Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2022, proposto da
ER LE, AT EO LE, MA VA LE, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Pulimeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Liguria, n. 26;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto della Corte d’Appello di Lecce, recante il n. 895/2018 cron., emesso il 17-05-2018 e depositato in cancelleria il 18-05-2018, relativo al giudizio n. 104/2018 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Premesso che:
-Con il decreto citato in epigrafe, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n.89, dai ricorrenti e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in loro favore, delle somme ivi indicate, e le spese del procedimento, liquidate in € 630,00, per compensi, ed € 100,00, per spese, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
-Veniva, quindi, proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto;
-Con memoria del 15.01.2025, la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omesso deposito della prova dell’avvenuta consegna della notificazione, a mezzo pec, del titolo esecutivo al Ministero della Giustizia nella sua sede legale;
Alla Camera di consiglio del 22.01.2025, la causa è stata introitata per la decisione;
Il Tribunale, preso atto del sopravvenuto pagamento, come da dichiarazione a verbale, resa dal difensore di parte ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere;
Sussistono giustificati motivi (tra cui la fondatezza dell’eccezione in rito, sollevata dalla difesa del Ministero) per compensare integralmente tra le parti, le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO