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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1581/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica: RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate RI - Catania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047888342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale sopraindicata, con cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 657,10 a per Bollo Auto anno 2015 contestando la sussistenza della pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate memorie l'Agente della
RI e l'ente impositore, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata il 15.01.2026, parte ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio e di intendere avvalarsi della rottamazione c.d. quater.
Indi, all'esito dell'udienza in data 26.01.2026, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto della estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuta rinuncia al giudizio avendo la parte istante in relazione alla cartella esattoriale dichiarato di voler rinunciare al ricorso e di voler formulare domanda di definizione agevolata, come da documentazione versata in atti. In ragione di quanto sopra, si reputa sussistano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92. Spese compensate.
Catania, 26.01.2026
Il Giudice
dott.ssa Antonella Resta
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica: RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate RI - Catania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047888342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.02.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella esattoriale sopraindicata, con cui si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 657,10 a per Bollo Auto anno 2015 contestando la sussistenza della pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate memorie l'Agente della
RI e l'ente impositore, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata il 15.01.2026, parte ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio e di intendere avvalarsi della rottamazione c.d. quater.
Indi, all'esito dell'udienza in data 26.01.2026, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto della estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuta rinuncia al giudizio avendo la parte istante in relazione alla cartella esattoriale dichiarato di voler rinunciare al ricorso e di voler formulare domanda di definizione agevolata, come da documentazione versata in atti. In ragione di quanto sopra, si reputa sussistano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92. Spese compensate.
Catania, 26.01.2026
Il Giudice
dott.ssa Antonella Resta