Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello, con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 21.8.2024, iscritta al n.303/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
20.02.2024
d a
Parte_1
e Parte_2
OGGETTO:
[...]
in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di . Opposizione a Pt_2
intimazione di
RICORRENTI APPELLANTI
pagamento c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv.Ernesto Parte_3
Pt_2 FOLLI del foro di , domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
c o n t r o
in Controparte_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
Dominici del foro di Milano, domiciliataria giusta delega in atti.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza n. 640 del 2024 del Tribunale di ES.
Conclusioni:
Dei ricorrenti appellanti:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.640/2024, pubblicata il 23 maggio 2024,
il Tribunale di ES, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta da avverso Parte_3
l'intimazione di pagamento n.022 2022 9007591956000,
notificatale da in data 6 dicembre 2022, per l'importo CP_1
complessivo di € 18.222,00, ed ha dichiarato la prescrizione dei diritti di credito di cui alla cartella di pagamento n.022 2011
0006552282000, richiamata nella suddetta intimazione di pagamento, con conseguente nullità dell'intimazione opposta,
condannando in solido e TL di ES (rimasto CP_1
contumace) al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, dato atto che l'TL non si era costituito pur essendo stato regolarmente citato e che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento opposta riguardava - 3 -
l'omesso pagamento di sanzioni amministrative irrogate dalla
Direzione Provinciale del Lavoro di per illeciti Pt_2
dell'anno 2007, per la violazione dell'art.26, commi 2 e 3, della l. n.56/1987, ha rilevato che diversamente da quanto eccepito dalla , la cartella di pagamento era stata regolarmente Pt_3
notificata a quest'ultima in data 2 novembre 2011, a norma dell'art.26 d.p.r.602/73 e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ha osservato che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza e che essendo avvenuta mediante invio di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art.26 del d.p.r. 603/1973, trovavano applicazione nella specie le regole relative a detta modalità di notifica ossia quelle che disciplinavano il servizio postale ordinario di cui al d.p.r.
655/1982 e al d.m. 1 ottobre 2008, e non quelle che riguardavano la notificazione a mezzo posta ad opera dell'ufficiale giudiziario, e soggetti assimilati, contenute nella l.890/1982.
Poiché le prime norme non richiedevano nel caso di temporanea irreperibilità del destinatario l'invio di apposita raccomandata (c.d. CAN), bensì soltanto il rilascio di un avviso indicante l'ufficio postale presso cui era stata depositata la raccomandata, nella specie, essendo stata rispettata questa formalità, la notifica era regolare.
Ciò premesso, ha osservato che le sanzioni - 4 -
amministrative erano soggette a prescrizione quinquennale e che successivamente alla notifica, in data 21 novembre 2022, della cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione di pagamento opposta, il primo valido atto interruttivo della prescrizione post notifica, rinvenibile in atti, era dato dall'intimazione di pagamento oggetto di giudizio.
Ed invero, alla non poteva essere opposta la Pt_3
richiesta di rateizzazione del credito portato dalla cartella di pagamento, avanzata in data 23 aprile 2012 dalla società Isaac
Newton s.r.l., obbligata in solido, posto che il riconoscimento di debito di un condebitore solidale, ai sensi dell'art.1309 c.c., non aveva effetto nei confronti dell'altro condebitore;
inoltre, non vi era alcuna prova che il sollecito di pagamento prodotto da e datato 18 gennaio 2013, fosse stato notificato alla CP_1
e, in ogni caso, tra la data di questo sollecito e quella Pt_3
dell'intimazione di pagamento era comunque decorso un lasso temporale maggiore di cinque anni, con conseguente perfezionamento della prescrizione quinquennale.
Il giudice ha dunque ritenuto estinto il credito oggetto dell'intimazione di pagamento opposta dalla , per Pt_3
prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento portante detto credito.
Contro la sentenza il Parte_1
nonché l' di
[...] Parte_2 Pt_2
hanno proposto appello, eccependo, in via preliminare, la nullità - 5 -
della sentenza a causa della nullità della notificazione del ricorso di 1° grado e, per quanto attiene al merito, l'erroneità del capo della decisione in materia di condanna solidale al pagamento delle spese di lite.
Hanno chiesto, pertanto, che, una volta dichiarata la nullità della sentenza, la causa fosse rimessa al primo giudice e,
in via subordinata, che la sentenza fosse riformata per quanto attiene alla condanna in solido con al pagamento delle CP_1
spese di lite.
si è costituita in giudizio ed ha Parte_3
resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
Pure si è costituita in giudizio e con appello CP_1
incidentale adesivo, ha condiviso le difese degli appellanti in ordine alla nullità della decisione di primo grado, a causa della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
Ha invece resistito all'impugnazione in materia di condanna in solido alle spese di lite, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1) L'oggetto del presente giudizio riguarda, pacificamente e inequivocabilmente, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.022 2022 9007591956000,
notificata alla da in data 6 dicembre 2022, per Pt_3 CP_1 - 6 -
l'importo complessivo di € 18.222,00, nonché la cartella di pagamento n.022 2011 0006552282000, richiamata dall'intimazione di pagamento e che la ha sostenuto di Pt_3
non aver mai ricevuto.
