e reiterate". Questa Corte di Cassazione ha già chiarito che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, 7 incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin Rv. 278347). 5.11 nono e il decimo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenunati generiche e la mancata sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità, sono inammissibili per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento a sostegno dei vizi di dedotti e non avendo contrapposto all'iter argomentativo della Corte alcuna ragione di fatto e di diritto. I motivi sono, comunque, manifestamente infondati. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime, infatti, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione t dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691), essendo sufficiente anche il mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Analogamente, in tema di sanzioni sostitutive, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di osservare che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la loro adozione è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena e che, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen.; ne consegue che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725). La Corte di Appello, invero, ha spiegato che ostavano alla sostituzione della pena i precedenti penali del AM, oltre che la gravità della condotta, e che per le stesse ragioni non erano riconoscibili le circostanze attenuanti generiche. Sotto entrambi i profili, la motivazione della sentenza impugnata appare rispettosa dei principi sopra richiamati e non si presta, pertanto, a censure. • 8 6.All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 13 dicembre 2023 Il Consig tensore Il Presidente