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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2496/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2496/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...]; Parte_1
, nato il [...], a [...], in proprio ed in qualità Persona_1 di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente ad , Persona_2 nata il [...], a [...], sulla minore , nata Persona_3 il 02/04/2014, a San Paolo (SP) Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Domenico Morra (C.F.
- PEC: .salerno.it - fax C.F._1 Email_1 CP_1
0828.1890543) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato, sito in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28, come da procure notarili in atti, autenticate, tradotte e apostillate.
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_2 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(o anche , o ), cittadino italiano, Persona_4 Persona_5 Persona_5 Persona_5 nato il [...], a [...], ed emigrato successivamente in Brasile, ove aveva contratto matrimonio con . Dalla suddetta unione era nato in [...], il [...], Persona_6
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, non aveva rinunciato Persona_7 alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (doc. 13).
In particolare, si precisava che aveva contratto matrimonio, in data Persona_7
05/07/1930, a San Paolo – Brasile, con (doc. 15) e dalla loro unione era Parte_2 nato, in data 12/06/1944, a San Paolo - Brasile, (doc. 16). Parte_3
Con riferimento alla discendenza di egli, in data 01/02/1980, a San Parte_3
Paolo – Brasile, aveva contratto matrimonio con (doc. 17) e dalla loro unione Controparte_4 erano nati a San Paolo - Brasile: , in data 06/02/1980 (doc. 18) e Parte_1
, in data 23/03/1978 (doc. 19). Entrambi odierni ricorrenti. Persona_1
Infine, aveva contratto matrimonio, in data 27/09/2008, a Jaguariúna Persona_1 Pt_1
(SP), con da (doc. 20) e dalla loro unione era nata Persona_2 Per_2 Pt_1 [...]
(doc. 21). Quest'ultima odierna ricorrente per il tramite dei genitori. Persona_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
23.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con Decreto del 24/10/2024, si fissava l'udienza del 27/03/2025, per la comparizione delle parti, si assegnava al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e si disponevano le notificazioni ex lege.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., l'udienza anzidetta si sostituiva con il deposito telematico di note scritte e si assegnava termine fino alla data dell'udienza per il deposito delle note.
2 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, lo scrivente giudice: rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, prendeva atto di quelle depositate e riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano è nato a [...], sicché è patente la competenza del
Tribunale adito. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della
3 domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che, dall'esame della documentazione prodotta, la difesa, ha dedotto genericamente che:
“Il sig. ed il sig. per sé e per sua figlia Parte_1 Persona_1 minore , così come richiesto dall'autorità consolare, che non Persona_3
4 accetta più richieste cartacee a mezzo posta ordinaria, ha pure adito preliminarmente
l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato d'Italia a San Paolo (SP) Brasile, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana. Tuttavia, come si evince dallo screenshot della pagina web del portale del , che si allega sin d'ora agli atti di causa, non Parte_4
è possibile al momento presentare detta istanza per una interruzione del servizio di ricezione delle richieste di inserimento nella lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovuto all'elevato numero di domande! (…)”; tuttavia, sono allegati, unicamente, per ogni ricorrente, un fermo immagine comprovante l'accesso al portale “Prenot@mi”. Gli stessi, oltre a non essere perfettamente intellegibili, sono sprovvisti dell'annualità di riferimento dei singoli tentativi esperiti, né quest'ultima è ricavabile dal giorno della settimana in cui sono state estratte le schermate di accesso allegate in atti (docc. 10-11).
Dunque, non è possibile dare una esatta collocazione temporale agli accesi, quindi per deduzione ricavarne la lungaggine nei tempi di attesa, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
Ciò che si apprende dalle schermate del prodotte in giudizio, è soltanto un accesso al Parte_4 sistema “Prenot@mi”, ma nessun esperimento di prenotazione si può desumere dal medesimo.
Difatti, i ricorrenti non hanno allegato alcun tentativo di iscrizione in una lista con posti esauriti, né hanno documentato sui pertinenti avvisi in cui i discendenti venivano invitati ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile, per effettuare la propria iscrizione.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro
5 vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso, né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato brasiliano, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Difettano allegazioni di parte a comprova dei suddetti convincimenti. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge.
La condotta tenuta dai discendenti di cui sopra, e a cui fanno capo le medesime pretese, non è sufficiente a provare l'invio della richiesta, né un conseguente rifiuto, né un'irragionevole ritardo, da parte dell'autorità amministrativa. Si evidenzia, che tali condizioni si configurano come necessarie al fine di tentare l'accesso alla via giudiziaria, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ex Legge n. 91 del 05.02.1992.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la domanda, nel caso di specie, è stata omessa. Di fatto, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; essa rappresenta una condizione dell'azione. La stessa non può esaurirsi in considerazioni stentate o comportamenti supposti.