La cartella di pagamento ha ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla TL, con l'ordinanza-ingiunzione n.381/10 (cfr. doc.3 fasc. appello ), per la commissione Parte_1
nell'anno 2007 di illeciti amministrativi in materia lavoristica
(violazione dell'art.26, commi 2 e 3, della l.56 del 1987).
Questo è dunque il titolo del credito azionato coattivamente con la cartella di pagamento e l'ente impositore è
l'TL di . Pt_2
E' pure pacifico che la , agendo in primo grado, Pt_3
abbia opposto l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento ivi richiamata, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di quest'ultimo atto ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella di pagamento, post notifica della cartella (con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta).
Ed ancora, è incontestato in giudizio che la abbia Pt_3
notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado all' , quale ente impositore, a Parte_4
mezzo di ufficiale giudiziario e presso la sede di Roma.
Il ricorso non è stato invece notificato all'Avvocatura
dello Stato distrettuale di . Pt_2 - 7 -
L' o il Parte_2 Parte_1
non si sono costituiti nel giudizio di primo
[...]
grado.
::::::::::
2) A fronte di questo quadro processuale, il Parte_1
appellante ha ragione di dolersi della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo stata effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
, bensì presso l di Pt_2 Parte_4
Roma.
Si è visto che l'oggetto del presente giudizio è
l'opposizione all'intimazione di pagamento e alla cartella esattoriale ivi richiamata, notificate dell'agente della riscossione alla , e non, invece, l'opposizione all'ordinanza- Pt_3
ingiunzione che è richiamata nella cartella e che è soltanto il titolo del credito oggetto di esecuzione cartolare.
La , tra l'altro, non ha mai contestato la regolarità Pt_3
della notifica di detta ordinanza-ingiunzione e neppure l'illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza-ingiunzione medesima, avendone eccepito unicamente la prescrizione (oltretutto post notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, per la verità, anche della cartella di pagamento).
Ne deriva che il giudizio instaurato dalla è un Pt_3
ordinario giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi - 8 -
dell'art.615 c.p.c., con riferimento al quale non è consentita la costituzione nel giudizio di primo grado dell'amministrazione pubblica personalmente o con un proprio funzionario delegato,
come avviene, ad esempio, nel caso di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art.6, comma 9, della l.150
del 2011, che ammette che nel giudizio di primo grado l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione possa stare in giudizio personalmente oppure possa avvalersi di funzionari appositamente delegati.
Nella specie, giova ripeterlo, si verte invece nell'ambito di un ordinario giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento e, al più, in funzione recuperatoria, ove ne risultasse la sua omessa o non regolare notifica, di opposizione alla cartella esattoriale ivi richiamata, ossia nell'ambito di un ordinario giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c.,
avendo la ricorrente eccepito la sopravvenuta prescrizione del credito, per cui non opera alcuna norma speciale attributiva della legittimazione passiva all' , quale autorità Parte_2
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Ne deriva che sussistendo la legittimazione passiva dell'ente amministrativo creditore soltanto quale ente impositore
(ossia dell' e, per lui, del Parte_2 Parte_1 [...]
, e non anche quale ente che ha Parte_1
adottato l'ordinanza-ingiunzione non oggetto di opposizione, la notifica dell'atto di opposizione all'intimazione di pagamento e - 9 -
alla cartella di pagamento quale atto presupposto, doveva effettuarsi nel rispetto dell'art.144 c.p.c., il quale prevede che per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Tra queste norme speciali vi è l'art.11 del R.D.
1611/1933 che dispone che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle presso l'ufficio dell'Avvocatura Parte_5
dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro
competente.
