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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 263/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PANELLA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
LIMA, 28 00198 ROMA presso il difensore avv. PANELLA ANDREA;
APPPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in LARGO MESSICO, 3 00198 ROMA presso il difensore avv. DE ROSSI MARCO;
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 23723/2019 in materia di contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del 12/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la si è opposta al decreto Parte_2
ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare a Parte_3
la somma di euro 21.779,67, per il mancato versamento del corrispettivo di
[...]
una fornitura continuativa di prodotti di pasticceria.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di non aver ricevuto la merce nei quantitativi indicati, né tutte le fatture ingiunte. Ha poi dedotto di avere ricevuto e saldato le fatture n. 63/10 e n. 11/11 anch'esse oggetto di ingiunzione.
Ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata per la sua parziale riforma, dando atto del pagamento degli importi portati dalle due fatture suindicate.
L'opposta ha riconosciuto i pagamenti parziali e ridotto la domanda ad euro 20.785,49.
Ha dedotto di avere integralmente reso le forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ha concluso per la condanna della parte opponente della somma così come rideterminata.
L'opposizione è stata parzialmente accolta.
Il Tribunale ha ritenuto il credito provato dai libri iva vidimati, depositati su ordine del
Giudice dalla società opponente, dai quali risultavano inserite in contabilità, e quindi ricevute e accettate, le fatture n. 35 del 31.05.11 per euro 2.077,90; la n. 45 del 30.06.11 per euro 4.891,26; la n. 76 del 30.09.2011 per euro 3.468,74; la 95 del 30.11.2011 per euro 1.558,48.
2 Per la restante parte del credito il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a fronte della integrale contestazione di parte opponente.
L'opponente, pertanto, è stato condannato al pagamento della somma di €. 11.996,38 con spese di lite integralmente compensate.
L'appello è stato proposto dalla opposta per i Parte_3
seguenti motivi:
Erroneità della sentenza. Erroneo accertamento in fatto. Erronea valutazione delle risultanze probatorie. Omessa pronuncia. Motivazione omessa e/o apparente
L'appellante ha sostenuto che in nessuno dei suoi scritti difensivi l'opponente aveva mai preso chiara e netta posizione circa la fornitura dei prodotti oggetto di ingiunzione;
le contestazioni sollevate erano state di stile, senza alcuna specificazione dei prodotti ricevuti e di quelli non ricevuti.
Ha esposto che il Tribunale non aveva tenuto conto di altra documentazione probatoria quale la diffida stragiudiziale del 05.12.2012, non contestata, alla quale non era stato dato spazio alcuno nell'iter logico del Giudice. Così come il Tribunale non aveva tenuto conto delle mail con cui la SI.ra aveva inviato la maggior parte delle Pt_3
fatture azionate in via monitoria anch'esse non contestate.
Ha dedotto che la ricezione delle fatture cui non era seguita contestazione alcuna da parte dell'interessata era un comportamento concludente di sicura rilevanza.
Ha esposto che il Tribunale, che aveva fondato il parziale riconoscimento del credito sulla annotazione delle scritture contabili, aveva, invece, omesso di considerare quale elemento di prova l'inottemperanza della opponente all'ordine di esibizione delle scritture contabili. Sul punto ha specificato che all'udienza del 17 giugno 2014 la difesa dell'opponente non aveva esibito l'originale dei registri IVA, ma si era limitata a produrre una mera stampa del registro, unitamente a n. 3 estratti autentici delle scritture contabili afferenti rispettivamente n. 1 pagina del registro 2010, composto in realtà di n. 131 pagine.
Infine, sempre sotto il profilo probatorio, ha esposto che il Tribunale non aveva considerato le risposte dell'opponente al deferito interrogatorio formale e che non
3 erano state adeguatamente valutate le prove testimoniali concordi nel riferire un rapporto di fornitura che trovava perfetta corrispondenza nelle fatture azionate.
Quale distinto motivo di opposizione ha dedotto che il Tribunale nel dispositivo della sentenza aveva riconosciuto l'applicazione dei meri interessi legali dalla domanda al saldo, senza motivare in alcun modo delle ragioni di siffatta statuizione.
Ha sostenuto che invece al caso di specie andava applicata la normativa sugli accessori dettata dal d. lgs. 231/2002, nel testo applicabile ratione temporis.