6 In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_2 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2496/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...]; Parte_1
, nato il [...], a [...], in proprio ed in qualità Persona_1 di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente ad , Persona_2 nata il [...], a [...], sulla minore , nata Persona_3 il 02/04/2014, a San Paolo (SP) Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Domenico Morra (C.F.
- PEC: .salerno.it - fax C.F._1 Email_1 CP_1
0828.1890543) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato, sito in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28, come da procure notarili in atti, autenticate, tradotte e apostillate.
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_2 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(o anche , o ), cittadino italiano, Persona_4 Persona_5 Persona_5 Persona_5 nato il [...], a [...], ed emigrato successivamente in Brasile, ove aveva contratto matrimonio con . Dalla suddetta unione era nato in [...], il [...], Persona_6
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, non aveva rinunciato Persona_7 alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (doc. 13).
In particolare, si precisava che aveva contratto matrimonio, in data Persona_7
05/07/1930, a San Paolo – Brasile, con (doc. 15) e dalla loro unione era Parte_2 nato, in data 12/06/1944, a San Paolo - Brasile, (doc. 16). Parte_3
Con riferimento alla discendenza di egli, in data 01/02/1980, a San Parte_3
Paolo – Brasile, aveva contratto matrimonio con (doc. 17) e dalla loro unione Controparte_4 erano nati a San Paolo - Brasile: , in data 06/02/1980 (doc. 18) e Parte_1
, in data 23/03/1978 (doc. 19). Entrambi odierni ricorrenti. Persona_1
Infine, aveva contratto matrimonio, in data 27/09/2008, a Jaguariúna Persona_1 Pt_1
(SP), con da (doc. 20) e dalla loro unione era nata Persona_2 Per_2 Pt_1 [...]
(doc. 21). Quest'ultima odierna ricorrente per il tramite dei genitori. Persona_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
23.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con Decreto del 24/10/2024, si fissava l'udienza del 27/03/2025, per la comparizione delle parti, si assegnava al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e si disponevano le notificazioni ex lege.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., l'udienza anzidetta si sostituiva con il deposito telematico di note scritte e si assegnava termine fino alla data dell'udienza per il deposito delle note.
2 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. nella causa, lo scrivente giudice: rilevava il decorso del termine per il deposito di note scritte, prendeva atto di quelle depositate e riteneva la causa matura per la decisione.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano è nato a [...], sicché è patente la competenza del
Tribunale adito. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della
3 domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Si osserva che, dall'esame della documentazione prodotta, la difesa, ha dedotto genericamente che:
“Il sig. ed il sig. per sé e per sua figlia Parte_1 Persona_1 minore , così come richiesto dall'autorità consolare, che non Persona_3
4 accetta più richieste cartacee a mezzo posta ordinaria, ha pure adito preliminarmente
l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato d'Italia a San Paolo (SP) Brasile, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana. Tuttavia, come si evince dallo screenshot della pagina web del portale del , che si allega sin d'ora agli atti di causa, non Parte_4
è possibile al momento presentare detta istanza per una interruzione del servizio di ricezione delle richieste di inserimento nella lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovuto all'elevato numero di domande! (…)”; tuttavia, sono allegati, unicamente, per ogni ricorrente, un fermo immagine comprovante l'accesso al portale “Prenot@mi”. Gli stessi, oltre a non essere perfettamente intellegibili, sono sprovvisti dell'annualità di riferimento dei singoli tentativi esperiti, né quest'ultima è ricavabile dal giorno della settimana in cui sono state estratte le schermate di accesso allegate in atti (docc. 10-11).
Dunque, non è possibile dare una esatta collocazione temporale agli accesi, quindi per deduzione ricavarne la lungaggine nei tempi di attesa, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
Ciò che si apprende dalle schermate del prodotte in giudizio, è soltanto un accesso al Parte_4 sistema “Prenot@mi”, ma nessun esperimento di prenotazione si può desumere dal medesimo.
Difatti, i ricorrenti non hanno allegato alcun tentativo di iscrizione in una lista con posti esauriti, né hanno documentato sui pertinenti avvisi in cui i discendenti venivano invitati ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile, per effettuare la propria iscrizione.
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro
5 vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto, né espresso, né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato brasiliano, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Difettano allegazioni di parte a comprova dei suddetti convincimenti. Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge.
La condotta tenuta dai discendenti di cui sopra, e a cui fanno capo le medesime pretese, non è sufficiente a provare l'invio della richiesta, né un conseguente rifiuto, né un'irragionevole ritardo, da parte dell'autorità amministrativa. Si evidenzia, che tali condizioni si configurano come necessarie al fine di tentare l'accesso alla via giudiziaria, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ex Legge n. 91 del 05.02.1992.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la domanda, nel caso di specie, è stata omessa. Di fatto, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; essa rappresenta una condizione dell'azione. La stessa non può esaurirsi in considerazioni stentate o comportamenti supposti.
6 In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_2 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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