Nel caso di specie, è indubbio che la , avendo Pt_3
convenuto in giudizio l'TL quale ente impositore, ossia quale ente titolare del credito azionato con la cartella di pagamento a sua volta richiamata nell'atto di intimazione di pagamento opposto, avrebbe dovuto effettuare la notifica del ricorso di primo grado presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di e non presso di Roma. Pt_2 Parte_4
Né può ritenersi, come sostiene la , che Pt_3
l'opposizione dalla stessa proposta nel giudizio di primo grado abbia una qualche funzione recuperatoria dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione che ella, pacificamente, non ha mai proposto, con conseguente applicazione della norma speciale di cui si è detto sopra (art.6, comma 9, della l.150 del 2011), che - 10 -
consente la costituzione nel giudizio di primo grado direttamente dell' (a mezzo dei propri funzionari). Parte_2
E' infatti evidente che l'azione spiegata dalla , al Pt_3
più, avrebbe potuto avere funzione recuperatoria dell'opposizione alla cartella di pagamento, quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento opposta nel giudizio di primo grado, ove la cartella non le fosse stata regolarmente notificata, perché in questo caso, non avendo mai ricevuto l'atto presupposto (ossia la cartella di pagamento) e quindi non essendo stata nelle condizioni di opporla nel termine perentorio di legge (40 giorni della notificazione), la avrebbe avuto Pt_3
diritto di essere rimessa in termini per spiegare tutte le difese che avrebbe potuto avanzare in sede di tempestiva opposizione alla cartella di pagamento;
ma ciò non può avvenire anche con riferimento all'ordinanza-ingiunzione che costituisce il titolo del credito azionato in forma cartolare, con la cartella di pagamento oggetto di giudizio, perché con riferimento a detta ordinanza-
ingiunzione l'opposizione proposta dalla non ha alcuna Pt_3
funzione recuperatoria dell'opposizione all'ordinanza-
ingiunzione medesima che ella non ha mai proposto nel termine di legge, sia perché la sua legittimità non è mai stata contestata in giudizio (essendosi limitata la ad eccepire la Pt_3
prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate con detta ordinanza-ingiunzione non opposta e maturata dopo la sua notificazione); sia perché la non ha neppure mai Pt_3 - 11 -
sostenuto di non aver ricevuto la notifica dell'ordinanza-
ingiunzione in questione (con conseguente impossibilità di proporre opposizione nei termini di legge).
Per tacere che, in ogni caso, avendo l'odierno giudizio ad oggetto anche l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento presupposta (e non soltanto, in tesi, volendo aderire alla difesa della , l'ordinanza-ingiunzione), lo stesso con Pt_3
riferimento ad entrambi gli atti avrebbe comunque natura di giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615
c.p.c., (e non di opposizione ad ordinanza-ingiunzione), con conseguente necessità di notifica del ricorso introduttivo nel rispetto del cit.art.144 e delle norme speciali ivi richiamate, e dunque all'Avvocatura dello Stato distrettuale di . Pt_2
::::::::::
3) Quanto poi alle conseguenze dell'errata notificazione,
una volta dato atto che le parti appellanti non si sono costituite in primo grado e si sono costituite soltanto nel presente grado di giudizio eccependo il vizio di notifica (in tal modo impedendo la sanatoria del vizio), giova rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio effettuata in violazione delle norme in materia di notificazione alle amministrazioni dello
Stato è nulla, dovendo peraltro esserne ordinato il rinnovo ai sensi dell'art.291 c.p.c..
Poiché la nullità non è stata rilevata dal giudice di primo - 12 -
grado e poiché non è più possibile, all'evidenza, disporre il rinnovo della notificazione ai sensi del cit.art.291 c.p.c. nel presente giudizio d'appello (nel qual caso si avrebbe un giudizio di primo grado nullo per difetto di contradditorio e le parti perderebbero un grado di giudizio), occorre provvedere ai sensi dell'art.354 c.p.c., previa declaratoria della nullità della notificazione del ricorso di primo grado e della conseguente nullità della sentenza appellata, essendo stata pronunciata in difetto di contraddittorio delle parti, non essendo stato regolarmente convenuto in giudizio l' e Parte_2
per lo stesso il . Parte_1
Il cit.art.354 c.p.c., invero, dispone che il giudice di appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, pronuncia sentenza con cui rimette le parti al primo giudice (e le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza).
In definitiva, l'appello va accolto e la causa va rimessa al
Tribunale di ES, attesa la nullità della notificazione del ricorso di primo grado.
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4) Per quanto riguarda le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, sussistono motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 cpv. c.p.c. interpretato in conformità a Costituzione (cfr. Corte Cost. 77/2018), per - 13 -
dichiararle interamente compensate tra tutte le parti.
Deve infatti supporsi che il fatto che l'intimazione di pagamento opposta e la cartella di pagamento richiamata avessero ad oggetto sanzioni amministrative irrogate con ordinanza-ingiunzione, abbia verosimilmente indotto in errore la parte ricorrente per quanto attiene alla notifica in questione.
PQM
Visto l'art.354 c.p.c., dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, della sentenza n.640/2024 del Tribunale di
ES; rimette le parti avanti al primo giudice e dichiara interamente compensate tra le stesse le spese di entrambi i gradi di giudizio.
ES, 20 febbraio 2024
Il Consigliere est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)