Quale ultimo motivo di impugnazione ha contestato la compensazione integrale delle spese di lite che violava il principio della soccombenza, sia pure parziale.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi tutti di cui in narrativa, richiamate le conclusioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte, nessuna esclusa, prese, anche in via istruttoria, negli atti e verbali tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte anche ex art. 346 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 23723/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma, Giudice
Onorario dott.ssa Paola Giardina, emessa in data 09.12.2019, depositata in data
10.12.2019, conclusiva del procedimento R.G. 38076/2013, sentenza notificata in data
12.12.2019
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare l'opposizione proposta in primo grado dalla società Controparte_1
già in quanto infondata in fatto ed in Parte_2
diritto, per le ragioni spiegate in narrativa;
- condannare la società già Controparte_1 Parte_2
al pagamento dell'importo di € 20.785,49, per le ragioni esposte in
[...]
narrativa, il tutto oltre interessi d. lgs. 231/2002 dalle scadenze sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e della fase monitoria.
4 L'appellato ha contestato integralmente l'appello e così concluso: rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra SI.ra
[...]
, in quanto infondato per i motivi esposti con il presente atto, in Parte_4
ogni caso previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda ex novo formulata soltanto con l'atto di appello relativa alla richiesta di condanna “oltre interessi d.lgs. 231/2002 dalle scadenza sino al soddisfo”, e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 23723/2019 depositata in data 10 dicembre 2019
e notificata in data 12 dicembre 2019.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il primo motivo di appello, articolato in più punti, attiene all'erroneo governo delle risultanze istruttorie e alla mancata valutazione di una serie di circostanze.
Si tratta di un motivo infondato.
Risulta, infatti, operato un corretto governo della regola di giudizio posta alla base del parziale accoglimento della domanda, regola in forza della quale è il creditore che deve provare il credito e che le sole fatture di per sé non sono idonee a ritenere assolto detto onere.
A conclusioni non diverse conducono le argomentazioni sollevate dall'appellante.
Ed invero quanto alla mancata considerazione della diffida stragiudiziale che non sarebbe stata contestata è sufficiente osservare che il principio di non contestazione invocato opera solo all'interno del processo.
Quanto alla mancata considerazione dell'invio per e-mail di tutte le fatture, deve osservarsi che, ancorché inviate, le fatture mantengono il limitato valore probatorio affermato in sentenza, conformemente al costante orientamento della Corte di
Cassazione.
Quanto al mancato adempimento dell'ordine di esibizione si osserva che lo stesso è stato in realtà adempiuto attraverso il deposito dei registri acquisti IVA per gli anni
2010, 2011 e 2012.
5 D'altro canto, proprio sulla base della documentazione offerta e dei registri Iva il
Tribunale ha dedotto la prova parziale delle forniture.
Quanto alla mancata valutazione delle prove per interrogatorio formale e per testi il motivo di appello è evidentemente generico non avendo l'appellante specificato quale parte della prova per testi non sarebbe stata considerata ed invece sarebbe risultata rilevante. Sul punto l'appellante si è limitato a riassumere le dichiarazioni testimoniali senza fornire precise censure alla sentenza.
È invece fondato il motivo di appello con il quale è stato affermato che il Tribunale, nel condannare al pagamento delle somme per i corrispettivi risultati come dovuti, erroneamente non ha riconosciuto all'appellante gli interessi ex d.lvo 231/02 ma solo gli interessi legali.
Per espressa previsione legislativa, infatti, gli interessi che si applicano in via generale ed automatica a tutte le transazioni commerciali sono quelli previsti dal citato d.lvo ove le parti, come nel caso in esame, non abbiano previsto diversamente.
La sentenza, pertanto, andrà riformata in questo senso con la condanna dell'appellato al pagamento, sulle somme riconosciute, degli interessi ex dl.vo 231/02.
Risulta anche fondato il motivo di appello relativo alla disposta compensazione integrale delle spese di lite, posto che la domanda di parte appellante era stata accolta sia pure in misura ridotta cosicché l'applicazione della regola della soccombenza avrebbe dovuto condurre ad una compensazione solo parziale delle spese di lite.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere accolto nei limitati sensi ora riassunti.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, la parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro
11.996,38 oltre interessi ex d.lvo 231/02.
6 Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese di lite del primo e del secondo grado;
l'altra metà va posta a carico della parte appellata secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23723/2019 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza condanna la parte appellata al pagamento degli interessi ex d.lvo 231/02 sull'importo di
€. 11.996,38, già riconosciuto nella sentenza di primo grado;
2) Compensa per metà le spese del primo grado e del grado di appello, e pone la restante metà a carico dell'appellato; metà che liquida per il primo grado in €. 2.500,00 per compensi ed €. 120,00 per spese e per il grado di appello in €. 3.500,00 per compensi ed €. 190,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
Roma 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 263/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PANELLA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
LIMA, 28 00198 ROMA presso il difensore avv. PANELLA ANDREA;
APPPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in LARGO MESSICO, 3 00198 ROMA presso il difensore avv. DE ROSSI MARCO;
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 23723/2019 in materia di contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del 12/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la si è opposta al decreto Parte_2
ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare a Parte_3
la somma di euro 21.779,67, per il mancato versamento del corrispettivo di
[...]
una fornitura continuativa di prodotti di pasticceria.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di non aver ricevuto la merce nei quantitativi indicati, né tutte le fatture ingiunte. Ha poi dedotto di avere ricevuto e saldato le fatture n. 63/10 e n. 11/11 anch'esse oggetto di ingiunzione.
Ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata per la sua parziale riforma, dando atto del pagamento degli importi portati dalle due fatture suindicate.
L'opposta ha riconosciuto i pagamenti parziali e ridotto la domanda ad euro 20.785,49.
Ha dedotto di avere integralmente reso le forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Ha concluso per la condanna della parte opponente della somma così come rideterminata.
L'opposizione è stata parzialmente accolta.
Il Tribunale ha ritenuto il credito provato dai libri iva vidimati, depositati su ordine del
Giudice dalla società opponente, dai quali risultavano inserite in contabilità, e quindi ricevute e accettate, le fatture n. 35 del 31.05.11 per euro 2.077,90; la n. 45 del 30.06.11 per euro 4.891,26; la n. 76 del 30.09.2011 per euro 3.468,74; la 95 del 30.11.2011 per euro 1.558,48.
2 Per la restante parte del credito il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a fronte della integrale contestazione di parte opponente.
L'opponente, pertanto, è stato condannato al pagamento della somma di €. 11.996,38 con spese di lite integralmente compensate.
L'appello è stato proposto dalla opposta per i Parte_3
seguenti motivi:
Erroneità della sentenza. Erroneo accertamento in fatto. Erronea valutazione delle risultanze probatorie. Omessa pronuncia. Motivazione omessa e/o apparente
L'appellante ha sostenuto che in nessuno dei suoi scritti difensivi l'opponente aveva mai preso chiara e netta posizione circa la fornitura dei prodotti oggetto di ingiunzione;
le contestazioni sollevate erano state di stile, senza alcuna specificazione dei prodotti ricevuti e di quelli non ricevuti.
Ha esposto che il Tribunale non aveva tenuto conto di altra documentazione probatoria quale la diffida stragiudiziale del 05.12.2012, non contestata, alla quale non era stato dato spazio alcuno nell'iter logico del Giudice. Così come il Tribunale non aveva tenuto conto delle mail con cui la SI.ra aveva inviato la maggior parte delle Pt_3
fatture azionate in via monitoria anch'esse non contestate.
Ha dedotto che la ricezione delle fatture cui non era seguita contestazione alcuna da parte dell'interessata era un comportamento concludente di sicura rilevanza.
Ha esposto che il Tribunale, che aveva fondato il parziale riconoscimento del credito sulla annotazione delle scritture contabili, aveva, invece, omesso di considerare quale elemento di prova l'inottemperanza della opponente all'ordine di esibizione delle scritture contabili. Sul punto ha specificato che all'udienza del 17 giugno 2014 la difesa dell'opponente non aveva esibito l'originale dei registri IVA, ma si era limitata a produrre una mera stampa del registro, unitamente a n. 3 estratti autentici delle scritture contabili afferenti rispettivamente n. 1 pagina del registro 2010, composto in realtà di n. 131 pagine.
Infine, sempre sotto il profilo probatorio, ha esposto che il Tribunale non aveva considerato le risposte dell'opponente al deferito interrogatorio formale e che non
3 erano state adeguatamente valutate le prove testimoniali concordi nel riferire un rapporto di fornitura che trovava perfetta corrispondenza nelle fatture azionate.
Quale distinto motivo di opposizione ha dedotto che il Tribunale nel dispositivo della sentenza aveva riconosciuto l'applicazione dei meri interessi legali dalla domanda al saldo, senza motivare in alcun modo delle ragioni di siffatta statuizione.
Ha sostenuto che invece al caso di specie andava applicata la normativa sugli accessori dettata dal d. lgs. 231/2002, nel testo applicabile ratione temporis.
Quale ultimo motivo di impugnazione ha contestato la compensazione integrale delle spese di lite che violava il principio della soccombenza, sia pure parziale.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi tutti di cui in narrativa, richiamate le conclusioni, domande, eccezioni, deduzioni ed istanze tutte, nessuna esclusa, prese, anche in via istruttoria, negli atti e verbali tutti del giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte anche ex art. 346 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 23723/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma, Giudice
Onorario dott.ssa Paola Giardina, emessa in data 09.12.2019, depositata in data
10.12.2019, conclusiva del procedimento R.G. 38076/2013, sentenza notificata in data
12.12.2019
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare l'opposizione proposta in primo grado dalla società Controparte_1
già in quanto infondata in fatto ed in Parte_2
diritto, per le ragioni spiegate in narrativa;
- condannare la società già Controparte_1 Parte_2
al pagamento dell'importo di € 20.785,49, per le ragioni esposte in
[...]
narrativa, il tutto oltre interessi d. lgs. 231/2002 dalle scadenze sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e della fase monitoria.
4 L'appellato ha contestato integralmente l'appello e così concluso: rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra SI.ra
[...]
, in quanto infondato per i motivi esposti con il presente atto, in Parte_4
ogni caso previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda ex novo formulata soltanto con l'atto di appello relativa alla richiesta di condanna “oltre interessi d.lgs. 231/2002 dalle scadenza sino al soddisfo”, e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 23723/2019 depositata in data 10 dicembre 2019
e notificata in data 12 dicembre 2019.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il primo motivo di appello, articolato in più punti, attiene all'erroneo governo delle risultanze istruttorie e alla mancata valutazione di una serie di circostanze.
Si tratta di un motivo infondato.
Risulta, infatti, operato un corretto governo della regola di giudizio posta alla base del parziale accoglimento della domanda, regola in forza della quale è il creditore che deve provare il credito e che le sole fatture di per sé non sono idonee a ritenere assolto detto onere.
A conclusioni non diverse conducono le argomentazioni sollevate dall'appellante.
Ed invero quanto alla mancata considerazione della diffida stragiudiziale che non sarebbe stata contestata è sufficiente osservare che il principio di non contestazione invocato opera solo all'interno del processo.
Quanto alla mancata considerazione dell'invio per e-mail di tutte le fatture, deve osservarsi che, ancorché inviate, le fatture mantengono il limitato valore probatorio affermato in sentenza, conformemente al costante orientamento della Corte di
Cassazione.
Quanto al mancato adempimento dell'ordine di esibizione si osserva che lo stesso è stato in realtà adempiuto attraverso il deposito dei registri acquisti IVA per gli anni
2010, 2011 e 2012.
5 D'altro canto, proprio sulla base della documentazione offerta e dei registri Iva il
Tribunale ha dedotto la prova parziale delle forniture.
Quanto alla mancata valutazione delle prove per interrogatorio formale e per testi il motivo di appello è evidentemente generico non avendo l'appellante specificato quale parte della prova per testi non sarebbe stata considerata ed invece sarebbe risultata rilevante. Sul punto l'appellante si è limitato a riassumere le dichiarazioni testimoniali senza fornire precise censure alla sentenza.
È invece fondato il motivo di appello con il quale è stato affermato che il Tribunale, nel condannare al pagamento delle somme per i corrispettivi risultati come dovuti, erroneamente non ha riconosciuto all'appellante gli interessi ex d.lvo 231/02 ma solo gli interessi legali.
Per espressa previsione legislativa, infatti, gli interessi che si applicano in via generale ed automatica a tutte le transazioni commerciali sono quelli previsti dal citato d.lvo ove le parti, come nel caso in esame, non abbiano previsto diversamente.
La sentenza, pertanto, andrà riformata in questo senso con la condanna dell'appellato al pagamento, sulle somme riconosciute, degli interessi ex dl.vo 231/02.
Risulta anche fondato il motivo di appello relativo alla disposta compensazione integrale delle spese di lite, posto che la domanda di parte appellante era stata accolta sia pure in misura ridotta cosicché l'applicazione della regola della soccombenza avrebbe dovuto condurre ad una compensazione solo parziale delle spese di lite.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere accolto nei limitati sensi ora riassunti.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, la parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro
11.996,38 oltre interessi ex d.lvo 231/02.
6 Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese di lite del primo e del secondo grado;
l'altra metà va posta a carico della parte appellata secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23723/2019 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza condanna la parte appellata al pagamento degli interessi ex d.lvo 231/02 sull'importo di
€. 11.996,38, già riconosciuto nella sentenza di primo grado;
2) Compensa per metà le spese del primo grado e del grado di appello, e pone la restante metà a carico dell'appellato; metà che liquida per il primo grado in €. 2.500,00 per compensi ed €. 120,00 per spese e per il grado di appello in €. 3.500,00 per compensi ed €. 190,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
Roma 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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